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| Gazzetta n. 73 del 30 marzo 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 28 febbraio 2005 |  | Decadenza  della  concessione per l'esercizio delle scommesse ippiche al  totalizzatore  nazionale  e  a  quota fissa n. 1662 del comune di Vicenza,  di cui e' titolare la Carma Servizi di Spaziani Testa Carlo S.n.c. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma
 dei monopoli di stato
 
 di concerto con
 
 IL CAPO DIPARTIMENTO
 della qualita' dei prodotti agroalimentari
 e dei servizi del Ministero
 delle politiche agricole e forestali
 
 Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496,  recante  la disciplina delle attivita' di gioco, che dispongono che  l'organizzazione  e  l'esercizio  di  giochi  di  abilita'  e di concorsi  pronostici,  per  i  quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi  natura  e  per  la  cui  partecipazione  sia  richiesto il pagamento  di  una  posta  di  denaro,  sono riservati allo Stato, ed affidati al Ministero delle finanze che puo' effettuare la gestione o direttamente  o  a  mezzo  di  persone fisiche o giuridiche che danno adeguata garanzia di idoneita';
 Visto  l'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, che riserva  all'U.N.I.R.E.  (Unione  Nazionale  Incremento Razze Equine) l'esercizio  delle  attivita'  previste  dall'art.  1  prima  citato, qualora  siano  connesse  con  manifestazioni  sportive organizzate o svolte sotto il controllo dello stesso Ente;
 Visto  l'art.  3,  comma  77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevede  che  l'organizzazione  e  la  gestione  dei  giochi  e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri delle finanze e delle politiche agricole, i quali possono provvedervi direttamente  ovvero a mezzo di enti pubblici, societa' o allibratori da essi individuati;
 Visto  il  regolamento  approvato  con decreto del Presidente della Repubblica  8 aprile  1998,  n.  169,  che ha trasferito al Ministero delle finanze e al Ministero delle politiche agricole e forestali, le competenze  che  erano  dell'U.N.I.R.E. in materia di esercizio delle scommesse ippiche;
 Visto  il  decreto  ministeriale  7 aprile  1999 con cui e' stato approvato  il  piano  di  potenziamento  della  rete  di  raccolta ed accettazione  delle  scommesse ippiche, che prevede il raggiungimento di 1000 punti di raccolta sul territorio nazionale;
 Visto  il  decreto interministeriale 20 aprile 1999 di approvazione della  convenzione  tipo  per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta  delle scommesse sulle corse dei cavalli a totalizzatore e a quota fissa;
 Visto  il  bando  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, foglio delle inserzioni,  n.  108 del 15 maggio 1999, con cui e' stata indetta una gara  pubblica  europea  per l'assegnazione di 671 concessioni per la raccolta  delle scommesse ippiche, in applicazione dell'art. 2, comma 1, del regolamento prima citato;
 Visto  il  decreto ministeriale 16 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  parte  prima,  del 28 settembre   1999,  n.  228,  con  cui  sono  state  attribuite  le concessioni  per l'esercizio delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale e a quota fissa;
 Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n.  33,  concernente  l'affidamento  delle attribuzioni in materia di giochi  e  scommesse  all'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli di Stato;
 Visto  che  la  Carma  Servizi  di  Spaziani  Testa Carlo S.n.c. e' titolare della concessione per la raccolta delle scommesse ippiche n. 1662;
 Considerato  che,  in  seguito  ad  una  segnalazione  documentata, l'Amministrazione  ha  incaricato la Guardia di finanza di effettuare controlli  al  fine di accertare se la suddetta societa' raccogliesse correttamente le scommesse nei locali autorizzati;
 Preso atto che, con nota prot. n. 4751/I/3377 del 3 giugno 2004, la Guardia di finanza - Comando nucleo provinciale polizia tributaria di Vicenza  ha  comunicato  che  in data 25 maggio 2004, alcuni militari appartenenti  al  suddetto  Comando, accedevano ai locali della Carma Servizi  di  Spaziani  Testa  Carlo  S.n.c. ubicati in Vicenza in via Lanza e in corso Padova al fine di verificare il corretto adempimento delle prescrizioni di legge in merito alla raccolta di giocate;
 Considerato che durante l'accesso i militari hanno appurato che nei locali  di  corso  Padova  venivano raccolte, abusivamente, scommesse ippiche,  attraverso  una  connessione  remota, che trasferiva i dati delle  giocate  al  server situato nel locale di via Lanza, locale in cui  la societa' e' autorizzata alla raccolta delle scommesse ippiche (concessione n. 1662);
 Considerato  che  la Guardia di finanza ha provveduto al sequestro, ai  sensi  dell'art.  354 c.p.p., di due terminali per la raccolta di scommesse ippiche e di un «router» di rete;
 Preso  atto  che  nel  verbale  redatto  dalla Guardia di finanza e notificato  alla parte si legge che i militari intervenuti nei locali di  corso  Padova hanno invitato un impiegato della societa' suddetta ad   effettuare  ed  immediatamente  annullare  singole  giocate,  su ciascuno  dei terminali rinvenuti, al fine di verificare i dati della ricevuta   rilasciata,   e  che  i  suddetti  militari  hanno  quindi riscontrato   che   i   terminali  rilasciavano  ricevute  contenenti l'indicazione della concessione n. 1662;
 Considerato  che  nel  corso  delle  operazioni  i  militari  hanno rilevato  che  nei locali di corso Padova la societa' era autorizzata esclusivamente  alla raccolta delle scommesse sportive e non a quelle sulle  corse  di  cavalli  ed hanno quindi provveduto a sequestrare i terminali ed il «router»;
 Considerato  che  l'Amministrazione, ha rilevato nei fatti indicati un  comportamento  non  conforme  alla  normativa  del settore e agli obblighi  convenzionali  che  regolano  il  rapporto  concessorio del servizio  pubblico  di raccolta di scommesse sulle corse dei cavalli, per  violazione delle seguenti disposizioni: l'art. 1, comma 2, della convenzione, l'art. 3, comma 1, lettera e), della convenzione, l'art. 3,  comma  2,  lettera  b), della convenzione, l'art. 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, l'art. 6,  comma  1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile  1998, n. 169, l'art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169;
 Considerato  che  l'amministrazione ha rilevato che con il suddetto comportamento  sono avvenute delle gravi violazioni della convenzione accessiva  al  rapporto  concessorio  e  del  regolamento emanato con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8 aprile 1998, n. 169, e pertanto,  ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere c) e d), del citato decreto del Presidente della Repubblica, e' dichiarabile la decadenza dal  rapporto  di  concessione,  e che la sanzione della decadenza e' prevista  anche dall'art. 11, comma 1, lettera c), della convenzione, quando   nello   svolgimento   dell'attivita'   sono  commesse  gravi violazioni del regolamento 1;
 Preso    atto    che   l'Amministrazione,   con   nota   prot.   n. 2004/36710/COA/SEC del 1° luglio 2004, ha contestato formalmente alla Carma  Servizi  di  Spaziani  Testa  Carlo  S.n.c. i fatti descritti, assegnando un termine per la produzione di eventuali controdeduzioni, evidenziando  che  tale  comunicazione  assumeva  anche  la natura di notizia   dell'avvio  del  procedimento  per  la  declaratoria  della decadenza  dalla  concessione per la raccolta delle scommesse ippiche n.  1662, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 Considerato  che  successivamente la suddetta societa' ha formulato le   proprie   controdeduzioni   e   che   le   medesime   confermano sostanzialmente  i  fatti  contestati  ed appaiono del tutto prive di valide argomentazioni;
 Preso  atto  che  il  Tribunale  di  Vicenza, sezione penale, nella camera di consiglio del 25 giugno 2004, in accoglimento della istanza di  riesame  presentata dalla societa' ha, con ordinanza, revocato il decreto  di convalida del sequestro emesso in data 28 maggio 2004, ma che nella medesima ordinanza si legge testualmente che: «Il Tribunale osserva che effettivamente quanto accertato dalla polizia giudiziaria costituisce  attivita'  di  raccolta di scommesse esercitata in luogo non autorizzato»;
 Considerato  che  i  fatti  confermati  dal  suddetto  Tribunale, a prescindere  dalla  loro  natura  di illecito penale o meno, rilevano comunque a livello amministrativo;
 Preso  atto  che quanto affermato al punto b) delle controdeduzioni non  corrisponde  alla  realta'  dei  fatti,  perche'  a pagina 4 del verbale  redatto  dalla  Guardia  di  finanza,  si legge che quando i militari   hanno  chiesto  «l'esibizione  dei  report  degli  incassi afferenti  i due terminali illecitamente istallati ed operanti per la raccolta  di  scommesse  ippiche  in corso Padova n. 35», la parte ha consegnato  «in copia tutti i report dei due terminali a far data dal 25 dicembre  2003,  data  di istallazione degli stessi, indicando nei terminali  contraddistinti  con  i  numeri  18 e 19 quelli oggetto di sequestro...»;
 Preso  atto inoltre che la segnalazione da cui ha avuto inizio la verifica e' partita proprio da una ricevuta riportante come terminale il  numero  18, ubicato nei locali non piu' autorizzato alla raccolta delle scommesse ippiche dal dicembre 2003;
 Considerato che appaiono altrettanto infondate le argomentazioni di cui  ai  punti c), d) ed e) delle controdeduzioni, perche' il decreto del  Ministero  delle  finanze  del  15 giugno  2000,  prevede  delle particolari  modalita'  per la raccolta delle scommesse telefoniche e telematiche. A titolo di esempio, l'art. 2 del decreto dispone che la facolta'  di  raccogliere tali tipologie di scommesse e' «subordinata alla stipula con lo scommettitore di apposito contratto, univocamente numerato  nell'ambito  della  concessione, che acquista efficacia con l'apertura   di  un  conto  personale  intestato  allo  scommettitore medesimo». Appare evidente che la situazione riscontrata dai militari non  ha  alcun  collegamento con le disposizioni del citato decreto e che   quindi   non   puo'  dirsi  che  la  societa'  si  sia  avvalsa legittimamente   delle   medesime   disposizioni  per  l'accettazione telematica delle scommesse;
 Sul  punto  inoltre  si  deve  evidenziare  che  la  circolare  del 14 luglio  2003  non  riguarda  le scommesse ippiche, ma le scommesse sportive, come peraltro rilevato dalla stessa societa';
 Preso  atto  che  le  controdeduzioni della societa' non contengono argomentazioni  sufficienti  a  confutare  i  fatti  contestati e che risultano violate le seguenti disposizioni:
 l'art.   1,  comma  2,  della  convenzione,  che  stabilisce  che l'esercizio  delle  scommesse  oggetto  della convenzione deve essere effettuato con diligenza e zelo all'interno del locale autorizzato;
 l'art. 3, comma 1, lettera e), della convenzione, che dispone che il  concessionario  si impegna espressamente ad accettare, secondo le modalita'  previste  dalla  convenzione  le  scommesse  espressamente indicate nell'atto di concessione;
 l'art.  3, comma 2, lettera b), della convenzione, che prevede il divieto  di  svolgere attivita' di raccolta delle scommesse in locali diversi dall'unica sede autorizzata dell'Agenzia;
 l'art.  4,  comma  5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile  1998,  n. 169, che stabilisce il divieto di qualsiasi forma di  scommessa  non  prevista  dal citato decreto del Presidente della Repubblica, salvo specifica autorizzazione del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole e che subordina l'accettazione  delle  scommesse  telefoniche  all'emanazione  di  un apposito decreto ministeriale, emesso peraltro in data 15 giugno 2000 e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale, n. 161 del 12 luglio 2000;
 l'art.  6,  comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica  8 aprile  1998, n. 169, che dispone che le scommesse sono effettuate   esclusivamente   presso   le   agenzie   ippiche.  Nella fattispecie  in  esame  si  e' verificata l'accettazione di scommesse ippiche  raccolte  da  parte di un soggetto privo di specifico titolo (agenzia  sportiva  di  corso  Padova) che le trasmetteva ad un altro soggetto (agenzia ippica di via Lanza);
 l'art.  6,  comma  3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, che vieta ogni forma di intermediazione. A tal fine, si sottolinea che piu' punti di raccolta delle scommesse, anche se  riferibili  alla medesima societa', costituiscono autonomi centri di  interesse,  pertanto,  ogni  qualvolta v'e' interposizione fra un centro  di raccolta e lo scommettitore si verifica l'intermediazione, che e' vietata in ogni stadio di commercializzazione del servizio, in quanto  l'oggetto  della  concessione  e'  un'attivita'  riservata  e quindi, ammettendo l'intermediazione si determinerebbe una violazione della riserva;
 Considerato  che, con il suddetto comportamento sono avvenute delle gravi  violazioni della convenzione accessiva al rapporto concessorio e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile  1998,  n.  169,  e pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere  c) e d), del citato decreto del Presidente della Repubblica, e' dichiarabile la decadenza dal rapporto di concessione;
 Considerato  che  la  sanzione  della  decadenza  e' prevista anche dall'art.  11,  comma  1, lettera c), della convenzione, quando nello svolgimento   dell'attivita'   sono  commesse  gravi  violazioni  del regolamento; A d o t t a
 il seguente decreto:
 
 Art. 1.
 La   concessione   per   l'esercizio  delle  scommesse  ippiche  al totalizzatore  nazionale  e  a  quota  fissa  n.  1662  del comune di Vicenza,  di cui e' titolare la Carma Servizi di Spaziani Testa Carlo S.n.c., e' dichiarata decaduta.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 28 febbraio 2005
 
 Il direttore generale
 dell'Amministrazione autonoma
 dei monopoli di Stato
 Tino
 Il Capo Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi
 del Ministero delle politiche agricole e forestali
 Ambrosio
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