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| Gazzetta n. 73 del 30 marzo 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |  | DECRETO 16 marzo 2005 |  | Riconoscimento  della  societa' CERTRA S.r.l., in Bolzano, a valutare la  conformita'  e  l'idoneita'  all'impiego  dei  componenti  e  dei sottosistemi  di  sicurezza  delle  funicolari  aeree e terrestri, ai sensi  del  decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2004. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE dei sistemi di trasporto
 ad impianti fissi
 
 Vista  la  direttiva  2000/9/CE  del consiglio europeo del 20 marzo 2000 relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone;
 Visto  il  decreto  legislativo  12 giugno 2003, n. 210, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  184  del 9 agosto  2003, di attuazione della direttiva 2000/9/CE in materia di impianti  a  fune  adibiti al trasporto di persone e relativo sistema sanzionatorio;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184,  recante  «Riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
 Vista  l'istanza  presentata  dalla societa' CERTRA S.r.l. con sede legale  in  Bolzano,  via Negrelli, 13, del 15 giugno 2004, acquisita agli  atti  della  Direzione  generale  dei  sistemi  di Trasporto ad Impianti  Fissi  in  data  13 luglio  2004  con  la quale la predetta societa'  ha  richiesto  il riconoscimento a svolgere le procedure di valutazione  di  conformita'  dei  componenti  di  sicurezza  di  cui all'allegato  V  nonche'  a  svolgere  la  procedura  di esame CE dei sottosistemi  di  cui  all'allegato  VII  del  decreto legislativo n. 210/2003  con  esclusione dei sottosistemi e dei componenti sicurezza appartenenti ai dispositivi elettrotecnici;
 Considerato  che  nella  predetta istanza la societa' CERTRA S.r.l. con sede in Bolzano ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui al decreto ministeriale 5 agosto 2004;
 Vista  la  nota  prot.  911(6)56.08.4.1  del 5 ottobre 2004 con cui l'amministrazione  ai  sensi  dell'art.  2  del  decreto ministeriale 5 agosto   2004   ha   richiesto   integrazioni  alla  documentazione presentata;
 Vista  la  documentazione integrativa acquisita in data 1° dicembre 2004  agli  atti della Direzione generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi;
 Ravvisato  che,  come  si  evince  dalla documentazione prodotta la societa'   CERTRA   S.r.l.   ha   dichiarato   di   avvalersi   della collaborazione di consulenti esterni esperti del settore funiviario e che  il livello di competenza specifica garantito da tali specialisti e'  da  ritenersi  condizione  necessaria  ai fini del riconoscimento medesimo;
 Tenuto  conto  che la documentazione prodotta dalla societa' CERTRA S.r.l. in Bolzano, soddisfa quanto richiesto dal decreto ministeriale 5 agosto 2004;
 Tenuto conto che nel corso delle visite ispettive previste all'art. 2  del  decreto ministeriale 5 agosto 2004 effettuate presso i locali della  sede  della  societa'  CERTRA S.r.l. e presso i laboratori con essa  convenzionati,  e'  stata  constatata  l'idoneita' dei locali e della organizzazione ai requisiti previsti dal citato DM;
 Viste  le  risultanze  dell'istruttoria  e  delle  visite ispettive svolte  da  parte  del  TIF  6  acquisite  agli  atti della Direzione generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi;
 Considerato  che dagli atti della citata istruttoria e dalle visite effettuate   si  e'  rilevato  che  i  laboratori  convenzionati  non possiedono  tutte  le macchine di prova necessarie per effettuare gli esami  ai fini della certificazione dei componenti e dei sottosistemi di  sicurezza  richiesti  per  il  sottosistema  «funi ed attacchi di funi»;
 Acquisito   il   parere  positivo  del  Ministero  delle  attivita' produttive con nota prot. 15637 del 16 marzo 2005;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 1. La societa' CERTRA S.r.l., con sede legale in via Negrelli, 13 - Bolzano,   e'   riconosciuta   idonea   in   conformita'  al  decreto ministeriale  5 agosto 2004 a svolgere la procedura di valutazione di conformita' dei componenti di sicurezza di cui all'allegato V nonche' a  svolgere la procedura di esame CE dei seguenti sottosistemi di cui all'allegato VII del decreto legislativo n. 210/2003:
 sottosistema 2. argani e freni;
 sottosistema 3. dispositivi meccanici:
 3.1. dispositivi di tensione delle funi;
 3.2. meccanismi delle stazioni;
 3.3. meccanica di linea;
 sottosistema 4. veicoli:
 4.1. cabine, sedili e dispositivi di traino;
 4.2. sospensione;
 4.3. carrelli;
 4.4. collegamento con le funi;
 sottosistema 6. dispositivi di soccorso:
 6.1. dispositivi di soccorso fissi;
 6.2. dispositivi di soccorso mobili.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  I  compiti  di  cui al precedente articolo devono essere svolti secondo  le  forme, le modalita' e le procedure stabilite nel decreto legislativo  n.  210/2003  nel  pieno  rispetto  e mantenimento della struttura  dell'organismo, nonche' dell'organizzazione e gestione del personale  e  risorse  strumentali  ivi comprese le scelte effettuate dall'organismo  in  merito  all'utilizzazione  dei  laboratori  e dei consulenti esterni - come individuata nella documentazione presentata ed  integrata  su  richiesta  dei  competenti uffici ministeriali che hanno condotto l'istruttoria fatto salva l'approvazione, da parte del Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti, delle variazioni che devono essere sottoposte in via preventiva dall'organismo medesimo.
 2.  Il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vigila sulle attivita'  degli  organismi notificati ai sensi del presente decreto, adottando  idonei  provvedimenti  ispettivi,  di  propria  iniziativa ovvero   su  richiesta  dell'organismo  autorizzato,  anche  mediante verifica  a  campione  delle  certificazioni  rilasciate.  A tal fine l'organismo   comunica  ogni  anno  all'Amministrazione  medesima  le certificazioni  emesse,  allegando  i rapporti sulle prove effettuate dai laboratori.
 3.  Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua, con periodicita'  almeno  annuale, visite di vigilanza presso la societa' CERTRA S.r.l. ed i laboratori convenzionati, al fine di verificare la permanenza  dei  requisiti previsti e la regolarita' delle operazioni svolte.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  Nel  caso  di accertate gravi o ripetute irregolarita' da parte della  societa'  CERTRA  S.r.l.  nella  valutazione  o verifica o nei rapporti  con  i  fabbricanti o con gli enti aggiudicatori ovvero nel venire  meno  dei  requisiti prescritti, il riconoscimento e' sospeso per  un  periodo di tempo da uno a sei mesi, dopo che siano trascorsi senza  giustificazioni  plausibili  i trenta giorni previsti all'art. 18, comma 2, del decreto legislativo n. 210/2003.
 2. Decorso il periodo della sospensione prescritta viene effettuata una  visita ispettiva per accertare la rimozione dell'irregolarita' o della carenza.
 |  |  |  | Art. 4. 1.  Il  riconoscimento  e'  revocato  se  ricorre  almeno una delle seguenti condizioni:
 a)  l'organismo  non  possiede piu' i requisiti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 2004;
 b)  l'organismo  ha piu' volte rilasciato, nel periodo di vigenza dell'autorizzazione,  certificazioni  a  componenti  di  sicurezza  o sottosistemi che non soddisfano i requisiti essenziali di sicurezza;
 c)  l'organismo  non  ottempera  con  le  modalita'  ed  i  tempi indicati, a quanto stabilito nel provvedimento di sospensione.
 |  |  |  | Art. 5. 1.  La  societa'  CERTRA  S.r.l.,  pena  la  decadenza del presente provvedimento,    dovra'   corrispondere,   entro   quindici   giorni dall'entrata  in  vigore del decreto che stabilisce le tariffe per il riconoscimento  e  la vigilanza degli organismi di certificazione, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti gli importi dovuti per le procedure di riconoscimento e per l'attivita' vigilanza.
 |  |  |  | Art. 6. 1.  Il  riconoscimento ha validita' triennale ed entra in vigore il giorno  successivo  alla  data  di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 16 marzo 2005
 Il direttore generale: Gargiulo
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