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| Gazzetta n. 74 del 31 marzo 2005 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI |  | DELIBERAZIONE 1 marzo 2005 |  | Linee  Guida  per l'Ente autorizzato allo svolgimento di procedure di adozione di minori stranieri. (Deliberazione n. 3/2005/SG). |  | 
 |  |  |  | LA COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI 
 Letta   la  legge  31 dicembre  1998,  n.  476,  di  ratifica  ed esecuzione   della   Convenzione  per  la  tutela  dei  minori  e  la cooperazione  in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993;
 Letto   l'art.  39  della  legge  4 maggio  1983,  n.  184,  come sostituito  dalla  richiamata  legge 31 dicembre 1998, n. 476, che al comma  1,  lettera  c)  prevede  che  la  Commissione per le adozioni internazionali  autorizzi  associazioni  aventi i requisiti richiesti dall'art.  39-ter  della  medesima legge n. 184/1983 allo svolgimento per conto terzi di pratiche di adozione internazionale;
 Lette  le  proprie  delibere  n.  1/2002  del  9 gennaio 2002, n. 39/2003  del  20 marzo  2003  e  n.  172/2003  del  17 dicembre 2003, relative  all'approvazione  dei  documenti  di  indirizzo  denominati «Linee  Guida per l'ente autorizzato allo svolgimento di procedure di adozione  di  minori  stranieri», pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
 Considerato  che,  per  il corretto svolgimento dell'attivita' di vigilanza  in  Italia  e  all'estero,  la  Commissione  e'  tenuta ad informare  gli  enti  che  assistono  le  coppie  nelle  procedure di adozione  sugli elementi in base ai quali saranno svolte le verifiche sul  loro  operato  ai fini dell'eventuale limitazione, sospensione o revoca dell'autorizzazione;
 Considerata  l'opportunita'  di  fornire  agli  enti  autorizzati precise  indicazioni  in  materia  di organizzazione e di adempimenti amministrativi   ai  fini  di  assicurare  sul  territorio  nazionale uniformita' di comportamenti e omogeneita' nell'offerta dei servizi;
 Ravvisata   la   necessita'  di  armonizzare  e  semplificare  le indicazioni che di anno in anno sono state date, riunendo in un unico documento  le  disposizioni  fin  qui  emanate  e  tuttora  valide  e conseguentemente  di provvedere alla abrogazione delle delibere sopra indicate per esigenza di coordinamento;
 P.Q.M.
 
 Delibera:
 
 1. E' approvato il documento di indirizzo denominato «Linee Guida per  l'ente  autorizzato allo svolgimento di procedure di adozione di minori   stranieri»   che   forma  parte  integrante  della  presente deliberazione.
 2. Sono abrogate le disposizioni di cui ai documenti di indirizzo allegati alle delibere di seguito indicate:
 delibera  n.  1/2002  del  9 gennaio  2002  -  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2002;
 delibera  n.  39/2003  del  20 marzo  2003  -  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 2003;
 delibera  n.  172/2003  del 17 dicembre 2003 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2004.
 Dispone
 
 la  pubblicazione  della  presente delibera e dell'allegato documento denominato  «Linee  Guida  per l'ente autorizzato allo svolgimento di procedure  di  adozione di minori stranieri» nella Gazzetta Ufficiale della   Repubblica   italiana   e   sul   sito   della   Commissione, www.commissioneadozioni.it
 Roma, 1° marzo 2005
 La presidente: Cavallo
 |  |  |  | ALLEGATO LINEE GUIDA
 per l'ente autorizzato allo svolgimento di procedure
 di adozione di minori stranieri
 
 PREMESSA
 
 La   Commissione,   ai  fini  di  armonizzare  e  semplificare  le indicazioni  che di anno in anno sono state date attraverso le "Linee Guida",   ha   ritenuto  utile  riunire  in  un  unico  documento  le disposizioni tuttora valide e quelle rispondenti alle esigenze emerse nell'ultimo periodo.
 A  tal  fine  e'  sembrato  opportuno,  per esigenza di chiarezza, schematizzare L'attivita' degli enti nelle fasi piu' importanti delle procedure di adozione internazionale di un bambino straniero.
 Tali  fasi sono riportate in schede-tipo pubblicate sul sito della Commissione,   www.commissioneadozioni.it.   Ogni  scheda  compilata, oscurati  i  dati  sensibili,  potra'  essere  utilizzata  anche  per informazione, nonche' pubblicata su testi esemplificativi riguardanti la materia delL'adozione internazionale.
 Gli enti autorizzati alla data del 31 dicembre 2004 sono 70 e sono operativi  su  65  paesi.  Il  numero e' significativamente lievitato divenendo  per  alcuni paesi non equilibrato in rapporto a quello pur elevato  dei minori disponibili per L'adozione internazionale, specie se confrontato con il numero degli enti autorizzati dagli altri paesi di   accoglienza.   Essi   appaiono   tuttavia  concentrati  su  aree specifiche, quali l'Europa dell'Est ed il Sud America.
 Autorizzare  nuove associazioni su paesi gia' congruamente coperti non  aiuta  piu' bambini ad essere adottati dalle famiglie italiane e da  quelle  residenti in Italia, perche' il numero dei bambini che il paese di origine destina ai vari paesi di accoglienza non dipende dal numero  degli  enti  da  questi  ultimi autorizzati, ma e' dettato da equilibri  politici volti a bilanciare il numero delle adozioni tra i vari  paesi,  laddove non sussistano particolari rapporti di amicizia che  spiegano  situazioni privilegiate. Alcuni tra i paesi di origine dei  bambini  seguono  sempre  piu'  la  prassi,  non condivisa dalla Commissione,  ma di fatto esistente, di destinare una quota-parte dei bambini  disponibili per L'adozione internazionale a ciascun paese di accoglienza   operativo  nel  proprio  territorio.  Ne  consegue  che eventuali ulteriori autorizzazioni di enti produrrebbero soltanto una redistribuzione dello stesso numero di bambini tra un numero maggiore di  enti  e  nel  contempo  la  lievitazione dei costi delL'adozione, perche'  L'ente  su quel paese straniero sarebbe, comunque, costretto ad  affrontare  i  costi  fissi  relativi  alL'organizzazione  ed  al mantenimento della sede.
 L'Autorita'  straniera  di riferimento chiede, d'altronde, a volte informalmente,  a  volte  espressamente,  di limitare il numero degli enti  autorizzati, in quanto preferisce interagire con pochi enti per ciascuno dei paesi di accoglienza.
 La  Commissione,  pertanto,  per  evitare  che gli enti sostengano inutilmente  i  costi  inerenti  alla  sede,  alle attrezzature ed ai referenti  ritiene  opportuno,  prima  di concedere L'autorizzazione, consultare in merito la competente Autorita' straniera.
 Quanto esposto viene confermato dal fatto che gli enti autorizzati dalla   Commissione,   ove  ritenuti  in  soprannumero,  non  vengono accreditati   dal   paese  straniero  per  il  quale  hanno  ottenuto L'autorizzazione.
 
 1. AUTORIZZAZIONE - Modalita' e termini di presentazione dell'istanza
 
 L'ente  che  vuole  estendere  la sua operativita' su nuovi paesi, cosi' come le associazioni che vogliono presentare istanze per essere iscritte  all'Albo  degli  enti  autorizzati  a svolgere procedure di adozione  internazionale,  devono  ponderare  attentamente le proprie capacita'  organizzative e di gestione e orientare preferibilmente le proprie  scelte  in paesi della stessa area geografica, affinche' nel tempo  si  possa  pervenire alla specializzazione degli enti per area continentale.
 In  considerazione  inoltre  di  quanto indicato in premessa e con particolare  riferimento  all'attuale numero di enti autorizzati e di paesi  coperti,  le  istanze  di  autorizzazione per il 2005 dovranno orientarsi  verso paesi asiatici e/o africani dove milioni di bambini vivono  in  condizioni  di abbandono e dove la presenza degli enti e' ancora limitata.
 
 Documentazione da allegare
 
 La  richiesta  di  iscrizione  all'Albo  degli  enti autorizzati a svolgere  procedure di adozione internazionale deve essere presentata utilizzando   l'apposita   modulistica   pubblicata  sul  sito  della Commissione.
 In  particolare,  all'atto  della  richiesta  di autorizzazione ad operare  in  un  determinato  paese  straniero, l'ente deve corredare l'istanza:
 a) di  un  approfondito  studio-paese affinche' possa evincersi livello  di  conoscenza  della  realta'  locale,  specificatamente in ordine  alle  condizioni  dell'infanzia  ed  al  sistema  giuridico e sociale  di  protezione della famiglia, ed in particolare all'aspetto procedurale   dell'istituto   dell'adozione.   Lo  studio-paese  deve descrivere  l'organizzazione  dell'Autorita'  straniera competente in materia,  le modalita' di abbinamento della coppia con il bambino, la preparazione   del  bambino,  i  tempi  di  permanenza  della  coppia all'estero, i tempi di invio delle relazioni post-adottive;
 b) dell'indicazione  precisa,  in caso si tratti di Federazione di Stati (es. Brasile), dello Stato ove intende operare;
 c)  dell'ubicazione della sede operativa, la quale potra' anche essere   messa  a  disposizione  dell'ente  da  organismi  localmente riconosciuti  e dei nominativi dei referenti corredati dei rispettivi curricula;
 d) di  un  dettagliato  progetto sull'attivita' di cooperazione che  si propone di avviare nel paese straniero, con descrizione della metodologia   individuata  per  la  sua  realizzazione,  il  contesto territoriale e i beneficiari.
 
 Termine di presentazione delle domande
 
 Le  istanze  di  autorizzazione  o  di  estensione dovranno essere presentate  dal 1° gennaio al 31 marzo di ogni anno. Per l'anno 2005, tali istanze dovranno essere presentate entro il 31 maggio 2005.
 L'istanza   di  autorizzazione  o  di  estensione  a  nuovi  paesi presentata  incompleta  o fuori termine sara' immediatamente respinta senza ulteriore istruttoria.
 
 2. OBBLIGHI DELL'ENTE
 
 A)  Accreditamento  nel  paese  straniero,  capacita'  di  gestione e accettazione  dell'incarico,  casi  di  incompatibilita',  nomina dei referenti all'estero
 
 L'Ente  e'  tenuto  a  provvedere al proprio accreditamento presso le competenti Autorita' del paese straniero
 
 E'  specifico  compito dell'ente autorizzato provvedere al proprio accreditamento  presso  le  competenti Autorita' del paese straniero, essendo  condizione  indispensabile  per  l'accettazione del mandato. Come  disposto  nella  Delibera  n.11/2004 del 16 marzo 2004 e' fatto divieto  all'ente  autorizzato  di assumere incarichi per il paese in cui non ha ottenuto formale accreditamento ad operare.
 Per  i  paesi non ratificanti la Convenzione de L'Aja, per i quali puo'  non essere previsto un formale accreditamento, si invita l'ente a sollecitare un'attestazione, da cui risulti il gradimento ovvero la volonta'  non  ostativa all'attivita' dell'ente in quel territorio da parte  dell'Autorita'  di  riferimento.  La Commissione, comunque, si riserva   la  facolta'  di  svolgere,  su  richiesta  dell'ente,  gli opportuni  accertamenti  presso  le  competenti  Autorita'  del paese straniero,  per  consentire  all'ente autorizzato di operare anche in mancanza  di  formale  accreditamento,  se  gradito alle Autorita' di riferimento.
 La  Commissione  si  impegna, nel quadro delle intese bilaterali e nell'ambito  dei  rapporti  internazionali, a concordare le procedure per l'accreditamento.
 L'accreditamento  deve  essere espletato entro il piu' breve tempo possibile.  Decorsi  18  mesi  dalla  data  di  inserimento dell'ente autorizzato nell'Albo, senza che esso abbia ottenuto l'accreditamento o  il  gradimento, l'autorizzazione potra' essere revocata, salvo nel caso in cui si sia verificato un arresto - rallentamento, sospensione o  blocco  -  nelle  procedure  di adozione riferibile a decisioni di politica generale delle competenti Autorita' straniere.
 Se  trattasi  di  rinnovo  dell'accreditamento,  la  cancellazione avverra'  dopo un anno dalla richiesta di rinnovo rimasta senza esito o rigettata.
 L'ente  e' temuto a documentare con tempestivita' alla Commissione l'avvenuto  accreditamento  presso ogni singolo paese per il quale e' stato  autorizzato,  ai  fini della pubblicazione sull'Albo, ovvero i motivi del diniego.
 Per    quanto   attiene   alle   residue   limitazioni   regionali all'operativita'  dell'ente,  perduranti per quegli enti che ne hanno fatto  specifica  richiesta,  nonostante  la Delibera n. 77/02 del 17 luglio   2002,   con   la   quale   la  Commissione  ha  riconosciuto l'operativita'  su  tutto  il  territorio  nazionale agli enti aventi almeno una sede in due macro-aree, va precisato che l'eventuale presa in  carico da parte di enti con limitazioni di operativita' a livello regionale  di  coppie  residenti  in regioni diverse da quelle in cui l'ente opera, dovra' essere autorizzata dalla Commissione.
 
 Capacita' di gestione dell'ente e accettazione dell'incarico
 
 L'ente  non  puo'  accettare  un  numero  di procedure superiore a quello   determinato,   in  un  intervallo  di  tempo,  dai  seguenti parametri:
 a)  capacita'  di gestione e cioe' il numero delle procedure di adozione  contemporaneamente  in corso che l'ente riesce a supportare in modo adeguato;
 b)  previsione  del  numero  di  procedure  che  si definiranno nell'intervallo di tempo considerato.
 Il    numero    dei    conferimenti    incarico   accettabili   in quell'intervallo  di  tempo  deve  essere  tale  da  non  superare la capacita'  di  gestione,  tenendo conto delle procedure in corso e di quelle che si definiscono in quell'intervallo di tempo.
 L'ente,  una  volta  definita la propria capacita' di gestione, ed elaborando  l'esperienza  di  anni di lavoro in un determinato paese, dovrebbe  individuare  con sufficiente approssimazione il tempo medio per  la  definizione di una procedura di adozione in ognuno dei paesi in  cui  opera,  tenuto conto dell'eta' e delle caratteristiche della coppia;  tale  tempo  medio  deve  essere  comunicato  alla coppia al momento  della presa in carico e dalla stessa l'informazione ottenuta deve essere sottoscritta.
 
 Casi di incompatibilita' del personale dell'ente
 
 L'ente,   nella   scelta  del  personale,  per  non  incorrere  in situazione di incompatibilita' o di conflitto d'interessi, non puo' - come   previsto   dalla   normativa  -  avvalersi  di  dipendenti  di amministrazioni  pubbliche  o di professionisti che abbiano incarichi riguardanti   la   tutela   dei  minori,  l'affidamento  familiare  e l'adozione  nazionale  ed  internazionale  in particolare; in caso di dipendenti  part-time,  il  lavoro  privato  deve  riguardare materia diversa  da  quella  svolta nell'ufficio di appartenenza nelle ore di lavoro.
 Si  ritiene  altresi' non corretto, sotto il profilo deontologico, che  coloro i quali rivestono cariche sociali nell'ambito dell'ente - presidente,  vicepresidente, consigliere, tesoriere, altro - emettano parcelle   a   fronte   di  prestazioni,  fornite  nell'ambito  della realizzazione    dell'iter    adozionale   (informazione,   colloqui, traduzioni,  consulenze  e  relazioni post-adozione); chi ricopre una carica  nell'organizzazione  dell'ente  puo' offrire la prestazione a titolo puramente gratuito.
 
 Segnalazioni alla Commissione dei referenti all'estero
 
 Si  sottolinea  che  e'  compito esclusivo dell'ente individuare i propri    rappresentanti,    referenti   e   collaboratori,   nonche' formalizzare  con  gli  stessi,  attraverso  un  accordo  scritto, le modalita'  di assistenza e i servizi che dovranno essere forniti alle coppie  in  loco,  nonche'  le  condizioni  economiche sulle quali il rapporto di collaborazione si fonda.
 Per  esigenza  di  trasparenza,  si  evidenzia l'inopportunita' di delegare  ad  altri  soggetti,  anche  istituzionali,  la  scelta dei referenti.  In  linea  generale  si ritiene preferibile che ogni ente utilizzi un proprio referente, a meno che piu' enti, avendo la stessa metodologia operativa, non concordino preventivamente le modalita' di impiego della medesima persona.
 La  Commissione,  all'atto  della comunicazione del nominativo del referente  e  del suo curriculum, disposti gli opportuni accertamenti attraverso  i canali istituzionali competenti, ne autorizza l'impiego nell'attivita'   di   assistenza  alle  coppie  durante  il  percorso adottivo.
 Il  referente  deve  seguire un numero limitato di coppie, tale da consentire un servizio di qualita'.
 Si  richiama  l'attenzione  degli enti sull'importanza di vigilare sul  comportamento  dei  propri  referenti configurandosi, in caso di irregolarita',  responsabilita'  del legale rappresentante dell'ente. Le  condizioni  di  rapporto  con i referenti dell'ente devono essere trasmesse  alla  Commissione  compilando  per ciascun paese e realta' locale,  in  cui l'ente opera, una breve nota contenente gli elementi dell'accordo di collaborazione.
 Si  richiamano  gli enti ad avvalersi solo ed esclusivamente delle persone  da  loro  nominate  e  indicate come referenti nell'apposita scheda  e  a  non consentire ad essi la delega a terzi di adempimenti riguardanti le procedure.
 
 B) Assunzione dell'incarico e i suoi contenuti, comunicazioni, tenuta del registro, adozione di piu' fratelli, revoca dell'incarico
 
 L'ente,  prima  di  accettare  l'incarico, ai fini di conoscere la coppia e farsi conoscere dalla coppia, puo' richiedere a quest'ultima la   relazione  redatta  dai  servizi  socio-sanitari  e,  ove  detta relazione  non  sia  in  loro  possesso, previo consenso espresso dei coniugi,  puo'  richiederla  al  tribunale  per  i  minorenni (o alla sezione   minorenni   della   Corte   d'appello)  che  ha  dichiarato l'idoneita'.   E   cio'   perche'  dalla  relazione  potrebbero  piu' chiaramente  emergere  le  reali  aspettative della coppia, al di la' delle  eventuali indicazioni contenute nel decreto di idoneita', alle quali  nei  fatti  l'ente  potrebbe  non  essere in grado di dare una risposta,  ad  esempio  perche'  nel  paese  in cui la coppia intende adottare  non  sono disponibili per l'adozione internazionale bambini di quella eta' o con quelle caratteristiche.
 
 L'ente puo' orientare la coppia verso un determinato paese
 
 L'ente  puo'  orientare  la  coppia  verso  un  paese straniero in relazione  alle  disponibilita'  manifestate  dalla  stessa  ed  alle indicazioni  eventualmente contenute nel decreto di idoneita', ma non puo' rifiutare la scelta operata dalla coppia, in quanto la normativa espressamente  riconosce agli aspiranti genitori adottivi la facolta' di individuare il paese in cui adottare.
 L'ente,  in particolare, nell'assolvimento dei compiti inerenti la presa  in  carico  delle  coppie  aspiranti all'adozione di un minore straniero,  e'  tenuta  a  verificare,  insieme con loro, le concrete possibilita'  di  realizzazione  del progetto adottivo, fornendo loro tutte le informazioni necessarie sullo svolgimento della procedura.
 
 L'ente puo' presentare la disponibilita' della coppia su due paesi
 
 L'ente   puo',   ove   la   coppia   lo  richieda,  presentare  la disponibilita'  degli  aspiranti  genitori  su  due paesi di origine, affinche' un cambio di Governo e/o l'eventuale atteggiamento politico contrario  all'adozione  non pregiudichi la coppia in attesa, come si e'  verificato, nell'anno 2004, per la Romania. Va da se' che l'ente, ad  un  certo  punto  del percorso procedurale, lascera' che prosegua esclusivamente  la  procedura  prossima alla proposta di abbinamento, ritirando l'altra.
 
 L'ente  e'  tenuto a richiedere alla coppia di sottoscrivere all'atto del  conferimento  dell'incarico  l'impegno  a rendersi disponibile a dare informazioni per la stesura delle relazioni post-adozione
 
 La  Commissione invita gli enti a richiedere alle coppie, all'atto del   conferimento   del   mandato,   di   sottoscrivere  un'apposita dichiarazione,  indirizzata  alla  Commissione,  con la quale essi si impegnano,  al  fine dell'espletamento delle relazioni post-adozione, per  l'intero  arco  di  tempo previsto dal paese di origine del loro figlio  adottivo, a rendersi disponibili a dare informazioni all'ente che   ha  seguito  la  procedura  adottiva,  circa  il  suo  sviluppo psico-fisico  e  la  sua  vita  di  relazione familiare, scolastica e sociale.  Gli adottanti prendono contemporaneamente atto che, in caso di mancata osservanza dell'impegno assunto, saranno dalla Commissione stessa  segnalati  all'ufficio  giudiziario minorile territorialmente competente  per  eventuali  provvedimenti  limitativi della potesta', potendosi   nella   mancata   trasmissione  delle  notizie  richieste ravvisare  condotta  pregiudizievole  verso  il figlio, cittadino non solo  italiano  ma,  fino  alla  maggiore  eta',  anche  del paese di origine.
 La  relazione  post-adozione  seguira'  ad uno o piu' incontri con l'ente, che avra' verificato l'effettivo buon inserimento del bambino e   potra'   cosi'  documentarlo  all'Autorita'  straniera;  in  caso contrario,  segnalera'  la  situazione  al  servizio territoriale per quanto  di  competenza  e  si  limitera'  a  comunicare all'Autorita' straniera l'intervento in corso.
 
 L'ente deve comunicare il conferimento incarico
 
 L'ente  appena  ottenuto  l'incarico deve darne comunicazione alla Commissione,   al   tribunale   per   i   minorenni   ed  ai  servizi socio-sanitari;   un'eventuale   revoca   va   parimenti  comunicata, indipendentemente  dalle  motivazioni e dalla parte che l'ha messa in atto.
 
 L'ente organizza percorsi informativi
 
 L'ente, utilizzando momenti d'incontro anche in collaborazione con i  servizi territoriali, come previsto nei protocolli regionali, deve far  si' che le coppie prese in carico raggiungano un buon livello di consapevolezza  del significato profondo dell'adozione internazionale e,   parimenti,   delle   molteplici   responsabilita'  che  da  essa conseguono,  cosi'  da  farle  aprire  all'accoglienza  di uno o piu' minori,  superando  ogni pregiudizio, specialmente quelli inerenti la diversita' etnica.
 L'ente  nel  corso dell'iter adozionale deve periodicamente tenere informate   le   coppie  sull'andamento  della  procedura  nel  paese straniero.
 
 L'ente  deve  rispettare  le  indicazioni  contenute  nel  decreto di idoneita'
 
 I decreti di idoneita' molto frequentemente contengono indicazioni per  il  migliore incontro, ed altrettanto frequentemente, nonostante il  limite  di eta' tra adottanti e adottando sia stato stabilito dal legislatore,  queste  indicazioni  riguardano  l'eta'  del minore, il numero  degli  stessi,  il loro stato di salute fisico e psicologico. Tali  indicazioni,  per espressa disposizione di legge, devono essere rispettate,  pena  il  mancato  ordine  di trascrizione, da parte del tribunale per i minorenni, del provvedimento di adozione nei registri dello  stato  civile.  Ove, pero', nel percorso di accompagnamento la coppia  abbia  maturato,  grazie  agli  stimoli ricevuti nei ripetuti incontri,   la   consapevolezza   di  problematiche  fino  ad  allora sconosciute,  alla  quale e' conseguita una piu' ampia disponibilita' nella  realizzazione  del  progetto  adottivo, l'ente autorizzato, al termine  del percorso, deve sollecitare la coppia a presentare presso il  competente  tribunale per i minorenni, un'istanza per la modifica delle  indicazioni  contenute  nel  decreto  di idoneita'. La domanda sara'  corredata da adeguata documentazione fornita dall'ente stesso. E infatti inaccettabile la prassi di fare richiesta di estensione, in via  urgente,  soltanto  a  seguito  della  proposta  di  abbinamento effettuata  dall'Autorita'  straniera, in quanto non rispettosa delle indicazioni contenute nel provvedimento giudiziario italiano.
 
 L'ente comunica ai tribunali per i minorenni, dinanzi ai quali sia in corso il procedimento di adozione nazionale, l'adesione alla proposta di abbinamento della coppia con il minore straniero
 
 Si ritiene necessario che l'ente debba comunicare al tribunale per i  minorenni  presso  il  quale o presso i quali la coppia abbia dato disponibilita'  per  l'adozione  nazionale, l'avvenuto abbinamento in sede  internazionale.  Cio'  affinche'  il  tribunale per i minorenni interessato  possa  fare  le  sue valutazioni avendo piena conoscenza delle tappe procedurali svoltesi in sede internazionale.
 L'ente,  pertanto, all'atto dell'accettazione del conferimento del mandato  deve  richiedere  alla  coppia in quali uffici giudiziari ha presentato  dichiarazione di disponibilita' per un bambino dichiarato adottabile  sul  territorio nazionale. Cio' al fine di evitare che la coppia gia' in rapporto con un bambino straniero per averne accettato la proposta di adozione sia successivamente individuata dal tribunale per  i minorenni come idonea all'affidamento preadottivo di un minore adottabile   e   possa   preferire  l'adozione  nazionale.  E'  anche condivisibile  che  gli enti chiedano alla coppia, successivamente al deposito  del  dossier  "tradotto e legalizzato" presso la competente Autorita'   del  paese  straniero  individuato,  di  rinunciare  alla procedura  in  corso  per l'adozione nazionale, in quanto e' accaduto che  l'ente  abbia  dovuto  continuamente  ritirare  e sostituire dei dossier,  creando cosi' alle competenti Autorita' del paese straniero incertezze  e  difficolta'. E cio' perche' coppie aventi in corso una procedura  di adozione all'estero vi rinunziano per proseguire quella nazionale,  accettando  dal tribunale per i minorenni una proposta di abbinamento.
 
 L'ente  e'  tenuto  a  dare  alla  coppia  notizie  dettagliate sulla condizione del bambino
 
 L'ente,  all'atto  della  proposta di abbinamento, deve comunicare agli  aspiranti  genitori  le  cause dell'abbandono, le abitudini del bambino  in  istituto  o  nella  eventuale  famiglia  affidataria, le malattie sofferte o i traumi subiti.
 Si  lamenta  da  parte  delle  coppie molto diffusamente, infatti, l'assenza  e  la  non attendibilita' di notizie sullo stato di salute fisico e psicologico dei bambini e sul loro vissuto.
 Il bisogno informativo e' essenziale e deve essere soddisfatto sia per quanto riguarda gli aspetti sanitari, sia per quanto attiene agli aspetti   psicologici,  entrambi  parte  integrante  della  vita  del bambino,  in  particolare  se grandicello. La Commissione s'impegna a segnalare,  e ora da' atto di averlo fatto, alle competenti Autorita' straniere  la necessita' di mettere a disposizione dell'ente tutte le notizie utili a favorire una corretta informazione.
 Tenuto  pero'  conto  che  non  tutti  i  paesi  sono  in grado di acquisire  e  mettere  a  disposizione  quel bagaglio di informazioni utili,   anzi  indispensabili  a  preparare  gli  aspiranti  genitori adottivi  al  miglior incontro con il minore, e' auspicabile che dopo l'accettazione  della proposta di abbinamento l'ente, ove ne abbia la possibilita',  integri  le informazioni in suo possesso utilizzando i propri   professionisti   in   loco,  in  uno  spirito  squisitamente collaborativo che permetta anche di preparare concretamente il minore aiutandolo  a  superare  le  iniziali  difficolta'  incontrate  nella reciproca conoscenza.
 Le  informazioni dettagliate sul bambino e sul suo vissuto saranno raccolte  nell'apposita scheda pubblicata sul sito della Commissione. Tale  scheda  deve  essere  consegnata  alla  coppia e trasmessa alla Commissione insieme alla documentazione prevista per l'autorizzazione all'ingresso.
 
 L'ente  deve  curare la fase dell'incontro fra la coppia e il bambino nel paese straniero, tempi di permanenza all'estero
 
 L'eta'  dei  bambini  e'  sempre  piu'  elevata;  si rende percio' necessaria,   unitamente  ad  una  sempre  maggiore  attenzione  alle competenze  degli aspiranti genitori adottivi, un'adeguata assistenza ed un significativo sostegno nei loro confronti durante il periodo di conoscenza  del  bambino,  specie se preadolescente; gli incontri tra adottanti  e  adottando si auspicano percio' frequenti e ripetuti nel tempo  di  permanenza  nel  paese  straniero. Tale permanenza, ove il paese straniero non preveda tempi piu' lunghi, la Commissione ritiene non possa essere inferiore a 10 giorni per i bambini sotto i 5 anni e a  20  giorni  per  i  bambini  di eta' superiore. La recente ricerca promossa  dalla  Commissione  su "Percorsi problematici dell'adozione internazionale"    rivela   chiaramente   come   il   periodo   della preadolescenza  e  quello  dell'adolescenza  rappresentano  uno stato evolutivo  importante  e  problematico, soprattutto in considerazione del  mutamento  repentino dei riferimenti affettivi cui sara' esposto cambiando  paese  e  stile  di  vita. Si chiede, pertanto, che l'ente autorizzato  si  assicuri  presso  le  competenti  Autorita' e presso l'istituto  di  accoglienza  che  il  minore proposto in adozione sia stato  adeguatamente  preparato ai nuovi genitori e che questi ultimi siano   sufficientemente  sensibilizzati  ad  accoglierne  la  storia personale  e  familiare  per  ricucirla  con  il  futuro che andranno insieme a costruire.
 
 L'ente deve tenere un registro informatico
 
 L'ente  per  motivi  di  trasparenza  deve  essere  fornito  di un registro  anche  informatico  ove  devono essere registrati i dati di seguito indicati:
 1. generalita' degli adottanti e luogo di residenza
 2. data e luogo di emissione del decreto di idoneita'
 3. data del conferimento dell'incarico
 4. data in cui la coppia consegna i documenti
 5. date   degli   incontri   con   annotazione  del  nominativo dell'operatore che li ha tenuti
 6. individuazione  del  paese e data di invio dei documenti nel paese medesimo
 7. data  del  ricevimento  della  proposta di abbinamento del/i minore/i
 8. data  della comunicazione della proposta di abbinamento alla coppia interessata e ricezione dell'eventuale accettazione o rifiuto
 9. generalita' del/i minore/i, sesso, luogo e data di nascita
 10. data  della  trasmissione  del  consenso  alla  proposta di abbinamento alle competenti Autorita' nel paese d'origine
 11. data di partenza della coppia per il paese straniero e data del suo rientro in Italia
 12. data  relativa  ad  un  eventuale  secondo  viaggio, quando previsto o se necessario
 13. costo complessivo dell'adozione certificato dall'ente
 14. spazio  per  annotazioni relative a fatti di rilievo emersi durante   l'iter   adottivo  (individuazione  di  un  secondo  paese, estensione  a  piu'  fratelli,  revoca della proposta di abbinamento, sospensione  della procedura opposizione all'adottabilita' del minore proposto.
 
 Adozione di piu' fratelli
 
 Si  raccomanda  di  dare  la massima attenzione e la piu' accurata assistenza  alle coppie che si dichiarano disponibili a piu' fratelli per  l'impegno  che  tale  adozione  richiede  di  sostenere  in modo particolare  la  capacita'  di  accoglienza  di queste coppie sia nel percorso  pre-adozione che in quello post-adozione, avendo riguardo a renderle  consapevoli  che, ove abbiano adottato bambini appartenenti ad  un nutrito gruppo di fratelli, questi ultimi, anche se in diversi nuclei familiari, ove grandicelli, devono mantenere fra loro rapporti stabili e continuativi nel rispetto della loro identita' e del legame affettivo preesistente.
 Nel caso di segnalazione di un gruppo di fratelli, il cui numero o caratteristiche  non  consentano  l'inserimento in un'unica famiglia, l'ente dovra' adoperarsi affinche' i minori siano collocati in nuclei familiari  preferibilmente  residenti  nella stessa regione, cosi' da favorire  il  mantenimento  dei  rapporti  affettivi  e sociali della comunita'   fraternale.   Se   cio'   non   e'  realizzabile  con  la disponibilita'  delle  famiglie in attesa presso l'ente, quest'ultimo e'  tenuto a chiedere la collaborazione di altri enti autorizzati per lo stesso paese per ottenere che i fratelli siano adottati in regioni limitrofe.
 
 Revoca dell'incarico
 
 Nel  caso  di  revoca  concordata  dell'incarico  conferito  dagli aspiranti  genitori adottivi ad un ente e successivamente affidato ad un   altro   ente,  quest'ultimo  puo'  chiedere  agli  adottanti  la partecipazione  ai  propri  percorsi  di  informazione, ma puo' anche tenere  conto del percorso gia' seguito; pertanto l'ente e' libero di riconoscere  il  percorso  effettuato  o  di richiedere che i coniugi seguano  il  percorso  specifico  ritenuto  adeguato  al paese cui si indirizza  la  nuova  disponibilita'. Qualora il rapporto tra ente ed aspiranti  genitori  adottivi si interrompa a procedura inoltrata e a fronte  di  somme  versate  l'ente  potra'  trattenere solo l'importo relativo  ai  servizi  effettivamente  resi;  ove la coppia non abbia versato  alcuna  somma di danaro e' tenuta a rimborsare l'ente per le prestazioni svolte in suo favore adeguatamente documentate.
 La   Commissione   ritiene   che,   ove  la  coppia  all'atto  del conferimento   dell'incarico   abbia   espressamente   accettato   un determinato  tempo  di  attesa,  sottoscrivendo il mandato in cui sia indicato  detto  periodo  di  tempo come quello di presumibile durata della  procedura,  la  stessa abbia la facolta', trascorsi 6 mesi dal termine  indicato,  di  revocare  l'incarico  e cambiare ente, previa autorizzazione della Commissione al nuovo ente. L'ente potra', ove il decreto  di  idoneita'  sia  stato rilasciato in data antecedente a 3 anni,  richiedere  alla  coppia  un aggiornamento della relazione, in quanto  l'Autorita'  straniera  non  accetta il deposito di documenti risalenti a piu' di un anno.
 
 3. SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE
 
 Sospensione delle procedura su decisione della Commissione
 
 La   sospensione  delle  procedure  di  adozione  da  parte  della Commissione  in  riferimento  ad un paese straniero non pregiudica le coppie  che hanno gia' ottenuto l'abbinamento di un bambino o che, al fine di ottenerlo, hanno consegnato la documentazione richiesta: esse potranno,  comunque,  portare  a  termine  l'adozione assistite dalla Commissione.
 Le coppie, invece, che hanno soltanto iniziato la procedura presso l'ente   hanno   facolta'   -   ove   quest'ultimo   sia  autorizzato esclusivamente  per  il  paese  in  questione  ed  ove  non intendano attendere  la  revoca  della disposta sospensione- di richiedere alla Commissione  l'autorizzazione a conferire un secondo mandato ad altro ente.  La  Commissione ritenendo tale sospensione dettata da causa di forza  maggiore  autorizza  il  secondo  ente  ad assumere il mandato mantenendo  ferma  l'efficacia  del  decreto,  ove sia decorso l'anno dalla comunicazione dello stesso agli interessati.
 In  difetto  della  predetta  autorizzazione, pertanto, l'ente non potra'  prendere  in  carico la coppia il cui decreto di idoneita' ha perso   la   sua  efficacia  per  decorso  del  termine  di  un  anno dall'avvenuta    comunicazione.    L'autorizzazione   dovra'   essere rilasciata  esclusivamente  dalla  Commissione, restando il tribunale per  i  minorenni  competente  per l'eventuale modifica, estensione o revoca del decreto di idoneita'.
 
 Sospensione delle procedure disposta dal paese straniero
 
 La  sospensione  delle  procedure  di  adozione disposta dal paese straniero  nei  confronti  dell'Italia  parimenti  non  pregiudica le coppie  che abbiano in corso una procedura di adozione; esse, ove non intendano attendere la revoca della disposta sospensione da parte del paese  straniero,  potranno essere autorizzate dalla Commissione alla revoca  del  mandato  all'ente  autorizzato per quel paese, in quanto detta sospensione configura forza maggiore, non potendosene prevedere la  durata;  le coppie potranno, pertanto, individuare altro ente per conferire  mandato  e la Commissione autorizzera' questo secondo ente ad  assumere  l'incarico,  ferma  restando l'efficacia del decreto di idoneita',  ove  la sua comunicazione agli interessati sia precedente all'anno.
 
 4. LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'INGRESSO
 
 L'ente e' tenuto ad inviare la documentazione relativa alla richiesta di autorizzazione all'ingresso completa e corretta
 
 La  Commissione richiama l'attenzione degli enti autorizzati sulla necessita',  allorquando  inoltrano  la  richiesta  di autorizzazione all'ingresso,  di far pervenire la documentazione completa e corretta essendosi  verificato frequentemente che la richiesta viene trasmessa corredata da una documentazione priva di atti essenziali o i cui atti presentano  errori  nei  dati  anagrafici o addirittura sono mancanti della  legalizzazione o delle apostille. La coppia interessata imputa alla   Commissione   il   ritardo  nel  rilascio  dell'autorizzazione all'ingresso,  avendo  ricevuto  da  parte  dell'ente,  assicurazione sull'inoltro   della   richiesta.  La  Commissione  e'  in  grado  di rilasciare  il provvedimento di autorizzazione all'ingresso entro due giorni  lavorativi, qualsiasi ulteriore ritardo non e' quindi ad essa addebitabile,  per cui i solleciti provenienti dalle coppie o da loro familiari  non  informati  sulla  causa  del  ritardo  provocano solo disturbo alla normale attivita'.
 I  documenti  necessari per ottenere l'autorizzazione all'ingresso sono di seguito indicati:
 1. Richiesta   di   autorizzazione   all'ingresso  e  residenza permanente in Italia del minore secondo Mod. E/32 pubblicato sul sito della Commissione.
 2. Decreto di idoneita' dei coniugi rilasciato dal TM
 3. Copia del conferimento dell'incarico all'ente
 4. Provvedimento dichiarativo dello stato di abbandono
 5. Attestazione  del  principio  di  sussidiarieta'  rilasciata dalla competente autorita' straniera
 6. Proposta  di  abbinamento  comprensiva di scheda sanitaria e profilo psico-sociale del minore
 7. Dichiarazione  di  accettazione  della  proposta firmata dai coniugi adottanti
 8. Sentenza  di  adozione e certificazione del suo passaggio in cosa giudicata
 9. Certificato   di   nascita   emesso   in   conformita'   del provvedimento  che  dichiara  l'adozione  e quello originario, se non vietato dalla legislazione del paese di origine
 10. Per i paesi Aja certificato di conformita' alla Convenzione ex art. 23 comma 1.
 
 5. IL POST-ADOZIONE
 
 L'ente deve assistere la coppia dopo l'ingresso del minore in Italia
 
 La  Commissione  sottolinea  agli enti la particolare complessita' della  seconda  adozione  e  dell'adozione  di piu' fratelli, essendo emerso in questi anni di esperienza che talvolta la seconda adozione, spesso  raffrontata  dai  coniugi  alla  prima esperienza, rischia di scatenare  dinamiche  di  rigetto al rientro in Italia, non appena il confronto  tra  i  due  bambini tradisce le aspettative. E necessario quindi seguire in modo particolare la coppia.
 
 L'ente  e'  tenuto  a  trasmettere  al  paese  straniero le relazioni post-adozione
 
 Con  la presa in carico della coppia, l'ente resta vincolato anche al rispetto della normativa prevista dal paese straniero nel quale la coppia  ha  scelto  di  adottare.  Ne  consegue che l'ente sara', tra l'altro,  tenuto  ad  inviare le relazioni sull'avvenuta integrazione del minore nella famiglia adottiva per i tre, o piu' anni, successivi alla avvenuta adozione, come previsto dalla legislazione del paese di provenienza del minore.
 Continuano  purtroppo ad insorgere problemi circa il mancato invio delle   relazioni   post-adottive   alle   competenti  Autorita',  in particolare  quelle  inerenti  i  bambini  bielorussi  ed ucraini. Le Autorita' di questi due Paesi hanno richiesto, tra l'altro, agli enti autorizzati  di trasmettere relazioni post-adottive riferite a minori adottati  non  attraverso  la  loro intermediazione. Trattasi di dati sensibili  e  giustamente  sia gli enti autorizzati da una parte e le poche   coppie   da  questi  ultimi  contattate  dall'altra  si  sono risentiti,   i   primi  perche'  si  ritengono  incompetenti  a  fame richiesta,  le  seconde  perche' reputano trattarsi di una violazione della loro privacy. E' opportuno, pertanto, che gli enti inviino tali richieste  alla  Commissione  che  provvedera' a diramarle ai servizi competenti per territorio.
 Laddove   i   protocolli   regionali   prevedano   che   i  report post-adottivi  siano  redatti  dai  servizi socio-sanitari, ma per un numero   di  anni  minore  rispetto  a  quello  richiesto  dal  paese straniero,   l'ente   autorizzato  e'  tenuto  alla  stesura  e  alla trasmissione  dei  report per gli anni a seguire. Il costo dei report aggiuntivi  potra'  essere  conteggiato  nel costo della procedura di adozione  o  erogato  successivamente  all'atto  della  redazione del report.
 Particolare  attenzione  richiede  la  Commissione  agli  enti che lavorano   con   la   Bielorussia   affinche'  il  bambini  adottati, provenienti  dai percorsi di risanamento, godano di tutte le garanzie e  la tutela dei bambini adottati dagli altri paesi. Sembra, infatti, che per questi bambini tutte le coppie siano adeguate solo perche' li hanno  accolti  e  che  non ci sia bisogno neppure di un'informazione completa  al  riguardo;  e' accaduto, invece, che ragazzi accolti per anni,   una   volta   adottati,   abbiano   evidenziato   difficolta' comportamentali  e  incompatibilita'  alla  convivenza:  un  conto e' essere  ospiti un conto e' essere figli. Bisogna che queste coppie lo comprendano bene e, quindi, si sollecitano gli enti a raccordarsi fra loro per incontrare le coppie prese in carico al fine di sottolineare i  problemi  che  sia  ai  loro  uffici  sia alla Commissione vengono segnalati una volta conclusa l'adozione.
 
 6. GESTIONE CONTABILE, CERTIFICAZIONE DELLE SPESE E ONERI DEDUCIBILI
 
 L'ente deve tenere una gestione contabile trasparente
 
 Nel  corso  dell'attivita'  di controllo svolta sull'operato degli enti autorizzati sono emerse talune deviazioni rispetto al prescritto iter operativo che meritano di essere poste debitamente in rilievo al fine di richiamare l'attenzione degli interessati sulla necessita' di conformarsi puntualmente al dettato normativo.
 Il fondamentale criterio cui deve informarsi la gestione contabile degli  enti  autorizzati  e'  quello  della  trasparenza,  consacrato nell'articolo  39  ter,  lettera  d), della legge 476/1998 che impone agli  enti,  al  fine  di  ottenere il rilascio dell'autorizzazione a curare  lo  svolgimento  delle  procedure  di  adozione, l'obbligo di "assicurare  una  gestione contabile assolutamente trasparente, anche sui costi necessari per l'espletamento della procedura... ".
 Affinche'  tale  requisito possa ritenersi sussistente e', quindi, necessario che la contabilita' degli Enti risulti organizzata in modo che  qualunque somma di danaro percepita o erogata in relazione ad un incarico   conferito  trovi  piena  ed  esatta  corrispondenza  nelle annotazioni  figuranti nelle scritture contabili e sia predisposta in modo  tale  da consentire in qualunque momento la ricostruzione della situazione contabile delle singole coppie conferenti l'incarico.
 E' stato, invece, di frequente rilevato che la metodologia seguita non  risulta  pienamente  rispondente  a  tale principio, non essendo stato  sempre  predisposto  il  piano  dei  conti  e  dei  sottoconti necessario per la individuazione delle singole operazioni, sia per le uscite  che  per le entrate, nonche' quelle relative alle transazioni finanziarie effettuate in contanti o mediante assegni bancari, spesso annotate  in  modo  cumulativo nei sottoconti delle attivita' e delle passivita'  dello  stato patrimoniale e nei sottoconti delle uscite e delle entrate del conto economico.
 Tale  sistema,  non  rendendo visibili le operazioni eseguite, non consente di rilevare i costi effettivi nelle varie fasi riferibili ad ogni singola coppia.
 E  inoltre  emerso  in  taluni  casi che gli enti, nell'intento di evitare  un  aggravio  dei  costi  bancari o comunque per esigenze di carattere  pratico,  non  provvedono  direttamente al pagamento delle spese  sostenute  all'estero per la procedura adottiva, lasciando che siano  gli  aspiranti  genitori a provvedervi personalmente, versando nelle  mani  del referente la somma dovuta per le prestazioni rese da quest'ultimo,   senza  poi  annotare  successivamente  sulle  proprie scritture contabili l'importo oggetto di tale versamento.
 Tale  condotta,  oltre a non consentire alcun riscontro obbiettivo in  ordine  alla effettivita' ovvero alla reale entita' del pagamento eseguito, risulta in aperto contrasto con la lettera e con lo spirito della  normativa  vigente,  determinando  il venir meno del requisito della  trasparenza  contabile,  anche  perche'  l'omessa  annotazione dell'avvenuto  pagamento  di tali somme non consente in alcun modo di ricostruire,  sulla  base  dell'esame della documentazione contabile, l'effettivo costo complessivo della singola procedura.
 Un'ulteriore  notazione  attiene al luogo prescelto dagli enti per la  conservazione della documentazione amministrativa e contabile che gli  stessi  sono  tenuti  ad  esibire in occasione dell'espletamento delle  verifiche  ispettive  disposte  dalla Commissione. In numerosi casi  tale  documentazione  non  e'  stata  rinvenuta  presso la sede legale,  risultando  custodita  presso  la  sede operativa o comunque presso una sede diversa da quella legale.
 E  di tutta evidenza che in tali casi la scelta operata dall'ente, pur non potendo formare oggetto di rilievi, ha generato considerevoli problemi  operativi  e  perdita  di  tempo, non avendo reso possibile l'espletamento  del controllo a causa della mancanza della necessaria documentazione.   Al   fine,  pertanto,  di  assicurare  la  migliore efficienza  nella  organizzazione  dell'attivita'  di  controllo,  si invitano   gli   enti   che  intendano  custodire  la  documentazione amministrativa e contabile presso una sede diversa da quella legale a comunicare   preventivamente   alla   Commissione  tale  circostanza, indicando  con  la  massima  precisione  il  luogo prescelto per tale scopo.
 Gli   enti  autorizzati  sono  invitati  a  prestare  la  doverosa collaborazione  in  occasione  della  visita ispettiva, predisponendo tutta  la documentazione da esibire in visione e compiendo ogni altra attivita' volta a facilitare l'espletamento della verifica.
 
 L'ente  deve  curare  la  certificazione delle spese attenendosi alla risoluzione n. 77 del 2004 delle Agenzia delle Entrate
 
 Per   quanto   attiene   ai  problemi  applicativi  relativi  alle disposizioni in tema di deducibilita' fiscale delle spese inerenti la procedura  di  adozione,  si  richiama  l'attenzione  sulla specifica risoluzione n. 77 del 2004 emanata, in argomento, dalla Agenzia delle entrate, la quale costituisce utile parametro di riferimento, cui gli adottanti  e gli enti autorizzati - ognuno per la parte di rispettiva competenza - si atterranno.
 Per  comodita' di esame e di acquisizione del dato, la risoluzione viene altresi' inserita per esteso nel sito della Commissione.
 Puo'  essere utile rammentare, inoltre, che le coppie adottive, in qualita'   di   contribuenti,   possono  sempre  rivolgersi,  per  la risoluzione  interpretativa  dei  loro  casi  concreti  e dubbi, alla Agenzia  delle  entrate  territorialmente competente, che rispondera' loro  in applicazione della specifica norma prevista dall'articolo 11 della  legge  27  luglio 2000, n. 212, recante lo statuto dei diritti dei contribuenti.
 
 Oneri deducibili
 
 L'elargizione  in  denaro,  nonche'  le donazioni e/o richieste di partecipazione  a  programmi di cooperazione e solidarieta', potranno essere  corrisposti  all'ente  dalle  coppie solo dopo la conclusione dell'iter  adottivo,  in  considerazione  che esse non possono essere ricomprese tra i costi procedurali, ma rappresentano l'espressione di un  coinvolgimento  negli  obiettivi  perseguiti  dall'ente. Tutte le elargizioni  in  denaro  in  favore  delle ONLUS sono peraltro a loro volta  deducibili  indipendentemente  dalla  procedura di adozione in atto.
 
 7. COSTI IN ITALIA E ALL'ESTERO
 
 L'ente  e'  tenuto  ad  osservare  le indicazioni sui costi contenute nella  Direttiva  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2003
 
 La  Commissione  in  collaborazione  con  gli  enti autorizzati ha proceduto  ad  un approfondimento dei costi applicabili per i servizi resi alle coppie in Italia ed all'estero.
 Sono  state  predisposte  le tabelle MOD. E3 e MOD. E4, secondo le modalita'  ed i parametri approvati dalla Commissione ed inseriti nel sito www.commissioneadozioni.it
 Si   ribadisce   infine  che,  per  esigenze  di  trasparenza,  e' necessario  che  sia  l'ente  a  provvedere,  nei  modi  e  nei tempi concordati,   al  trasferimento  all'estero  delle  somme  necessarie all'avvio  e al completamento della pratica. E' inoltre opportuno che tra  la  data  in  cui  vengono effettuati i versamenti dai coniugi e l'utilizzo delle somme non intercorra un lungo arco di tempo.
 
 8. CODICE DEONTOLOGICO
 
 L'ente   deve  rispettare  la  normativa  di  settore  e  i  principi deontologici   a   fondamento   di   ogni   attivita'  o  prestazione professionale
 
 Gli enti sono tenuti a rispettare non solo la normativa di settore ma  anche  i principi deontologici alla base di tutte le professioni, pena  la  sospensione  o  la revoca dell'autorizzazione, in quanto le qualita' morali sono espressamente richieste dalla legge all'atto del rilascio  dell'autorizzazione  e  devono  continuare a sussistere nel corso  dell'operativita'  dell'ente;  l'ipotesi quindi di concorrenza sleale non e' sicuramente espressione di "idonee qualita' morali".
 
 9. COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE
 
 Con i servizi territoriali
 
 L'ente  deve  relazionarsi con i servizi del territorio secondo le modalita' previste e regolamentate dai protocolli regionali.
 La  Commissione  nell'ambito  delle  sue  attivita'  continuera' a promuovere  incontri  affinche'  si realizzi un maggior coordinamento tra  regioni  e  tra  regioni  ed  enti,  impegnandosi,  altresi', in collaborazione  con  la  Conferenza  Stato  - Regioni e la Conferenza Unificata   Regioni  -  Autonomie  Locali,  a  promuovere  iniziative finalizzate allo scambio di informazioni e di esperienze lavorative.
 
 Con i tribunali per i minorenni
 
 L'ente - per la rilevanza pubblica riconosciutagli dalla normativa -  ha  l'obbligo  di segnalare alla Procura della Repubblica presso i tribunali  per  i  minorenni tempestivamente, e in qualsiasi momento, fatti,  notizie e cambiamenti sostanziali della realta' personale e/o familiare  riguardante  gli  aspiranti  genitori  adottivi  di cui e' venuto a conoscenza e che possono richiedere l'intervento dei servizi territoriali   o   del   tribunale   per  i  minorenni  in  relazione all'idoneita', alla sua eventuale modifica o revoca.
 
 Con le Autorita' straniere
 
 L'ente  deve  essere  in  grado  di relazionarsi con le competenti Autorita'   del  paese  straniero  ai  fini  di  acquisire  tutte  le informazioni che riguardano il bambino proposto, unitamente ad un suo profilo  psico-fisico-sociale,  che  tenga conto anche del livello di socializzazione  raggiunto  nella struttura di accoglienza, delle sue necessita',  aspettative  e  capacita' di affrontare l'inserimento in una nuova realta' familiare, scolastica e sociale.
 Va precisato che alle competenti Autorita' straniere dovra' essere inviato   il  decreto  di  idoneita'  congiuntamente  alla  relazione psico-sociale   predisposta  dal  servizio  pubblico;  l'ente  ha  la facolta'   di   allegare   una   comunicazione,  redatta  dai  propri consulenti, a carattere integrativo rispetto a quella predisposta dai servizi  del  territorio,  mandandone  a  questi  ultimi  copia. Tale integrazione  avra'  lo scopo di arricchire e completare la relazione psico-sociale,  rendendola cosi' conforme allo standard richiesto dal singolo paese.
 E' invalsa la prassi che la Commissione, in occasione di visite in Italia  di rappresentanti di istituzioni straniere, crea occasioni di incontro  con  tutti  gli  enti  che operano sul paese di provenienza delle  Autorita'.  Cio'  al fine, da una parte di consentire a questi enti  di approfondire tematiche inerenti l'adozione e di incontrare i servizi   territoriali,   i   giudici   minorili,   di   visitare  le case-famiglia.  per  una  piena  comprensione del funzionamento delle strutture  e  delle istituzioni coinvolte nel percorso procedurale di adozione;  dall'altra  per  consentire  agli  enti di intensificare i rapporti di collaborazione all'estero.
 
 Con le Ambasciate d'Italia
 
 Si  richiama  l'attenzione degli enti sul dovere di collegarsi con le  Rappresentanze  italiane  all'estero nel pieno rispetto dei ruoli istituzionali,  presentando  al  Consolato  i  propri  referenti  con l'indicazione  dei  compiti  loro  attribuiti,  non  eccedendo  nelle richieste,   stante  l'abituale  esiguita'  degli  organici  di  tali strutture,  evitando  pressioni  e  solleciti  se  non  nei  casi  di effettiva   necessita'   ed   urgenza.   La  Rappresentanza  italiana all'estero non e' soltanto parte del territorio Italiano, ove vengono svolti  adempimenti  e  procedure,  ma  e' anche un organo preposto a svolgere  sotto  alcuni  aspetti  un  ruolo  di  vigilanza.  E' anche necessario che l'ente faccia conoscere i propri riferimenti nel paese straniero,  specie  per quanto attiene le iniziative di cooperazione; cio'  potra'  tradursi  anche in un reale sostegno per lo svolgimento dell'attivita'  nel  suo  complesso, nell'interesse dei cittadini che l'ente  assiste  e  che,  in  quanto  italiani,  hanno  il diritto di ottenere adeguate risposte istituzionali.
 Sara'   compito  della  Commissione  inviare  alle  Rappresentanze italiane   all'estero   e   alle   Autorita'   straniere  ogni  utile informazione  riguardante ciascun ente autorizzato. Il rappresentante legale   dell'ente   avra'   cura  di  presentare  direttamente  alle Rappresentanze italiane i propri collaboratori.
 
 10. COOPERAZIONE E SUSSIDIARIETA'
 
 Nel  quadro  della politica di cooperazione promossa dal Governo e dagli  altri  organismi  competenti si invitano gli enti, che operano nello  stesso  paese  o  area  geografica,  ad  individuare obiettivi comuni,  o  comunque  collegabili fra loro, cosi' da non disperdere e vanificare  gli  interventi  di  cooperazione. Ancora piu' produttiva risultera'  la  collaborazione e la concreta attuazione del principio di  sussidiarieta'  se  i  contributi  sono  concentrati su obiettivi condivisi fra gli enti che operano nella stessa area.
 
 La Commissione, come ha sottolineato in varie occasioni di confronto, ritiene  che  un'efficace  politica  di cooperazione e sussidiarieta' possa  essere realizzata con l'impegno comune di tutti coloro che, in un'area  geografica  ben  definita,  operano a vario titolo in favore della  salvaguardia  dei  diritti  del  bambino  nello  spirito delle Convenzioni   Internazionali.   Ed   e'   in   questa  direzione  che prioritariamente ha inteso e intende proseguire la propria attivita'.
 La  Commissione, in sinergia con le amministrazioni competenti, si fara'  carico, nell'individuazione degli obiettivi, di verificare che non  vi  siano  sovrapposizioni di interventi per lo stesso progetto, oppure  di  individuare le modalita' per la convergenza di risorse di piu'  amministrazioni  o  organismi  pubblici o privati che intendono concorrere alla realizzazione dei progetti individuati.
 A  tal  fine  la  Commissione  - nell'ambito dello stanziamento di bilancio  di  competenza - tenendo presenti le priorita' ed i bisogni individuati  d'intesa  con  gli  enti,  puo'  finanziare  progetti di sussidiarieta'  per  le  aree  di  provenienza  dei bambini, rendendo preventivamente  pubblici i requisiti, gli obiettivi in base ai quali saranno  prescelti  progetti,  il  termine per la presentazione degli stessi, nonche' la quantita' delle risorse impegnate.
 I  progetti, valutati ed approvati dalla Commissione, saranno resi pubblici  e  saranno  monitorati con la collaborazione degli enti che concorrono  alla  realizzazione  dei  medesimi,  onde  finalizzare al meglio  le  risorse  impegnate  nell'arco  temporale previsto per gli interventi progettati.
 
 11. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO PER IL SOSTEGNO A DISTANZA
 
 La  Commissione,  come  e'  noto,  ha promosso, nell'anno 2003, un Accordo  di Programma Quadro per il sostegno a distanza, sottoscritto inizialmente  soltanto  da  alcuni  enti  in  possesso  dei requisiti previsti  dalla  delibera  n.  70/2003  del  25  luglio  2003,  e che precedentemente  alla  citata  delibera  avevano  fatto  pervenire il proprio  curriculum di esperienze in tale campo e presentato proposte e piani di intervento.
 L'Accordo di Programma Quadro e', comunque, aperto all'adesione di tutti  gli  enti  autorizzati  in  possesso dei requisiti individuati nella  richiamata delibera e/o di quelli successivamente indicati dal Comitato   paritetico   previsto   dall'Accordo  ed  approvato  dalla Commissione.  Gli enti in possesso dei requisiti richiesti al momento della  domanda  di  adesione  dovranno presentare piani di intervento secondo  le  modalita'  e  i contenuti individuati dall'Accordo. Essi saranno  solo  parzialmente  finanziati dalla Commissione, nei limiti delle  disponibilita'  di  bilancio  e  potranno  essere presentati e sostenuti   da   altri   organismi   pubblici   e  privati,  e  dalla collettivita'.
 
 12. COMUNICAZIONE DIGITALE - WEB SICURO.
 
 Nell'ambito  del  proprio  programma  di  attivita'  del  2004, la Commissione  ha  realizzato, fra le priorita' individuate, un sistema di  comunicazione  digitale  sicura  in  armonia  con  i programmi di E-governament ed in attuazione delle disposizioni di legge in materia di semplificazione, trasparenza ed economicita' di gestione.
 A tal fine e' stato promosso, sperimentato e, quindi, approvato un Portale  web  sicuro,  che  si integra con i sistemi di workflow gia' esistenti  ed  utilizzati  dalla  Commissione, grazie al quale si sta pervenendo   ad   una   completa  informatizzazione  delle  procedure adottive, del sistema di autorizzazione degli Enti, dell'attivita' di pianificazione,  gestione  e programmazione delle risorse finanziarie attribuite dalla legge.
 La  realizzazione  del  Portale web sicuro persegue l'obiettivo di semplificazione  e  di  economicita'  non  soltanto  per  gli  attori istituzionali  interessati,  ma anche e, soprattutto, per gli utenti, cioe'  le  coppie interessate all'adozione internazionale, che vedono ridotti   i  tempi  di  attesa  e  nel  medio  e  lungo  periodo,  la possibilita'  di  una  ricaduta  in  termini  di  economicita'  delle procedure.
 Il Portale web sicuro e' dotato dei piu' alti standard tecnologici in   termini   di   sicurezza  e  funzionalita'.  Grazie  all'uso  di certificati  digitali  in  grado  di  garantire  la  sicurezza  della comunicazione  e  la  certezza  dell'identita'  del  mittente  e  del ricevente,   l'invio   di   documenti   cartacei   viene   sostituito completamente   da   procedure  informatiche.  Per  il  rilascio  del certificato   di   firma   digitale   occorre  rivolgersi  agli  Enti certificatomi riconosciuti dal CNIPA. Tali Enti rilasciano una coppia di "chiavi digitali di cifratura" con le quali si riconosce che tutti gli  atti  che  pervengono  da  parte dell'utente sono effettivamente stati   da   lui   trasmessi  e  non  hanno  subito  modificazioni  o alterazioni;  cio'  significa che tutti i documenti in originale o in copia autenticata non avranno bisogno di ulteriore legalizzazione, se non nei casi espressamente previsti dalla legge (per es. apostille di atti destinati ad essere prodotti davanti ad Autorita' straniere).
 Il piano attuativo, nella sua prima fase di realizzazione, ha come interlocutori  gli  enti  autorizzati,  ai  quali  va riconosciuto lo spirito   di   collaborazione  espresso  nel  corso  dei  6  mesi  di sperimentazione,  ma  prevede  nel  breve,  medio e lungo termine, il coinvolgimento  degli  altri soggetti istituzionali che interagiscono con   la   Commissione:   Tribunali   per   i   minorenni,  Ministero dell'Interno,  Ministero  degli  Esteri e Rappresentanze diplomatiche all'estero,   Regioni,   Amministrazioni  Pubbliche  in  generale  ed Autorita' straniere.
 E' evidente che, in attesa che il Ministero dell'Interno adegui le proprie procedure alle disposizioni governative inerenti l'attuazione di  un sistema di comunicazione digitale sicura, e' ancora necessario presentare  presso  le  Prefetture,  competenti per l'apostilla degli atti  destinati  all'estero, l'originale firmato dalla Commissione. A riguardo  sono  stati  presi contatti affinche' quanto prima si possa presentare,   contestualmente   alla   comunicazione  agli  enti,  il provvedimento da apostillare.
 Gli  enti  finora  autorizzati, gia' interlocutori ed utilizzatori del  portale,  hanno potuto verificare l'avvenuta riduzione dei tempi complessivi   necessari  al  rilascio  delle  autorizzazioni  ed  una riduzione dei costi di spedizione dei dossier.
 Allorche'  la  rete  informatizzata  sara' completa e comprendera' anche  gli  atti degli anni precedenti - se ne prevede la conclusione entro  il  2005 - gli enti autorizzati al momento della presentazione delle   varie  richieste  di  autorizzazione  saranno  esonerati  dal produrre  tutti  quegli  atti che gia' hanno inviato nelle varie fasi della procedura adottiva.
 Analoga  semplificazione  sara'  realizzata  anche per il rilascio delle    attestazioni   ai   fini   dell'accreditamento   all'estero, dell'autorizzazione  dei  referenti, delle istanze di estensione etc. Sara'  compito  della  Commissione  informare periodicamente gli enti sull'evoluzione  dei  collegamenti  a  mezzo  comunicazione  digitale sicura.  La  Commissione sta operando per ridurre i tempi di sviluppo del sistema.
 Si  evidenzia,  inoltre,  che  la  possibilita'  di verifica della procedura  in  tutte le sue fasi, sia da parte delle Istituzioni, sia da  parte degli enti, si inquadra nell'obiettivo di partecipazione al procedimento  e  di trasparenza voluto dal legislatore moderno che si traduce  in  efficienza  ed  efficacia dell'erogazione dei servizi in favore della collettivita'.
 Cio'     premesso     ed     in     attesa    del    completamento dell'informatizzazione  dei vecchi documenti, si impone la necessita' di presentare ai fini del rilascio delle Autorizzazioni all'ingresso, mediante un unico invio, i documenti di cui al punto 4.
 Il   Portale   web   sicuro   ha   una  ricaduta  immediata  anche sull'attivita'  di  vigilanza  che  potra' essere esercitata in tempo reale  e  con il pieno coinvolgimento dell'ente, che ancora una volta diviene  partner  delle istituzioni nell'erogazione di servizi per la collettivita'.
 
 13. NOTIZIARIO CAI - COMUNICARE ASCOLTARE INFORMARE
 
 La  Commissione  ha  ritenuto  di dare inizio ad una pubblicazione quadrimestrale  che  raccoglie  ogni  utile  notizia inerente il tema della  adozioni  internazionali  e  rende nota la complessa attivita' dell'Autorita'  Centrale italiana e presentare, attraverso la lettura di   interessanti   questionari,  particolari  aspetti  del  fenomeno adottivo.  Gli  enti  sono  invitati  a collaborare trasmettendo ogni notizia degna di nota.
 
 14. UN DVD PER CONOSCERE L'ADOZIONE INTERNAZIONALE
 
 La  Commissione  ha  nel  suo  programma  la  produzione di DVD di presentazione  dei  paesi  di origine, in termini storici culturali e sociali, per facilitare la conoscenza e la comprensione della realta' locale,  cosi' che la coppia possa meglio comprendere come accogliere un  bambino  da un determinato paese significhi accettare una persona che  ha quelle abitudini di vita e quella lingua, della quale sarebbe bene  apprendere  le  parole  piu'  importanti  per una comunicazione diretta, anche se minimale.
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