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| Gazzetta n. 73 del 30 marzo 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |  | DECRETO 16 marzo 2005 |  | Diniego,   dell'abilitazione  all'istituto  «Scuola  di  psicoterapia infantile»,  ad  istituire  e  ad  attivare, nella sede di Milano, un corso  di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento, adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509. |  | 
 |  |  |  | IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per l'universita', l'alta formazione artistica musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica
 
 Vista   la   legge   18 febbraio   1989,   n.  56,  che  disciplina l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio  dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3  della  suddetta  legge,  che  subordina l'esercizio della predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o  in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante  corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali, attivati presso  scuole  di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;
 Visto  l'art.  17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n.  127,  che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della   ricerca   scientifica  e  tecnologica  sia  rideterminata  la disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
 Visto  il  decreto  11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato adottato  il  regolamento  recante  norme per il riconoscimento degli istituti   abilitati   ad   attivare  corsi  di  specializzazione  in psicoterapia  ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997  e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art.  3  e  dal comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;
 Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;
 Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni ed  integrazioni,  con  il  quale  e' stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;
 Vista  l'istanza  con  la  quale l'istituto «Scuola di psicoterapia infantile»,  ha  chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso  di specializzazione in psicoterapia in Milano, viale Marche n. 93,  per  un  numero  massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso, per ciascun anno, pari a venti unita' e, per l'intero corso, a ottanta unita';
 Visto  in  particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che  dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei  pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva e del comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il  successivo  comma  7, che prevede che il provvedimento di diniego del  riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalita' di cui al richiamato comma 5;
 Considerato  che la competente commissione tecnico-consultiva nella riunione   del   21 gennaio   2005,  a  conclusione  della  attivita' istruttoria  svolta,  ha  espresso parere contrario al riconoscimento dell'istituto    richiedente,   evidenziando   in   particolare   che l'indirizzo  metodologico  presentato  non rientra nel corpus teorico delle  psicoterapie  e  non  sono  presentate  evidenze  di efficacia psicoterapeutica   della   pratica  clinica  che  si  configura  come esclusivamente legata alla tradizione della terapia psicomotoria;
 Ritenuto   che   per   i   motivi   sopraindicati   la  istanza  di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;
 Decreta:
 Art. 1.
 L'istanza  di  riconoscimento  proposta  dall'istituto  «Scuola  di psicoterapia  infantile», con sede in Milano, viale Marche n. 93, per i  fini  di  cui  all'art.  4  del  regolamento  adottato con decreto 11 dicembre  1998,  n.  509,  e'  respinta,  visto il motivato parere contrario  della commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 16 marzo 2005
 Il Capo del dipartimento: Rossi Bernardi
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