Gazzetta n. 75 del 1 aprile 2005 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 31 gennaio 2005, n. 7
Testo del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 24 del 31 gennaio 2005), coordinato con la legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 2), recante: «Disposizioni urgenti per l'universita' e la ricerca, per i beni e le attivita' culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilita' dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonche' altre misure urgenti. Sanatoria degli effetti dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280.».

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
Disposizioni per l'universita'

(( 1. Per l'anno 2005, i programmi di cui all'articolo 1, comma 105 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono formulati dalle universita' ed inviati per la valutazione di compatibilita' finanziaria al Ministero per l'istruzione, l'universita' e la ricerca entro il 31 marzo 2005.
2. Dopo il primo anno di effettivo servizio e fino al giudizio di conferma, il trattamento economico dei ricercatori universitari e' pari al 70 per cento di quello previsto per il professore universitario di seconda fascia a tempo pieno di pari anzianita'.
2-bis. In attesa del riordino delle procedure di reclutamento dei professori universitari, per le procedure di valutazione comparativa relative alla copertura di posti di professore ordinario e associato, di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, bandite successivamente alla data del 15 maggio 2005, la proposta della commissione giudicatrice e' limitata ad un solo idoneo per ogni posto bandito, individuato nel candidato giudicato piu' meritevole. ))




Riferimenti normativi:

- Il comma 105, dell'art. 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)
recita:
«105. A decorrere dall'anno 2005, le universita'
adottano programmi triennali del fabbisogno di personale
docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, a tempo
determinato e indeterminato, tenuto conto delle risorse a
tal fine stanziate nei rispettivi bilanci. I programmi sono
valutati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca ai fini della coerenza con le risorse
stanziate nel fondo di finanziamento ordinario, fermo
restando il limite del 90 per cento ai sensi della
normativa vigente.».
- La legge 3 luglio 1998, n. 210, concernente «Norme
per il reclutamento dei ricercatori e dei professori
universitari di ruolo», e' pubblicata nella Gazz. Uff.
6 luglio 1998, n. 155.



 
(( Art. 1-bis.
Contributi per le universita' e gli istituti superiori non statali

1. L'autorizzazione di spesa per la concessione dei contributi in favore delle universita' e degli istituti superiori non statali di cui all'articolo 5 della legge 29 luglio 1991, n. 243, come determinata dalla Tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' incrementata di euro 8.709.610 per l'anno 2005, di euro 8.646.470 per l'anno 2006 e di euro 8.675.520 per l'anno 2007.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come determinata dalla tabella C della citata legge n. 311 del 2004. ))




Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 29 luglio
1991, n. 243 (Universita' non statali legalmente
riconosciute)
«Art. 5. - 1. Per la concessione dei contributi di cui
alla presente legge in favore delle universita' e degli
istituti superiori non statali e' autorizzata la spesa di
lire 87 miliardi per l'anno 1991 e di lire 127 miliardi per
ciascuno degli anni 1992 e 1993, da iscrivere in apposito
capitolo di nuova istituzione dello stato di previsione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica.
2. Alla libera Universita' degli studi di Urbino e'
inoltre assegnata la somma di lire 10 miliardi per ciascuno
degli anni 1992 e 1993, finalizzata ad interventi per le
opere di edilizia.
3. Dall'anno finanziario 1994, la spesa di cui al comma
1 e' determinata dalla legge finanziaria ai sensi dell'art.
11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
come modificato dall'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n.
362.
4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1,
pari a lire 87 miliardi per l'anno 1991 e lire 127 miliardi
per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede:
a) quanto a lire 87 miliardi per ciascuno degli anni
1991, 1992 e 1993, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo
utilizzando l'accantonamento "Universita' non statali
legalmente riconosciute (di cui almeno 32.000 milioni annui
da destinarsi quale contributo all'Universita' degli studi
di Urbino)";
b) quanto a lire 40 miliardi per ciascuno degli anni
1992 e 1993, mediante riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al
capitolo 1501 dello stato di previsione del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
intendendosi corrispondentemente soppressa l'autorizzazione
di spesa relativa alla concessione di contributi alle
universita' non statali prevista dalla legge 18 dicembre
1951, n. 1551, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2,
pari a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e
1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1991-1993 al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento
"Interventi per le opere di edilizia a favore
dell'Universita' degli studi di Urbino".
6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. Il primo comma dell'art. 14 della legge 18 dicembre
1951, n. 1551, e successive modificazioni ed integrazioni,
e' abrogato.».
- Il testo dell'art. 5, comma 1, lettera a) della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di
finanza pubblica), cosi' recita:
«Art. 5. - 1. A decorrere dall'esercizio finanziario
1994 i mezzi finanziari destinati dallo Stato alle
universita' sono iscritti in tre distinti capitoli dello
stato di previsione del Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, denominati:
a) fondo per il finanziamento ordinario delle
universita', relativo alla quota a carico del bilancio
statale delle spese per il funzionamento e le attivita'
istituzionali delle universita', ivi comprese le spese per
il personale docente, ricercatore e non docente, per
l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e
per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota
destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale di
cui all'art. 65 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e della
spesa per le attivita' previste dalla L. 28 giugno 1977. n.
394».
- Per la legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) si veda la
nota all'art. 1.



 
(( Art. 1-ter.
Programmazione e valutazione delle Universita'

1. A decorrere dall'anno 2006 le universita', anche al fine di perseguire obiettivi di efficacia e qualita' dei servizi offerti, entro il 30 giugno di ogni anno, adottano programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti la Conferenza dei rettori delle universita' italiane, il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio nazionale degli studenti universitari, tenuto altresi' conto delle risorse acquisibili autonomamente. I predetti programmi delle universita' individuano in particolare:
a) i corsi di studio da istituire e attivare nel rispetto dei requisiti minimi essenziali in termini di risorse strutturali ed umane, nonche' quelli da sopprimere;
b) il programma di sviluppo della ricerca scientifica;
c) le azioni per il sostegno ed il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti;
d) i programmi di internazionalizzazione;
e) il fabbisogno di personale docente e non docente a tempo sia determinato che indeterminato, ivi compreso il ricorso alla mobilita'.
2. I programmi delle universita' di cui al comma 1, fatta salva l'autonoma determinazione degli atenei per quanto riguarda il fabbisogno di personale in ordine ai settori scientifico-disciplinari, sono valutati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e periodicamente monitorati sulla base di parametri e criteri individuati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, avvalendosi del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, sentita la Conferenza dei rettori delle universita' italiane. Sui risultati della valutazione il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca riferisce al termine di ciascun triennio, con apposita relazione, al Parlamento. Dei programmi delle universita' si tiene conto nella ripartizione del fondo di finanziamento ordinario delle universita'.
3. Sono abrogate le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, ad eccezione dell'articolo 2, commi 5, lettere a), b), c), e d), 6 e 7, nonche' dell'articolo 3 e dell'articolo 4. ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 2, commi 5, lettere a),
b, c) e d), 6 e 7, degli articoli 3 e 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25
(Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi
allo sviluppo ed alla programmazione del sistema
universitario, nonche' ai comitati regionali di
coordinamento, a norma dell'art. 20, comma 8, lettere a) e
b), della L. 15 marzo 1997. n. 59»):
«Art. 2. (Programmazione del sistema universitario). -
1.-4. (Omissis).
5. L'istituzione e la soppressione di universita'
previste dal decreto di cui al comma 3, lettera e), sono
disposte con appositi decreti del Ministro, che
disciplinano le modalita' attuative ed i tempi sulla base
dei seguenti principi:
a) nuove universita' o istituti di istruzione
universitaria statali si costituiscono mediante:
1) l'istituzione contestuale in una medesima sede
di piu' facolta' e la determinazione delle procedure per la
costituzione degli organi accademici;
2) il trasferimento da altre universita' di
strutture gia' esistenti, subentrando la nuova universita'
in tutti i rapporti giuridici inerenti al funzionamento
delle strutture trasferite;
b) nel caso di istituzione di nuove facolta' di cui
alla lettera a), punto 1), anche decentrate, le
attribuzioni del consiglio di facolta' sono esercitate
temporaneamente da un apposito comitato costituito da
cinque professori di ruolo, tre di prima fascia e due di
seconda. I predetti componenti il comitato sono eletti dai
professori di ruolo appartenenti ai settori
scientifico-disciplinari afferenti alle predette facolta'.
Le elezioni sono indette ed espletate dagli atenei. I
membri del comitato durano in carica fino all'assegnazione
alla facolta' di almeno cinque professori di ruolo, di cui
tre di prima fascia e due di seconda e comunque non oltre
tre anni. Decorso tale termine senza che si sia verificata
la predetta assegnazione il comitato decade, i suoi membri
non possono essere rieletti e si procede ad una nuova
elezione. Non si fa luogo all'elezione del comitato qualora
abbiano optato per la nuova facolta' almeno tre professori
di prima fascia e due di seconda;
c) l'istituzione di nuove universita' o istituti di
istruzione universitaria non statali, legalmente
riconosciuti, nonche' l'autorizzazione al rilascio di
titoli aventi valore legale avviene contestualmente
all'approvazione dello statuto e del regolamento didattico
di ateneo, di cui all'art. 11, comma 1, della legge
19 novembre 1990, n. 341. A tali universita' o istituti si
applicano le disposizioni di cui alla legge 29 luglio 1991,
n. 243;
d) nel caso di soppressione di ateneo e' garantito
agli studenti il completamento degli studi, al personale
tecnico-amministrativo e al personale docente e ricercatore
il mantenimento del posto, anche in altra sede
universitaria.
6. Nel caso di istituzione di nuove facolta', nella
stessa o in altra sede di universita' esistenti, non
finalizzate all'obiettivo di cui al comma 5, lettera a), i
predetti atenei disciplinano la procedura per la
costituzione dei relativi organi accademici e per l'avvio
delle attivita'.
7. Per l'attuazione della programmazione del sistema
universitario sono prioritariamente utilizzate le quote
annue determinate per la predetta finalita' dalla legge
finanziaria, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera c),
della legge 5 agosto 1978. n. 468, e successive
modificazioni e integrazioni.».
«Art. 3. - 1. I comitati regionali di coordinamento
sono costituiti dai rettori delle universita' aventi sede
nella stessa regione, dal presidente della giunta regionale
o da un suo delegato, nonche' da un rappresentante degli
studenti se nella regione hanno sede fino a due atenei, da
due rappresentanti se ivi hanno sede fino a tre atenei e da
tre per un numero di atenei nella regione superiore a tre,
eletti dalla componente studentesca dei senati accademici e
dei consigli di amministrazione delle universita' della
regione, riunita in seduta comune. Nella regione
Trentino-Alto Adige si istituiscono due comitati
provinciali di coordinamento, ciascuno di essi composto dal
presidente della provincia autonoma, o da un suo delegato,
dai rettori delle universita' della provincia e dai
rappresentanti degli studenti delle medesime, determinati
ai sensi del presente comma.
2. I comitati eleggono nel loro seno il rettore che li
presiede ed individuano la sede universitaria ai fini del
supporto tecnico e amministrativo.
3. I comitati, oltre alle funzioni di cui all'art. 2,
comma 3, lettera c), provvedono al coordinamento delle
iniziative in materia di programmazione degli accessi
all'istruzione universitaria, di orientamento, di diritto
allo studio, di alta formazione professionale e di
formazione continua e ricorrente, di utilizzazione delle
strutture universitarie, nonche' al coordinamento con il
sistema scolastico, con le istituzioni formative regionali,
con le istanze economiche e sociali del territorio.».
«Art. 4. - 1. Sono abrogati gli articoli da 1 a 3 della
legge 14 agosto 1982, n. 590, nonche' gli articoli da 1 a 6
e l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 245.
2. Restano ferme le disposizioni di cui alla legge
23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 90, 91 e 92».



 
(( Art. 1-quater.
Contributi in favore delle accademie di belle arti non statali

1. Al fine di favorire l'adeguamento ai nuovi ordinamenti didattici definiti in base alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, senza pregiudicare la qualita' dei corsi e l'apprendimento degli studenti, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' autorizzato ad erogare alle Accademie di belle arti non statali, finanziate in misura prevalente dagli enti locali, la somma di euro 1.500.000 per l'anno 2007. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante utilizzo della proiezione per l'anno 2007 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))




Riferimenti normativi:

- La legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante «Riforma
delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di
danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli
Istituti superiori per le industrie artistiche, dei
Conservatori di musica e degli Istituti musicali
pareggiati», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
4 gennaio 2000, n. 2.



 
(( Art. 1-quinquies.
Istituto musicale di Ceglie Messapico

1. A decorrere dall'anno accademico 2005-2006 l'Istituto musicale di Ceglie Messapico viene accorpato al Conservatorio statale di musica di Lecce in qualita' di sezione staccata. Con apposita convenzione da stipulare tra il Ministero dell'istruzione, l'universita' e la ricerca ed il comune di Ceglie Messapico saranno stabilite modalita' e termini del passaggio anche con riferimento allo stabile e all'attuale personale.
2. Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa di 141.000 euro annui a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
 
(( Art. 1-sexies.
Incarichi di presidenza

1. A decorrere dall'anno scolastico 2006-2007 non sono piu' conferiti nuovi incarichi di presidenza, fatta salva la conferma degli incarichi gia' conferiti. I posti vacanti di dirigente scolastico sono conferiti con incarico di reggenza. I posti vacanti all'inizio del predetto anno scolastico, ferma restando la disciplina autorizzatoria in vigore in materia di programmazione del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonche' i vincoli di assunzione del personale delle Pubbliche amministrazioni previsti dalla normativa vigente, sono riservati in via prioritaria ad un apposito corso-concorso per coloro che abbiano maturato, entro l'anno scolastico 2005-2006, almeno un anno di incarico di presidenza. ))




Riferimenti normativi:

- L'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449
(Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica),
recita:
«Art. 39 - 1. Al fine di assicurare le esigenze di
funzionalita' e di ottimizzare le risorse per il migliore
funzionamento dei servizi compatibilmente con le
disponibilita' finanziarie e di bilancio, gli organi di
vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla
programmazione triennale del fabbisogno di personale,
comprensivo delle unita' di cui alla legge 2 aprile 1968,
n. 482.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il
personale della scuola dall'art. 40, il numero complessivo
dei dipendenti in servizio e' valutato su basi statistiche
omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto e' emanato
entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo
della riduzione complessiva del personale in servizio alla
data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1
per cento rispetto al numero delle unita' in servizio al
31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene
assicurata una riduzione complessiva del personale in
servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto
al numero delle unita' in servizio alla data del
31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 e' assicurata una
ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto
al personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno
2001 deve essere realizzata una riduzione di personale non
inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al
31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione
previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di
riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Nell'ambito della programmazione e delle procedure di
autorizzazione delle assunzioni, deve essere
prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli
addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei
concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999. Per
ciascuno degli anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello
Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti
pubblici non economici con organico superiore a 200 unita'
sono tenuti a realizzare una riduzione di personale non
inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al
31 dicembre 2002.
2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle
percentuali annue di riduzione del personale di cui al
comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei
risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno
precedente, separatamente per i Ministeri e le altre
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
per gli enti pubblici non economici con organico superiore
a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di
polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai
predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica
riferiscono al Consiglio dei Ministri entro il primo
bimestre di ogni anno
3. Per consentire lo sviluppo dei processi di
riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi
all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il
rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del
personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, definisce preliminarmente le priorita' e le
necessita' operative da soddisfare, tenuto conto in
particolare delle correlate esigenze di introduzione di
nuove professionalita'. In tale quadro, entro il primo
semestre di ciascun anno, il Consiglio dei Ministri
determina il numero massimo complessivo delle assunzioni
delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli
obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle
cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano
comunque subordinate all'indisponibilita' di personale da
trasferire secondo le vigenti procedure di mobilita' e
possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che
presentino le maggiori carenze di personale. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.
3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina
autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla
generalita' delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di
reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare a
decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede
criteri, modalita' e termini anche differenziati delle
assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma
3, allo scopo di tener conto delle peculiarita' e delle
specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno
adempimento dei compiti istituzionali.
3-ter. Al fine di garantire la coerenza con gli
obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione
funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste
di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da
una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e
riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla
definizione di modelli organizzativi rispondenti ai
principi di semplificazione e di funzionalita' rispetto ai
compiti e ai programmi, con specifico riferimento,
eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi
da fornire all'utenza. Le predette richieste sono
sottoposte all'esame del Consiglio dei Ministri, ai fini
dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa
istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. L'istruttoria e' diretta a riscontrare le
effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e
l'impraticabilita' di soluzioni alternative collegate a
procedure di mobilita' o all'adozione di misure di
razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali,
anche ad ordinamento autonomo, nonche' per gli enti
pubblici non economici e per gli enti e le istituzioni di
ricerca con organico superiore a duecento unita', i
contratti integrativi sottoscritti, corredati da una
apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli
oneri derivanti dall'applicazione della nuova
classificazione del personale, certificata dai competenti
organi di controllo, di cui all'art. 52, comma 5, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, che, entro trenta giorni
dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la
compatibilita' economico- finanziaria, ai sensi dell'art.
45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica
puo' procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel
caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti
riprendono le trattative.
4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da
1 a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unita'
di personale, secondo le modalita' di cui ai commi da 5 a
15.
5. Per il potenziamento delle attivita' di controllo
dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri
e le modalita' di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400
unita' di personale.
6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di
lavoro e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di
300 unita' di personale destinate al servizio ispettivo
delle Direzioni provinciali e regionali del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e di 300 unita' di
personale destinate all'attivita' dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale; il predetto Istituto provvede a
destinare un numero non inferiore di unita' al Servizio
ispettivo.
7. Con regolamento da emanare su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le
modalita', nonche' i processi formativi, per disciplinare
il passaggio, in ambito regionale, del personale delle
amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa
vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al
servizio ispettivo delle Direzioni regionali e provinciali
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri
e modalita':
a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale
corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali,
per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in
relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del
Ministero delle finanze;
b) il numero dei posti da mettere a concorso nella
settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione
territoriale e' determinato sulla base della somma delle
effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici
aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima,
fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della
provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili
professionali di settima, ottava e nona qualifica
funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche,
la disponibilita' dei posti vacanti. Per il profilo
professionale di ingegnere direttore la determinazione dei
posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse
modalita', avendo a riferimento il profilo professionale
medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore
appartenente alla nona qualifica funzionale;
c) i concorsi consistono in una prova attitudinale
basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati
all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita'
specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico,
contabile, economico e finanziario, per svolgere le
funzioni del corrispondente profilo professionale. I
candidati che hanno superato positivamente la prova
attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio
interdisciplinare;
d) la prova attitudinale deve svolgersi
esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni
territoriali;
e) ciascun candidato puo' partecipare ad una sola
procedura concorsuale.
9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le
disposizioni dell'art. 11, commi settimo e ottavo, della
legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di graduatoria
unica nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo comma, della
stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto
economico, nonche' quelle di cui al comma 2 dell'art. 43
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni.
10. Per assicurare forme piu' efficaci di contrasto e
prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il
Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze
individua all'interno del contingente di cui all'art. 55,
comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali
composte da personale di alta professionalita' destinato ad
operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e
del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa
specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il
personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi
del comma 5, nonche' altri funzionari gia' addetti agli
specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza
professionale e formativa, secondo criteri e modalita' di
carattere oggettivo.
11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui
al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle
dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori
alla settima nella misura complessiva corrispondente al
personale effettivamente assunto nel corso del 1998 ai
sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli
ruoli.
12. Nell'ambito della ristrutturazione della rete
ospedaliera di cui all'art. 2, comma 5, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, come sostituito dall'art. 1,
comma 2-ter, del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1996,
n. 382, i direttori generali delle aziende ospedaliere o
delle unita' sanitarie locali interessate provvedono, non
oltre il 30 giugno 1997, alla riduzione del numero dei
posti letto nelle singole unita' operative ospedaliere che
nell'ultimo triennio hanno mediamente registrato un tasso
di occupazione inferiore al 75 per cento, fatta eccezione
per la terapia intensiva, la rianimazione, le malattie
infettive, le attivita' di trapianto di organi e di midollo
osseo nonche' le unita' spinali, in misura tale da
assicurare il rispetto di detto tasso di occupazione, e
rideterminano, conseguentemente, le dotazioni organiche
anche in deroga, al solo fine della loro riduzione, a
quanto stabilito dal comma 52 del presente articolo. Fino a
quando non sono esperite le suddette procedure e' fatto
divieto di procedere alle assunzioni di personale. Nel
rispetto del tasso di spedalizzazione del 160 per mille,
indicato dal citato art. 2, comma 5, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, per il 1997, i direttori generali
delle aziende ospedaliere o delle unita' sanitarie locali
assicurano che la riduzione prevista dal presente comma non
sia inferiore al 20 per cento del numero dei posti letto
per ciascuna unita' operativa ospedaliera interessata.
13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai
sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
conservano validita' per un periodo di diciotto mesi dalla
data della loro approvazione.
14. Per far fronte alle esigenze connesse con la
salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree
soggette a rischio sismico il Ministero per i beni
culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto
dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni
organiche complessive, ad assumere 600 unita' di personale
anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli
profili professionali, ferme restando le dotazioni di
ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono
effettuate tramite concorsi da espletare anche su base
regionale mediante una prova attitudinale basata su una
serie di quesiti a risposta multipla mirati
all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita'
specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico,
contabile, informatico, per svolgere le funzioni del
corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno
superato con esito positivo la prova attitudinale sono
ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare.
Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per
almeno un anno, in corrispondente professionalita', ai
piani o progetti di cui all'art. 6 del decreto-legge
21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.
15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere,
nel limite di 200 unita' complessive, con le procedure
previste dal comma 3, personale dotato di alta
professionalita', anche al di fuori della dotazione
organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro
prevista dall'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, in ragione delle necessita' sopraggiunte alla
predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti
legislativi di attribuzione di nuove e specifiche
competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si
applicano per le assunzioni di cui al presente comma le
disposizioni previste dai commi 8 e 11.
16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono
subordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia'
espletati le cui graduatorie siano state approvate a
decorrere dal 1° gennaio 1994 secondo quanto previsto
dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
che richiama le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art.
12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea di
mansioni superiori, e' ulteriormente differito alla data di
entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli
ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il 31
dicembre 1998.
18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove
assunzioni il Consiglio dei Ministri, con la determinazione
da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo
semestre di ciascun anno, anche la percentuale del
personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a
tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili,
salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non
puo' essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni
autorizzate salvo che le corrispondenti riduzioni di spesa
siano ugualmente realizzate anche mediante ricorso ad
ulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri unitari
inferiori rispetto a quelli derivanti dalle ordinarie
assunzioni di personale. Per le amministrazioni che non
hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale
pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le
assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate
deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale.
L'eventuale trasformazione a tempo pieno puo' intervenire
purche' cio' non comporti riduzione complessiva delle
unita' con rapporto di lavoro a tempo parziale.
18-bis. E' consentito l'accesso ad un regime di impegno
ridotto per il personale non sanitario con qualifica
dirigenziale che non sia preposto alla titolarita' di
uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico
secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali
di lavoro.
19. Le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti
del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti
di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui
al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle
spese di personale.
20. Gli enti pubblici non economici adottano le
determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi di
cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri
ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese
per il personale. Agli enti pubblici non economici con
organico superiore a 200 unita' si applica anche il
disposto di cui ai commi 2 e 3.
20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si
applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo
restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le
proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di
riduzione complessiva della spesa di personale, in
particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3,
3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche
mediante l'incremento della quota di personale ad orario
ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel
quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della
programmazione e giustificate dai processi di riordino o di
trasferimento di funzioni e competenze. Per le universita'
restano ferme le disposizioni dell'art. 51.
20-ter. Le ulteriori economie conseguenti
all'applicazione del presente articolo, realizzate in
ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non
economici con organico superiore a duecento unita', sono
destinate, entro i limiti e con le modalita' di cui
all'art. 43, comma 5, ai fondi per la contrattazione
integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi
nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del
personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai
sensi del predetto art. 43, comma 5, le amministrazioni e
gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria
consistenza di personale di una percentuale superiore allo
0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di
riduzione annua di cui al comma 2 possono comunque
utilizzare le maggiori economie conseguite.
21. Per le attivita' connesse all'attuazione del
presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica possono avvalersi di personale
comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga
al contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto
1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unita'.
22. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997,
n. 59, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e'
autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad
avvalersi di un contingente integrativo di personale in
posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo
di cinquanta unita', appartenente alle amministrazioni di
cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonche' ad enti
pubblici economici. Si applicano le disposizioni previste
dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Il personale di cui al presente comma mantiene il
trattamento economico fondamentale delle amministrazioni o
degli enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a
carico di tali amministrazioni o enti. Al personale di cui
al presente comma sono attribuiti l'indennita' e il
trattamento economico accessorio spettanti al personale di
ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, se piu'
favorevoli. Il servizio prestato presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' valutabile ai fini della
progressione della carriera e dei concorsi.
23. All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608, le parole: «31 dicembre 1997» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1998». Al comma 18
dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come
modificato dall'art. 6, comma 18, lettera c), della legge
15 maggio 1997, n. 127, le parole «31 dicembre 1997» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1998». L'eventuale
trasformazione dei contratti previsti dalla citata legge n.
549 del 1995 avviene nell'ambito della programmazione di
cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
24. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 115,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entita' complessiva
di giovani iscritti alle liste di leva di cui all'art. 37
del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio
1964, n. 237, da ammettere annualmente al servizio
ausiliario di leva nelle Forze di polizia, e' incrementato
di 3.000 unita', da assegnare alla Polizia di Stato,
all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia di
finanza, in proporzione alle rispettive dotazioni
organiche. A decorrere dall'anno 1999 e' disposto un
ulteriore incremento di 2.000 unita' da assegnare all'Arma
dei carabinieri, nell'ambito delle procedure di
programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al
presente articolo.
25. Al fine di incentivare la trasformazione del
rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a
tempo parziale e garantendo in ogni caso che cio' non si
ripercuota negativamente sulla funzionalita' degli enti
pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli
comuni e le comunita' montane, la contrattazione collettiva
puo' prevedere che i trattamenti accessori collegati al
raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di
progetti, nonche' ad altri istituti contrattuali non
collegati alla durata della prestazione lavorativa siano
applicati in favore del personale a tempo parziale anche in
misura non frazionata o non direttamente proporzionale al
regime orario adottato. I decreti di cui all'art. 1, comma
58-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto
dall'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge. In
mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
parziale puo' essere negata esclusivamente nel caso in cui
l'attivita' che il dipendente intende svolgere sia in
palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione
di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato
provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di
appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica.
26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro
da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data
di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate
d'ufficio secondo i criteri e le modalita' indicati al
comma 25, tenendo conto dell'attualita' dell'interesse del
dipendente.
27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di
lavoro a tempo parziale, si applicano al personale
dipendente delle regioni e degli enti locali finche' non
diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto
normativo.
28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art. 1,
comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo
della guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri di
polizia tributaria previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e dal decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel
corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, non e' opponibile il
segreto d'ufficio.».



 
(( Art. 1-septies.
Organi di ordini professionali

1. Nel procedere al riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi degli ordini professionali, come previsto dall'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, al fine di uniformare e semplificare le procedure, va assicurata la rappresentanza unitaria degli iscritti agli albi professionali nei consigli nazionali e territoriali con un numero di componenti dei consigli territoriali da sette a quindici in ragione del numero degli iscritti, un numero di quindici componenti per i consigli nazionali, e con una durata di quattro anni per i consigli territoriali e di cinque per i consigli nazionali. La durata e' estesa a tutte le professioni regolate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328. Per l'ordine degli psicologi si provvede con distinto regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, come modificato dall'articolo 6, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per la definizione del numero dei componenti e del sistema di composizione dei Consigli nazionali e territoriali. ))




Riferimenti normativi:

- Si riporta il comma 3, dell'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328
(Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti
per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della
disciplina dei relativi ordinamenti).
«3. Con successivo regolamento ai sensi dell'art. 1,
comma 18, legge 14 gennaio 1999, n. 4, e successive
modificazioni, verranno definite le procedure elettorali e
il funzionamento degli Organi in sede disciplinare, nel
rispetto dei principi definiti nei commi 1 e 2.».
- Il comma 18, dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1999,
n. 4 (Disposizioni riguardanti il settore universitario e
della ricerca scientifica, nonche' il servizio di mensa
nelle scuole) come modificato dall'art. 6, comma 4, della
legge 19 ottobre 1999, n. 370 (Disposizioni in materia di
universita' e di ricerca scientifica e tecnologica)
prevede:
«18. Con uno o piu' regolamenti adottati, a norma
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di
grazia e giustizia, sentiti gli organi direttivi degli
ordini professionali, con esclusivo riferimento alle
attivita' professionali per il cui esercizio la normativa
vigente prevede l'obbligo di superamento di un esame di
Stato, e' modificata e integrata la disciplina del relativo
ordinamento, dei connessi albi, ordini o collegi, nonche'
dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle
relative prove, in conformita' ai seguenti criteri
direttivi:
a) determinazione nell'ambito consentito di attivita'
professionale ai titolari di diploma universitario e ai
possessori dei titoli istituiti in applicazione dell'art.
17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e
successive modificazioni;
b) eventuale istituzione di apposite sezioni degli
albi, ordini o collegi in relazione agli ambiti di cui alla
lettera a), indicando i necessari raccordi con la piu'
generale organizzazione dei predetti albi, ordini o
collegi;
c) coerenza dei requisiti di ammissione e delle prove
degli esami di Stato con quanto disposto ai sensi della
lettera a).».



 
(( Art. 1-octies.
Concorso riservato per dirigente scolastico

1. Gli aspiranti, incaricati di presidenza da almeno un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ma privi del requisito prescritto del triennio di incarico, ammessi con riserva e che abbiano superato il colloquio di ammissione, frequentato il corso di formazione e superato l'esame finale di cui al decreto direttoriale del 17 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 100 del 20 dicembre 2002, sono inseriti a domanda nelle graduatorie, con il punteggio conseguito nel predetto esame finale, in coda alle graduatorie stesse.
2. I posti messi a concorso nelle singole regioni e non coperti per assenza di idonei nelle stesse regioni, compresi gli idonei di cui al comma 1, sono ripartiti, con decreto del competente direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, tra le regioni nel cui ambito sono risultati idonei nelle graduatorie. ))




Riferimenti normativi:

- Il decreto direttoriale 17 dicembre 2002, reca:
«Corso concorso selettivo di formazione per il reclutamento
di dirigenti scolastici per la scuola elementare e media e
per la scuola secondaria superiore e per gli istituti
educativi, riservato a coloro che hanno ricoperto la
funzione di preside incaricato per almeno un triennio.».



 
(( Art. 1-novies.
Valutazione dei titoli per graduatorie permanenti

1. Nella Tabella allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, il punto C.11) e' sostituito dai seguenti: «C.11 Per ogni diploma di specializzazione o master universitario di durata almeno annuale con esame finale, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, sono attribuiti punti 3; C.11)-bis. Per ogni corso di perfezionamento universitario, di durata almeno annuale con esame finale, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, sono attribuiti punti 2; C.11-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti punti C.11) e C.11-bis, ai fini della valutazioni del punteggio per l'inserimento nelle graduatorie permanenti, e' possibile valutare ogni anno uno solo dei titoli precedentemente indicati.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 decorrono dall'anno scolastico 2005/2006». ))




Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo del punto C.11) della Tabella
allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito
con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143:
«C.11) Per ogni diploma di specializzazione o master
universitario o corso di perfezionamento universitario di
durata almeno annuale, con esame finale, coerente con gli
insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, sono
attribuiti punti 3.».



 
Art. 2.
Disposizioni per la ricerca

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a concedere la garanzia per il rimborso del capitale e degli interessi maturati su una o piu' linee di credito attivate, nel limite di 60 milioni di euro, dalla Societa' (( Sincrotrone )) di Trieste S.p.a. con la Banca europea degli investimenti per la realizzazione del progetto di laser a elettroni liberi. Agli eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nella apposita unita' previsionale 3.2.4.2., iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005 e corrispondenti unita' previsionali per gli esercizi successivi.
2. Per assicurare lo sviluppo della competitivita' internazionale della infrastruttura complessiva, il contributo ordinario per il funzionamento viene integrato con un importo annuo (( pari a 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, )) a valere sul fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, (( come rideterminato dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, )) con erogazione diretta alla Societa' Sincrotrone di Trieste S.p.a. (( 3. Il comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, e' sostituito dal seguente: «4. Il Consiglio direttivo dell'Istituto e' composto dal Presidente e da quattro componenti di alta qualificazione tecnico-scientifica nello specifico settore di attivita', di cui due scelti dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, uno designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».
3-bis. All'articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: «(INFN)» sono inserite le seguenti: «il Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste nonche' l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis trovano applicazione con riferimento all'anno 2004. ))




Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 7, secondo comma, n. 2)
della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme
di contabilita' generale dello Stato in materia di
bilancio):
«Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi
alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che
di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
1) omissis;
2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di
spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con
l'accertamento e la riscossione delle entrate.».
- Il comma 1, dell'art. 7 del decreto legislativo
5 giugno 1998, n. 204 (Disposizioni per il coordinamento,
la programmazione e la valutazione della politica nazionale
relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma
dell'art. 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo
1997, n. 59) prevede:
«1. A partire dal 1° gennaio 1999 gli stanziamenti da
destinare al Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.),
di cui all'art. 11 della legge 22 dicembre 1977, n. 951,
all'ASI, di cui all'art. 15, comma 1, lettera a), della
legge 30 maggio 1988, n. 186, e all'art. 5 della legge
31 maggio 1995, n. 233; all'Osservatorio geofisico
sperimentale (OGS), di cui all'art. 16, comma 2, della
legge 30 novembre 1989, n. 399; agli enti finanziati dal
MURST ai sensi dell'art. 1, comma 43, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, gia' concessi ai sensi dell'art.
11, terzo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.
468 e successive modificazioni, sono determinati con unica
autorizzazione di spesa ed affluiscono ad apposito fondo
ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca
finanziati dal MURST, istituto nello stato di previsione
del medesimo Ministero. Al medesimo fondo affluiscono, a
partire dal 1° gennaio 1999, i contributi all'Istituto
nazionale per la fisica della materia (INFM), di cui
all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 506, nonche' altri contributi e risorse
finanziarie che saranno stabilite per legge in relazione
alle attivita' dell'Istituto nazionale di fisica nucleare
(INFN), dell'INFM e relativi laboratori di Trieste e di
Grenoble, del Programma nazionale di ricerche in Antartide,
dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e
tecnologica sulla montagna. Il fondo e' determinato ai
sensi dell'art. 11, terzo comma, lettera d), della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e
integrazioni. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
- Per il titolo della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
si veda la nota all'art. 1.
- Il comma 2, dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004), come
modificato dalla legge qui pubblicata recita:
«2. Il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR),
l'Agenzia spaziale italiana (ASI), l'Istituto nazionale di
fisica nucleare (INFN), il Consorzio per l'area di ricerca
scientifica e tecnologica di Trieste nonche' l'Istituto
nazionale di geofisica e vulcanologia e l'Ente per le nuove
tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) concorrono alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il
triennio 2004-2006 garantendo il fabbisogno finanziario da
essi complessivamente generato in ciascun anno non sia
superiore al fabbisogno determinato a consuntivo
nell'esercizio precedente incrementato del 5 per cento per
ciascun anno. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentiti i Ministri dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e delle attivita' produttive, procede
annualmente alla determinazione dal fabbisogno programmato
per ciascun ente».



 
(( Art. 2-bis. Interventi per la tutela dell'ambiente e dei beni culturali, nonche'
per lo sviluppo economico e sociale del territorio

1. E' autorizzata la spesa di euro 65.000.000 per l'anno 2004, di euro 10.230.000 per l'anno 2005, di euro 23.755.000 per l'anno 2006 e di euro 2.600.000 per l'anno 2007 per la concessione di ulteriori contributi statali al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. All'erogazione degli ulteriori contributi disposti dal presente comma, si provvede ai sensi del comma 29 dell'articolo 1 della medesima legge n. 311 del 2004.
2. All'onere derivante dell'attuazione del comma 1, pari a euro 65.000.000 per l'anno 2004, a euro 10.230.000 per l'anno 2005, a euro 23.755.000 per l'anno 2006 e a euro 2.600.000 per l'anno 2007, si provvede: per l'anno 2004, quanto a 45 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, e, quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni; per gli anni 2005, 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 3.230.000 per il 2005 e a euro 2.600.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e quanto a euro 7.000.000 per il 2005 e a euro 21.155.000 per il 2006 l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))




Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dei commi 28 e 29 dell'art. 1,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311:
«28. Fermo restando quanto previsto ai commi 26 e 27,
al fine di promuovere lo sviluppo economico, e' autorizzata
la spesa di euro 201.500.000 per l'anno 2005, di
euro 176.500.000 per l'anno 2006 e di euro 170.500.000 per
l'anno 2007 per la concessione di contributi statali al
finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e
i beni culturali, e comunque a promuovere lo sviluppo
economico e sociale del territorio.
29. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, individua, in
coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare, gli
interventi e gli enti destinatari dei contributi di cui al
comma 28. All'attribuzione dei contributi provvede il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato anche in
deroga delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 12, del
decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425. I
contributi che, alla data del 31 agosto di ciascun anno,
non risultino impegnati dagli enti pubblici sono revocati
per essere riassegnati secondo la procedura di cui al
presente comma. Gli altri soggetti non di diritto pubblico
devono produrre annualmente, per la stessa finalita', la
dichiarazione di assunzione di responsabilita' in ordine al
rispetto del vincolo di destinazione del finanziamento
statale. Ai fini dell'erogazione del finanziamento, l'ente
beneficiario trasmette entro il 30 settembre di ciascun
anno apposita attestazione al citato Dipartimento, secondo
lo schema stabilito dal predetto decreto.».
- Gli articoli 54 e 55 della legge 28 dicembre 2001, n.
448, e successive modificazioni recitano:
«Art. 54 (Fondo nazionale per il sostegno alla
progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli
enti locali). - 1. Al fine di promuovere, in coerenza con
gli obiettivi indicati dal Documento di programmazione
economico-finanziaria, la realizzazione delle opere
pubbliche di regioni, province, comuni, comunita' montane e
relativi consorzi, presso il Ministero dell'economia e
delle finanze e' istituito a decorrere dal 2002 il Fondo
nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere
pubbliche delle regioni e degli enti locali.
2. I contributi erogati dal Fondo sono volti al
finanziamento delle spese di progettazione delle opere
pubbliche delle regioni e degli enti locali e devono
risultare almeno pari al 50 per cento del costo effettivo
di progettazione.
3. Ai fini dell'ammissione al contributo, le regioni e
gli enti locali presentano apposita domanda al Ministero
dell'economia e delle finanze contenente le seguenti
indicazioni:
a) natura, finalita' e stima dei tempi di
realizzazione dell'opera pubblica ammessa al contributo;
b) entita' dei singoli contributi richiesti, in
valore assoluto ed in percentuale del costo di
progettazione dell'opera;
c) stima del costo di esecuzione dell'opera, al netto
del costo di progettazione;
d) la spesa per investimenti effettuata dall'ente e
l'ammontare dei trasferimenti in conto capitale ricevuti in
ciascuno degli anni del triennio precedente.
4. Il prospetto contenente le informazioni di cui al
comma 3 e le relative modalita' di trasmissione sono
definiti con decreto dell'economia e delle finanze da
emanare entro il 31 marzo 2002. In caso di ingiustificati
ritardi o gravi irregolarita' nell'impiego del contributo,
il beneficio e' revocato con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze.
5. Le disponibilita' del Fondo sono ripartite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Entro
il 31 gennaio di ciascun anno, lo schema di decreto e'
trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere da
parte delle competenti Commissioni, da esprimere entro
quindici giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali
il decreto puo' essere emanato. In sede di prima attuazione
della presente legge, per l'anno 2002, gli interventi
ammessi a fruire dei finanziamenti erogati dal Fondo sono
prioritariamente individuati tra quelli indicati in
apposita deliberazione delle competenti Commissioni
parlamentari.
6. Per l'anno 2002 la dotazione del Fondo e'
determinata in 50 milioni di euro. Per gli anni successivi
il Fondo puo' essere rifinanziato per gli interventi di cui
al presente articolo con la procedura di cui all'art. 11,
comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sono dettate le disposizioni per
l'attuazione del presente articolo.».
«Art. 55 (Fondo nazionale per la realizzazione di
infrastrutture di interesse locale). - 1. Al fine di
contribuire alla realizzazione delle opere pubbliche e
delle infrastrutture di interesse locale, promuovere la
funzione delle autonomie locali nella valorizzazione delle
risorse del territorio e nella soddisfazione dei bisogni
primari delle popolazioni, coerentemente con i principi di
sussidiarieta' e diffuso decentramento, nonche' garantire
l'efficace raccordo, in coerenza con gli obiettivi indicati
dal Documento di programmazione economico-finanziaria, tra
la realizzazione del piano straordinario delle
infrastrutture e delle opere di grandi dimensioni con le
esigenze infrastrutturali locali, presso il Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito a decorrere dal
2002 il Fondo nazionale per la realizzazione di
infrastrutture di interesse locale.
2. I contributi erogati dal Fondo di cui al comma 1
sono finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche di
interesse locale indispensabili per la valorizzazione delle
risorse produttive e delle realta' sociali interessate.
3. Le disponibilita' del Fondo sono ripartite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Entro
il 31 gennaio di ciascun anno, lo schema di decreto e'
trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere da
parte delle competenti Commissioni, da esprimere entro
quindici giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali
il decreto puo' essere emanato. In sede di prima
applicazione, per l'anno 2002, gli interventi ammessi a
fruire dei finanziamenti erogati dal Fondo sono
prioritariamente individuati tra quelli indicati in
apposita deliberazione delle competenti Commissioni
parlamentari.
4. Per l'anno 2002 la dotazione del Fondo e'
determinata in 50 milioni di euro. Per gli anni successivi
il Fondo puo' essere rifinanziato per gli interventi di cui
al presente articolo con la procedura di cui all'art. 11,
comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono dettate le disposizioni per l'attuazione del
presente articolo.».



 
Art. 3.
Interventi per i beni e le attivita' culturali

1. Per l'utilizzazione delle risorse da assegnare alla Societa' per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.a., ai sensi del comma 4 dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per l'anno 2005, continuano ad applicarsi, fino alla data di entrata in vigore del regolamento ivi previsto, le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128.
2. Fermo restando quanto disposto dalle norme richiamate nel comma 1, per gli esercizi finanziari 2005 e 2006, un ulteriore due per cento, a valere sugli stanziamenti previsti per le finalita' di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e' destinato a progetti di intervento rivolti ad agevolare o promuovere la conservazione o fruizione dei beni culturali (( e a favore delle attivita' culturali e dello spettacolo.
2-bis. All'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, le parole: «dal Capo del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport o» e «appositamente delegato» sono soppresse;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il trattamento economico spettante ai componenti delle sottocommissioni e' stabilito annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, a valere sulla quota del settore cinema del Fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.». ))

3. All'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Alle risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, (( e successive modificazioni.»; ))
b) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «al comma 2» sono inserite le seguenti: «, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato»;
c) al comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse del medesimo Fondo sono versate su apposita contabilita' speciale, intestata all'organismo affidatario del servizio, per il funzionamento della quale si applicano le modalita' previste dall'articolo 10 del (( regolamento di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.». (( 3-bis. Alle attivita' dello spettacolo e' esteso, in via di opzione, il regime previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69, in attesa che il sistema possa raggiungere la completa funzionalita' sotto l'aspetto tecnico e commerciale e, comunque, per i due anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Ministero dell'economia e delle finanze vigilera' sull'attuazione delle relative disposizioni di legge, sentite la SIAE e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
3-ter. All'articolo 171, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;».
3-quater. All'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente:
«Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), e' ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla meta' del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato».
3-quinquies. All'articolo 171-ter, comma 1, alinea, e comma 2, lettera a-bis), della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: "per trarne profitto" sono sostituite dalle seguenti: "a fini di lucro"».
3-sexies. All'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, il comma 1 e' abrogato. Al fine di utilizzare la rete quale strumento per la diffusione della cultura e per la creazione di valore nel rispetto del diritto d'autore, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri per i beni e le attivita' culturali e delle comunicazioni, promuove, nel rispetto delle normative internazionalmente riconosciute, forme di collaborazione tra i rappresentanti delle categorie operanti nel settore, anche con riferimento alle modalita' tecniche per l'informazione degli utenti circa il regime di fruibilita' delle opere stesse. Nell'ambito delle forme di collaborazione di cui al presente comma, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri per i beni e le attivita' culturali e delle comunicazioni, promuove anche la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, ne verifica la conformita' alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la diffusione e il rispetto. I codici sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri unitamente ad ogni informazione utile alla loro applicazione. I Codici sono resi accessibili per via telematica sui siti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, dei Ministeri delle comunicazioni e per i beni e le attivita' culturali, nonche' su quelli dei soggetti sottoscrittori. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica.
3-septies. All'articolo 39 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, al comma 1, le lettere d) e h-bis) sono abrogate. ))




Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 60, comma 4 della legge
27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato).
«4. Il 3 per cento degli stanziamenti previsti per le
infrastrutture e' destinato alla spesa per la tutela e gli
interventi a favore dei beni e delle attivita' culturali.
Con regolamento del Ministro per i beni e le attivita'
culturali, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti i
criteri e le modalita' per l'utilizzo e la destinazione
della quota percentuale di cui al precedente periodo».
- Il testo dell'art. 3 del decreto-legge 22 marzo 2002,
n. 72 (Interventi per contrastare la diffusione telematica
abusiva di opere dell'ingegno, nonche' a sostegno delle
attivita' cinematografiche e dello spettacolo) convertito,
con modificazioni dalla legge 21 maggio 2004, n. 128
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
22 marzo 2004, n. 72, recante interventi per contrastare la
diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo,
nonche' a sostegno delle attivita' cinematografiche e dello
spettacolo) prevede:
«Art. 3 (Societa' per lo sviluppo dell'arte, della
cultura e dello spettacolo "Arcus S.p.a."). - 1. In attesa
dell'adozione del regolamento di cui all'art. 60, comma 4,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i
beni e le attivita' culturali, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, individua i
limiti di impegno di cui all'art. 13, comma 1, della legge
1° agosto 2002, n. 166, relativi agli esercizi finanziari
2003 e 2004, sui quali va calcolata l'aliquota del tre per
cento prevista dall'art. 60 della citata legge n. 289 del
2002. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede
alle conseguenti variazioni di bilancio in termini di
residui, di competenza e di cassa.
2. Entro il termine di cui al comma 1, con decreto del
Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e'
approvato il programma degli interventi da finanziare con
le risorse di cui al medesimo comma 1. Tale programma puo'
ricomprendere anche interventi a favore delle attivita'
culturali e dello spettacolo. Il Ministro per i beni e le
attivita' culturali presenta al Parlamento una relazione
sugli interventi realizzati ai sensi del presente comma.
3. Con apposita convenzione da stipulare, entro il
termine di cui al comma 1, tra la Societa' per lo sviluppo
dell'arte, della cultura e dello spettacolo "Arcus S.p.a.",
ed i Ministeri per i beni e le attivita' culturali e delle
infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinati i criteri
e le modalita' per la realizzazione degli interventi di cui
al comma 2.
4. All'art. 10, comma 6, della legge 8 ottobre 1997, n.
352, e successive modificazioni, dopo le parole: "Ministro
per i beni e le attivita' culturali", sono inserite le
seguenti: ", di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti"».
- La legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante: «Delega
al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti
produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio
delle attivita' produttive», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2001, n. 299, S.O.
- Il testo dell'art. 8, comma 3, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, recante: «Riforma della
disciplina in materia di attivita' cinematografiche, a
norma dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 febbraio 2004, n. 29,
come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
«3. Le sottocommissioni sono presiedute dal Direttore
generale competente, e sono composte da un numero di membri
da definirsi con il decreto ministeriale di cui al comma 4,
scelti dal Ministro tra esperti altamente qualificati nei
vari settori delle attivita' cinematografiche, anche su
indicazione delle associazioni di categoria maggiormente
rappresentative. Partecipano alle sedute della
sottocommissione di cui al comma 1, lettera b), relative
alla promozione delle attivita' cinematografiche, un
rappresentante delle regioni, un rappresentante delle
province ed un rappresentante dei comuni, designati dalla
Conferenza unificata, particolarmente qualificati in
materia di promozione cinematografica. Alle sedute della
medesima sottocommissione, relative alla promozione
all'estero, partecipa un rappresentante del Ministero degli
affari esteri. Le sottocommissioni durano in carica dodici
mesi. Il trattamento economico spettante ai componenti
delle sottocommissioni e' stabilito annualmente con decreto
del Ministro per i beni e le attivita' culturali, a valere
sulla quota del settore cinema del Fondo di cui alla legge
30 aprile 1985, n. 163».
- La legge 30 aprile 1985, n. 163, recante «Nuova
disciplina degli interventi dello Stato a favore dello
spettacolo» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 maggio
1985, n. 104.
- L'art. 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
28, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
seguente:
«Art. 12 (Fondo per la produzione, la distribuzione,
l'esercizio e le industrie tecniche). - 1. E' istituito
presso il Ministero il Fondo per la produzione, la
distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche.
2. Al Fondo di cui al comma 1 affluiscono le risorse
finanziarie disponibili ed esistenti alla data di entrata
in vigore del presente decreto:
a) sul fondo speciale di cui all'art. 27 della legge
4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;
b) sul fondo particolare di cui all'art. 28 della
legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;
c) sul fondo di intervento di cui all'art. 2 della
legge 14 agosto 1971, n. 819, e successive modificazioni;
d) sul fondo di sostegno di cui all'art. 1 della
legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni;
e) sul fondo di garanzia di cui all'art. 16 del
decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153.
I fondi di cui alla citata legge n. 1213 del 1965,
legge n. 819 del 1971, legge n. 378 del 1980 e legge n. 153
del 1994, sono contestualmente soppressi. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il Fondo di cui al comma 1 e' destinato:
a) al finanziamento degli investimenti promossi dalle
imprese cinematografiche per la produzione di opere
filmiche, anche con riferimento alla realizzazione di
colonne sonore, e per lo sviluppo di sceneggiature
originali di particolare rilievo culturale e sociale;
b) alla corresponsione di contributi a favore di
imprese di distribuzione ed esportazione, anche per la
realizzazione di versioni dei film riconosciuti di
interesse culturale in lingua diversa da quella della
ripresa sonora diretta;
c) alla corresponsione di contributi sugli interessi
dei mutui ed alla concessione di contributi in conto
capitale a favore delle imprese di esercizio e dei
proprietari di sale cinematografiche, per la realizzazione
di nuove sale o il ripristino di sale inattive, nonche' per
l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo delle
apparecchiature, con particolare riguardo all'introduzione
di impianti automatizzati o di nuove tecnologie;
d) alla concessione di mutui decennali a tasso
agevolato o contributi sugli interessi a favore delle
industrie tecniche cinematografiche, per la realizzazione,
la ristrutturazione, la trasformazione o l'adeguamento
strutturale e tecnologico di teatri di posa, di
stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione, di
post-produzione;
e) alla corresponsione di contributi destinati ad
ulteriori esigenze del settore delle attivita'
cinematografiche, salvo diversa determinazione del Ministro
con riferimento ad altri settori dello spettacolo.
3-bis. Alle risorse finanziarie del Fondo di cui al
comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'art. 72
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni.
4. Con decreto ministeriale, sentita la Consulta, sono
stabilite annualmente le quote percentuali del Fondo di cui
al comma 1, in relazione alle finalita' di cui al comma 3.
5. Con decreto del Ministro sono stabilite, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalita'
tecniche di gestione del Fondo di cui al comma 1 e di
erogazione dei finanziamenti e dei contributi, nonche' le
modalita' tecniche di monitoraggio dell'impiego dei
finanziamenti concessi.
6. Le risorse giacenti sui fondi di cui al comma 2 alla
data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel
presente decreto, nonche' la percentuale della quota cinema
del fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163,
destinata alle imprese di produzione e distribuzione, nella
misura residuata all'esito delle domande valutate secondo
il regime transitorio di cui all'art. 27, confluiscono nel
Fondo di cui al comma 1. Nel medesimo Fondo confluiscono,
altresi', le eventuali risorse relative a rientri di
finanziamenti erogati sui fondi di cui al comma 2, previo
versamento dell'entrata del bilancio dello Stato. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare le necessarie variazioni al bilancio dello Stato.
7. Il Ministero gestisce il Fondo di cui al comma 1
avvalendosi di appositi organismi e mediante la stipula di
convenzioni con uno o piu' istituti di credito,
selezionati, ai sensi delle disposizioni vigenti, in base
ai criteri delle piu' vantaggiose condizioni di gestione
offerte e della adeguatezza delle strutture
tecnico-organizzative ai fini della prestazione del
servizio. Le risorse del medesimo Fondo sono versate su
apposita contabilita' speciale, intestata all'organismo
affidatario del servizio, per il funzionamento della quale
si applicano le modalita' previste dall'art. 10 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
8. La gestione finanziaria del Fondo di cui al comma 1
resta affidata, fino al 30 settembre 2005, alla Banca
nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e
teatrale S.p.a.».
- Si riporta il testo dell'art. 72 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni:
«Art. 72 (Fondi rotativi per le imprese). - 1. Fatte
salve le risorse destinate all'attuazione degli interventi
e dei programmi cofinanziati dall'Unione europea, le somme
iscritte nei capitoli del bilancio dello Stato aventi
natura di trasferimenti alle imprese per contributi alla
produzione e agli investimenti affluiscono ad appositi
Fondi rotativi in ciascuno stato di previsione della spesa.
2. I contributi a carico dei Fondi di cui al comma 1,
concessi a decorrere dal 1° gennaio 2003, sono attribuiti
secondo criteri e modalita' stabiliti dal Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro
competente, sulla base dei seguenti principi:
a) l'ammontare della quota di contributo soggetta a
rimborso non puo' essere inferiore al 50 per cento
dell'importo contributivo;
b) la decorrenza del rimborso inizia dal primo
quinquennio dalla concessione contributiva, secondo un
piano pluriennale di rientro da ultimare comunque nel
secondo quinquennio;
c) il tasso d'interesse da applicare alle somme
rimborsate viene determinato in misura non inferiore allo
0,50 per cento annuo.
3. Al fine di assicurare la continuita' delle
concessioni, i decreti interministeriali di natura non
regolamentare dovranno essere emanati entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. In
caso di inadempienza provvede con proprio decreto il
Presidente del Consiglio dei Ministri.
4. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al
rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui
al presente articolo costituiscono norme di principio e di
coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati
provvedono ad adeguare i propri interventi alle
disposizioni di cui al presente articolo.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano ai contributi in conto interessi nonche' alla
concessione di incentivi per attivita' produttive disposti
con le procedure di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992,
n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 dicembre 1992, n. 488, inclusi i patti territoriali, i
contratti d'area e i contratti di programma, e alla
concessione di incentivi per la ricerca industriale di cui
al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, nonche' alle
agevolazioni previste dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215,
disposte in attuazione del 5° bando. Al fine di assicurare
l'invarianza degli effetti finanziari, di cui al presente
articolo, con decreto del Ministro delle attivita'
produttive, sentito il Ministro dell'economia e delle
finanze, per quanto riguarda gli aspetti finanziari, e'
definita la programmazione temporale, per il triennio
2003-2005, degli adempimenti amministrativi di cui alla
citata legge n. 488 del 1992.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo
2002, n. 69, recante: «Regolamento per la semplificazione
delle modalita' di certificazione dei corrispettivi per le
societa' e le associazioni sportive dilettantistiche», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2002, n. 92.
- Il testo dell'art. 171, comma 1, della legge 22
aprile 1941, n. 633, recante: «Protezione del diritto
d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 1941, n. 166,
come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
«1. Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'art.
171-ter, e' punito con la multa da L. 100.000 a L.
4.000.000 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo
e in qualsiasi forma:
a) riproduce, trascrive, recita in pubblico,
diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in
commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima
che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione
nel regno esemplari prodotti all'estero contrariamente alla
legge italiana;
a-bis) mette a disposizione del pubblico,
immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante
connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno
protetta, o parte di essa;
b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o
diffonde con o senza variazioni od aggiunte, una opera
altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione
musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la
proiezione pubblica dell'opera cinematografica,
l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali
inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione
mediante altoparlante azionato in pubblico;
c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere
mediante una delle forme di elaborazione previste da questa
legge;
d) riproduce un numero di esemplari o esegue o
rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni
maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di
produrre o di rappresentare;
e) abrogata;
f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o
per radio o registra i dischi fonografici o altri
apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni
radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri
apparecchi indebitamente registrati.».
- Il testo dell'art. 171-ter, commi 1 e 2, della citata
legge 22 aprile 1941, n. 633, e' il seguente:
«1. E' punito, se il fatto e' commesso per uso non
personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con
la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini
di lucro:
a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o
diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o
in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito
televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio,
dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro
supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere
musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o
sequenze di immagini in movimento;
b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in
pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di
opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche,
musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche
se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
c) pur non avendo concorso alla duplicazione o
riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene
per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in
commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi
titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della
televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo
della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o
riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in
commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo,
proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della
televisione con qualsiasi procedimento, videocassette,
musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o
videogrammi di opere musicali, cinematografiche o
audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro
supporto per il quale e' prescritta, ai sensi della
presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte
della Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.),
privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno
contraffatto o alterato;
e) in assenza di accordo con il legittimo
distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un
servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di
apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad
accesso condizionato;
f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per
la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede
in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove
commercialmente, installa dispositivi o elementi di
decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un
servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende,
noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la
vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali,
attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi
che abbiano la prevalente finalita' o l'uso commerciale di
eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art.
102-quater ovvero siano principalmente progettati,
prodotti, adattati o realizzati con la finalita' di rendere
possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra
le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o
che residuano, a seguito della rimozione delle misure
medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei
titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i
beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di
provvedimenti dell'autorita' amministrativa o
giurisdizionale;
h) abusivamente rimuove o altera le informazioni
elettroniche di cui all'art. 102-quinquies, ovvero
distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per
radio o per televisione, comunica o mette a disposizione
del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali
siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche
stesse.
2. E' punito con la reclusione da uno a quattro anni e
con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:
a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde
abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a
qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta
copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e
da diritti connessi;
a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro,
comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti
telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere,
un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o
parte di essa;
b) esercitando in forma imprenditoriale attivita' di
riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione,
importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da
diritti commessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal
comma 1;
c) promuove o organizza le attivita' illecite di cui
al comma 1.».
- Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 22 marzo 2004,
n. 72, recante: «Interventi per contrastare la diffusione
telematica abusiva di opere dell'ingegno, nonche' a
sostegno delle attivita' cinematografiche e dello
spettacolo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo
2004, n. 69, e convertito in legge, con modificazioni,
dall'art. 1, legge 21 maggio 2004, n. 128 (Gazzetta
Ufficiale 22 maggio 2004, n. 119), come modificato dalla
legge qui pubblicata, e' il seguente:
«1. Misure di contrasto alla diffusione telematica
abusiva di opere dell'ingegno.
1. (Comma abrogato).
2. Al comma 1 dell'art. 171-ter della legge 22 aprile
1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: "a
fini di lucro" sono sostituite dalle seguenti: "per trarne
profitto".
3. Al comma 2 dell'art. 171-ter della legge 22 aprile
1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera
a) e' inserita la seguente:
"a-bis) in violazione dell'art. 16, per trarne
profitto, comunica al pubblico immettendola in un sistema
di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi
genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto
d'autore, o parte di essa;".
4. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del
Ministero dell'interno raccoglie le segnalazioni di
interesse in materia di prevenzione e repressione delle
violazioni di cui alla lettera a-bis) del comma 2 dell'art.
171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni, assicurando il raccordo con le
amministrazioni interessate.
5. A seguito di provvedimento dell'autorita'
giudiziaria, i prestatori di servizi della societa'
dell'informazione, di cui al decreto legislativo 9 aprile
2003, n. 70, comunicano alle autorita' di polizia le
informazioni in proprio possesso utili all'individuazione
dei gestori dei siti e degli autori delle condotte
segnalate.
6. A seguito di provvedimento dell'autorita'
giudiziaria, per le violazioni commesse per via telematica
di cui al presente decreto, i prestatori di servizi della
societa' dell'informazione, ad eccezione dei fornitori di
connettivita' alle reti, fatto salvo quanto previsto agli
articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile
2003, n. 70, pongono in essere tutte le misure dirette ad
impedire l'accesso ai contenuti dei siti ovvero a rimuovere
i contenuti medesimi.
7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6
e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da
50.000 euro a 250.000 euro. Alle violazioni di cui al comma
1 si applicano le sanzioni previste dall'art. 21 del
decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
8. All'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 9
aprile 2003, n. 68, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d) memorie digitali idonee per audio e video, fisse
o trasferibili, quali flash memory e cartucce per lettori
MP3 e analoghi: 0,36 euro per ogni gigabyte";
b) dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente:
"h-bis) apparecchi esclusivamente destinati alla
masterizzazione di supporti DVD e CD e software finalizzato
alla masterizzazione: 3 per cento dei relativi prezzi di
listino al rivenditore".
9. All'art. 71-septies della legge 22 aprile 1941, n.
633, e successive modificazioni, i commi 3 e 4 sono
sostituiti dai seguenti:
"3. Il compenso e' dovuto da chi fabbrica o importa nel
territorio dello Stato allo scopo di trarne profitto gli
apparecchi e i supporti indicati nel comma 1. I predetti
soggetti devono presentare alla Societa' italiana degli
autori ed editori (SIAE), ogni tre mesi, una dichiarazione
dalla quale risultino le cessioni effettuate e i compensi
dovuti, che devono essere contestualmente corrisposti. In
caso di mancata corresponsione del compenso, e'
responsabile in solido per il pagamento il distributore
degli apparecchi o dei supporti di registrazione.
4. La violazione degli obblighi di cui al comma 3 e'
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al
doppio del compenso dovuto, nonche', nei casi piu' gravi o
di recidiva, con la sospensione della licenza o
autorizzazione all'esercizio dell'attivita' commerciale o
industriale da quindici giorni a tre mesi ovvero con la
revoca della licenza o autorizzazione stessa"».
- Il testo dell'art. 39, comma 1, del decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 68, recante: «Attuazione
della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni
aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella
societa' dell'informazione», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 aprile 2003, n. 87, S.O., come modificato
dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
«Art. 39. - 1. Il compenso di cui all'art. 71-septies
della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' fissato fino al
31 dicembre 2005, e comunque fino all'emanazione del
decreto di cui allo stesso art. 71-septies, nelle seguenti
misure:
a) supporti audio analogici: 0,23 euro per ogni ora
di registrazione;
b) supporti audio digitali dedicati, quali minidisc,
CD-R audio e CD-RW audio: 0,29 euro per ora di
registrazione. Il compenso e' aumentato proporzionalmente
per i supporti di durata superiore;
c) supporti digitali non dedicati, idonei alla
registrazione di fonogrammi, quali CD-R dati e CD-RW dati:
0,23 euro per 650 megabyte.
d) (lettera soppressa);
e) supporti video analogici: 0,29 euro per ciascuna
ora di registrazione;
f) supporti video digitali dedicati quali DVHS, DVD-R
video e DVD-RW video: 0,29 euro per ora, pari a 0,87 euro
per un supporto con una capacita' di registrazione di 180
minuti. Il compenso e' aumentato proporzionalmente per i
supporti di durata superiore;
g) supporti digitali idonei alla registrazione di
fonogrammi e videogrammi, quali DVD Ram, DVD-R e DVD-RW:
0,87 euro per 4,7 gigabyte. Il compenso e' aumentato
proporzionalmente per i supporti di durata superiore;
h) apparecchi esclusivamente destinati alla
registrazione analogica o digitale audio o video: 3 per
cento dei relativi prezzi di listino al rivenditore;
h-bis) (lettera soppressa).».



 
(( Art. 3-bis.
Ulteriori interventi per i beni e le attivita' culturali

1. All'articolo 27 della legge 14 agosto 1967, n. 800, il primo comma e' sostituito dal seguente:
«Le manifestazioni liriche da attuare con il concorso finanziario dello Stato sono promosse da regioni, enti locali, enti provinciali per il turismo, istituzioni musicali ed enti con personalita' giuridica pubblica o privata, non aventi scopo di lucro ovvero che reimpiegano gli eventuali utili derivanti dalle manifestazioni sovvenzionate nell'organizzazione di attivita' analoghe».
2. All'articolo 11, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, la parola: «sette» e' sostituita dalla seguente: «dieci», e dopo le parole: «presso il Gabinetto del Ministero per i beni e le attivita' culturali» sono inserite le seguenti: «e le direzioni generali competenti».
3. Al comma 61 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, le parole: «Capo del Dipartimento dello spettacolo» sono sostituite dalle seguenti: «direttore generale competente»;
b) il quinto periodo e' sostituito dal seguente: «Il direttore generale competente puo' delegare, di volta in volta, un dirigente della medesima Direzione generale a presiedere le singole sedute delle commissioni».
4. Al comma 68 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Del comitato fanno parte il Capo del dipartimento per lo spettacolo e lo sport ed i direttori generali competenti».
5. All'articolo 19 del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 1, le parole: «il Ministro per i beni e le attivita' culturali» sono sostituite dalla seguente: «si».
6. L'intervento previsto al n. 50 della Tabella A allegata alla legge 16 ottobre 2003, n. 291, e' cosi' finalizzato:
a) quanto a euro 500.000, corrispondenti all'annualita' 2003, al restauro della Rocca di Montevarmine;
b) quanto a euro 500.000, corrispondenti all'annualita' 2004, al restauro del borgo medioevale del comune di Carassai.
7. L'intervento previsto al n. 94 della Tabella A allegata alla legge 16 ottobre 2003, n. 291, e' cosi' ripartito:
a) quanto a 250.000 euro, corrispondenti all'annualita' 2003, i fondi sono assegnati al Ministero per i beni e le attivita' culturali per l'intervento di realizzazione della Cappella delle Ginestre nel comune di Piana degli Albanesi;
b) quanto a 500.000 euro, corrispondenti alla somma delle annualita' 2004 e 2005, i fondi sono assegnati al comune di Piana degli Albanesi per l'esecuzione di interventi di restauro del complesso Manzone e Vicari.
8. Al decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 3, terzo periodo, le parole: «, possono essere individuati ed organizzati quelli di cui all'articolo 8» sono soppresse;
b) all'articolo 8, comma 1, le parole: «Con i provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreti ministeriali, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400,».
9. Al fine di consentire la piena attivazione delle competenze del Nucleo per la valutazione e la verifica degli investimenti del Ministero per i beni e le attivita' culturali di cui all'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 17 dicembre 1986, n. 878, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 145, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e comunque senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
10. All'articolo 2, comma 1, della legge 11 novembre 2003, n. 310 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
a) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali sono individuati i soggetti ammessi a fruire, nei limiti dello stanziamento di cui al successivo comma 5-bis del contributo per le spese inerenti ai servizi di prevenzione e vigilanza antincendi prestati dal personale del Corpo Nazionale di Vigili del Fuoco in occasione di pubblici spettacoli, nonche' le modalita' applicative del beneficio, salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173»;
b) alla lettera b) del comma 5-bis, le parole da: «il predetto importo» sino alla fine del comma sono soppresse. ))




Riferimenti normativi:

- Il testo dell'art. 27 della legge 14 agosto 1967, n.
800, recante: «Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle
attivita' musicali», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
16 settembre 1967, n. 233, come modificato dalla legge qui
pubblicata, e' il seguente:
«Art. 27. (Organizzazione delle manifestazioni
liriche). - Le manifestazioni liriche da attuare con il
concorso finanziario dello Stato sono promosse da regioni,
enti locali, enti provinciali per il turismo, di
istituzioni musicali ed enti con personalita' giuridica
pubblica o privata, non aventi scopo di lucro ovvero che
reimpiegano eventuali utili derivanti dalle manifestazioni
sovvenzionate nell'organizzazione di attivita' analoghe.
Nelle localita' in cui operano enti autonomi lirici
possono essere sovvenzionate soltanto manifestazioni
liriche che rivestano carattere di particolare interesse
culturale.
Gli assegnatari delle sovvenzioni devono assumere la
diretta responsabilita' della gestione delle
manifestazioni, avvalendosi, per la loro realizzazione,
delle societa' cooperative e delle imprese liriche iscritte
nell'elenco di cui all'art. 42, e delle istituzioni
teatrali e concertistico-orchestrali gestite da enti
pubblici.
L'organizzazione delle stagioni tradizionali, di cui al
successivo art. 28, puo' essere curata direttamente dagli
enti promotori.».
- Il testo dell'art. 11, comma 2, del decreto
legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, recante:
«Disposizioni correttive ed integrative del decreto
legislativo 18 novembre 1997, n 426, decreto legislativo 8
gennaio 1998, n. 3, decreto legislativo 29 gennaio 1998, n.
19, decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20 e decreto
legislativo 23 aprile 1998, n. 134, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 21 gennaio 1999, n. 16, S.O., come
modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
«2. Al fine della piena integrazione del Dipartimento
dello spettacolo presso il Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per consentire il migliore
funzionamento di quest'ultimo, il Ministro per i beni e le
attivita' culturali puo' conferire ulteriori incarichi,
comunque in numero non superiore a dieci, presso il
Gabinetto del Ministero per i beni e le attivita'
culturali, ai sensi dell'art. 5 della legge 30 aprile 1985,
n. 163. Ai consulenti nominati spetta, oltre al compenso,
il rimborso delle spese nei limiti previsti per i casi di
missione dei dipendenti del Ministero per i beni e le
attivita' culturali e le direzioni generali competenti.».
- Il testo dell'art. 1, commi 61 e 68, del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante:
«Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attivita'
radiotelevisiva e delle telecomunicazioni», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1996, n. 249, e
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma
1, legge 23 dicembre 1996, n. 650 (Gazzetta Ufficiale
23 dicembre 1996, n. 300), come modificato dalla legge qui
pubblicata, e' il seguente:
«61. Le commissioni istituite ai sensi dei commi 59 e
60 sono composte da nove membri, incluso il Direttore
generale competente, che le presiede. Gli altri componenti
sono nominati nel numero di sei dall'Autorita' di Governo
competente per lo spettacolo e gli altri due,
rispettivamente, uno su designazione della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano ed uno su
designazione della Conferenza Stato-citta'. Essi sono
scelti tra esperti altamente qualificati nelle materie di
competenza di ciascuna delle commissioni. Con successivo
provvedimento dell'Autorita' di Governo competente per lo
spettacolo saranno determinate le modalita' di convocazione
e funzionamento delle commissioni, che operano con la
nomina di almeno cinque componenti. Il direttore generale
competente puo' delegare, di volta in volta, un dirigente
della medesima Direzione generale a presiedere le singole
sedute delle commissioni.».
«68. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 67
si provvede alla determinazione del numero dei componenti
del comitato per i problemi dello spettacolo e, nell'ambito
del numero complessivo, del numero, non superiore comunque
a nove, dei componenti di ciascuna sezione, nonche' alla
determinazione delle modalita' di designazione dei
componenti da parte dei sindacati e dalle associazioni di
categoria, delle modalita' di convocazione e di
funzionamento. Del comitato fanno parte il Capo del
Dipartimento per lo spettacolo e lo sport ed i direttori
generali competenti.».
- Il testo dell'art. 19 del decreto legislativo
8 gennaio 2004, n. 1, recante: «Modifiche ed integrazioni
al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, concernente
«La Biennale di Venezia», ai sensi dell'art. 1 della legge
6 luglio 2002, n. 137», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
14 gennaio 2004, n. 10, come modificato dalla legge qui
pubblicata, e' il seguente:
«Art. 19. - 1. Entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo si
provvede alle nomine degli organi di cui agli articoli 8, 9
e 12 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, come
modificato dal presente decreto legislativo. Nei successivi
novanta giorni, la Fondazione adegua il proprio statuto
alle disposizioni del presente decreto legislativo.
Trascorso inutilmente tale termine, il Ministro per i beni
e le attivita' culturali nomina, a tal fine, un
commissario.
2. Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.».
- La legge 16 ottobre 2003, n. 291, recante:
«Disposizioni in materia di interventi per i beni e le
attivita' culturali, lo sport, l'universita' e la ricerca e
costituzione della Societa' per lo sviluppo dell'arte,
della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.a.», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 2003, n.
252.
- Il testo dell'art. 6, comma 3, del decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante: «Istituzione
del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1998, n. 250, come
modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
«3. Presso il Ministero e' istituito l'Istituto
centrale per gli archivi con compiti di definizione delle
modalita' tecniche per l'inventariazione e la formazione
degli archivi, di ricerca e studio, di applicazione di
nuove tecnologie. L'organizzazione e le funzioni
dell'istituto sono disciplinate con regolamento, adottato
ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400. Con i medesimi provvedimenti possono essere
riordinati gli organi e gli istituti di cui al comma 2 e
possono essere costituiti istituti speciali per lo
svolgimento di compiti di studio, ricerca, sperimentazione
e documentazione, consulenza tecnico-scientifica alle
amministrazioni pubbliche e ai privati, elaborazione di
norme e standard metodologici per il settore di
appartenenza.».
- Il testo dell'art. 8, comma 1, del citato decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, come modificato dalla
legge qui pubblicata, e' il seguente:
«1. Con decreti ministeriali, adottati ai sensi
dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge
23 agosto 1998, n. 400, le soprintendenze di cui all'art.
30, comma 1, lettere, a) b) e c), del decreto del
Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805,
possono essere trasformate in soprintendenze dotate di
autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e
contabile qualora abbiano competenza su complessi di beni
distinti da eccezionale valore archeologico, storico,
artistico o architettonico. A ciascun provvedimento e'
allegato l'elenco delle soprintendenze gia' dotate di
autonomia. Ai dirigenti preposti alle soprintendenze dotate
di autonomia spetta il trattamento economico di cui
all'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e successive modificazioni.».
- Il testo dell'art. 5, comma 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173,
recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero per i
beni e le attivita' culturali», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 17 luglio 2004, n. 166, S.O., e' il seguente:
«5. Presso il Dipartimento operano l'Ufficio studi,
individuato ai sensi dell'art. 1, comma 9, ed il Nucleo per
la valutazione e la verifica degli investimenti pubblici,
di cui all'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144.».
- Il testo dell'art. 3, comma 4, della legge
17 dicembre 1986, n. 878, recante: «Disciplina del Nucleo
di valutazione degli investimenti pubblici e disposizioni
relative al Ministero del bilancio e della programmazione
economica», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 dicembre
1986, n. 295, e' il seguente:
«4. I membri del Nucleo di valutazione appartenenti ai
ruoli delle amministrazioni dello Stato sono collocati
fuori ruolo, ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e
59 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.».
- Il testo dell'art. 145, comma 10, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, recante: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n.
302, S.O., e' il seguente:
«10. Per fare fronte alle esigenze connesse all'avvio
del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di
cui all'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ivi
comprese le spese relative al funzionamento della rete dei
nuclei di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici ed al ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, la
dotazione annuale del fondo previsto dal comma 7 del
predetto art. 1 e' incrementata di lire 30 miliardi, per
una autorizzazione complessiva di spesa di lire 40 miliardi
annue a decorrere dall'anno 2001. Tali risorse potranno
altresi' cofinanziare anche i costi di funzionamento dei
predetti nuclei relativamente ai compensi per gli esperti
interni ed esterni. In sede di ripartizione annuale del
CIPE una quota del predetto fondo sara' destinata al
finanziamento delle attivita' di raccordo, indirizzo e
coordinamento della rete da parte del nucleo di valutazione
e verifica del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.».
- Il testo dell'art. 2, comma 1, della legge
11 novembre 2003, n. 310, recante: «Costituzione della
"Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari",
con sede in Bari, nonche' disposizioni in materia di
pubblici spettacoli, fondazioni lirico-sinfoniche e
attivita' culturali», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 267 del 17 novembre 2003, e' il seguente:
«1. All'art. 5 della legge 23 febbraio 2001, n. 29,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Con decreto del Ministro per i beni e le
attivita' culturali sono individuati i soggetti ammessi a
fruire, nei limiti dello stanziamento di cui al successivo
comma 5-bis del contributo per le spese inerenti ai servizi
di prevenzione e vigilanza antincendi prestati dal
personale del Corpo Nazionale di Vigili del Fuoco in
occasione di pubblici spettacoli, nonche' le modalita'
applicative del beneficio salvo quanto previsto dall'art.
16, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica 10 giugno 2004, n. 173";
b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis. Per la copertura degli oneri derivanti
dall'applicazione del beneficio di cui al comma 5, e'
autorizzata la spesa annua di 5.164.560 euro a decorrere
dall'anno 2004".».
- Il testo dell'art. 16, comma 2, lettera a), del
decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n.
173 (Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni
e le attivita' culturali) recita:
«2. Il Direttore generale, in particolare:
a) dispone interventi finanziari a sostegno delle
attivita' dello spettacolo;».



 
(( Art. 3-ter.
Disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche

1. Le fondazioni lirico-sinfoniche operano nel rispetto dei criteri di gestione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, coordinano periodicamente le proprie attivita' allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse e di raggiungere piu' larghe fasce di pubblico.
2. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali, con proprio decreto non avente natura regolamentare, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, disciplina il pieno ed efficace coordinamento delle attivita' delle fondazioni lirico-sinfoniche al fine di assicurare economie di gestione ed in particolare il contenimento o la riduzione delle spese di allestimento, dei costi delle scritture artistico-professionali, anche mediante lo scambio di materiali scenici, corpi artistici e spettacoli e dei costi per le collaborazioni a qualsiasi titolo.
3. Il Contratto collettivo nazionale di lavoro delle fondazioni lirico-sinfoniche assicura l'ottimale utilizzazione del personale dipendente in ragione delle professionalita' e delle esigenze produttive delle fondazioni, con particolare riferimento al personale dipendente che svolge le attivita' di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni o che svolge attivita' di lavoro autonomo o professionale.
4. I contratti integrativi aziendali delle fondazioni lirico-sinfoniche sono sottoscritti esclusivamente nelle materie e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro, non possono disciplinare istituti non esplicitamente loro demandati dal medesimo contratto collettivo e non possono derogare a quanto previsto in materia di vincoli di bilancio.
5. Ai fini della stipulazione dei contratti integrativi aziendali non possono essere utilizzate da ciascuna fondazione risorse finanziarie superiori al venti per cento delle risorse finanziarie occorrenti per il contratto collettivo nazionale di lavoro, fermo restando il reperimento delle risorse occorrenti nel rispetto del principio di pareggio del bilancio. I contratti integrativi aziendali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere rinnovati solo successivamente alla stipulazione del nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro. A decorrere dall'entrata in vigore del nuovo contratto collettivo nazionale, le clausole e gli istituti dei contratti integrativi aziendali stipulati in contrasto con i principi di cui al comma 4 e con il medesimo contratto collettivo nazionale non possono essere applicati e vengono ricontrattati tra le parti. Sono comunque nulli e non possono essere applicati preaccordi od intese, stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2004 non formalmente qualificabili come contratti integrativi aziendali. I preaccordi o le intese stipulati anteriormente alla data dal 1° gennaio 2004 sono validi esclusivamente fino all'entrata in vigore del nuovo contratto collettivo nazionale del lavoro.
6. Per l'anno 2005, alle fondazioni lirico-sinfoniche e' fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato. Fino al medesimo termine, il personale a tempo determinato non puo' superare il quindici per cento dell'organico funzionale approvato. Hanno comunque facolta' di assumere personale a tempo indeterminato, nei limiti delle rispettive piante organiche e senza nuovi oneri o maggiori oneri per la finanza pubblica, le fondazioni con bilancio verificato dell'anno precedente almeno in pareggio.
7. Al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 10, comma 3, secondo periodo, la parola: «pubblici» e' sostituita dalla seguente: «statali»;
b) all'articolo 13, comma 1, lettera d), le parole da «o musicale» sino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «, i cui requisiti professionali sono individuati dallo statuto»;
c) all'articolo 13, comma 2, dopo la parola «collaboratori» sono inserite le seguenti: «, tra cui il direttore musicale, ferme restando le competenze del direttore artistico, »;
c-bis) all'articolo 14, comma 1, secondo periodo, le parole: «e gli altri scelti» sono sostituite dalle seguenti: «, un membro effettivo designato dall'autorita' di governo competente in materia di spettacolo, e l'altro scelto»;
d) all'articolo 21, a decorrere dal 1° gennaio 2006 il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali, anche su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze:
a) puo' disporre lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della fondazione quando risultino gravi irregolarita' nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attivita' della fondazione o venga presentato il bilancio preventivo in perdita;
b) dispone in ogni caso lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della fondazione quando i conti economici di due esercizi consecutivi chiudono con una perdita del periodo complessivamente superiore al trenta per cento del patrimonio, ovvero sono previste perdite del patrimonio di analoga gravita'.».
8. Il comma 3-sexies dell'articolo 2 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, e' abrogato.
Riferimenti normativi:

- Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, recante: «Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio 1996, n. 161, e' il seguente:
«3. (Finalita' delle fondazioni). - 1. Le fondazioni di cui all'art. 1 perseguono, senza scopo di lucro, la diffusione dell'arte musicale, per quanto di competenza la formazione professionale dei quadri artistici e l'educazione musicale della collettivita'.
2. Per il perseguimento dei propri fini, le fondazioni provvedono direttamente alla gestione dei teatri loro affidati, conservandone il patrimonio storico-culturale e realizzano, anche in sedi diverse, nel territorio nazionale o all'estero, spettacoli lirici, di balletto e concerti; possono altresi' svolgere, in conformita' degli scopi istituzionali, attivita' commerciali ed accessorie. Esse operano secondo criteri di imprenditorialita' ed efficienza e nel rispetto del vincolo di bilancio.».
- Il testo dell'art. 23 del citato decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e' il seguente:
«Art. 23. (Corpi artistici). - 1. Il personale dipendente della fondazione puo' svolgere attivita' di lavoro autonomo per prestazioni di alto valore artistico e professionale, con l'autorizzazione del Consiglio di amministrazione delle fondazioni, e sempre che cio' non pregiudichi le esigenze produttive della fondazione.
2. I corpi artistici possono costituirsi in forma organizzativa autonoma, se cio' non pregiudica il regolare svolgimento dell'attivita' della fondazione, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, ed in presenza di espliciti impegni in ordine:
a) al mantenimento del rapporto di lavoro con la fondazione da parte di tutti i componenti del corpo artistico e all'indicazione di tale appartenenza in occasione delle manifestazioni cui il corpo organizzato partecipa, salvo che la costituzione in forma autonoma non sia concordata in vista di una consensuale cessazione del rapporto di lavoro dipendente;
b) alla tutela delle esigenze organizzative dell'ente, con particolare riferimento alla utilizzazione del personale necessario per assicurare lo svolgimento continuo e programmato dell'attivita';
c) al riconoscimento all'ente di vantaggi economici, previamente concordati, in termini di cessione totale o parziale di diritti radiofonici o televisivi, o di partecipazione ai proventi dell'attivita', anche in considerazione della utilizzazione del nome della fondazione.
3. Alle erogazioni liberali in denaro a favore dei corpi artistici organizzati si applica la disciplina prevista dagli articoli 13-bis, comma 1, lettera i), 65, comma 2, lettera c-quinquies), e 110-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.».
- Il testo dell'art. 10, comma 3, del citato decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
«3. Lo statuto deve prevedere altresi' le modalita' di partecipazione dei fondatori privati, il cui apporto complessivo al patrimonio della fondazione non puo' superare la misura del quaranta per cento del patrimonio stesso. Lo statuto prevede altresi' che possono nominare un rappresentante nel Consiglio di amministrazione fondatori che, come singoli o cumulativamente, oltre ad un apporto al patrimonio, assicurano per almeno due anni consecutivi un apporto annuo non inferiore all'otto per cento del totale dei finanziamenti statali erogati per la gestione dell'attivita' della fondazione, verificato con riferimento all'anno in cui avviene il loro ingresso nella fondazione, fermo restando quanto previsto in materia di composizione del Consiglio di amministrazione. La permanenza nel Consiglio di amministrazione dei rappresentanti nominati dai fondatori privati e' subordinata all'erogazione da parte di questi dell'apporto annuo per la gestione dell'ente. Per raggiungere tale entita' dell'apporto, i fondatori privati interessati dichiarano per atto scritto di volere concorrere collettivamente alla gestione dell'ente nella misura economica indicata. Ciascun fondatore privato non puo' sottoscrivere piu' di una dichiarazione.».
- Il testo dell'art. 13, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
«1. Il sovrintendente:
a) tiene i libri e le scritture contabili di cui all'art. 16;
b) predispone il bilancio d'esercizio, nonche', di concerto con il direttore artistico, i programmi di attivita' artistica da sottoporre alla deliberazione del Consiglio di amministrazione;
c) dirige e coordina in autonomia, nel rispetto dei programmi approvati e del vincolo di bilancio, l'attivita' di produzione artistica della fondazione e le attivita' connesse e strumentali;
d) nomina e revoca, sentito il Consiglio di amministrazione, il direttore artistico, i cui requisiti professionali sono individuati dallo statuto;
e) partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione, come disposto dall'art. 12, comma 7.
2. Il sovrintendente e' scelto tra persone dotate di specifica e comprovata esperienza nel settore dell'organizzazione musicale e della gestione di enti consimili; puo' nominare collaboratori, tra cui il direttore musicale, ferme restando le competenze del direttore artistico, della cui attivita' risponde direttamente.».
- Il testo dell'art. 14, comma 1, del citato decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
«1. Il Collegio dei revisori e' nominato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con l'autorita' di Governo competente in materia di spettacolo. Il Collegio si compone di tre membri effettivi e di un supplente, di cui un membro effettivo ed uno supplente designati in rappresentanza del Ministero del tesoro, un membro effettivo designato dall'autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, e l'altro scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.».
- Il testo dell'art. 21 del citato decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e' il seguente:
«Art. 21. (Amministrazione straordinaria). - 1. L'autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, anche su proposta del Ministro del tesoro, puo' disporre lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della fondazione quando:
a) risultano gravi irregolarita' nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie, che regolano l'attivita' della fondazione;
b) il conto economico chiude con una perdita superiore al trenta per cento del patrimonio per due esercizi consecutivi, ovvero sono previste perdite del patrimonio di analoga gravita'. Per i primi due esercizi successivi alla trasformazione la percentuale e' elevata al cinquanta per cento.
2. Con il decreto di scioglimento vengono nominati uno o piu' commissari straordinari, viene determinata la durata del loro incarico, comunque non superiore a sei mesi, nonche' il compenso loro spettante. I commissari straordinari esercitano tutti i poteri del Consiglio di amministrazione.
3. I commissari straordinari provvedono alla gestione della fondazione; ad accertare e rimuovere le irregolarita'; a promuovere le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali. Possono motivatamente proporre la liquidazione.
4. I commissari straordinari, ricorrendone i presupposti, promuovono la dichiarazione di decadenza dai diritti e dalle prerogative riconosciuti dalla legge agli enti originari.
5. Spetta ai commissari straordinari l'esercizio dell'azione di responsabilita' contro i componenti del disciolto Consiglio di amministrazione, previa autorizzazione dell'autorita' di Governo competente in materia di spettacolo.».
 
Art. 4. Attivita' per la conservazione, la valorizzazione e la fruizione del
patrimonio culturale

1. Per la prosecuzione delle attivita' relative a modelli di gestione, esposizione e fruizione per la valorizzazione del sistema museale archivistico e bibliografico nazionale, nonche' per l'incremento e la valorizzazione del patrimonio culturale e per le misure di prevenzione incendi, installazione di sistemi antifurto e di ogni altra misura di prevenzione nei locali adibiti a sedi di musei, gallerie, biblioteche e archivi dello Stato, presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali, e' autorizzata la spesa pari a 12 milioni di euro per l'anno 2005.
2. Fino al completamento delle procedure di evidenza pubblica (( laddove )) necessarie per l'affidamento delle attivita' di cui al comma 1, con salvaguardia degli aspetti occupazionali, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, sono prorogate, (( nel rispetto del limite massimo di spesa di cui al comma 1, )) le convenzioni stipulate dal Ministero per i beni e le attivita' culturali ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 giugno 1997, n. 196, dell'articolo 10 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dell'art. 1 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede, quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come da ultimo rideterminata dalla Tabella D della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Al residuo onere di 7 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, cosi' come determinata dalla Tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.



Riferimenti normativi:

- Il testo dell'art. 20 della legge 24 giugno 1997, n.
196, recante: «Norme in materia di promozione
dell'occupazione», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
4 luglio 1997, n. 154, Supplemento ordinario, e' il
seguente:
«Art. 20 (Disposizioni in materia di lavori socialmente
utili). - 1. Per la prosecuzione dei lavori socialmente
utili presso il Ministero per i beni culturali e ambientali
e' autorizzata la spesa per il 1997 di lire 26 miliardi.
2. Le disposizioni vigenti in materia di lavori
socialmente utili trovano applicazione anche per i progetti
di ricerca predisposti e realizzati dagli enti pubblici del
comparto, volti ad utilizzare ricercatori e tecnici di
ricerca che beneficiano o hanno beneficiato di trattamenti
di integrazione salariale o di mobilita'. Nel caso di
lavoratori i quali, all'atto dell'impiego in lavori
socialmente utili nel campo della ricerca, non fruiscono di
alcun trattamento previdenziale, puo' essere prevista una
durata del progetto fino ad un massimo di ventiquattro
mesi. L'onere relativo all'erogazione del sussidio di cui
all'art. 14, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n.
299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n. 541, come sostituito dall'art. 1, comma 3, del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e'
posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art.
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, nei limiti delle risorse a tale fine preordinate.
3. All'art. 1, comma 21, primo periodo, del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo
le parole: "dalla legge 29 marzo 1995, n. 95," sono
inserite le seguenti: "anche con capitale sociale non
inferiore a 500 milioni di lire".
4. Per la costituzione di societa' miste di cui
all'art. 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995,
n. 95, e per la realizzazione delle attivita' da affidare
alle societa' medesime, e' autorizzata per l'anno 1997, la
spesa di lire 45 miliardi in favore del Ministero per i
beni culturali e ambientali, di cui una quota di lire 1,5
miliardi destinata alla partecipazione al capitale sociale.
Al relativo onere si fa fronte con le risorse derivanti dai
mutui di cui all'art. 9 del decreto-legge 23 febbraio 1995,
n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo
1995, n. 85.».
- Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo
1° dicembre 1997, n. 468, recante: «Revisione della
disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'art.
22 della legge 24 giugno 1997, n. 196», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1998, n. 5, e' il seguente:
«Art. 10 (Occupazione dei soggetti gia' impegnati nei
lavori socialmente utili). - 1. Allo scopo di creare le
necessarie ed urgenti opportunita' occupazionali per i
lavoratori impegnati nei lavori socialmente utili, facendo
contemporaneamente fronte a proprie esigenze istituzionali
per l'esecuzione di servizi aggiuntivi non precedentemente
affidati in appalto o in concessione, le amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al momento della
progettazione dei lavori stessi deliberano che, in
continuita' con i progetti medesimi:
a) promuoveranno la costituzione di apposite societa'
miste che abbiano ad oggetto attivita' uguali, analoghe o
connesse a quelle gia' oggetto dei progetti in questione, a
condizione che la forza lavoro in esse occupata sia
inizialmente costituita, nella misura non inferiore al
quaranta per cento, dai lavoratori gia' impegnati nei
progetti stessi, ovvero in progetti di contenuti analoghi,
ancorche' promossi da altri enti e nella misura non
superiore al trenta per cento da soggetti aventi titolo ad
esservi impegnati; tale condizione andra' rispettata per un
periodo non inferiore a sessanta mesi;
b) affideranno a terzi scelti con procedura di
evidenza pubblica, lo svolgimento di attivita' uguali,
analoghe o connesse a quelle gia' oggetto dei progetti di
lavori socialmente utili, a condizione che la forza lavoro
in essi occupata sia costituita nella misura non inferiore
al quaranta per cento dai lavoratori gia' impegnati nei
progetti stessi, ovvero in progetti di contenuti analoghi,
ancorche' promossi da altri enti e nella misura non
superiore al trenta per cento da soggetti aventi titolo ad
esservi impegnati.
2. Gli enti interessati possono prevedere che le
societa' miste di cui al comma 1, lettera a), abbiano
capitale non inferiore a lire 200 milioni, anche a
maggioranza privata e, per quanto riguarda la scelta del
socio privato anche sotto forma di cooperative di
produzione e lavoro, gli enti stessi, anche in deroga a
norme di legge o di statuto, non sono tenuti a procedure di
evidenza pubblica nei confronti delle societa' di capitale,
anche in forma cooperativa, che risultino aver collaborato
sin dall'inizio alla promozione, gestione e realizzazione
dei progetti di lavori socialmente utili che hanno
preceduto la costituzione delle societa' miste, nonche' nei
confronti delle agenzie di promozione e di lavoro
individuate ai sensi dell'art. 2, comma 4.
3. Per l'affidamento a terzi dello svolgimento di
attivita' uguali, analoghe o connesse a quelle gia' oggetto
dei progetti di lavori socialmente utili da essi promossi,
gli enti interessati possono, nel rispetto della disciplina
comunitaria in materia di appalti, stipulare convenzioni di
durata non superiore a sessanta mesi con societa' di
capitale, cooperative di produzione e lavoro, consorzi di
artigiani, a condizione che la forza lavoro in esse
occupata sia costituita nella misura non inferiore al
quaranta per cento da lavoratori gia' impegnati nei
progetti stessi, ovvero in progetti di contenuti analoghi
ancorche' promossi da altri enti e nella misura non
superiore al trenta per cento da soggetti aventi titolo ad
esservi impegnati, in qualita' di dipendenti a tempo
indeterminato, o di soci lavoratori, o di partecipanti al
consorzio.
4. Le previsioni di cui ai commi 2 e 3 hanno durata
transitoria e saranno sostituite, sulla base
dell'esperienza acquisita, entro il 31 dicembre 1999. Tutti
gli atti perfezionati a quella data conservano piena
validita' per tutta la durata in essi prevista.».
- Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 510, recante: «Disposizioni urgenti in materia di
lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del
reddito nel settore previdenziale», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 1996, n. 231 e convertito in
legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge
28 novembre 1996, n. 608 (Gazzetta Ufficiale 30 novembre
1996, n. 281, Supplemento ordinario), e' il seguente:
«Art. 1 (Disposizioni per l'attivazione dei lavori
socialmente utili). - 1. Al fine di consentire
l'attivazione di lavori socialmente utili, il Fondo per
l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n 236, e' incrementato ai sensi
del comma 4 e, in attesa della revisione della disciplina
sui lavori socialmente utili, a cui si dovra' provvedere
entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto-legge, a
questi ultimi trova applicazione la normativa previgente a
quella recata dall'art. 14 del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1994, n. 451, integrata ai sensi del comma 2. Ai
fini della tempestivita' degli interventi per la promozione
e l'attivazione dei lavori socialmente utili:
a) per gli enti locali spetta alla giunta assumere le
deliberazioni in materia di promozione di progetti;
b) per gli enti locali, la giunta, ai fini
dell'approvvigionamento di quanto strettamente necessario
per la immediata operativita' dei progetti, puo' ricorrere,
previa autorizzazione del prefetto, a procedure
straordinarie, anche in deroga alle normative vigenti in
materia, fermo restando quanto previsto dalla normativa in
materia di lotta alla criminalita' organizzata;
c) l'amministrazione proponente il progetto di lavori
socialmente utili e' tenuta a procedere, ricorrendone i
presupposti, secondo le disposizioni dell'art. 14 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, con esclusione del comma 4 del
medesimo articolo, nonche' dell'art. 27 della legge
8 giugno 1990, n. 142;
d) la commissione regionale per l'impiego e, per i
progetti interregionali, la commissione centrale per
l'impiego, provvedono, anche attraverso apposite
sottocommissioni, all'approvazione del progetto entro
sessanta giorni, decorsi i quali il medesimo si intende
approvato, sempre che entro tale termine non venga
comunicata al soggetto proponente la carenza delle risorse
economiche necessarie;
e) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
puo' disporre, in considerazione della specificita', anche
territoriale, dell'emergenza occupazionale, modalita'
straordinarie per l'assegnazione dei lavoratori ai lavori
socialmente utili, ivi compresa l'adozione di criteri quali
il carico familiare, l'eta' anagrafica e il luogo di
residenza;
f) in caso di mancata esecuzione dei lavori
socialmente utili nel termine previsto nel progetto, il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il
Ministro dell'interno, designa un commissario che provvede
all'esecuzione dei lavori.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono integrate
dalle seguenti norme dell'art. 14 del decreto-legge 16
maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1994, n. 451: comma 1, relativamente ai
soggetti promotori e gestori, nonche' ai soggetti
utilizzabili nei progetti; commi 3 e 4, come modificati dal
comma 3 del presente articolo; comma 7. Per l'assegnazione
dei lavoratori si tiene conto della corrispondenza tra la
capacita' dei lavoratori e i requisiti richiesti per
l'attuazione dei progetti e si consente che, per i progetti
formulati con riferimento a crisi aziendali, di settore o
di area, l'assegnazione avvenga limitatamente a gruppi di
lavoratori espressamente individuati nel progetto medesimo.
All'art. 14, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n.
299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n. 451, dopo il primo periodo, e' inserito il
seguente: "Ai fini dell'utilizzazione in lavori socialmente
utili l'iscrizione agli elenchi ed albi di cui all'art. 25,
comma 5, lettera a), della legge 23 luglio 1991, n. 223,
non costituisce impedimento qualora il soggetto
interessato, con dichiarazione resa ai sensi della legge
4 gennaio 1968, n. 15, attesti che all'iscrizione non
corrisponde l'esercizio della relativa attivita'
professionale".
3. All'art. 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n.
299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n. 451, al comma 3; il terzo periodo e' sostituito
dal seguente: "Tale importo puo' non essere dovuto nei casi
in cui i lavoratori siano adibiti per un numero di ore
ridotto proporzionale alla misura del trattamento
previdenziale o sussidio spettante."; il comma 4 e'
sostituito dal seguente: "4. I soggetti di cui al comma 1
che non fruiscono di alcun trattamento previdenziale
possono essere impegnati nell'ambito del progetto per non
piu' di dodici mesi e per essi puo' essere richiesto, a
carico del fondo di cui al comma 7, un sussidio non
superiore a lire 800.000 mensili. Il sussidio e' erogato
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e
per esso trovano applicazione le disposizioni in materia di
mobilita' e di indennita' di mobilita'. Ai lavoratori
medesimi puo' essere corrisposto, dai soggetti proponenti o
utilizzatori, un importo integrativo di detti trattamenti,
per le giornate di effettiva esecuzione delle
prestazioni.".
4. Con priorita' per le finalita' di cui al comma 1,
nonche' per il finanziamento dei piani per l'inserimento
professionale dei giovani privi di occupazione di cui
all'art. 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994,
n. 451, il Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma
7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio l993, n. 236, e'
incrementato di lire 669 miliardi per l'anno 1995, di lire
685,6 miliardi per l'anno 1996, di lire 591,3 miliardi per
l'anno 1997 e di lire 691,3 miliardi a decorrere dall'anno
1998. Le risorse del Fondo per l'occupazione di cui al
periodo precedente, assegnate al capitolo 1176 dello stato
di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale per l'attivazione dei progetti di lavori
socialmente utili, non impegnate nell'esercizio finanziario
di competenza potranno esserlo in quello successivo.
Nell'ambito delle disponibilita', per l'anno 1995, un
importo non inferiore al quaranta per cento e' ripartito a
livello regionale in relazione al numero dei lavoratori di
cui al comma 5 e all'art. 3 e le relative risorse sono
impegnate per il finanziamento di progetti che utilizzano i
medesimi lavoratori.
5. Ai soggetti di cui all'art. 4, commi 1, lettere b) e
c), 3 e 4, nei cui confronti siano cessati al 31 dicembre
1994 i trattamenti di mobilita' ovvero di disoccupazione
speciale ed ai soggetti di cui all'art. 1 del decreto-legge
26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, nei cui confronti siano
cessati nel periodo 1° dicembre 1994-31 maggio 1995 i
trattamenti di cassa integrazione salariale, i quali non
abbiano piu' titolo a fruire per ulteriori periodi di
alcuno dei predetti trattamenti, compete un sussidio nella
misura pari al sessantaquattro per cento dell'importo
mensile di cui alla lettera a) del secondo comma
dell'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427,
come sostituito dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge 16
maggio l994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1994, n. 451, per un periodo massimo di
dodici mesi e limitatamente ai periodi di loro occupazione
in lavori socialmente utili, nei progetti per essi
approvati entro il 31 luglio 1995. Il sussidio e' a carico
del Fondo per l'occupazione di cui al comma 4, nei limiti
delle risorse preordinate alle finalita' di cui al medesimo
comma. I lavoratori di cui al presente comma rimangono
iscritti nelle liste di mobilita' sino al 31 dicembre 1995.
6. Fino al 31 maggio 1995, ai soggetti di cui al comma
5 che non siano utilizzati in lavori socialmente utili e'
corrisposto un sussidio fissato:
a) per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 marzo
1995, nella misura del settanta per cento dell'ultimo
trattamento di integrazione salariale, di mobilita' ovvero
di disoccupazione speciale fruito; tale misura non puo'
essere comunque superiore all'importo derivante dalla
misura del sessantaquattro per cento di cui al predetto
comma 5;
b) per il periodo dal 1° aprile 1995 al 31 maggio
1995, nella misura del sessantaquattro per cento di cui al
medesimo comma 5, ridotta del trenta per cento; tale misura
non puo' essere comunque superiore all'importo del sussidio
previsto nel periodo di cui alla lettera a).
7. Per consentire una migliore utilizzazione delle
risorse finanziarie comunitarie, statali o regionali mirate
alla formazione professionale, il sussidio di cui al comma
5 viene erogato ai lavoratori di cui al medesimo comma e
all'art. 3, anche per i periodi di effettiva frequenza
successivi al 31 maggio 1995, a corsi di formazione
approvati prima del 31 maggio 1995, sino al completamento
dei corsi e comunque non oltre il 31 dicembre 1995. Detti
lavoratori nei trenta giorni successivi il termine dei
corsi, possono essere assegnati a progetti di lavori
socialmente utili, con fruizione del sussidio previsto dal
comma 5 per un periodo che sommato a quello del corso di
formazione non puo' superare dodici mesi.
8. Per il periodo dal 1° giugno al 31 luglio 1995 gli
uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima
occupazione ovvero le sezioni circoscrizionali per
l'impiego ovvero le agenzie per l'impiego, invitano i
lavoratori di cui al comma 5 e all'art. 3 non ancora
occupati in lavori socialmente utili, a partecipare ad
attivita' di selezione ed orientamento ai sensi e per gli
effetti dell'art. 6, comma 5-ter, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, finalizzate alla loro
assegnazione ai lavori socialmente utili. Per tale periodo,
previa attestazione da parte dei predetti uffici della
partecipazione alle attivita' predette, e' riconosciuto al
lavoratore il sussidio di cui al comma 6, lettera b). Per i
casi in cui i lavoratori non siano ancora occupati nei
lavori socialmente utili alla data del 1° agosto 1995 il
predetto sussidio e' riconosciuto per un ulteriore periodo
e comunque non oltre il 30 settembre 1995. Il sussidio e' a
carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 4, nei
limiti delle risorse preordinate alle finalita' di cui al
medesimo comma.
9. Per i sussidi di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 trovano
applicazione le disposizioni in materia di mobilita' e di
indennita' di mobilita', ivi compreso, per i periodi
sussidiati sino al 31 luglio 1995, il riconoscimento
d'ufficio di cui al comma 9 dell'art. 7 della legge
23 luglio 1991, n. 223. Per i sussidi imputati a periodi
successivi a tale data e per quelli di cui al comma 3, il
predetto riconoscimento rileva ai soli fini
dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto
al pensionamento.
10. Per consentire la prosecuzione dell'utilizzazione
in lavori socialmente utili di soggetti nei cui confronti
siano cessati ovvero cessino i trattamenti di cassa
integrazione o di mobilita', ai medesimi compete il
sussidio di cui ai commi 3 e 5 fino al completamento del
progetto e comunque per un periodo non superiore a 12 mesi
a decorrere dalla predetta cessazione, a condizione che
questa fattispecie rientri tra i criteri e le priorita'
determinate dalla commissione regionale per l'impiego ai
sensi del comma 20 e nei limiti delle risorse finanziarie
assegnate ad ogni regione. Gli enti utilizzatori comunicano
alla commissione regionale per l'impiego la prosecuzione
dell'impegno di questi lavoratori nel progetto e segnalano
alla competente sede territoriale dell'INPS l'elenco dei
lavoratori impegnati nei suddetti progetti e titolari del
trattamento di integrazione salariale e mobilita'. Dal
giorno successivo la scadenza di detti trattamenti e fino
alla data di completamento del progetto la sede
territoriale dell'INPS provvede d'ufficio ad erogare il
sussidio. Quest'ultima provvede altresi' a segnalare
all'ente utilizzatore, ai fini della determinazione
dell'eventuale integrazione al sussidio, la data di
cessazione del trattamento di integrazione salariale ovvero
di mobilita'.
11. Per i progetti finanziati a carico del Fondo di cui
al comma 4, approvati entro il 31 luglio 1995, sono avviati
con priorita' ai lavori socialmente utili i lavoratori di
cui al comma 5 ed all'art. 3. Per i progetti approvati dal
1° agosto 1995 e sino al 31 dicembre 1995 concorrono con i
predetti lavoratori anche i lavoratori iscritti nelle liste
di mobilita' nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e n. 2
del regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio
1993, per i quali il trattamento di mobilita' e' scaduto, e
i lavoratori per i quali sia cessato successivamente al
31 maggio 1995 il trattamento straordinario di cassa
integrazione e che non abbiano piu' diritto all'indennita'
di mobilita'. Essi, se avviati per progetti approvati entro
il 31 luglio 1995, percepiscono il sussidio di cui al comma
5; se avviati per progetti approvati successivamente alla
predetta data, per essi trova applicazione la disposizione
di cui all'art. 14, comma 4, del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1994, n. 451, come modificato dal comma 3 del
presente articolo. Ai predetti lavoratori si applica la
disposizione di cui all'art. 6, comma 5-ter, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Vengono
avviati ai lavori socialmente utili i lavoratori che
dichiarino alle sezioni circoscrizionali per l'impiego del
luogo di residenza la loro disponibilita', con esclusione
dei soggetti che abbiano gia' dichiarato detta
disponibilita' in applicazione dell'art. 27, comma 3, del
decreto- legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.
12. I periodi di utilizzazione nei lavori socialmente
utili costituiscono titolo di preferenza nei pubblici
concorsi qualora, per questi ultimi, sia richiesta la
medesima professionalita' con la quale il soggetto e' stato
adibito ai predetti lavori.
12-bis. Durante i periodi di utilizzazione nei lavori
socialmente utili i lavoratori sono inseriti nelle liste
regionali di mobilita' di cui all'art. 6 della legge
23 luglio 1991, n. 223, senza approvazione delle liste
medesime da parte delle competenti Commissioni regionali
per l'impiego. L'inserimento e' disposto dal responsabile
della Direzione regionale del lavoro, su segnalazione delle
sezioni circoscrizionali per l'impiego, le quali inviano
tempestivamente i relativi elenchi comprendenti i
nominativi dei lavoratori impegnati in lavori socialmente
utili.
13. I nominativi dei lavoratori che sono titolari di
indennita' di mobilita' fino alla maturazione del diritto
alla pensione di anzianita' o di vecchiaia vengono
comunicati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale
ai sindaci dei comuni di residenza dei predetti lavoratori
perche' essi provvedano ad impiegare direttamente questi
ultimi in attivita' socialmente utili ai sensi ed agli
effetti della disciplina di cui al presente articolo ed
all'art. 9, comma 1, lettera c), della legge 23 luglio
1991, n. 223. I predetti nominativi vengono altresi'
comunicati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale
alla Commissione regionale per l'impiego.
14. Per i disoccupati utilizzati nei cantieri scuola e
lavoro di cui all'art. 59 della legge 29 aprile 1949, n.
264, e successive modificazioni e integrazioni, non si
applica l'art. 4, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n,
274, e continua per essi a trovare applicazione quanto
previsto dall'art. 2 della legge 6 agosto 1975, n. 418, e
successive modificazioni e integrazioni. La medesima
disposizione di cui all'art. 4, comma 2, della legge
8 agosto 1991, n. 274, non trova altresi' applicazione nei
confronti degli addetti ai lavori di forestazione,
sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria
assunti dalle pubbliche amministrazioni, fermo restando per
essi quanto previsto dall'art. 6, comma primo, lettera a),
della legge 31 marzo 1979, n. 92. Per le assunzioni di
questi ultimi lavoratori continuano ad applicarsi le norme
sul collocamento ordinario.
15. All'onere derivante dall'applicazione del presente
articolo, valutato in lire 883 miliardi per l'anno 1995, in
lire 685,6 miliardi per l'anno 1996, in lire 591,3 miliardi
per l'anno 1997 ed in lire 691,3 miliardi a decorrere
dall'anno 1998, si provvede:
a) quanto a lire 342 miliardi per l'anno 1995 a
carico degli stanziamenti iscritti sui capitoli 1176 e 3664
dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale per il medesimo anno, rispettivamente,
per lire 129 miliardi e lire 213 miliardi; quanto a lire
482,6 miliardi per l'anno 1996, e a lire 514,3 miliardi a
decorrere dall'anno 1997, a carico dello stanziamento
iscritto sul capitolo 1176 dello stesso stato di previsione
per l'anno 1996 e corrispondenti capitoli per gli anni
successivi;
b) quanto a lire 200 miliardi per l'anno 1995,
mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in
conto residui dei capitoli 5069, 5879 e 7893 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro e dei capitoli 1031,
1032, 1162, 1163 e 1164 dello stato di previsione del
Ministero del bilancio e della programmazione economica
dell'anno 1995, conservate ai sensi dell'art. 19, comma
5-ter, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e
successive modificazioni ed integrazioni, nonche' dell'art.
1, comma 6, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 359,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995,
n. 436, cui non si applicano, per l'anno 1995, le modalita'
e procedure di ripartizione previste dal medesimo art. 19,
comma 5-ter, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;
quanto a lire 200 miliardi per l'anno 1995, mediante
corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto
residui di cui al capitolo 191 dello stato di previsione
della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato per lo stesso anno; quanto a lire 141 miliardi per
l'anno 1995, mediante corrispondente utilizzo delle
disponibilita' della gestione di cui all'art. 25 della
legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni
ed integrazioni;
c) quanto a lire 203 miliardi per l'anno 1996, a lire
77 miliardi per l'anno 1997 e a lire 177 miliardi a
decorrere dall'anno 1998, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1996-1998, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale.
16. Le somme di cui al comma 15, lettera b), sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate anche nell'anno successivo ad apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.
17. Per i progetti approvati successivamente al
31 luglio 1995, il sussidio a carico del Fondo di cui al
comma 4 e' pari, fino al 31 gennaio 1996, a L. 8.000 orarie
per un massimo di cento ore mensili. Fermo restando il
costo complessivo del progetto per quanto riguarda i
sussidi, per i lavoratori in esso impegnati, le agenzie per
l'impiego possono modificare, d'intesa con i soggetti
proponenti, i progetti gia' approvati, per adeguarne le
modalita' organizzative, in conseguenza dei meccanismi di
calcolo del sussidio di cui all'art. 14, comma 4, del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come
modificato dal comma 3, che per essi viene applicato dal
1° febbraio 1996.
18. I progetti di lavoro socialmente utile possono
essere presentati dalle cooperative sociali di cui alla
legge 8 novembre 1991, n. 381, per impegnare i soggetti ad
esse assegnati nell'ambito dell'attivita' ordinaria delle
cooperative medesime. I progetti possono prevedere che
l'assegnazione avvenga su richiesta nominativa. Essi
possono essere approvati quando ricorrano le seguenti
condizioni:
a) l'attivita' della cooperativa deve essere stata
avviata da almeno due anni e deve essere stata assoggettata
a revisione ai sensi dell'art. 3 della citata legge n. 381
del 1991;
b) il numero dei soggetti da impegnare non deve
eccedere il trenta per cento o il quindici per cento dei
lavoratori, dipendenti e soci, rispettivamente per le
cooperative di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 della
predetta legge;
c) non devono essere state effettuate riduzioni di
personale nei dodici mesi precedenti la presentazione del
progetto. Le cooperative sociali che abbiano gestito un
progetto di lavoro socialmente utile ai sensi del presente
comma possono presentare nuovi progetti quando almeno il
cinquanta per cento dei lavoratori impegnati sulla base del
precedente progetto sia stato assunto ovvero sia diventato
socio lavoratore.
19. I lavoratori impegnati in lavori socialmente utili
sono tenuti a partecipare ad attivita' di orientamento
organizzate dalle agenzie per l'impiego o dalle sezioni
circoscrizionali ad intervalli non inferiori a tre mesi.
Per il periodo di svolgimento delle predette attivita', che
saranno tempestivamente comunicate dagli uffici agli enti
gestori dei programmi di lavori socialmente utili ed
all'INPS, i lavoratori continuano a percepire il medesimo
sussidio ad essi spettante durante i lavori socialmente
utili.
20. Dal 1° gennaio 1996 le risorse del Fondo per
l'occupazione di cui al comma 4, preordinate al
finanziamento dei lavori socialmente utili, e non destinate
al finanziamento dei progetti gia' approvati nel 1995, sono
ripartite, nella misura del 70 per cento, a livello
regionale in relazione alla dimensione quantitativa dei
progetti gia' approvati nel 1995 e al numero dei
disoccupati di lunga durata iscritti nelle liste di
collocamento e di mobilita' nelle aree di cui all'art. 1,
comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236. Per i progetti approvati dal 1° gennaio 1996, le
commissioni regionali per l'impiego, fermo restando quanto
disposto dal secondo periodo del comma 2, determinano
criteri e priorita' nell'assegnazione dei soggetti, tenendo
conto in particolare del criterio del maggior bisogno e
delle professionalita' acquisite nell'attuazione dei
progetti. Le commissioni regionali per l'impiego destinano
un importo non inferiore al quindici per cento delle
risorse assegnate per l'approvazione di progetti di lavori
socialmente utili specificamente predisposti per i
lavoratori di cui all'art. 25, comma 5, lettera a) della
legge 23 luglio 1991, n. 223, cosi' come modificato dal
comma 2, che non abbiano fruito di trattamenti di
integrazione salariale o di mobilita'. Le predette
commissioni potranno utilizzare anche le risorse
finanziarie eventualmente messe a loro disposizione da
parte delle regioni e di altri enti pubblici proponenti ai
fini dell'applicazione del presente articolo. Ai lavoratori
impegnati nei progetti di lavori socialmente utili
approvati utilizzando tali risorse competono, con
l'applicazione della disciplina di cui al presente
articolo, il sussidio di cui al comma 3 e i relativi
benefici accessori; l'erogazione puo' essere effettuata
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
21. Allo scopo di creare le necessarie ed urgenti
opportunita' occupazionali per i lavoratori impegnati in
progetti di lavori socialmente utili, ivi compresi i
servizi alla persona e il lavoro di cura, i soggetti
promotori di cui al comma 1 dell'art. 14 del decreto-legge
16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, possono costituire
societa' miste ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge
31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, anche con capitale
sociale non inferiore a 500 milioni di lire a condizione
che il personale dipendente delle predette societa' sia
costituito nella misura del quaranta per cento da
lavoratori gia' impegnati nei predetti progetti e nella
misura del quaranta per cento da soggetti aventi titolo ad
esservi impegnati. La partecipazione alle predette societa'
miste e', comunque, consentita a cooperative formate da
lavoratori gia' impegnati in progetti di lavori socialmente
utili. Con tali societa', in via straordinaria e
limitatamente alla fase di avvio, i predetti soggetti
promotori possono stipulare, anche in deroga a norme di
legge o di statuto, convenzioni o contratti, di durata non
superiore a sessanta mesi, aventi esclusivamente ad oggetto
attivita' uguali, analoghe o connesse a quelle svolte
nell'ambito di progetti di lavori socialmente utili,
precedentemente promossi dai medesimi soggetti promotori.
22. Il Fondo di cui al comma 4 e' incrementato di lire
400 miliardi per l'anno 1996. A tale fine il Ministro del
tesoro e' autorizzato a contrarre mutui quindicennali con
la Cassa depositi e prestiti, nell'ambito dei mutui
autorizzati ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge
23 ottobre 1996, n. 548. Le somme derivanti dai mutui sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale.
23. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
anche sulla base degli elementi forniti dalle commissioni
regionali per l'impiego e dall'INPS, riferisce
semestralmente alle competenti Commissioni parlamentari
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
sull'andamento dell'utilizzo dei lavoratori impegnati in
lavori socialmente utili, distinti tra quelli fruitori del
trattamento straordinario di integrazione salariale,
dell'indennita' di mobilita' e del sussidio di cui al comma
3, ripartiti per eta', sesso, professionalita' ed
anzianita' contributiva, suddivisi per regione. Analoga
comunicazione e' resa per i lavoratori collocati in cassa
integrazione guadagni straordinaria e per quelli che
usufruiscono dell'indennita' di mobilita' e di
disoccupazione speciale per l'edilizia. Con il rapporto del
secondo semestre e', altresi', fornito l'andamento del
ricorso al trattamento ordinario di integrazione
salariale.».
- Il testo dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, recante: «Interventi urgenti a
sostegno dell'occupazione», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 maggio 1993, n. 116 e convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 19 luglio 1993,
n. 236 (Gazzetta Ufficiale 19 luglio 1993, n. 167), e' il
seguente:
«7. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle
risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al
comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi
comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di
cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i
contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnati al predetto Fondo.».
- La legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2004, n.
306, S.O.
- Il testo dell'art. 9-ter della legge 5 agosto 1978,
n. 468, recante «Riforma di alcune norme di contabilita'
generale dello Stato in materia di bilancio», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1978, n. 233, e' il
seguente:
«Art. 9-ter. (Fondo di riserva per le autorizzazioni di
spesa delle leggi permanenti di natura corrente) - 1. Nello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica e' istituito il "Fondo di
riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di spesa
delle leggi permanenti di natura corrente, di cui all'art.
11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni e integrazioni", il cui
ammontare e' annualmente determinato dalla legge
finanziaria.
2. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, su proposta del Ministro
interessato, che ne da' contestuale comunicazione alle
Commissioni parlamentari competenti, sono trasferite dal
Fondo di cui al comma 1 ed iscritte in aumento delle
autorizzazioni di spesa delle unita' previsionali di base
degli stati di previsione delle amministrazioni statali le
somme necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle
dotazioni delle unita' medesime, ritenute compatibili con
gli obiettivi di finanza pubblica.».



 
Art. 5. Interventi per la mobilita' dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni

1. Il comma 7 dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«7. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalita' di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime.». (( 1-bis. All'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dopo le parole: «decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250», sono inserite le seguenti: «, decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,».
1-ter. I contratti collettivi di lavoro relativi al personale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione non possono, in alcun caso, determinare la stabilizzazione di rapporti di lavoro a termine e di personale in posizione di comando, distacco o collocamento fuori ruolo.
1-quater. Al fine di agevolare la mobilita' dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, per consentire un piu' efficace e razionale utilizzo delle risorse umane esistenti, all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilita' di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento e' disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza.
2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis, limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero degli affari esteri, in ragione della specifica professionalita' richiesta ai propri dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente disponibili.
2-quater. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, per fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione della specifica professionalita' richiesta ai propri dipendenti puo' procedere alla riserva di posti da destinare al personale assunto con ordinanza per le esigenze della Protezione civile e del servizio civile, nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».
1-quinquies. Il comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' sostituito dal seguente:
«1. Il personale in disponibilita' e' iscritto in appositi elenchi secondo l'ordine cronologico di sospensione del relativo rapporto di lavoro».
1-sexies. Il comma 2 dell'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' sostituito dal seguente:
«2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e le strutture regionali e provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad assegnare secondo l'anzianita' di iscrizione nel relativo elenco il personale collocato in disponibilita' ai sensi degli articoli 33 e 34. Le predette strutture regionali e provinciali, accertata l'assenza negli appositi elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica le informazioni inviate dalle stesse amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso il personale inserito nell'elenco previsto dall'articolo 34, comma 2. A seguito dell'assegnazione, l'amministrazione destinataria iscrive il dipendente in disponibilita' nel proprio ruolo e il rapporto di lavoro prosegue con l'amministrazione che ha comunicato l'intenzione di bandire il concorso».
1-septies. All'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel comma 4, le parole: «decorsi due mesi dalla comunicazione di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi due mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 da parte del Dipartimento della funzione pubblica direttamente per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non economici nazionali, comprese le universita', e per conoscenza per le altre amministrazioni».
1-octies. All'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Ove se ne ravvisi l'esigenza per una piu' tempestiva ricollocazione del personale in disponibilita' iscritto nell'elenco di cui all'articolo 34, comma 2, il Dipartimento della funzione pubblica effettua ricognizioni presso le amministrazioni pubbliche per verificare l'interesse all'acquisizione in mobilita' dei medesimi dipendenti. Si applica l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273».
1-novies. L'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si interpreta nel senso che il personale dipendente dell'Agenzia del demanio che ha esercitato l'opzione ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, nonche' dell'articolo 30, comma 2-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, puo' essere destinato a pubbliche amministrazioni con modalita' e criteri definiti con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa consultazione delle confederazioni sindacali rappresentative». ))




Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 70 del gia'
citato decreto legislativo n. 165 del 2001, cosi' come
modificato dalla legge qui pubblicata:
«4. Le aziende e gli enti di cui alle legge 26 dicembre
1936, n. 2174, e successive modificazioni ed integrazioni,
legge 13 luglio 1984, n. 312, legge 30 maggio 1988, n. 186,
legge 11 luglio 1988, n. 266, legge 31 gennaio 1992, n.
138, legge 30 dicembre 1986, n. 936, decreto legislativo
25 luglio 1997, n. 250, decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39, adeguano i propri ordinamenti ai principi di
cui al titolo 1. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei
predetti enti ed aziende nonche' della Cassa depositi e
prestiti sono regolati da contratti collettivi ed
individuali in base alle disposizioni di cui agli artt. 2,
comma 2, all'art. 8, comma 2, ed all'art. 60, comma 3. Le
predette aziende o enti e la Cassa depositi e prestiti sono
rappresentati dall'ARAN ai fini della stipulazione dei
contratti collettivi che li riguardano. Il potere di
indirizzo e le altre competenze inerenti alla
contrattazione collettiva sono esercitati dalle aziende ed
enti predetti e della Cassa depositi e prestiti di intesa
con il Presidente del Consiglio dei Ministri, che la
esprime tramite il Ministro per la funzione pubblica, ai
sensi dell'art. 41, comma 2. La certificazione dei costi
contrattuali al fine della verifica della compatibilita'
con gli strumenti di programmazione e bilancio avviene con
le procedure dell'art. 47.».
- Si riporta il testo dell'art. 30 del gia' citato
decreto legislativo n. 165 del 2001, cosi' come modificato
dalla legge qui pubblicata:
«Art. 30. - 1. Le amministrazioni possono ricoprire
posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di
dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio
presso altre amministrazioni, che facciano domanda di
trasferimento. Il trasferimento e' disposto previo consenso
dell'amministrazione di appartenenza.
2. I contratti collettivi nazionali possono definire le
procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto
previsto dal comma 1.
2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere
all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le
procedure di mobilita' di cui al comma 1, provvedendo, in
via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti,
provenienti da altre amministrazioni, in posizione di
comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area
funzionale, che facciano domanda di trasferimento, nei
ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il
trasferimento e' disposto, nei limiti dei posti vacanti,
con inquadramento nell'area funzionale e posizione
economica corrispondente a quella posseduta presso le
amministrazioni di provenienza.
2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis,
limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e
al Ministero degli affari esteri, in ragione della
specifica professionalita' richiesta ai propri dipendenti,
avviene previa valutazione comparativa dei titoli di
servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o
fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di
trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente
disponibili.
2-quater. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione
della specifica professionalita' richiesta ai propri
dipendenti puo' procedere alla riserva di posti da
destinare al personale assunto con ordinanza per le
esigenze della Protezione civile e del Servizio civile,
nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'art. 3,
comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'art.
1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.».
- Si riporta il testo degli articoli 33 e 34 del gia'
citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
«Art. 33 (Eccedenze di personale e mobilita'
collettiva). - 1. Le pubbliche amministrazioni che rilevino
eccedenze di personale sono tenute ad informare
preventivamente le organizzazioni sindacali di cui al comma
3 e ad osservare le procedure previste dal presente
articolo. Si applicano, salvo quanto previsto dal presente
articolo, le disposizioni di cui alla legge 23 luglio 1991,
n. 223, ed in particolare l'art. 4, comma 11 e l'art. 5,
commi 1 e 2, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il presente articolo trova applicazione quando
l'eccedenza rilevata riguardi almeno dieci dipendenti. Il
numero di dieci unita' si intende raggiunto anche in caso
di dichiarazione di eccedenza distinte nell'arco di un
anno. In caso di eccedenze per un numero inferiore a 10
unita' agli interessati si applicano le disposizioni
previste dai commi 7 e 8.
3. La comunicazione preventiva di cui all'art. 4, comma
2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, viene fatta alle
rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni
sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del
comparto o area. La comunicazione deve contenere
l'indicazione dei motivi che determinano la situazione di
eccedenza; dei motivi tecnici e organizzativi per i quali
si ritiene di non poter adottare misure idonee a
riassorbire le eccedenze all'interno della medesima
amministrazione; del numero, della collocazione, delle
qualifiche del personale eccedente, nonche' del personale
abitualmente impiegato, delle eventuali proposte per
risolvere la situazione di eccedenza e dei relativi tempi
di attuazione, delle eventuali misure programmate per
fronteggiare le conseguenze sul piano sociale
dell'attuazione delle proposte medesime.
4. Entro dieci giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui al comma 1, a richiesta delle
organizzazioni sindacali di cui al comma 3, si procede
all'esame delle cause che hanno contribuito a determinare
l'eccedenza del personale e delle possibilita' di diversa
utilizzazione del personale eccedente, o di una sua parte.
L'esame e' diretto a verificare le possibilita' di
pervenire ad un accordo sulla ricollocazione totale o
parziale del personale eccedente o nell'ambito della stessa
amministrazione, anche mediante il ricorso a forme
flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di
solidarieta', ovvero presso altre amministrazioni comprese
nell'ambito della Provincia o in quello diverso determinato
ai sensi del comma 6. Le organizzazioni sindacali che
partecipano all'esame hanno diritto di ricevere, in
relazione a quanto comunicato dall'amministrazione, le
informazioni necessarie ad un utile confronto.
5. La procedura si conclude decorsi quarantacinque
giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di
cui al comma 3, o con l'accordo o con apposito verbale nel
quale sono riportate le diverse posizioni delle parti. In
caso di disaccordo, le organizzazioni sindacali possono
richiedere che il confronto prosegua, per le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
e gli enti pubblici nazionali, presso il Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, con l'assistenza dell'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni -
ARAN, e per le altre amministrazioni, ai sensi degli
articoli 3 e 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469, e successive modificazioni ed integrazioni. La
procedura si conclude in ogni caso entro sessanta giorni
dalla comunicazione di cui al comma 1.
6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire
criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto
delle caratteristiche del comparto, la gestione delle
eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad
altre amministrazioni nell'ambito della provincia o in
quello diverso che, in relazione alla distribuzione
territoriale delle amministrazioni o alla situazione del
mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi
nazionali. Si applicano le disposizioni dell'art. 30.
7. Conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5,
l'amministrazione colloca in disponibilita' il personale
che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito
della medesima amministrazione e che non possa essere
ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero che non
abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che,
secondo gli accordi intervenuti ai sensi dei commi
precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione.
8. Dalla data di collocamento in disponibilita' restano
sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di
lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennita' pari
all'80 per cento dello stipendio e dell'indennita'
integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro
emolumento retributivo comunque denominato, per la durata
massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento
dell'indennita' sono riconosciuti ai fini della
determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e
della misura della stessa. E' riconosciuto altresi' il
diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'art.
2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e
successive modificazioni ed integrazioni.».
«Art. 34 (Gestione del personale in disponibilita). -
1. Il personale in disponibilita' e' iscritto in appositi
elenchi.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo e per gli enti pubblici non economici
nazionali, il Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei Ministri forma e gestisce
l'elenco, avvalendosi anche, ai fini della riqualificazione
professionale del personale e della sua ricollocazione in
altre amministrazioni, della collaborazione delle strutture
regionali e provinciali di cui al decreto legislativo
23 dicembre 1997, n. 469, e realizzando opportune forme di
coordinamento con l'elenco di cui al comma 3.
3. Per le altre amministrazioni, l'elenco e' tenuto
dalle strutture regionali e provinciali di cui al decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive
modificazioni ed integrazioni, alle quali sono affidati i
compiti di riqualificazione professionale e ricollocazione
presso altre amministrazioni del personale. Le leggi
regionali previste dal decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469, nel provvedere all'organizzazione del sistema
regionale per l'impiego, si adeguano ai principi di cui al
comma 2.
4. Il personale in disponibilita' iscritto negli
appositi elenchi ha diritto all'indennita' di cui all'art.
33, comma 8, per la durata massima ivi prevista. La spesa
relativa grava sul bilancio dell'amministrazione di
appartenenza sino al trasferimento ad altra
amministrazione, ovvero al raggiungimento del periodo
massimo di fruizione dell'indennita' di cui al medesimo
comma 8. Il rapporto di lavoro si intende definitivamente
risolto a tale data, fermo restando quanto previsto
nell'art. 33. Gli oneri sociali relativi alla retribuzione
goduta al momento del collocamento in disponibilita' sono
corrisposti dall'amministrazione di appartenenza all'ente
previdenziale di riferimento per tutto il periodo della
disponibilita'.
5. I contratti collettivi nazionali possono riservare
appositi fondi per la riqualificazione professionale del
personale trasferito ai sensi dell'art. 33 o collocato in
disponibilita' e per favorire forme di incentivazione alla
ricollocazione del personale, in particolare mediante
mobilita' volontaria.
6. Nell'ambito della programmazione triennale del
personale di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, le
nuove assunzioni sono subordinate alla verificata
impossibilita' di ricollocare il personale in
disponibilita' iscritto nell'apposito elenco.
7. Per gli enti pubblici territoriali le economie
derivanti dalla minore spesa per effetto del collocamento
in disponibilita' restano a disposizione del loro bilancio
e possono essere utilizzate per la formazione e la
riqualificazione del personale nell'esercizio successivo.
8. Sono fatte salve le procedure di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relative al
collocamento in disponibilita' presso gli enti che hanno
dichiarato il dissesto.».
- Si riporta il testo dell'art. 34-bis del gia' citato
decreto legislativo n. 165 del 2001, cosi' come modificato
dalla legge qui pubblicata:
«Art. 34-bis (Disposizioni in materia di mobilita' del
personale). - 1. Le amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, con esclusione delle amministrazioni
previste dall'art. 3, comma 1, ivi compreso il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare le
procedure di assunzione di personale, sono tenute a
comunicare ai soggetti di cui all'art. 34, commi 2 e 3,
l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si
intende bandire il concorso nonche', se necessario, le
funzioni e le eventuali specifiche idoneita' richieste.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze e le strutture
regionali e provinciali di cui all'art. 34, comma 3,
provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad
assegnare il personale collocato in disponibilita' ai sensi
degli articoli 33 e 34, ovvero interessato ai processi di
mobilita' previsti dalle leggi e dai contratti collettivi.
Le predette strutture regionali e provinciali, accertata
l'assenza negli appositi elenchi di personale da assegnare
alle amministrazioni che intendono bandire il concorso,
comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, le
informazioni inviate dalle stesse amministrazioni. Entro
quindici giorni dal ricevimento della predetta
comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, provvede ad
assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il
concorso il personale inserito nell'elenco previsto
dall'art. 34, comma 2, nonche' collocato in disponibilita'
in forza di specifiche disposizioni normative.
3. Le amministrazioni possono provvedere a organizzare
percorsi di qualificazione del personale assegnato ai sensi
del comma 2.
4. Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla ricezione
della comunicazione di cui al comma 1 da parte del
Dipartimento della funzione pubblica direttamente per le
amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non
economici nazionali, comprese le universita', e per
conoscenza per le altre amministrazioni, possono procedere
all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per
le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai
sensi del comma 2.
5. Le assunzioni effettuate in violazione del presente
articolo sono nulle di diritto. Restano ferme le
disposizioni previste dall'art. 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni.
5-bis. Ove se ne ravvisi l'esigenza per una piu'
tempestiva ricollocazione del personale in disponibilita'
iscritto nell'elenco di cui all'art. 34, comma 2, il
Dipartimento della funzione pubblica effettua ricognizioni
presso le amministrazioni pubbliche per verificare
l'interesse all'acquisizione in mobilita' dei medesimi
dipendenti. Si applica l'art. 4, comma 2, del decreto-legge
12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 luglio 1995, n. 273.».
- L'art. 4, comma 2 del decreto-legge 12 maggio 1995,
n. 163, convertito con modificazioni, dalla legge 11 luglio
1995, n. 273 recita:
«2. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica,
di concerto con il Ministro del tesoro, il dipendente
pubblico eccedente puo' essere trasferito, previo suo
assenso, in altra pubblica amministrazione a richiesta di
quest'ultima.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 93 della legge
30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2005):
«93. Le dotazioni organiche delle amministrazioni dello
Stato anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, incluse
le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, degli enti pubblici non economici, degli
enti di ricerca e degli enti di cui all'art. 70, comma 4,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, sono rideterminate, sulla base dei principi
e criteri di cui all'art. 1, comma 1, del predetto decreto
legislativo e all'art. 34, comma 1, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, apportando una riduzione non inferiore al 5
per cento della spesa complessiva relativa al numero dei
posti in organico di ciascuna amministrazione, tenuto
comunque conto del processo di innovazione tecnologica. Ai
predetti fini le amministrazioni adottano adeguate misure
di razionalizzazione e riorganizzazione degli uffici, anche
sulla base di quanto previsto dal comma 192, mirate ad una
rapida e razionale riallocazione del personale ed alla
ottimizzazione dei compiti direttamente connessi con le
attivita' istituzionali e dei servizi da rendere
all'utenza, con significativa riduzione del numero di
dipendenti attualmente applicati in compiti
logistico-strumentali e di supporto. Le amministrazioni
interessate provvedono a tale rideterminazione secondo le
disposizioni e le modalita' previste dai rispettivi
ordinamenti. Le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, provvedono con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro
competente, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Per le amministrazioni che non provvedono entro il
30 aprile 2005 a dare attuazione agli adempimenti contenuti
nel presente comma la dotazione organica e' fissata sulla
base del personale in servizio, riferito a ciascuna
qualifica, alla data del 31 dicembre 2004. In ogni caso
alle amministrazioni e agli enti, finche' non provvedono
alla rideterminazione del proprio organico secondo le
predette previsioni, si applica il divieto di cui all'art.
6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Al termine del triennio 2005-2007 le amministrazioni di cui
al presente comma rideterminano ulteriormente le dotazioni
organiche per tener conto degli effetti di riduzione del
personale derivanti dalle disposizioni del presente comma e
dei commi da 94 a 106. Sono comunque fatte salve le
previsioni di cui al combinato disposto dell'art. 3, commi
53, ultimo periodo, e 71, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, nonche' le procedure concorsuali in atto alla data del
30 novembre 2004, le mobilita' che l'amministrazione di
destinazione abbia avviato alla data di entrata in vigore
della presente legge e quelle connesse a processi di
trasformazione o soppressione di amministrazioni pubbliche
ovvero concernenti personale in situazione di eccedenza,
compresi i docenti di cui all'art. 35, comma 5, terzo
periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Ai fini del
concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto
degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui
al presente comma costituiscono principi e norme di
indirizzo per le predette amministrazioni e per gli enti
del Servizio sanitario nazionale, che operano le riduzioni
delle rispettive dotazioni organiche secondo l'ambito di
applicazione da definire con il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui al comma 98.».
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 3 del
decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173 (Riorganizzazione
del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie
fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n.
137):
«5. Tutti gli atti connessi alle operazioni di
trasformazione dell'Agenzia del demanio in ente pubblico
economico sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono,
pertanto, effettuati in regime di neutralita' fiscale. Le
disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 71 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si applicano al
personale dell'Agenzia del demanio fino alla stipulazione
del relativo contratto collettivo di lavoro, da riferire ad
uno specifico settore individuato nello statuto. Entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo il personale in servizio presso l'Agenzia del
demanio puo' optare per la permanenza nel comparto delle
agenzie fiscali o per il passaggio ad altra pubblica
amministrazione. In tale caso, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, il personale che
esercita la predetta opzione e' assegnato ad altra agenzia
fiscale o ad altra pubblica amministrazione.».
- Si riporta il testo del comma 2-bis dell'art. 30 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
(Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici):
«2-bis. Al fine di assicurare la continuita'
dell'azione svolta dall'Agenzia del demanio anche nella
fase di trasformazione in ente pubblico economico e di
garantire la massima efficienza nello svolgimento dei
compiti assegnati ai sensi del presente articolo, nonche'
degli articoli 27 e 29 del presente decreto, il personale
in servizio presso la predetta Agenzia puo' esercitare
l'opzione irrevocabile per la permanenza nel comparto delle
agenzie fiscali o per il passaggio ad altra pubblica
amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni, entro due mesi dalla data di approvazione
del nuovo statuto e comunque non oltre il 31 gennaio 2004.
L'eventuale opzione gia' esercitata ai sensi dell'art. 3,
comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, si
intende confermata ove, entro il predetto termine, non
venga revocata. All'art. 3 del decreto legislativo 3 luglio
2003, n. 173, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:



 
(( Art. 5-bis. Norma transitoria relativa al Comitato di garanti di cui
all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. Al fine di garantire il funzionamento del Comitato di garanti, previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sino alla proclamazione del dirigente di prima fascia eletto secondo le modalita' stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 114, il Comitato di garanti e' composto da un dirigente della prima fascia, estratto a sorte dall'elenco dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. ))




Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 22 del gia' citato
decreto legislativo n. 165 del 2001:
«1. I provvedimenti di cui all'art. 21, comma 1, sono
adottati previo conforme parere di un Comitato di garanti,
i cui componenti sono nominati con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri. Il Comitato e' presieduto da un
magistrato della Corte dei conti, con esperienza nel
controllo di gestione, designato dal Presidente della Corte
dei conti; di esso fanno parte un dirigente della prima
fascia dei ruoli di cui all'art. 23, eletto dai dirigenti
dei medesimi ruoli con le modalita' stabilite da apposito
regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per
la funzione pubblica, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e collocato fuori ruolo per
la durata del mandato, e un esperto scelto dal Presidente
del Consiglio dei Ministri, tra soggetti con specifica
qualificazione ed esperienza nei settori
dell'organizzazione amministrativa del lavoro pubblico. Il
parere viene reso entro trenta giomi dalla richiesta;
decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.
Il Comitato dura in carica tre anni. L'incarico non e'
rinnovabile.».
- Si riporta il titolo del decreto del Presidente della
Repubblica 2 marzo 2004, n. 114 «Regolamento recante le
modalita' di elezione del dirigente di prima fascia delle
amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo,
a componente del Comitato dei garanti, a norma dell'art. 22
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.» (Pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2004, n. 104).
- Si riporta il testo dell'art. 23 del gia' citato
decreto legislativo n. 165 del 2001:
«1. In ogni amministrazione dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e' istituito il ruolo dei dirigenti,
che si articola nella prima e nella seconda fascia, nel cui
ambito sono definite apposite sezioni in modo da garantire
la eventuale specificita' tecnica. I dirigenti della
seconda fascia sono reclutati attraverso i meccanismi di
accesso di cui all'art. 28. I dirigenti della seconda
fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto
incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o
equivalenti, in base ai particolari ordinamenti di cui
all'art. 19, comma 11, per un periodo pari almeno a cinque
anni senza essere incorsi nelle misure previste dall'art.
21 per le ipotesi di responsabilita' dirigenziale.
2. E' assicurata la mobilita' dei dirigenti, nei limiti
dei posti disponibili, in base all'art. 30 del presente
decreto. I contratti o accordi collettivi nazionali
disciplinano, secondo il criterio della continuita' dei
rapporti e privilegiando la libera scelta del dirigente,
gli effetti connessi ai trasferimenti e alla mobilita' in
generale in ordine al mantenimento del rapporto
assicurativo con l'ente di previdenza, al trattamento di
fine rapporto e allo stato giuridico legato all'anzianita'
di servizio e al fondo di previdenza complementare. La
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica cura una banca dati informatica
contenente i dati relativi ai ruoli delle amministrazioni
dello Stato.».



 
(( Art. 5-ter. Modalita' di espletamento di procedure concorsuali presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri

1. La procedura di reclutamento dei dirigenti tramite corso-concorso selettivo di formazione espletato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, prevista dal secondo periodo del comma 5 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e' disciplinata dal bando di concorso indetto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che puo' stabilire, in considerazione delle specificita' del ruolo del personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri nonche' delle funzioni e dei compiti ad essa attribuiti, il possesso di diversi o ulteriori requisiti culturali o professionali rispetto a quelli previsti dall'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compreso il possesso di abilitazioni professionali o pregresse esperienze di studio o di lavoro, nonche' particolari modalita' relative allo svolgimento e alla durata, comunque non superiore a nove mesi, del corso-concorso, il quale si articola in un periodo di formazione presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione ed in un periodo di tirocinio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. ))




Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 9-bis del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):
«5. Salvo quanto previsto dai commi 7 e 8, al ruolo
dirigenziale di cui al comma 1 accede esclusivamente il
personale reclutato tramite pubblico concorso bandito ed
espletato dalla Presidenza, al quale possono essere ammessi
solo i dipendenti di cui all'art. 28, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. E' comunque facolta'
della Presidenza, in sede di emanazione del bando,
procedere al reclutamento dei dirigenti tramite
corso-concorso selettivo di formazione espletato dalla
Scuola superiore della pubblica amministrazione.
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 28 del gia'
citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
«3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono
essere ammessi, con le modalita' stabilite nel regolamento
di cui al comma 5, soggetti muniti di laurea nonche' di uno
dei segnenti titoli: laurea specialistica, diploma di
specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo
post-universitario rilasciato da istituti universitari
italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni
formative pubbliche o private, secondo modalita' di
riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e la
Scuola superiore della pubblica amministrazione. Al
corso-concorso possono essere ammessi dipendenti di ruolo
delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che
abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in
posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto
il possesso del diploma di laurea. Possono essere ammessi,
altresi', dipendenti di strutture private, collocati in
posizioni professionali equivalenti a quelle indicate nel
comma 2 per i dipendenti pubblici, secondo modalita'
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400. Tali dipendenti devono essere
muniti del diploma di laurea e avere maturato almeno cinque
anni di esperienza lavorativa in tali posizioni
professionali all'interno delle strutture stesse.».



 
(( Art. 5-quater.
Modifica alla legge 6 luglio 2002, n. 137

1. All'articolo 11, comma 3, terzo periodo, della legge 6 luglio 2002, n. 137, le parole: «sono collocati obbligatoriamente» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere collocati». ))




Riferimenti normativi.

- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 11 della
legge 6 luglio 2002, n. 137 (Delega per la riforma
dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, nonche' di enti pubblici) cosi'
come modificato dalla legge qui pubblicata:
«3. A fini di collaborazione con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e con il Dipartimento della funzione
pubblica nelle attivita' di cui al comma 2, sono nominati
diciotto esperti, anche nell'ambito di quelli assegnati al
Nucleo per la semplificazione alla data di entrata in
vigore della presente legge. Gli esperti, nominati con le
modalita' di cui all'art. 31 della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni, per un periodo non
superiore a tre anni, rinnovabile, sono scelti fra
soggetti, anche estranei all'amministrazione, dotati di
elevata professionalita' nei settori della redazione di
testi normativi, dell'analisi economica, della valutazione
di impatto delle norme, della analisi costi-benefici, del
diritto comunitario, del diritto pubblico comparato, della
linguistica, delle scienze e tecniche dell'organizzazione,
dell'analisi organizzativa, dell'analisi delle politiche
pubbliche. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche
amministrazioni, gli esperti possono essere collocati fuori
ruolo o in aspettativa retribuita, anche in deroga alle
norme e ai criteri che disciplinano i rispettivi
ordinamenti, ivi inclusi quelli del personale di cui
all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 se
appartenenti ai ruoli degli organi costituzionali, si
provvede secondo le norme dei rispettivi ordinamenti. In
ogni caso gli esperti collocati fuori ruolo non possono
superare il limite di nove unita'. Agli esperti e'
corrisposto un compenso determinato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art.
32, comma 4, della citata legge n. 400 del 1988.».



 
(( Art. 5-quinquies. Composizione della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul
doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive.

1. All'articolo 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) due rappresentanti del Ministero della salute, individuati nella persona del direttore generale della ricerca scientifica e tecnologica e del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, il primo con funzione di presidente»;
b) al comma 5, dopo le parole: «non rinnovabile» sono inserite le seguenti: «ad eccezione dei componenti previsti dal comma 3, lettere a) e b), del presente articolo». ))




Riferimenti normativi:

- Il testo dell'art. 3 della legge 14 dicembre 2000, n.
376, recante: «Disciplina della tutela sanitaria delle
attivita' sportive e della lotta contro il doping»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 2000, n.
294, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
seguente:
«Art. 3 (Commissione per la vigilanza ed il controllo
sul doping e per la tutela della salute nelle attivita'
sportive). - 1. E' istituita presso il Ministero della
sanita' la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul
doping e per la tutela della salute nelle attivita'
sportive, di seguito denominata «Commissione», che svolge
le seguenti attivita':
a) predispone le classi di cui all'art. 2, comma 1, e
procede alla revisione delle stesse, secondo le modalita'
di cui all'art. 2, comma 3;
b) determina, anche in conformita' alle indicazioni
del CIO e di altri organismi ed istituzioni competenti, i
casi, i criteri e le metodologie dei controlli anti-doping
ed individua le competizioni e le attivita' sportive per le
quali il controllo sanitario e' effettuato dai laboratori
di cui all'art. 4, comma 1, tenuto conto delle
caratteristiche delle competizioni e delle attivita'
sportive stesse;
c) effettua, tramite i laboratori di cui all'art. 4,
anche avvalendosi di medici specialisti di medicina dello
sport, i controlli anti-doping e quelli di tutela della
salute, in gara e fuori gara; predispone i programmi di
ricerca sui farmaci, sulle sostanze e sulle pratiche
mediche utilizzabili a fini di doping nelle attivita'
sportive;
d) individua le forme di collaborazione in materia di
controlli anti-doping con le strutture del Servizio
sanitario nazionale;
e) mantiene i rapporti operativi con l'Unione europea
e con gli organismi internazionali, garantendo la
partecipazione a programmi di interventi contro il doping;
f) puo' promuovere campagne di informazione per la
tutela della salute nelle attivita' sportive e di
prevenzione del doping, in modo particolare presso tutte le
scuole statali e non statali di ogni ordine e grado, in
collaborazione con le amministrazioni pubbliche, il
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), le federazioni
sportive nazionali, le societa' affiliate, gli enti di
promozione sportiva pubblici e privati, anche avvalendosi
delle attivita' dei medici specialisti di medicina dello
sport.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con regolamento adottato con decreto
del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro per
i beni e le attivita' culturali, previo parere delle
competenti commissioni parlamentari, sono stabilite le
modalita' di organizzazione e di funzionamento della
Commissione.
3. La Commissione e' composta da:
a) due rappresentanti del Ministero della salute,
individuati nella persona del direttore generale della
ricerca scientifica e tecnologica e del direttore generale
dell'Agenzia italiana del farmaco, il primo con funzione di
presidente;
b) due rappresentanti del Ministero per i beni e le
attivita' culturali;
c) due rappresentanti della Conferenza dei presidenti
delle regioni e delle province autonome;
d) un rappresentante dell'Istituto superiore di
sanita';
e) due rappresentanti del CONI;
f) un rappresentante dei preparatori tecnici e degli
allenatori;
g) un rappresentante degli atleti;
h) un tossicologo forense;
i) due medici specialisti di medicina dello sport;
l) un pediatra;
m) un patologo clinico;
n) un biochimico clinico;
o) un farmacologo clinico;
p) un rappresentante degli enti di promozione
sportiva;
q) un esperto in legislazione farmaceutica.
4. I componenti della Commissione di cui alle lettere
f), g) e p) del comma 3 sono indicati dal Ministro per i
beni e le attivita' culturali; i componenti di cui alle
lettere h) e n) del comma 3 sono indicati dalla Federazione
nazionale degli ordini dei chimici; i componenti di cui
alle lettere i), l) ed m) del comma 3 sono indicati dalla
Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e
degli odontoiatri; i componenti di cui alle lettere o) e q)
del comma 3 sono indicati dalla Federazione nazionale degli
ordini dei farmacisti.
5. I componenti della Commissione sono nominati con
decreto del Ministro della sanita', di concerto con il
Ministro per i beni e le attivita' culturali, e restano in
carica per un periodo di quattro anni non rinnovabile, ad
eccezione dei componenti previsti dal comma 3, lettere a) e
b), del presente articolo.
6. Il compenso dei componenti e le spese per il
funzionamento e per l'attivita' della Commissione sono
determinati, con il regolamento di cui al comma 2, entro il
limite massimo di lire 2 miliardi annue.



 
(( Art. 5-sexies. Entrata in vigore del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56,
per le case da gioco soggette a controllo pubblico

1. L'entrata in vigore del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, per le case da gioco soggette a controllo pubblico e' prorogata al 15 gennaio 2008. Fino a tale data le case da gioco a controllo pubblico rispetteranno il disposto dell'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, e successive modificazioni». ))




Riferimenti normativi:

- Si riporta il titolo del decreto legislativo
20 febbraio 2004, n. 56: «Attuazione della direttiva
2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da
attivita' illecite.» (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
28 febbraio 2004, n. 49, S.O.).
- Si riporta il testo dell'art. 3 della direttiva
91/308/CE del Consiglio del 10 giugno 1991, e successive
modificazioni (Direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del
10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del
sistema fmanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di
attivita' illecite):
«Art. 31. Gli Stati membri garantiscono che gli enti
creditizi e finanziari prevedano l'identificazione dei loro
clienti mediante documento probante quando allacciano
rapporti di affari, ed in particolare quando aprono un
conto o libretti di deposito od offrono servizi di custodia
dei beni.
2. L'identificazione e' altresi' richiesta per tutte le
operazioni con clienti diversi da quelli di cui al
paragrafo 1, il cui importo sia pari o superiore a 15000
ecu, a prescindere dal fatto che siano effettuate con
un'unica operazione o con piu' operazioni tra le quali
sembri esistere una connessione. Qualora l'importo non sia
noto nel momento in cui e' avviata l'operazione,
l'organismo in questione procedera' all'identificazione non
appena l'importo sia conosciuto e si constati che il limite
e' raggiunto.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, l'identificazione, nei
contratti assicurativi conclusi da imprese di assicurazione
autorizzate in virtu' della direttiva 79/267/CEE, nella
misura in cui svolgano attivita' che rientrano nel campo
d'applicazione della stessa direttiva, non e' richiesta
qualora l'importo dei premi periodici da versare nel corso
di un anno non ecceda i 1000 ecu o, nel caso di versamento
di un premio unico, 2500 ecu. L'identificazione deve essere
effettuata, qualora successivamente il premio periodico da
versare nel corso di un anno venga(no) aumentato(i) e
ecceda(no) il limite di 1000 ecu.
4. Gli Stati membri possono prevedere che
l'identificazione non sia obbligatoria per i contratti di
assicurazione-pensione sottoscritti in virtu' di un
contratto di lavoro o dell'attivita' professionale
dell'assicurato, a condizione che tali contratti non
comportino clausole di riscatto e non possano servire da
garanzia di un prestito.
5. Qualora sia dubbio se i clienti di cui ai paragrafi
precedenti agiscano per proprio conto o qualora sia certo
che essi non agiscono per proprio conto, gli enti creditizi
e finanziari adottano congrue misure per ottenere
informazioni sull'effettiva identita' delle persone per
conto delle quali questi clienti agiscono.
6. Gli enti creditizi e finanziari sono tenuti a
procedere all'identificazione anche nel caso in cui
l'importo dell'operazione sia inferiore ai valori di cui
sopra, qualora vi sia sospetto di riciclaggio.
7. Gli enti creditizi e finanziari non sono soggetti
agli obblighi di identificazione previste nel presente
articolo, qualora il cliente sia anch'esso un ente
creditizio o finanziario cui si applichi la presente
direttiva.
8. Gli Stati membri possono prevedere che l'obbligo di
identificazione per quanto riguarda le operazioni di cui ai
paragrafi 3 e 4 e' soddisfatto quando e' accertato che il
pagamento relativo all'operazione stessa sara' addebitato
ad un conto aperto a nome del cliente presso un ente
creditizio soggetto all'obbligo di cui al paragrafo 1.».



 
Art. 6.
Commissari straordinari per le opere strategiche

1. All'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le opere ed i lavori, ai quali lo Stato contribuisce, anche indirettamente o con apporto di capitale, in tutto o in parte ovvero cofinanziati con risorse dell'Unione europea, di rilevante interesse nazionale per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali, gia' appaltati o affidati a general contractor in concessione o comunque ricompresi in una convenzione quadro oggetto di precedente gara e la cui esecuzione, pur potendo iniziare o proseguire, non sia iniziata o, se iniziata, risulti anche in parte temporaneamente comunque sospesa. Con i medesimi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono nominati uno o piu' commissari straordinari»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, il commissario straordinario di cui al comma 1 provvede in sostituzione degli organi ordinari o straordinari, avvalendosi delle relative strutture. In caso di competenza regionale, provinciale o comunale, i provvedimenti necessari ad assicurare la tempestiva esecuzione sono comunicati dal commissario straordinario al presidente della regione o della provincia, al sindaco della citta' (( metropolitana )) o del comune, nel cui ambito territoriale e' prevista, od in corso, anche se in parte temporaneamente sospesa, la realizzazione delle opere e dei lavori, i quali, entro quindici giorni dalla ricezione, possono disporne la sospensione, anche provvedendo diversamente; trascorso tale termine e in assenza di sospensione, i provvedimenti del commissario sono esecutivi»;
c) il comma 4-quater e' sostituito dal seguente:
«4-quater. Il commissario straordinario, al fine di consentire il pronto avvio o la pronta ripresa dell'esecuzione dell'opera commissariata, puo' essere abilitato ad assumere direttamente (( determinate funzioni di stazione appaltante, previste dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, laddove ravvisi specifici impedimenti all'avvio o alla ripresa dei lavori. Nei casi di risoluzione del contratto d'appalto pronunciata dal commissario straordinario, l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri che fossero gia' allestiti ed allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tal fine assegnato dallo stesso commissario straordinario; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, il commissario straordinario provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. Ai fini di cui al secondo periodo non sono opponibili eccezioni od azioni cautelari, anche possessorie, o di urgenza o comunque denominate che impediscano o ritardino lo sgombero e ripiegamento anzidetti». ))
2. Dall'attuazione del presente articolo (( non devono derivare )) nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.



Riferimenti normativi:

- Il testo dell'art. 13 del decreto-legge 25 marzo
1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 maggio 1997, n. 135, recante disposizioni urgenti per
favorire l'occupazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
24 maggio 1997, n. 119 come modificato dalla legge qui
pubblicata e' il seguente:
«Art. 13 (Commissari straordinari e interventi
sostitutivi). - 1. Con decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono individuate le opere ed i lavori, ai quali lo Stato
contribuisce, anche indirettamente o con apporto di
capitale, in tutto o in parte ovvero cofinanziati con
risorse dell'Unione europea, di rilevante interesse
nazionale per le implicazioni occupazionali ed i connessi
riflessi sociali, gia' appaltati o affidati a general
contractor in concessione o comunque ricompresi in una
convenzione quadro oggetto di precedente gara e la cui
esecuzione, pur potendo iniziare o proseguire, non sia
iniziata o, se iniziata, risulti anche in parte
temporaneamente comunque sospesa. Con i medesimi decreti
del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicarsi
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono
nominati uno o piu' commissari straordinari.
2. Nel termine perentorio di trenta giorni dalla data
della pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, le
amministrazioni competenti adottano i provvedimenti, anche
di natura sostitutiva, necessari perche' l'esecuzione
dell'opera sia avviata o ripresa senza indugio, salvi gli
effetti dei provvedimenti giurisdizionali.
3. La pronuncia sulla compatibilita' ambientale delle
opere di cui al comma 1, ove non ancora intervenuta, e'
emessa entro sessanta giorni dalla richiesta.
4. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma
2, il commissario straordinario di cui al comma 1 provvede
in sostituzione degli organi ordinari o straordinari,
avvalendosi delle relative strutture. In caso di competenza
regionale, provinciale o comunale, i provvedimenti
necessari ad assicurare la tempestiva esecuzione sono
comunicati dal commissario straordinario al presidente
della regione o della provincia, al sindaco della citta'
metropolitana o del comune, nel cui ambito territoriale e'
prevista, od in corso, anche se in parte temporaneamente
sospesa, la realizzazione delle opere e dei lavori, i
quali, entro quindici giorni dalla ricezione, possono
disporne la sospensione, anche provvedendo diversamente;
trascorso tale termine e in assenza di sospensione, i
provvedimenti del commissario sono esecutivi.
4-bis. Per l'attuazione degli interventi di cui ai
precedenti commi i commissari straordinari provvedono in
deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque
della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di
lavori, servizi e forniture, della normativa in materia di
tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio
storico, artistico e monumentale, nonche' dei principi
generali dell'ordinamento.
4-ter. I provvedimenti emanati in deroga alle leggi
vigenti devono contenere l'indicazione delle principali
norme cui si intende derogare e devono essere motivati.
4-quater. Il commissario straordinario, al fine di
consentire il pronto avvio o la pronta ripresa
dell'esecuzione dell'opera commissariata, puo' essere
abilitato ad assumere direttamente determinate funzioni di
stazione appaltante, previste dalla legge 11 febbraio 1994,
n. 109, laddove ravvisi specifici impedimenti all'avvio o
alla ripresa dei lavori. Nei casi di risoluzione del
contratto d'appalto pronunciata dal commissario
straordinario, l'appaltatore deve provvedere al
ripiegamento dei cantieri che fossero gia' allestiti ed
allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze
nel termine a tal fine assegnato dallo stesso commissario
straordinario; in caso di mancato rispetto del termine
assegnato, il commissario straordinario provvede d'ufficio
addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. Ai
fini di cui al secondo periodo non sono opponibili
eccezioni od azioni cautelari, anche possessorie, o di
urgenza o comunque denominate che impediscano o ritardino
lo sgombero e ripiegamento anzidetti.
5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro competente, di concerto con il
Ministro del tesoro, puo' disporre, in luogo della
prosecuzione dell'esecuzione delle opere di cui al comma 1,
l'utilizzazione delle somme non impegnabili nell'esercizio
finanziario in corso per le opere stesse, destinandole alla
realizzazione degli adeguamenti previsti dal decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, negli edifici demaniali o in uso a uffici
pubblici. Resta fermo quanto previsto dall'art. 8, commi 2
e 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1997, n. 30.
6. Al fine di assicurare l'immediata operativita' del
servizio tecnico di cui all'art. 5, comma 3, legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche
allo scopo di provvedere alla pronta ricognizione delle
opere per le quali sussistano cause ostative alla regolare
esecuzione, il Ministro dei lavori pubblici provvede, in
deroga all'art. 1, comma 45, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, e successive modificazioni, alla copertura,
mediante concorso per esami, di venticinque posti con
qualifica di dirigente, di cui cinque amministrativi e
venti tecnici, a valere sulle unita' di cui all'art. 5,
comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
7. Al relativo onere, valutato in lire 1 miliardo per
l'anno 1997 ed in lire 2,5 miliardi annui a decorrere dal
1998, si provvede mediante riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando
quanto a lire 1 miliardo per il 1997 l'accantonamento
relativo al Ministero del tesoro e quanto a lire 2,5
miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
7-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, successivo al decreto di cui al comma 1, saranno
stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi
spettanti ai commissari straordinari di cui al medesimo
comma 1. Alla corrispondente spesa si fara' fronte
utilizzando i fondi stanziati per le opere di cui al
predetto comma 1.».
- La legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modifiche ed integrazioni reca: legge quadro in materia di
lavori pubblici ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
19 febbraio 1994, n. 41, S.O. ))



 
(( Art. 6-bis.
Disposizioni concernenti Trenitalia S.p.a.

1. Nelle more della stipula del contratto di servizio
pubblico 2002-2003 tra il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e Trenitalia S.p.a., l'ammontare delle somme
da corrispondere per l'anno 2003 in relazione agli obblighi
di servizio pubblico nel settore dei trasporti per
ferrovia, previsti dalla vigente normativa comunitaria, e'
accertato, in via definitiva e senza dare luogo a
conguagli, in misura pari a quella complessivamente
prevista per lo stesso anno e per lo stesso contratto dal
bilancio di previsione dello Stato. Il Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
corrispondere alla societa' Trenitalia S.p.a., alle singole
scadenze, le somme spettanti. ))
 
(( Art. 6-ter.
Disposizioni a favore dell'Autorita' portuale di Genova

1. Al fine di far fronte agli oneri derivanti
dall'applicazione dell'articolo 53 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, e' autorizzato un limite di impegno di
tredici anni di 2.940.000 euro per l'anno 2005 quale
concorso dello Stato a favore dell'Autorita' portuale di
Genova.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo determinato in 2.940.000 euro a decorrere
dall'esercizio finanziario 2005, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
disposta dall'articolo 36, comma 2, della legge 10 agosto
2002, n. 166, utilizzando:
a) quanto a 1.020.000 euro il limite di impegno per
l'anno 2003;
b) quanto a 1.920.000 euro il limite di impegno per
l'anno 2004.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. ))




Riferimenti normativi:

- Il testo dell'art. 53 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448 recante: Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2001, n.
301, S.O. e' il seguente:
53. Disposizioni concernenti lo stabilimento ILVA di
Genova Cornigliano.
1. Al fine di conseguire gli scopi previsti dall'art. 4
della legge 9 dicembre 1998, n. 426, ed in particolare la
definitiva chiusura di tutte le lavorazioni a caldo e la
cessazione dei conseguenti effetti inquinanti, le aree
appartenenti al demanio portuale, escluse le banchine,
occupate dallo stabilimento ILVA di Genova Cornigliano,
sono sdemanializzate. Dette aree sono assegnate, in
adesione alla sua richiesta e previo versamento
dell'indennizzo di 2,60 milioni di euro, al patrimonio
disponibile della regione Liguria per essere destinate, in
coerenza con le determinazioni del comune di Genova e della
provincia di Genova nell'esercizio dei rispettivi poteri di
pianificazione territoriale, ad insediamenti
socio-produttivi strategici di rilevante interesse
regionale ambientalmente compatibili.
2. La regione Liguria conferisce le aree di cui al
comma 1 ad una societa' per azioni allo scopo costituita,
alla quale potranno partecipare, a richiesta, il comune di
Genova e la provincia di Genova in quota complessivamente e
congiuntamente paritaria a quella della regione Liguria.
Tale societa' verra' altresi' partecipata in quota
minoritaria da soggetto designato dal Governo. La societa'
per azioni dispone di dette aree anche per definire,
secondo le modalita' piu' opportune, la disciplina
complessiva dei rapporti giuridico-economici relativi al
soggetto privato attuale concessionario, garantisce la
continuita' dell'attuale occupazione anche attraverso il
consolidamento delle lavorazioni a freddo e utilizza le
risorse indicate nell'art. 4 della legge 9 dicembre 1998,
n. 426. In tale quadro il Governo garantisce il
mantenimento della continuita' occupazionale di tutti i
lavoratori interessati. Tutti i trasferimenti previsti dal
presente articolo sono esenti da imposizioni fiscali.
- Il testo dell'art. 36, comma 2 della legge 1° agosto
2002, n. 166 recante: Disposizioni in materia di
infrastrutture e trasporti, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 3 agosto 2002, n. 181, S.O. e' il seguente:
«2. Al fine del proseguimento del programma di
ammodernamento e riqualificazione delle infrastrutture
portuali di cui all'art. 9 della legge 30 novembre 1998, n.
413, e di quelle individuate dall'art. 1, comma 4, lettera
d), della legge 9 dicembre 1998, n. 426, sono autorizzati
ulteriori limiti di impegno quindicennali di 34.000.000 di
euro per l'anno 2003 e di 64.000.000 di euro per l'anno
2004, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da
mutui o altre operazioni finanziarie che i soggetti
individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti sono autorizzati ad effettuare.».



 
(( Art. 6-quater. Disposizioni in materia di diritti di imbarco di passeggeri sugli
aeromobili

1. All'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, che istituisce l'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento»;
b) alla lettera b), le parole: «80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «60 per cento».
2. L'addizionale comunale sui diritti di imbarco e' altresi' incrementata di un euro a passeggero. L'incremento dell'addizionale di cui al presente comma e' destinato ad alimentare il Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n 291.
3. Le maggiori entrate derivanti dall'incremento dell'addizionale, disposto dal comma 2, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini del loro trasferimento al Fondo speciale di cui al medesimo comma 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))




Riferimenti normativi:

- Il testo dell'art. 2, comma 11 della legge
24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni,
recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2003, n.
299, S.O. come modificata dal decreto-legge qui pubblicato
e' il seguente:
«11. E' istituita l'addizionale comunale sui diritti
d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili. L'addizionale e'
pari ad 1 euro per passeggero imbarcato ed e' versata
all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva
riassegnazione per la parte eccedente 30 milioni di euro in
un apposito fondo istituito presso il Ministero
dell'interno e ripartito sulla base del rispettivo traffico
aeroportuale secondo i seguenti criteri:
a) il 40 per cento del totale a favore dei comuni del
sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la
media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie
del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale
sul totale del sedime; percentuale della superficie totale
del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati;
b) al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela
dell'incolumita' delle persone e delle strutture, il 60 per
cento del totale per il finanziamento di misure volte alla
prevenzione e al contrasto della criminalita' e al
potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali
e nelle principali stazioni ferroviarie.
- Il testo dell'art. 1-ter del decreto-legge 5 ottobre
2004, n. 249, recante: Interventi urgenti in materia di
politiche del lavoro e sociali, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 ottobre 2004, n. 235 e convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, legge 3 dicembre 2004, n. 291
(Gazzetta Ufficiale 4 dicembre 2004, n. 285) e' il
seguente:
«Art. 1-ter. 1. E istituito, presso l'INPS, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, un fondo speciale
per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della
riconversione e riqualificazione professionale del
personale del settore del trasporto aereo, avente la
finalita' di favorire il mutamento ovvero il rinnovamento
delle professionalita' ovvero di realizzare politiche
attive di sostegno del reddito e dell'occupazione dei
lavoratori del settore, mediante:
a) finanziamento di programmi formativi di
riconversione o riqualificazione professionale anche in
concorso con gli appositi fondi nazionali, territoriali,
regionali o comunitari;
b) erogazione di specifici trattamenti a favore dei
lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro,
ivi compresi i contratti di solidarieta' di cui al citato
decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, da sospensioni
temporanee dell'attivita' lavorativa o da processi di
mobilita' secondo modalita' da concordare tra azienda ed
organizzazioni sindacali.
2. Il fondo speciale di cui al comma 1 e' alimentato da
un contributo sulle retribuzioni a carico dei datori di
lavoro di tutto il settore del trasporto aereo pari allo
0,375 per cento e da un contributo a carico dei lavoratori
pari allo 0,125 per cento. Il fondo e' inoltre alimentato
da contributi del sistema aeroportuale che gli operatori
stessi converranno direttamente tra di loro per garantire
la piena operativita' del fondo e la stabilita' del sistema
stesso.
3. I criteri e le modalita' di gestione del fondo, le
cui prestazioni sono erogate nei limiti delle risorse
derivanti dall'attuazione del comma 2, sono definiti dagli
operatori del settore del trasporto aereo con le
organizzazioni sindacali nazionali e di categoria
comparativamente piu' rappresentative.».



 
(( Art. 6-quinquies.
Norme in materia di servizio civile nazionale

1. Alla legge 6 marzo 2001, n. 64, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo l'articolo 3, e' inserito il seguente:
«Art. 3-bis (Sanzioni amministrative). - 1. Gli enti di cui all'articolo 3 sono tenuti a cooperare per l'efficiente gestione del servizio civile e la corretta realizzazione dei progetti.
2. Agli enti che violino il dovere di cui al comma 1, in particolare non osservando le procedure e le norme previste per la selezione dei volontari, ovvero violando quelle per le modalita' di impiego dei volontari, o non realizzando in tutto o in parte i progetti ovvero ledendo la dignita' del volontario si applicano una o piu' delle seguenti sanzioni amministrative:
a) diffida per iscritto, consistente in un formale invito a uniformarsi;
b) revoca del provvedimento di approvazione del progetto, con diffida a proseguirne le attivita';
c) interdizione temporanea a presentare altri progetti di servizio civile della durata di un anno;
d) cancellazione dall'albo degli enti di servizio civile.
3. Le sanzioni di cui al comma 2 sono applicate, previa contestazione degli addebiti e fissazione di un termine per controdedurre non inferiore a trenta giorni e non superiore a quarantacinque, dall'Ufficio nazionale per il servizio civile o dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, in ordine proporzionale e crescente, secondo la gravita' del fatto, la sua reiterazione, il grado di volontarieta' o di colpa, gli effetti prodottisi. La sanzione della cancellazione dall'albo degli enti di servizio civile e' disposta solo in caso di particolare gravita' delle condotte contestate ed impedisce la reiscrizione dell'ente nell'albo per cinque anni»;
b) il comma 3 dell'articolo 11 e' abrogato.
2. Al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4 dell'articolo 3, le parole: «compreso tra un minimo di trenta ed un massimo di trentasei ore» sono sostituite dalle seguenti: «di trenta ore, ovvero di un monte ore annuo minimo corrispondente a millequattrocento ore. I criteri per l'articolazione dell'orario di svolgimento del servizio sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri»;
b) il comma 6 dell'articolo 3 e' abrogato;
c) al comma 5 dell'articolo 6, le parole: «31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre»;
d) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
«Art. 8(Rapporto di servizio civile). - 1. I giovani selezionati dagli enti e dalle organizzazioni per la realizzazione dei progetti approvati sono avviati al servizio civile sulla base del contratto di servizio civile sottoscritto dall'Ufficio nazionale per il servizio civile e successivamante inviato al volontario per la sottoscrizione.
2. Il contratto, recante la data di inizio del servizio attestata dal responsabile dell'ente, prevede il trattamento economico e giuridico, in conformita' all'articolo 9, comma 2, nonche' le norme di comportamento alle quali deve attenersi il volontario e le relative sanzioni»;
e) il comna 2 dell'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
«2. Agli ammessi a prestare attivita' in un progetto di servizio civile compete un assegno per il servizio civile, non superiore al trattamento economico previsto per il personale militare volontario in ferma annuale, nonche' le eventuali indennita' da corrispondere in caso di servizio civile all'estero. In ogni caso non sono dovuti i benefici volti a compensare la condizione militare. La misura del compenso dovuto ai volontari del servizio civile nazionale e' determinata con decreto del Presidente dcl Consiglio dei Ministri tenendo conto delle disponibilita' finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile»;
f) il comma 8 dell'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
«8. Al termine del periodo di servizio civile, compiuto senza demerito, l'Ufficio nazionale per il servizio civile o le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva competenza, rilasciano ai volontari un apposito attestato da cui risulta l'effettuazione del servizio civile. I titolari di tale attestato sono equiparati al personale militare volontario in ferma annuale»;
g) l'articolo 10 sostituito dal seguente:
«Art. 10 (Doveri e incompatibilita). - 1. I soggetti impiegati in progetti di servizio civile sono tenuti ad assolvere con diligenza le mansioni affidate, secondo quanto previsto dal contratto di cui all'articolo 8, e non possono svolgere attivita' di lavoro subordinato o autonomo, se incompatibile con il corretto espletamento del servizio.
2. I soggetti che hanno prestato il servizio civile nazionale non possono presentare ulteriore domanda»;
h) al comma 1 dell'articolo 11 le parole: «non inferiore ad un mese» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a 80 ore». ))




Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto
legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina nel servizio
civile nazionale a norma dell'art. 2 della legge 6 marzo
2001, n. 64), cosi' come modificato dalla presente legge;
«Art. 3 (Requisiti di ammissione e durata del
servizio). - 1. Sono ammessi a svolgere il servizio civile,
a loro domanda, senza distinzioni di sesso i cittadini
italiani, muniti di idoneita' fisica, che, alla data di
presentazione della domanda, abbiano compiuto il
diciottesimo anno di eta' e non superato il ventottesimo.
2. Costituisce causa di esclusione dal servizio civile
l'aver riportato condanna anche non definitiva alla pena
della reclusione superiore ad un anno per delitto non
colposo ovvero ad una pena anche di entita' inferiore per
un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso,
porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di
armi o materie esplodenti ovvero per delitti riguardanti
l'appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi,
terroristici, o di criminalita' organizzata.
3. Il servizio civile ha la durata complessiva di
dodici mesi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentite le amministrazioni dello Stato
interessate, la durata del servizio puo' essere prevista o
articolata per un periodo maggiore o minore in relazione
agli specifici ambiti e progetti di impiego.
4. L'orario di svolgimento del servizio e' stabilito in
relazione alla natura del progetto e prevede comunque un
impegno settimanale complessivo di trenta ore, ovvero di un
monte ore annuo minimo corrispondente a millequattrocento
ore. I criteri per l'articolazione dell'orario di
svolgimento del servizio sono definiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri.
5. Al servizio civile non possono essere ammessi gli
appartenenti a corpi militari o alle forze di polizia.
6. (Comma abrogato)».
- Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto
legislativo 5 aprile 2002, n. 77, come modificato dalla
presente legge;
«Art. 6 (Progetti). - 1. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza Stato-regioni
e la Consulta nazionale di cui all'art. 5, comma 4, da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono individuate le
caratteristiche a cui si devono attenere tutti i progetti
di servizio civile, da realizzare sia in Italia che
all'estero, sentito, per questi ultimi, il Ministero degli
affari esteri.
2. I progetti presentati dagli enti o organizzazioni
registrati ai sensi dell'art. 5 contengono gli obiettivi
che si intendono perseguire, le modalita' per realizzarli,
il numero di giovani che si intendono impiegare, la durata
del servizio nei limiti di cui all'art. 3, commi 3 e 4,
nonche' i criteri e le modalita' di selezione degli
aspiranti, senza discriminazione dovuta al sesso.
3. 1 progetti di cui al comma 2 possono prevedere
altresi' particolari requisiti fisici e di idoneita' per
l'ammissione al servizio civile sulla base di criteri
stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge
6 marzo 2001. n. 64, ovvero in base a quanto previsto dalla
regione o dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
4. L'Ufficio nazionale esamina ed approva i progetti di
rilevanza nazionale, presentati dalle amministrazioni
centrali dello Stato e dagli enti pubblici e privati
nazionali, sentite le regioni, le province autonome
interessate, nonche' quelli di servizio civile all'estero.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, esaminano ed approvano i progetti presentati dagli
enti ed organizzazioni che svolgono attivita' nell'ambito
delle competenze regionali o delle province autonome sul
loro territorio, avendo cura di comunicare all'Ufficio
nazionale, in ordine di priorita', i progetti approvati
entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello di
riferimento. Entro trenta giorni dalla comunicazione
l'Ufficio nazionale esprime il suo nulla-osta.
6. L'Ufficio nazionale e le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano curano, nell'ambito delle
rispettive competenze, il monitoraggio, il controllo e la
verifica dell'attuazione dei progetti.
7. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano trasmettono annualmente all'Ufficio nazionale una
relazione sull'attivita' effettuata.».
- Si riporta il testo dell'art. 9 del citato decreto
legislativo 5 aprile 2002, n. 77, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 9 (Trattamento economico e giuridico). - 1.
L'attivita' svolta nell'ambito dei progetti di servizio
civile non determina l'instaurazione di un rapporto di
lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione
dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilita'.
2. Agli ammessi a prestare attivita' in un progetto di
servizio civile compete un assegno per il servizio civile,
non superiore al trattamento economico previsto per il
personale militare volontario in ferma annuale, nonche' le
eventuali indennita' da corrispondere in caso di servizio
civile all'estero. In ogni caso non sono dovuti i benefici
volti a compensare la condizione militare. La misura del
compenso dovuto ai volontari del servizio civile nazionale
e' determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri tenendo conto delle disponibilita' finanziarie del
Fondo nazionale per il servizio civile.
3. L'Ufficio nazionale, tramite l'ISVAP, provvede a
predisporre condizioni generali di assicurazione per i
rischi connessi allo svolgimento del servizio civile.
4. Il periodo di servizio civile e' riconosciuto
valido, a tutti gli effetti, per l'inquadramento economico
e per la determinazione dell'anzianita' lavorativa ai fini
del trattamento previdenziale del settore pubblico e
privato, nei limiti e con le modalita' con le quali la
legislazione vigente riconosce il servizio militare
obbligatorio con onere, per il personale volontario, a
carico del Fondo nazionale per il servizio civile.
5. L'assistenza sanitaria agli ammessi a prestare
attivita' di servizio civile e' fornita dal Servizio
sanitario nazionale. Fermo restando quanto previsto
dall'art. 68 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le
certificazioni sanitarie a favore di chi presta il servizio
civile sono rilasciate gratuitamente da parte delle
strutture del Servizio sanitario nazionale e sono
rimborsate a carico del Fondo nazionale.
6. Il personale femminile del Servizio civile nazionale
e' sospeso dall'attivita' a decorrere dalla comunicazione
da parte dell'interessata all'Ufficio nazionale, alla
regione o alla provincia autonoma della certificazione
medica attestante lo stato di gravidanza e fino all'inizio
del periodo di astensione obbligatoria. Si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Dalla data di
sospensione del servizio a quella della sua ripresa e'
corrisposto l'assegno di cui al comma 2, ridotto di un
terzo, a carico del Fondo nazionale.
7. I dipendenti di amministrazioni pubbliche che
svolgono il servizio civile ai sensi del presente decreto
legislativo, sono collocati, a domanda, in aspettativa
senza assegni. In questo caso, il periodo trascorso in
aspettativa e' computato per intero ai fini della
progressione in carriera, della attribuzione degli aumenti
periodici di stipendio. Si applicano le disposizioni
dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958. Gli
oneri gravano sul Fondo nazionale.
8. Al termine del periodo di servizio civile, compiuto
senza demerito, l'Ufficio nazionale per il servizio civile
o le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano,
per quanto di rispettiva competenza, rilasciano ai
volontari un apposito attestato da cui risulta
l'effettuazione del servizio civile. I titolari di tale
attestato sono equiparati al personale militare volontario
in ferma annuale».
- Si riporta il testo dell'art. 11 del citato decreto
legislativo 5 aprile 2002, n. 77, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 11 (Formazione al servizio civile). - 1. La
formazione ha una durata complessiva non inferiore a 80 ore
e consiste in una fase di formazione generale al servizio
ed in una fase di formazione specifica presso l'ente o
l'organizzazione di destinazione.
2. La fase di formazione generale comporta la
partecipazione a corsi di preparazione consistenti anche in
un periodo di formazione civica e di protezione civile ed
ha la durata minima di 30 ore.
3. I corsi di cui al comma 2 sono organizzati
dall'Ufficio nazionale, dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano, anche a livello
provinciale o interprovinciale, che possono avvalersi anche
degli enti dotati di specifiche professionalita'. L'Ufficio
nazionale, sentita la Conferenza Stato-regioni e la
Consulta nazionale di cui all'art. 5, comma 4, definisce i
contenuti base per la formazione ed effettua il
monitoraggio dell'andamento generale della stessa.
4. La formazione specifica, della durata minima di 50
ore, e' commisurata sia alla durata che alla tipologia di
impiego e deve essere svolta nel periodo iniziale di
prestazione del servizio».



 
Art. 7. Disposizioni in materia di imposte di bollo e tasse di concessione e
altre disposizioni in materia di finanza locale

1. Al fine di assicurare la massima semplificazione, anche alleviando l'onere dei contribuenti che assolvono i loro obblighi tributari, riferiti ad alcune delle fattispecie ricomprese nell'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, mediante la materiale applicazione di marche, nella citata legge n. 311 del 2004 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 300:
1) dopo le parole: «concessione governativa,» sono inserite le seguenti: «esclusi quelli di cui alla lettera b) dell'articolo 17, nonche' alle lettere a) e b) dell'articolo 21, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni,»;
2) le parole: «con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2005,» sono soppresse;
3) le parole: «in misura tale da assicurare» sono sostituite dalle seguenti: «secondo quanto stabilito negli allegati da 2-bis a 2-sexies alla presente legge. Ferma l'esclusione di cui al precedente periodo e nel rispetto delle condizioni in esso stabilite, gli importi in misura fissa della imposta di bollo e della tassa di concessione governativa, diversi da quelli contenuti nei predetti allegati, sono aggiornati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze i cui effetti decorrono dal 1° giugno 2005. Le disposizioni degli stessi allegati hanno effetto dal 1° febbraio 2005 e, in particolare, hanno effetto per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate e per le denunce presentate per la registrazione dalla medesima data, nonche' per le formalita' di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data. Le disposizioni di cui al presente comma assicurano, complessivamente,»;
b) dopo l'allegato 2, sono inseriti (( gli allegati )) da 2-bis a 2-sexies (( allegati )) al presente decreto.
2. Dal 1° giugno 2005 la tassa di concessione governativa e l'imposta di bollo, nei casi in cui ne e' previsto il pagamento mediante marche, sono pagate con le modalita' telematiche (( di cui all'articolo 3, primo comma, numero 3-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, e successive modificazioni.
2-bis. I concessionari del servizio nazionale della riscossione di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono tenuti a dichiarare l'importo delle somme riscosse a titolo di imposta comunale sugli immobili che, a decorrere dall'anno 1993, non e' stato possibile attribuire ai comuni. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabiliti i termini e le modalita' di presentazione delle dichiarazioni, nonche' il sistema di versamento e di impiego delle somme in questione che saranno destinate in via prioritaria ad attivita' di formazione nel campo della gestione del tributo ed alle politiche di informazione al contribuente.
2-ter. All'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le parole da: «Al fine di» fino a: «suddette anagrafi» sono sostituite dalle seguenti: «Allo scopo di consentire la prosecuzione dei servizi finalizzati a fornire adeguati strumenti conoscitivi per una efficace azione accertativa dei comuni, nonche' per agevolare i processi telematici di integrazione nella pubblica amministrazione ed assicurare il miglioramento dell'attivita' di informazione ai contribuenti, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) organizza le relative attivita' strumentali. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze vengono disciplinate le modalita' per l'effettuazione dei suddetti servizi». ))




Riferimenti normativi.

- Si riporta il testo del comma 300 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge fmanziaria 2005),
come modificato dalla legge qui pubblicata:
«300. Gli importi fissi dell'imposta di registro, della
tassa di concessione governativa, esclusi quelli di cui
alla lettera b) dell'art. 17, nonche' alle lettere a) e b)
dell'art. 21, della tariffa annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e
successive modificazioni, dell'imposta di bollo,
dell'imposta ipotecaria e catastale, delle tasse ipotecarie
e dei diritti speciali di cui al titolo III della tabella A
allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre
1954, n. 869, e successive modificazioni, sono aggiornati,
tenuto conto anche dell'aumento dei prezzi al consumo quale
risultante dagli indici ISTAT per le famiglie degli operai
e degli impiegati, e dell'esigenza di semplificazione o di
integrazioni innovative per servizi telematici a valore
aggiunto, secondo quanto stabilito negli allegati da 2-bis
a 2-sexies alla presente legge. Ferma l'esclusione di cui
al precedente periodo e nel rispetto delle condizioni in
esso stabilite, gli importi in misura fissa della imposta
di bollo e della tassa di concessione governativa, diversi
da quelli contenuti nei predetti allegati, sono aggiornati
con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze i cui effetti decorrono dal
1° giugno 2005. Le disposizioni degli stessi allegati hanno
effetto dal 1° febbraio 2005 e, in particolare, hanno
effetto per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per
gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le
scritture private autenticate a partire da tale data, per
le scritture private non autenticate e per le denunce
presentate per la registrazione dalla medesima data,
nonche' per le formalita' di trascrizione, di iscrizione,
di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione
presentate a decorrere dalla stessa data. Le disposizioni
di cui al presente comma assicurano, complessivamente, un
maggiore gettito annuo, pari a 1.120 milioni di euro per
gli anni 2005 e 2006, e a 1.320 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2007.».
- Si riporta il testo del primo comma dell'art. 3
nonche' dell'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta
di bollo):
«Art. 3. Modi di pagamento.
L'imposta di bollo si corrisponde secondo le
indicazioni della tariffa allegata:
1) in modo ordinario, mediante l'impiego
dell'apposita carta filigranata e bollata di cui all'art.
4;
2) in modo straordinario, mediante marche da bollo,
visto per bollo o bollo a punzone;
3) in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta
all'ufficio del registro o ad altri uffici autorizzati o
mediante versamento in conto corrente postale;
3-bis) mediante pagamento dell'imposta ad
intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate, il
quale rilascia, con modalita' telematiche, apposito
contrassegno che sostituisce, a tutti gli effetti, le
marche da bollo.».
«Art. 4. Forma, valore e carattere distintivi della
carta bollata, delle marche da bollo e dei bolli a punzone.
La carta bollata e' filigranata e reca impresso il
relativo valore. Se il valore della carta bollata e'
inferiore all'imposta dovuta, la differenza viene
corrisposta mediante applicazione di marche da bollo.
La carta bollata, esclusa quella per cambiali, deve
essere marginata e contenere cento linee per ogni foglio.
Con decreto del Ministro delle finanze sono determinati
la forma, il valore e gli altri caratteri distintivi della
carta bollata, delle marche da bollo e dei bolli a punzone,
nonche' le modalita' d'applicazione del visto per bollo.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate sono stabilite le caratteristiche e le modalita'
d'uso del contrassegno rilasciato dagli intermediari,
nonche' le caratteristiche tecniche del sistema informatico
idoneo a consentire il collegamento telematico con la
stessa Agenzia.».
- Il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, reca:
«Riordino del servizio nazionale della riscossione, in
attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre
1998, n. 337.
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della
finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dalla legge
qui pubblicata:
«Art. 10. (Versamenti e dichiarazioni). - 1. L'imposta
e' dovuta dai soggetti indicati nell'art. 3 per anni solari
proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali
si e' protratto il possesso; a tal fine il mese durante il
quale il possesso si e' protratto per almeno quindici
giorni e' computato per intero. A ciascuno degli anni
solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti indicati nell'art. 3 devono effettuare il
versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune
per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro
il 30 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta
calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei
dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve
essere versata dal 1° al 20 dicembre, a saldo dell'imposta
dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla
prima rata versata. Il versamento dell'imposta puo' essere
effettuato anche tramite versamenti su conto corrente
postale con bollettini conformi al modello indicato con
circolare del Ministero delle finanze. Resta in ogni caso
nella facolta' del contribuente provvedere al versamento
dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione
annuale, da corrispondere entro il 30 giugno.
3. L'imposta dovuta ai sensi del comma 2 deve essere
corrisposta mediante versamento diretto al concessionario
della riscossione nella cui circoscrizione e' compreso il
comune di cui all'art. 4 ovvero su apposito conto corrente
postale intestato al predetto concessionario, con
arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non
e' superiore a 500 lire o per eccesso se e' superiore; al
fine di agevolare il pagamento, il concessionario invia,
per gli anni successivi al 1993, ai contribuenti moduli
prestampati per il versamento. La commissione spettante al
concessionario e' a carico del comune impositore ed e'
stabilita nella misura dell'uno per cento delle somme
riscosse, con un minimo di lire 3.500 ed un massimo di lire
100.000 per ogni versamento effettuato dal contribuente.
4. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili
posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di
quelli esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 7, su
apposito modulo, entro il termine di presentazione della
dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il
possesso ha avuto inizio; tutti gli immobili il cui
possesso e' iniziato antecedentemente al 1° gennaio 1993
devono essere dichiarati entro il termine di presentazione
della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1992. La
dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi
sempreche' non si verifichino modificazioni dei dati ed
elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare
dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato e'
tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le
modificazioni intervenute, entro il termine di
presentazione della dichiarazione dei redditi relativa
all'anno in cui le modificazioni si sono verificate. Nel
caso di piu' soggetti passivi tenuti al pagamento
dell'imposta su un medesimo immobile puo' essere presentata
dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati
nell'art. 1117, n. 2) del codice civile oggetto di
proprieta' comune, cui e' attribuita o attribuibile una
autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere
presentata dall'amministratore del condominio per conto dei
condomini.
5. Con decreti del Ministro delle finanze, sentita
l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono
approvati i modelli della dichiarazione, anche congiunta o
relativa ai beni indicati nell'art. 1117, n. 2) del codice
civile, e sono determinati i dati e gli elementi che essa
deve contenere, i documenti che devono essere eventualmente
allegati e le modalita' di presentazione, anche su supporti
magnetici, nonche' le procedure per la trasmissione ai
comuni ed agli uffici dell'Amministrazione finanziaria
degli elementi necessari per la liquidazione ed
accertamento dell'imposta; per l'anno 1993 la dichiarazione
deve essere inviata ai comuni tramite gli uffici
dell'Amministrazione finanziaria. Con decreti del Ministro
delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del
tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni, sentita
l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono
approvati i modelli per il versamento al concessionario e
sono stabilite le modalita' di registrazione, nonche' di
trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per
ogni contribuente, ai comuni e al sistema informativo del
Ministero delle finanze. Allo scopo di consentire la
prosecuzione dei servizi finalizzati a fornire adeguati
strumenti conoscitivi per una efficace azione accertativa
dei comuni, nonche' per agevolare i processi telematici di
integrazione nella pubblica amministrazione ed assicurare
il miglioramento dell'attivita' di informazione ai
contribuenti, l'Associazione nazionale dei comuni italiani
(ANCI) organizza le relative attivita' strumentali. Con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze vengono
disciplinate le modalita' per l'effettuazione dei suddetti
servizi, prevedendosi un contributo pari allo 0,6 per mille
del gettito dell'imposta a carico dei soggetti che
provvedono alla riscossione; con decreto del Ministro delle
finanze sono stabiliti i termini e le modalita' di
trasmissione da parte dei predetti soggetti dei dati
relativi alla riscossione. I predetti decreti sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella
liquidazione coatta amministrativa l'imposta e' dovuta per
ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata
del procedimento ed e' prelevata, nel complessivo
ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento
dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre
mesi dalla data in cui il prezzo e' stato incassato; entro
lo stesso termine deve essere presentata la
dichiarazione.».



 
(( Art. 7-bis.
Assistenza sanitaria per i cittadini di Campione d'Italia

1. I maggiori costi dell'assistenza sanitaria ai cittadini di Campione d'Italia, rispetto alla disponibilita' del Servizio sanitario regionale, calcolati sulla base della quota capitaria, gravano sul bilancio comunale. A tal fine, al comune di Campione d'Italia viene assegnata annualmente a decorrere dall'anno 2005 la somma di due milioni di euro.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a due milioni di euro a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. ))
 
(( Art. 7-ter.
Fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato

1. E' istituito, a decorrere dall'anno 2005, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il Fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato, la cui dotazione, per ciascuno degli anni del triennio 2005-2007, e' pari a 8 milioni di euro.
2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo utilizzando:
a) quanto a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
b) per ciascuno degli anni 2006 e 2007, quanto a 4 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e quanto a 4 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
 
(( Art. 7-quater. Controversie relative alla soppressa azienda universitaria
Policlinico Umberto I

1. I decreti di ingiunzione di cui all'articolo 641 del codice di procedura civile e le sentenze divenuti esecutivi dopo la data di entrata in vigore del decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453, sono inefficaci nei confronti dell'azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, qualora gli stessi siano relativi a crediti vantati nei confronti della soppressa omonima azienda universitaria per obbligazioni contrattuali anteriori alla data di istituzione della predetta azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 341 del 1999, come interpretato dall'articolo 8-sexies del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.
2. I pignoramenti eventualmente intrapresi in forza dei titoli di cui al comma 1 perdono efficacia e i giudizi di ottemperanza in base al medesimo titolo pendenti sono dichiarati estinti anche d'ufficio.
3. Nelle azioni esecutive iniziate sui medesimi titoli di cui al comma 1, alla soppressa azienda universitaria Policlinico Umberto I subentra il commissario di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))




Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 641 del codice di
procedura civile:
«Art. 641 (Accoglimento della domanda). - Se esistono
le condizioni previste nell'art. 633, il giudice, con
decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal
deposito del ricorso, ingiunge all'altra parte di pagare la
somma o di consegnare la cosa o la quantita' di cose
chieste o invece di queste la somma di cui all'art. 639 nel
termine di quaranta giorni [c.p.c. 642] con l'espresso
avvertimento che nello stesso termine puo' essere fatta
opposizione [c.p.c. 647, 650] a norma degli
articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, si
procedera' a esecuzione forzata [c.p.c. 483].
Quando concorrono giusti motivi, il termine puo' essere
ridotto sino a dieci giorni oppure aumentato a sessanta. Se
l'intimato risiede in uno degli altri Stati dell'Unione
europea, il termine e' di cinquanta giorni e puo' essere
ridotto fino a venti giorni. Se l'intimato risiede in altri
Stati, il termine e' di sessanta giorni, e, comunque, non
puo' essere inferiore a trenta ne' superiore a centoventi.
Nel decreto, eccetto per quello emesso sulla base di
titoli che hanno gia' efficacia esecutiva secondo le
vigenti disposizioni, il giudice liquida le spese e le
competenze e ne ingiunge il pagamento [c.p.c. 666]».
- Il decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341,
convertito, con modificazioni dalla legge 3 dicembre 1999,
n. 453 (Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1999, n. 284), reca
«Disposizioni urgenti per l'Azienda Policlinico Umberto I e
per l'Azienda ospedaliera Sant'Andrea di Roma».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2 del
summenzionato decreto-legge 341/1999:
«Art. 2.1. - L'Azienda Policlinico Umberto I succede
all'omonima azienda universitaria dei rapporti in corso,
relativi alla gestione dell'assistenza sanitaria, con
utenti, autorita' competenti e altre amministrazioni, nei
contratti in corso per la costruzione di strutture
destinate ad attivita' assistenziali, nonche' nei contratti
in corso per la fornitura di beni e servizi destinati
all'assistenza sanitaria, per un periodo massimo di dodici
mesi; entro tale data il direttore generale risolve i
predetti contratti con l'indizione di nuove procedure,
ovvero procede alla loro conferma o, con l'accordo del
contraente, alla revisione in tutto o in parte delle
condizioni».
- Si riporta il testo dell'art. 8-sexies del
decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti
per garantire la funzionalita' di taluni settori della
pubblica amministrazione), convertito con modificazioni
dalla legge 27 luglio 2004, n. 186:
«Art. 8-sexies (Disposizioni relative all'azienda
Policlinico Umberto I di Roma). - 1. La successione
prevista dal comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge 1°
ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 dicembre 1999, n. 453, si interpreta nel senso che
l'azienda Policlinico Umberto I di Roma succede nei
contratti di durata in essere con la soppressa omonima
azienda universitaria esclusivamente nelle obbligazioni
relative alla esecuzione dei medesimi successiva alla data
di istituzione della predetta azienda Policlinico Umberto
I».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 2 del
summenzionato decreto-legge n. 341/1999:
«3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, entro quindici giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, nomina un commissario con il compito di
accertare la massa attiva e passiva relativa alla gestione
dell'assistenza sanitaria da parte dell'azienda
universitaria Policlinico Umberto I, determinatasi fino
alla data di cessazione della medesima, ed istituisce
apposita gestione separata nella quale confluiscono crediti
e debiti maturati fino alla medesima data. Per lo
svolgimento dell'attivita' del commissario e per il suo
compenso e' autorizzata la spesa di lire 200 milioni per
l'anno 1999; per gli anni successivi le relative spese sono
poste a carico dei fondi indicati al comma 6».



 
(( Art. 7-quinquies.
Tenuta delle liste elettorali

1. All'articolo 32 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il quinto comma e' sostituito dal seguente:
«Le deliberazioni relative alle cancellazioni di cui ai numeri 2) e 3) devono essere notificate agli interessati entro dieci giorni»;
b) al sesto comma, le parole: «Le deliberazioni della commissione elettorale comunale relative alle variazioni di cui al n. 5)» sono sostituite dalle seguenti: «Le deliberazioni relative alle variazioni di cui ai numeri 4) e 5)». ))




Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 32 del testo unico
delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per
la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.
223, cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 32. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 25, e
legge 22 gennaio 1966, 1, articoli 20 e 32, comma 2 ). -
Alle liste elettorali, rettificate in conformita' dei
precedenti articoli, non possono apportarsi, sino alla
revisione del semestre successivo, altre variazioni se non
in conseguenza:
1) della morte;
2) della perdita della cittadinanza italiana;
Le circostanze di cui al presente ed al precedente numero
debbono risultare da documento autentico;
3) della perdita del diritto elettorale, che risulti
da sentenza o da altro provvedimento dell'autorita'
giudiziaria. A tale scopo, il questore incaricato della
esecuzione dei provvedimenti che applicano le misure di
prevenzione di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), nonche'
il cancelliere o il funzionario competenti per il
casellario giudiziale, inviano, ciascuno per la parte di
competenza, certificazione delle sentenze e dei
provvedimenti che importano la perdita del diritto
elettorale al comune di residenza dell'interessato ovvero,
quando il luogo di residenza non sia conosciuto, a quello
di nascita. La certificazione deve essere trasmessa
all'atto delle registrazioni di competenza. Se la persona
alla quale si riferisce la sentenza o il provvedimento non
risulti iscritta nelle liste elettorali del comune al quale
e' stata comunicata la notizia, il sindaco, previ eventuali
accertamenti per mezzo degli organi di pubblica sicurezza,
la partecipa al comune nelle cui liste il cittadino e'
compreso;
4) del trasferimento della residenza. Gli iscritti
che hanno perduto la residenza nel comune sono cancellati
dalle relative liste, in base al certificato dell'ufficio
anagrafico attestante la avvenuta cancellazione dal
registro di popolazione. I gia' iscritti nelle liste, che
hanno acquistato la residenza nel comune, sono iscritti
nelle relative liste, in base alla dichiarazione del
sindaco del comune di provenienza, attestante la avvenuta
cancellazione da quelle liste. La dichiarazione e'
richiesta d'ufficio dal comune di nuova iscrizione
anagrafica;
5) dell'acquisto del diritto elettorale per motivi
diversi dal compimento del 18° anno di eta' o del
riacquisto del diritto stesso per la cessazione di cause
ostative. Ai fini della iscrizione il sindaco deve
acquisire presso l'ufficio anagrafico e richiedere al
casellario giudiziale e all'autorita' di pubblica sicurezza
le certificazioni necessarie per accertare se l'interessato
e' in possesso dei requisiti di legge per l'esercizio del
diritto di voto nel comune.
Le variazioni alle liste sono apportate dall'Ufficiale
elettorale che vi allega copia dei suindicati documenti; le
stesse variazioni sono apportate alle liste di sezione.
Copia del verbale relativo a tali operazioni e' trasmessa
al prefetto, al procuratore della Repubblica presso il
tribunale competente per territorio ed al presidente della
Commissione elettorale mandamentale.
La Commissione elettorale mandamentale apporta le
variazioni risultanti dagli anzidetti verbali nelle liste
generali e nelle liste di sezione depositate presso di essa
ed ha la facolta' di richiedere gli atti al Comune.
Alle operazioni previste dal presente articolo la
commissione comunale e' tenuta a provvedere almeno ogni sei
mesi e, in ogni caso, non oltre la data di pubblicazione
del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per la
variazione di cui ai numeri 2), 3) e 4); non oltre il
trentesimo giorno anteriore alla data delle elezioni per le
variazioni di cui al n. 5); non oltre il quindicesimo
giorno anteriore alla data delle elezioni, per le
variazioni di cui al n. 1).
Le deliberazioni relative alle cancellazioni di cui ai
numeri 2) e 3) devono essere notificate agli interessati
entro dieci giorni.
Le deliberazioni relative alle variazioni di cui ai
numeri 4) e 5) unitamente all'elenco degli elettori
iscritti ed alla relativa documentazione, sono depositate
nella segreteria del comune durante i primi cinque giorni
del mese successivo a quello della adozione delle
variazioni stesse. Del deposito il sindaco da' preventivo,
pubblico avviso, con manifesto da affiggere nell'albo
comunale ed in altri luoghi pubblici.
Avverso le deliberazioni di cui ai precedenti commi e'
ammesso ricorso alla commissione elettorale mandamentale
nel termine di dieci giorni, rispettivamente dalla data
della notificazione o dalla data del deposito.
La Commissione mandamentale decide sui ricorsi nel
termine di 15 giorni dalla loro ricezione e dispone le
conseguenti eventuali variazioni. Le decisioni sono
notificate agli interessati, a cura del sindaco, con le
stesse modalita' di cui al comma precedente.
Per i cittadini residenti all'estero si osservano le
disposizioni degli articoli 11, 20 e 29».



 
(( Art. 7-sexies.
Aggiornamento degli schedari consolari

1. E' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 2.800.000 per l'aggiornamento degli schedari consolari al fine di pervenire all'unificazione dei dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e degli schedari consolari, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 2.800.000 per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))




Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 5 (Elenco
aggiornato) del decreto del Presidente della Repubblica
2 aprile 2003, n. 104 (Regolamento di attuazione della
legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per
l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani
residenti all'estero):
«4. Ai fini della realizzazione dell'elenco aggiornato,
i Ministeri degli affari esteri e dell'interno provvedono a
confrontare in via informatica i dati contenuti nelle
anagrafi degli italiani residenti all'estero con quelli
degli schedari consolari».



 
(( Art. 7-septies.
Interventi urgenti per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006»

1. E' assegnato un contributo di 80 milioni di euro per l'anno 2005 ad una societa' a capitale interamente pubblico controllata da Sviluppo Italia S.p.a., al cui capitale sociale possono partecipare la regione Piemonte, la provincia di Torino ed il comune di Torino, direttamente o tramite societa' di cui detengono la totalita' del capitale sociale.
2. La societa' di cui al comma 1 assume e coordina le iniziative finalizzate ad un piu' efficace inserimento nel contesto territoriale dei compiti e delle attivita' svolte dal Comitato organizzatore dei Giochi olimpici di cui all'articolo 1-bis della legge 9 ottobre 2000, n. 285, in adempimento degli impegni contrattuali assunti nei confronti del Comitato internazionale olimpico con il contratto sottoscritto a Seul in data 19 giugno 1999.
3. Per le iniziative di cui al comma 2, la societa' di cui al comma 1 si avvale in via prioritaria degli enti pubblici di cui al comma 1 nonche' degli enti e societa' strumentali della regione Piemonte, della provincia di Torino e del comune di Torino. Limitatamente alla realizzazione delle infrastrutture temporanee e degli allestimenti degli impianti e delle infrastrutture di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni, funzionali allo svolgimento dei Giochi olimpici, la societa' di cui al comma 1 puo' altresi' avvalersi, previa deliberazione del Comitato di regia di cui all'articolo 1, comma 1-bis, della medesima legge n. 285 del 2000, e successive modificazioni, dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici di cui all'articolo 2 della medesima legge. Sono a carico della societa' di cui al comma 1 tutti gli oneri economici, compresi quelli relativi alle spese aggiuntive di funzionamento dei soggetti operanti ed al contenzioso, inerenti agli interventi per i quali venga esercitata la facolta' di avvalimento nonche' alle occupazioni temporanee di cui al comma 4. La societa' di cui al comma 1, limitatamente alla realizzazione di interventi temporanei correlati a quelli di cui all'articolo 3 della citata legge n. 285 del 2000, e successive modificazioni, puo' avvalersi della citata Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici.
4. All'articolo 3, comma 2-ter, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Agenzia esercita tale facolta' anche nel caso in cui l'occupazione sia necessaria per la realizzazione, anche da parte del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici ovvero di enti pubblici e loro societa' strumentali, delle infrastrutture temporanee e degli allestimenti degli impianti e delle infrastrutture di cui all'articolo 1 funzionali allo svolgimento dei Giochi olimpici».
5. All'articolo 3 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni, il comma 2- quater e' sostituito dal seguente:
«2-quater. La facolta' di cui al comma 2-ter puo' essere esercitata, mediante ordinanza che determina altresi' in via provvisoria le indennita' di occupazione, a seguito dell'approvazione da parte dell'Agenzia del progetto definitivo o della variante avente per oggetto l'opera cui l'occupazione e' preordinata. Le indennita' definitive di occupazione spettanti ai proprietari sono determinate ai sensi dell'articolo 50 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni. Al proprietario del fondo secondo le risultanze catastali e' notificato almeno dieci giorni prima un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui e' prevista l'esecuzione dell'ordinanza che impone l'occupazione temporanea; entro lo stesso termine e' pubblicato, per almeno dieci giorni, il suddetto avviso nell'albo del comune o dei comuni in cui e' sito il fondo. In caso di irreperibilita' del proprietario del fondo la pubblicazione ha valore di avvenuta notifica».
6. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, relativi agli interventi di cui alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria si applicano i termini minimi previsti dalla normativa comunitaria e, per gli appalti di importo inferiore a tale soglia, tutti i termini sono ridotti fino ad un terzo. Per gli appalti pubblici di lavori di qualunque importo, l'affidamento a trattativa privata e' consentito anche nei casi previsti dall'articolo 7 della direttiva n. 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993. Le varianti possono essere approvate anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, ed in assenza delle autorizzazioni e dei pareri obbligatori non vincolanti richiesti dalla stessa legge.
7. Restano fermi la natura privata, i compiti e le modalita' di funzionamento del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici. A tali fini il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici assume le necessarie iniziative per coordinare il proprio operato con quello della societa' di cui al comma 1.
8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse disponibili sul Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ))




Riferimenti normativi:

- Il testo dell'art. 1-bis della legge 9 ottobre 2000,
n. 285, recante: «Interventi per i Giochi olimpici
invernali "Torino 2006"», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 16 ottobre 2000, n. 242, e' il seguente:
«Art. 1-bis. - 1. Il Comitato organizzatore dei Giochi
olimpici e' la fondazione di diritto privato costituita in
data 27 dicembre 1999 dal comune di Torino e dal CONI in
adempimento degli impegni contrattuali dagli stessi assunti
nei confronti del Comitato internazionale olimpico (CIO)
con il contratto sottoscritto a Seoul in data 19 giugno
1999.
2. Il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici,
subentrato nella titolarita' dei diritti e degli obblighi
derivanti dal contratto di cui al comma 1, li esercita e li
adempie in armonia con le disposizioni contenute nella
Carta olimpica assumendo la correlativa responsabilita'
anche patrimoniale, senza utilizzare le risorse finanziarie
di cui all'articolo 10, ne' alcun altro finanziamento,
sovvenzione o contributo pubblico. Le attivita' e i compiti
del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici previsti
nella presente legge sono funzionali all'adempimento degli
obblighi contrattuali con il CIO.
3. Nello svolgimento di tutte le proprie attivita', il
Comitato organizzatore dei Giochi olimpici agisce in regime
di diritto privato applicando, nei contratti conclusi con i
terzi, i principi della trasparenza e della non
discriminazione in base alla nazionalita'.»
- Il testo dell'art. 1, comma 1, della citata legge
9 ottobre 2000, n. 285, e' il seguente:
«1. La presente legge detta disposizioni per la
realizzazione di impianti sportivi, infrastrutture
olimpiche e viarie, necessari allo svolgimento dei XX
Giochi olimpici invernali «Torino 2006», di seguito
denominati «Giochi olimpici», di cui agli allegati 1, 2 e
3, finanziati dallo Stato, dalla regione Piemonte, dagli
enti locali e da privati. La presente legge disciplina,
altresi', la realizzazione delle opere connesse allo
svolgimento dei Giochi olimpici, sulla base della
valutazione di connessione dichiarata con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con il
presidente della regione Piemonte, previo parere del
Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, di cui
all'articolo 1-bis. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del presidente della
regione Piemonte, d'intesa con gli enti locali interessati
ed il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, sono
individuati altresi' i soggetti competenti alla
realizzazione delle opere connesse allo svolgimento dei
Giochi e, ove occorra, sono dettate disposizioni per la
destinazione finale delle medesime. Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti riferisce al Parlamento
entro il 31 dicembre di ogni anno sull'elenco delle opere
connesse, sulla destinazione finale delle medesime e sullo
stato di avanzamento dei lavori. L'Agenzia per lo
svolgimento dei Giochi olimpici, di cui all'art. 2, svolge
l'attivita' di monitoraggio sui tempi di realizzazione
delle opere connesse e ne riferisce al Comitato di regia di
cui al comma 1-bis».
- Il testo dell'art. 1, comma 1-bis, della citata
legge 9 ottobre 2000, n. 285, e' il seguente:
«1-bis. (Comitato organizzatore dei Giochi olimpici). -
1. Il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici e' la
fondazione di diritto privato costituita in data
27 dicembre 1999 dal comune di Torino e dal CONI in
adempimento degli impegni contrattuali dagli stessi assunti
nei confronti del Comitato internazionale olimpico (CIO)
con il contratto sottoscritto a Seoul in data 19 giugno
1999.
2. Il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici,
subentrato nella titolarita' dei diritti e degli obblighi
derivanti dal contratto di cui al comma 1, li esercita e li
adempie in armonia con le disposizioni contenute nella
Carta olimpica assumendo la correlativa responsabilita'
anche patrimoniale, senza utilizzare le risorse finanziarie
di cui all'art. 10, ne' alcun altro finanziamento,
sovvenzione o contributo pubblico. Le attivita' e i compiti
del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici previsti
nella presente legge sono funzionali all'adempimento degli
obblighi contrattuali con il CIO.
3. Nello svolgimento di tutte le proprie attivita', il
Comitato organizzatore dei Giochi olimpici agisce in regime
di diritto privato applicando, nei contratti conclusi con i
terzi, i principi della trasparenza e della non
discriminazione in base alla nazionalita».
- Il testo dell'art. 2 della citata legge 9 ottobre
2000, n. 285, e' il seguente:
«Art. 2. (Agenzia per lo svolgimento dei Giochi
olimpici). - 1. E' istituita l'Agenzia per lo svolgimento
dei Giochi olimpici, di seguito denominata «Agenzia», con
sede in Torino.
2. L'Agenzia ha personalita' giuridica di diritto
pubblico ed e' dotata di autonomia organizzativa,
amministrativa e contabile. L'attivita' dell'Agenzia e'
disciplinata dal diritto privato.
3. Il controllo successivo della Corte dei conti
sull'Agenzia e' espletato ai sensi dell'art. 3, comma 4,
della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni.
- Il testo dell'art. 3 della citata legge 9 ottobre
2000, n. 285, come modificato dalla legge qui pubblicata,
e' il seguente:
«Art. 3 (Compiti dell'Agenzia). - 1. L'Agenzia realizza
il piano degli interventi di cui alla presente legge,
definito dal Comitato di regia di cui all'art. 1, comma
1-bis, con le modalita' di cui all'art. 14-bis, in modo da
consentire la coordinata e tempestiva riuscita delle
manifestazioni inerenti ai Giochi olimpici. A tale fine,
l'Agenzia opera in coerenza con le indicazioni del Comitato
organizzatore, relativamente alla predisposizione del
predetto piano degli interventi, alla localizzazione ed
alle caratteristiche tecnico-funzionali e sociali delle
opere, all'ordine di priorita' ed ai tempi di ultimazione
delle stesse, nonche' alla quantificazione dell'onere
economico di ciascuna opera ed alla sua relativa copertura
finanziaria. Il piano degli interventi tiene altresi' conto
delle esigenze derivanti dall'uso degli impianti e delle
infrastrutture successivo allo svolgimento dei Giochi
olimpici, garantendo caratteristiche funzionali e
gestionali idonee, sul piano economico, sociale e sportivo,
con particolare riferimento all'utilizzo residenziale
definitivo dei villaggi olimpici.
2. Per gli interventi di cui alla presente legge, ad
eccezione degli interventi relativi alla strada statale n.
24, degli interventi autostradali indicati nell'allegato 3,
nonche' degli interventi relativi alla realizzazione delle
opere connesse se non diversamente previsto dal decreto di
cui all'art. 1, comma 1, l'Agenzia svolge le funzioni di
stazione appaltante. A tali fini, l'Agenzia e' assimilata
ai soggetti indicati all'art. 2, comma 2, lettera a), della
legge 11 febbraio, 1994. n. 109, e successive
modificazioni.
2-bis. L'Agenzia, qualora stazione appaltante, e'
competente per le procedure espropriative e di occupazione
d'urgenza, nell'area della regione Piemonte, preordinate
alla realizzazione di opere o interventi previsti dalla
presente legge. Per gli impianti sportivi e le
infrastrutture olimpiche e viarie di cui all'art. 1, comma
1, per le quali il piano degli interventi individua la
definitiva destinazione, l'Agenzia puo' delegare, previa
convenzione e con specificazione dell'ambito e delle
modalita' della delega, l'esercizio delle funzioni
espropriative all'ente beneficiario finale.
2-ter. L'Agenzia, qualora stazione appaltante, ha la
facolta' di procedere all'occupazione temporanea e,
sussistendone i presupposti, d'urgenza, dei beni pubblici e
privati attigui a quelli essenziali per la realizzazione
degli impianti sportivi e delle infrastrutture di cui
all'art. 1, comma 1, come definiti nel piano degli
interventi, qualora l'occupazione si renda necessaria ad
integrare le finalita' delle infrastrutture e degli
impianti stessi ed a soddisfarne le prevedibili esigenze
future. L'Agenzia esercita tale facolta' anche nel caso in
cui l'occupazione sia necessaria per la realizzazione,
anche da parte del Comitato organizzatore dei Giochi
olimpici ovvero di enti pubblici e loro societa'
strumentali, delle infrastrutture temporanee e degli
allestimenti degli impianti e delle infrastrutture di cui
all'articolo i funzionali allo svolgimento dei Giochi
olimpici.
2-quater. La facolta' di cui al comma 2-ter puo' essere
esercitata, mediante ordinanza che determina altresi' in
via provvisoria le indennita' di occupazione, a seguito
dell'approvazione da parte dell'Agenzia del progetto
definitivo o della variante avente per oggetto l'opera cui
l'occupazione e' preordinata. Le indennita' definitive di
occupazione spettanti ai proprietari sono determinate ai
sensi dell'art. 50 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e
successive modificazioni. Al proprietario del fondo secondo
le risultanze catastali e' notificato almeno dieci giorni
prima un avviso contenente l'indicazione del luogo, del
giorno e dell'ora in cui e' prevista l'esecuzione
dell'ordinanza che impone l'occupazione temporanea; entro
lo stesso termine e' pubblicato, per almeno dieci giorni,
il suddetto avviso nell'albo del comune o dei comuni in cui
e' sito il fondo. In caso di irreperibilita' del
proprietario del fondo la pubblicazione ha valore di
avvenuta notifica.
3. L'Agenzia, qualora stazione appaltante, o i soggetti
delegati dall'Agenzia ai sensi del comma 3-bis, possono
stipulare convenzioni con soggetti terzi, anche privati,
che concorrono in tutto o in parte al finanziamento delle
opere di cui all'art. 1. Tali convenzioni definiscono le
risorse finanziarie messe a disposizione, le modalita' ed i
tempi per la realizzazione delle opere nonche' gli
interventi sostitutivi in caso di inadempienza.
3-bis. L'Agenzia puo' altresi' stipulare convenzioni al
fine di delegare, tenuto conto della tipologia
dell'intervento e della capacita' organizzativa e
gestionale del soggetto delegato, le funzioni di stazione
appaltante ad amministrazioni o soggetti pubblici, con
particolare riguardo agli enti competenti istituzionalmente
alla realizzazione degli impianti e delle infrastrutture
olimpiche e viarie comprese nel piano degli interventi di
cui agli allegati 1, 2 e 3. Le convenzioni che definiscono
la delega di stazione appaltante prevedono altresi' le
risorse finanziarie riconosciute all'ente delegato per le
attivita' connesse alla delega nei limiti della dotazione
finanziaria complessiva prevista per i singoli interventi,
con esclusione delle spese riconosciute per il
funzionamento dell'Agenzia indicate nell'art. 10, comma 2.
L'Agenzia stipula le predette convenzioni previa gara, da
espletarsi almeno sulla base di studi di fattibilita', nel
rispetto della direttiva 93/37/CEE del 14 giugno 1993, del
Consiglio, e delle norme concernenti le verifiche
antimafia; gli esecutori dovranno essere qualificati ai
sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.
4. Gli sportelli unici comunali possono avvalersi
dell'Agenzia per le attivita' inerenti agli interventi
previsti dalla presente legge.
5. Alle convenzioni di cui al comma 3 partecipa, nel
caso di opere riguardanti impianti gestiti da privati
concessionari, l'ente concedente, anche ai fini
dell'eventuale ridefinizione degli oneri per i servizi a
carico del concessionario.
6. L'Agenzia puo' stipulare convenzioni con soggetti
pubblici per l'utilizzazione di strutture in dotazione agli
stessi.
7. L'Agenzia termina la propria attivita' il
31 dicembre 2006».
- Il testo dell'art. 7 della direttiva 14 giugno 1993,
n. 93/37/CEE, «Direttiva del Consiglio che coordina le
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di
lavori», pubblicata nella G.U.C.E. 9 agosto 1993, n. L 199,
abrogato dall'art. 82 della direttiva 31 marzo 2004, n.
2004/18/CE, pubblicata nella G.U.C.E. 30 aprile 2004, n. L
134, e' il seguente:
«1. Per attribuire gli appalti pubblici di lavori, le
amministrazioni aggiudicatrici applicano le procedure di
cui all'art. 1, lettere e), f) e g), adattate alla presente
direttiva.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici possono attribuire
gli appalti di lavori mediante la procedura negoziata, dopo
aver pubblicato un bando di gara e selezionato i candidati
secondo criteri qualitativi e resi noti nei casi seguenti:
a) in caso di offerte irregolari in esito ad una
procedura aperta o ristretta, o in caso di deposito di
offerte inaccettabili ai sensi delle disposizioni nazionali
compatibili con le prescrizioni del titolo IV, purche' le
condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente
modificate. Le amministrazioni aggiudicatrici non
pubblicano un bando di gara, se includono nella procedura
negoziata tutte le imprese che soddisfano i criteri di cui
agli articoli da 24 a 29 e che, nella procedura aperta o
ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi
alle esigenze formali della procedura di aggiudicazione
dell'appalto;
b) per i lavori realizzati unicamente a scopo di
ricerca, sperimentazione o messa a punto e non per
assicurare una redditivita' o il recupero dei costi di
ricerca e di sviluppo;
c) in casi eccezionali, qualora si tratti di lavori
la cui natura o i cui imprevisti non consentano una
fissazione preliminare e globale dei prezzi.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono attribuire
gli appalti di lavori mediante la procedura negoziata,
senza pubblicazione preliminare di un bando di gara, nei
casi seguenti:
a) quando nessuna offerta o nessuna offerta
appropriata e' stata depositata in esito ad una procedura
aperta o ristretta, purche' le condizioni iniziali
dell'appalto non siano sostanzialmente modificate. Una
relazione deve essere presentata alla Commissione, su sua
richiesta;
b) per i lavori la cui esecuzione, per motivi
tecnici, artistici o inerenti alla tutela dei diritti
d'esclusiva, puo' essere affidata unicamente ad un
imprenditore determinato;
c) nella misura strettamente necessaria, quando
l'urgenza imperiosa, risultante da eventi imprevedibili per
le amministrazioni aggiudicatrici in questione, non e'
compatibile con i tennini imposti dalle procedure aperte,
ristrette o negoziate di cui al paragrafo 2. Le circostanze
invocate per giustificare l'urgenza imperiosa non devono in
alcun caso essere imputabili alle amministrazioni
aggiudicatrici;
d) per i lavori complementari che non figurano nel
progetto inizialmente aggiudicato ne' nel primo contratto
concluso e che sono divenuti necessari, a seguito di una
circostanza imprevista, all'esecuzione dell'opera quale e'
ivi descritta, a condizione che siano attribuiti
all'imprenditore che esegue tale opera:
- quando tali lavori non possono essere, tecnicamente o
economicamente, separati dall'appalto principale senza
gravi inconvenienti per le amministrazioni aggiudicatrici;
- oppure quando tali lavori, quantunque separabili
dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente
necessari al suo perfezionamento.
Tuttavia, l'importo cumulato degli appalti aggiudicati
per i lavori complementari non deve superare il 50%
dell'importo dell'appalto principale;
e) per nuovi lavori consistenti nella ripetizione di
opere similari affidate all'impresa titolare di un primo
appalto dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a
condizione che tali lavori siano conformi a un progetto di
base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo
appalto attribuito secondo le procedure di cui al
paragrafo 4.
La possibilita' di ricorrere a questa procedura deve
essere indicata sin da quando si pone in concorrenza il
primo appalto e l'importo totale previsto per il seguito
dei lavori viene preso in considerazione dalle
amministrazioni aggiudicatrici per l'applicazione dell'art.
6. Il ricorso a questa procedura e' limitato al triennio
successivo alla conclusione dell'appalto iniziale.
4. In tutti gli altri casi, le amministrazioni
aggiudicatrici attribuiscono gli appalti di lavori mediante
la procedura aperta o la procedura ristretta.».
- Il testo dell'art. 25 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, recante: «Legge quadro in materia di lavori
pubblici», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 febbraio
1994, n. 41, S.O., e' il seguente:
«1. Le varianti in corso d'opera possono essere
ammesse, sentiti il progettista ed il direttore dei lavori,
esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute
disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei
modi stabiliti dal regolamento di cui all'art. 3, o per
l'intervenuta possibilita' di utilizzare materiali,
componenti e tecnologie non esistenti al momento della
progettazione che possono determinare, senza aumento di
costo, significativi miglioramenti nella qualita'
dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino
l'impostazione progettuale;
b-bis) per la presenza di eventi inerenti la natura e
specificita' dei beni sui quali si interviene verificatisi
in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non
prevedibili nella fase progettuale;
c) nei casi previsti dall'art. 1664, secondo comma,
del codice civile;
d) per il manifestarsi di errori o di omissioni del
progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte,
la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in
tal caso il responsabile del procedimento ne da'
immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al
progettista.
2. I titolari di incarichi di progettazione sono
responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti
in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione
di cui al comma 1, lettera d).
3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1
gli interventi disposti dal direttore dei lavori per
risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro
un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di
recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5
per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di
lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento
dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione
dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse
dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in
diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla
sua funzionalita', sempreche' non comportino modifiche
sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze
derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al
momento della stipula del contratto. L'importo in aumento
relativo a tali varianti non puo' superare il 5 per cento
dell'importo originario del contratto e deve trovare
copertura nella somma stanziata per l'esecuzione
dell'opera.
4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera d),
eccedano il quinto dell'importo originario del contratto,
il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del
contratto e indice una nuova gara alla quale e' invitato
l'aggiudicatario iniziale.
5. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente
articolo, da' luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei
materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti,
fino a quattro quinti dell'importo del contratto.
5-bis. Ai fini del presente articolo si considerano
errore o omissione di progettazione l'inadeguata
valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea
identificazione della normativa tecnica vincolante per la
progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali
ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la
violazione delle norme di diligenza nella predisposizione
degli elaborati progettuali.».
- Il testo dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, recante: «Disposizioni urgenti in
materia fiscale e di finanza pubblica», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2004, n. 280 e convertito in
legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27
dicembre 2004, n. 307 (Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2004,
n. 302), e' il seguente:
«5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1».



 
(( Art. 7-octies.
Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e con effetto per l'esercizio 2005, i comuni con proprie deliberazioni rideterminano, ove occorra, la misura del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari secondo le disposizioni di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, secondo la base di calcolo e le modalita' stabilite dalla lettera d) del comma 2 dell'articolo 62 medesimo. A decorrere dall'esercizio di bilancio 2006 la determinazione terra' conto della rivalutazione annuale sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.
2. Le disposizioni di cui al comma 470 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si intendono applicabili anche all'imposta sugli intrattenimenti e all'imposta sulla pubblicita'. ))




Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo vigente dell'art. 62 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
dei tributi locali):
«Art. 62 (Canone per l'installazione di mezzi
pubblicitari). - 1. I comuni possono, con regolamento
adottato a norma dell'art. 52, escludere l'applicazione,
nel proprio territorio, dell'imposta comunale sulla
pubblicita' di cui al capo I del decreto legislativo
15 novembre 1993, n. 507, sottoponendo le iniziative
pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o
sull'ambiente ad un regime autorizzatorio e assoggettandole
al pagamento di un canone in base a tariffa.
2. Il regolamento e' informato ai seguenti criteri:
a) individuazione della tipologia dei mezzi di
effettuazione della pubblicita' esterna che incidono
sull'arredo urbano o sull'ambiente ai sensi del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo
regolamento di attuazione approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
b) previsione delle procedure per il rilascio e per
il rinnovo dell'autorizzazione;
c) indicazione delle modalita' di impiego dei mezzi
pubblicitari e delle modalita' e termini di pagamento del
canone;
d) determinazione della tariffa con criteri di
ragionevolezza e gradualita' tenendo conto della
popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici
presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche
delle diverse zone del territorio comunale e dell'impatto
ambientale in modo che detta tariffa, comprensiva
dell'eventuale uso di aree comunali, non ecceda di oltre il
25 per cento le tariffe stabilite ai sensi del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, per l'imposta
comunale sulla pubblicita' in relazione all'esposizione di
cui alla lettera a) e deliberate dall'amministrazione
comunale nell'anno solare antecedente l'adozione della
delibera di sostituzione dell'imposta comunale sulla
pubblicita' con il canone;
e) equiparazione, ai soli fini del pagamento del
canone, dei mezzi pubblicitari installati senza la
preventiva autorizzazione a quelli autorizzati e previsione
per l'installazione dei mezzi pubblicitari non autorizzati
di sanzioni amministrative pecuniarie di importo non
inferiore all'importo della relativa tariffa, ne' superiore
al doppio della stessa tariffa;
f) determinazione della tariffa per i mezzi
pubblicitari installati su beni privati in misura inferiore
di almeno un terzo rispetto agli analoghi mezzi
pubblicitari installati su beni pubblici.
3. Il regolamento puo' anche prevedere, con carattere
di generalita', divieti, limitazioni e agevolazioni.
4. Il comune procede alla rimozione dei mezzi
pubblicitari privi della prescritta autorizzazione, o
installati in difformita' della stessa, o per i quali non
sia stato effettuato il pagamento del relativo canone,
nonche' alla immediata copertura della pubblicita' con essi
effettuata, mediante contestuale processo verbale di
contestazione redatto da competente pubblico ufficiale.
Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie di cui all'art. 23 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, ovvero se non comminabili, di
quelle stabilite dall'art. 24, comma 2, del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507. Per l'applicazione
delle sanzioni di cui al presente comma si osservano le
disposizioni contenute nel capo I del titolo VI del citato
decreto legislativo n. 285 del 1992».
- Si riporta il testo del comma 11-bis dell'art. 90
della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003),
introdotto dal comma 470 dell'art. 1 della legge
27 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005):
«Art. 90 (Disposizioni per l'attivita' sportiva
dilettantistica). - 1. Le disposizioni della legge
16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le
altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni
sportive dilettantistiche si applicano anche alle societa'
sportive dilettantistiche costituite in societa' di
capitali senza fine di lucro.
2 - 11. (Omissis).
11-bis. Per i soggetti di cui al comma 1 la
pubblicita', in qualunque modo realizzata negli impianti
utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con
capienza inferiore ai tremila posti, e' da considerarsi, ai
fini dell'applicazione delle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in
rapporto di occasionalita' rispetto all'evento sportivo
direttamente organizzato».



 
(( Art. 7-novies. Attivita' di formazione ai dipendenti della pubblica amministrazione

1. All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente:
«f-bis) da attivita' di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione». ))




Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 53
(Incompatibilita', cumulo di impieghi e incarichi) del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» cosi' come modificato dalla
legge qui pubblicata:
«6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si
applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di
cui all'art. 1, comma 2, compresi quelli di cui all'art. 3,
con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a
tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al
cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti
universitari a tempo definito e delle altre categorie di
dipendenti pubblici ai quali e' consentito da disposizioni
speciali lo svolgimento di attivita' libero-professionali.
Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono
tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei
compiti e doveri di ufficio, per i quali e' previsto, sotto
qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi
derivanti:
a) dalla collaborazione a giornali, riviste,
enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore
o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni
industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali e' corrisposto solo il
rimborso delle spese documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il
dipendente e' posto in posizione di aspettativa, di comando
o fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni
sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in
aspettativa non retribuita;
f-bis) da attivita' di formazione diretta ai
dipendenti della pubblica amministrazione».



 
(( Art. 7-decies.
Monopoli di Stato

1. All'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alla lettera f), dopo le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze» la parola: «e» e' soppressa, e dopo le parole: «agenzie fiscali» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusa l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato,». ))




Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo vigente del comma 97 dell'art. 1
della legge 27 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria
2005) come modificato dalla legge qui pubblicata:
«97. Nell'ambito delle procedure e nei limiti di
autorizzazione all'assunzione di cui al comma 96 e'
prioritariamente considerata l'immissione in servizio:
a) del personale del settore della ricerca;
b) del personale che presti attualmente o abbia
prestato servizio per almeno due anni in posizione di
comando o distacco presso l'Agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici ai sensi
dell'art. 2, comma 6, del decreto-legge 11 giugno 1998, n.
180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
1998, n. 267;
c) per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli
degli ufficiali giudiziari C1 e nei ruoli dei cancellieri
C1 dell'amministrazione giudiziaria, dei vincitori e degli
idonei al concorso pubblico per la copertura di 443 posti
di ufficiale giudiziario C1, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2002;
d) del personale del Consiglio per la ricerca e la
sperimentazione in agricoltura;
e) dei candidati a magistrato del Consiglio di Stato
risultati idonei al concorso a posti di consiglieri di
Stato che abbiano conservato, senza soluzione di
continuita', i requisiti per la nomina a tale qualifica
fino alla data di entrata in vigore della presente legge;
f) a decorrere dal 2006, dei dirigenti e funzionari
del Ministero dell'economia e delle finanze, delle agenzie
fiscali, ivi inclusa l'Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato, previo superamento di uno speciale
corso-concorso pubblico unitario, bandito e curato dalla
Scuola superiore dell'economia e delle finanze e
disciplinato con decreto non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, anche in deroga al decreto
legislativo n. 165 del 2001. A tal fine e per le ulteriori
finalita' istituzionali della suddetta Scuola, possono
essere utilizzate le attivita' di cui all'art. 19, comma 2,
della legge 27 luglio 2000, n. 212;
g) del personale necessario per assicurare il
rispetto degli impegni internazionali e il controllo dei
confini dello Stato;
h) degli addetti alla difesa nazionale e dei
vincitori di concorsi banditi per le esigenze di personale
civile degli arsenali della Marina militare ed espletati
alla data del 30 settembre 2004».



 
(( Art. 7-undecies.
Reddito minimo di inserimento

1. All'articolo 80, comma 1, alinea, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2006».
2. Le somme non spese da parte dei comuni entro il 30 aprile 2006 devono essere versate dai medesimi all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. ))




Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 80
(Disposizioni in materia di politiche sociali) della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni
recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria
2001), cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata:
«1. Nei limiti di lire 350 miliardi per l'anno 2001 e
di lire 430 miliardi per l'anno 2002 e fino alla data del
31 dicembre 2002, ovvero fino alla conclusione dei processi
attuativi della sperimentazione e comunque non oltre il
30 aprile 2006, fermi restando gli stanziamenti gia'
previsti:
a) i comuni individuati ai sensi dell'art. 4 del
decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, sono
autorizzati, nell'ambito della disciplina prevista dal
predetto decreto legislativo, a proseguire l'attuazione
dell'istituto del reddito minimo di inserimento;
b) la disciplina dell'istituto del reddito minimo di
inserimento di cui al citato decreto legislativo n. 237 del
1998 si applica anche ai comuni compresi nei territori per
i quali sono stati approvati, alla data del 30 giugno 2000,
i patti territoriali di cui all'art. 2, comma 203, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni,
che i medesimi comuni hanno sottoscritto o ai quali hanno
aderito e che comprendono comuni gia' individuati o da
individuare ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto
legislativo n. 237 del 1998».
- Si riporta il testo del comma 44 dell'art. 59
(Disposizioni in materia di previdenza, assistenza,
solidarieta' sociale e sanita) della legge 27 dicembre
1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della
finanza pubblica»:
«44. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e'
istituito il Fondo per le politiche sociali, con una
dotazione di lire 28 miliardi per l'anno 1998, di lire 115
miliardi per l'anno 1999 e di lire 143 miliardi per l'anno
2000».



 
(( Art. 7-duodecies. Proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria

1. All'articolo 3, comma 137, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, le parole: «30 aprile 2005» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2005». ))




Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo del comma 137 dell'art. 3
(Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e
per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici)
della legge 24 dicembre 2003, n. 350 recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato» (legge finanziaria 2004), e successive
modificazioni, come modificato dalla legge qui pubblicata:
«137. Per le finalita' di cui all'art. 117, comma 5,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' autorizzata la
spesa nel limite massimo di euro 51.645.690 nell'esercizio
finanziario 2004 a far carico sul Fondo per l'occupazione
di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 36. L'intervento di cui all'art. 15 del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, puo'
proseguire nell'anno 2004 nei limiti delle risorse
finanziarie preordinate per la medesima finalita' entro il
31 dicembre 2001 e non utilizzate, nel limite di 50 milioni
di euro. All'art. 118, comma 16, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, come modificato dall'art. 47, comma 2, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «e di 100
milioni di euro per l'anno 2003» sono sostituite dalle
seguenti: «e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni
2003 e 2004». In attesa della riforma degli ammortizzatori
sociali e nel limite complessivo di spesa di 360 milioni di
euro, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art.
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di
crisi occupazionali, anche con riferimento a settori
produttivi e ad aree territoriali, ovvero miranti al
reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo'
disporre, entro il 31 dicembre 2005, proroghe di
trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria,
di mobilita' e di disoccupazione speciale, gia' previsti da
disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa
vigente in materia, nonche' concessioni, anche senza
soluzione di continuita', dei predetti trattamenti, che
devono essere stati definiti in specifici accordi in sede
governativa intervenuti entro il 30 giugno 2004. La misura
dei trattamenti e' ridotta del 20 per cento. Tale riduzione
non si applica nei casi di prima proroga o di nuova
concessione. Il lavoratore decade dal trattamento di
mobilita', qualora l'iscrizione nelle relative liste sia
finalizzata esclusivamente al reimpiego, dal trattamento di
disoccupazione ordinaria o speciale o da altra indennita' o
sussidio, la cui corresponsione e' collegata allo stato di
disoccupazione o inoccupazione, quando: a) rifiuti di
essere avviato ad un progetto individuale di reinserimento
nel mercato del lavoro, ovvero rifiuti di essere avviato ad
un corso di formazione professionale autorizzato dalla
regione o non lo frequenti regolarmente; b) non accetti
l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo
non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle
mansioni di provenienza. Il lavoratore decade dal
trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria
qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione
professionale o non lo frequenti regolarmente. Il
lavoratore decade dal trattamento di cassa integrazione
guadagni straordinaria, di mobilita', di disoccupazione
ordinaria o speciale, o da altra indennita' o sussidio
qualora non accetti di essere impiegato in opere o servizi
di pubblica utilita'. Il lavoratore percettore del
trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria,
se decaduto dal diritto di godimento del trattamento
previdenziale ai sensi del presente comma, perde il diritto
a qualsiasi erogazione a carattere retributivo o
previdenziale a carico del datore di lavoro, salvi i
diritti gia' maturati. Le disposizioni di cui al settimo,
ottavo e nono periodo del presente comma si applicano
quando le attivita' lavorative o di formazione si svolgono
in un luogo che non dista piu' di 50 chilometri dalla
residenza del lavoratore o comunque raggiungibile in
ottanta minuti con i mezzi di trasporto pubblici. Sono
abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari
incompatibili con il presente comma».



 
(( Art. 7-terdecies.
Italia Lavoro Spa

1. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, ed all'articolo 30 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia di politiche del lavoro, dell'occupazione, della tutela dei lavoratori, e delle competenze in materia di politiche sociali e previdenziali, si avvale di Italia Lavoro Spa, previa stipula di apposita convenzione.
2. Per la promozione e la gestione di attivita' riconducibili agli ambiti di cui al comma 1, le altre amministrazioni centrali dello Stato possono avvalersi di Italia Lavoro Spa d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto della convenzione di cui al comma 1.
3. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali assegna a Italia Lavoro Spa 10 milioni di euro quale contributo agli oneri di funzionamento ed ai costi generali di struttura. A tale onere si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. ))




Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 1 del
decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, recante «Riordino
degli enti e delle societa' di promozione e istituzione
della societa' "Sviluppo Italia", a norma degli articoli 11
e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»:
«3. Alla societa' di cui al comma 1 sono conferite, o
fatte acquisire, le partecipazioni azionarie nelle societa'
SPI, ITAINVEST, IG - Societa' per l'imprenditoria
giovanile, nonche' di INSUD, RIBS, ENISUD, FINAGRA S.p.a. e
le quote di IPI, detenute dallo Stato o da societa' da
questo controllate. La partecipazione azionaria di
ITAINVEST in Italia Lavoro e' conferito al Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che
esercita diritti dell'azionista su direttiva del Presidente
del Consiglio dei Ministri e d'intesa con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale».
- Si riporta il testo dell'art. 30 della legge 28
dicembre 2001, n. 448 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»
(legge finanziaria 2002):
«Art. 30 (Attivita' di supporto al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali). - 1. Il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali si avvale di Italia Lavoro S.p.a.,
istituita con la direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 13 maggio 1997, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 128 del 4 giugno 1997, per la promozione e la
gestione di azioni nel campo delle politiche attive del
lavoro e dell'assistenza tecnica ai servizi per l'impiego.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali assegna
direttamente a Italia Lavoro S.p.a., con provvedimento
amministrativo, funzioni, servizi e risorse relativi a tali
compiti».
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 1 (Fondo
per l'occupazione) del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, recante «Interventi urgenti a sostegno
dell'occupazione», convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236:
«7. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle
risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al
comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi
comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di
cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i
contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnati al predetto Fondo».



 
(( Art. 7-quaterdecies.
Norma di interpretazione autentica

1. L'articolo 1, comma 19, della legge 23 agosto 2004, n. 243, si interpreta nel senso che l'attivita' di monitoraggio effettuata dall'INPS, volta a verificare il raggiungimento del numero massimo di 10.000 lavoratori aventi diritto a fruire dei benefici di cui al comma 18 del predetto articolo, e' riferita al momento di cessazione del rapporto di lavoro secondo le fattispecie indicate rispettivamente alle lettere a) e b) del comma 18 suddetto. ))




Riferimenti normativi:

- Si riportano i commi 18 e 19 dell'art. 1 della legge
del 23 agosto 2004, n. 243, recante «Norme in materia
pensionistica e deleghe al Governo nel settore della
previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza
complementare e all'occupazione stabile e per il riordino
degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria»:
«18. Le disposizioni in materia di pensionamenti di
anzianita' vigenti prima della data di entrata in vigore
della presente legge continuano ad applicarsi, nei limiti
del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, di cui al
comma 19:
a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi
degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali
stipulati anteriormente al 1° marzo 2004 e che maturano i
requisiti per il pensionamento di anzianita' entro il
periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui
all'art. 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori destinatari dei fondi di
solidarieta' di settore di cui all'art. 2, comma 28, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i quali siano gia'
intervenuti, alla data del 1° marzo 2004, gli accordi
sindacali previsti alle lettere a) e b) dello stesso comma
28».
«19. L'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) provvede al monitoraggio delle domande di
pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 18
che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2008,
dei requisiti previsti dalla normativa vigente prima della
data di entrata in vigore della presente legge. Qualora dal
predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero
di 10.000 domande di pensione, il predetto Istituto non
prendera' in esame ulteriori domande di pensionamento
finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalle
disposizioni di cui al comma 18».



 
(( Art. 7-quinquiesdecies.
Modifiche alla disciplina del collegio dei sindaci dell'ENPALS

1. Il collegio dei sindaci dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) e' composto da cinque membri di qualifica non inferiore a dirigente, di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e due in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze. Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di presidente. Per ciascuno dei componenti e' nominato un membro supplente. ))
 
(( Art. 7-sexiesdecies. Norme per accelerare l'erogazione dei contributi nelle aree depresse

1. Fermo restando il tetto dei pagamenti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, al fine di garantire il massimo utilizzo delle risorse comunitarie che assistono i contributi concessi a valere sui bandi di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni - limitatamente ai bandi ottavo, le cui graduatorie sono state approvate con decreto ministeriale in data 9 aprile 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 129 alla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2001, undicesimo, le cui graduatorie sono state approvate con decreto ministeriale in data 12 febbraio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 47 alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2002, e quattordicesimo, le cui graduatorie sono state approvate con decreto ministeriale in data 27 maggio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 105 alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2003 - alle imprese i cui programmi possiedono i requisiti di ammissibilita' al cofinanziamento dell'Unione europea e che ne abbiano fatto richiesta entro il 10 dicembre 2004, fatti salvi i vigenti criteri e modalita' di calcolo, nonche' le modalita' e le procedure di erogazione dei predetti contributi, puo' essere effettuata l'erogazione parziale delle quote di contributo delle quali sono maturate le disponibilita', in proporzione alla parte di investimenti effettivamente realizzati. L'erogazione parziale dell'ultima quota di contributo e' decurtata di una somma pari al dieci per cento del contributo concesso.
2. Per i programmi di cui al comma 1, per i quali l'impresa abbia ultimato gli investimenti, l'erogazione dell'ultima quota del contributo avviene indipendentemente dalla presentazione della documentazione finale di spesa, fermo restando l'obbligo di presentare detta documentazione nei tempi prescritti dall'articolo 9, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni. Per i programmi di investimento di cui al medesimo articolo 9, comma 6, il periodo di nove mesi di cui all'articolo 10, comma 6, dello stesso decreto e' ridotto a sei mesi. ))




Riferimenti normativi:

- Si riporta il comma 2 dell'art. 1 (Interventi
correttivi di finanza pubblica) del decreto-legge del 12
luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2004, n. 191 recante «Interventi urgenti
per il contenimento della spesa pubblica»:
«2. Gli importi disponibili derivanti dalle revoche
degli incentivi alle imprese, nonche' dei finanziamenti
relativi agli strumenti della programmazione negoziata,
gia' disposte e da disporre per gli anni 2003 e 2004, sono
utilizzati per il finanziamento delle iniziative in corso e
per quelle derivanti dai nuovi bandi da effettuarsi con le
procedure di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488, nonche' per quelle relative agli strumenti
della programmazione negoziata. Conseguentemente,
l'autorizzazione di spesa destinata al finanziamento degli
incentivi, di cui al citato decreto-legge n. 415 del 1992,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992,
e' ridotta di 750 milioni di euro per l'anno 2004 e
l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 61, comma 1,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rifinanziata
dalla tabella D della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per
la parte relativa agli strumenti di programmazione
negoziata di cui all'art. 2, comma 203, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, limitatamente ai contratti d'area e
ai contratti di programma, e' ridotta di 250 milioni di
euro per l'anno 2004. Le predette somme sono prelevate
dalla contabilita' speciale n. 1726 intestata al Fondo
innovazione tecnologica per essere versate all'entrata del
bilancio dello Stato. Per l'anno 2004 le erogazioni alle
imprese per contributi a fondo perduto relative all'art. 1,
comma 2, del citato decreto-legge n. 415 del 1992,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992,
all'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, alla legge 1° marzo 1986, n. 64, e alla legge 17
febbraio 1982, n. 46, non possono superare l'importo
complessivo di euro 1.700 milioni; ai fini del relativo
monitoraggio il Ministero delle attivita' produttive
comunica mensilmente al Ministero dell'economia e delle
finanze i pagamenti effettuati.
- Si riporta l'art. 5 del regolamento di cui al decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato del 20 ottobre 1995, n. 527, e successive
modificazioni, recante «le modalita' e le procedure per la
concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore
delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese»:
«Art. 5 (Presentazione delle domande di agevolazione).
- 1. Le risorse finanziarie di ciascun anno sono suddivise
in due quote uguali e vengono attribuite alle imprese di
cui all'art. 2, comma 1 attraverso due bandi di
presentazione delle domande, i cui termini sono fissati con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. L'impresa presenta entro detti termini la
domanda di ammissione alle agevolazioni ad una delle banche
concessionarie ovvero, nel caso di programmi che prevedano
l'acquisizione, in tutto o in parte, di beni tramite
locazione finanziaria, ad una delle societa' di leasing di
cui all'art. 1, comma 3, per il successivo tempestivo
inoltro alla banca concessionaria prescelta dall'impresa.
La domanda di agevolazioni e' redatta dall'impresa
utilizzando esclusivamente l'apposito modulo ed il relativo
specifico software di compilazione definiti dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato con
propria circolare e resi disponibili anche presso le banche
concessionarie e gli istituti collaboratori. Il modulo va
compilato in ogni sua parte ed accompagnato dalla
documentazione e dalle dichiarazioni indicate nella
circolare medesima, a pena di inammissibilita' della
domanda. L'impresa invia altresi' una copia fotostatica del
modulo di domanda alla regione interessata. Il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla
base delle disponibilita' finanziarie dell'anno cui si
riferiscono le risorse, puo' modificare, con proprio
decreto, le predette modalita' di ripartizione dei fondi,
assegnando, in particolare, le disponibilita' medesime
attraverso un unico bando.
2. Qualora il programma cui si riferisce la domanda sia
temporalmente sovrapposto ad altri programmi della stessa
impresa, relativi a domande precedenti o dello stesso bando
ed agevolati o da agevolare ai sensi del presente decreto,
la documentazione di cui al comma 1 comprende anche una
copia fotostatica dei moduli relativi a tali altre domande.
3. Il modulo deve essere sottoscritto dal legale
rappresentante dell'impresa che richiede le agevolazioni o
da suo procuratore speciale ai sensi dell'art. 4 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche e
integrazioni e contiene, oltre ai dati ed alle informazioni
sull'impresa e sul programma di investimenti, specifiche
dichiarazioni attestanti la sussistenza delle condizioni
oggettive e soggettive per l'accesso alle agevolazioni
richieste e, fatto salvo il divieto specificato all'art. 2,
comma 3, in relazione ad eventuali agevolazioni di
qualsiasi natura gia' concesse per il medesimo programma,
l'impegno a dichiarare, successivamente alla concessione
provvisoria delle agevolazioni e prima della erogazione
delle stesse, che l'impresa non ha ottenuto o, in caso
contrario, di aver restituito e, comunque, di rinunciare ad
ottenere per i beni oggetto dello stesso programma per il
quale vengono richieste le agevolazioni, altre agevolazioni
statali, regionali o comunitarie. Il modulo contiene,
inoltre specifico atto d'obbligo di restituire l'eventuale
importo non dovuto rispetto alle determinazioni assunte dal
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
a seguito degli accertamenti, dei controlli e delle
ispezioni di cui agli articoli 10 e 11, rivalutato e
maggiorato come specificato all'art. 8, comma 6.
4. La banca concessionaria registra in ordine
cronologico le domande presentate, ne verifica la
completezza e la regolarita'. Fermo restando quanto
previsto dall'art. 6, comma 1, lettera b), della legge
7 agosto 1990, n. 241, in merito alle richieste di
rettifica dei soli errori e irregolarita' formali, la
domanda il cui modello e' incompleto dei dati e delle
informazioni necessari ai fini del calcolo degli indicatori
di cui all'art. 6, comma 4, del presente regolamento o
della documentazione e delle dichiarazioni di cui al comma
1 e quella presentata al di fuori dei termini di cui allo
stesso comma 1 non e' considerata valida e viene respinta
con specifica nota contenente le relative motivazioni; la
banca procede analogamente nel caso in cui il modello di
domanda sia predisposto in difformita' da quanto previsto
dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato o non utilizzando lo specifico software da
quest'ultimo definito. L'impresa non puo' autonomamente
modificare i dati o le documentazioni rilevanti ai fini del
calcolo dei detti indicatori successivamente alla chiusura
dei termini di presentazione delle domande ed e' comunque
tenuta a corrispondere alla richiesta di precisazioni e
chiarimenti della banca concessionaria in merito ai dati ed
alle documentazioni prodotti ritenuti necessari per il
completamento degli accertamenti istruttori di cui all'art.
6, comma 1, entro il termine di quindici giorni dalla data
del ricevimento della richiesta medesima; qualora la
risposta dovesse intervenire oltre tale termine, ovvero
dovesse risultare comunque insufficiente, la domanda si
intende a tutti gli effetti decaduta e la banca
concessionaria ne da' tempestiva, motivata comunicazione
all'impresa interessata. Ai fini di consentire l'esercizio
dei previsti poteri di controllo da parte del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le banche
concessionarie trasmettono le note di cui al presente comma
anche al Ministero stesso. Nel caso di domanda inoltrata
alla societa' di leasing, le suddette note sono trasmesse
anche a quest'ultima.
4-bis. A garanzia della volonta' dell'impresa di
realizzare il programma agevolato, la documentazione
allegata alla domanda comprende anche la ricevuta del
versamento di una cauzione, effettuato dall'impresa istante
su un conto appositamente aperto presso la banca
concessionaria prescelta per l'istruttoria e fruttifero di
interessi al tasso applicato alle operazioni di
rifinanziamento marginale della Banca centrale europea,
ovvero una fidejussione bancaria o una polizza
assicurativa, di pari importo della cauzione medesima,
irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima
richiesta; l'ammontare relativo a detta cauzione, e gli
interessi sullo stesso riconosciuti, ovvero alla
fidejussione bancaria o alla polizza assicurativa sono
determinati sulla base dei criteri fissati con decreto dal
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
tenuto anche conto dell'entita' degli investimenti indicati
dall'impresa nel modulo di domanda. Qualora le agevolazioni
concesse nella misura richiesta dall'impresa siano revocate
per successiva rinuncia alle stesse prima che sia avvenuta
un'erogazione per stato d'avanzamento ovvero qualora non
sia rispettata la condizione di cui all'art. 8, comma 1,
lettera c1), si procede a trattenere la cauzione, anche
tramite escussione della fidejussione o della polizza, che
confluisce nell'apposita sezione del fondo di cui all'art.
4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32,
convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995,
n. 104. In tutti gli altri casi la cauzione medesima,
maggiorata dei relativi interessi maturati, e' rimborsata
all'impresa, ovvero la fidejussione o la polizza sono
svincolate, entro un mese dal momento in cui si verifichino
le condizioni per il rimborso o per lo svincolo, secondo le
modalita' fissate con il richiamato decreto ministeriale.
- Si riportano i commi 1 e 6 dell'art. 9
(Documentazione di spesa) del regolamento di cui al decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato del 20 ottobre 1995, n. 527, e successive
modificazioni, recante «le modalita' e le procedure per la
concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore
delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese»:
«1. Entro sei mesi dalla data di ultimazione del
programma di investimenti risultante dalla dichiarazione di
cui all'art. 6, comma 10, l'impresa o la societa' di
leasing trasmette alla banca concessionaria, la prima
eventualmente tramite l'istituto collaboratore, la
documentazione finale di spesa per i necessari riscontri e
le verifiche sulle spese effettivamente sostenute a fronte
del programma agevolato».
«6. Per i programmi con spese ammesse di importo
complessivamente inferiore a tre miliardi di lire, ai fini
di quanto previsto all'art. 10, comma 2, alla
documentazione di cui al comma 3 ed alle dichiarazioni di
cui al comma 5 devono essere allegate ulteriori
dichiarazioni, secondo lo schema definito in sede di
circolare di cui all'art. 5, comma 1, attestanti la
sussistenza dei requisiti e delle condizioni per la
concessione definitiva delle agevolazioni».
- Si riporta il comma 6 dell'art. 10 (Concessione
definitiva delle agevolazioni) del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato del 20 ottobre 1995, n. 527, e successive
modificazioni, recante «le modalita' e le procedure per la
concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore
delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese»:
«6. Il decreto di concessione definitiva di cui al
comma 4 deve essere emanato entro nove mesi dal ricevimento
della documentazione di cui all'art. 9, comma 8; trascorso
detto termine si provvede secondo quanto disciplinato al
comma 5».



 
(( Art. 7-septiesdecies. Modifica al decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191

1. All'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ferma restando l'invarianza della spesa complessiva come rideterminata dal primo periodo del presente comma gravante sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per i centri di responsabilita' amministrativa afferenti ai Ministri senza portafoglio il limite di spesa stabilito dal presente comma puo' essere superato in casi eccezionali previa adozione di un motivato provvedimento da parte del Ministro competente». ))




Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo del comma 9 dell'art. 1
(Interventi correttivi di finanza pubblica) del
decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, recante «Interventi
urgenti per il contenimento della spesa pubblica»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004,
n. 191, come modificato dalla legge qui pubblicata:
«9. La spesa annua sostenuta nell'anno 2004 dalle
pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, escluse le
universita', gli enti di ricerca e gli organismi
equiparati, per studi ed incarichi di consulenza conferiti
a soggetti estranei all'amministrazione, deve essere non
superiore alla spesa annua mediamente sostenuta nel biennio
2001 e 2002, ridotta del 15 per cento. L'affidamento di
incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a
soggetti estranei all'amministrazione in materie e per
oggetti rientranti nelle competenze della struttura
burocratica dell'ente, deve essere adeguatamente motivato
ed e' possibile soltanto nei casi previsti dalla legge
ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari. In ogni caso va
preventivamente comunicato agli organi di controllo ed agli
organi di revisione di ciascun ente. L'affidamento di
incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente
comma costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilita' erariale. Le pubbliche amministrazioni,
nell'esercizio dei diritti dell'azionista nei confronti
delle societa' di capitali a totale partecipazione
pubblica, adottano le opportune direttive per conformarsi
ai principi di cui al presente comma. Le predette direttive
sono comunicate in via preventiva alla Corte dei conti. La
disposizione di cui al presente comma non si applica agli
organismi collegiali previsti per legge o per regolamento,
ovvero dichiarati comunque indispensabili ai sensi
dell'art. 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Ferma
restando l'invarianza della spesa complessiva come
rideterminata dal primo periodo del presente comma gravante
sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
per i centri di responsabilita' amministrativa afferenti ai
Ministri senza portafoglio il limite di spesa stabilito dal
presente comma puo' essere superato in casi eccezionali
previa adozione di un motivato provvedimento da parte del
Ministero competente».



 
(( Art. 7-duodevicies.
Termini per lo smaltimento delle scorte dei preparati pericolosi

1. Il termine di dodici mesi, previsto dal comma 3 dell'articolo 20 del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, per lo smaltimento delle scorte dei preparati pericolosi gia' immessi sul mercato, purche' conformi alla previgente normativa, e' prorogato di diciotto mesi.
2. Il termine di sei mesi, previsto dal comma 3 dell'articolo 20 del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, per lo smaltimento delle scorte dei preparati pericolosi presenti nel magazzino del produttore, purche' conformi alla previgente normativa, e' differito di dodici mesi. ))




Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 20
(Disposizioni finali) dei decreto legislativo 14 marzo
2003, n. 65, recante «Attuazione della direttiva 1999/45/CE
e della direttiva 2001/60/CE relative alla classificazione,
all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati
pericolosi»:
«3. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto sono concessi sei mesi per lo smaltimento delle
scorte dei preparati pericolosi presenti nel magazzino del
produttore e dodici mesi per lo smaltimento di quelle gia'
immesse sul mercato, purche' conformi alla previgente
normativa».



 
(( Art. 7-undevicies.
Disposizioni in materia di tessera sanitaria

1. All'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' prevedere periodi transitori, durante i quali, in caso di riscontro della mancata corrispondenza del codice fiscale del titolare della tessera sanitaria con quello dell'assistito riportato sulla ricetta, tale difformita' non costituisce impedimento per l'erogazione della prestazione e l'utilizzazione della relativa ricetta medica ma costituisce anomalia da segnalare tra i dati di cui al comma 8». ))




Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 50
(Disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel
settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni
sanitarie) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e
per la correzione dell'andamento dei conti pubblici»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, come modificato dalla legge qui pubblicata:
«7. All'atto della utilizzazione di una ricetta medica
recante la prescrizione di farmaci, sono rilevati
otticamente i codici a barre relativi al numero progressivo
regionale della ricetta, ai dati delle singole confezioni
dei farmaci acquistati nonche' il codice a barre della TS;
sono comunque rilevati i dati relativi alla esenzione.
All'atto della utilizzazione di una ricetta medica recante
la prescrizione di prestazioni specialistiche, sono
rilevati otticamente i codici a barre relativi al numero
progressivo regionale della ricetta nonche' il codice a
barre della TS; sono comunque rilevati i dati relativi alla
esenzione nonche' inseriti i codici del nomenclatore delle
prestazioni specialistiche. In ogni caso, e' previamente
verificata la corrispondenza del codice fiscale del
titolare della TS con quello dell'assistito riportato sulla
ricetta; in caso di assenza del codice fiscale sulla
ricetta, quest'ultima non puo' essere utilizzata, salvo che
il costo della prestazione venga pagato per intero. In caso
di utilizzazione di una ricetta medica senza la contestuale
esibizione della TS, il codice fiscale dell'assistito e'
rilevato dalla ricetta. Il Ministero dell'economia e delle
finanze puo' prevedere periodi transitori, durante i quali,
in caso di riscontro della mancata corrispondenza del
codice fiscale del titolare della tessera sanitaria con
quello dell'assistito riportato sulla ricetta, tale
difformita' non costituisce impedimento per l'erogazione
della prestazione e l'utilizzazione della relativa ricetta
medica ma costituisce anomalia da segnalare tra i dati di
cui al comma 8».



 
(( Art. 7-vicies. Celebrazioni per il sessantesimo anniversario della Resistenza e
della Guerra di liberazione

1. Le associazioni combattentistiche e partigiane erette in enti morali, costituitesi in confederazione nel 1979, preparano ed organizzano, d'intesa con il Ministero della difesa, nel triennio 2005-2007, manifestazioni celebrative ed iniziative storico-culturali, sul piano nazionale ed internazionale, per il sessantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione.
2. Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa di euro 3.100.000 per l'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
 
(( Art. 7-vicies semel.
Prevenzione contro la encefalopatia spongiforme bovina

1. All'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3, e successive modificazioni, la parola: «ventiquattro» e' sostituita dalla seguente: «trenta». ))




Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, del
decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3 (Misure
per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica
della encefalopatia spongiforme bovina), come modificato
dalla legge qui pubblicata:
«Art. 1. - 1. Al fine di elevare la sicurezza dei
consumatori ed intervenire nelle situazioni di emergenza
correlate a malattie infettive e diffusive degli animali,
nelle more della riconversione del sistema zootecnico a
parametri etologicamente compatibili, il Ministero della
sanita' intensifica la sorveglianza epidemiologica, in
particolare il sistema di controlli per la encefalopatia
spongiforme bovina, attraverso:
a) un programma di prevenzione totale contro
l'encefalopatia spongiforme bovina, mediante sottoposizione
al test di diagnosi rapida per la malattia, di tutti i
bovini, bufalini e bisonti macellati in eta' superiore ai
trenta mesi;
b) il potenziamento della sorveglianza epidemiologica
e la piena applicazione delle norme per il benessere degli
animali, mediante l'adozione di specifici programmi
d'intervento, stabilendo compiti, attivita' e apporti
finanziari per i centri di referenza nazionali, per gli
istituti zooprofilattici sperimentali e per i posti di
ispezione frontaliera;
c) il rafforzamento dei controlli nella
movimentazione degli animali attraverso il potenziamento
del sistema di identificazione e registrazione di cui al
decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, e ai
regolamenti comunitari in materia;
c-bis) l'aggiornamento dell'elenco del materiale
specifico a rischio da rimuovere nei bovini e negli
ovocaprini macellati, in particolare per quanto riguarda la
colonna vertebrale e la milza dei bovini di eta' superiore
ai dodici mesi, tenendo conto dei pareri espressi dai
comitati scientifici comunitari, in base al principio della
maggior cautela;
c-ter) un'adeguata campagna di informazione.».



 
(( Art. 7-vicies bis.
Disposizioni in materia di acque potabili

1. Alle acque potabili trattate, ottenute mediante apparecchiature con sistema a raggi ultravioletti, purche' specificatamente approvate dal Ministero della salute in conformita' al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanita' 21 dicembre 1990, n. 443, si applicano gli stessi parametri chimici e batteriologici previsti per le acque minerali, limitatamente ai criteri di valutazione della carica microbica totale ed al Ph, qualora venga addizionato CO2. ))




Riferimenti normativi:

- Il regolamento recante disposizioni tecniche
concernenti apparecchiature per il trattamento domestico di
acque potabili, approvato con decreto 21 dicembre 1990, n.
443 del Ministro della sanita' e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 24 del 29 gennaio 1991.



 
(( Art. 7-vicies ter.
Rilascio documentazione in formato elettronico

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006:
a) il visto su supporto cartaceo e' sostituito, all'atto della richiesta, dal visto elettronico, di cui al regolamento (CE) n. 334/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002;
b) il permesso di soggiorno su supporto cartaceo e' sostituito, all'atto della richiesta del primo rilascio o del rinnovo dello stesso, dal permesso di soggiorno elettronico, di cui al regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002;
c) il passaporto su supporto cartaceo e' sostituito dal passaporto elettronico di cui al regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004.
2. Dalla stessa data di cui al comma 1, la carta d'identita' su supporto cartaceo e' sostituita, all'atto della richiesta del primo rilascio o del rinnovo del documento, dalla carta d'identita' elettronica, classificata carta valori, prevista dall'articolo 36 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. A tal fine i comuni che non vi abbiano ancora ottemperato provvedono entro il 31 ottobre 2005 alla predisposizione dei necessari collegamenti all'Indice nazionale delle anagrafi (INA) presso il Centro nazionale per i servizi demografici (CNSD) ed alla redazione del piano di sicurezza per la gestione delle postazioni di emissione secondo le regole tecniche fornite dal Ministero dell'interno. ))




Riferimenti normativi:

- Il regolamento (CE) n. 334/2002 del Consiglio, del
18 febbraio 2002, recante «Regolamento del Consiglio che
modifica il regolamento (CE) n. 1683/95 che istituisce un
modello uniforme per i visti.» e' pubblicato nella G.U.C.E.
del 23 febbraio 2002, n. L 53, con entrata in vigore il
15 marzo 2002.
- Il regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del
13 giugno 2002, recante «Regolamento del Consiglio che
istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno
rilasciati a cittadini di paesi terzi.» e' pubblicato nella
G.U.C.E. del 15 giugno 2002, n. L 157, con entrata in
vigore il 15 giugno 2002.
- Il regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del
13 dicembre 2004, recante «Regolamento del Consiglio
relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e
sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di
viaggio rilasciati dagli Stati membri.» e' pubblicato nella
G.U.C.E. del 29 dicembre 2004, n. L 385, con entrata in
vigore il 18 gennaio 2005.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 36 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa):
«Art. 36 (L) - (Carta d'identita' e documenti
elettronici). - 1. Le caratteristiche e le modalita' per il
rilascio della carta d'identita' elettronica, del documento
d'identita' elettronico e della carta nazionale dei servizi
sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con
il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali.
2. La carta d'identita' elettronica e l'analogo
documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e
prima del compimento del quindicesimo anno, devono
contenere:
a) i dati identificativi della persona;
b) il codice fiscale.
3. La carta d'identita' e il documento elettronico
possono contenere:
a) l'indicazione del gruppo sanguigno;
b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla
legge;
c) i dati biometrici indicati col decreto di cui al
comma 1, con esclusione, in ogni caso, del DNA;
d) tutti gli altri dati utili al fine di
razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa e i
servizi resi al cittadino, anche per mezzo dei portali, nel
rispetto della normativa in materia di riservatezza;
e) le procedure informatiche e le informazioni che
possono o debbono essere conosciute dalla pubblica
amministrazione e da altri soggetti, occorrenti per la
firma elettronica.
4. La carta d'identita' elettronica e la carta
nazionale dei servizi possono essere utilizzate ai fini dei
pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni,
secondo le modalita' stabilite con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro
per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca
d'Italia.
5. Con decreto del Ministro dell'interno, del Ministro
per l'innovazione e le tecnologie e del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti il Garante per la
protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali, sono dettate le regole tecniche e di
sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali
utilizzati per la produzione della carta di identita'
elettronica, del documento di identita' elettronico e della
carta nazionale dei servizi.
6. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai
decreti di cui al presente articolo e delle vigenti
disposizioni in materia di protezione dei dati personali,
le pubbliche amministrazioni, nell'ambito dei rispettivi
ordinamenti, possono sperimentare modalita' di
utilizzazione dei documenti di cui al presente articolo per
l'erogazione di ulteriori servizi o utilita'.
7. La carta di identita', ancorche' su supporto
cartaceo, puo' essere rinnovata a decorrere dal
centottantesimo giorno precedente la scadenza.».



 
(( Art. 7-vicies quater.
Disposizioni in materia di carte valori

1. All'atto del rilascio delle carte valori di cui all'articolo 7-vicies ter da parte delle competenti amministrazioni pubbliche, i soggetti richiedenti sono tenuti a corrispondere un importo pari almeno alle spese necessarie per la loro produzione e spedizione, nonche' per la manutenzione necessaria all'espletamento dei servizi ad esse connessi. L'importo e le modalita' di riscossione sono determinati annualmente con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare, in sede di prima attuazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Le somme percepite dalle amministrazioni pubbliche in applicazione del comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, anche in aggiunta alle somme gia' stanziate, nell'ambito dell'unita' previsionale di base 3.1.5.17 - servizi del Poligrafico dello Stato - dello stato di previsione del medesimo Ministero.
3. Al fine di contenere i prezzi di cessione delle carte valori ed i costi di attivazione, di produzione, emissione e manutenzione dei centri gestione delle stesse e' in facolta' dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa di stipulare accordi o indire gare con pubbliche amministrazioni ed anche con soggetti privati, anche allo scopo di estendere l'operativita' delle carte valori alla fruizione di servizi, ivi compresi quelli di natura privatistica. Gli accordi sono soggetti a ratifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno.
4. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa puo' continuare ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi del titolo I del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e con applicazione dell'articolo 417-bis, commi primo e secondo, del codice di procedura civile.
5. E' abrogato il regio decreto 7 marzo 1926, n. 401.
6. Dall'attuazione dell'articolo 7-vicies ter e del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))




Riferimenti normativi:

- Il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, reca:
«Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme
giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello
Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato». Il
titolo I di tale decreto concerne «Rappresentanza,
citazione in giudizio e foro dello Stato».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 417-bis del
codice di procedura civile:
«Art. 417-bis (Difesa delle pubbliche amministrazioni).
- Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto
comma dell'art. 413, limitatamente al giudizio di primo
grado le amministrazioni stesse possono stare in giudizio
avvalendosi direttamente di propri dipendenti.
Per le amministrazioni statali o ad esse equiparate, ai
fini della rappresentanza e difesa in giudizio, la
disposizione di cui al comma precedente si applica salvo
che l'Avvocatura dello Stato competente per territorio, ove
vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli
riflessi economici, determini di assumere direttamente la
trattazione della causa dandone immediata comunicazione ai
competenti uffici dell'amministrazione interessata, nonche'
al Dipartimento della funzione pubblica, anche per
l'eventuale emanazione di direttive agli uffici per la
gestione del contenzioso del lavoro. In ogni altro caso
l'Avvocatura dello Stato trasmette immediatamente, e
comunque non oltre 7 giorni dalla notifica degli atti
introduttivi, gli atti stessi ai competenti uffici
dell'amministrazione interessata per gli adempimenti di cui
al comma precedente.
Gli enti locali, anche al fine di realizzare economie
di gestione, possono utilizzare le strutture
dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno,
alle quali conferiscono mandato nei limiti di cui al primo
comma.».
- Il regio decreto 7 marzo 1926, n. 401, abrogato dal
presente articolo, concerne: «Istituzione di una Giunta
d'arte presso il Ministero delle finanze».



 
(( Art. 7-vicies quinquies.
Disposizioni in materia di collocamento fuori ruolo
di dipendenti pubblici

1. Le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, si applicano anche in caso di elezione o nomina a giudice costituzionale e a presidente o componente delle autorita' amministrative indipendenti. ))




Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo vigente del comma 5-bis dell'art.
9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303
(Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 9 (Personale della Presidenza). - 1 - 5.
(Omissis).
5-bis. Il collocamento fuori ruolo, per gli incarichi
disciplinati dall'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e' obbligatorio e viene disposto, secondo le
procedure degli ordinamenti di appartenenza, anche in
deroga ai limiti temporali, numerici e di ogni altra natura
eventualmente previsti dai medesimi ordinamenti. Il
servizio prestato in posizione di comando, fuori ruolo o
altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di
appartenenza, presso la Presidenza dal personale di ogni
ordine, grado e qualifica di cui agli articoli 1, comma 2,
2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
all'art. 7, primo comma, della legge 24 ottobre 1977, n.
801, e' equiparato a tutti gli effetti, anche giuridici e
di carriera, al servizio prestato presso le amministrazioni
di appartenenza. Le predette posizioni in ogni caso non
possono determinare alcun pregiudizio, anche per
l'avanzamento e il relativo posizionamento nei ruoli di
appartenenza. In deroga a quanto previsto dai rispettivi
ordinamenti, ivi compreso quanto disposto dall'art. 7,
secondo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, il
conferimento al personale di cui al presente comma di
qualifiche, gradi superiori o posizioni comunque diverse,
da parte delle competenti amministrazioni, anche quando
comportino l'attribuzione di specifici incarichi direttivi,
dirigenziali o valutazioni di idoneita', non richiede
l'effettivo esercizio delle relative funzioni, ovvero la
cessazione dal comando, fuori ruolo o altra analoga
posizione, che proseguono senza soluzione di continuita'.
Il predetto personale e' collocato in posizione
soprannumeraria nella qualifica, grado o posizione a lui
conferiti nel periodo di servizio prestato presso la
Presidenza, senza pregiudizio per l'ordine di ruolo.
5-ter - 7. (Omissis).».



 
Art. 8.
Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 2, pari ad euro 29.248.636 per l'anno 2005, euro 44.366.700 per l'anno 2006, euro 45.436.965 per l'anno 2007, euro 28.333.439 per l'anno 2008 ed euro 18.783.436 a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come determinata dalla Tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, recante «Interventi correttivi di
finanza pubblica»:
«Art. 5 (Universita). - 1. A decorrere dall'esercizio
finanziario 1994 i mezzi finanziari destinati dallo Stato
alle universita' sono iscritti in tre distinti capitoli
dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, denominati:
a) fondo per il finanziamento ordinario delle
universita', relativo alla quota a carico del bilancio
statale delle spese per il funzionamento e le attivita'
istituzionali delle universita', ivi comprese le spese per
il personale docente, ricercatore e non docente, per
l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e
per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota
destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale di
cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, e della spesa per le attivita'
previste dalla legge 28 giugno 1977, n. 394;
b) fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi
attrezzature scientifiche, relativo alla quota a carico del
bilancio statale per la realizzazione di investimenti per
le universita' in infrastrutture edilizie e in grandi
attrezzature scientifiche, ivi compresi i fondi destinati
alla costruzione di impianti sportivi, nel rispetto della
legge 28 giugno 1977, n. 394, e del comma 8 dell'art. 7
della legge 22 dicembre 1986, n. 910;
c) fondo per la programmazione dello sviluppo del
sistema universitario, relativo al finanziamento di
specifiche iniziative, attivita' e progetti, ivi compreso
il finanziamento di nuove iniziative didattiche.».
- Per il titolo della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
si veda la nota all'art. 1.



 
Art. 9.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
Allegato
(previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera b);
tabelle di cui all'articolo 1, comma 300,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311)
Allegato 2-bis (articolo 1, comma 300)

1. Modifiche alle imposte di registro, ipotecaria e catastale.
1. L'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di lire 250.000, pari ad euro 129,11, da disposizioni vigenti anteriormente al 1° febbraio 2005, e' elevato a 168,00 euro.
2. Alla tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nelle note all'articolo 5 le parole: «lire 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 67,00»;
b) nell'articolo 7, comma 1, lettera f):
1) al punto 1), lettera a), le parole: «L. 105.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 71,00»;
2) al punto 1), lettera b), le parole: «L. 210.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 142,00»;
3) al punto 2), lettera a), le parole: «L. 600.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 404,00»;
4) al punto 2), lettera b), le parole: «L. 900.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 607,00»;
5) al punto 2), lettera c), le parole: «L. l.200.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 809,00»;
6) al punto 2), lettera d), le parole: «L. 1.500.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.011,00»;
7) al punto 3) le parole: «L. 7.500.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 5.055,00».
 
Allegato 2-ter
(articolo 1, comma 300)

1. Modifiche alle tasse sulle concessioni governative

1. Elenco degli importi aggiornati delle tasse sulle concessioni
governative
----> Vedere Elenco da pag. 83 a pag. 85 <----
 
Allegato 2-quater
(articolo 1, comma 300)

----> Vedere Elenco da pag. 86 a pag. 90 <----
 
Allegato 2-quinquies
(articolo 1, comma 300)

1. Modifiche ai tributi speciali catastali per l'introduzione dei
servizi telematici a valore aggiunto

1. Il titolo III della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito , con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, gia' sostituito dall'articolo 10, comma 13, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, e' sostituito dal seguente:

"Tabella tributi speciali catastali

----> Vedere tabella da pag. 91 a pag. 92 <----
L'esenzione dal pagamento dei tributi speciali di cui alla presente tabella viene applicata nei soli casi in cui essa e' prevista da specifiche disposizioni di legge.
Per unita' immobiliare e' da intendersi sia la particella dei terreni, sia l'unita' immobiliare urbana.".
 
Allegato 2-sexies
(articolo 1, comma 300)

1. Modifiche alle tasse ipotecarie per l'introduzione di servizi
telematici a valore aggiunto

1. La tabella allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e succesive modificazioni, gia' sostituita dall'articolo 10, comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, e' sostituita dalla seguente:

"TABELLA DELLE TASSE IPOTECARIE

----> Vedere tabella da pag. 93 a pag. 94 <----
 
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