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| Gazzetta n. 73 del 30 marzo 2005 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2005, n. 42 |  | Istituzione  del  sistema  pubblico  di  connettivita'  e  della rete internazionale  della pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 10, della legge 29 luglio 2003, n. 229. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti  gli  articoli 76,  87,  quinto  comma, e 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione;
 Visto  l'articolo  14  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Visto  l'articolo  10,  comma  1, lettera b), della legge 29 luglio 2003,   n.   229,   recante   riassetto   in   materia   di  societa' dell'informazione  finalizzato  a  rivedere  la disciplina vigente al fine  precipuo  di  garantire la piu' ampia disponibilita' di servizi resi per via telematica dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti pubblici;
 Visto  l'articolo  15  della  legge  15 marzo  1997, n. 59, recante delega  al  Governo  per  il  conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
 Visto  il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni,  recante  norme  in  materia  di  sistemi  informativi automatizzati  delle  amministrazioni pubbliche a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
 Visto  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante norme in materia di protezione dei dati personali;
 Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche;
 Visto  l'articolo  50  del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante  disposizioni  in  materia  di  monitoraggio  della spesa nel settore  sanitario  e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie, convertito  in  legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni;
 Rilevato che, ai sensi del citato articolo 10 della legge 29 luglio 2003,  n.  229,  si  deve  procedere,  attraverso  uno o piu' decreti legislativi ad un generale coordinamento e riassetto della disciplina normativa  vigente, al fine di garantire la piu' ampia disponibilita' di servizi resi per via telematica delle pubbliche amministrazioni;
 Ritenuto  necessario riordinare in un sistema unitario ed organico, che  consente  la  massima  semplificazione, gli strumenti operativi, attualmente utilizzati dalle pubbliche amministrazioni;
 Considerato   il   documento   «L'e-goverment  per  un  federalismo efficiente.  Una  visione  condivisa, una realizzazione cooperativa», approvato dalla Conferenza unificata il 24 luglio 2003;
 Vista  la  deliberazione  del Comitato dei Ministri per la societa' dell'informazione   del  18 marzo  2003,  con  la  quale  sono  stati stanziati  17  milioni  di  euro  per  la  realizzazione  della  Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio  2002,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 68 del 21 marzo 2002;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 ottobre  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 304 del 29 dicembre 2004;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio deI Ministri, adottata nella riunione del 14 maggio 2004;
 Esperita  la  procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla  direttiva  98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno  1998,  modificata  dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  20 luglio 1998, attuata dalla legge 21 giugno   1986,   n.   317,   modificata  dal  decreto  legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
 Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8  del  decreto  legislativo  28 agosto  1997, n. 281, espresso nella riunione del 23 settembre 2004;
 Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato, epresso dalla Sezione consultiva  per  gli  atti  normativi  nelle adunanze del 14 giugno e 30 agosto 2004;
 Acquisito  il  parere della competente Commissione della Camera dei deputati;
 Considerato   che   la  competente  Commissione  del  Senato  della Repubblica non ha espresso il proprio parere nel termine prescritto;
 Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 2005;
 Sulla  proposta  del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto  con  il  Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri;
 
 E m a n a
 
 il seguente decreto legislativo:
 
 Art. 1.
 Definizioni
 
 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
 a) «documento  informatico»:  la  rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
 b) «trasporto  di dati»: i servizi per la realizzazione, gestione ed  evoluzione  di  reti  informatiche  per  la trasmissione di dati, oggetti multimediali e fonia;
 c) «interoperabilita'  di  base»: i servizi per la realizzazione, gestione  ed  evoluzione  di  strumenti  per  lo scambio di documenti informatici  fra  le  pubbliche  amministrazioni  e  tra  queste  e i cittadini;
 d) «connettivita»:  l'insieme  dei servizi di trasporto di dati e di interoperabilita' di base;
 e) «interoperabilita'  evoluta»:  i  servizi idonei a favorire la circolazione,  lo  scambio di dati e informazioni, e l'erogazione fra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini;
 f)  «cooperazione  applicativa»: la parte del sistema pubblico di connettivita'  finalizzata  all'interazione tra i sistemi informatici delle  pubbliche  amministrazioni  per garantire l'integrazione delle informazioni e dei procedimenti amministrativi.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985,  al solo fine di
 facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di legge alle
 quali e' operato il rinvio.
 Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli atti
 legislativi qui trascritti.
 Per  le  direttive  CE  vengono  forniti gli estremi di
 pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Comunita'
 europea (G.U.C.E.).
 Note alle premesse:
 -   L'art.   76   della   Costituzione  stabilisce  che
 l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
 delegato al Governo se non con determinazione di principi e
 criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
 oggetti definiti.
 -   L'art.   87,   comma   quinto,  della  Costituzione
 conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
 promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
 legge ed i regolamenti.
 -   L'art.   117,   secondo  comma,  lettera  r)  della
 Costituzione  attribuisce  allo  Stato potesta' legislativa
 esclusiva  nelle  materie dei pesi, misure e determinazione
 del   tempo;   coordinamento   informativo   statistico   e
 informatico    dei   dati   dell'amministrazione   statale,
 regionale e locale; opere dell'ingegno.
 -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  14  della  legge
 23 agosto   1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
 Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
 Ministri):
 «Art.   14   (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
 legislativi  adottati  dal  Governo  ai  sensi dell'art. 76
 della   Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente  della
 Repubblica  con la denominazione di "decreto legislativo" e
 con   l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge  di
 delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
 e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
 legge di delegazione.
 2.  L'emanazione  del decreto legislativo deve avvenire
 entro  il  termine  fissato  dalla legge di delegazione; il
 testo  del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo e'
 trasmesso   al   Presidente   della   Repubblica,   per  la
 emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
 3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
 pluralita'  di  oggetti  distinti  suscettibili di separata
 disciplina,  il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
 successivi  per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti. In
 relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
 delegazione,  il  Governo  informa periodicamente le Camere
 sui  criteri  che  segue nell'organizzazione dell'esercizio
 della delega.
 4.  In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto per
 l'esercizio  della  delega ecceda i due anni, il Governo e'
 tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
 decreti  delegati.  Il parere e' espresso dalle Commissioni
 permanenti  delle  due  Camere competenti per materia entro
 sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
 disposizioni  non  ritenute  corrispondenti  alle direttive
 della  legge  di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
 successivi,  esaminato  il  parere, ritrasmette, con le sue
 osservazioni  e  con  eventuali modificazioni, i testi alle
 Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
 espresso entro trenta giorni.».
 - Si riporta il testo dell'art. 10, comma 1, lettera b)
 della  legge  29 luglio 2003, n. 229 (Interventi in materia
 di   qualita'  della  regolazione,  riassetto  normativo  e
 codificazione. - Legge di semplificazione 2001):
 «Art.    10   (Riassetto   in   materia   di   societa'
 dell'informazione).   -   1. Il   Governo  e'  delegato  ad
 adottare,  entro  diciotto  mesi  dalla  data in entrata in
 vigore   della   presente   legge,   uno   o  piu'  decreti
 legislativi,  su  proposta del Ministro per l'innovazione e
 le tecnologie e dei Ministri competenti per materia, per il
 coordinamento  e il riassetto delle disposizioni vigenti in
 materia di societa' dell'informazione, ai sensi e secondo i
 principi  e  i  criteri  direttivi di cui all'art. 20 della
 legge  15  marzo  1997,  n. 59, come sostituito dall'art. 1
 della  presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi
 e criteri direttivi:
 a) (Omissis);
 b) rivedere la disciplina vigente al fine precipuo di
 garantire  la piu' ampia disponibilita' di servizi resi per
 via  telematica  dalle  pubbliche  amministrazioni  e dagli
 altri soggetti pubblici e di assicurare ai cittadini e alle
 imprese  l'accesso a tali servizi secondo il criterio della
 massima  semplificazione  degli strumenti e delle procedure
 necessari  e  nel rispetto dei principi di eguaglianza, non
 discriminazione  e  della  normativa sulla riservatezza dei
 dati personali;».
 - Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 15 marzo
 1997,  n.  59  (Delega  al  Governo  per il conferimento di
 funzioni  e  compiti  alle  regioni  ed enti locali, per la
 riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
 semplificazione amministrativa):
 «Art.  15  -  1. Al fine della realizzazione della rete
 unitaria  delle  pubbliche amministrazioni, l'Autorita' per
 l'informatica nella pubblica amministrazione e' incaricata,
 per   soddisfare  esigenze  di  coordinamento,  qualificata
 competenza  e  indipendenza  di giudizio, di stipulare, nel
 rispetto  delle  vigenti  norme  in  materia  di scelta del
 contraente,   uno   o   piu'  contratti-quadro  con  cui  i
 prestatori  dei  servizi  e  delle  forniture  relativi  al
 trasporto  dei  dati e all'interoperabilita' si impegnano a
 contrarre  con  le  singole amministrazioni alle condizioni
 ivi  stabilite. Le amministrazioni di cui all'art. 1, comma
 1,  del  decreto  legislativo  12 febbraio  1993, n. 39, in
 relazione  alle  proprie  esigenze, sono tenute a stipulare
 gli  atti esecutivi dei predetti contratti-quadro. Gli atti
 esecutivi  non  sono  soggetti al parere dell'Autorita' per
 l'informatica   nella   pubblica   amministrazione  e,  ove
 previsto,  del  Consiglio  di Stato. Le amministrazioni non
 ricomprese  tra  quelle  di  cui  all'art.  1, comma 1, del
 decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, hanno facolta'
 di stipulare gli atti esecutivi di cui al presente comma.
 2.  Gli  atti,  dati e documenti formati dalla pubblica
 amministrazione  e  dai privati con strumenti informatici o
 telematici,  i  contratti  stipulati  nelle medesime forme,
 nonche'  la loro archiviazione e trasmissione con strumenti
 informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di
 legge.  I  criteri  e  le  modalita'  di  applicazione  del
 presente    comma   sono   stabiliti,   per   la   pubblica
 amministrazione  e per i privati, con specifici regolamenti
 da  emanare  entro centottanta giorni dalla data di entrata
 in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 17, comma
 2,  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400. Gli schemi dei
 regolamenti  sono  trasmessi  alla Camera dei deputati e al
 Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle
 competenti Commissioni.».
 -  Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, reca
 «Norme  in  materia  di  sistemi  informativi automatizzati
 delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma
 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421».
 -  Il  decreto  legislativo 30 giugno 2003, n. 196 reca
 «Codice in materia di protezione dei dati personali.».
 -  Il  decreto  legislativo 1° agosto 2003, n. 259 reca
 «Codice delle comunicazioni elettroniche.».
 -  Si  riporta  il testo dell'art. 50 del decreto-legge
 30 settembre   2003,   n.  269  (Disposizioni  urgenti  per
 favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei
 conti  pubblici),  convertito  in legge, con modificazioni,
 dall'art. 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326:
 «Art. 50 (Disposizioni in materia di monitoraggio della
 spesa  nel  settore  sanitario  e  di  appropriatezza delle
 prescrizioni   sanitarie).   -   1.   Per   potenziare   il
 monitoraggio  della  spesa pubblica nel settore sanitario e
 delle   iniziative   per  la  realizzazione  di  misure  di
 appropriatezza     delle    prescrizioni,    nonche'    per
 l'attribuzione  e  la  verifica del budget di distretto, di
 farmacovigilanza    e   sorveglianza   epidemiologica,   il
 Ministero   dell'economia  e  delle  finanze,  con  decreto
 adottato di concerto con il Ministero della salute e con la
 Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri - Dipartimento per
 l'innovazione  e le tecnologie, definisce i parametri della
 tessera  sanitaria (TS); il Ministero dell'economia e delle
 finanze cura la generazione e la progressiva consegna della
 TS,  a partire dal 1° gennaio 2004, a tutti i soggetti gia'
 titolari  di  codice  fiscale nonche' ai soggetti che fanno
 richiesta  di  attribuzione  del  codice  fiscale ovvero ai
 quali lo stesso e' attribuito d'ufficio. La TS reca in ogni
 caso  il  codice  fiscale  del  titolare, anche in codice a
 barre  nonche'  in  banda  magnetica, quale unico requisito
 necessario  per  l'accesso  alle  prestazioni  a carico del
 Servizio sanitario nazionale (SSN).
 1-bis.  Il Ministero dell'economia e delle finanze cura
 la  generazione  e  la  consegna  della tessera sanitaria a
 tutti i soggetti destinatari, indicati al comma 1, entro il
 31 dicembre 2005.
 2.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze, di
 concerto   con   il   Ministero   della  salute,  entro  il
 15 dicembre  2003  approva  i  modelli  di ricettari medici
 standardizzati  e  di  ricetta  medica a lettura ottica, ne
 cura  la  successiva  stampa  e  distribuzione alle aziende
 sanitarie   locali,   alle   aziende   ospedaliere  e,  ove
 autorizzati dalle regioni, agli istituti di ricovero e cura
 a carattere scientifico ed ai policlinici universitari, che
 provvedono ad effettuarne la consegna individuale a tutti i
 medici  del  SSN  abilitati  dalla  regione  ad  effettuare
 prescrizioni,  da  tale momento responsabili della relativa
 custodia.   I   modelli   equivalgono  a  stampati  per  il
 fabbisogno delle amministrazioni dello Stato.
 3.   Il   modello  di  ricetta  e'  stampato  su  carta
 filigranata ai sensi del decreto del Ministro della sanita'
 11 luglio  1988,  n. 350, e, sulla base di quanto stabilito
 dal  medesimo  decreto, riproduce le nomenclature e i campi
 per   l'inserimento   dei  dati  prescritti  dalle  vigenti
 disposizioni  in  materia.  Il  vigente  codice  a barre e'
 sostituito  da  un  analogo  codice  che  esprime il numero
 progressivo  regionale  di  ciascuna  ricetta;  il codice a
 barre  e' stampato sulla ricetta in modo che la sua lettura
 ottica   non  comporti  la  procedura  di  separazione  del
 tagliando  di  cui  all'art.  87  del  decreto  legislativo
 30 giugno  2003,  n.  196. Sul modello di ricetta figura in
 ogni  caso un campo nel quale, all'atto della compilazione,
 e'  riportato  sempre  il  numero  complessivo  dei farmaci
 ovvero  degli  accertamenti specialistici prescritti. Nella
 compilazione  della  ricetta  e'  sempre  riportato il solo
 codice   fiscale   dell'assistito,   in  luogo  del  codice
 sanitario.
 4.  Le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere
 e,  ove autorizzati dalle regioni, gli istituti di ricovero
 e   cura   a   carattere   scientifico   ed  i  policlinici
 universitari  consegnano  i  ricettari ai medici del SSN di
 cui  al  comma  2,  in  numero  definito,  secondo  le loro
 necessita',   e   comunicano  immediatamente  al  Ministero
 dell'economia  e delle finanze, in via telematica, il nome,
 il  cognome,  il  codice  fiscale  dei  medici  ai quali e'
 effettuata  la  consegna,  l'indirizzo  dello  studio,  del
 laboratorio   ovvero   l'identificativo   della   struttura
 sanitaria  nei  quali  gli  stessi operano, nonche' la data
 della  consegna  e  i  numeri  progressivi  regionali delle
 ricette  consegnate.  Con  provvedimento  dirigenziale  del
 Ministero  dell'economia  e delle finanze sono stabilite le
 modalita' della trasmissione telematica.
 5.  Il  Ministero dell'economia e delle finanze cura il
 collegamento,  mediante  la  propria rete telematica, delle
 aziende  sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli
 istituti  di  ricovero e cura a carattere scientifico e dei
 policlinici universitari di cui al comma 4, delle farmacie,
 pubbliche   e   private,   dei   presidi  di  specialistica
 ambulatoriale e degli altri presidi e strutture accreditati
 per   l'erogazione   dei   servizi   sanitari,  di  seguito
 denominati,  ai  fini  del presente articolo, "strutture di
 erogazione   di   servizi   sanitari".   Con  provvedimento
 dirigenziale  del  Ministero dell'economia e delle finanze,
 pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale,  sono  stabiliti  i
 parametri   tecnici   per  la  realizzazione  del  software
 certificato  che  deve essere installato dalle strutture di
 erogazione  di  servizi  sanitari, in aggiunta ai programmi
 informatici  dagli stessi ordinariamente utilizzati, per la
 trasmissione  dei  dati  di  cui  ai  commi  6  e  7; tra i
 parametri  tecnici rientra quello della frequenza temporale
 di trasmissione dei dati predetti.
 6.  Le  strutture  di  erogazione  di  servizi sanitari
 effettuano la rilevazione ottica e la trasmissione dei dati
 di  cui  al  comma 7, secondo quanto stabilito nel predetto
 comma  e  in quelli successivi. Il Ministro dell'economia e
 delle  finanze,  di  concerto con il Ministro della salute,
 stabilisce,   con   decreto   pubblicato   nella   Gazzetta
 Ufficiale,  le  regioni  e le date a partire dalle quali le
 disposizioni  del  presente  comma  e  di quelli successivi
 hanno   progressivamente  applicazione.  Per  l'acquisto  e
 l'installazione  del  software  di  cui al comma 5, secondo
 periodo,  alle farmacie private di cui al primo periodo del
 medesimo  comma  e' riconosciuto un contributo pari ad euro
 250,  sotto  forma  di  credito d'imposta fruibile anche in
 compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
 9  luglio  1997,  n.  241,  successivamente alla data nella
 quale  il Ministero dell'economia e delle finanze comunica,
 in via telematica alle farmacie medesime avviso di corretta
 installazione  e  funzionamento  del  predetto software. Il
 credito  d'imposta non concorre alla formazione del reddito
 imponibile  ai  fini delle imposte sui redditi, nonche' del
 valore   della   produzione  dell'imposta  regionale  sulle
 attivita'  produttive  e non rileva ai fini del rapporto di
 cui  all'art. 63 del testo unico delle imposte sui redditi,
 di   cui   al   decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 22 dicembre  1986, n. 917. Al relativo onere, valutato in 4
 milioni  di  euro  per l'anno 2004, si provvede nell'ambito
 delle risorse di cui al comma 12.
 7.  All'atto  della utilizzazione di una ricetta medica
 recante   la   prescrizione   di   farmaci,  sono  rilevati
 otticamente i codici a barre relativi al numero progressivo
 regionale  della  ricetta, ai dati delle singole confezioni
 dei  farmaci acquistati nonche' il codice a barre della TS;
 sono  comunque  rilevati  i  dati  relativi alla esenzione.
 All'atto  della utilizzazione di una ricetta medica recante
 la   prescrizione   di   prestazioni  specialistiche,  sono
 rilevati  otticamente  i  codici a barre relativi al numero
 progressivo  regionale  della  ricetta  nonche' il codice a
 barre della TS; sono comunque rilevati i dati relativi alla
 esenzione  nonche' inseriti i codici del nomenclatore delle
 prestazioni  specialistiche.  In  ogni caso, e' previamente
 verificata   la   corrispondenza  del  codice  fiscale  del
 titolare della TS con quello dell'assistito riportato sulla
 ricetta;  in  caso  di  assenza  del  codice  fiscale sulla
 ricetta, quest'ultima non puo' essere utilizzata, salvo che
 il costo della prestazione venga pagato per intero. In caso
 di utilizzazione di una ricetta medica senza la contestuale
 esibizione  della  TS,  il codice fiscale dell'assistito e'
 rilevato dalla ricetta.
 8.  I dati rilevati ai sensi del comma 7 sono trasmessi
 telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze;
 il  software di cui al comma 5 assicura che gli stessi dati
 vengano  rilasciati ai programmi informatici ordinariamente
 utilizzati   dalle   strutture  di  erogazione  di  servizi
 sanitari,  fatta eccezione, relativamente al codice fiscale
 dell'assistito,  per  le  farmacie, pubbliche e private. Il
 predetto  software  assicura altresi' che in nessun caso il
 codice  fiscale  dell'assistito  possa  essere  raccolto  o
 conservato  in  ambiente  residente,  presso  le  farmacie,
 pubbliche  e  private, dopo la conferma della sua ricezione
 telematica  da  parte  del  Ministero dell'economia e delle
 finanze.
 9.  Al  momento  della  ricezione  dei  dati  trasmessi
 telematicamente   ai   sensi  del  comma  8,  il  Ministero
 dell'economia e delle finanze, con modalita' esclusivamente
 automatiche,   li  inserisce  in  archivi  distinti  e  non
 interconnessi,  uno  per  ogni  regione,  in  modo  che sia
 assolutamente  separato, rispetto a tutti gli altri, quello
 relativo    al    codice    fiscale   dell'assistito.   Con
 provvedimento  dirigenziale  del  Ministero dell'economia e
 delle  finanze,  di concerto con il Ministero della salute,
 adottato  entro  trenta  giorni  dalla  data  di entrata in
 vigore  della  legge  di  conversione del presente decreto,
 sono stabiliti i dati che le regioni, nonche' i Ministeri e
 gli  altri  enti  pubblici  di  rilevanza  nazionale che li
 detengono,  trasmettono  al Ministero dell'economia e delle
 finanze,   con  modalita'  telematica,  nei  trenta  giorni
 successivi   alla   data   di   emanazione   del   predetto
 provvedimento,  per  realizzare  e diffondere in rete, alle
 regioni e alle strutture di erogazione di servizi sanitari,
 l'allineamento  dell'archivio dei codici fiscali con quello
 degli  assistiti  e  per  disporre le codifiche relative al
 prontuario   farmaceutico   nazionale   e  al  nomenclatore
 ambulatoriale.
 10.  Al  Ministero dell'economia e delle finanze non e'
 consentito   trattare   i  dati  rilevati  dalla  TS  degli
 assistiti;  allo  stesso  e'  consentito trattare gli altri
 dati  di  cui  al  comma  7 per fornire periodicamente alle
 regioni gli schemi di liquidazione provvisoria dei rimborsi
 dovuti  alle  strutture  di erogazione di servizi sanitari.
 Gli  archivi  di  cui  al  comma 9  sono  resi  disponibili
 all'accesso  esclusivo,  anche attraverso interconnessione,
 alle  aziende  sanitarie  locali di ciascuna regione per la
 verifica ed il riscontro dei dati occorrenti alla periodica
 liquidazione  definitiva  delle  somme  spettanti, ai sensi
 delle disposizioni vigenti, alle strutture di erogazione di
 servizi  sanitari.  Con  protocollo approvato dal Ministero
 dell'economia  e  delle finanze, dal Ministero della salute
 d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
 Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
 Bolzano   e  dalle  regioni,  sentito  il  Garante  per  la
 protezione  dei  dati  personali,  sono  stabiliti  i  dati
 contenuti  negli  archivi  di  cui  al  comma 9 che possono
 essere  trasmessi al Ministero della salute e alle regioni,
 nonche' le modalita' di tale trasmissione.
 11.  L'adempimento regionale, di cui all'art. 52, comma
 4,  lettera  a),  della  legge 27 dicembre 2002, n. 289, ai
 fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del SSN
 per  gli  anni  2003,  2004 e 2005, si considera rispettato
 dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo.
 Tale adempimento s'intende rispettato anche nel caso in cui
 le  regioni  e  le  province  autonome  dimostrino di avere
 realizzato  direttamente  nel proprio territorio sistemi di
 monitoraggio   delle   prescrizioni   mediche   nonche'  di
 trasmissione  telematica al Ministero dell'economia e delle
 finanze  di  copia  dei  dati dalle stesse acquisiti, i cui
 standard  tecnologici  e  di  efficienza  ed  effettivita',
 verificati  d'intesa con il Ministero dell'economia e delle
 finanze,  risultino  non  inferiori  a quelli realizzati in
 attuazione   del   presente   articolo.   Con  effetto  dal
 1° gennaio  2004,  tra  gli  adempimenti cui sono tenute le
 regioni,   ai   fini   dell'accesso   all'adeguamento   del
 finanziamento  del  SSN  relativo agli anni 2004 e 2005, e'
 ricompresa  anche  l'adozione  di tutti i provvedimenti che
 garantiscono  la  trasmissione al Ministero dell'economia e
 delle  finanze,  da  parte  delle singole aziende sanitarie
 locali e aziende ospedaliere, dei dati di cui al comma 4.
 12.  Per  le  finalita'  di cui al presente articolo e'
 autorizzata  la  spesa  di  50  milioni  di  euro  annui  a
 decorrere  dall'anno  2003.  Al  relativo onere si provvede
 mediante   corrispondente   riduzione   dello  stanziamento
 iscritto,   ai   fini  del  bilancio  triennale  2003-2005,
 nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  conto
 capitale  «Fondo  speciale»  dello  stato di previsione del
 Ministero  dell'economia  e  delle finanze per l'anno 2003,
 allo   scopo   parzialmente   utilizzando  l'accantonamento
 relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e
 delle  finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con propri
 decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 13.   Con  decreti  di  natura  non  regolamentare  del
 Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con
 il  Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro
 dell'interno  e  con  il  Ministro della salute, sentita la
 Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
 regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
 stabilite  le  modalita'  per  il  successivo e progressivo
 assorbimento,  senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio
 dello  Stato, della TS nella carta di identita' elettronica
 o  nella  carta  nazionale  dei servizi di cui all'art. 52,
 comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
 13-bis. Il contributo di cui al comma 6 e' riconosciuto
 anche  alle  farmacie  pubbliche  con le modalita' indicate
 dallo  stesso  comma.  Al  relativo onere, valutato in euro
 400.000,00  per  l'anno  2005,  si  provvede utilizzando le
 risorse di cui al comma 12.».
 -  Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
 14 febbraio  2002,  recante  «Utilizzazione  di  quota  dei
 proventi   derivanti   dalle  licenze  UMTS  per  il  piano
 e-government», e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
 21 marzo 2002, n. 68.
 -  Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
 27 ottobre  2004,  recante» Differimento del termine per la
 comunicazione  dall'Agenzia  delle  entrate  dell'esercizio
 dell'opzione,  per  avvalersi  della  disciplina in tema di
 «consolidato nazionale», e' stato pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale 29 dicembre 2004, n. 304.
 -  La  legge  21 giugno  1986,  n.  317, modificata dal
 decreto   legislativo   23 novembre  2000,  n.  427,  reca:
 «Procedura   d'informazione   nel  settore  delle  norme  e
 regolamentazioni   tecniche  e  delle  regole  relative  ai
 servizi  della  societa'  dell'informazione  in  attuazione
 della  direttiva  98/34/CE  del  Parlamento  europeo  e del
 Consiglio  del  22 giugno  1998, modificata dalla direttiva
 98/48/CE   del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del
 20 luglio 1998».
 -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  8  del  decreto
 legislativo   28 agosto   1997,   n.  281  (Definizione  ed
 ampliamento  delle attribuzioni della Conferenza permanente
 per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
 autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per le
 materie  ed  i  compiti  di interesse comune delle regioni,
 delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
 ed autonomie locali):
 «Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
 Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
 autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
 di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
 comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
 Stato-regioni.
 2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
 presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
 sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
 gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
 del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
 il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
 il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
 nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
 dell'Unione  Province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
 dell'Unione  nazionale  comuni, Comunita' ed enti montani -
 UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
 dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
 Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
 rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
 legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
 invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
 di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
 3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
 convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
 il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
 richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
 4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'
 convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
 sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
 Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
 regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
 Ministro dell'interno.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Sistema pubblico di connettivita'
 
 1. Nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione,   e  nel  rispetto  dell'autonomia  dell'organizzazione interna  delle  funzioni  informative delle regioni e delle autonomie locali il presente decreto definisce e disciplina il sistema pubblico di  connettivita',  di  seguito  «SPC»,  al  fine  di  assicurare  il coordinamento   informativo   e   informatico   dei   dati   tra   le amministrazioni   centrali,   regionali   e   locali   e   promuovere l'omogeneita'  nella  elaborazione  e  trasmissione  dei dati stessi, finalizzata  allo  scambio  e  diffusione  delle  informazioni tra le pubbliche amministrazioni e alla realizzazione di servizi integrati.
 2.  Il  SPC e' l'insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche,  per  lo  sviluppo,  la  condivisione,  l'integrazione e la diffusione  del  patrimonio  informativo  e  dei  dati della pubblica amministrazione,  necessarie  per  assicurare  l'interoperabilita' di base ed evoluta e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici e  dei  flussi  informativi, garantendo la sicurezza, la riservatezza delle   informazioni,  nonche'  la  salvaguardia  e  l'autonomia  del patrimonio informativo di ciascuna pubblica amministrazione.
 3.  La  realizzazione  del  SPC  avviene  nel rispetto dei seguenti principi:
 a) sviluppo  architetturale  ed organizzativo atto a garantire la natura federata, policentrica e non gerarchica del sistema;
 b) economicita'   nell'utilizzo   dei   servizi   di   rete,   di interoperabilita' e di supporto alla cooperazione applicativa;
 c) sviluppo  del  mercato  e  della concorrenza nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
 
 
 
 Nota all'art. 2:
 - Per il testo dell'art. 117, secondo comma, lettera r)
 della Costituzione si vedano le note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni
 
 1.   Il   presente   decreto   definisce   e   disciplina  la  Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, interconnessa al SPC. La  Rete  costituisce  l'infrastruttura di connettivita' che collega, nel  rispetto  della  normativa vigente, le pubbliche amministrazioni con  gli  uffici  italiani all'estero, garantendo adeguati livelli di sicurezza e qualita'.
 |  |  |  | Art. 4. Partecipazione al Sistema pubblico di connettivita'
 
 1.  Al SPC partecipano tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
 2. Il comma 1 non si applica alle amministrazioni di cui al decreto legislativo  30 marzo 2001, n. 165, limitatamente all'esercizio delle sole  funzioni  di  ordine  e  sicurezza  pubblica, difesa nazionale, consultazioni elettorali.
 3.  Ai  sensi  dell'articolo  3  del  decreto  del Presidente della Repubblica  11  novembre  1994,  n. 680, nonche' dell'articolo 25 del decreto  legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e' comunque garantita la connessione  con  il  SPC  dei  sistemi  informativi  degli organismi competenti  per  l'esercizio  delle  funzioni  di  sicurezza e difesa nazionale, nel loro esclusivo interesse e secondo regole tecniche che assicurino   riservatezza  e  sicurezza.  E'  altresi'  garantita  la possibilita'  di  connessione  al  SPC delle autorita' amministrative indipendenti.
 
 
 
 Nota all'art. 4:
 - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto
 legislativo   30 marzo   2001,   n.   165  (Norme  generali
 sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
 amministrazioni pubbliche):
 «2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
 amministrazioni  dello  Stato,  ivi compresi gli istituti e
 scuole  di  ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
 le  aziende  ed  amministrazioni dello Stato ad ordinamento
 autonomo,  le  regioni, le province, i comuni, le comunita'
 montane,  e  loro  consorzi  e associazioni, le istituzioni
 universitarie,  gli  istituti  autonomi  case  popolari, le
 camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
 loro  associazioni,  tutti  gli enti pubblici non economici
 nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
 aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
 l'Agenzia  per  la rappresentanza negoziale delle pubbliche
 amministrazioni  (ARAN)  e  le  agenzie  di  cui al decreto
 legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  3 del decreto del
 Presidente   della  Repubblica  11 novembre  1994,  n.  680
 (Regolamento per il coordinamento delle norme in materia di
 sistemi  informativi  automatizzati  delle  amministrazioni
 pubbliche   con   le   esigenze  di  gestione  dei  sistemi
 concernenti la sicurezza dello Stato):
 «Art.   3  (Integrazione  ed  interconnessione).  -  1.
 L'integrazione e l'interconnessione dei sistemi informativi
 per  la  sicurezza  dello  Stato  avviene  con  criteri  di
 differenziazione  tra l'area degli Organismi e quella delle
 restanti  amministrazioni di cui al decreto legislativo. E'
 ammessa  anche la interconnessione nell'esclusivo interesse
 degli   Organismi,   secondo  le  direttive  impartite  dal
 Presidente del Consiglio dei Ministri.
 2.  L'integrazione  e  l'interconnessione  dei  sistemi
 informativi  automatizzati  degli  Organismi  deve avvenire
 secondo  le  procedure di sicurezza previste dall'ANS per i
 sistemi    informatici    che    gestiscono    informazioni
 classificate.
 3.  L'integrazione  e  l'interconnessione  deve in ogni
 caso  consentire  la  canalizzazione del flusso informativo
 dai Servizi verso il CESIS in vista della realizzazione del
 coordinamento  dell'attivita'  dei Servizi stessi, previsto
 dall'art. 3 della legge.».
 -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo 25 del decreto
 legislativo  30 giugno  2003,  n. 196 (Codice in materia di
 protezione dei dati personali):
 «Art.  25 (Divieti di comunicazione e diffusione). - 1.
 La comunicazione e la diffusione sono vietate, oltre che in
 caso  di  divieto  disposto  dal  Garante  o dall'autorita'
 giudiziaria:
 a) in riferimento a dati personali dei quali e' stata
 ordinata  la  cancellazione,  ovvero  quando  e' decorso il
 periodo  di  tempo  indicato nell'art. 11, comma 1, lettera
 e);
 b) per  finalita'  diverse  da  quelle indicate nella
 notificazione del trattamento, ove prescritta.
 2. E' fatta salva la comunicazione o diffusione di dati
 richieste,  in conformita' alla legge, da forze di polizia,
 dall'autorita'  giudiziaria, da organismi di informazione e
 sicurezza  o  da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art.
 58,  comma  2, per finalita' di difesa o di sicurezza dello
 Stato  o  di  prevenzione,  accertamento  o  repressione di
 reati.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 5. Scambio  di documenti informatici nell'ambito del Sistema pubblico di connettivita'
 
 1.   Gli   scambi   di   documenti  informatici  tra  le  pubbliche amministrazioni  nell'ambito  del  SPC,  avvengono nel rispetto delle procedure di cooperazione applicativa finalizzate allo svolgimento di procedimenti  amministrativi e costituiscono invio documentale valido ad  ogni  effetto  di  legge  se realizzate nel rispetto delle regole tecniche e di sicurezza di cui all'articolo 16.
 |  |  |  | Art. 6. Finalita' del Sistema pubblico di connettivita'
 
 1. Al SPC sono attribuite le seguenti finalita':
 a) fornire un insieme di servizi di connettivita' condivisi dalle pubbliche  amministrazioni  interconnesse,  definiti negli aspetti di funzionalita', qualita' e sicurezza, ampiamente graduabili in modo da poter    soddisfare    le   differenti   esigenze   delle   pubbliche amministrazioni aderenti al SPC;
 b) garantire   l'interazione   della   pubblica   amministrazione centrale  e  locale con tutti gli altri soggetti connessi a Internet, nonche'  con  le  reti  di  altri  enti,  promuovendo l'erogazione di servizi  di  qualita'  e la miglior fruibilita' degli stessi da parte dei cittadini e delle imprese;
 c) fornire   un'infrastruttura   condivisa  di  interscambio  che consenta  l'interoperabilita'  tra  tutte  le  reti  delle  pubbliche amministrazioni  esistenti, favorendone lo sviluppo omogeneo su tutto il territorio nella salvaguardia degli investimenti effettuati;
 d) fornire servizi di connettivita' e cooperazione alle pubbliche amministrazioni   che   ne   facciano   richiesta,   per   permettere l'interconnessione  delle  proprie  sedi  e  realizzare  cosi'  anche l'infrastruttura interna di comunicazione;
 e) realizzare  un modello di fornitura dei servizi multifornitore coerente  con  l'attuale  situazione  di  mercato e le dimensioni del progetto stesso;
 f)  garantire lo sviluppo dei sistemi informatici nell'ambito del SPC  salvaguardando  la  sicurezza  dei  dati,  la riservatezza delle informazioni,  nel rispetto dell'autonomia del patrimonio informativo delle singole amministrazioni e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
 |  |  |  | Art. 7. Compiti  delle  pubbliche  amministrazioni  nel  Sistema  pubblico di connettivita'
 
 1.  Le  pubbliche  amministrazioni nell'ambito della loro autonomia funzionale  e  gestionale adottano nella progettazione e gestione dei propri  sistemi  informativi,  ivi inclusi gli aspetti organizzativi, soluzioni tecniche compatibili con la cooperazione applicativa con le altre  pubbliche  amministrazioni,  secondo le regole tecniche di cui all'articolo 16.
 2.  Per  le  amministrazioni  di  cui  all'articolo 1, comma 1, del decreto  legislativo  12 febbraio  1993, n. 39, le responsabilita' di cui  al comma 1 sono attribuite al dirigente responsabile dei sistemi informativi  automatizzati,  di  cui  all'articolo 10, comma 1, dello stesso decreto legislativo.
 
 
 
 Note all'art. 7:
 - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto
 legislativo  12 febbraio  1993,  n. 39 (Norme in materia di
 sistemi  informativi  automatizzati  delle  amministrazioni
 pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della
 legge 23 ottobre 1992, n. 421:
 «1.  Le  disposizioni del presente decreto disciplinano
 la  progettazione,  lo  sviluppo  e la gestione dei sistemi
 informativi   automatizzati   delle  amministrazioni  dello
 Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici
 non economici nazionali, denominate amministrazioni ai fini
 del decreto medesimo.».
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  10,  comma 1, del
 decreto  legislativo  12 febbraio  1993,  n.  39  (Norme in
 materia   di   sistemi   informativi   automatizzati  delle
 amministrazioni  pubbliche,  a  norma dell'art. 2, comma 1,
 lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
 «1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
 del  presente  decreto,  ogni  amministrazione, nell'ambito
 delle proprie dotazioni organiche, individua, sulla base di
 specifiche   competenze  ed  esperienze  professionali,  un
 dirigente  generale o equiparato, ovvero, se tale qualifica
 non  sia prevista, un dirigente di qualifica immediatamente
 inferiore,  quale  responsabile  per  i sistemi informativi
 automatizzati.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 8. Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettivita'
 
 1. E' istituita la Commissione di coordinamento del SPC, di seguito denominata:  «Commissione»,  preposta  agli  indirizzi strategici del SPC.
 2. La Commissione:
 a) assicura  il  raccordo  tra  le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle funzioni e dei compiti spettanti a ciascuna di esse;
 b) approva   le   linee   guida,  le  modalita'  operative  e  di funzionamento  dei  servizi  e  delle  procedure  per  realizzare  la cooperazione applicativa fra i servizi erogati dalle amministrazioni;
 c) promuove    l'evoluzione    del    modello   organizzativo   e dell'architettura tecnologica del SPC in funzione del mutamento delle esigenze   delle   pubbliche  amministrazioni  e  delle  opportunita' derivanti dalla evoluzione delle tecnologie;
 d) promuove   la   cooperazione   applicativa  fra  le  pubbliche amministrazioni,   nel   rispetto   delle   regole  tecniche  di  cui all'articolo 16;
 e) definisce  i  criteri  e  ne verifica l'applicazione in merito alla  iscrizione,  sospensione  e  cancellazione  dagli  elenchi  dei fornitori qualificati SPC di cui all'articolo 11;
 f)  dispone  la  sospensione  e  cancellazione  dagli elenchi dei fornitori qualificati di cui all'articolo 11;
 g) verifica  la  qualita'  e la sicurezza dei servizi erogati dai fornitori qualificati del SPC;
 h) promuove  il  recepimento degli standard necessari a garantire la   connettivita',   l'interoperabilita'  di  base  e  avanzata,  la cooperazione applicativa e la sicurezza del Sistema.
 3.  Le  decisioni  della  Commissione  sono  assunte  a maggioranza semplice  o  qualificata dei componenti in relazione all'argomento in esame.  La  Commissione  a  tale fine elabora, entro tre mesi dal suo insediamento,  un  regolamento  interno  da approvare con maggioranza qualificata dei suoi componenti.
 |  |  |  | Art. 9. Composizione  della Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettivita'
 
 1.  La  Commissione  e'  formata  da  tredici componenti incluso il Presidente  di  cui  al  comma  2,  scelti  tra persone di comprovata professionalita'  ed esperienza nel settore, nominati con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, sei in rappresentanza delle amministrazioni   statali  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri,  su proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie ed  i  restanti sei su designazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Quando esamina  questioni  di  interesse  della  rete  internazionale  della pubblica   amministrazione,   la   Commissione  e'  integrata  da  un rappresentante del Ministero degli affari esteri.
 2.  Il  Presidente  del  Centro  nazionale  per l'informatica nella pubblica  amministrazione,  e'  componente  di  diritto e presiede la Commissione. Gli altri componenti della Commissione restano in carica per un biennio e l'incarico e' rinnovabile.
 3.  La Commissione e' convocata dal Presidente e si riunisce almeno quattro volte l'anno.
 4.  L'incarico di Presidente o di componente della Commissione e la partecipazione  alle  riunioni  della  Commissione  non danno luogo a compensi  e  gli  eventuali  oneri  di  missione  sono a carico delle amministrazioni di appartenenza.
 5.  Per i necessari compiti istruttori la Commissione si avvale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, di seguito  denominato:  «CNIPA» e sulla base di specifiche convenzioni, di organismi interregionali e territoriali.
 6.  La  Commissione  puo' avvalersi, senza alcun aggravio di spesa, della   consulenza  di  uno  o  piu'  organismi  di  consultazione  e cooperazione istituiti con appositi accordi ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
 7.  Ai fini della definizione degli sviluppi strategici del SPC, in relazione  all'evoluzione  delle  tecnologie dell'informatica e della comunicazione,  la Commissione puo' avvalersi di consulenti di chiara fama  ed  esperienza  in  numero  non  superiore  a cinque secondo le modalita' definite nei regolamenti di cui all'articolo 17. I relativi costi sono a carico del CNIPA.
 
 
 
 Note all'art. 9:
 -  Per  il  testo  dell'art.  8 del decreto legislativo
 28 agosto  1997,  n.  281 (Definizione ed ampliamento delle
 attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
 lo  Stato,  le  regioni  e le province autonome di Trento e
 Bolzano  ed  unificazione,  per  le materie ed i compiti di
 interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
 comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali)
 si vedano le note alle premesse.
 - Si riporta il testo dell'art. 9, comma 2, lettera c),
 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione
 ed   ampliamento   delle   attribuzioni   della  Conferenza
 permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
 province  autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per
 le  materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
 delle  province  e  dei  comuni,  con  la Conferenza Stato-
 citta' ed autonomie locali):
 «2.  La  Conferenza unificata e' comunque competente in
 tutti  i  casi in cui regioni, province, comuni e comunita'
 montane  ovvero la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza
 Stato-citta'  ed  autonomie locali debbano esprimersi su un
 medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata:
 a)  (Omissis);
 b)  (Omissis);
 c) promuove  e sancisce accordi tra Governo, regioni,
 province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare
 l'esercizio  delle  rispettive  competenze  e  svolgere  in
 collaborazione attivita' di interesse comune;».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 10. Ruolo   del   Centro   nazionale  per  l'informatica  nella  pubblica amministrazione
 
 1. Il CNIPA, nel rispetto delle decisioni e degli indirizzi forniti dalla  Commissione,  anche avvalendosi di soggetti terzi, gestisce le risorse  condivise  del  SPC  e  le  strutture  operative preposte al controllo  e  supervisione  delle  stesse,  per  tutte  le  pubbliche amministrazioni   di   cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
 2.   Il  CNIPA,  anche  avvalendosi  di  soggetti  terzi,  cura  la progettazione,  la  realizzazione, la gestione e l'evoluzione del SPC per  le  amministrazioni  di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
 
 
 
 Note all'art. 10:
 -  Per  il  testo  dell'art.  1,  comma  2, del decreto
 legislativo   30 marzo   2001,   n.   165  (Norme  generali
 sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
 amministrazioni  pubbliche)  si vedano le note all'articolo
 4.
 -  Per  il  testo  dell'art.  1,  comma  1, del decreto
 legislativo  12 febbraio  1993,  n. 39 (Norme in materia di
 sistemi  informativi  automatizzati  delle  amministrazioni
 pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della
 legge   23 ottobre   1992,   n.   421  si  vedano  le  note
 all'articolo 7.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 11. Fornitori del Sistema pubblico di connettivita'
 
 1.  Sono  istituiti  uno  o  piu'  elenchi  di  fornitori a livello nazionale   e   regionale   in  attuazione  delle  finalita'  di  cui all'articolo 6.
 2.  I  fornitori  che  ottengono la qualificazione SPC ai sensi dei regolamenti previsti dall'articolo 17, sono inseriti negli elenchi di competenza  nazionale  o  regionale,  consultabili in via telematica, esclusivamente  ai  fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente  decreto,  e  tenuti  rispettivamente  dal  CNIPA  a livello nazionale  e  dalla  regione  di  competenza  a  livello regionale. I fornitori   in   possesso  dei  suddetti  requisiti  sono  denominati fornitori qualificati SPC.
 3. I servizi per i quali e' istituito un elenco, ai sensi del comma 1, sono erogati, nell'ambito del SPC, esclusivamente dai soggetti che abbiano  ottenuto  l'iscrizione nell'elenco di competenza nazionale o regionale.
 4.  Per l'iscrizione negli elenchi dei fornitori qualificati SPC e' necessario che il fornitore soddisfi almeno i seguenti requisiti:
 a) disponibilita'   di   adeguate  infrastrutture  e  servizi  di comunicazioni elettroniche;
 b) esperienza comprovata nell'ambito della realizzazione gestione ed evoluzione delle soluzioni di sicurezza informatica;
 c) possesso di adeguata rete commerciale e di assistenza tecnica;
 d) possesso  di  adeguati  requisiti  finanziari  e patrimoniali, anche  dimostrabili  per  il  tramite di garanzie rilasciate da terzi qualificati.
 5. Limitatamente ai fornitori dei servizi di connettivita' dovranno inoltre essere soddisfatti anche i seguenti requisiti:
 a) possesso  dei  necessari  titoli abilitativi di cui al decreto legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259, per l'ambito territoriale di esercizio dell'attivita';
 b) possesso di comprovate conoscenze ed esperienze tecniche nella gestione  delle  reti  e servizi di comunicazioni elettroniche, anche sotto il profilo della sicurezza e della protezione dei dati.
 
 
 
 Nota all'art. 11:
 - Per il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, si
 vedano le note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 12. Contratti quadro
 
 1.  Al  fine  della  realizzazione  del  SPC,  il  CNIPA  a livello nazionale  e  le  regioni  nell'ambito  del  proprio  territorio, per soddisfare   esigenze  di  coordinamento,  qualificata  competenza  e indipendenza  di  giudizio,  nonche'  per  garantire la fruizione, da parte   delle   pubbliche  amministrazioni,  di  elevati  livelli  di disponibilita'  dei  servizi  e  delle stesse condizioni contrattuali proposte  dal  miglior  offerente, nonche' una maggiore affidabilita' complessiva  del  sistema,  promuovendo,  altresi', lo sviluppo della concorrenza  e assicurando la presenza di piu' fornitori qualificati, stipulano,  espletando  specifiche procedure ad evidenza pubblica per la  selezione  dei  contraenti,  nel  rispetto delle vigenti norme in materia, uno o piu' contratti-quadro con piu' fornitori per i servizi di  cui  all'articolo 6, con cui i fornitori si impegnano a contrarre con le singole amministrazioni alle condizioni ivi stabilite.
 2.  Le  amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sono tenute a stipulare gli atti esecutivi  dei  contratti-quadro  con  uno o piu' fornitori di cui al comma  1, individuati dal CNIPA. Gli atti esecutivi non sono soggetti al  parere  del  CNIPA  e,  ove  previsto, del Consiglio di Stato. Le amministrazioni  non  ricomprese  tra  quelle  di cui all'articolo 1, comma  1,  del  decreto  legislativo  12 febbraio  1993, n. 39, hanno facolta' di stipulare gli atti esecutivi di cui al presente articolo.
 
 
 
 Nota all'art. 12:
 -  Per  il  testo  dell'art.  1,  comma  1, del decreto
 legislativo  12 febbraio  1993,  n. 39 (Norme in materia di
 sistemi  informativi  automatizzati  delle  amministrazioni
 pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della
 legge 23 ottobre 1992, n. 421 si vedano le note all'art. 7.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 13. Migrazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione
 
 1.  Le  Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo  12  febbraio  1993,  n.  39, aderenti alla Rete unitaria della  pubblica  amministrazione,  presentano  al  CNIPA,  secondo le indicazioni  da esso fornite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  del  presente decreto, i piani di migrazione verso il SPC, da attuarsi  entro  diciotto  mesi  dalla data di approvazione del primo contratto  quadro  di  cui  all'articolo  12,  comma  1,  termine  di cessazione  dell'operativita'  della  Rete  unitaria  della  pubblica amministrazione, e comunque non oltre trenta mesi dalla medesima data di entrata in vigore del presente decreto.
 2.  Trascorsi  trenta  mesi  dalla  data  di  entrata in vigore del presente  decreto ogni riferimento normativo alla Rete unitaria della pubblica amministrazione si intende effettuato al SPC.
 
 
 
 Nota all'art. 13:
 -  Per  il  testo  dell'art.  1,  comma  1, del decreto
 legislativo  12 febbraio  1993,  n. 39 (Norme in materia di
 sistemi  informativi  automatizzati  delle  amministrazioni
 pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della
 legge 23 ottobre 1992, n. 421 si vedano le note all'art. 7.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 14. Collegamenti  operanti per il tramite della Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni
 
 1.  Le  amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo  12  febbraio  1993,  n.  39,  che  abbiano l'esigenza di connettivita'  verso  l'estero,  sono tenute ad avvalersi dei servizi offerti  dalla  Rete  internazionale delle pubbliche amministrazioni, interconnessa al SPC.
 2.  Le  pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che dispongono di  reti  in  ambito  internazionale sono tenute a migrare nella Rete internazionale  delle pubbliche amministrazioni entro e non oltre due anni  a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, commi 2 e 3.
 3. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'articolo 1,  comma  1,  del  decreto  legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, ivi incluse  le  autorita'  amministrative  indipendenti, possono aderire alla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni.
 
 
 
 Nota all'art. 14:
 -  Per  il  testo  dell'art.  1,  comma  1, del decreto
 legislativo  12 febbraio  1993,  n. 39 (Norme in materia di
 sistemi  informativi  automatizzati  delle  amministrazioni
 pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della
 legge 23 ottobre 1992, n. 421 si vedano le note all'art. 7.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 15. Compiti del CNIPA
 
 1. Il CNIPA cura la progettazione, la realizzazione, la gestione ed evoluzione della Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, previo espletamento di procedure concorsuali ad evidenza pubblica per la  selezione  dei  fornitori  e  mediante  la  stipula  di  appositi contratti-quadro   secondo   modalita'   analoghe  a  quelle  di  cui all'articolo 12.
 |  |  |  | Art. 16. Regole tecniche
 
 1.  Entro  nove  mesi  dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  con  uno  o  piu'  decreti,  adottati  sulla  proposta  del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per  l'innovazione  e  le  tecnologie,  d'intesa  con  la  Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n. 281, sono adottate le regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del SPC.
 
 
 
 Note all'art. 16:
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 17, comma 3, della
 legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
 Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
 Ministri):
 «Art. 17 (Regolamenti). - 1.-2. (Omissis).
 3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
 regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
 autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
 espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
 materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
 adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
 necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
 I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
 dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
 dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
 del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
 -  Per  il  testo  dell'art.  8 del decreto legislativo
 28 agosto  1997,  n.  281 (Definizione ed ampliamento delle
 attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
 lo  Stato,  le  regioni  e le province autonome di Trento e
 Bolzano  ed  unificazione,  per  le materie ed i compiti di
 interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
 comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali)
 si vedano le note alle premesse.
 Note all'articolo 17:
 -  Per  il  testo  dell'art.  17,  comma 3, della legge
 23 agosto   1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
 Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
 Ministri) si vedano le note all'art. 16.
 -  Per  il  testo  dell'art.  8 del decreto legislativo
 28 agosto  1997,  n.  281 (Definizione ed ampliamento delle
 attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
 lo  Stato,  le  regioni  e le province autonome di Trento e
 Bolzano  ed  unificazione,  per  le materie ed i compiti di
 interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
 comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali)
 si vedano le note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 17. Regolamenti
 
 1.  Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  con  uno  o  piu' decreti sulla proposta del Presidente del Consiglio   dei   Ministri  o,  per  sua  delega,  del  Ministro  per l'innovazione  e  le  tecnologie,  di concerto con il Ministro per la funzione  pubblica,  d'intesa  con  la  Conferenza  unificata  di cui all'articolo  8  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottati regolamenti per l'organizzazione del SPC e della Commissione di  cui  all'articolo  9,  per  l'avvalimento  dei  consulenti di cui all'articolo  9,  comma 7, e per la determinazione dei livelli minimi dei  requisiti  richiesti per l'iscrizione agli elenchi dei fornitori qualificati del SPC di cui all'articolo 11.
 |  |  |  | Art. 18. Disposizioni finali
 
 1.  Il CNIPA, al fine di favorire una rapida realizzazione del SPC, per  un  periodo  almeno  pari  a  due anni a decorrere dalla data di approvazione  dei  contratti-quadro  di cui all'articolo 12, comma 1, sostiene  i  costi  delle  infrastrutture  condivise,  a valere sulle risorse gia' previste nel bilancio dello Stato.
 2.  Al  termine del periodo di cui al comma 1 i costi relativi alle infrastrutture    condivise    sono    a    carico    dei   fornitori proporzionalmente  agli  importi  dei  contratti  di fornitura, e una quota  di  tali  costi  e'  a  carico delle pubbliche amministrazioni relativamente  ai servizi da esse utilizzati. I costi, i criteri e la relativa   ripartizione   tra  le  amministrazioni  sono  determinati annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Commissione, previa intesa con la Conferenza unificata cui  all'articolo  8  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, salvaguardando  eventuali  intese  locali  finalizzate  a favorire il pieno  ingresso  nel  SPC  dei  piccoli Comuni nel rispetto di quanto previsto dal comma 5.
 3.  Il CNIPA sostiene tutti gli oneri derivanti dai collegamenti in ambito  internazionale  delle amministrazioni di cui all'articolo 14, comma  1,  per  i  primi due anni di vigenza contrattuale, decorrenti dalla  data  di approvazione del contratto quadro di cui all'articolo 12;  per  gli  anni  successivi  ogni onere e' a carico della singola amministrazione contraente proporzionalmente ai servizi acquisiti.
 4. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'articolo 1,  comma  1,  del  decreto  legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, che aderiscono  alla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, ai  sensi dell'articolo 14, comma 3, ne sostengono gli oneri relativi ai servizi che utilizzano.
 5.  Le  disposizioni del presente decreto si applicano nel rispetto della  disciplina  rilevante  in  materia  di  trattamento  dei  dati personali e, in particolare, delle disposizioni del Codice in materia di  protezione  dei  dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
 6.  Dall'attuazione  del  presente  decreto  non  derivano  nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
 
 
 Nota all'art. 18:
 -  Per  il  testo  dell'art.  8 del decreto legislativo
 28 agosto  1997,  n.  281 (Definizione ed ampliamento delle
 attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
 lo  Stato,  le  regioni  e le province autonome di Trento e
 Bolzano  ed  unificazione,  per  le materie ed i compiti di
 interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
 comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali)
 si vedano le note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 19. Abrogazioni
 
 1.  L'articolo  15,  comma  1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' abrogato  trascorsi  trenta  mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 28 febbraio 2005
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Stanca, Ministro per l'innovazione e le
 tecnologie
 Baccini,   Ministro   per  la  funzione
 pubblica
 Siniscalco,  Ministro  dell'e-conomia e
 delle finanze
 Fini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 
 
 Nota all'art. 19:
 -  Per  il  testo  dell'art.  15,  comma 1, della legge
 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento
 di  funzioni  e compiti alle regioni ed enti locali, per la
 riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
 semplificazione  amministrativa)  si  vedano  le  note alle
 premesse.
 
 
 
 
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