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| Gazzetta n. 72 del 29 marzo 2005 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 marzo 2005 |  | Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3417). |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 settembre  2003,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato lo stato di emergenza  in  ordine  ai  gravi  eventi  alluvionali verificatisi il 29 agosto  2003  nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
 Visto  l'art.  20-bis  del  decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante  «Proroga  di  termini previsti da disposizioni legislative», con il quale il predetto stato d'emergenza e' stato prorogato fino al 30 giugno 2005;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 settembre 2003, n. 3309, recante «Primi interventi urgenti diretti a  fronteggiare  i  danni  conseguenti  ai  gravi  eventi alluvionali verificatisi  il 29 agosto 2003 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
 Visto  l'art.  9  dell'ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei Ministri  in  data  27 novembre  2003, n. 3328, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile»;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 febbraio  2004,  n.  3339,  recante:  «Ulteriori  disposizioni  di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi   alluvionali   verificatisi  il  giorno  29 agosto  2003  nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia»;
 Vista  la  nota  in  data 16 febbraio 2005 del Commissario delegato assessore    alla    protezione   civile   della   regione   autonoma Friuli-Venezia Giulia;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio  2005,  concernente  la proroga, fino al 31 dicembre 2006, dello  stato  di  emergenza  nel  territorio  dei  comuni di Cengio e Saliceto in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 febbraio   2005,   con  il  quale  e'  stato  prorogato,  fino  al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico  e  della  mobilita' nella localita' di Mestre del comune di Venezia;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3273 del 19 marzo 2003, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilita' nella localita' di Mestre - comune di Venezia»;
 Vista la nota in data 16 febbraio 2005 del Commissario delegato per l'emergenza  socio-economico-ambientale  per la viabilita' di Mestre, concernente la necessita' di integrare i poteri derogatori in materia di   urbanistica   conferiti   al   medesimo   Commissario  ai  sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3273 del 2003;
 Acquisita  l'intesa  della  regione Veneto con nota del 17 febbraio 2005;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre   2004,   recante:  «Proroga  dello  stato  di  emergenza rispettivamente  nel  territorio  del  comune  di Lipari e nelle aree marine  interessate,  nonche' nel territorio delle isole Eolie, nelle aree  marine e nelle fasce costiere interessate dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli»;
 Vista  l'ordinanza  di protezione civile n. 3225 del 2 luglio 2002, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'eccezionale afflusso turistico nelle isole del comune di Lipari»;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3266 del  7 marzo  2003,  recante:  «Primi  interventi  urgenti  diretti a fronteggiare  i  danni verificatisi nel territorio delle isole Eolie, derivanti  dagli  effetti  indotti  dai  fenomeni  vulcanici  in atto nell'isola di Stromboli, ed altre disposizioni di protezione civile»;
 Vista  la  nota del 26 gennaio 2005 del Parroco di Stromboli con la quale  e'  stata rappresentata la grave situazione di pericolo in cui versano  le Chiese di San Vincenzo e San Bartolomeo site a Stromboli, per  le  quali  si  rende  necessario  realizzare, con ogni possibile urgenza,  opere  di messa in sicurezza finalizzate a restituire piena funzionalita'  ai  predetti edifici di culto, nonche' l'entita' degli oneri da affrontare per gli interventi di ripristino;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16  luglio 2004, con il quale e' stato prorogato, sino al 31 dicembre 2005,  lo  stato  di  emergenza socio-ambientale nel territorio delle province  di  L'Aquila  e  Teramo  della regione Abruzzo per le parti interessate  dagli  interventi  necessari alla messa in sicurezza del Sistema Gran Sasso;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3303 del  18 luglio  2003,  recante:  «Disposizioni  urgenti di protezione civile   per   fronteggiare   la   grave   situazione   di  emergenza socio-ambientale  nel  territorio delle province di L'Aquila e Teramo interessato  dagli  interventi  necessari alla messa in sicurezza del Sistema Gran Sasso»;
 Vista la nota del 4 febbraio 2005 del Ministro delle infrastrutture e  trasporti,  nonche'  la  nota  del 18 febbraio 2005 del presidente dell'ANAS  S.p.a.  concernente  l'utilizzo  delle risorse finanziarie stanziate  dalla  legge n. 360 del 1990 da destinare per le finalita' dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3303 del 2003;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 settembre  2004  recante  la  dichiarazione di grande evento per lo svolgimento  della  pre-regata della trentaduesima Coppa America, che si terra' nello specchio di mare antistante alla citta' di Trapani;
 Vista  l'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri n. 3377,  del  22 settembre  2004,  e successive modificazioni, recante: «Disposizioni  urgenti  per  lo  svolgimento  della  pre-regata della trentaduesima Coppa America»;
 Vista la nota in data 8 marzo 2005 dell'Assessorato lavori pubblici della regione Siciliana;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre  2004, con il quale, tra l'altro, e' stato prorogato fino al   31 dicembre   2005   lo  stato  d'emergenza  nel  settore  dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania;
 Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341  del  27 febbraio  2004,  n. 3343 del 12 marzo 2004, n. 3345 del 30 marzo  2004, n. 3347 del 2 aprile 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004, art.  1,  comma 2, n. 3361 in data 8 luglio 2004, art. 5, n. 3369 del 13 agosto  2004,  n.  3370 del 27 agosto 2004, n. 3379 del 5 novembre 2004,  art.  8,  n.  3382  del  18 novembre 2004, art. 8, n. 3390 del 29 dicembre  2004,  art.  2,  n. 3397 del 28 gennaio 2005, art. 1, n. 3399 del 18 febbraio 2005, art. 6 e n. 3406 del 4 marzo 2005, recanti «Ulteriori  disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza rifiuti nella regione Campania»;
 Vista  la  nota  del  18 febbraio  2005 con la quale il Commissario delegato   per   l'emergenza   rifiuti  nella  regione  Campania,  ha rappresentato   la   necessita'   di  trasferire  all'Amministrazione regionale   le   competenze   in  materia  di  ingresso  dei  rifiuti recuperabili nel medesimo territorio regionale;
 Vista la nota del 16 febbraio 2005 del dirigente dell'Area generale di   coordinamento   ecologia  tutela  dell'ambiente  disinquinamento protezione   civile   settore   tutela  dell'ambiente  della  regione Campania,  nonche' la successiva nota del 9 marzo 2005 del Presidente della medesima regione Campania;
 Visto  l'art.  20-bis  del  decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante:  «Proroga  di termini previsti da disposizioni legislative», con il quale gli stati d'emergenza concernente gli eventi sismici che hanno  colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2005;
 Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253  del  29 novembre  2002,  n.  3279  del 10 aprile 2003 e n. 3300 dell'11 luglio  2003,  dirette  a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi  eventi  sismici verificatisi nel territorio della provincia di Campobasso;
 Ravvisata   la   necessita'   di   apportare  alcune  modifiche  ed integrazioni  alle  summenzionate  ordinanze di protezione civile, al fine  di  assicurare  l'indispensabile  urgenza  e  continuita'  agli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito  il  territorio  della  provincia di Campobasso il 31 ottobre 2002;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre  2004,  concernente la proroga degli stati d'emergenza in relazione  agli  eventi  alluvionali  ed  ai  dissesti  idrogeologici verificatisi nella regione Campania;
 Viste  le  ordinanze  di  protezione  civile n. 2499 del 25 gennaio 1997, n. 2787 del 21 maggio 1998 e n. 2994 del 24 luglio 1999;
 Vista   la  richiesta  del  Commissario  delegato  per  l'emergenza idrogeologica   nella   regione   Campania  formulata  con  nota  del 17 gennaio 2005, inerente all'assegnazione di ulteriori finanziamenti necessari  al  completamento degli interventi programmati nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 1997-1999 «Protezione civile»;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data con  il  quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato di  emergenza  in  materia  di  gestione di rifiuti urbani, speciali, speciali  pericolosi,  in  materia  di  bonifiche  e  di  risanamento ambientale  dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonche' in  materia  di  tutela  delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004;
 Vista  l'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 5 marzo  2004,  n. 3342, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile»;
 Visto  l'art.  8  dell'ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 gennaio 2005, n. 3397, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile»;
 Vista la richiesta del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e  la  tutela  delle acque in Sicilia formulata con nota del 15 marzo 2005,  inerente  alla  necessita'  di  apportare  alcune modifiche ed integrazioni alla summenzionata ordinanza n. 3334/2004;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 dicembre   2004,   concernente  la  dichiarazione  dello  stato  di emergenza  nel  territorio  del  comune  di  Bonorva, in provincia di Sassari,  in  relazione  al  movimento  franoso verificatosi nel mese di ottobre 2004;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3396 del  28 gennaio  2005,  recante:  «Interventi  urgenti  di protezione civile  diretti a fronteggiare l'emergenza determinatasi in relazione al  movimento  franoso che ha interessato il territorio del comune di Bonorva, in provincia di Sassari, nel mese di ottobre 2004;
 Vista  la  richiesta  del sindaco di Bonorva - Commissario delegato formulata con la nota del 7 marzo 2005;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio   2005,   concernente  la  dichiarazione  dello  stato  di emergenza  in  relazione  al  parziale  crollo del viadotto sul fiume Sangro  nel territorio dei comuni di Fossacesia e Torino di Sangro in provincia  di  Chieti, a seguito degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi il giorno 24 ottobre 2004;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3411 del  4 marzo  2005, recante: «Interventi urgenti di protezione civile diretti  a  fronteggiare  la  situazione  di emergenza conseguente al parziale  crollo  del  viadotto  sul  fiume Sangro nel territorio dei comuni  di  Fossacesia  e  Torino di Sangro in provincia di Chieti, a seguito  degli  eccezionali eventi alluvionali verificatisi il giorno 24 ottobre 2004»;
 Vista  la  richiesta  del Prefetto di Chieti - Commissario delegato formulata con nota del 18 marzo 2005;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3389 del  26 dicembre  2004,  recante:  «Disposizioni di protezione civile finalizzate  a  fronteggiare le situazioni di emergenza nell'area del sud-est  asiatico»,  nonche'  le  successive  ordinanze di protezione civile  n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3392 in data 8 gennaio 2005, n.  3394  del 18 gennaio 2005, n. 3399 del 18 febbraio 2005 e n. 3402 del 10 marzo 2005;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3374 del  10 settembre  2004,  recante «Disposizioni di protezione civile, concernenti  l'utilizzo  di mezzi e materiali, finalizzate a prestare soccorso   alle   vittime  dell'atto  terroristico  verificatosi  nel territorio  della  Federazione  Russa,  nella  regione  dell'Ossezia, citta'  di Beslan», cosi' come integrata dall'ordinanza di protezione civile n. 3388 del 2004;
 Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio in data 23 dicembre 2004,   recante   la   proroga,   fino  al  31 dicembre  2005,  della dichiarazione dello stato di emergenza per proseguire le attivita' di contrasto all'eccezionale afflusso di extracomunitari;
 Viste  le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2002, n. 3242, del 1° ottobre 2002, n. 3244, del 31 gennaio 2003,  n.  3262,  del  23 maggio 2003, n. 3287, del 3 luglio 2003, n. 3298, del 7 novembre 2003, n. 3326 e in data 8 luglio 2004, n. 3361;
 Ritenuto   che   le   esigenze   prospettate  siano  meritevoli  di accoglimento  in  ragione  della necessita' di assicurare ogni azione utile al superamento delle distinte situazioni emergenziali;
 Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Dispone:
 Art. 1.
 1. All'art. 8, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei   Ministri   del   28 gennaio   2005,  n.  3397,  il  riferimento all'ordinanza   di   protezione  civile  n.  3375  e'  da  intendersi all'ordinanza di protezione civile n. 3275.
 2.  All'art.  7  dell'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri  del  20 febbraio 2004, n. 3339, dopo il comma 1 e' aggiunto il  seguente  comma:  «1-bis.  Per  i  comuni  che  abbiano subito la sospensione  della  loro  attivita'  d'impresa, il periodo massimo da assumere  ai  fini  della  quantificazione  del  contributo  previsto dall'art.  3, comma 1, lettera a) dell'ordinanza di protezione civile n. 3309 del 2003 non puo' superare i 24 mesi».
 3. In considerazione delle situazioni di emergenza in atto e di cui in  premessa,  e  della specificita' delle attivita' svolte dai mezzi aerei  del  Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  in  aggiunta  alle fattispecie contemplate dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale in data 8 agosto 2003, concernente  la  liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio, le  disposizioni  contenute  nel medesimo decreto ministeriale non si applicano anche ai mezzi aerei in dotazione al Dipartimento medesimo.
 |  |  |  | Art. 2. 1. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi previsti in termini di massima urgenza correlati alla durata dell'emergenza in atto,  i  progetti  comportanti  varianti  agli strumenti urbanistici strettamente  attinenti  alla realizzazione del passante autostradale di  Mestre,  e  di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  19 marzo 2003, n. 3273, in conseguenza delle attivita' ablatorie  che  saranno  poste in essere per l'ottenimento delle aree oggetto  delle  esecuzione  delle  opere previste, sono approvati dal Commissario  delegato, coerentemente con quanto deliberato dai comuni competenti.  L'approvazione  del  Commissario  delegato costituisce a tutti  gli  effetti  variazione alle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  Nell'ambito  del  contesto  emergenziale  di cui al decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  in  data 28 dicembre 2004, concernente  la  proroga  dello  stato  di  emergenza  nel territorio dell'isola  di Stromboli, e' assegnato all'Autorita' ecclesiastica di Stromboli l'importo di euro 50.000,00, finalizzato alla realizzazione degli  interventi  necessari a rimuovere le situazioni di pericolo in atto  nelle  Chiese  San  Vincenzo  e  San  Bartolomeo  nel  medesimo territorio;  al  relativo  onere si provvede a carico del Fondo della protezione civile.
 |  |  |  | Art. 4. 1.  Per  il  proseguimento  delle  iniziative  di carattere urgente finalizzate  alla  messa in sicurezza dei Laboratori del Gran Sasso e per la eventuale bonifica delle aree inquinate, l'ANAS e' autorizzata a  trasferire  al  Commissario  delegato  di  cui  all'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 luglio 2003, n. 3303, le risorse  finanziarie  rivenienti  dall'art.  5 della legge n. 366 del 1990.
 |  |  |  | Art. 5. 1.  La  disposizione di cui all'art. 1, comma 24, lettera f), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si applica anche al comune di Trapani relativamente   alle   spese   per  le  iniziative  finalizzate  allo svolgimento  del «grande evento» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 settembre 2004.
 2.  Il  Prefetto  di  Trapani, nominato soggetto attuatore ai sensi dell'art.  1,  comma  2,  dell'ordinanza  n. 3377 del 2004, provvede, altresi',   alla   realizzazione   degli  interventi  e  delle  opere infrastrutturali  concernenti  i  lavori  di  completamento  del molo foraneo  del  porto  di  Favignana;  ai  relativi oneri si provvede a carico   delle  risorse  finanziarie  della  regione  Siciliana,  che provvedera'  a  trasferire  le  predette  risorse  sulla contabilita' speciale intestata al soggetto attuatore Prefetto di Trapani.
 |  |  |  | Art. 6. 1.  Al  fine  assicurare un progressivo rientro della situazione di emergenza  in  atto  nella  regione  Campania  in materia di rifiuti, secondo  quanto  richiesto  dal  Commissario  delegato  con  nota del 18 febbraio  2005  e  coerentemente con quanto espresso dalla regione stessa  con  nota  del  9 marzo  2005,  le  competenze  in materia di ingresso   nella  regione  Campania  dei  rifiuti  recuperabili  sono trasferite alla medesima Amministrazione regionale.
 2.  Il  numero dei componenti della Commissione tecnico-scientifica istituita   ai   sensi  dell'art.  3,  comma  1,  dell'ordinanza  del Presidente  del  Consiglio  dei Ministri n. 3345 del 30 marzo 2004, e successive  modificazioni,  e'  elevato  di  un'unita'  designata dal Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
 3. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei  Ministri  n.  3345  del  30 marzo  2004,  cosi'  come sostituito dall'art. 1, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3347 del 2004,  alla  lettera  e),  dopo  la parola «rifiuti» sono aggiunte le parole «e le balle di rifiuto secco codice 191212».
 |  |  |  | Art. 7. 1.  L'art.  1,  comma  2,  dell'ordinanza  n.  3279/2003,  e' cosi' sostituito:  2. «Ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 3 dell'ordinanza   n.   3375/2004   e  nell'art.  2  dell'ordinanza  n. 3379/2004,  relative alle iniziative da porre in essere per il comune di  San Giuliano di Puglia, l'ing. Claudio Rinaldi assume la qualita' di soggetto attuatore per la realizzazione di tutti gli interventi ed opere,   anche   infrastrutturali,   di   ricostruzione  inerenti  al territorio della provincia di Campobasso colpito dagli eventi sismici del  29 ottobre  2002».  Il  soggetto  attuatore  provvede, altresi', qualora   espressamente   incaricato  dalle  singole  amministrazioni comunali  interessate,  alla progettazione e successiva realizzazione degli   interventi   a   favore  dei  privati,  nell'ipotesi  in  cui quest'ultimi   abbiano   delegato   dette  iniziative  alle  medesime amministrazioni   comunali,  ai  sensi  della  normativa  vigente  in materia».
 2.  L'art.  3,  comma  5,  dell'ordinanza  n.  3279/2003  e'  cosi' sostituito  «Per l'espletamento delle funzioni connesse al compimento degli  interventi e delle opere previsti nella presente ordinanza, il soggetto  attuatore,  e'  autorizzato  ad  avvalersi di sei unita' di personale  tecnico  amministrativo  in  servizio  presso  il Servizio integrato  infrastrutture  e  trasporti  Lazio  - Abruzzo - Sardegna; detto  personale,  che  verra'  individuato  con  successivo apposito provvedimento  del  soggetto  attuatore,  e' autorizzato, nell'ambito della  vigenza  temporale  dello stato d'emergenza, a svolgere in via continuativa prestazioni di lavoro presso la struttura commissariale, nonche'  a prestare lavoro straordinario fino ad un massimo di 50 ore mensili  pro-capite, oltre i limiti previsti dalla vigente normativa, da  liquidarsi da parte del soggetto attuatore sulla base di apposite comunicazioni mensili. Al predetto personale, inviato in missione, e' riconosciuto  il  rimborso  degli  oneri  sostenuti per l'utilizzo di mezzi  propri.  Il  soggetto  attuatore  e'  altresi'  autorizzato ad acquisire  la  disponibilita'  di  una  sede  logistica idonea per la struttura di titolarita', ed a porre in essere tutte le iniziative di carattere negoziale conseguenti».
 3.  All'art. 3, comma 6, dell'ordinanza n. 3279/2003, le parole «al 31 dicembre  2003»,  sono  sostituite  dalle  seguenti «al periodo di vigenza dello stato di emergenza».
 4.  Al  soggetto  attuatore,  in ragione dell'attivita' da porre in essere  ai  sensi del presente articolo, e' corrisposta un'indennita' onnicomprensiva pari al 70% del trattamento economico in godimento.
 5.  E'  autorizzata  l'apertura  di  una  contabilita'  speciale di tesoreria, intestata al soggetto attuatore, con le modalita' previste dall'art.  10  del  decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
 6. Al fine di consentire al soggetto attuatore l'espletamento delle iniziative  finalizzate  a  garantire  l'immediata operativita' della propria  struttura,  il presidente della regione Molise - Commissario delegato  provvede  a  versare  sulla contabilita' speciale di cui al comma 5 l'importo di euro 200.000,00.
 7.  Agli  oneri  derivanti dal presente articolo si provvede con le risorse finanziarie destinate alla ricostruzione del territorio della provincia  di  Campobasso colpito dagli eventi sismici del 29 ottobre 2002.
 |  |  |  | Art. 8. 1.  Nell'ambito  della  situazione  di  emergenza  ambientale nella regione  Campania,  e  di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri del 23 dicembre 2004, ed in relazione alla gravita' del pregiudizio  di  carattere economico determinato dall'inquinamento in atto  nel  territorio  del comune di Acerra, il Prefetto di Napoli e' autorizzato a corrispondere un indennizzo, nel limite massimo di euro 20.000,00,  a  favore di ciascun operatore del settore zootecnico che esercita  la  propria  attivita'  nel  medesimo  comune.  Il predetto indennizzo   e'   corrisposto,   sulla   base   di   idonea  probante documentazione,  su  motivata proposta dell'Amministrazione comunale, secondo criteri di rigorosa perequazione ed al netto degli indennizzi a qualsiasi titolo spettanti.
 2.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione del comma 1, nel limite massimo  di euro 60.000,00, si provvede a valere sulle disponibilita' del Fondo per la protezione civile.
 |  |  |  | Art. 9. 1.  Per  il  completamento  degli  interventi infrastrutturali e di sistemazione  idrogeologica  previsti nell'ambito degli interventi da porre  in  essere per il superamento dell'emergenza di cui al decreto del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2004, ed inseriti   nel   programma  operativo  nazionale  «protezione  civile 1997-1999», approvato con decisione della Commissione delle Comunita' europee  C  (1997)  3498  del  5 dicembre  1997,  C  (1999)  3391 del 4 novembre  1999  e  C  (2000)  1263 del 30 maggio 2000, e' assegnato l'ulteriore  importo  di  euro 25.500.000,00 in favore del presidente della regione Campania - Commissario delegato.
 2.   Agli  oneri  derivanti  dal  comma  1  si  provvede  a  carico dell'unita' previsionale di base 13.2.3.1, capitolo 957 del centro di responsabilita' n. 13 «protezione civile» del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
 |  |  |  | Art. 10. 1. All'art. 5, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei  Ministri  n.  3334  del  2004, le parole «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2005».
 2. All'art. 9, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2004, n. 3342, la parola «sei» e' sostituita dalla parola «otto».
 3.  Alle  deroghe  previste all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente  del  Consiglio dei Ministri n. 3244 del 2002 e successive modificazioni,  sono  aggiunte  le seguenti: «art. 1, commi 5, 8 e 11 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonche' circolare n. 5 del 2005 del Ministero dell'economia e delle finanze».
 |  |  |  | Art. 11. 1.  Al  fine  di consentire il rapido espletamento delle iniziative necessarie al superamento della situazione emergenziale determinatasi nel  territorio  del  comune di Bonorva in provincia di Sassari, e di cui  al  decreto del Presidente del Consiglio in data 3 dicembre 2004 citato  in  premessa, il sindaco di Bonorva - Commissario delegato si avvale  di  un'apposita struttura all'uopo costituita, composta da un massimo di due unita' di personale dipendente del medesimo comune.
 2.  Il  Commissario  delegato  puo'  autorizzare il personale della struttura di cui al comma 1 ad effettuare ore di lavoro straordinario fino  ad un massimo di 50 ore mensili procapite, effettivamente reso, oltre i limiti previsti dalla vigente normativa.
 3.  Agli  oneri conseguenti all'attuazione del presente articolo si provvede  a  valere sulle risorse di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 3396 del 2005 citata in premessa.
 |  |  |  | Art. 12. 1.   Il   Prefetto  di  Chieti  -  Commissario  delegato  ai  sensi dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3411 del 4 marzo  2005,  al  fine di soddisfare le maggiori esigenze derivanti dalla  situazione  emergenziale  di cui al decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri del 14 gennaio 2005, e nei limiti di vigenza dello  stessa,  e'  autorizzato  a  costituire  un'apposita struttura composta   da  tre  unita'  di  personale  individuate  dal  medesimo Commissario   delegato.  Il  predetto  personale  e'  autorizzato  ad effettuare  ore  di lavoro straordinario nel limite massimo di 40 ore mensili  pro-capite  oltre i limiti previsti dalla vigente normativa, ovvero,  qualora  appartenenti  alla  carriera  prefettizia,  di  una indennita' correlata su base mensile e pari al 20% della retribuzione di posizione di cui all'art. 16, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 252.
 2.  Il  Commissario  delegato,  in ragione della complessita' delle iniziative da porre in essere per il superamento del contesto critico in  esame,  e'  autorizzato,  altresi',  ad avvalersi per gli aspetti tecnici  di  due ingegneri appartenenti alla pubblica amministrazione con   competenze   attinenti   alle   finalita'  della  summenzionata ordinanza;  per tali attivita' ai predetti soggetti e' corrisposto un compenso   mensile   pari  al  40%  del  trattamento  stipendiale  in godimento.
 3.  Al  Commissario  delegato  in  relazione  ai  maggiori  compiti conferiti  ai  sensi  dell'ordinanza di protezione civile n. 3411 del 2005,  e'  riconosciuto  un  compenso per tutta la durata dello stato d'emergenza,  su  base mensile pari alla retribuzione di posizione in godimento  di  cui  all'art.  16  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 252.
 4.  Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico delle  risorse  finanziarie  di  cui  all'art.  6  dell'ordinanza  di protezione civile n. 3411 del 2005.
 5.  Il termine di trenta giorni previsto all'art. 5, comma 1, primo periodo,  dell'ordinanza  di  protezione  civile n. 3411 del 2005, e' elevato a sessanta giorni.
 |  |  |  | Art. 13. 1.   Al   fine   di  assicurare  la  piu'  tempestiva  ed  efficace realizzazione  degli  interventi  nell'area  del sud-est asiatico, il Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del Consiglio dei  Ministri  e'  autorizzato  a  stipulare  nel predetto territorio apposito contratto di conto corrente bancario sul quale far affluire, di   volta   in  volta  nei  limiti  dello  stretto  necessario  alla realizzazione  di  ciascun  intervento  o  di  parte dello stesso, le risorse  provenienti  dalle donazioni ed atti di liberalita' previste dall'art.  1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del  29 dicembre  2004,  n.  3390  e  disponibili  sul conto corrente bancario  aperto ai sensi dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei  Ministri  del  18 gennaio  2005, n. 3394. L'utilizzo delle somme depositate  sul  predetto  conto  corrente bancario e' effettuato dal responsabile  della  struttura  di  missione  con obbligo di separata rendicontazione  e nel rispetto di apposita regolamentazione definita dal  capo  del  Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri con proprio provvedimento.
 2.   I   rapporti   di  collaborazione  coordinata  e  continuativa instaurati   o   da   instaurare  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  5, dell'ordinanza  di  protezione civile n. 3390 del 2004 e dell'art. 1, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile n. 3402 del 2005 emanate per fronteggiare le situazioni di emergenza nei territori esteri e di cui  in  premessa, si configurano quali incarichi di esperto ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, con conseguente applicazione del relativo regime giuridico, economico, fiscale e previdenziale.
 3.  In relazione alla particolare gravosita' dell'impegno richiesto per  l'espletamento  dei  compiti  attribuiti,  ai  componenti  della Commissione  di  garanzia  istituita  ai  sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3392 del 2005 e' riconosciuta una speciale indennita' d'importo corrispondente a  quella  attribuita  al responsabile della struttura di missione di cui  all'art.  1, comma 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3402 del 2005.
 4.  Al  personale  con  contratto  di  collaborazione  coordinata e continuativa,  inviato  nei  territori  del  sud-est asiatico colpiti dagli  eventi  calamitosi  di  cui  all'ordinanza  n. 3389 del 2004 e successive  modificazioni,  si  applicano  le  disposizioni  previste dall'art.  1,  comma 4, secondo periodo, dell'ordinanza di protezione civile n. 3390 del 2005.
 5.  All'art.  2  dell'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri n. 3402 del 25 febbraio 2005, dalle parole «finalizzato alla ristrutturazione»   fino   alle  parole  «medesimo  territorio»  sono soppresse  e  cosi'  sostituite  «finalizzato a consentire il pieno e completo  ritorno  alle  normali condizioni di vita della popolazione interessata  dall'atto  terroristico  verificatosi  nella  citta'  di Beslan,  attraverso  la ristrutturazione ed ampliamento di edifici di strutture   sanitarie   di   Beslan   e   Vladikavkaz,  dotandoli  di attrezzature  ed  apparecchiature  elettromedicali idonee a garantire maggiore funzionalita».
 La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 24 marzo 2005
 Il Presidente: Berlusconi
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