IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con L'ISPETTORE CENTRALE REPRESSIONE FRODI DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale; Visto l'art. 20, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, secondo cui l'importo dovuto per ogni richiesta di revisione di analisi di campioni ai sensi del secondo comma dell'art. 15 della predetta legge n. 689/1981, e' aggiornato ogni anno in misura pari all'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatosi nell'anno precedente ed accertato dall'Istat; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 27 febbraio 2004 emanato di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, con cui l'importo e' stato fissato in euro 99,40; Considerato che il predetto indice di variazione e' risultato per l'anno 2003 pari al 2,5%; Ritenuto necessario aggiornare della stessa percentuale l'importo di euro 99,40 suindicato; Decreta: A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale l'importo da versare, per ogni richiesta di revisione di analisi di campioni, alla competente tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell'art. 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689, viene determinato in euro 101,88. Roma, 16 marzo 2005
Il Ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze Grilli L'Ispettore centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali Lo Piparo |