Gazzetta n. 72 del 29 marzo 2005 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 marzo 2005 |
Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3417). |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 settembre 2003, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto 2003 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto l'art. 20-bis del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», con il quale il predetto stato d'emergenza e' stato prorogato fino al 30 giugno 2005; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 settembre 2003, n. 3309, recante «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto 2003 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto l'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 novembre 2003, n. 3328, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile»; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 febbraio 2004, n. 3339, recante: «Ulteriori disposizioni di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi alluvionali verificatisi il giorno 29 agosto 2003 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia»; Vista la nota in data 16 febbraio 2005 del Commissario delegato assessore alla protezione civile della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2005, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2006, dello stato di emergenza nel territorio dei comuni di Cengio e Saliceto in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 febbraio 2005, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilita' nella localita' di Mestre del comune di Venezia; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3273 del 19 marzo 2003, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilita' nella localita' di Mestre - comune di Venezia»; Vista la nota in data 16 febbraio 2005 del Commissario delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale per la viabilita' di Mestre, concernente la necessita' di integrare i poteri derogatori in materia di urbanistica conferiti al medesimo Commissario ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3273 del 2003; Acquisita l'intesa della regione Veneto con nota del 17 febbraio 2005; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre 2004, recante: «Proroga dello stato di emergenza rispettivamente nel territorio del comune di Lipari e nelle aree marine interessate, nonche' nel territorio delle isole Eolie, nelle aree marine e nelle fasce costiere interessate dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli»; Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3225 del 2 luglio 2002, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'eccezionale afflusso turistico nelle isole del comune di Lipari»; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3266 del 7 marzo 2003, recante: «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni verificatisi nel territorio delle isole Eolie, derivanti dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli, ed altre disposizioni di protezione civile»; Vista la nota del 26 gennaio 2005 del Parroco di Stromboli con la quale e' stata rappresentata la grave situazione di pericolo in cui versano le Chiese di San Vincenzo e San Bartolomeo site a Stromboli, per le quali si rende necessario realizzare, con ogni possibile urgenza, opere di messa in sicurezza finalizzate a restituire piena funzionalita' ai predetti edifici di culto, nonche' l'entita' degli oneri da affrontare per gli interventi di ripristino; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 luglio 2004, con il quale e' stato prorogato, sino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza socio-ambientale nel territorio delle province di L'Aquila e Teramo della regione Abruzzo per le parti interessate dagli interventi necessari alla messa in sicurezza del Sistema Gran Sasso; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3303 del 18 luglio 2003, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza socio-ambientale nel territorio delle province di L'Aquila e Teramo interessato dagli interventi necessari alla messa in sicurezza del Sistema Gran Sasso»; Vista la nota del 4 febbraio 2005 del Ministro delle infrastrutture e trasporti, nonche' la nota del 18 febbraio 2005 del presidente dell'ANAS S.p.a. concernente l'utilizzo delle risorse finanziarie stanziate dalla legge n. 360 del 1990 da destinare per le finalita' dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3303 del 2003; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 settembre 2004 recante la dichiarazione di grande evento per lo svolgimento della pre-regata della trentaduesima Coppa America, che si terra' nello specchio di mare antistante alla citta' di Trapani; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3377, del 22 settembre 2004, e successive modificazioni, recante: «Disposizioni urgenti per lo svolgimento della pre-regata della trentaduesima Coppa America»; Vista la nota in data 8 marzo 2005 dell'Assessorato lavori pubblici della regione Siciliana; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2004, con il quale, tra l'altro, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2005 lo stato d'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341 del 27 febbraio 2004, n. 3343 del 12 marzo 2004, n. 3345 del 30 marzo 2004, n. 3347 del 2 aprile 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004, art. 1, comma 2, n. 3361 in data 8 luglio 2004, art. 5, n. 3369 del 13 agosto 2004, n. 3370 del 27 agosto 2004, n. 3379 del 5 novembre 2004, art. 8, n. 3382 del 18 novembre 2004, art. 8, n. 3390 del 29 dicembre 2004, art. 2, n. 3397 del 28 gennaio 2005, art. 1, n. 3399 del 18 febbraio 2005, art. 6 e n. 3406 del 4 marzo 2005, recanti «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza rifiuti nella regione Campania»; Vista la nota del 18 febbraio 2005 con la quale il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania, ha rappresentato la necessita' di trasferire all'Amministrazione regionale le competenze in materia di ingresso dei rifiuti recuperabili nel medesimo territorio regionale; Vista la nota del 16 febbraio 2005 del dirigente dell'Area generale di coordinamento ecologia tutela dell'ambiente disinquinamento protezione civile settore tutela dell'ambiente della regione Campania, nonche' la successiva nota del 9 marzo 2005 del Presidente della medesima regione Campania; Visto l'art. 20-bis del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», con il quale gli stati d'emergenza concernente gli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2005; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 29 novembre 2002, n. 3279 del 10 aprile 2003 e n. 3300 dell'11 luglio 2003, dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio della provincia di Campobasso; Ravvisata la necessita' di apportare alcune modifiche ed integrazioni alle summenzionate ordinanze di protezione civile, al fine di assicurare l'indispensabile urgenza e continuita' agli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio della provincia di Campobasso il 31 ottobre 2002; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre 2004, concernente la proroga degli stati d'emergenza in relazione agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici verificatisi nella regione Campania; Viste le ordinanze di protezione civile n. 2499 del 25 gennaio 1997, n. 2787 del 21 maggio 1998 e n. 2994 del 24 luglio 1999; Vista la richiesta del Commissario delegato per l'emergenza idrogeologica nella regione Campania formulata con nota del 17 gennaio 2005, inerente all'assegnazione di ulteriori finanziamenti necessari al completamento degli interventi programmati nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 1997-1999 «Protezione civile»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza in materia di gestione di rifiuti urbani, speciali, speciali pericolosi, in materia di bonifiche e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonche' in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2004, n. 3342, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile»; Visto l'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 gennaio 2005, n. 3397, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile»; Vista la richiesta del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia formulata con nota del 15 marzo 2005, inerente alla necessita' di apportare alcune modifiche ed integrazioni alla summenzionata ordinanza n. 3334/2004; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 dicembre 2004, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio del comune di Bonorva, in provincia di Sassari, in relazione al movimento franoso verificatosi nel mese di ottobre 2004; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3396 del 28 gennaio 2005, recante: «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare l'emergenza determinatasi in relazione al movimento franoso che ha interessato il territorio del comune di Bonorva, in provincia di Sassari, nel mese di ottobre 2004; Vista la richiesta del sindaco di Bonorva - Commissario delegato formulata con la nota del 7 marzo 2005; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2005, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione al parziale crollo del viadotto sul fiume Sangro nel territorio dei comuni di Fossacesia e Torino di Sangro in provincia di Chieti, a seguito degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi il giorno 24 ottobre 2004; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3411 del 4 marzo 2005, recante: «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare la situazione di emergenza conseguente al parziale crollo del viadotto sul fiume Sangro nel territorio dei comuni di Fossacesia e Torino di Sangro in provincia di Chieti, a seguito degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi il giorno 24 ottobre 2004»; Vista la richiesta del Prefetto di Chieti - Commissario delegato formulata con nota del 18 marzo 2005; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3389 del 26 dicembre 2004, recante: «Disposizioni di protezione civile finalizzate a fronteggiare le situazioni di emergenza nell'area del sud-est asiatico», nonche' le successive ordinanze di protezione civile n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3392 in data 8 gennaio 2005, n. 3394 del 18 gennaio 2005, n. 3399 del 18 febbraio 2005 e n. 3402 del 10 marzo 2005; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3374 del 10 settembre 2004, recante «Disposizioni di protezione civile, concernenti l'utilizzo di mezzi e materiali, finalizzate a prestare soccorso alle vittime dell'atto terroristico verificatosi nel territorio della Federazione Russa, nella regione dell'Ossezia, citta' di Beslan», cosi' come integrata dall'ordinanza di protezione civile n. 3388 del 2004; Visto il decreto del Presidente del Consiglio in data 23 dicembre 2004, recante la proroga, fino al 31 dicembre 2005, della dichiarazione dello stato di emergenza per proseguire le attivita' di contrasto all'eccezionale afflusso di extracomunitari; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2002, n. 3242, del 1° ottobre 2002, n. 3244, del 31 gennaio 2003, n. 3262, del 23 maggio 2003, n. 3287, del 3 luglio 2003, n. 3298, del 7 novembre 2003, n. 3326 e in data 8 luglio 2004, n. 3361; Ritenuto che le esigenze prospettate siano meritevoli di accoglimento in ragione della necessita' di assicurare ogni azione utile al superamento delle distinte situazioni emergenziali; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. All'art. 8, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 gennaio 2005, n. 3397, il riferimento all'ordinanza di protezione civile n. 3375 e' da intendersi all'ordinanza di protezione civile n. 3275. 2. All'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2004, n. 3339, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente comma: «1-bis. Per i comuni che abbiano subito la sospensione della loro attivita' d'impresa, il periodo massimo da assumere ai fini della quantificazione del contributo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera a) dell'ordinanza di protezione civile n. 3309 del 2003 non puo' superare i 24 mesi». 3. In considerazione delle situazioni di emergenza in atto e di cui in premessa, e della specificita' delle attivita' svolte dai mezzi aerei del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in aggiunta alle fattispecie contemplate dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale in data 8 agosto 2003, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio, le disposizioni contenute nel medesimo decreto ministeriale non si applicano anche ai mezzi aerei in dotazione al Dipartimento medesimo. |
| Art. 2. 1. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi previsti in termini di massima urgenza correlati alla durata dell'emergenza in atto, i progetti comportanti varianti agli strumenti urbanistici strettamente attinenti alla realizzazione del passante autostradale di Mestre, e di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2003, n. 3273, in conseguenza delle attivita' ablatorie che saranno poste in essere per l'ottenimento delle aree oggetto delle esecuzione delle opere previste, sono approvati dal Commissario delegato, coerentemente con quanto deliberato dai comuni competenti. L'approvazione del Commissario delegato costituisce a tutti gli effetti variazione alle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici. |
| Art. 3. 1. Nell'ambito del contesto emergenziale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre 2004, concernente la proroga dello stato di emergenza nel territorio dell'isola di Stromboli, e' assegnato all'Autorita' ecclesiastica di Stromboli l'importo di euro 50.000,00, finalizzato alla realizzazione degli interventi necessari a rimuovere le situazioni di pericolo in atto nelle Chiese San Vincenzo e San Bartolomeo nel medesimo territorio; al relativo onere si provvede a carico del Fondo della protezione civile. |
| Art. 4. 1. Per il proseguimento delle iniziative di carattere urgente finalizzate alla messa in sicurezza dei Laboratori del Gran Sasso e per la eventuale bonifica delle aree inquinate, l'ANAS e' autorizzata a trasferire al Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 luglio 2003, n. 3303, le risorse finanziarie rivenienti dall'art. 5 della legge n. 366 del 1990. |
| Art. 5. 1. La disposizione di cui all'art. 1, comma 24, lettera f), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si applica anche al comune di Trapani relativamente alle spese per le iniziative finalizzate allo svolgimento del «grande evento» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 settembre 2004. 2. Il Prefetto di Trapani, nominato soggetto attuatore ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 3377 del 2004, provvede, altresi', alla realizzazione degli interventi e delle opere infrastrutturali concernenti i lavori di completamento del molo foraneo del porto di Favignana; ai relativi oneri si provvede a carico delle risorse finanziarie della regione Siciliana, che provvedera' a trasferire le predette risorse sulla contabilita' speciale intestata al soggetto attuatore Prefetto di Trapani. |
| Art. 6. 1. Al fine assicurare un progressivo rientro della situazione di emergenza in atto nella regione Campania in materia di rifiuti, secondo quanto richiesto dal Commissario delegato con nota del 18 febbraio 2005 e coerentemente con quanto espresso dalla regione stessa con nota del 9 marzo 2005, le competenze in materia di ingresso nella regione Campania dei rifiuti recuperabili sono trasferite alla medesima Amministrazione regionale. 2. Il numero dei componenti della Commissione tecnico-scientifica istituita ai sensi dell'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3345 del 30 marzo 2004, e successive modificazioni, e' elevato di un'unita' designata dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 3. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3345 del 30 marzo 2004, cosi' come sostituito dall'art. 1, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3347 del 2004, alla lettera e), dopo la parola «rifiuti» sono aggiunte le parole «e le balle di rifiuto secco codice 191212». |
| Art. 7. 1. L'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 3279/2003, e' cosi' sostituito: 2. «Ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 3 dell'ordinanza n. 3375/2004 e nell'art. 2 dell'ordinanza n. 3379/2004, relative alle iniziative da porre in essere per il comune di San Giuliano di Puglia, l'ing. Claudio Rinaldi assume la qualita' di soggetto attuatore per la realizzazione di tutti gli interventi ed opere, anche infrastrutturali, di ricostruzione inerenti al territorio della provincia di Campobasso colpito dagli eventi sismici del 29 ottobre 2002». Il soggetto attuatore provvede, altresi', qualora espressamente incaricato dalle singole amministrazioni comunali interessate, alla progettazione e successiva realizzazione degli interventi a favore dei privati, nell'ipotesi in cui quest'ultimi abbiano delegato dette iniziative alle medesime amministrazioni comunali, ai sensi della normativa vigente in materia». 2. L'art. 3, comma 5, dell'ordinanza n. 3279/2003 e' cosi' sostituito «Per l'espletamento delle funzioni connesse al compimento degli interventi e delle opere previsti nella presente ordinanza, il soggetto attuatore, e' autorizzato ad avvalersi di sei unita' di personale tecnico amministrativo in servizio presso il Servizio integrato infrastrutture e trasporti Lazio - Abruzzo - Sardegna; detto personale, che verra' individuato con successivo apposito provvedimento del soggetto attuatore, e' autorizzato, nell'ambito della vigenza temporale dello stato d'emergenza, a svolgere in via continuativa prestazioni di lavoro presso la struttura commissariale, nonche' a prestare lavoro straordinario fino ad un massimo di 50 ore mensili pro-capite, oltre i limiti previsti dalla vigente normativa, da liquidarsi da parte del soggetto attuatore sulla base di apposite comunicazioni mensili. Al predetto personale, inviato in missione, e' riconosciuto il rimborso degli oneri sostenuti per l'utilizzo di mezzi propri. Il soggetto attuatore e' altresi' autorizzato ad acquisire la disponibilita' di una sede logistica idonea per la struttura di titolarita', ed a porre in essere tutte le iniziative di carattere negoziale conseguenti». 3. All'art. 3, comma 6, dell'ordinanza n. 3279/2003, le parole «al 31 dicembre 2003», sono sostituite dalle seguenti «al periodo di vigenza dello stato di emergenza». 4. Al soggetto attuatore, in ragione dell'attivita' da porre in essere ai sensi del presente articolo, e' corrisposta un'indennita' onnicomprensiva pari al 70% del trattamento economico in godimento. 5. E' autorizzata l'apertura di una contabilita' speciale di tesoreria, intestata al soggetto attuatore, con le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. 6. Al fine di consentire al soggetto attuatore l'espletamento delle iniziative finalizzate a garantire l'immediata operativita' della propria struttura, il presidente della regione Molise - Commissario delegato provvede a versare sulla contabilita' speciale di cui al comma 5 l'importo di euro 200.000,00. 7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con le risorse finanziarie destinate alla ricostruzione del territorio della provincia di Campobasso colpito dagli eventi sismici del 29 ottobre 2002. |
| Art. 8. 1. Nell'ambito della situazione di emergenza ambientale nella regione Campania, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2004, ed in relazione alla gravita' del pregiudizio di carattere economico determinato dall'inquinamento in atto nel territorio del comune di Acerra, il Prefetto di Napoli e' autorizzato a corrispondere un indennizzo, nel limite massimo di euro 20.000,00, a favore di ciascun operatore del settore zootecnico che esercita la propria attivita' nel medesimo comune. Il predetto indennizzo e' corrisposto, sulla base di idonea probante documentazione, su motivata proposta dell'Amministrazione comunale, secondo criteri di rigorosa perequazione ed al netto degli indennizzi a qualsiasi titolo spettanti. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, nel limite massimo di euro 60.000,00, si provvede a valere sulle disponibilita' del Fondo per la protezione civile. |
| Art. 9. 1. Per il completamento degli interventi infrastrutturali e di sistemazione idrogeologica previsti nell'ambito degli interventi da porre in essere per il superamento dell'emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2004, ed inseriti nel programma operativo nazionale «protezione civile 1997-1999», approvato con decisione della Commissione delle Comunita' europee C (1997) 3498 del 5 dicembre 1997, C (1999) 3391 del 4 novembre 1999 e C (2000) 1263 del 30 maggio 2000, e' assegnato l'ulteriore importo di euro 25.500.000,00 in favore del presidente della regione Campania - Commissario delegato. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a carico dell'unita' previsionale di base 13.2.3.1, capitolo 957 del centro di responsabilita' n. 13 «protezione civile» del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. |
| Art. 10. 1. All'art. 5, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 2004, le parole «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2005». 2. All'art. 9, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2004, n. 3342, la parola «sei» e' sostituita dalla parola «otto». 3. Alle deroghe previste all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3244 del 2002 e successive modificazioni, sono aggiunte le seguenti: «art. 1, commi 5, 8 e 11 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonche' circolare n. 5 del 2005 del Ministero dell'economia e delle finanze». |
| Art. 11. 1. Al fine di consentire il rapido espletamento delle iniziative necessarie al superamento della situazione emergenziale determinatasi nel territorio del comune di Bonorva in provincia di Sassari, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio in data 3 dicembre 2004 citato in premessa, il sindaco di Bonorva - Commissario delegato si avvale di un'apposita struttura all'uopo costituita, composta da un massimo di due unita' di personale dipendente del medesimo comune. 2. Il Commissario delegato puo' autorizzare il personale della struttura di cui al comma 1 ad effettuare ore di lavoro straordinario fino ad un massimo di 50 ore mensili procapite, effettivamente reso, oltre i limiti previsti dalla vigente normativa. 3. Agli oneri conseguenti all'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 3396 del 2005 citata in premessa. |
| Art. 12. 1. Il Prefetto di Chieti - Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3411 del 4 marzo 2005, al fine di soddisfare le maggiori esigenze derivanti dalla situazione emergenziale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2005, e nei limiti di vigenza dello stessa, e' autorizzato a costituire un'apposita struttura composta da tre unita' di personale individuate dal medesimo Commissario delegato. Il predetto personale e' autorizzato ad effettuare ore di lavoro straordinario nel limite massimo di 40 ore mensili pro-capite oltre i limiti previsti dalla vigente normativa, ovvero, qualora appartenenti alla carriera prefettizia, di una indennita' correlata su base mensile e pari al 20% della retribuzione di posizione di cui all'art. 16, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 252. 2. Il Commissario delegato, in ragione della complessita' delle iniziative da porre in essere per il superamento del contesto critico in esame, e' autorizzato, altresi', ad avvalersi per gli aspetti tecnici di due ingegneri appartenenti alla pubblica amministrazione con competenze attinenti alle finalita' della summenzionata ordinanza; per tali attivita' ai predetti soggetti e' corrisposto un compenso mensile pari al 40% del trattamento stipendiale in godimento. 3. Al Commissario delegato in relazione ai maggiori compiti conferiti ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3411 del 2005, e' riconosciuto un compenso per tutta la durata dello stato d'emergenza, su base mensile pari alla retribuzione di posizione in godimento di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 252. 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico delle risorse finanziarie di cui all'art. 6 dell'ordinanza di protezione civile n. 3411 del 2005. 5. Il termine di trenta giorni previsto all'art. 5, comma 1, primo periodo, dell'ordinanza di protezione civile n. 3411 del 2005, e' elevato a sessanta giorni. |
| Art. 13. 1. Al fine di assicurare la piu' tempestiva ed efficace realizzazione degli interventi nell'area del sud-est asiatico, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato a stipulare nel predetto territorio apposito contratto di conto corrente bancario sul quale far affluire, di volta in volta nei limiti dello stretto necessario alla realizzazione di ciascun intervento o di parte dello stesso, le risorse provenienti dalle donazioni ed atti di liberalita' previste dall'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2004, n. 3390 e disponibili sul conto corrente bancario aperto ai sensi dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri del 18 gennaio 2005, n. 3394. L'utilizzo delle somme depositate sul predetto conto corrente bancario e' effettuato dal responsabile della struttura di missione con obbligo di separata rendicontazione e nel rispetto di apposita regolamentazione definita dal capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri con proprio provvedimento. 2. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati o da instaurare ai sensi dell'art. 1, comma 5, dell'ordinanza di protezione civile n. 3390 del 2004 e dell'art. 1, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile n. 3402 del 2005 emanate per fronteggiare le situazioni di emergenza nei territori esteri e di cui in premessa, si configurano quali incarichi di esperto ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, con conseguente applicazione del relativo regime giuridico, economico, fiscale e previdenziale. 3. In relazione alla particolare gravosita' dell'impegno richiesto per l'espletamento dei compiti attribuiti, ai componenti della Commissione di garanzia istituita ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3392 del 2005 e' riconosciuta una speciale indennita' d'importo corrispondente a quella attribuita al responsabile della struttura di missione di cui all'art. 1, comma 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3402 del 2005. 4. Al personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, inviato nei territori del sud-est asiatico colpiti dagli eventi calamitosi di cui all'ordinanza n. 3389 del 2004 e successive modificazioni, si applicano le disposizioni previste dall'art. 1, comma 4, secondo periodo, dell'ordinanza di protezione civile n. 3390 del 2005. 5. All'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3402 del 25 febbraio 2005, dalle parole «finalizzato alla ristrutturazione» fino alle parole «medesimo territorio» sono soppresse e cosi' sostituite «finalizzato a consentire il pieno e completo ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione interessata dall'atto terroristico verificatosi nella citta' di Beslan, attraverso la ristrutturazione ed ampliamento di edifici di strutture sanitarie di Beslan e Vladikavkaz, dotandoli di attrezzature ed apparecchiature elettromedicali idonee a garantire maggiore funzionalita». La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 marzo 2005 Il Presidente: Berlusconi |
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