IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamita' naturali e da eventi climatici eccezionali; Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato; Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalita' per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalita' degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonche' la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarieta' nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti; Visto l'art. 2, comma 1-quater della legge 3 agosto 2004, n. 204, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, che rinvia all'anno 2005, l'alternativita' tra interventi assicurativi e compensativi dei danni, di cui all'art. 5, comma 4, del decreto legislativo n. 102/2004; Vista la proposta della regione Toscana di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale; Piogge alluvionali dal 29 al 30 ottobre 2004 nelle province di Arezzo e Grosseto; Ritenuto di accogliere la proposta formulata dalla regione Toscana subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione UE sul decreto legislativo n. 102/2004, a conclusione dell'esame tutt'ora in corso e sulle informazioni meteorologiche delle avversita' che hanno prodotto i danni; Decreta: E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle «strutture aziendali, infrastrutture agricole-opere di bonifica» nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102; Arezzo: piogge alluvionali del 29 e 30 ottobre 2004 - provvidenze di cui all'art. 5, comma 6, nei territori dei comuni di Anghiari, Arezzo, Badia Tedalda, Bucine, Capolona, Caprese Michelangelo, Castel Focognano, Civitella in val di Chiana, Lucignano, Monte San Savino, Pieve Santo Stefano, Subbiano, Talla; Grosseto: piogge alluvionali del 29 ottobre 2004 - provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nei territori dei comuni di Grosseto, Campagnatico, Civitella Paganico, Roccastrada, Gavorrano, Castiglione della Pescaia; Piogge alluvionali del 29 ottobre 2004 - provvidenze di cui all'art. 5, comma 6, nei territori dei comuni di Grosseto, Campagnatico, Civitella Paganico, Roccastrada, Castiglione della Pescaia. L'erogazione degli aiuti a favore degli aventi diritto e' subordinata alla decisione della Commissione UE sul decreto legislativo n. 102/2004 notificato ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3 del trattato, e sulle informazioni meteorologiche relative alle avversita' avanti elencate, notificate in ottemperanza alla decisione della medesima Commissione del 16 dicembre 2003, n. C(2003)4328, riguardante analoghe misure di intervento. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 marzo 2005 Il Ministro: Alemanno |