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| Gazzetta n. 72 del 29 marzo 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 15 marzo 2005 |  | Limiti  di  giacenza  per  gli  enti  assoggettati  alle  norme sulla tesoreria  unica,  ai fini dell'attuazione dell'articolo 32, comma 1, della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289 (legge finanziaria 2003) e dell'articolo  1,  comma  20,  della  legge  30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) - anni 2005-2007. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLA FINANZE 
 Visto l'art. 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che stabilisce  che  i pagamenti a carico dello Stato a favore degli enti assoggettati  all'obbligo  di  tenere  le  disponibilita' liquide nei conti  della  tesoreria statale sono effettuati al raggiungimento dei limiti  di giacenza che, per categorie di enti, vengono stabiliti con decreto  del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica   in   misura  compresa  tra  il  10  e  il  20  per  cento dell'assegnazione di competenza;
 Visto l'art. 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha   confermato   fino   al   31 dicembre  2002  la  validita'  delle disposizioni  di  cui  al citato art. 47, comma 1, della legge n. 449 del  1997,  estendendone, inoltre, l'applicazione a tutte le province ed ai comuni con popolazione compresa tra 50.000 e 60.000 abitanti;
 Visto l'art. 32, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha   confermato   per   il  triennio  2003-2005  la  validita'  delle disposizioni  di  cui  al  citato  art.  66,  comma  1,  della  legge 23 dicembre 2000, n. 388;
 Visto l'art. 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che conferma  fino  al  2007 le disposizioni di cui all'art. 66, comma 1, della legge n. 388 del 2000;
 Considerato  che  ai sensi dei commi 5, 6 e 12 del predetto art. 66 della  legge  n. 388 del 2000, le entrate costituite da assegnazioni, contributi,  devoluzioni  o  compartecipazioni  di tributi erariali e quant'altro  proveniente  dal  bilancio  dello  Stato  a favore delle regioni  devono  essere  versate,  per  quanto  riguarda le regioni a statuto  ordinario, a decorrere dal 1° marzo 2001, nelle contabilita' speciali   infruttifere   aperte  presso  le  competenti  sezioni  di tesoreria  provinciale dello Stato, e, per quanto riguarda le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, sui rispettivi conti di tesoreria centrale dello Stato;
 Considerato  che  per  gli  enti locali i limiti di giacenza devono essere  stabiliti,  ai  sensi del predetto comma 1 dell'art. 47 della legge n. 449 del 1997, come integrato dal citato comma 1 dell'art. 66 della legge n. 388 del 2000, per tutte le province e per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
 Ravvisata  l'opportunita'  di  stabilire  per  entrambe le predette categorie  di  enti il limite di giacenza nella misura massima del 20 per  cento  in  considerazione  del  notevole  ridimensionamento  dei trasferimenti statali registrato:
 a) dalle   province,  a  seguito  dell'attribuzione  del  gettito dell'imposta   sulle   assicurazioni,  dell'istituzione  dell'imposta provinciale  di trascrizione di cui agli articoli 56 e 60 del decreto legislativo  15 dicembre  1997,  n.  446  e della conferma per l'anno 2005,  disposta  dall'art. 1, comma 65, della legge 30 dicembre 2004, n.  311, della compartecipazione provinciale al gettito dell'IRPEF di cui all'art. 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
 b) dai  comuni,  per  effetto  della  conferma  per  l'anno 2005, operata  dall'art. 1, comma 65, della legge 24 dicembre 2004, n. 311, delle  disposizioni  in  materia  di  compartecipazione  comunale  al gettito   dell'IRPEF  di  cui  all'art.  31,  comma  8,  della  legge 27 dicembre 2002, n. 289;
 Ravvisata  l'opportunita', al fine di semplificare l'attuazione del nuovo  sistema  di  pagamenti,  di  determinare  i limiti di giacenza esclusivamente per gli enti assoggettati alla Tesoreria unica;
 Ravvisata  l'opportunita'  di confermare l'esclusione dai limiti di giacenza  dei  pagamenti  in favore delle regioni a statuto ordinario considerato   che   le   predette   assegnazioni  fanno  riferimento, prevalentemente,   all'attuazione   delle   norme   sul   federalismo amministrativo e fiscale;
 Ravvisata  l'opportunita',  al fine di dare attuazione all'art. 47, comma  1,  della  legge  n.  449  del 1997 di individuare la base cui commisurare  i limiti di giacenza nelle assegnazioni di competenza da attribuire per l'anno 2005 ad ogni singolo ente, con esclusione delle regioni  a statuto speciale e delle province autonome, esclusivamente dall'Amministrazione   centrale   vigilante   ovvero,   in   caso  di indisponibilita'  di  tali  dati,  nelle  assegnazioni  di competenza attribuite  per  l'anno  2004  sempre  dall'Amministrazione  centrale vigilante;
 Considerato  che  per  le  regioni a statuto speciale e le province autonome si rende necessario fare riferimento, al fine di individuare la  base  cui  commisurare i limiti di giacenza, alle assegnazioni di competenza, del Ministero dell'economia e delle finanze;
 Ravvisata  altresi'  la  necessita'  di  escludere  dai  limiti  di giacenza  le  somme  a disposizione di giustizia che, in quanto tali, non rientrano nella disponibilita' degli enti;
 Visti  i  propri decreti 16 gennaio 1998, 4 marzo 1999, 10 febbraio 2000, 27 febbraio 2001, 1° marzo 2002, 31 gennaio 2003 e 5 marzo 2004 con  i  quali sono stati fissati per gli anni 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,  2003 e 2004 i limiti di giacenza in attuazione del citato art. 47, comma 1, della legge n. 449 del 1997;
 Visto  l'art.  10,  comma  2,  della legge 19 ottobre 1999, n. 370, recante   disposizione   in   materia   universitaria  e  di  ricerca scientifica e tecnologica;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319,   riguardante   «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero dell'universita' e della ricerca»;
 Visto  l'art.  23  del  decreto  legislativo 4 giugno 2003, n. 127, concernente   «Riordino   del   Consiglio  nazionale  delle  ricerche (C.N.R.)»;
 Visto l'art. 3, commi 1, 2, 5 e 6, della legge 24 dicembre 2003, n. 350  (legge finanziaria 2004) che determina per il triennio 2004-2006 il fabbisogno finanziario delle universita' statali e dei grandi enti pubblici di ricerca;
 Visto  l'art.  1,  comma  57,  della  legge n. 311 del 2004 che, in particolare,  conferma,  per  il  triennio  2005-2007, l'applicazione della  normativa  sul  fabbisogno finanziario delle universita' e dei principali  enti  pubblici di ricerca di cui all'art. 3, commi 1 e 2, della legge n. 350 del 2003;
 Considerata  l'opportunita'  di  emanare le disposizioni occorrenti per  l'applicazione  dell'art. 47, comma 1, della citata legge n. 449 del 1997;
 Decreta:
 Art. 1.
 Regioni a statuto speciale e province autonome
 1.  Il  limite  di  giacenza per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano e' stabilito per l'anno 2005 nella  misura  del  14 per cento e si riferisce ai conti di tesoreria centrale  alimentati dai pagamenti disposti a valere sui capitoli del bilancio  dello  Stato. Il limite e' commisurato alle assegnazioni di competenza  da attribuire per l'anno 2004 dal Ministero dell'economia e delle finanze a valere sull'unita' previsionale di base n. 4.1.2.12 con  riferimento  ai  capitoli  da  numero  2790 a 2796 e numero 2798 (devoluzione tributi).
 2.  Il  limite  si applica esclusivamente ai pagamenti disposti dal Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  a  valere  sui  capitoli richiamati al comma 1.
 |  |  |  | Art. 2. Province e comuni
 1.  Il  limite  di  giacenza  per  le  province  e per i comuni con popolazione  superiore a 50.000 abitanti e' stabilito per l'anno 2005 nella  misura del 20 per cento ed e' commisurato alle assegnazioni di competenza da attribuire per l'anno 2004 dal Ministero dell'interno a valere  sulle unita' previsionali di base n. 2.1.2.6 e n. 2.2.3.5 con specifico  riferimento  ai  capitoli  numero: 1316 (fondo ordinario), 1317  (fondo  perequativo),  1318  (fondo  consolidato) e 7232 (fondo sviluppo investimenti).
 2.  I  limiti si applicano esclusivamente ai pagamenti disposti dal Ministero dell'interno a valere sui capitoli richiamati al comma 1.
 3.  I  limiti  di  giacenza non si applicano agli enti locali della regione  Friuli-Venezia  Giulia,  in  quanto  esclusi  dal sistema di tesoreria  unica ai sensi delle leggi regionali 4 aprile 1997, n. 8 e 15 febbraio 2000, n. 1 (art. 38).
 4.  I  limiti  di  giacenza  non  si applicano, altresi', agli enti locali della regione Trentino-Alto Adige in quanto non destinatari di trasferimenti erariali da parte del Ministero dell'interno.
 |  |  |  | Art. 3. Universita'
 1.  Il  limite  di giacenza per le universita' statali e' stabilito per l'anno 2005 nella misura del 14 per cento.
 2.  Il  limite  e'  commisurato  alle  assegnazioni  di  competenza attribuite  nell'anno  2004  alle  predette universita' dal Ministero dell'istruzione,   dell'universita'   e   della  ricerca  sull'unita' previsionale di base n. 25.1.2.5 del bilancio di previsione 2004, con specifico   riferimento   al  capitolo  numero  5507  (fondo  per  il finanziamento ordinario).
 3.  Il  limite  si  applica  ai  pagamenti  disposti  dal Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  a  valere  sul capitolo  n.  1694 (fondo per il finanziamento ordinario) dell'unita' previsionale  di  base  4.1.2.11  del  bilancio di previsione 2005. I pagamenti  sono  effettuati,  al  raggiungimento dei limite di cui al comma  1,  per  un  importo di volta in volta non superiore al 25 per cento delle citate assegnazioni di competenza 2004.
 4.  I pagamenti non possono comunque superare complessivamente, nel corso  dell'anno  2005,  l'importo risultante dalla differenza tra il fabbisogno  finanziario  programmato  per  ciascun  ateneo,  ai sensi dell'art.  3,  comma  1,  della legge 24 dicembre 2003, n. 350, cosi' come  confermato,  per  il triennio 2005-2007, dall'art. 1, comma 57, della  legge  30 dicembre  2004,  n.  311,  e  il  90 per cento della giacenza di tesoreria al 31 dicembre 2004.
 5.  In  caso di istituzione di nuove universita' nel corso del 2005 il  limite  di  giacenza di cui al comma 1 si applica con riferimento alle assegnazioni provvisorie di competenza per il 2005 da attribuire a  valere sul fondo per il finanziamento ordinario di cui al capitolo numero 1694 indicato al comma 3.
 |  |  |  | Art. 4. Grandi enti pubblici di ricerca
 1.  Il  limite  di giacenza per gli enti pubblici di ricerca di cui all'art.  3,  comma  2,  della  legge  24 dicembre  2003,  n.  350 e' stabilito per l'anno 2005 nella misura del 14 per cento;
 2.  Il  limite  e'  commisurato  alle assegnazioni di competenza da attribuire   per   l'anno   2005   dal   Ministero   dell'istruzione, dell'universita'  e della ricerca, a valere sulle unita' previsionali di  base  n.  4.1,2.7  e 4.2.3.4 del bilancio di previsione 2005, con specifico riferimento ai capitoli numero 1680 (laboratorio di luce di sincrotrone di Trieste e Grenoble) e numero 7236 (fondo ordinario per enti  ed  istituti  di  ricerca)  - quest'ultimo con riferimento alle assegnazioni  2004  attribuite  al Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.),   all'Agenzia   spaziale  italiana  (A.S.I.),  all'Istituto nazionale  di  fisica nucleare (I.N.F.N.) e all'Istituto nazionale di fisica  della  materia  (I.N.F.M.),  confluito  nel  C.N.R.  ai sensi dell'art.  23,  comma 1, lettera c), del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, a valere sul predetto fondo ordinario - e dal Ministero delle  attivita' produttive a valere sull'unita' previsionale di base n. 4.2.3.4 del bilancio di previsione 2005, con specifico riferimento al capitolo numero 7630 (contributo all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (E.N.E.A.).
 3.  Il  limite  si applica esclusivamente ai pagamenti disposti dai predetti  Ministeri  avere  sui  capitoli  richiamati  al  comma 2. I pagamenti  sono  effettuati,  al  raggiungimento del limite di cui al comma  1,  per  un  importo di volta in volta non superiore al 25 per cento  delle assegnazioni di competenza 2005 per l'E.N.E.A. (capitolo 7630)  e 2004 per il C.N.R., l'A.S.I., l'I.N.F.N. e l'I.N.F.M. di cui al pertinente capitolo 7236.
 4.  Per  i  pagamenti  a  favore  del  C.N.R.  si tiene conto delle disposizioni  di  cui  al  predetto art. 23, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 127 del 2003.
 5.  Sono  esclusi  dal  limite  di  cui sopra i pagamenti, a valere sull'assegnazione  dell'A.S.I.,  relativi alla contribuzione italiana all'Agenzia   spaziale   europea   (E.S.A.)   correlata   ad  accordi internazionali,  sulla  base  delle  disposizioni  di cui all'art. 3, comma  5,  della legge n. 350 del 2003, cosi' come confermato, per il triennio  2005-2007,  dall'art.  1,  comma 57, della legge n. 311 del 2004.
 6.  I pagamenti non possono comunque superare complessivamente, nel corso  dell'anno  2005,  l'importo risultante dalla differenza tra il fabbisogno   finanziario  programmato  per  ciascun  ente,  ai  sensi dell'art.  3, comma 2, della legge n. 350 del 2003, e il 90 per cento della giacenza di tesoreria al 31 dicembre 2004.
 |  |  |  | Art. 5. Altri enti assoggettati a Tesoreria unica
 1.  Il  limite  di giacenza per gli enti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti e soggetti al sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni,  ad  eccezione  delle regioni a statuto ordinario, alle quali  non  si  applicano  le  disposizioni  del presente decreto, e' stabilito  per  l'anno  2005  nella  misura  del  14  per cento delle assegnazioni  di  competenza  da  attribuire  ad  ogni  singolo  ente dall'amministrazione  centrale  vigilante  in  conto  competenza 2005 ovvero,  in caso di indisponibilita' di tali dati, delle assegnazioni attribuite in conto competenza 2004.
 2.  Il  limite  si  applica  esclusivamente  ai  pagamenti disposti dall'amministrazione  vigilante.  I  pagamenti  sono  effettuati,  al raggiungimento  del limite di cui al comma 1, per un importo di volta in  volta  non  superiore  al  25  per  cento  delle  assegnazioni di competenza.
 3.  Il  limite  non  si  applica nel caso in cui le assegnazioni di competenza  di  cui  al  comma  1  dell'amministrazione vigilante non superino complessivamente l'importo di 10 milioni euro.
 4.  Gli  enti  locali  diversi  da  quelli indicati nell'art. 2 del presente  decreto  non  sono  soggetti  ai  limiti  di  giacenza come stabilito dall'art. 66, comma 1, della legge n. 388 del 2000.
 |  |  |  | Art. 6. Disposizioni di carattere generale
 1.  Dalle  giacenze  da  assumere  a riferimento per l'emissione da parte dell'amministrazione centrale vigilante dei titoli di pagamento a  favore  degli  enti  destinatari  delle  disposizioni del presente decreto   sono   escluse   le   somme  a  disposizione  di  giustizia (pignoramenti, ecc.). A tal fine, i tesorieri o i cassieri degli enti sono  tenuti  a  segnalare,  e  ad  aggiornare  periodicamente,  alla competente amministrazione centrale vigilante l'ammontare delle somme che  sono  tenuti  a  vincolare  ai sensi dell'art. 1-bis della legge 29 ottobre   1984,   n.   720,   introdotto   dall'art.   24-bis  del decreto-legge  31 agosto  1987, n. 359 convertito, con modificazioni, dalla  legge  29 ottobre 1987, n. 440 e integrato dall'art. 11, comma 1-ter,  del  decreto-legge  18 gennaio  1993,  n.  8, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  19 marzo  1993, n. 68. Per le regioni a statuto  speciale  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano la segnalazione   va  effettuata  al  Ministero  dell'economia  e  delle finanze.
 2. Ferma restando l'esclusione di cui al comma 1, l'ammontare delle giacenze  esistenti  nelle contabilita' speciali o nei conti correnti con  il  Tesoro  e'  calcolato  al  lordo  delle somme con vincolo di destinazione.  In assenza di disponibilita' libere e per il pagamento di spese correnti, gli enti di cui al presente decreto utiliz-zano le somme  vincolate  nei  limiti  delle assegnazioni di competenza 2005, prive  di  vincoli,  comunicate  dalle amministrazioni centrali e non ancora accreditate nei conti di tesoreria. Per le province e i comuni di  cui  all'art.  2  le  somme vincolate sono inoltre utilizzate nei limiti delle analoghe assegnazioni di competenza 2004 che non abbiano gia'  prodotto  l'utilizzo  di somme vincolate nel corso dello stesso anno  2004.  Resta  altresi'  ferma  la  possibilita'  di  utilizzare ulteriormente   le   somme  vincolate  secondo  quanto  in  proposito eventualmente stabilito dalla specifica normativa di settore.
 3.  Sono  esclusi  dalla disciplina prevista dal presente decreto i pagamenti  a carico del bilancio dello Stato relativi ai servizi resi dall'ente   beneficiario   all'amministrazione   centrale   emittente (interventi  di primo soccorso per calamita' naturali, fitti, ecc.) e all'espletamento  di  funzioni  delegate.  Ai  fini del controllo dei titoli  di  pagamento  da  parte  degli  uffici centrali del bilancio interessati,  le  amministrazioni  centrali  tenute  al  rispetto dei limiti  di  giacenza  stabiliti  dal  presente  decreto appongono sui medesimi  titoli  la  seguente  annotazione:  «Pagamento  escluso dai limiti di giacenza dell'art. 47, comma 1, legge n. 449/1997».
 4.  Non  sono comunque soggetti ai limiti di giacenza stabiliti dal presente  decreto  i  pagamenti  a  carico  del  bilancio dello Stato relativi  ai  contributi previdenziali e assistenziali e all'acquisto di  beni  e  servizi;  sui  relativi  titoli  di pagamento e' apposta l'annotazione di cui al comma 3.
 5.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  su  richiesta dell'amministrazione  centrale  tenuta  al  rispetto  del  limite  di giacenza,  puo'  autorizzare deroghe al rispetto dei limiti di cui al presente decreto per motivate esigenze.
 6.  Nei  confronti  degli  enti  di  cui  all'art. 2, le deroghe al rispetto  dei predetti limiti di giacenza possono essere disposte dal Ministero   dell'interno,   previo   accertamento  del  possesso  dei prescritti requisiti da parte dell'ente richiedente.
 7.   Le   amministrazioni   centrali   vigilanti   e  il  Ministero dell'economia   e  delle  finanze  che  dispongono  i  pagamenti  nei confronti  degli  enti di cui al presente decreto acquisiscono i dati relativi  alle  giacenze  di  tesoreria  presso  i coesistenti uffici centrali del bilancio.
 |  |  |  | Art. 7. Disposizioni finali
 1. Le disposizioni recate dal presente decreto conservano validita' anche  per  gli  anni  2006  e  2007,  assumendo a base di calcolo le assegnazioni   indicate   nei   precedenti  articoli con  scorrimento annuale.  Per  le  stesse  finalita'  si  tiene conto delle eventuali modifiche  apportate  alla  numerazione  delle unita' previsionali di base e dei capitoli di spesa dei bilanci di 2006 e 2007.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 15 marzo 2005
 Il Ministro: Siniscalco
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