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| Gazzetta n. 75 del 1 aprile 2005 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO-LEGGE 31 marzo 2005, n. 44 |  | Disposizioni urgenti in materia di enti locali. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
 Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di assicurare la funzionalita'  degli  enti  locali,  relativamente  alle procedure di approvazione dei bilanci di previsione ed alle operazioni di recupero del  conguaglio  dell'addizionale  comunale  sul  consumo  di energia elettrica,  nonche'  l'operativita'  dell'Ufficio  di  piano  per  la salvaguardia di Venezia e della sua laguna;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 2005;
 Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze;
 
 Emana
 
 il seguente decreto-legge:
 
 Art. 1
 Bilanci di previsione degli enti locali
 
 1.  Il  termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno  2005  da  parte  degli  enti locali e' differito al 31 maggio 2005.
 2.  Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali  e  della  verifica  della  salvaguardia  degli  equilibri  di bilancio  sono  confermate,  per  l'anno 2005, le disposizioni di cui all'articolo  1,  comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.
 |  |  |  | Art. 1-bis (1) (( Modifica alla legge 30 dicembre 2004, n. 311,
 in materia di limiti di spesa in conto capitale per enti locali ))
 
 ((  1.  Dopo  il  comma  26 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' inserito il seguente: "26-bis. Gli enti locali che hanno registrato per l'esercizio 2004 un ammontare di impegni di spesa in conto capitale superiore del 100 per cento  al  corrispondente  ammontare  della  spesa  annua  mediamente impegnata  nel  triennio 2001-2003 possono assumere impegni per spese in  conto  capitale per l'esercizio 2005 entro il limite rilevato per il  2004,  incrementato del 2 per cento. Qualora l'ente eserciti tale facolta',  i  limiti  di  spesa  di  cui  al comma 22, lettera a), si applicano  alla  spesa  corrente  e  ai  pagamenti per spese in conto capitale". ))
 |  |  |  | Art. 1-ter (1) (( Modifica alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di criteri per la definizione dei limiti di spesa per enti locali ))
 
 ((  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il comma 22, e' inserito il seguente: "22-bis. Limitatamente all'anno 2005, le disposizioni di cui ai commi 21  e  22  non  si  applicano  ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti  e  alle unioni di comuni, nonche' alle comunita' montane ed alle comunita' isolane con popolazione fino a 50.000 abitanti".
 2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  comma 1, pari a 111 milioni  di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui all'articolo 9-ter della  legge  5 agosto 1978, n. 468, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 311.
 3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
 |  |  |  | Art. 1-quater (1) (( Modifica alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia
 di calcolo del complesso delle spese di regioni ed enti locali ))
 
 ((  1.  All'articolo  1, comma 24, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo la lettera f), sono aggiunte le seguenti: "f-bis)  spese  derivanti  dall'esercizio  di  funzioni  trasferite o
 delegate  da parte delle regioni ed esercitate dagli enti locali a
 partire  dal  1°  gennaio  2004,  nei  limiti  dei  corrispondenti
 trasferimenti     finanziari    attribuiti    dall'amministrazione
 regionale; f-ter)  spese  per  oneri  derivanti da sentenze che originino debiti
 fuori bilancio; f-quater)  spese  sostenute  dai  comuni  per  la  bonifica  di  siti
 inquinati con azione sostitutiva dei diretti responsabili".
 2.  In  conseguenza  della  disposizione introdotta dal comma 1, il livello di spesa per il 2003 delle regioni, assunto a base di calcolo per   l'incremento   del   4,8  per  cento  ai  sensi  del  comma  23 dell'articolo  1  della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' ridotto in misura pari ai trasferimenti di cui alla stessa disposizione. ))
 |  |  |  | Art. 1-quinquies (1) (( Disposizioni per la salvaguardia finanziaria dei comuni ))
 
 ((  1.  Ai  sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 4 del regio decreto-legge 13 aprile  1939,  n.  652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  1939,  n.  1249,  limitatamente  alle centrali elettriche, si interpreta  nel  senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti  dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche  in  via  transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo  di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso.  Pertanto,  concorrono  alla  determinazione della rendita catastale,  ai sensi dell'articolo 10 del citato regio decreto-legge, gli  elementi  costitutivi  degli  opifici  e  degli  altri  immobili costruiti  per le speciali esigenze dell'attivita' industriale di cui al  periodo precedente anche se fisicamente non incorporati al suolo. I   trasferimenti   erariali   agli   enti  locali  interessati  sono conseguentemente rideterminati per tutti gli anni di riferimento. ))
 |  |  |  | Art. 1-sexies (1) (( Modifiche al testo unico di cui al
 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di
 contrazione di aperture di credito da parte degli enti locali ))
 
 (( 1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di  cui  al  decreto  legislativo  18 agosto 2000, n. 267, di seguito denominato:  "testo  unico  di  cui al decreto legislativo n. 267 del 2000", sono apportate le seguenti modifiche: a) l'articolo 205-bis e' sostituito dal seguente:
 "Art.  205-bis.  -  (Contrazione  di aperture di credito) - 1. Gli
 enti  locali  sono autorizzati a contrarre aperture di credito nel
 rispetto della disciplina di cui al presente articolo.
 2.  L'utilizzo  del  ricavato  dell'operazione  e' sottoposto alla
 disciplina di cui all'articolo 204, comma 3.
 3.  I contratti di apertura di credito devono, a pena di nullita',
 essere  stipulati  in  forma  pubblica  e  contenere  le  seguenti
 clausole e condizioni:
 a) la banca e' tenuta ad effettuare erogazioni, totali o parziali,
 dell'importo  del  contratto  in  base  alle richieste di volta in
 volta   inoltrate   dall'ente   e  previo  rilascio  da  parte  di
 quest'ultimo  delle  relative  delegazioni  di  pagamento ai sensi
 dell'articolo   206.  L'erogazione  dell'intero  importo  messo  a
 disposizione al momento della contrazione dell'apertura di credito
 ha  luogo  nel  termine  massimo  di  tre  anni, ferma restando la
 possibilita' per l'ente locale di disciplinare contrattualmente le
 condizioni economiche di un eventuale utilizzo parziale;
 b)  gli  interessi  sulle  aperture di credito devono riferirsi ai
 soli  importi  erogati.  L'ammortamento di tali importi deve avere
 una  durata  non  inferiore  a  cinque  anni con decorrenza dal 1°
 gennaio o dal 1° luglio successivi alla data dell'erogazione;
 c)  le  rate  di  ammortamento  devono essere comprensive, sin dal
 primo anno, della quota capitale e della quota interessi;
 d)  unitamente alla prima rata di ammortamento delle somme erogate
 devono    essere    corrisposti   gli   eventuali   interessi   di
 preammortamento,  gravati  degli  ulteriori  interessi  decorrenti
 dalla  data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della
 prima rata;
 e) deve essere indicata la natura delle spese da finanziare e, ove
 necessario,  avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dato
 atto  dell'intervenuta  approvazione  del  progetto o dei progetti
 definitivi o esecutivi, secondo le norme vigenti;
 f)  deve  essere rispettata la misura massima di tasso applicabile
 alle  aperture  di  credito  i  cui criteri di determinazione sono
 demandati  ad  apposito decreto del Ministro dell'economia e delle
 finanze, di concerto con il Ministro dell'interno.
 4. Le aperture di credito sono soggette, al pari delle altre forme
 di  indebitamento,  al  monitoraggio  di cui all'articolo 41 della
 legge  28  dicembre  2001,  n.  448, nei termini e nelle modalita'
 previsti dal relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto
 del  Ministro  dell'economia  e delle finanze 1° dicembre 2003, n.
 389". b) all'articolo  183,  comma  5,  dopo  la  lettera c) e' inserita la
 seguente:
 "c-bis)  con aperture di credito si considerano impegnate all'atto
 della  stipula  del  contratto  e per l'ammontare dell'importo del
 progetto o dei progetti, definitivi o esecutivi finanziati"; c) all'articolo  189,  comma  2,  sono aggiunte, in fine, le seguenti
 parole:   "nonche'   le  somme  derivanti  dalla  stipulazione  di
 contratti di apertura di credito"; d) all'articolo   204,   comma   1,   dopo   le   parole:   "prestiti
 obbligazionari precedentemente emessi" sono inserite le seguenti:
 ", a quello delle aperture di credito stipulate".
 2.  Ai  fini  dell'applicazione  dell'articolo  205-bis,  comma  3, lettera  f), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo, i   criteri   di   determinazione  della  misura  massima  del  tasso applicabile alla apertura di credito sono individuati con decreto del Ministro  dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno,  da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  legge  di conversione del presente decreto. Con il medesimo  provvedimento sono approvati i modelli per la comunicazione delle   caratteristiche   finanziarie  delle  singole  operazioni  di apertura di credito. ))
 |  |  |  | Art. 1-septies (1) (( Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo n. 267
 del 2000 in materia di risanamento degli enti locali dissestati
 ed utilizzo delle disponibilita' della massa attiva ))
 
 ((  1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo  255,  comma  5,  secondo  periodo, sono soppresse le
 seguenti  parole:  "e dell'organo straordinario di liquidazione" e
 le  parole:  "per  necessita'  emerse nel corso della procedura di
 liquidazione  e  pagamento della massa passiva di cui all'articolo
 256,  nonche'  nei  casi  di cui al comma 12 del medesimo articolo
 256"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "per permettere all'ente
 locale  di realizzare il risanamento finanziario, se non raggiunto
 con l'approvazione del rendiconto della gestione"; b) all'articolo 268-bis:
 1) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
 "1-bis.  Nel  caso  in  cui l'organo straordinario di liquidazione
 abbia  approvato  il rendiconto senza che l'ente possa raggiungere
 un   reale  risanamento  finanziario,  il  Ministro  dell'interno,
 d'intesa  con il sindaco dell'ente locale interessato, dispone con
 proprio  decreto,  sentito  il  parere  della  Commissione  per la
 finanza  e  gli  organici degli enti locali, la prosecuzione della
 procedura del dissesto";
 2) al comma 3, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "In
 casi  eccezionali,  su  richiesta  motivata dell'ente, puo' essere
 consentita una ulteriore proroga di un anno";
 3)  al  comma 5, dopo le parole: "Ai fini dei commi l" e' inserita
 la seguente: ", 1-bis"; c) all'articolo  268-ter,  comma  4, primo periodo, le parole: ", che
 non   abbiano   concluso   la  procedura  di  risanamento  con  la
 presentazione del rendiconto consuntivo," sono soppresse.
 2. Sono fatti salvi, per la ripartizione relativa all'anno 2002 del fondo  di  cui  all'articolo  255  del  testo unico di cui al decreto legislativo  n.  267  del  2000, gli atti gia' acquisiti alla data di entrata in vigore del presente decreto. ))
 |  |  |  | Art. 1-octies (1) (( Anticipazioni a favore di enti locali
 in condizioni di difficolta' ))
 
 ((  1.  In deroga alla normativa vigente, a favore dei comuni i cui organi  consiliari  sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo  unico  di  cui  al  decreto  legislativo n. 267 del 2000, e su richiesta   della   commissione   straordinaria   nominata  ai  sensi dell'articolo  144  del citato testo unico, il Ministero dell'interno provvede  ad  erogare  in  unica  soluzione  i trasferimenti erariali correnti  e  la  quota  di  compartecipazione  al  gettito dell'IRPEF spettanti per l'anno 2005. ))
 |  |  |  | Art. 1-novies (1) (( Modifiche all'ordinamento delle
 anagrafi della popolazione residente ))
 
 ((  1.  Il  quarto e il quinto comma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre  1954,  n. 1228, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti: "Per  l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 12, e'  istituito,  presso  il Ministero dell'interno, l'Indice nazionale delle  anagrafi (INA), alimentato e costantemente aggiornato, tramite collegamento informatico, da tutti i comuni. L'INA   promuove   la  circolarita'  delle  informazioni  anagrafiche essenziali  al  fine  di  consentire  alle  amministrazioni pubbliche centrali  e  locali  collegate la disponibilita', in tempo reale, dei dati  relativi  alle  generalita'  delle persone residenti in Italia, certificati   dai   comuni   e,   limitatamente  al  codice  fiscale, dall'Agenzia delle entrate. Con  decreto  del  Ministro  dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma  3,  della  legge  23  agosto  1988, n. 400, di concerto con il Ministro  per  la funzione pubblica e il Ministro per l'innovazione e le  tecnologie,  sentiti  il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica  amministrazione  (CNIPA),  il Garante per la protezione dei dati  personali  e  l'Istituto  nazionale  di  statistica (ISTAT), e' adottato  il  regolamento  dell'INA.  Il  regolamento  disciplina  le modalita'  di  aggiornamento  dell'INA  da  parte  dei  comuni  e  le modalita'  per  l'accesso  da  parte  delle amministrazioni pubbliche centrali   e  locali  al  medesimo  INA,  per  assicurarne  la  piena operativita'". ))
 |  |  |  | Art. 1-decies (1) (( Fondo per la compensazione delle minori entrate derivanti agli enti locali dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 ))
 
 ((  1.  Presso  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e' istituito,  per  l'anno  2005,  il  Fondo  per la compensazione delle minori entrate derivanti agli enti locali dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2005.
 2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze, da adottare  entro  trenta  giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto, le disponibilita' del Fondo  di  cui  al comma 1 sono ripartite, a titolo di anticipazione, tra  i  comuni  interessati  dagli  eventi sismici di cui al medesimo comma,  in  misura  corrispondente  ai  minori introiti relativi alla TARSU e all'ICI, registrati dagli stessi comuni negli anni 2003, 2004 e 2005.
 3.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  comma  1,  pari a 1 milione  di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte corrente  "Fondo  speciale"  dello  stato di previsione del Ministero dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2005,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
 4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
 |  |  |  | Art. 2 Conguagli sui proventi dell'addizionale
 Sui consumi di energia elettrica
 
 1.  Il  recupero a valere sui trasferimenti erariali delle maggiori somme   corrisposte   in  via  presuntiva  ai  comuni  dal  Ministero dell'interno  per  gli anni 2004 e precedenti, ai sensi dell'articolo 10  della  legge  13  maggio 1999, n. 133, e' effettuato, a decorrere dall'anno 2005, per cinque esercizi finanziari.
 |  |  |  | Art. 3 Ufficio di piano per la salvaguardia
 di Venezia e della sua laguna
 
 1.   Le  spese  di  funzionamento  dell'Ufficio  di  piano  per  la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, istituito con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  in  data  21  marzo 2001 e costituito  con  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data  13  febbraio  2004,  sono  determinate, anche in deroga ad ogni altra  disposizione,  con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, e vengono individuate  a  valere  sulle  somme  erogate a qualsiasi titolo allo Stato  per l'utilizzo tramite il concessionario per le attivita' e il progetto per la salvaguardia della laguna di Venezia.
 |  |  |  | Art. 3-bis (1) (( Capacita' dell'ente locale di stare in giudizio attraverso il dirigente ))
 
 ((  1. All'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il comma 3 e' sostituito dal seguente: .l; "3. L'ente locale nei cui  confronti  e'  proposto  il ricorso puo' stare in giudizio anche mediante  il  dirigente  dell'ufficio  tributi,  ovvero, per gli enti locali  privi  di  figura  dirigenziale,  mediante  il titolare della posizione organizzativa in cui e' collocato detto ufficio".
 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai giudizi in corso  alla  data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ))
 |  |  |  | Art. 3-ter (1) (( Modifica della legge 20 luglio 2004, n. 215,
 in materia di incompatibilita' ))
 
 ((  1.  All'articolo  2, comma 1, lettera a), della legge 20 luglio 2004,  n.  215,  dopo  le  parole:  dal  mandato  parlamentare", sono inserite  le  seguenti:  ",  di  amministratore  di enti locali, come definito dall'articolo 77, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,". ))
 |  |  |  | Art. 3-quater (1) (( Deroga all'articolo 10, comma 1, del regolamento di cui al
 decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 ))
 
 ((  1. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, appartenenti a  regioni  diverse,  posti  in posizione di confine, che condividono analoghe  condizioni  territoriali,  ricompresi  in sezioni regionali diverse dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali  e  provinciali,  per  assicurare e garantire lo svolgimento delle  mansioni delle segreterie comunali nel rispetto dei criteri di economicita',  efficienza ed efficacia, possono, a condizione che non derivino  nuovi  o  maggiori  oneri  a carico della finanza pubblica, nell'ambito  di  piu'  ampi  accordi  per  l'esercizio  associato  di funzioni,  stipulare convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale o aderire a convenzioni gia' in atto. ))
 |  |  |  | Art. 3-quinquies (1) (( Copertura finanziaria degli oneri relativi a spese sostenute dai comuni per gli interventi di bonifica di siti inquinati ))
 
 ((  1.  Con  decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare  entro  trenta  giorni dalla data di entrata in vigore della legge   di  conversione  del  presente  decreto,  sono  stabilite  le modalita'  attuative  per  la  fruizione, da parte degli enti locali, dell'esclusione   di   cui   alla  lettera  f-quater)  del  comma  24 dell'articolo  1  della  legge  30  dicembre 2004, n. 311, introdotta dall'articolo 1-quater del presente decreto.
 2.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  della  citata  lettera f-quater) del comma 24 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004 si provvede,  per l'anno 2005, a valere sulle risorse di cui al comma 27 dell'articolo  1  della  medesima  legge, e, nel limite di spesa di 5 milioni  di  euro  per  ciascuno  degli  anni  2006  e 2007, mediante corrispondente  riduzione  delle proiezioni per i predetti anni dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte  corrente  "Fondo  speciale"  dello  stato  di  previsione  del Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente   utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. ))
 |  |  |  | Art. 4 Entrata in vigore
 
 1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 31 marzo 2005
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Pisanu, Ministro dell'interno
 Siniscalco,  Ministro  dell'economia  e
 delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli
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