| IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI 
 Visto  il  decreto  legislativo  29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi  finanziari  a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamita' naturali e da eventi climatici eccezionali;
 Visti  gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004,  che  disciplinano  gli  interventi  compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;
 Visto,  in  particolare,  l'art.  6 che individua le procedure e le modalita' per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della   regione   interessata,   demandando  a  questo  Ministero  la dichiarazione  del  carattere di eccezionalita' degli eventi avversi, la   individuazione   dei  territori  danneggiati  e  le  provvidenze concedibili   nonche'   la   ripartizione   periodica  delle  risorse finanziarie  del  Fondo di solidarieta' nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;
 Visto  l'art.  2, comma 1-quater della legge 3 agosto 2004, n. 204, di  conversione  del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, che rinvia all'anno   2005,   l'alternativita'  tra  interventi  assicurativi  e compensativi  dei  danni,  di  cui  all'art.  5, comma 4, del decreto legislativo n. 102/2004;
 Vista  la  proposta  della  regione  Toscana  di declaratoria degli eventi  avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale;
 Piogge  alluvionali  dal  29  al  30 ottobre 2004 nelle province di Arezzo e Grosseto;
 Ritenuto  di accogliere la proposta formulata dalla regione Toscana subordinando   l'erogazione   degli   aiuti   alla   decisione  della Commissione  UE  sul  decreto  legislativo n. 102/2004, a conclusione dell'esame  tutt'ora  in  corso  e  sulle informazioni meteorologiche delle avversita' che hanno prodotto i danni;
 Decreta:
 E'  dichiarata  l'esistenza  del  carattere di eccezionalita' degli eventi  calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto   dei   danni   alle   «strutture  aziendali,  infrastrutture agricole-opere  di bonifica» nei sottoelencati territori agricoli, in cui  possono  trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;
 Arezzo:  piogge  alluvionali del 29 e 30 ottobre 2004 - provvidenze di  cui  all'art.  5,  comma 6, nei territori dei comuni di Anghiari, Arezzo, Badia Tedalda, Bucine, Capolona, Caprese Michelangelo, Castel Focognano,  Civitella  in val di Chiana, Lucignano, Monte San Savino, Pieve Santo Stefano, Subbiano, Talla;
 Grosseto:  piogge  alluvionali del 29 ottobre 2004 - provvidenze di cui  all'art.  5,  comma  3,  nei  territori  dei comuni di Grosseto, Campagnatico, Civitella Paganico, Roccastrada, Gavorrano, Castiglione della Pescaia;
 Piogge  alluvionali  del  29 ottobre  2004  -  provvidenze  di  cui all'art.   5,   comma  6,  nei  territori  dei  comuni  di  Grosseto, Campagnatico,  Civitella  Paganico,  Roccastrada,  Castiglione  della Pescaia.
 L'erogazione   degli   aiuti  a  favore  degli  aventi  diritto  e' subordinata   alla   decisione   della   Commissione  UE  sul decreto legislativo n. 102/2004 notificato ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3 del  trattato,  e  sulle  informazioni  meteorologiche  relative alle avversita' avanti elencate, notificate in ottemperanza alla decisione della  medesima  Commissione  del  16 dicembre  2003, n. C(2003)4328, riguardante analoghe misure di intervento.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 22 marzo 2005
 Il Ministro: Alemanno
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