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| Gazzetta n. 74 del 31 marzo 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  | DECRETO 3 dicembre 2004 |  | Destinazione  delle risorse finanziarie del 2004, disponibili per gli interventi  agevolati,  a  favore dell'imprenditoria femminile di cui all'articolo  2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000,  n.  314,  e  ripartizione  delle  stesse  tra  le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 
 Vista  la  legge 25 febbraio 1992, n. 215, recante «Azioni positive per l'imprenditoria femminile»;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314,   concernente   il   regolamento   recante   la  disciplina  del procedimento  relativo  agli  interventi  a favore dell'imprenditoria femminile;
 Visto  l'art.  2, comma 1 del citato decreto, ai sensi del quale il Ministro  delle  attivita'  produttive  provvede,  previo  parere del comitato  per  l'imprenditoria  femminile,  alla  ripartizione  delle risorse  finanziarie  disponibili  tra  gli  interventi  indicati dal medesimo  articolo  alle lettere a) e b), rispettivamente riguardanti le iniziative imprenditoriali e i programmi regionali di cui all'art. 21 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000;
 Visto  il decreto ministeriale 19 luglio 2004 recante «Ripartizione del Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese di cui all'art. 52  della  legge  23 dicembre  1998,  n.  488»  con il quale e' stata assegnata,  per  l'esercizio 2004, la somma di Euro 51.645.690,00 per l'attuazione della legge n. 215/1992;
 Considerato che il predetto importo risulta pertanto disponibile;
 Considerato  che  il  comitato per l'imprenditoria femminile di cui all'art.  10  della  citata  legge  n.  215/1992,  nella riunione del 25 novembre  2004 ha espresso ai sensi dell'art. 2 del citato decreto del  Presidente  della Repubblica n. 314/2000, parere favorevole alla proposta  che  le predette disponibilita' siano interamente assegnate agli  interventi  di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica medesimo;
 Visto  l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.   314/2000,  ai  sensi  del  quale  il  Ministro  delle  attivita' produttive  determina  la  quota  delle  risorse  finanziarie statali disponibili  da destinare a ciascuna regione e provincia autonoma per l'attivazione  degli  interventi  di cui all'art. 2, comma 1, lettera a),  del  medesimo decreto del Presidente della Repubblica sulla base della  quota  di popolazione femminile residente ponderata, in misura direttamente proporzionale, con l'indice di disoccupazione femminile;
 Visti  gli articoli 17 e 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica  28 luglio  2000,  n.  314, che stabiliscono che gli oneri derivanti  dalle  convenzioni con i soggetti terzi per lo svolgimento dell'attivita'  istruttoria  e per l'attivita' ispettiva sui soggetti che  hanno richiesto le agevolazioni sono a carico degli stanziamenti previsti per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a);
 Decreta:
 Art. 1.
 Le  risorse finanziarie dell'anno 2004, a favore dell'imprenditoria femminile pari a Euro 51.645.690,00 sono integralmente assegnate agli interventi  di  cui  all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314.
 |  |  |  | Art. 2. Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 11 del decreto del Presidente della  Repubblica  28 luglio  2000,  n.  314,  le risorse finanziarie dell'anno  2004  da  destinare  agli  interventi agevolativi a favore dell'imprenditoria femminile, di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del  decreto  del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, determinate   al  precedente  art.  1  in  Euro  51.645.690,00,  sono ripartite  tra  le  regioni  e  le  province  autonome  nella  misura sottoindicata:
 regione Piemonte Euro 1.939.626,8;
 regione Valle d'Aosta Euro 43.284,3;
 regione Liguria Euro 904.846,1;
 regione Lombardia Euro 3.195.680,2;
 provincia autonoma di Bolzano Euro 83.486,8;
 provincia autonoma di Trento Euro 130.071,8;
 regione Veneto Euro 1.535.933,7;
 regione Friuli-Venezia Giulia Euro 449.161,0;
 regione Emilia-Romagna Euro 1.223.823,2;
 regione Toscana Euro 1.746.369,6;
 regione Umbria Euro 499.138,9;
 regione Marche Euro 560.271,1;
 regione Lazio Euro 4.211.215,5;
 regione Abruzzo Euro 701.718,5;
 regione Molise Euro 401.463,5;
 regione Campania Euro 10.713.239,0;
 regione Puglia Euro 5.678.183,8;
 regione Basilicata Euro 997.826,0;
 regione Calabria Euro 4.430.999,3;
 regione Sicilia Euro 9.664.006,6;
 regione Sardegna Euro 2.535.344,8.
 Le  risorse  finanziarie  assegnate  sono  comprensive  degli oneri derivanti  dalle  convenzioni con i soggetti terzi per lo svolgimento dell'attivita'  istruttoria  e di quelli per l'attivita' ispettiva ai sensi  di  quanto  disposto  dagli  articoli 17  e 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000.
 L'onere  complessivo,  pari a Euro 51.645.690,00 e', posto a carico del cap. 7420 di gestione 30, in conto competenze 2004.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 3 dicembre 2004
 Il Ministro: Marzano
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