Gazzetta n. 74 del 31 marzo 2005 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI
DELIBERAZIONE 1 marzo 2005
Linee Guida per l'Ente autorizzato allo svolgimento di procedure di adozione di minori stranieri. (Deliberazione n. 3/2005/SG).

LA COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI

Letta la legge 31 dicembre 1998, n. 476, di ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993;
Letto l'art. 39 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dalla richiamata legge 31 dicembre 1998, n. 476, che al comma 1, lettera c) prevede che la Commissione per le adozioni internazionali autorizzi associazioni aventi i requisiti richiesti dall'art. 39-ter della medesima legge n. 184/1983 allo svolgimento per conto terzi di pratiche di adozione internazionale;
Lette le proprie delibere n. 1/2002 del 9 gennaio 2002, n. 39/2003 del 20 marzo 2003 e n. 172/2003 del 17 dicembre 2003, relative all'approvazione dei documenti di indirizzo denominati «Linee Guida per l'ente autorizzato allo svolgimento di procedure di adozione di minori stranieri», pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
Considerato che, per il corretto svolgimento dell'attivita' di vigilanza in Italia e all'estero, la Commissione e' tenuta ad informare gli enti che assistono le coppie nelle procedure di adozione sugli elementi in base ai quali saranno svolte le verifiche sul loro operato ai fini dell'eventuale limitazione, sospensione o revoca dell'autorizzazione;
Considerata l'opportunita' di fornire agli enti autorizzati precise indicazioni in materia di organizzazione e di adempimenti amministrativi ai fini di assicurare sul territorio nazionale uniformita' di comportamenti e omogeneita' nell'offerta dei servizi;
Ravvisata la necessita' di armonizzare e semplificare le indicazioni che di anno in anno sono state date, riunendo in un unico documento le disposizioni fin qui emanate e tuttora valide e conseguentemente di provvedere alla abrogazione delle delibere sopra indicate per esigenza di coordinamento;
P.Q.M.

Delibera:

1. E' approvato il documento di indirizzo denominato «Linee Guida per l'ente autorizzato allo svolgimento di procedure di adozione di minori stranieri» che forma parte integrante della presente deliberazione.
2. Sono abrogate le disposizioni di cui ai documenti di indirizzo allegati alle delibere di seguito indicate:
delibera n. 1/2002 del 9 gennaio 2002 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2002;
delibera n. 39/2003 del 20 marzo 2003 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 2003;
delibera n. 172/2003 del 17 dicembre 2003 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2004.
Dispone

la pubblicazione della presente delibera e dell'allegato documento denominato «Linee Guida per l'ente autorizzato allo svolgimento di procedure di adozione di minori stranieri» nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito della Commissione, www.commissioneadozioni.it
Roma, 1° marzo 2005
La presidente: Cavallo
 
ALLEGATO
LINEE GUIDA
per l'ente autorizzato allo svolgimento di procedure
di adozione di minori stranieri

PREMESSA

La Commissione, ai fini di armonizzare e semplificare le indicazioni che di anno in anno sono state date attraverso le "Linee Guida", ha ritenuto utile riunire in un unico documento le disposizioni tuttora valide e quelle rispondenti alle esigenze emerse nell'ultimo periodo.
A tal fine e' sembrato opportuno, per esigenza di chiarezza, schematizzare L'attivita' degli enti nelle fasi piu' importanti delle procedure di adozione internazionale di un bambino straniero.
Tali fasi sono riportate in schede-tipo pubblicate sul sito della Commissione, www.commissioneadozioni.it. Ogni scheda compilata, oscurati i dati sensibili, potra' essere utilizzata anche per informazione, nonche' pubblicata su testi esemplificativi riguardanti la materia delL'adozione internazionale.
Gli enti autorizzati alla data del 31 dicembre 2004 sono 70 e sono operativi su 65 paesi. Il numero e' significativamente lievitato divenendo per alcuni paesi non equilibrato in rapporto a quello pur elevato dei minori disponibili per L'adozione internazionale, specie se confrontato con il numero degli enti autorizzati dagli altri paesi di accoglienza. Essi appaiono tuttavia concentrati su aree specifiche, quali l'Europa dell'Est ed il Sud America.
Autorizzare nuove associazioni su paesi gia' congruamente coperti non aiuta piu' bambini ad essere adottati dalle famiglie italiane e da quelle residenti in Italia, perche' il numero dei bambini che il paese di origine destina ai vari paesi di accoglienza non dipende dal numero degli enti da questi ultimi autorizzati, ma e' dettato da equilibri politici volti a bilanciare il numero delle adozioni tra i vari paesi, laddove non sussistano particolari rapporti di amicizia che spiegano situazioni privilegiate. Alcuni tra i paesi di origine dei bambini seguono sempre piu' la prassi, non condivisa dalla Commissione, ma di fatto esistente, di destinare una quota-parte dei bambini disponibili per L'adozione internazionale a ciascun paese di accoglienza operativo nel proprio territorio. Ne consegue che eventuali ulteriori autorizzazioni di enti produrrebbero soltanto una redistribuzione dello stesso numero di bambini tra un numero maggiore di enti e nel contempo la lievitazione dei costi delL'adozione, perche' L'ente su quel paese straniero sarebbe, comunque, costretto ad affrontare i costi fissi relativi alL'organizzazione ed al mantenimento della sede.
L'Autorita' straniera di riferimento chiede, d'altronde, a volte informalmente, a volte espressamente, di limitare il numero degli enti autorizzati, in quanto preferisce interagire con pochi enti per ciascuno dei paesi di accoglienza.
La Commissione, pertanto, per evitare che gli enti sostengano inutilmente i costi inerenti alla sede, alle attrezzature ed ai referenti ritiene opportuno, prima di concedere L'autorizzazione, consultare in merito la competente Autorita' straniera.
Quanto esposto viene confermato dal fatto che gli enti autorizzati dalla Commissione, ove ritenuti in soprannumero, non vengono accreditati dal paese straniero per il quale hanno ottenuto L'autorizzazione.

1. AUTORIZZAZIONE - Modalita' e termini di presentazione dell'istanza

L'ente che vuole estendere la sua operativita' su nuovi paesi, cosi' come le associazioni che vogliono presentare istanze per essere iscritte all'Albo degli enti autorizzati a svolgere procedure di adozione internazionale, devono ponderare attentamente le proprie capacita' organizzative e di gestione e orientare preferibilmente le proprie scelte in paesi della stessa area geografica, affinche' nel tempo si possa pervenire alla specializzazione degli enti per area continentale.
In considerazione inoltre di quanto indicato in premessa e con particolare riferimento all'attuale numero di enti autorizzati e di paesi coperti, le istanze di autorizzazione per il 2005 dovranno orientarsi verso paesi asiatici e/o africani dove milioni di bambini vivono in condizioni di abbandono e dove la presenza degli enti e' ancora limitata.

Documentazione da allegare

La richiesta di iscrizione all'Albo degli enti autorizzati a svolgere procedure di adozione internazionale deve essere presentata utilizzando l'apposita modulistica pubblicata sul sito della Commissione.
In particolare, all'atto della richiesta di autorizzazione ad operare in un determinato paese straniero, l'ente deve corredare l'istanza:
a) di un approfondito studio-paese affinche' possa evincersi livello di conoscenza della realta' locale, specificatamente in ordine alle condizioni dell'infanzia ed al sistema giuridico e sociale di protezione della famiglia, ed in particolare all'aspetto procedurale dell'istituto dell'adozione. Lo studio-paese deve descrivere l'organizzazione dell'Autorita' straniera competente in materia, le modalita' di abbinamento della coppia con il bambino, la preparazione del bambino, i tempi di permanenza della coppia all'estero, i tempi di invio delle relazioni post-adottive;
b) dell'indicazione precisa, in caso si tratti di Federazione di Stati (es. Brasile), dello Stato ove intende operare;
c) dell'ubicazione della sede operativa, la quale potra' anche essere messa a disposizione dell'ente da organismi localmente riconosciuti e dei nominativi dei referenti corredati dei rispettivi curricula;
d) di un dettagliato progetto sull'attivita' di cooperazione che si propone di avviare nel paese straniero, con descrizione della metodologia individuata per la sua realizzazione, il contesto territoriale e i beneficiari.

Termine di presentazione delle domande

Le istanze di autorizzazione o di estensione dovranno essere presentate dal 1° gennaio al 31 marzo di ogni anno. Per l'anno 2005, tali istanze dovranno essere presentate entro il 31 maggio 2005.
L'istanza di autorizzazione o di estensione a nuovi paesi presentata incompleta o fuori termine sara' immediatamente respinta senza ulteriore istruttoria.

2. OBBLIGHI DELL'ENTE

A) Accreditamento nel paese straniero, capacita' di gestione e accettazione dell'incarico, casi di incompatibilita', nomina dei referenti all'estero

L'Ente e' tenuto a provvedere al proprio accreditamento presso le competenti Autorita' del paese straniero

E' specifico compito dell'ente autorizzato provvedere al proprio accreditamento presso le competenti Autorita' del paese straniero, essendo condizione indispensabile per l'accettazione del mandato. Come disposto nella Delibera n.11/2004 del 16 marzo 2004 e' fatto divieto all'ente autorizzato di assumere incarichi per il paese in cui non ha ottenuto formale accreditamento ad operare.
Per i paesi non ratificanti la Convenzione de L'Aja, per i quali puo' non essere previsto un formale accreditamento, si invita l'ente a sollecitare un'attestazione, da cui risulti il gradimento ovvero la volonta' non ostativa all'attivita' dell'ente in quel territorio da parte dell'Autorita' di riferimento. La Commissione, comunque, si riserva la facolta' di svolgere, su richiesta dell'ente, gli opportuni accertamenti presso le competenti Autorita' del paese straniero, per consentire all'ente autorizzato di operare anche in mancanza di formale accreditamento, se gradito alle Autorita' di riferimento.
La Commissione si impegna, nel quadro delle intese bilaterali e nell'ambito dei rapporti internazionali, a concordare le procedure per l'accreditamento.
L'accreditamento deve essere espletato entro il piu' breve tempo possibile. Decorsi 18 mesi dalla data di inserimento dell'ente autorizzato nell'Albo, senza che esso abbia ottenuto l'accreditamento o il gradimento, l'autorizzazione potra' essere revocata, salvo nel caso in cui si sia verificato un arresto - rallentamento, sospensione o blocco - nelle procedure di adozione riferibile a decisioni di politica generale delle competenti Autorita' straniere.
Se trattasi di rinnovo dell'accreditamento, la cancellazione avverra' dopo un anno dalla richiesta di rinnovo rimasta senza esito o rigettata.
L'ente e' temuto a documentare con tempestivita' alla Commissione l'avvenuto accreditamento presso ogni singolo paese per il quale e' stato autorizzato, ai fini della pubblicazione sull'Albo, ovvero i motivi del diniego.
Per quanto attiene alle residue limitazioni regionali all'operativita' dell'ente, perduranti per quegli enti che ne hanno fatto specifica richiesta, nonostante la Delibera n. 77/02 del 17 luglio 2002, con la quale la Commissione ha riconosciuto l'operativita' su tutto il territorio nazionale agli enti aventi almeno una sede in due macro-aree, va precisato che l'eventuale presa in carico da parte di enti con limitazioni di operativita' a livello regionale di coppie residenti in regioni diverse da quelle in cui l'ente opera, dovra' essere autorizzata dalla Commissione.

Capacita' di gestione dell'ente e accettazione dell'incarico

L'ente non puo' accettare un numero di procedure superiore a quello determinato, in un intervallo di tempo, dai seguenti parametri:
a) capacita' di gestione e cioe' il numero delle procedure di adozione contemporaneamente in corso che l'ente riesce a supportare in modo adeguato;
b) previsione del numero di procedure che si definiranno nell'intervallo di tempo considerato.
Il numero dei conferimenti incarico accettabili in quell'intervallo di tempo deve essere tale da non superare la capacita' di gestione, tenendo conto delle procedure in corso e di quelle che si definiscono in quell'intervallo di tempo.
L'ente, una volta definita la propria capacita' di gestione, ed elaborando l'esperienza di anni di lavoro in un determinato paese, dovrebbe individuare con sufficiente approssimazione il tempo medio per la definizione di una procedura di adozione in ognuno dei paesi in cui opera, tenuto conto dell'eta' e delle caratteristiche della coppia; tale tempo medio deve essere comunicato alla coppia al momento della presa in carico e dalla stessa l'informazione ottenuta deve essere sottoscritta.

Casi di incompatibilita' del personale dell'ente

L'ente, nella scelta del personale, per non incorrere in situazione di incompatibilita' o di conflitto d'interessi, non puo' - come previsto dalla normativa - avvalersi di dipendenti di amministrazioni pubbliche o di professionisti che abbiano incarichi riguardanti la tutela dei minori, l'affidamento familiare e l'adozione nazionale ed internazionale in particolare; in caso di dipendenti part-time, il lavoro privato deve riguardare materia diversa da quella svolta nell'ufficio di appartenenza nelle ore di lavoro.
Si ritiene altresi' non corretto, sotto il profilo deontologico, che coloro i quali rivestono cariche sociali nell'ambito dell'ente - presidente, vicepresidente, consigliere, tesoriere, altro - emettano parcelle a fronte di prestazioni, fornite nell'ambito della realizzazione dell'iter adozionale (informazione, colloqui, traduzioni, consulenze e relazioni post-adozione); chi ricopre una carica nell'organizzazione dell'ente puo' offrire la prestazione a titolo puramente gratuito.

Segnalazioni alla Commissione dei referenti all'estero

Si sottolinea che e' compito esclusivo dell'ente individuare i propri rappresentanti, referenti e collaboratori, nonche' formalizzare con gli stessi, attraverso un accordo scritto, le modalita' di assistenza e i servizi che dovranno essere forniti alle coppie in loco, nonche' le condizioni economiche sulle quali il rapporto di collaborazione si fonda.
Per esigenza di trasparenza, si evidenzia l'inopportunita' di delegare ad altri soggetti, anche istituzionali, la scelta dei referenti. In linea generale si ritiene preferibile che ogni ente utilizzi un proprio referente, a meno che piu' enti, avendo la stessa metodologia operativa, non concordino preventivamente le modalita' di impiego della medesima persona.
La Commissione, all'atto della comunicazione del nominativo del referente e del suo curriculum, disposti gli opportuni accertamenti attraverso i canali istituzionali competenti, ne autorizza l'impiego nell'attivita' di assistenza alle coppie durante il percorso adottivo.
Il referente deve seguire un numero limitato di coppie, tale da consentire un servizio di qualita'.
Si richiama l'attenzione degli enti sull'importanza di vigilare sul comportamento dei propri referenti configurandosi, in caso di irregolarita', responsabilita' del legale rappresentante dell'ente. Le condizioni di rapporto con i referenti dell'ente devono essere trasmesse alla Commissione compilando per ciascun paese e realta' locale, in cui l'ente opera, una breve nota contenente gli elementi dell'accordo di collaborazione.
Si richiamano gli enti ad avvalersi solo ed esclusivamente delle persone da loro nominate e indicate come referenti nell'apposita scheda e a non consentire ad essi la delega a terzi di adempimenti riguardanti le procedure.

B) Assunzione dell'incarico e i suoi contenuti, comunicazioni, tenuta del registro, adozione di piu' fratelli, revoca dell'incarico

L'ente, prima di accettare l'incarico, ai fini di conoscere la coppia e farsi conoscere dalla coppia, puo' richiedere a quest'ultima la relazione redatta dai servizi socio-sanitari e, ove detta relazione non sia in loro possesso, previo consenso espresso dei coniugi, puo' richiederla al tribunale per i minorenni (o alla sezione minorenni della Corte d'appello) che ha dichiarato l'idoneita'. E cio' perche' dalla relazione potrebbero piu' chiaramente emergere le reali aspettative della coppia, al di la' delle eventuali indicazioni contenute nel decreto di idoneita', alle quali nei fatti l'ente potrebbe non essere in grado di dare una risposta, ad esempio perche' nel paese in cui la coppia intende adottare non sono disponibili per l'adozione internazionale bambini di quella eta' o con quelle caratteristiche.

L'ente puo' orientare la coppia verso un determinato paese

L'ente puo' orientare la coppia verso un paese straniero in relazione alle disponibilita' manifestate dalla stessa ed alle indicazioni eventualmente contenute nel decreto di idoneita', ma non puo' rifiutare la scelta operata dalla coppia, in quanto la normativa espressamente riconosce agli aspiranti genitori adottivi la facolta' di individuare il paese in cui adottare.
L'ente, in particolare, nell'assolvimento dei compiti inerenti la presa in carico delle coppie aspiranti all'adozione di un minore straniero, e' tenuta a verificare, insieme con loro, le concrete possibilita' di realizzazione del progetto adottivo, fornendo loro tutte le informazioni necessarie sullo svolgimento della procedura.

L'ente puo' presentare la disponibilita' della coppia su due paesi

L'ente puo', ove la coppia lo richieda, presentare la disponibilita' degli aspiranti genitori su due paesi di origine, affinche' un cambio di Governo e/o l'eventuale atteggiamento politico contrario all'adozione non pregiudichi la coppia in attesa, come si e' verificato, nell'anno 2004, per la Romania. Va da se' che l'ente, ad un certo punto del percorso procedurale, lascera' che prosegua esclusivamente la procedura prossima alla proposta di abbinamento, ritirando l'altra.

L'ente e' tenuto a richiedere alla coppia di sottoscrivere all'atto del conferimento dell'incarico l'impegno a rendersi disponibile a dare informazioni per la stesura delle relazioni post-adozione

La Commissione invita gli enti a richiedere alle coppie, all'atto del conferimento del mandato, di sottoscrivere un'apposita dichiarazione, indirizzata alla Commissione, con la quale essi si impegnano, al fine dell'espletamento delle relazioni post-adozione, per l'intero arco di tempo previsto dal paese di origine del loro figlio adottivo, a rendersi disponibili a dare informazioni all'ente che ha seguito la procedura adottiva, circa il suo sviluppo psico-fisico e la sua vita di relazione familiare, scolastica e sociale. Gli adottanti prendono contemporaneamente atto che, in caso di mancata osservanza dell'impegno assunto, saranno dalla Commissione stessa segnalati all'ufficio giudiziario minorile territorialmente competente per eventuali provvedimenti limitativi della potesta', potendosi nella mancata trasmissione delle notizie richieste ravvisare condotta pregiudizievole verso il figlio, cittadino non solo italiano ma, fino alla maggiore eta', anche del paese di origine.
La relazione post-adozione seguira' ad uno o piu' incontri con l'ente, che avra' verificato l'effettivo buon inserimento del bambino e potra' cosi' documentarlo all'Autorita' straniera; in caso contrario, segnalera' la situazione al servizio territoriale per quanto di competenza e si limitera' a comunicare all'Autorita' straniera l'intervento in corso.

L'ente deve comunicare il conferimento incarico

L'ente appena ottenuto l'incarico deve darne comunicazione alla Commissione, al tribunale per i minorenni ed ai servizi socio-sanitari; un'eventuale revoca va parimenti comunicata, indipendentemente dalle motivazioni e dalla parte che l'ha messa in atto.

L'ente organizza percorsi informativi

L'ente, utilizzando momenti d'incontro anche in collaborazione con i servizi territoriali, come previsto nei protocolli regionali, deve far si' che le coppie prese in carico raggiungano un buon livello di consapevolezza del significato profondo dell'adozione internazionale e, parimenti, delle molteplici responsabilita' che da essa conseguono, cosi' da farle aprire all'accoglienza di uno o piu' minori, superando ogni pregiudizio, specialmente quelli inerenti la diversita' etnica.
L'ente nel corso dell'iter adozionale deve periodicamente tenere informate le coppie sull'andamento della procedura nel paese straniero.

L'ente deve rispettare le indicazioni contenute nel decreto di idoneita'

I decreti di idoneita' molto frequentemente contengono indicazioni per il migliore incontro, ed altrettanto frequentemente, nonostante il limite di eta' tra adottanti e adottando sia stato stabilito dal legislatore, queste indicazioni riguardano l'eta' del minore, il numero degli stessi, il loro stato di salute fisico e psicologico. Tali indicazioni, per espressa disposizione di legge, devono essere rispettate, pena il mancato ordine di trascrizione, da parte del tribunale per i minorenni, del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile. Ove, pero', nel percorso di accompagnamento la coppia abbia maturato, grazie agli stimoli ricevuti nei ripetuti incontri, la consapevolezza di problematiche fino ad allora sconosciute, alla quale e' conseguita una piu' ampia disponibilita' nella realizzazione del progetto adottivo, l'ente autorizzato, al termine del percorso, deve sollecitare la coppia a presentare presso il competente tribunale per i minorenni, un'istanza per la modifica delle indicazioni contenute nel decreto di idoneita'. La domanda sara' corredata da adeguata documentazione fornita dall'ente stesso. E infatti inaccettabile la prassi di fare richiesta di estensione, in via urgente, soltanto a seguito della proposta di abbinamento effettuata dall'Autorita' straniera, in quanto non rispettosa delle indicazioni contenute nel provvedimento giudiziario italiano.

L'ente comunica ai tribunali per i minorenni, dinanzi ai quali sia in corso il procedimento di adozione nazionale, l'adesione alla proposta di abbinamento della coppia con il minore straniero

Si ritiene necessario che l'ente debba comunicare al tribunale per i minorenni presso il quale o presso i quali la coppia abbia dato disponibilita' per l'adozione nazionale, l'avvenuto abbinamento in sede internazionale. Cio' affinche' il tribunale per i minorenni interessato possa fare le sue valutazioni avendo piena conoscenza delle tappe procedurali svoltesi in sede internazionale.
L'ente, pertanto, all'atto dell'accettazione del conferimento del mandato deve richiedere alla coppia in quali uffici giudiziari ha presentato dichiarazione di disponibilita' per un bambino dichiarato adottabile sul territorio nazionale. Cio' al fine di evitare che la coppia gia' in rapporto con un bambino straniero per averne accettato la proposta di adozione sia successivamente individuata dal tribunale per i minorenni come idonea all'affidamento preadottivo di un minore adottabile e possa preferire l'adozione nazionale. E' anche condivisibile che gli enti chiedano alla coppia, successivamente al deposito del dossier "tradotto e legalizzato" presso la competente Autorita' del paese straniero individuato, di rinunciare alla procedura in corso per l'adozione nazionale, in quanto e' accaduto che l'ente abbia dovuto continuamente ritirare e sostituire dei dossier, creando cosi' alle competenti Autorita' del paese straniero incertezze e difficolta'. E cio' perche' coppie aventi in corso una procedura di adozione all'estero vi rinunziano per proseguire quella nazionale, accettando dal tribunale per i minorenni una proposta di abbinamento.

L'ente e' tenuto a dare alla coppia notizie dettagliate sulla condizione del bambino

L'ente, all'atto della proposta di abbinamento, deve comunicare agli aspiranti genitori le cause dell'abbandono, le abitudini del bambino in istituto o nella eventuale famiglia affidataria, le malattie sofferte o i traumi subiti.
Si lamenta da parte delle coppie molto diffusamente, infatti, l'assenza e la non attendibilita' di notizie sullo stato di salute fisico e psicologico dei bambini e sul loro vissuto.
Il bisogno informativo e' essenziale e deve essere soddisfatto sia per quanto riguarda gli aspetti sanitari, sia per quanto attiene agli aspetti psicologici, entrambi parte integrante della vita del bambino, in particolare se grandicello. La Commissione s'impegna a segnalare, e ora da' atto di averlo fatto, alle competenti Autorita' straniere la necessita' di mettere a disposizione dell'ente tutte le notizie utili a favorire una corretta informazione.
Tenuto pero' conto che non tutti i paesi sono in grado di acquisire e mettere a disposizione quel bagaglio di informazioni utili, anzi indispensabili a preparare gli aspiranti genitori adottivi al miglior incontro con il minore, e' auspicabile che dopo l'accettazione della proposta di abbinamento l'ente, ove ne abbia la possibilita', integri le informazioni in suo possesso utilizzando i propri professionisti in loco, in uno spirito squisitamente collaborativo che permetta anche di preparare concretamente il minore aiutandolo a superare le iniziali difficolta' incontrate nella reciproca conoscenza.
Le informazioni dettagliate sul bambino e sul suo vissuto saranno raccolte nell'apposita scheda pubblicata sul sito della Commissione. Tale scheda deve essere consegnata alla coppia e trasmessa alla Commissione insieme alla documentazione prevista per l'autorizzazione all'ingresso.

L'ente deve curare la fase dell'incontro fra la coppia e il bambino nel paese straniero, tempi di permanenza all'estero

L'eta' dei bambini e' sempre piu' elevata; si rende percio' necessaria, unitamente ad una sempre maggiore attenzione alle competenze degli aspiranti genitori adottivi, un'adeguata assistenza ed un significativo sostegno nei loro confronti durante il periodo di conoscenza del bambino, specie se preadolescente; gli incontri tra adottanti e adottando si auspicano percio' frequenti e ripetuti nel tempo di permanenza nel paese straniero. Tale permanenza, ove il paese straniero non preveda tempi piu' lunghi, la Commissione ritiene non possa essere inferiore a 10 giorni per i bambini sotto i 5 anni e a 20 giorni per i bambini di eta' superiore. La recente ricerca promossa dalla Commissione su "Percorsi problematici dell'adozione internazionale" rivela chiaramente come il periodo della preadolescenza e quello dell'adolescenza rappresentano uno stato evolutivo importante e problematico, soprattutto in considerazione del mutamento repentino dei riferimenti affettivi cui sara' esposto cambiando paese e stile di vita. Si chiede, pertanto, che l'ente autorizzato si assicuri presso le competenti Autorita' e presso l'istituto di accoglienza che il minore proposto in adozione sia stato adeguatamente preparato ai nuovi genitori e che questi ultimi siano sufficientemente sensibilizzati ad accoglierne la storia personale e familiare per ricucirla con il futuro che andranno insieme a costruire.

L'ente deve tenere un registro informatico

L'ente per motivi di trasparenza deve essere fornito di un registro anche informatico ove devono essere registrati i dati di seguito indicati:
1. generalita' degli adottanti e luogo di residenza
2. data e luogo di emissione del decreto di idoneita'
3. data del conferimento dell'incarico
4. data in cui la coppia consegna i documenti
5. date degli incontri con annotazione del nominativo dell'operatore che li ha tenuti
6. individuazione del paese e data di invio dei documenti nel paese medesimo
7. data del ricevimento della proposta di abbinamento del/i minore/i
8. data della comunicazione della proposta di abbinamento alla coppia interessata e ricezione dell'eventuale accettazione o rifiuto
9. generalita' del/i minore/i, sesso, luogo e data di nascita
10. data della trasmissione del consenso alla proposta di abbinamento alle competenti Autorita' nel paese d'origine
11. data di partenza della coppia per il paese straniero e data del suo rientro in Italia
12. data relativa ad un eventuale secondo viaggio, quando previsto o se necessario
13. costo complessivo dell'adozione certificato dall'ente
14. spazio per annotazioni relative a fatti di rilievo emersi durante l'iter adottivo (individuazione di un secondo paese, estensione a piu' fratelli, revoca della proposta di abbinamento, sospensione della procedura opposizione all'adottabilita' del minore proposto.

Adozione di piu' fratelli

Si raccomanda di dare la massima attenzione e la piu' accurata assistenza alle coppie che si dichiarano disponibili a piu' fratelli per l'impegno che tale adozione richiede di sostenere in modo particolare la capacita' di accoglienza di queste coppie sia nel percorso pre-adozione che in quello post-adozione, avendo riguardo a renderle consapevoli che, ove abbiano adottato bambini appartenenti ad un nutrito gruppo di fratelli, questi ultimi, anche se in diversi nuclei familiari, ove grandicelli, devono mantenere fra loro rapporti stabili e continuativi nel rispetto della loro identita' e del legame affettivo preesistente.
Nel caso di segnalazione di un gruppo di fratelli, il cui numero o caratteristiche non consentano l'inserimento in un'unica famiglia, l'ente dovra' adoperarsi affinche' i minori siano collocati in nuclei familiari preferibilmente residenti nella stessa regione, cosi' da favorire il mantenimento dei rapporti affettivi e sociali della comunita' fraternale. Se cio' non e' realizzabile con la disponibilita' delle famiglie in attesa presso l'ente, quest'ultimo e' tenuto a chiedere la collaborazione di altri enti autorizzati per lo stesso paese per ottenere che i fratelli siano adottati in regioni limitrofe.

Revoca dell'incarico

Nel caso di revoca concordata dell'incarico conferito dagli aspiranti genitori adottivi ad un ente e successivamente affidato ad un altro ente, quest'ultimo puo' chiedere agli adottanti la partecipazione ai propri percorsi di informazione, ma puo' anche tenere conto del percorso gia' seguito; pertanto l'ente e' libero di riconoscere il percorso effettuato o di richiedere che i coniugi seguano il percorso specifico ritenuto adeguato al paese cui si indirizza la nuova disponibilita'. Qualora il rapporto tra ente ed aspiranti genitori adottivi si interrompa a procedura inoltrata e a fronte di somme versate l'ente potra' trattenere solo l'importo relativo ai servizi effettivamente resi; ove la coppia non abbia versato alcuna somma di danaro e' tenuta a rimborsare l'ente per le prestazioni svolte in suo favore adeguatamente documentate.
La Commissione ritiene che, ove la coppia all'atto del conferimento dell'incarico abbia espressamente accettato un determinato tempo di attesa, sottoscrivendo il mandato in cui sia indicato detto periodo di tempo come quello di presumibile durata della procedura, la stessa abbia la facolta', trascorsi 6 mesi dal termine indicato, di revocare l'incarico e cambiare ente, previa autorizzazione della Commissione al nuovo ente. L'ente potra', ove il decreto di idoneita' sia stato rilasciato in data antecedente a 3 anni, richiedere alla coppia un aggiornamento della relazione, in quanto l'Autorita' straniera non accetta il deposito di documenti risalenti a piu' di un anno.

3. SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE

Sospensione delle procedura su decisione della Commissione

La sospensione delle procedure di adozione da parte della Commissione in riferimento ad un paese straniero non pregiudica le coppie che hanno gia' ottenuto l'abbinamento di un bambino o che, al fine di ottenerlo, hanno consegnato la documentazione richiesta: esse potranno, comunque, portare a termine l'adozione assistite dalla Commissione.
Le coppie, invece, che hanno soltanto iniziato la procedura presso l'ente hanno facolta' - ove quest'ultimo sia autorizzato esclusivamente per il paese in questione ed ove non intendano attendere la revoca della disposta sospensione- di richiedere alla Commissione l'autorizzazione a conferire un secondo mandato ad altro ente. La Commissione ritenendo tale sospensione dettata da causa di forza maggiore autorizza il secondo ente ad assumere il mandato mantenendo ferma l'efficacia del decreto, ove sia decorso l'anno dalla comunicazione dello stesso agli interessati.
In difetto della predetta autorizzazione, pertanto, l'ente non potra' prendere in carico la coppia il cui decreto di idoneita' ha perso la sua efficacia per decorso del termine di un anno dall'avvenuta comunicazione. L'autorizzazione dovra' essere rilasciata esclusivamente dalla Commissione, restando il tribunale per i minorenni competente per l'eventuale modifica, estensione o revoca del decreto di idoneita'.

Sospensione delle procedure disposta dal paese straniero

La sospensione delle procedure di adozione disposta dal paese straniero nei confronti dell'Italia parimenti non pregiudica le coppie che abbiano in corso una procedura di adozione; esse, ove non intendano attendere la revoca della disposta sospensione da parte del paese straniero, potranno essere autorizzate dalla Commissione alla revoca del mandato all'ente autorizzato per quel paese, in quanto detta sospensione configura forza maggiore, non potendosene prevedere la durata; le coppie potranno, pertanto, individuare altro ente per conferire mandato e la Commissione autorizzera' questo secondo ente ad assumere l'incarico, ferma restando l'efficacia del decreto di idoneita', ove la sua comunicazione agli interessati sia precedente all'anno.

4. LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'INGRESSO

L'ente e' tenuto ad inviare la documentazione relativa alla richiesta di autorizzazione all'ingresso completa e corretta

La Commissione richiama l'attenzione degli enti autorizzati sulla necessita', allorquando inoltrano la richiesta di autorizzazione all'ingresso, di far pervenire la documentazione completa e corretta essendosi verificato frequentemente che la richiesta viene trasmessa corredata da una documentazione priva di atti essenziali o i cui atti presentano errori nei dati anagrafici o addirittura sono mancanti della legalizzazione o delle apostille. La coppia interessata imputa alla Commissione il ritardo nel rilascio dell'autorizzazione all'ingresso, avendo ricevuto da parte dell'ente, assicurazione sull'inoltro della richiesta. La Commissione e' in grado di rilasciare il provvedimento di autorizzazione all'ingresso entro due giorni lavorativi, qualsiasi ulteriore ritardo non e' quindi ad essa addebitabile, per cui i solleciti provenienti dalle coppie o da loro familiari non informati sulla causa del ritardo provocano solo disturbo alla normale attivita'.
I documenti necessari per ottenere l'autorizzazione all'ingresso sono di seguito indicati:
1. Richiesta di autorizzazione all'ingresso e residenza permanente in Italia del minore secondo Mod. E/32 pubblicato sul sito della Commissione.
2. Decreto di idoneita' dei coniugi rilasciato dal TM
3. Copia del conferimento dell'incarico all'ente
4. Provvedimento dichiarativo dello stato di abbandono
5. Attestazione del principio di sussidiarieta' rilasciata dalla competente autorita' straniera
6. Proposta di abbinamento comprensiva di scheda sanitaria e profilo psico-sociale del minore
7. Dichiarazione di accettazione della proposta firmata dai coniugi adottanti
8. Sentenza di adozione e certificazione del suo passaggio in cosa giudicata
9. Certificato di nascita emesso in conformita' del provvedimento che dichiara l'adozione e quello originario, se non vietato dalla legislazione del paese di origine
10. Per i paesi Aja certificato di conformita' alla Convenzione ex art. 23 comma 1.

5. IL POST-ADOZIONE

L'ente deve assistere la coppia dopo l'ingresso del minore in Italia

La Commissione sottolinea agli enti la particolare complessita' della seconda adozione e dell'adozione di piu' fratelli, essendo emerso in questi anni di esperienza che talvolta la seconda adozione, spesso raffrontata dai coniugi alla prima esperienza, rischia di scatenare dinamiche di rigetto al rientro in Italia, non appena il confronto tra i due bambini tradisce le aspettative. E necessario quindi seguire in modo particolare la coppia.

L'ente e' tenuto a trasmettere al paese straniero le relazioni post-adozione

Con la presa in carico della coppia, l'ente resta vincolato anche al rispetto della normativa prevista dal paese straniero nel quale la coppia ha scelto di adottare. Ne consegue che l'ente sara', tra l'altro, tenuto ad inviare le relazioni sull'avvenuta integrazione del minore nella famiglia adottiva per i tre, o piu' anni, successivi alla avvenuta adozione, come previsto dalla legislazione del paese di provenienza del minore.
Continuano purtroppo ad insorgere problemi circa il mancato invio delle relazioni post-adottive alle competenti Autorita', in particolare quelle inerenti i bambini bielorussi ed ucraini. Le Autorita' di questi due Paesi hanno richiesto, tra l'altro, agli enti autorizzati di trasmettere relazioni post-adottive riferite a minori adottati non attraverso la loro intermediazione. Trattasi di dati sensibili e giustamente sia gli enti autorizzati da una parte e le poche coppie da questi ultimi contattate dall'altra si sono risentiti, i primi perche' si ritengono incompetenti a fame richiesta, le seconde perche' reputano trattarsi di una violazione della loro privacy. E' opportuno, pertanto, che gli enti inviino tali richieste alla Commissione che provvedera' a diramarle ai servizi competenti per territorio.
Laddove i protocolli regionali prevedano che i report post-adottivi siano redatti dai servizi socio-sanitari, ma per un numero di anni minore rispetto a quello richiesto dal paese straniero, l'ente autorizzato e' tenuto alla stesura e alla trasmissione dei report per gli anni a seguire. Il costo dei report aggiuntivi potra' essere conteggiato nel costo della procedura di adozione o erogato successivamente all'atto della redazione del report.
Particolare attenzione richiede la Commissione agli enti che lavorano con la Bielorussia affinche' il bambini adottati, provenienti dai percorsi di risanamento, godano di tutte le garanzie e la tutela dei bambini adottati dagli altri paesi. Sembra, infatti, che per questi bambini tutte le coppie siano adeguate solo perche' li hanno accolti e che non ci sia bisogno neppure di un'informazione completa al riguardo; e' accaduto, invece, che ragazzi accolti per anni, una volta adottati, abbiano evidenziato difficolta' comportamentali e incompatibilita' alla convivenza: un conto e' essere ospiti un conto e' essere figli. Bisogna che queste coppie lo comprendano bene e, quindi, si sollecitano gli enti a raccordarsi fra loro per incontrare le coppie prese in carico al fine di sottolineare i problemi che sia ai loro uffici sia alla Commissione vengono segnalati una volta conclusa l'adozione.

6. GESTIONE CONTABILE, CERTIFICAZIONE DELLE SPESE E ONERI DEDUCIBILI

L'ente deve tenere una gestione contabile trasparente

Nel corso dell'attivita' di controllo svolta sull'operato degli enti autorizzati sono emerse talune deviazioni rispetto al prescritto iter operativo che meritano di essere poste debitamente in rilievo al fine di richiamare l'attenzione degli interessati sulla necessita' di conformarsi puntualmente al dettato normativo.
Il fondamentale criterio cui deve informarsi la gestione contabile degli enti autorizzati e' quello della trasparenza, consacrato nell'articolo 39 ter, lettera d), della legge 476/1998 che impone agli enti, al fine di ottenere il rilascio dell'autorizzazione a curare lo svolgimento delle procedure di adozione, l'obbligo di "assicurare una gestione contabile assolutamente trasparente, anche sui costi necessari per l'espletamento della procedura... ".
Affinche' tale requisito possa ritenersi sussistente e', quindi, necessario che la contabilita' degli Enti risulti organizzata in modo che qualunque somma di danaro percepita o erogata in relazione ad un incarico conferito trovi piena ed esatta corrispondenza nelle annotazioni figuranti nelle scritture contabili e sia predisposta in modo tale da consentire in qualunque momento la ricostruzione della situazione contabile delle singole coppie conferenti l'incarico.
E' stato, invece, di frequente rilevato che la metodologia seguita non risulta pienamente rispondente a tale principio, non essendo stato sempre predisposto il piano dei conti e dei sottoconti necessario per la individuazione delle singole operazioni, sia per le uscite che per le entrate, nonche' quelle relative alle transazioni finanziarie effettuate in contanti o mediante assegni bancari, spesso annotate in modo cumulativo nei sottoconti delle attivita' e delle passivita' dello stato patrimoniale e nei sottoconti delle uscite e delle entrate del conto economico.
Tale sistema, non rendendo visibili le operazioni eseguite, non consente di rilevare i costi effettivi nelle varie fasi riferibili ad ogni singola coppia.
E inoltre emerso in taluni casi che gli enti, nell'intento di evitare un aggravio dei costi bancari o comunque per esigenze di carattere pratico, non provvedono direttamente al pagamento delle spese sostenute all'estero per la procedura adottiva, lasciando che siano gli aspiranti genitori a provvedervi personalmente, versando nelle mani del referente la somma dovuta per le prestazioni rese da quest'ultimo, senza poi annotare successivamente sulle proprie scritture contabili l'importo oggetto di tale versamento.
Tale condotta, oltre a non consentire alcun riscontro obbiettivo in ordine alla effettivita' ovvero alla reale entita' del pagamento eseguito, risulta in aperto contrasto con la lettera e con lo spirito della normativa vigente, determinando il venir meno del requisito della trasparenza contabile, anche perche' l'omessa annotazione dell'avvenuto pagamento di tali somme non consente in alcun modo di ricostruire, sulla base dell'esame della documentazione contabile, l'effettivo costo complessivo della singola procedura.
Un'ulteriore notazione attiene al luogo prescelto dagli enti per la conservazione della documentazione amministrativa e contabile che gli stessi sono tenuti ad esibire in occasione dell'espletamento delle verifiche ispettive disposte dalla Commissione. In numerosi casi tale documentazione non e' stata rinvenuta presso la sede legale, risultando custodita presso la sede operativa o comunque presso una sede diversa da quella legale.
E di tutta evidenza che in tali casi la scelta operata dall'ente, pur non potendo formare oggetto di rilievi, ha generato considerevoli problemi operativi e perdita di tempo, non avendo reso possibile l'espletamento del controllo a causa della mancanza della necessaria documentazione. Al fine, pertanto, di assicurare la migliore efficienza nella organizzazione dell'attivita' di controllo, si invitano gli enti che intendano custodire la documentazione amministrativa e contabile presso una sede diversa da quella legale a comunicare preventivamente alla Commissione tale circostanza, indicando con la massima precisione il luogo prescelto per tale scopo.
Gli enti autorizzati sono invitati a prestare la doverosa collaborazione in occasione della visita ispettiva, predisponendo tutta la documentazione da esibire in visione e compiendo ogni altra attivita' volta a facilitare l'espletamento della verifica.

L'ente deve curare la certificazione delle spese attenendosi alla risoluzione n. 77 del 2004 delle Agenzia delle Entrate

Per quanto attiene ai problemi applicativi relativi alle disposizioni in tema di deducibilita' fiscale delle spese inerenti la procedura di adozione, si richiama l'attenzione sulla specifica risoluzione n. 77 del 2004 emanata, in argomento, dalla Agenzia delle entrate, la quale costituisce utile parametro di riferimento, cui gli adottanti e gli enti autorizzati - ognuno per la parte di rispettiva competenza - si atterranno.
Per comodita' di esame e di acquisizione del dato, la risoluzione viene altresi' inserita per esteso nel sito della Commissione.
Puo' essere utile rammentare, inoltre, che le coppie adottive, in qualita' di contribuenti, possono sempre rivolgersi, per la risoluzione interpretativa dei loro casi concreti e dubbi, alla Agenzia delle entrate territorialmente competente, che rispondera' loro in applicazione della specifica norma prevista dall'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo statuto dei diritti dei contribuenti.

Oneri deducibili

L'elargizione in denaro, nonche' le donazioni e/o richieste di partecipazione a programmi di cooperazione e solidarieta', potranno essere corrisposti all'ente dalle coppie solo dopo la conclusione dell'iter adottivo, in considerazione che esse non possono essere ricomprese tra i costi procedurali, ma rappresentano l'espressione di un coinvolgimento negli obiettivi perseguiti dall'ente. Tutte le elargizioni in denaro in favore delle ONLUS sono peraltro a loro volta deducibili indipendentemente dalla procedura di adozione in atto.

7. COSTI IN ITALIA E ALL'ESTERO

L'ente e' tenuto ad osservare le indicazioni sui costi contenute nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2003

La Commissione in collaborazione con gli enti autorizzati ha proceduto ad un approfondimento dei costi applicabili per i servizi resi alle coppie in Italia ed all'estero.
Sono state predisposte le tabelle MOD. E3 e MOD. E4, secondo le modalita' ed i parametri approvati dalla Commissione ed inseriti nel sito www.commissioneadozioni.it
Si ribadisce infine che, per esigenze di trasparenza, e' necessario che sia l'ente a provvedere, nei modi e nei tempi concordati, al trasferimento all'estero delle somme necessarie all'avvio e al completamento della pratica. E' inoltre opportuno che tra la data in cui vengono effettuati i versamenti dai coniugi e l'utilizzo delle somme non intercorra un lungo arco di tempo.

8. CODICE DEONTOLOGICO

L'ente deve rispettare la normativa di settore e i principi deontologici a fondamento di ogni attivita' o prestazione professionale

Gli enti sono tenuti a rispettare non solo la normativa di settore ma anche i principi deontologici alla base di tutte le professioni, pena la sospensione o la revoca dell'autorizzazione, in quanto le qualita' morali sono espressamente richieste dalla legge all'atto del rilascio dell'autorizzazione e devono continuare a sussistere nel corso dell'operativita' dell'ente; l'ipotesi quindi di concorrenza sleale non e' sicuramente espressione di "idonee qualita' morali".

9. COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE

Con i servizi territoriali

L'ente deve relazionarsi con i servizi del territorio secondo le modalita' previste e regolamentate dai protocolli regionali.
La Commissione nell'ambito delle sue attivita' continuera' a promuovere incontri affinche' si realizzi un maggior coordinamento tra regioni e tra regioni ed enti, impegnandosi, altresi', in collaborazione con la Conferenza Stato - Regioni e la Conferenza Unificata Regioni - Autonomie Locali, a promuovere iniziative finalizzate allo scambio di informazioni e di esperienze lavorative.

Con i tribunali per i minorenni

L'ente - per la rilevanza pubblica riconosciutagli dalla normativa - ha l'obbligo di segnalare alla Procura della Repubblica presso i tribunali per i minorenni tempestivamente, e in qualsiasi momento, fatti, notizie e cambiamenti sostanziali della realta' personale e/o familiare riguardante gli aspiranti genitori adottivi di cui e' venuto a conoscenza e che possono richiedere l'intervento dei servizi territoriali o del tribunale per i minorenni in relazione all'idoneita', alla sua eventuale modifica o revoca.

Con le Autorita' straniere

L'ente deve essere in grado di relazionarsi con le competenti Autorita' del paese straniero ai fini di acquisire tutte le informazioni che riguardano il bambino proposto, unitamente ad un suo profilo psico-fisico-sociale, che tenga conto anche del livello di socializzazione raggiunto nella struttura di accoglienza, delle sue necessita', aspettative e capacita' di affrontare l'inserimento in una nuova realta' familiare, scolastica e sociale.
Va precisato che alle competenti Autorita' straniere dovra' essere inviato il decreto di idoneita' congiuntamente alla relazione psico-sociale predisposta dal servizio pubblico; l'ente ha la facolta' di allegare una comunicazione, redatta dai propri consulenti, a carattere integrativo rispetto a quella predisposta dai servizi del territorio, mandandone a questi ultimi copia. Tale integrazione avra' lo scopo di arricchire e completare la relazione psico-sociale, rendendola cosi' conforme allo standard richiesto dal singolo paese.
E' invalsa la prassi che la Commissione, in occasione di visite in Italia di rappresentanti di istituzioni straniere, crea occasioni di incontro con tutti gli enti che operano sul paese di provenienza delle Autorita'. Cio' al fine, da una parte di consentire a questi enti di approfondire tematiche inerenti l'adozione e di incontrare i servizi territoriali, i giudici minorili, di visitare le case-famiglia. per una piena comprensione del funzionamento delle strutture e delle istituzioni coinvolte nel percorso procedurale di adozione; dall'altra per consentire agli enti di intensificare i rapporti di collaborazione all'estero.

Con le Ambasciate d'Italia

Si richiama l'attenzione degli enti sul dovere di collegarsi con le Rappresentanze italiane all'estero nel pieno rispetto dei ruoli istituzionali, presentando al Consolato i propri referenti con l'indicazione dei compiti loro attribuiti, non eccedendo nelle richieste, stante l'abituale esiguita' degli organici di tali strutture, evitando pressioni e solleciti se non nei casi di effettiva necessita' ed urgenza. La Rappresentanza italiana all'estero non e' soltanto parte del territorio Italiano, ove vengono svolti adempimenti e procedure, ma e' anche un organo preposto a svolgere sotto alcuni aspetti un ruolo di vigilanza. E' anche necessario che l'ente faccia conoscere i propri riferimenti nel paese straniero, specie per quanto attiene le iniziative di cooperazione; cio' potra' tradursi anche in un reale sostegno per lo svolgimento dell'attivita' nel suo complesso, nell'interesse dei cittadini che l'ente assiste e che, in quanto italiani, hanno il diritto di ottenere adeguate risposte istituzionali.
Sara' compito della Commissione inviare alle Rappresentanze italiane all'estero e alle Autorita' straniere ogni utile informazione riguardante ciascun ente autorizzato. Il rappresentante legale dell'ente avra' cura di presentare direttamente alle Rappresentanze italiane i propri collaboratori.

10. COOPERAZIONE E SUSSIDIARIETA'

Nel quadro della politica di cooperazione promossa dal Governo e dagli altri organismi competenti si invitano gli enti, che operano nello stesso paese o area geografica, ad individuare obiettivi comuni, o comunque collegabili fra loro, cosi' da non disperdere e vanificare gli interventi di cooperazione. Ancora piu' produttiva risultera' la collaborazione e la concreta attuazione del principio di sussidiarieta' se i contributi sono concentrati su obiettivi condivisi fra gli enti che operano nella stessa area.

La Commissione, come ha sottolineato in varie occasioni di confronto, ritiene che un'efficace politica di cooperazione e sussidiarieta' possa essere realizzata con l'impegno comune di tutti coloro che, in un'area geografica ben definita, operano a vario titolo in favore della salvaguardia dei diritti del bambino nello spirito delle Convenzioni Internazionali. Ed e' in questa direzione che prioritariamente ha inteso e intende proseguire la propria attivita'.
La Commissione, in sinergia con le amministrazioni competenti, si fara' carico, nell'individuazione degli obiettivi, di verificare che non vi siano sovrapposizioni di interventi per lo stesso progetto, oppure di individuare le modalita' per la convergenza di risorse di piu' amministrazioni o organismi pubblici o privati che intendono concorrere alla realizzazione dei progetti individuati.
A tal fine la Commissione - nell'ambito dello stanziamento di bilancio di competenza - tenendo presenti le priorita' ed i bisogni individuati d'intesa con gli enti, puo' finanziare progetti di sussidiarieta' per le aree di provenienza dei bambini, rendendo preventivamente pubblici i requisiti, gli obiettivi in base ai quali saranno prescelti progetti, il termine per la presentazione degli stessi, nonche' la quantita' delle risorse impegnate.
I progetti, valutati ed approvati dalla Commissione, saranno resi pubblici e saranno monitorati con la collaborazione degli enti che concorrono alla realizzazione dei medesimi, onde finalizzare al meglio le risorse impegnate nell'arco temporale previsto per gli interventi progettati.

11. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO PER IL SOSTEGNO A DISTANZA

La Commissione, come e' noto, ha promosso, nell'anno 2003, un Accordo di Programma Quadro per il sostegno a distanza, sottoscritto inizialmente soltanto da alcuni enti in possesso dei requisiti previsti dalla delibera n. 70/2003 del 25 luglio 2003, e che precedentemente alla citata delibera avevano fatto pervenire il proprio curriculum di esperienze in tale campo e presentato proposte e piani di intervento.
L'Accordo di Programma Quadro e', comunque, aperto all'adesione di tutti gli enti autorizzati in possesso dei requisiti individuati nella richiamata delibera e/o di quelli successivamente indicati dal Comitato paritetico previsto dall'Accordo ed approvato dalla Commissione. Gli enti in possesso dei requisiti richiesti al momento della domanda di adesione dovranno presentare piani di intervento secondo le modalita' e i contenuti individuati dall'Accordo. Essi saranno solo parzialmente finanziati dalla Commissione, nei limiti delle disponibilita' di bilancio e potranno essere presentati e sostenuti da altri organismi pubblici e privati, e dalla collettivita'.

12. COMUNICAZIONE DIGITALE - WEB SICURO.

Nell'ambito del proprio programma di attivita' del 2004, la Commissione ha realizzato, fra le priorita' individuate, un sistema di comunicazione digitale sicura in armonia con i programmi di E-governament ed in attuazione delle disposizioni di legge in materia di semplificazione, trasparenza ed economicita' di gestione.
A tal fine e' stato promosso, sperimentato e, quindi, approvato un Portale web sicuro, che si integra con i sistemi di workflow gia' esistenti ed utilizzati dalla Commissione, grazie al quale si sta pervenendo ad una completa informatizzazione delle procedure adottive, del sistema di autorizzazione degli Enti, dell'attivita' di pianificazione, gestione e programmazione delle risorse finanziarie attribuite dalla legge.
La realizzazione del Portale web sicuro persegue l'obiettivo di semplificazione e di economicita' non soltanto per gli attori istituzionali interessati, ma anche e, soprattutto, per gli utenti, cioe' le coppie interessate all'adozione internazionale, che vedono ridotti i tempi di attesa e nel medio e lungo periodo, la possibilita' di una ricaduta in termini di economicita' delle procedure.
Il Portale web sicuro e' dotato dei piu' alti standard tecnologici in termini di sicurezza e funzionalita'. Grazie all'uso di certificati digitali in grado di garantire la sicurezza della comunicazione e la certezza dell'identita' del mittente e del ricevente, l'invio di documenti cartacei viene sostituito completamente da procedure informatiche. Per il rilascio del certificato di firma digitale occorre rivolgersi agli Enti certificatomi riconosciuti dal CNIPA. Tali Enti rilasciano una coppia di "chiavi digitali di cifratura" con le quali si riconosce che tutti gli atti che pervengono da parte dell'utente sono effettivamente stati da lui trasmessi e non hanno subito modificazioni o alterazioni; cio' significa che tutti i documenti in originale o in copia autenticata non avranno bisogno di ulteriore legalizzazione, se non nei casi espressamente previsti dalla legge (per es. apostille di atti destinati ad essere prodotti davanti ad Autorita' straniere).
Il piano attuativo, nella sua prima fase di realizzazione, ha come interlocutori gli enti autorizzati, ai quali va riconosciuto lo spirito di collaborazione espresso nel corso dei 6 mesi di sperimentazione, ma prevede nel breve, medio e lungo termine, il coinvolgimento degli altri soggetti istituzionali che interagiscono con la Commissione: Tribunali per i minorenni, Ministero dell'Interno, Ministero degli Esteri e Rappresentanze diplomatiche all'estero, Regioni, Amministrazioni Pubbliche in generale ed Autorita' straniere.
E' evidente che, in attesa che il Ministero dell'Interno adegui le proprie procedure alle disposizioni governative inerenti l'attuazione di un sistema di comunicazione digitale sicura, e' ancora necessario presentare presso le Prefetture, competenti per l'apostilla degli atti destinati all'estero, l'originale firmato dalla Commissione. A riguardo sono stati presi contatti affinche' quanto prima si possa presentare, contestualmente alla comunicazione agli enti, il provvedimento da apostillare.
Gli enti finora autorizzati, gia' interlocutori ed utilizzatori del portale, hanno potuto verificare l'avvenuta riduzione dei tempi complessivi necessari al rilascio delle autorizzazioni ed una riduzione dei costi di spedizione dei dossier.
Allorche' la rete informatizzata sara' completa e comprendera' anche gli atti degli anni precedenti - se ne prevede la conclusione entro il 2005 - gli enti autorizzati al momento della presentazione delle varie richieste di autorizzazione saranno esonerati dal produrre tutti quegli atti che gia' hanno inviato nelle varie fasi della procedura adottiva.
Analoga semplificazione sara' realizzata anche per il rilascio delle attestazioni ai fini dell'accreditamento all'estero, dell'autorizzazione dei referenti, delle istanze di estensione etc. Sara' compito della Commissione informare periodicamente gli enti sull'evoluzione dei collegamenti a mezzo comunicazione digitale sicura. La Commissione sta operando per ridurre i tempi di sviluppo del sistema.
Si evidenzia, inoltre, che la possibilita' di verifica della procedura in tutte le sue fasi, sia da parte delle Istituzioni, sia da parte degli enti, si inquadra nell'obiettivo di partecipazione al procedimento e di trasparenza voluto dal legislatore moderno che si traduce in efficienza ed efficacia dell'erogazione dei servizi in favore della collettivita'.
Cio' premesso ed in attesa del completamento dell'informatizzazione dei vecchi documenti, si impone la necessita' di presentare ai fini del rilascio delle Autorizzazioni all'ingresso, mediante un unico invio, i documenti di cui al punto 4.
Il Portale web sicuro ha una ricaduta immediata anche sull'attivita' di vigilanza che potra' essere esercitata in tempo reale e con il pieno coinvolgimento dell'ente, che ancora una volta diviene partner delle istituzioni nell'erogazione di servizi per la collettivita'.

13. NOTIZIARIO CAI - COMUNICARE ASCOLTARE INFORMARE

La Commissione ha ritenuto di dare inizio ad una pubblicazione quadrimestrale che raccoglie ogni utile notizia inerente il tema della adozioni internazionali e rende nota la complessa attivita' dell'Autorita' Centrale italiana e presentare, attraverso la lettura di interessanti questionari, particolari aspetti del fenomeno adottivo. Gli enti sono invitati a collaborare trasmettendo ogni notizia degna di nota.

14. UN DVD PER CONOSCERE L'ADOZIONE INTERNAZIONALE

La Commissione ha nel suo programma la produzione di DVD di presentazione dei paesi di origine, in termini storici culturali e sociali, per facilitare la conoscenza e la comprensione della realta' locale, cosi' che la coppia possa meglio comprendere come accogliere un bambino da un determinato paese significhi accettare una persona che ha quelle abitudini di vita e quella lingua, della quale sarebbe bene apprendere le parole piu' importanti per una comunicazione diretta, anche se minimale.
 
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