Gazzetta n. 75 del 1 aprile 2005 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 31 marzo 2005, n. 45
Disposizioni urgenti per la funzionalita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di incrementare la funzionalita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per le esigenze connesse con la prevenzione ed il contrasto del terrorismo, anche internazionale, e della criminalita' organizzata;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1
Assunzione e mantenimento in servizio
di personale della Polizia di Stato

1. Nell'alinea del comma 97 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: "Nell'ambito delle procedure e nei limiti di autorizzazione all'assunzione di cui al comma 96 e' prioritariamente considerata l'immissione in servizio" sono aggiunte le seguenti: "degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e di difesa nazionale, nonche'"; conseguentemente, la lettera h) del medesimo comma 97 e' sostituita dalla seguente: "h) dei vincitori di concorsi banditi per le esigenze di personale civile degli arsenali della Marina militare ed espletati alla data del 30 settembre 2004.".
2. Relativamente alle assunzioni per le esigenze di sicurezza pubblica di cui al comma 1, da effettuarsi nell'anno 2005, e' assicurata la precedenza ai volontari in ferma breve delle Forze armate utilmente collocati, al termine della ferma, nelle graduatorie per l'accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia relative ai bandi di concorso emanati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 96, 97, 541, 542 e 543, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le esigenze connesse con la prevenzione ed il contrasto del terrorismo, anche internazionale, e della criminalita' organizzata e per assicurare la funzionalita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, sono stanziati 4.414.095 euro per l'anno 2005 e 5.885.460 euro a decorrere dall'anno 2006 per l'assunzione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 95, della medesima legge n. 311 del 2004, di 189 agenti ausiliari trattenuti della Polizia di Stato frequentatori del 60° corso di allievo agente ausiliario di leva della Polizia di Stato.
4. Per le finalita' di cui al comma 3, fatte salve le eventuali autorizzazioni alle assunzioni ai sensi dell'articolo 1, commi 96 e 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Ministro dell'interno, nell'ambito dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 548, lettera b), della medesima legge ed entro il limite di spesa di 17.000.000 di euro, puo' autorizzare l'ulteriore trattenimento in servizio, fino al 31 dicembre 2005, degli agenti ausiliari trattenuti frequentatori del 61° e 62° corso di allievo agente ausiliario di leva, i quali ne facciano domanda. Restano ferme le modalita' previste dall'articolo 1, comma 549, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonche' le altre disposizioni previste dall'articolo 47, commi nono e decimo, della legge 1° aprile 1981, n. 121, ai fini della copertura dei posti di cui all'articolo 25, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 2004, n. 226. A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai fini della copertura dei posti di cui agli articoli 17, comma 2, e 18, comma 2, lettera a), della stessa legge n. 226 del 2004, si ricorre prioritariamente alle modalita' di cui all'articolo 47, commi nono e decimo, della citata legge n. 121 del 1981.
 
Art. 1-bis (1)
(( Disposizioni relative ai servizi sanitari e
tecnici della Polizia di Stato ))


(( 1. Ferma restando la normativa vigente in materia di autorizzazione alle assunzioni, la dotazione organica delle qualifiche di dirigente superiore medico e di primo dirigente medico della Polizia di Stato, di cui alla tabella A allegata al decreto dei Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e successive modificazioni, e' rispettivamente rideterminata in 11 e 37 unita'.
2. Le disposizioni dell'articolo 30-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, si applicano anche al dirigente generale medico della Polizia di Stato che abbia maturato la permanenza minima di un anno nella qualifica, ferme restando le funzioni di direttore centrale di sanita'. A tale fine il conferimento della qualifica di dirigente generale medico di livello B e' effettuato in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche del ruolo dei dirigenti medici previste dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e non da' luogo a vacanza organica nella qualifica di dirigente generale medico prevista dalla medesima tabella.
3. E' istituita, nell'ambito dei ruoli dei dirigenti tecnici della Polizia di Stato, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modificazioni, la qualifica unica di dirigente generale tecnico, per le funzioni di ispettore generale capo. La nomina nella predetta qualifica non da' luogo a vacanza organica nella qualifica di dirigente superiore tecnico precedentemente rivestita nei ruoli di' cui alla predetta tabella A.
4. Nei limiti delle autorizzazioni ad assumere e della relativa spesa definiti, per la Polizia di Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a compensazione degli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 1, 2 e 3, la dotazione organica delle qualifiche di vice perito tecnico, di perito tecnico e perito tecnico capo della Polizia di Stato, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modificazioni, e' rideterminata in 1.087 unita'. Le nomine di cui al presente articolo devono aver luogo contestualmente alla riduzione, di cui al precedente periodo, dell'organico effettivo dei vice periti tecnici e dei periti tecnici, e in conformita' ad un'apposita autorizzazione ad assumere: ai sensi dell'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
5. Nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e successive modificazioni, il quadro relativo al ruolo dei dirigenti medici e' sostituito dal quadro di cui alla tabella A allegata al presente decreto. ))
 
Art. 1-ter (1)
(( Commissioni sanitarie ))

(( 1. Al fine di un piu' razionale impiego delle risorse, l'Amministrazione della pubblica sicurezza e' autorizzata a stipulare, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, convenzioni con altre Forze di polizia ad ordinamento civile e con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la prestazione di servizi sanitari comuni anche attraverso l'istituzione di apposite commissioni mediche incaricate dell'espletamento, nei confronti del rispettivo personale, dei compiti di: a) accertamento dei requisiti psicofisici nei casi in cui e' prevista la collegialita' del giudizio; b) accertamento sanitario relativo ai procedimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.
2. La composizione e le modalita' di funzionamento delle commissioni, nonche' le disposizioni di adeguamento del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, e degli ordinamenti delle amministrazioni interessate sono determinate con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17 comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri interessati.
3. Fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 2 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ))
 
Art. 1-quater (1)
(( Copertura assicurativa per il personale della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato,
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza ))


(( 1. Le somme di cui agli articoli 39 e 62 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, come incrementate dagli articoli 4 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, relative alla Polizia di Stato, al Corpo di polizia penitenziaria, al Corpo forestale dello Stato, all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza, iscritte in bilancio ai capitoli 2605, 1631, 2914, 4860 e 4228 dello stato di previsione, rispettivamente, del Ministero dell'interno, del Ministero, della giustizia, del Ministero delle politiche agricole e forestali, del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze, sono trasferite, rispettivamente, al Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza, all'Ente di assistenza per il personale dell'amministrazione penitenziaria per gli appartenenti alla Polizia penitenziaria, al Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale del Corpo forestale dello Stato, al Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri ed al Fondo di assistenza per i finanzieri, i quali provvedono, per conto del medesimo personale, alla copertura assicurativa delle responsabilita' connesse allo svolgimento delle attivita' istituzionali dello stesso personale. ))
 
Art. 1-quinquies (1)
(( Disposizioni concernenti l'amministrazione civile dell'interno,
le Forze od polizia e le Forze armate ))


(( 1. A decorrere dall'anno 2006, all'onere conseguente all'attuazione dell'articolo, 3-quater del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, pari a 5 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
2. Per il processo di perequazione dei trattamenti economici dei dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate e' stanziata la somma di euro 8.300.000 a decorrere dall'anno 2005, da utilizzare osservando le procedure di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266. All'onere derivante dall'attuazione ' del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di' spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
3. Per far fronte alla molteplicita' e complessita' dei compiti attribuiti al personale dell'amministrazione civile dell'interno appartenente al comparto Ministeri, connessi all'applicazione della normativa in materia di depenalizzazione, di immigrazione e di asilo, il fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali e' incrementato di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. All'onere derivante dall'attuazione dei presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. ))
 
Art. 1-sexies (1)
(( Ufficiali di collegamento delle Forze di polizia ))

(( 1. Il comma 556 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' sostituito dal seguente: "556. Al personale impiegato all'estero ai sensi dei commi 553, 554 e 555 compete il trattamento economico di cui alla legge 8 luglio 1961, n. 642. Per eventuali incarichi effettivamente svolti presso le rappresentanze diplomatiche o gli uffici consolari, e' attribuito un trattamento economico, sostitutivo di quello indicato al primo periodo, da determinare con decreto del Ministro dell'interno, di' concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non inferiore a quelli previsti per gli esperti di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni". ))
 
Art. 2
Assunzione e mantenimento in servizio di
personale dell'Arma dei carabinieri

1. Per le medesime esigenze di cui all'articolo 1, comma 3, ed al fine di garantire la funzionalita' e l'operato dei comandi, degli enti e delle unita' dell'Arma dei carabinieri, il Ministro della difesa puo' autorizzare, entro il limite di spesa di 18.000.000 di euro, il richiamo, sino al 31 dicembre 2005, dei carabinieri ausiliari che, nello stesso anno, al termine del servizio di leva obbligatoria sono risultati idonei ma non prescelti per la ferma quadriennale. Ai carabinieri ausiliari richiamati ai sensi del presente articolo e' corrisposto il trattamento economico pari a quello previsto dall'articolo 15, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226, per i volontari in ferma prefissata quadriennale e, se richiamati per un periodo non inferiore ai sei mesi durante il quale non hanno demeritato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, ai fini della copertura dei posti di cui all'articolo 25, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 2004, n. 226. A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai fini della copertura dei posti di cui agli articoli 17, comma 2, e 18, comma 2, lettera a), della stessa legge n. 226 del 2004, si ricorre prioritariamente alle modalita' di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198.
2. All'attuazione del comma 1 si provvede nell'ambito dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 548, lettera b), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, secondo le modalita' previste dall'articolo 1, comma 549, della medesima legge.
 
Art. 2-bis
(( Norme in materia di corso d'istituto per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri ))

(( 1. il comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, e' sostituito dal seguente: "2. Le conoscenze e le capacita' acquisite nonche' le potenzialita' espresse dai frequentatori formano oggetto di' specifiche valutazioni. Il corso si conclude con un esame sostenuto davanti ad apposita cominissione, nominata dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Il punteggio di fine corso, determinato sulla base delle valutazioni e dell'esame conclusivo, e la relativa graduatoria, approvati dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, sono comunicati agli interessati e pubblicati nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa". ))
 
Art. 3
Personale del Corpo della Guardia di finanza
e del Corpo forestale dello Stato

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 25, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 2004, n. 226, fatti salvi i posti gia' coperti attraverso le procedure stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, per l'anno 2005, gli ulteriori posti derivanti da incremento degli organici della Guardia di finanza si intendono comunque riservati, con le modalita' previste dall'ordinamento del medesimo Corpo, a coloro che vi prestano servizio di leva in qualita' di ausiliari. Per la copertura dei rimanenti posti disponibili si provvede mediante i concorsi previsti dall'articolo 25, comma 2, della legge 23 agosto 2004, n. 226. A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai fini della copertura dei posti di cui agli articoli 17, comma 2, e 18, comma 2, lettera a), della stessa legge n. 226 del 2004, si ricorre prioritariamente alle modalita' di reclutamento previste dall'ordinamento del medesimo Corpo per il personale che vi presta servizio di leva in qualita' di ausiliario.
2. Le somme finalizzate all'assunzione dei 50 allievi vice ispettori del Corpo forestale dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, sono utilizzate per l'assunzione di 63 allievi operatori del Corpo forestale dello Stato.
 
Art. 3-bis (1)
((Adeguamento delle disposizioni in materia di tutela legale ))

(( 1. Per le anticipazioni dovute al personale destinatario delle disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e all'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, per le quali il parere dell'Avvocatura dello Stato non sia pervenuto all'amministrazione competente entro il termine di quarantacinque giorni, la stessa amministrazione, ferma restando l'applicazione degli articoli 40 e 63 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e delle disposizioni relative alla ripetizione delle somme anticipate, puo' procedere, nel limite del 30 per cento della richiesta di anticipazione, in applicazione del regolamento recante determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennita' spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali, in materia civile, amministrativa, tributaria, penale e stragiudiziali, di cui al decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127, in conformita' al parere di congruita' rilasciato dal competente Consiglio dell'ordine degli avvocati.
2. Per il pagamento delle somme eventualmente dovute a titolo di rivalsa si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di pignoramento o cessione dello stipendio. ))
 
Art. 4
Disposizioni in materia di Amministrazione della
pubblica sicurezza edi coordinamento delle Forze di polizia

1. Al fine di meglio distinguere, nel quadro ordinamentale di cui al Capo I della legge 1° aprile 1981, n. 121, e nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, le funzioni di coordinamento tecnico-operativo delle Forze di polizia da quelle di direzione e amministrazione della Polizia di Stato, il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, ferme restando le caratteristiche interforze, e' trasferito alla Direzione centrale della polizia criminale e, nell'ambito dello stesso Dipartimento, e' istituita la Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato. Conseguentemente, all'articolo 10, comma 3, della citata legge n. 121 del 1981 le parole: "puo' chiedere all'ufficio di cui alla lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "puo' chiedere all'ufficio di cui alla lettera c)".
2. All'attuazione del comma 1 si provvede assicurando l'invarianza della spesa e della dotazione organica complessiva dei dirigenti della carriera prefettizia e della Polizia di Stato. A tale scopo: a) nella tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n.
139, in corrispondenza della qualifica di prefetto e' soppressa la
funzione di "direttore della scuola di perfezionamento per le
forze di polizia", che e' attribuita, alternativamente, ad un
dirigente generale della Polizia di Stato, ad un generale di
divisione dell'Arma dei carabinieri o ad un generale di divisione
della Guardia di finanza, ferme restando le relazioni funzionali
con il direttore dell'Ufficio per il coordinamento e la
pianificazione e con gli altri organi del Dipartimento della
pubblica sicurezza; b) alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, alla voce
"Dirigente generale di pubblica sicurezza", ferma restando la
relativa dotazione organica, e' aggiunta la funzione: "direttore
della scuola di perfezionamento per le forze di polizia"; c) il provvedimento da adottarsi a norma dell'articolo 5, settimo
comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, dispone corrispondenti
modificazioni del numero degli uffici e delle competenze, nonche'
delle piante organiche e dei mezzi della Direzione centrale della
polizia criminale e dell'Ufficio per il coordinamento e la
pianificazione delle Forze di polizia nell'ambito del Dipartimento
della pubblica sicurezza.
 
Art. 5
Ammodernamento e potenziamento dei mezzi delle Forze di polizia

1. Allo scopo di rendere possibile la prosecuzione degli interventi finalizzati all'ammodernamento ed al potenziamento tecnologico dei mezzi delle Forze di polizia, le somme iscritte in bilancio al capitolo 7401 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, eventualmente non utilizzate nel corso degli esercizi precedenti, sono mantenute in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell'esercizio 2005.
 
Art. 6
Attuazione del programma di cooperazione internazionale AENEAS

1. Il comma 544 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' sostituito dal seguente:
"544. E' autorizzata la spesa di 23 milioni di euro iscritta in un fondo dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2005 e di 20 milioni di euro per l'anno 2006 per le seguenti finalita': a) attuazione del programma di cooperazione AENEAS, di cui al
regolamento (CE) n. 491/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 10 marzo 2004, finalizzato a dare ai Paesi terzi
interessati assistenza finanziaria e tecnica in materia di flussi
migratori e di asilo; b) prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 11, comma
5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni; c) fornitura di beni mobili ed apparecchiature idonei al contrasto
dell'immigrazione clandestina ai Paesi di accertata provenienza
della stessa; d) integrazione degli interventi in materia d'immigrazione, in
particolare, di contrasto all'immigrazione clandestina, anche sul
territorio dello Stato.".
 
Art. 7
Operativita' del soccorso aereo del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Al fine di assicurare l'immediata operativita' del soccorso aereo svolto dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco attraverso l'uso del mezzo aereo ad ala fissa, le procedure di reclutamento per quattro posti nel profilo di direttore aeronavigante della posizione economica C 2, gia' autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica in data 1° giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 del luglio 2004, sono espletate per quattro posti di pilota di aeroplano nell'ambito del profilo di elicotterista esperto di corrispondente posizione economica, ferma restando la dotazione organica vigente.
2. In attesa della individuazione dei nuovi profili professionali determinati con i decreti legislativi di cui all'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252, con decreto del Ministro dell'interno sono definiti i requisiti, i criteri e le modalita' per le procedure di reclutamento di cui al comma 1, in relazione alla specificita' dei compiti connessi al soccorso con aeroplano.
 
Art. 7-bis (1)
(( Servizi di formazione in materia di prevenzione incendi ))

(( 1. I servizi di formazione in materia di prevenzione incendi resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, su richiesta di soggetti pubblici o privati, a seguito della stipula di apposite convenzioni, sono erogati con le stesse modalita' e condizioni stabilite dall'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 17 della legge 10 agosto 2000, n. 246. ))
 
Art. 8
Ulteriori risorse per l'esercizio della delega
in materia di rapporto d'impiego del personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Le somme stanziate al comma 3 dell'articolo 6 della legge 30 settembre 2004, n. 252, sono incrementate nei limiti di 4.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2005.
 
Art. 8-bis (1)
(( Disposizioni transitorie in materia di valutazione
comparativa e di progressione in carriera per il
personale della carriera prefettizia ))


(( 1. All'articolo 36 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, il comma 5 e' sostituito dal seguente: 5. Ferma restando l'anzianita' complessiva di nove anni e sei mesi di effettivo servizio dall'ingresso in carriera, le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, concernenti i requisiti di servizio presso gli uffici centrali e periferici, richiesti per l'ammissione alla valutazione comparativa ai fini della promozione alla qualifica di vice prefetto, non si applicano al personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per tale personale si provvede ad individuare, con apposito decreto del Ministro dell'interno da emanare entro il 31 dicembre 2005 e relativamente alle promozioni alla qualifica di vice prefetto a decorrere dal 1° gennaio 2007, specifici requisiti :gunimi di servizio presso gli uffici centrali e periferici, comunque non inferiori a sei mesi presso gli uffici centrali e ad un anno presso gli uffici periferici.))
 
Art. 8-ter
(( Modifiche in tema di rappresentanza militare ))

(( 1. All'articolo 18 della legge 11 luglio 1978, n. 382, e successive modificazioni, l'ottavo comma e' sostituito dal seguente: "Gli eletti, militari di carriera, durano in carica quattro anni e sono immediatamente rieleggibili una sola volta".
2. I delegati eletti nei consigli di rappresentanza militare e regolarmente in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto decadono dal loro naturale mandato al completamento del quarto anno e sono immediatamente rieleggibili per una sola volta.
3. Nell'articolo 13, primo comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, le parole: "tre anni", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni". ))
 
Art. 8-quater
(( Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 ))

(( 1. Dopo l'articolo 60-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e' inserito il seguente: "Art. 60-ter. - (Avanzamento. Modifiche del regime transitorio in tema di promozioni annuali). - 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 60, comma 3, limitatamente al numero delle promozioni annuali, le disposizioni di cui agli articoli 62, comma 3, 63, comma 2-bis, e 64, comma 2, sono prorogate fino all'anno 2009".
2. All'articolo 61 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 3, le parole: "fino al 2005" sono sostituite dalle
seguenti: "fino al 2009"; b) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
"4-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 60, comma 3,
dall'anno 2006 e fino all'anno 2009 il numero annuale delle
promozioni al grado di maggiore di cui al comma 4 e' fissato in
tante unita' quanti sono i capitani inseriti in aliquota di
valutazione e giudicati idonei all'avanzamento"; c) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
"5-bis. Dall'anno 2005 e fino all'anno 2009 per la formazione
delle aliquote di valutazione dei capitani di cui al comma 4 non
si applica la limitazione del 30 per cento prevista dall'articolo
60, comma 2, lettera d)".
3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutato in euro 523.125 per l'anno 2006, euro 706.800 per l'anno 2007, euro 395.250 per l'anno 2008 ed euro 534.750 per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2006 e 2007 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
 
Art. 8-quinquies (1)
(( Veicoli e conducenti del Corpo dei vigili
del fuoco della regione Valle d'Aosta ))


(( 1. All'articolo 138, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "Trento e Bolzano, della Croce rossa" sono sostituite dalle seguenti: "Trento e di Bolzano, della regione Valle d'Aosta, della Croce rossa". ))
 
Art. 9
Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 3, e dell'articolo 8, pari a complessivi euro 8.414.095 per l'anno 2005 e ad euro 9.885.460 a decorrere dall'anno 2006, si provvede: a) quanto a euro 5.000.000, per l'anno 2005 e ad euro 6.900.000 per
l'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2005, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; b) quanto a euro 3.414.095 per l'anno 2005 e ad euro 2.985.460 per
l'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n.
468, come determinata dalla tabella C) della legge 30 dicembre
2004, n. 311; c) quanto a euro 9.885.460 per l'anno 2006, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli
interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente decreto ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
 
Art. 10
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 31 marzo 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno
Martino, Ministro della difesa
Siniscalco, Ministro dell'economia e
delle finanze
Baccini, Ministro per la funzione
pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
(( TABELLA A (1)
(Art. 1-bis, comma 5)
RUOLO DEI DIRIGENTI MEDICI Livello di | | Posti di | funzione |Qualifica | qualifica |Funzioni ---------------------------------------------------------------------
| | |Direttore
| | |centrale di
| | |sanita' (dopo un
| | |anno dal
|Dirigente | |conseguimento
|generale medico | |della qualifica B |di livello B | * |precedente). ---------------------------------------------------------------------
| | |Direttore
|Dirigente | |centrale di C |generale medico | 1 |sanita'. ---------------------------------------------------------------------
| | |Ispettore
| | |generale;
| | |consigliere
| | |ministeriale
| | |aggiunto, anche
| | |per le funzioni
| | |di coordinamento
| | |degli studi e
| | |ricerche in
| | |materia santaria;
| | |direttore di
| | |servizio della
| | |direzione
| | |centrale di
| | |sanita' e di
| | |ufficio di
|Dirigente | |vigilanza a D |superiore medico| 11 |livello centrale. ---------------------------------------------------------------------
| | |Direttore di
| | |divisione nella
| | |direzione
| | |centrale di
| | |sanita';
| | |dirigente di
| | |ufficio sanitario
| | |periferico e di
| | |ufficio di
| | |vigilanza
| | |periferico; vice
| | |consigliere
| | |ministeriale;
| | |dirigente con
| | |funzioni
| | |ispettive;
| | |presidente di
| | |commissioni
|Primo dirigente | |mediche o E |medico | 37 |medico-legali.
* Nota: La promozione a dirigente generale medico di
livello B non comporta variazione nei posti di livello
dirigenziale generale nel ruolo dei dirigenti medici. ))
 
(( TABELLA B (1)
(Art. 3, comma 2-bis)
Dirigenti del Corpo forestale dello Stato Livello di | | Posti di | funzione |Qualifica | qualifica |Funzioni ---------------------------------------------------------------------
| | |Capo del Corpo
|Dirigente | |forestale dello B |generale | 1 |Stato. ---------------------------------------------------------------------
| | |Vice Capo del
|Dirigente | |Corpo forestale C |generale | 1 |dello Stato. ---------------------------------------------------------------------
| | |Capo servizio
| | |centrale,
| | |Comandante della
| | |Scuola del Corpo
| | |forestale dello
|Dirigente | |Stato, Comandante D |superiore | 21 |regionale. ---------------------------------------------------------------------
| | |Direttore di
| | |divisione presso
| | |l'amministrazione
| | |centrale, capo
| | |ufficio presso
| | |l'amministrazione
| | |centrale, capo
| | |rparto scuola del
| | |Corpo forestale
| | |dello Stato, vice
| | |comandante E |Primo dirigente | 39 |regionale. ---------------------------------------------------------------------
| | 62 | ))
 
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