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| Gazzetta n. 75 del 1 aprile 2005 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO-LEGGE 31 marzo 2005, n. 45 |  | Disposizioni  urgenti per la funzionalita' dell'Amministrazione della pubblica  sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
 Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di incrementare la funzionalita'  dell'Amministrazione  della  pubblica sicurezza, delle Forze  di  polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per le esigenze  connesse con la prevenzione ed il contrasto del terrorismo, anche internazionale, e della criminalita' organizzata;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 2005;
 Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  i  Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica;
 
 E m a n a
 il seguente decreto-legge:
 
 Art. 1
 Assunzione e mantenimento in servizio
 di personale della Polizia di Stato
 
 1. Nell'alinea del comma 97 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,  n.  311,  dopo  le  parole: "Nell'ambito delle procedure e nei limiti  di  autorizzazione  all'assunzione  di  cui  al  comma  96 e' prioritariamente  considerata l'immissione in servizio" sono aggiunte le  seguenti:  "degli  addetti  a  compiti di sicurezza pubblica e di difesa  nazionale,  nonche'";  conseguentemente,  la  lettera  h) del medesimo comma 97 e' sostituita dalla seguente: "h)  dei  vincitori  di concorsi banditi per le esigenze di personale civile  degli  arsenali  della Marina militare ed espletati alla data del 30 settembre 2004.".
 2.  Relativamente  alle  assunzioni  per  le  esigenze di sicurezza pubblica  di  cui  al  comma  1,  da  effettuarsi  nell'anno 2005, e' assicurata  la  precedenza  ai  volontari  in ferma breve delle Forze armate utilmente collocati, al termine della ferma, nelle graduatorie per  l'accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia relative ai  bandi  di  concorso  emanati  ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332.
 3.  Fermo  restando  quanto previsto dall'articolo 1, commi 96, 97, 541, 542 e 543, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le esigenze connesse  con  la  prevenzione  ed il contrasto del terrorismo, anche internazionale,  e della criminalita' organizzata e per assicurare la funzionalita'  dell'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza, sono stanziati 4.414.095 euro per l'anno 2005 e 5.885.460 euro a decorrere dall'anno   2006  per  l'assunzione,  in  deroga  a  quanto  previsto dall'articolo  1,  comma 95, della medesima legge n. 311 del 2004, di 189  agenti ausiliari trattenuti della Polizia di Stato frequentatori del  60°  corso di allievo agente ausiliario di leva della Polizia di Stato.
 4.  Per  le  finalita'  di cui al comma 3, fatte salve le eventuali autorizzazioni  alle  assunzioni ai sensi dell'articolo 1, commi 96 e 97,  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Ministro dell'interno, nell'ambito  dello  stanziamento  di  cui  all'articolo 1, comma 548, lettera  b),  della  medesima  legge  ed  entro il limite di spesa di 17.000.000  di  euro,  puo'  autorizzare l'ulteriore trattenimento in servizio, fino al 31 dicembre 2005, degli agenti ausiliari trattenuti frequentatori  del  61°  e  62° corso di allievo agente ausiliario di leva,  i  quali  ne  facciano  domanda.  Restano  ferme  le modalita' previste dall'articolo 1, comma 549, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  nonche'  le altre disposizioni previste dall'articolo 47, commi nono  e  decimo,  della  legge  1° aprile 1981, n. 121, ai fini della copertura  dei posti di cui all'articolo 25, commi 1 e 2, della legge 23  agosto  2004,  n.  226.  A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai fini della  copertura  dei  posti  di cui agli articoli 17, comma 2, e 18, comma  2,  lettera a), della stessa legge n. 226 del 2004, si ricorre prioritariamente  alle modalita' di cui all'articolo 47, commi nono e decimo, della citata legge n. 121 del 1981.
 |  |  |  | Art. 1-bis (1) (( Disposizioni relative ai servizi sanitari e
 tecnici della Polizia di Stato ))
 
 ((   1.   Ferma   restando  la  normativa  vigente  in  materia  di autorizzazione   alle   assunzioni,   la   dotazione  organica  delle qualifiche  di dirigente superiore medico e di primo dirigente medico della Polizia di Stato, di cui alla tabella A allegata al decreto dei Presidente  della  Repubblica  24  aprile  1982, n. 338, e successive modificazioni, e' rispettivamente rideterminata in 11 e 37 unita'.
 2.  Le disposizioni dell'articolo 30-bis del decreto legislativo 30 dicembre  1997,  n.  490,  si  applicano  anche al dirigente generale medico della Polizia di Stato che abbia maturato la permanenza minima di  un  anno nella qualifica, ferme restando le funzioni di direttore centrale  di  sanita'. A tale fine il conferimento della qualifica di dirigente  generale medico di livello B e' effettuato in sovrannumero rispetto  alle  dotazioni  organiche  del  ruolo dei dirigenti medici previste  dalla  tabella  A  allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e non da' luogo a vacanza organica nella  qualifica di dirigente generale medico prevista dalla medesima tabella.
 3.  E' istituita, nell'ambito dei ruoli dei dirigenti tecnici della Polizia  di  Stato,  di  cui  alla  tabella A allegata al decreto del Presidente  della  Repubblica  24  aprile  1982, n. 337, e successive modificazioni,  la qualifica unica di dirigente generale tecnico, per le  funzioni  di  ispettore  generale  capo. La nomina nella predetta qualifica  non  da'  luogo  a  vacanza  organica  nella  qualifica di dirigente  superiore  tecnico precedentemente rivestita nei ruoli di' cui alla predetta tabella A.
 4.  Nei  limiti  delle  autorizzazioni ad assumere e della relativa spesa  definiti,  per  la Polizia di Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a compensazione degli oneri  derivanti  dalle disposizioni dei commi 1, 2 e 3, la dotazione organica delle qualifiche di vice perito tecnico, di perito tecnico e perito  tecnico  capo  della  Polizia di Stato, di cui alla tabella A allegata  al  decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modificazioni, e' rideterminata in 1.087 unita'. Le   nomine   di   cui   al   presente  articolo  devono  aver  luogo contestualmente   alla  riduzione,  di  cui  al  precedente  periodo, dell'organico effettivo dei vice periti tecnici e dei periti tecnici, e  in conformita' ad un'apposita autorizzazione ad assumere: ai sensi dell'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
 5.  Nella  tabella  A  allegata  al  decreto  del  Presidente della Repubblica  24  aprile  1982,  n. 338, e successive modificazioni, il quadro  relativo  al  ruolo  dei  dirigenti  medici e' sostituito dal quadro di cui alla tabella A allegata al presente decreto. ))
 |  |  |  | Art. 1-ter (1) (( Commissioni sanitarie ))
 
 ((  1.  Al  fine  di  un  piu'  razionale  impiego  delle  risorse, l'Amministrazione   della   pubblica   sicurezza   e'  autorizzata  a stipulare,  senza  oneri  aggiuntivi  per  il  bilancio  dello Stato, convenzioni con altre Forze di polizia ad ordinamento civile e con il Corpo  nazionale  dei  vigili del fuoco per la prestazione di servizi sanitari   comuni   anche   attraverso   l'istituzione   di  apposite commissioni  mediche  incaricate dell'espletamento, nei confronti del rispettivo personale, dei compiti di: a) accertamento dei requisiti psicofisici nei casi in cui e' prevista la  collegialita' del giudizio; b) accertamento sanitario relativo ai procedimenti   previsti   dal  regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.
 2.   La   composizione   e  le  modalita'  di  funzionamento  delle commissioni,  nonche'  le disposizioni di adeguamento del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461,  e  degli  ordinamenti  delle  amministrazioni  interessate sono determinate  con  regolamento  da  emanare  ai sensi dell'articolo 17 comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri interessati.
 3. Fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 2 continuano ad  applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ))
 |  |  |  | Art. 1-quater (1) (( Copertura assicurativa per il personale della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato,
 dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza ))
 
 ((  1.  Le  somme  di  cui  agli  articoli  39 e 62 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, come incrementate dagli  articoli  4 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre  2003,  n.  348, relative alla Polizia di Stato, al Corpo di polizia  penitenziaria,  al Corpo forestale dello Stato, all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza, iscritte in bilancio ai  capitoli 2605, 1631, 2914, 4860 e 4228 dello stato di previsione, rispettivamente,  del  Ministero  dell'interno,  del Ministero, della giustizia,  del  Ministero  delle politiche agricole e forestali, del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze, sono  trasferite,  rispettivamente,  al  Fondo  di  assistenza per il personale  della  pubblica  sicurezza,  all'Ente di assistenza per il personale  dell'amministrazione  penitenziaria  per  gli appartenenti alla  Polizia  penitenziaria, al Fondo assistenza, previdenza e premi per   il   personale  del  Corpo  forestale  dello  Stato,  al  Fondo assistenza,  previdenza  e  premi  per  il  personale  dell'Arma  dei carabinieri  ed  al  Fondo  di  assistenza  per i finanzieri, i quali provvedono,   per   conto  del  medesimo  personale,  alla  copertura assicurativa  delle  responsabilita'  connesse allo svolgimento delle attivita' istituzionali dello stesso personale. ))
 |  |  |  | Art. 1-quinquies (1) (( Disposizioni concernenti l'amministrazione civile dell'interno,
 le Forze od polizia e le Forze armate ))
 
 ((   1.   A   decorrere   dall'anno   2006,  all'onere  conseguente all'attuazione  dell'articolo,  3-quater del decreto-legge 30 gennaio 2004,  n.  24,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004,  n.  87,  pari  a 5 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente   riduzione   dell'autorizzazione   di   spesa  recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
 2.  Per  il  processo di perequazione dei trattamenti economici dei dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate e' stanziata la somma  di  euro  8.300.000  a decorrere dall'anno 2005, da utilizzare osservando  le procedure di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 28  luglio  1999,  n.  266. All'onere derivante dall'attuazione ' del presente   comma   si   provvede  mediante  corrispondente  riduzione dell'autorizzazione  di'  spesa  recata  dall'articolo  3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
 3.  Per  far  fronte  alla molteplicita' e complessita' dei compiti attribuiti  al  personale  dell'amministrazione  civile  dell'interno appartenente  al  comparto Ministeri, connessi all'applicazione della normativa in materia di depenalizzazione, di immigrazione e di asilo, il fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e  dell'efficienza  dei  servizi  istituzionali  e' incrementato di 4 milioni  di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. All'onere derivante  dall'attuazione  dei  presente  comma si provvede mediante corrispondente   riduzione   dell'autorizzazione   di   spesa  recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. ))
 |  |  |  | Art. 1-sexies (1) (( Ufficiali di collegamento delle Forze di polizia ))
 
 (( 1. Il comma 556 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' sostituito dal seguente: "556. Al personale impiegato all'estero ai sensi dei commi 553, 554 e 555 compete il trattamento economico di cui alla legge 8 luglio 1961, n.  642.  Per  eventuali  incarichi  effettivamente  svolti presso le rappresentanze  diplomatiche o gli uffici consolari, e' attribuito un trattamento  economico,  sostitutivo  di  quello  indicato  al  primo periodo,  da  determinare  con decreto del Ministro dell'interno, di' concerto  con  il Ministro della difesa, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non inferiore  a  quelli previsti per gli esperti di cui all'articolo 168 del  decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni". ))
 |  |  |  | Art. 2 Assunzione e mantenimento in servizio di
 personale dell'Arma dei carabinieri
 
 1.  Per  le medesime esigenze di cui all'articolo 1, comma 3, ed al fine  di  garantire  la  funzionalita' e l'operato dei comandi, degli enti  e  delle  unita'  dell'Arma  dei carabinieri, il Ministro della difesa  puo'  autorizzare,  entro il limite di spesa di 18.000.000 di euro,  il  richiamo,  sino  al  31  dicembre  2005,  dei  carabinieri ausiliari  che,  nello  stesso  anno, al termine del servizio di leva obbligatoria  sono  risultati  idonei  ma  non prescelti per la ferma quadriennale.  Ai  carabinieri  ausiliari  richiamati  ai  sensi  del presente  articolo  e'  corrisposto  il  trattamento economico pari a quello  previsto  dall'articolo  15,  comma  1, della legge 23 agosto 2004,  n. 226, per i volontari in ferma prefissata quadriennale e, se richiamati  per un periodo non inferiore ai sei mesi durante il quale non   hanno   demeritato,   si   applicano  le  disposizioni  di  cui all'articolo  4,  comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, ai fini della copertura dei posti di cui all'articolo 25, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 2004, n. 226. A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai fini della copertura dei posti di cui  agli  articoli  17,  comma  2,  e 18, comma 2, lettera a), della stessa  legge  n.  226  del  2004,  si  ricorre prioritariamente alle modalita'  di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198.
 2.  All'attuazione  del  comma  1  si  provvede  nell'ambito  dello stanziamento  di  cui  all'articolo  1,  comma 548, lettera b), della legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  secondo  le  modalita' previste dall'articolo 1, comma 549, della medesima legge.
 |  |  |  | Art. 2-bis (( Norme in materia di corso d'istituto per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri ))
 
 (( 1. il comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, e' sostituito dal seguente: "2.  Le  conoscenze e le capacita' acquisite nonche' le potenzialita' espresse   dai   frequentatori   formano   oggetto   di'   specifiche valutazioni.  Il  corso si conclude con un esame sostenuto davanti ad apposita cominissione, nominata dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Il punteggio di fine corso, determinato sulla base delle valutazioni  e  dell'esame  conclusivo,  e  la  relativa graduatoria, approvati  dal  Comandante  generale  dell'Arma dei carabinieri, sono comunicati  agli  interessati e pubblicati nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa". ))
 |  |  |  | Art. 3 Personale del Corpo della Guardia di finanza
 e del Corpo forestale dello Stato
 
 1.  Ai  fini dell'applicazione dell'articolo 25, commi 1 e 2, della legge  23  agosto  2004,  n.  226,  fatti  salvi i posti gia' coperti attraverso  le  procedure stabilite dal regolamento di cui al decreto del  Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, per l'anno 2005,  gli  ulteriori  posti  derivanti  da incremento degli organici della  Guardia  di  finanza  si  intendono comunque riservati, con le modalita'  previste dall'ordinamento del medesimo Corpo, a coloro che vi  prestano  servizio  di  leva  in  qualita'  di  ausiliari. Per la copertura  dei  rimanenti  posti  disponibili  si provvede mediante i concorsi  previsti  dall'articolo  25, comma 2, della legge 23 agosto 2004,  n.  226.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2006,  ai fini della copertura  dei posti di cui agli articoli 17, comma 2, e 18, comma 2, lettera   a),  della  stessa  legge  n.  226  del  2004,  si  ricorre prioritariamente    alle    modalita'    di   reclutamento   previste dall'ordinamento  del  medesimo  Corpo per il personale che vi presta servizio di leva in qualita' di ausiliario.
 2.   Le  somme  finalizzate  all'assunzione  dei  50  allievi  vice ispettori  del  Corpo  forestale  dello Stato, di cui all'articolo 1, comma  2,  della  legge  27  marzo  2004,  n. 77, di conversione, con modificazioni,  del  decreto-legge  27  gennaio  2004,  n.  16,  sono utilizzate  per  l'assunzione  di  63  allievi  operatori  del  Corpo forestale dello Stato.
 |  |  |  | Art. 3-bis (1) ((Adeguamento delle disposizioni in materia di tutela legale ))
 
 ((  1.  Per le anticipazioni dovute al personale destinatario delle disposizioni  di  cui  all'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152,  e  all'articolo  18  del  decreto-legge  25  marzo 1997, n. 67, convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, per  le quali il parere dell'Avvocatura dello Stato non sia pervenuto all'amministrazione  competente  entro  il  termine di quarantacinque giorni,  la  stessa  amministrazione,  ferma  restando l'applicazione degli articoli 40 e 63 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno  2002,  n. 164, e delle disposizioni relative alla ripetizione delle  somme  anticipate, puo' procedere, nel limite del 30 per cento della  richiesta  di  anticipazione,  in applicazione del regolamento recante  determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennita' spettanti  agli  avvocati  per  le prestazioni giudiziali, in materia civile,  amministrativa,  tributaria, penale e stragiudiziali, di cui al  decreto  del  Ministro  della giustizia 8 aprile 2004, n. 127, in conformita'   al  parere  di  congruita'  rilasciato  dal  competente Consiglio dell'ordine degli avvocati.
 2.  Per  il  pagamento delle somme eventualmente dovute a titolo di rivalsa  si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di pignoramento o cessione dello stipendio. ))
 |  |  |  | Art. 4 Disposizioni in materia di Amministrazione della
 pubblica sicurezza edi coordinamento delle Forze di polizia
 
 1.  Al  fine di meglio distinguere, nel quadro ordinamentale di cui al  Capo  I  della  legge  1°  aprile 1981, n. 121, e nell'ambito del Dipartimento  della  pubblica sicurezza, le funzioni di coordinamento tecnico-operativo  delle  Forze  di  polizia da quelle di direzione e amministrazione  della  Polizia di Stato, il Centro elaborazione dati di  cui  all'articolo  8  della  legge  1° aprile 1981, n. 121, ferme restando  le caratteristiche interforze, e' trasferito alla Direzione centrale   della   polizia  criminale  e,  nell'ambito  dello  stesso Dipartimento,  e'  istituita  la Direzione centrale anticrimine della Polizia  di  Stato. Conseguentemente, all'articolo 10, comma 3, della citata legge n. 121 del 1981 le parole: "puo' chiedere all'ufficio di cui  alla  lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "puo' chiedere all'ufficio di cui alla lettera c)".
 2.  All'attuazione del comma 1 si provvede assicurando l'invarianza della  spesa  e  della  dotazione  organica complessiva dei dirigenti della carriera prefettizia e della Polizia di Stato. A tale scopo: a) nella tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n.
 139, in corrispondenza della qualifica di prefetto e' soppressa la
 funzione  di  "direttore  della  scuola  di perfezionamento per le
 forze  di  polizia",  che  e'  attribuita, alternativamente, ad un
 dirigente  generale  della  Polizia  di  Stato,  ad un generale di
 divisione  dell'Arma dei carabinieri o ad un generale di divisione
 della  Guardia  di finanza, ferme restando le relazioni funzionali
 con   il   direttore   dell'Ufficio  per  il  coordinamento  e  la
 pianificazione  e  con  gli  altri  organi  del Dipartimento della
 pubblica sicurezza; b) alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica
 24  aprile  1982,  n.  335,  e successive modificazioni, alla voce
 "Dirigente  generale  di  pubblica  sicurezza",  ferma restando la
 relativa  dotazione  organica, e' aggiunta la funzione: "direttore
 della scuola di perfezionamento per le forze di polizia"; c) il  provvedimento  da  adottarsi  a norma dell'articolo 5, settimo
 comma,  della legge 1° aprile 1981, n. 121, dispone corrispondenti
 modificazioni  del numero degli uffici e delle competenze, nonche'
 delle  piante organiche e dei mezzi della Direzione centrale della
 polizia  criminale  e  dell'Ufficio  per  il  coordinamento  e  la
 pianificazione delle Forze di polizia nell'ambito del Dipartimento
 della pubblica sicurezza.
 |  |  |  | Art. 5 Ammodernamento e potenziamento dei mezzi delle Forze di polizia
 
 1. Allo scopo di rendere possibile la prosecuzione degli interventi finalizzati  all'ammodernamento  ed  al potenziamento tecnologico dei mezzi  delle  Forze  di  polizia,  le  somme  iscritte in bilancio al capitolo  7401  dello stato di previsione del Ministero dell'interno, eventualmente  non  utilizzate  nel  corso degli esercizi precedenti, sono  mantenute  in  bilancio,  quali  residui,  fino  alla  chiusura dell'esercizio 2005.
 |  |  |  | Art. 6 Attuazione del programma di cooperazione internazionale AENEAS
 
 1.  Il  comma  544 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' sostituito dal seguente:
 "544.  E' autorizzata la spesa di 23 milioni di euro iscritta in un fondo dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2005  e  di  20  milioni  di  euro  per  l'anno  2006 per le seguenti finalita': a) attuazione  del  programma  di  cooperazione  AENEAS,  di  cui  al
 regolamento   (CE)  n.  491/2004  del  Parlamento  europeo  e  del
 Consiglio,  del  10  marzo 2004, finalizzato a dare ai Paesi terzi
 interessati  assistenza finanziaria e tecnica in materia di flussi
 migratori e di asilo; b) prosecuzione  degli  interventi  previsti  dall'articolo 11, comma
 5-bis,   del  decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  e
 successive modificazioni; c) fornitura  di  beni  mobili ed apparecchiature idonei al contrasto
 dell'immigrazione  clandestina  ai  Paesi di accertata provenienza
 della stessa; d) integrazione   degli  interventi  in  materia  d'immigrazione,  in
 particolare,  di contrasto all'immigrazione clandestina, anche sul
 territorio dello Stato.".
 |  |  |  | Art. 7 Operativita' del soccorso aereo del
 Corpo nazionale dei vigili del fuoco
 
 1.  Al  fine  di  assicurare  l'immediata operativita' del soccorso aereo  svolto  dal  Corpo  nazionale  dei vigili del fuoco attraverso l'uso  del mezzo aereo ad ala fissa, le procedure di reclutamento per quattro  posti nel profilo di direttore aeronavigante della posizione economica  C  2,  gia'  autorizzate  con decreto del Presidente della Repubblica   in  data  1°  giugno  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  n.  163 del 14 del luglio 2004, sono espletate per quattro posti di pilota di aeroplano nell'ambito del profilo di elicotterista esperto  di  corrispondente  posizione  economica,  ferma restando la dotazione organica vigente.
 2.  In  attesa della individuazione dei nuovi profili professionali determinati  con  i  decreti  legislativi di cui all'articolo 2 della legge   30   settembre   2004,  n.  252,  con  decreto  del  Ministro dell'interno  sono definiti i requisiti, i criteri e le modalita' per le  procedure  di  reclutamento  di cui al comma 1, in relazione alla specificita' dei compiti connessi al soccorso con aeroplano.
 |  |  |  | Art. 7-bis (1) (( Servizi di formazione in materia di prevenzione incendi ))
 
 ((  1.  I  servizi  di formazione in materia di prevenzione incendi resi  dal  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco, su richiesta di soggetti  pubblici  o  privati,  a  seguito della stipula di apposite convenzioni,  sono  erogati  con  le  stesse  modalita'  e condizioni stabilite  dall'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609. Resta  fermo  quanto  disposto dall'articolo 17 della legge 10 agosto 2000, n. 246. ))
 |  |  |  | Art. 8 Ulteriori risorse per l'esercizio della delega
 in materia di rapporto d'impiego del personale
 del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
 
 1.  Le  somme  stanziate  al comma 3 dell'articolo 6 della legge 30 settembre  2004, n. 252, sono incrementate nei limiti di 4.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2005.
 |  |  |  | Art. 8-bis (1) (( Disposizioni transitorie in materia di valutazione
 comparativa e di progressione in carriera per il
 personale della carriera prefettizia ))
 
 ((  1.  All'articolo  36 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, il comma 5 e' sostituito dal seguente: 5. Ferma restando l'anzianita' complessiva di nove anni e sei mesi di effettivo  servizio dall'ingresso in carriera, le disposizioni di cui all'articolo  7,  comma 1, concernenti i requisiti di servizio presso gli  uffici  centrali  e  periferici, richiesti per l'ammissione alla valutazione  comparativa  ai  fini della promozione alla qualifica di vice prefetto, non si applicano al personale in servizio alla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  Per  tale  personale si provvede   ad   individuare,   con   apposito  decreto  del  Ministro dell'interno  da  emanare  entro  il 31 dicembre 2005 e relativamente alle  promozioni  alla  qualifica di vice prefetto a decorrere dal 1° gennaio  2007,  specifici  requisiti  :gunimi  di servizio presso gli uffici  centrali  e  periferici,  comunque  non  inferiori a sei mesi presso   gli   uffici  centrali  e  ad  un  anno  presso  gli  uffici periferici.))
 |  |  |  | Art. 8-ter (( Modifiche in tema di rappresentanza militare ))
 
 ((  1.  All'articolo  18  della  legge  11  luglio  1978, n. 382, e successive modificazioni, l'ottavo comma e' sostituito dal seguente: "Gli  eletti,  militari  di carriera, durano in carica quattro anni e sono immediatamente rieleggibili una sola volta".
 2.  I  delegati  eletti  nei  consigli di rappresentanza militare e regolarmente  in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione  del  presente decreto decadono dal loro naturale mandato al  completamento  del quarto anno e sono immediatamente rieleggibili per una sola volta.
 3. Nell'articolo 13, primo comma, del regolamento di cui al decreto del  Presidente  della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, le parole: "tre  anni",  ovunque  ricorrano,  sono  sostituite  dalle  seguenti: "quattro anni". ))
 |  |  |  | Art. 8-quater (( Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 ))
 
 ((  1.  Dopo  l'articolo 60-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e' inserito il seguente: "Art.  60-ter.  -  (Avanzamento.  Modifiche del regime transitorio in tema  di  promozioni  annuali).  -  1.  In  deroga  a quanto previsto dall'articolo  60,  comma 3, limitatamente al numero delle promozioni annuali,  le disposizioni di cui agli articoli 62, comma 3, 63, comma 2-bis, e 64, comma 2, sono prorogate fino all'anno 2009".
 2.  All'articolo  61  del  decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, sono apportate le seguenti modifiche: a) al  comma  3,  le  parole:  "fino  al  2005" sono sostituite dalle
 seguenti: "fino al 2009"; b) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
 "4-bis.  In  deroga  a  quanto previsto dall'articolo 60, comma 3,
 dall'anno  2006  e  fino  all'anno  2009  il  numero annuale delle
 promozioni  al  grado  di maggiore di cui al comma 4 e' fissato in
 tante  unita'  quanti  sono  i  capitani  inseriti  in aliquota di
 valutazione e giudicati idonei all'avanzamento"; c) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
 "5-bis.  Dall'anno  2005  e  fino  all'anno 2009 per la formazione
 delle  aliquote  di valutazione dei capitani di cui al comma 4 non
 si  applica la limitazione del 30 per cento prevista dall'articolo
 60, comma 2, lettera d)".
 3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutato in euro  523.125  per  l'anno  2006,  euro 706.800 per l'anno 2007, euro 395.250  per l'anno 2008 ed euro 534.750 per l'anno 2009, si provvede mediante  corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2006 e  2007  dello  stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte corrente  "Fondo  speciale"  dello  stato di previsione del Ministero dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2005,  allo  scopo parzialmente   utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
 4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
 |  |  |  | Art. 8-quinquies (1) (( Veicoli e conducenti del Corpo dei vigili
 del fuoco della regione Valle d'Aosta ))
 
 (( 1. All'articolo 138, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  e  successive  modificazioni,  le  parole: "Trento e Bolzano, della Croce rossa" sono sostituite dalle seguenti: "Trento e di Bolzano, della regione Valle d'Aosta, della Croce rossa". ))
 |  |  |  | Art. 9 Copertura finanziaria
 
 1.  All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 3, e dell'articolo  8, pari a complessivi euro 8.414.095 per l'anno 2005 e ad euro 9.885.460 a decorrere dall'anno 2006, si provvede: a) quanto  a  euro 5.000.000, per l'anno 2005 e ad euro 6.900.000 per
 l'anno  2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
 iscritto,  ai  fini  del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito
 dell'unita'   previsionale   di  base  di  parte  corrente  "Fondo
 speciale"  dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
 delle  finanze  per l'anno 2005, all'uopo parzialmente utilizzando
 l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; b) quanto  a  euro  3.414.095 per l'anno 2005 e ad euro 2.985.460 per
 l'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
 di  spesa  di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n.
 468,  come  determinata  dalla  tabella C) della legge 30 dicembre
 2004, n. 311; c) quanto  a  euro 9.885.460 per l'anno 2006, mediante corrispondente
 riduzione  dell'autorizzazione  di spesa relativa al fondo per gli
 interventi  strutturali  di politica economica di cui all'articolo
 10,   comma  5,  del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,
 convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 27 dicembre 2004, n.
 307.
 2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 3.   Il   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  provvede  al monitoraggio   degli  oneri  di  cui  al  presente  decreto  ai  fini dell'adozione   dei  provvedimenti  correttivi  di  cui  all'articolo 11-ter,  comma  7,  della  legge  5 agosto 1978, n. 468, ovvero delle misure  correttive  da  assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera  i-quater),  della  medesima  legge.  Gli  eventuali  decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
 |  |  |  | Art. 10 Entrata in vigore
 
 1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 31 marzo 2005
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Pisanu, Ministro dell'interno
 Martino, Ministro della difesa
 Siniscalco,  Ministro  dell'economia  e
 delle finanze
 Baccini,   Ministro   per  la  funzione
 pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli
 |  |  |  | (( TABELLA A (1) (Art. 1-bis, comma 5)
 RUOLO DEI DIRIGENTI MEDICI Livello di      |                |    Posti di     | funzione        |Qualifica       |    qualifica    |Funzioni ---------------------------------------------------------------------
 |                |                 |Direttore
 |                |                 |centrale di
 |                |                 |sanita' (dopo un
 |                |                 |anno dal
 |Dirigente       |                 |conseguimento
 |generale medico |                 |della qualifica B               |di livello B    |        *        |precedente). ---------------------------------------------------------------------
 |                |                 |Direttore
 |Dirigente       |                 |centrale di C               |generale medico |        1        |sanita'. ---------------------------------------------------------------------
 |                |                 |Ispettore
 |                |                 |generale;
 |                |                 |consigliere
 |                |                 |ministeriale
 |                |                 |aggiunto, anche
 |                |                 |per le funzioni
 |                |                 |di coordinamento
 |                |                 |degli studi e
 |                |                 |ricerche in
 |                |                 |materia santaria;
 |                |                 |direttore di
 |                |                 |servizio della
 |                |                 |direzione
 |                |                 |centrale di
 |                |                 |sanita' e di
 |                |                 |ufficio di
 |Dirigente       |                 |vigilanza a D               |superiore medico|       11        |livello centrale. ---------------------------------------------------------------------
 |                |                 |Direttore di
 |                |                 |divisione nella
 |                |                 |direzione
 |                |                 |centrale di
 |                |                 |sanita';
 |                |                 |dirigente di
 |                |                 |ufficio sanitario
 |                |                 |periferico e di
 |                |                 |ufficio di
 |                |                 |vigilanza
 |                |                 |periferico; vice
 |                |                 |consigliere
 |                |                 |ministeriale;
 |                |                 |dirigente con
 |                |                 |funzioni
 |                |                 |ispettive;
 |                |                 |presidente di
 |                |                 |commissioni
 |Primo dirigente |                 |mediche o E               |medico          |       37        |medico-legali.
 *  Nota:  La  promozione  a  dirigente  generale  medico di
 livello  B  non  comporta  variazione  nei posti di livello
 dirigenziale generale nel ruolo dei dirigenti medici. ))
 |  |  |  | (( TABELLA B (1) (Art. 3, comma 2-bis)
 Dirigenti del Corpo forestale dello Stato Livello di      |                |    Posti di     | funzione        |Qualifica       |    qualifica    |Funzioni ---------------------------------------------------------------------
 |                |                 |Capo del Corpo
 |Dirigente       |                 |forestale dello B               |generale        |        1        |Stato. ---------------------------------------------------------------------
 |                |                 |Vice Capo del
 |Dirigente       |                 |Corpo forestale C               |generale        |        1        |dello Stato. ---------------------------------------------------------------------
 |                |                 |Capo servizio
 |                |                 |centrale,
 |                |                 |Comandante della
 |                |                 |Scuola del Corpo
 |                |                 |forestale dello
 |Dirigente       |                 |Stato, Comandante D               |superiore       |       21        |regionale. ---------------------------------------------------------------------
 |                |                 |Direttore di
 |                |                 |divisione presso
 |                |                 |l'amministrazione
 |                |                 |centrale, capo
 |                |                 |ufficio presso
 |                |                 |l'amministrazione
 |                |                 |centrale, capo
 |                |                 |rparto scuola del
 |                |                 |Corpo forestale
 |                |                 |dello Stato, vice
 |                |                 |comandante E               |Primo dirigente |       39        |regionale. ---------------------------------------------------------------------
 |                |       62        |               ))
 |  |  |  |  |