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| Gazzetta n. 72 del 29 marzo 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  | DECRETO 4 febbraio 2005 |  | Istituzione  del  Casellario  centrale  delle posizioni previdenziali attive, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 di concerto con
 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
 E DELLE FINANZE
 
 Visto  l'art.  1, comma 23, della legge 23 agosto 2004, n. 243, che prevede   l'istituzione   del  Casellario  centrale  delle  posizioni previdenziali attive;
 Visto l'art. 1, comma 24, della predetta legge n. 243 del 2004, che prevede  la  definizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  delle  informazioni  da  trasmettere  al Casellario e delle modalita', della periodicita' e dei protocolli di trasferimento delle stesse;
 Visto  l'art.  1,  comma  6,  della legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma  del  sistema pensionistico obbligatorio e complementare, che prevede l'invio agli assicurati di un estratto conto contributivo;
 Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, concernente la trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza;
 Visto  il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, concernente la  tutela  previdenziale  obbligatoria  dei  soggetti  che  svolgono attivita' autonoma di libera professione;
 Visto l'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.  38,  concernente  l'obbligo di comunicazione all'INAIL del codice fiscale del lavoratore assunto o cessato dal servizio;
 Visto  l'art.  15 del decreto legislativo 10 febbraio 2003, n. 276, che ha costituito la Borsa continua nazionale del lavoro;
 Sentiti  gli  enti  gestori  di  forme obbligatorie di previdenza e assistenza;
 Decreta:
 Art. 1.
 Funzioni del Casellario degli attivi
 1.  Il Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive, di seguito  definito «Casellario», istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (lNPS), cura la raccolta, la conservazione e la  gestione  dei  dati  e  delle  altre  informazioni  relative alle posizioni  assicurative  dei  soggetti  iscritti alle gestioni di cui all'art.  1,  comma  23,  lettere  da  a) ad e), e svolge altresi' le funzioni  attribuite  dai  commi  26,  27 e 28, della legge 23 agosto 2004,  n.  243,  avvalendosi  delle  strutture  logistiche,  dei beni strumentali  e  delle  risorse  professionali  messe  a  disposizione dall'lNPS.
 2.  Il  Casellario  amministra  l'Anagrafe generale delle posizioni assicurative  attive,  alla  cui  alimentazione  provvedono  gli enti gestori dei regimi previdenziali di cui all'art. 1, comma 23, lettere da a) ad e), della citata legge n. 243 del 2004.
 3.   L'unita'   di  rilevazione  dell'Anagrafe  e'  costituita  dal soggetto,  identificato  dal  proprio  codice  fiscale,  che  risulta iscritto  in  almeno  uno degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. Per iscritto si intende ogni soggetto che ha trascorso  un periodo assicurativo di qualsiasi durata presso un Ente e  risulta,  quindi,  titolare di una posizione assicurativa aperta a suo nome.
 |  |  |  | Art. 2. Informazioni da trasmettere
 al Casellario centrale degli attivi
 1.  Al  fine  di consentire la realizzazione dell'Anagrafe generale delle  posizioni  assicurative condivisa tra tutte le amministrazioni pubbliche, le predette amministrazioni e gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie trasmettono al Casellario, entro tre  mesi  dalla  data  di  pubblicazione  del presente decreto nella Gazzetta   Ufficiale,  i  dati  anagrafici  relativi  alle  posizioni correnti. Entro la stessa data il Casellario provvede a raccogliere e organizzare  in  appositi  archivi  i  dati  e le informazioni di cui all'art. 1, comma 27, lettere a), b), e c), della citata legge n. 243 del 2004.
 2. Entro nove mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto gli  Enti  di  cui  al  comma 1  trasmettono  al  Casellario  i  dati anagrafici   ed   i   periodi  di  iscrizione  e  contribuzione,  con evidenziazione  delle  date  di  inizio  e  fine, riferiti a tutte le posizioni  assicurative  aperte  risultanti nei propri archivi e, ove disponibili,  anche  i  dati  relativi alle retribuzioni e ai redditi nonche' a tutte le contribuzioni, ivi comprese quelle figurative.
 3.  Entro  dodici  mesi  dalla  data  di pubblicazione del presente decreto  il  Casellario  provvede ad incrociare per codice fiscale le informazioni  trasferite  dagli  Enti.  L'Anagrafe generale evidenzia cosi'  per  ciascun  attivo  la  sequenza  temporale  delle posizioni assicurative  che  lo  riguardano,  consentendo  di  allestire quadri informativi  relativi  ai  contribuenti,  alle posizioni silenti e ad altre informazioni utili per l'attivita' di analisi e previsione.
 4.  Entro  diciotto  mesi  dalla data di pubblicazione del presente decreto,   e  successivamente  con  cadenza  annuale,  il  Casellario presenta  alla Commissione di cui all'art. 5, un rapporto sullo stato di  attuazione di quanto disposto dal presente decreto. Alla scadenza della  Commissione il rapporto e' presentato direttamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il rapporto contiene, altresi', un'analisi  della  situazione  del  mercato  del lavoro riguardante i livelli  di  occupazione, il numero delle posizioni degli attivi, dei silenti,  degli  inoccupati,  della mobilita' intersettoriale nonche' dei movimenti tra entrate ed uscite dal mercato del lavoro relative a tutte  le  tipologie di lavoratori e ai diversi settori di attivita'. Nel  rapporto sono identificate, inoltre, le posizioni contributive e le  altre  informazioni utili per il monitoraggio sia del mercato del lavoro  che del sistema previdenziale ed assistenziale, anche su base regionale.
 5. Entro ventiquattro mesi dalla pubblicazione del presente decreto gli  Enti  previdenziali  inviano ai propri iscritti l'estratto conto dal quale risultano, secondo le informazioni contenute negli archivi, i   periodi   assicurativi   maturati  presso  le  gestioni  da  essi amministrate.  Sulla  base delle segnalazioni ricevute dagli iscritti gli  Enti  provvedono,  entro  i  dodici  mesi successivi, a variare, qualora  necessario, le posizioni degli assicurati nei propri archivi e a comunicarle al Casellario secondo le modalita' previste dall'art. 3.  Gli Enti sono responsabili della correttezza e della manutenzione dei dati trasmessi al Casellario.
 6.  Completata  l'Anagrafe  generale,  l'Ente cui da ultimo risulta iscritto  l'assicurato, sulla base dei dati contenuti nel Casellario, direttamente  o per il tramite del Casellario stesso, provvede, entro quarantotto mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, ad inviare  agli assicurati l'estratto conto integrato, contenente tutti i  periodi  assicurativi. Successivamente, il predetto estratto conto e'  inviato  con la periodicita' prevista dall'art. 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
 7.  Entro  sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto,  gli  Enti  previdenziali presentano alla Commissione di cui all'art. 5 un programma per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi  precedenti.  Successivamente  i  medesimi  Enti  sono tenuti a presentare,  con  cadenza  bimestrale,  un  rapporto  sullo  stato di realizzazione  del  predetto  programma, con la proposta di eventuali variazioni  da  apportare  allo  stesso  in  relazione  all'effettivo conseguimento degli obiettivi prefissati.
 8. Gli Enti per i quali, dall'esame dei rapporti di cui al comma 7, risulti   il   mancato   rispetto   delle   scadenze  previste  nella trasmissione  dei dati e delle informazioni di cui ai commi da 1 a 6, debbono  motivare l'inadempienza e sottoporre alla Commissione di cui all'art.  5  un  piano di adeguamento che espliciti i nuovi impegni e che individui gli eventuali strumenti da fornire ai medesimi Enti per consentire la realizzazione degli obiettivi prefissati.
 |  |  |  | Art. 3. Modalita' di trasmissione
 dei flussi informativi per il Casellario
 1.  La modalita' standard di trasmissione dei dati al Casellario, a cura  degli  Enti  e  sotto  la  propria  responsabilita', e' per via telematica  in  tempo  reale,  mediante  adozione  di procedure batch giornaliere,  secondo  il formato ed il protocollo di trasmissione di cui  all'allegato  1  del  presente decreto, previa verifica da parte degli Enti della correttezza dei dati conferiti.
 2.   Al   fine  di  aggiornare  tempestivamente  le  posizioni  del Casellario   sulla   base  delle  variazioni  intervenute  nel  corso dell'anno    (cessazione   o   sospensione   di   versamenti,   nuovi contribuenti,   modifiche   dell'anagrafica   ed  altre  informazioni rilevanti)  gli  Enti  alimentano  i  flussi  informativi  secondo le procedure  di  cui  al  comma  1.  I  dati  verificati vanno comunque trasferiti al Casellario entro e non oltre tre mesi dalla data in cui sono pervenuti agli Enti.
 |  |  |  | Art. 4. Utenti del Casellario
 1. Possono accedere al Casellario:
 a) gli  Enti previdenziali, per il conferimento iniziale dei dati e  del  loro aggiornamento e, per la consultazione delle informazioni sui  propri  assicurati,  al  fine  di  costruire,  l'estratto  conto cumulativo  e  reperire gli elementi informativi utili per il calcolo della pensione;
 b) gli   iscritti   che   vogliano  conoscere,  previa  procedura identificativa, la rappresentazione della propria storia contributiva risultante nel Casellario.
 2.  Il  Casellario  fornisce  dati  in  forma  aggregata  agli enti conferenti  ed agli organismi pubblici di cui al comma 28 dell'art. 1 della legge n. 243 del 2004.
 |  |  |  | Art. 5. Commissione di verifica e monitoraggio per il Casellario
 1.  Presso  il  Ministero  del  lavoro e delle politiche sociali e' istituita  una Commissione incaricata di seguire la realizzazione del Casellario  degli  attivi  composta dal presidente e da sette esperti nominati  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e delle politiche sociali.  Tra  gli  esperti,  quattro sono designati dal Ministro del lavoro  e delle politiche sociali, di cui uno con funzioni di vicario del  presidente  e  coordinatore,  due  sono  designati  dal Ministro dell'economia   e  delle  finanze  e  uno  e'  designato  dall'ISTAT. Partecipa  alle  riunioni  della  Commissione  il dirigente dell'lNPS responsabile  del Casellario degli attivi. La Commissione si riunisce su   convocazione  del  Presidente  e  comunque  con  cadenza  almeno bimestrale.
 2. La Commissione:
 a) vigila    sull'attuazione   delle   disposizioni   legislative concernenti il Casellario degli attivi e sul rispetto degli obiettivi e  dei  tempi previsti all'art. 2 del presente decreto, sollecitando, se  necessario,  gli  Enti  conferenti  ad  adottare le misure, anche tecniche, necessarie per il rispetto degli impegni presi;
 b) propone  al  Ministro  del lavoro e delle politiche sociali la concessione  di  eventuali  deroghe dei tempi per la trasmissione dei dati in caso di motivati ritardi;
 c) vigila  sugli  aspetti  tecnici del Casellario, convocandone i responsabili  e  prevedendo  altresi'  periodiche consultazioni con i responsabili  degli  Enti  previdenziali  che  conferiscono i dati al Casellario;
 d) definisce  le  modalita'  di  raccordo tra il Casellario degli attivi  e quello dei pensionati, previa consultazione con gli enti di cui  all'art.  1,  comma  23,  della  legge  n.  243  del 2004, anche proponendo innovazioni gestionali relative a quest'ultimo, al fine di completarne  la  funzionalita' cosi' come previsto dall'art. 73 della legge  23 dicembre  1998, n. 448, dall'art. 31, comma 19, della legge 27 dicembre   2002,   n.   289,  e  dall'art.  46  del  decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326;
 e) definisce  le  modalita'  di  raccordo tra il Casellario degli attivi  e  la Borsa continua del lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
 f) cura  l'armonizzazione  e l'utilizzabilita' ai fini statistici ufficiali  dei  dati  contenuti  nel  Casellario, in sintonia con gli standard vigenti a livello nazionale e comunitario;
 g) elabora,   sentita   l'Unione   delle   Camere  di  commercio, industria,   artigianato  e  agricoltura,  una  proposta  concernente l'individuazione del settore economico di appartenenza delle aziende, dei  lavoratori  autonomi  e  parasubordinati,  nonche'  i tempi e le modalita'  di  trasmissione  dei  dati di inizio e fine attivita', da inviare agli Enti previdenziali e quindi al Casellario, ai fini della predisposizione del decreto di cui al comma 30, art. 1 della legge n. 243 del 2004;
 h) definisce le modalita' di raccordo con le anagrafi comunali al fine  di  consentire  il tempestivo e contestuale aggiornamento delle informazioni  contenute  negli  archivi  degli  enti  previdenziali e quindi del Casellario;
 i) relaziona  periodicamente  il  Ministro  del  lavoro  e  delle politiche   sociali   suil'attuazione   del   Casellario   e  adotta, trasmettendolo  al  Ministro  stesso, il rapporto annuale predisposto dal  Casellario. Nel predetto rapporto vengono altresi' evidenziati i risparmi per gli Enti e per il sistema nel suo complesso derivanti da un  piu'  efficace  sistema  di  vigilanza, di lotta al sommerso e di economie di scala realizzate dal Casellario.
 3. In considerazione del ruolo di coordinamento delle fasi di avvio del  Casellario  e di implementazione del rapporto, la Commissione ha una  durata  di  cinque  anni  dalla  data  di  entrata in vigore del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 6. Monitoraggio dell'occupazione
 e altre informazioni per il Casellario
 1. Al fine di attuare il monitoraggio continuo dell'occupazione, di verificare  l'andamento delle retribuzioni di fatto e di valutare gli effetti  delle  politiche del lavoro, le informazioni contenute nelle dichiarazioni  mensili  dei  sostituti  d'imposta  sono  trasmesse al Casellario  secondo  le  modalita' di cui all'art. 3. Con la medesima finalita'  e'  prevista  l'acquisizione, da parte del Casellario, con cadenze  da  concordare  con  gli  enti  ed organismi preposti, delle informazioni   relative   alle   denunce  nominative  che  pervengono all'Istituto  nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro   (INAIL),  ai  sensi  dell'art.  14,  comma  2,  del  decreto legislativo  23 febbraio  2000,  n.  38,  ed ai permessi di soggiorno degli  extracomunitari  risultanti  negli archivi del Ministero degli interni.   Il   Casellario   acquisisce   altresi'   le  informazioni riguardanti  le  minorazioni  e  le malattie invalidanti, in possesso delle  istituzioni pubbliche o private, cosi' come previsto dall'art. 1, comma 27, lettera c), della citata legge n. 243 del 2004.
 |  |  |  | Art. 7. Altre disposizioni
 1.  Presso  tutte  le  amministrazioni  pubbliche e' individuata la figura  del  referente  unico per la trasmissione all'INPDAP dei dati giuridici  ed  economici  relativi  al  personale. Le amministrazioni hanno  sessanta  giorni  di  tempo  dalla  pubblicazione del presente decreto   nella  Gazzetta  Ufficiale  per  comunicare  il  nominativo all'INPDAP,  al  Ministero  del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e finanze.
 2.   Al  fine  di  velocizzare  le  operazioni  propedeutiche  alla realizzazione   del  Casellario,  l'INPDAP  puo'  stipulare  apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche.
 3.  Le  Poste  Italiane  S.p.a.,  le  Societa'  collegate  ed altri soggetti    tenuti    a   versare   la   contribuzione   all'Istituto Postelegrafonici  individueranno la figura del referente unico per la trasmissione  telematica  al  suddetto  ente  previdenziale  dei dati giuridici ed economici relativi al personale iscritto.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 4 febbraio 2005
 
 Il Ministro del lavoro
 e delle politiche sociali
 Maroni Il Ministro dell'economia
 e delle finanze
 Siniscalco
 
 Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2005 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 206
 |  |  |  | Allegato 1 A)  Flusso  informativo  standard  (set  minimale  di informazioni da trasferire al Casellario) Struttura
 Sezione   Intestazione   Flusso:  dati  identificativi  dell'Ente mittente.
 Sezione  Identificazione  Struttura:  Dati  identificativi  della struttura di riferimento.
 Sezione   Posizione  Contributiva:  i)  dati  identificativi  del lavoratore; ii) dati identificativi della contribuzione.
 Contenuto
 Identificazione flusso
 - Protocollo mittente
 Sezione identificazione Ente
 - Ente contribuzione
 - Codice entita' che versa la contribuzione
 - Denominazione entita' che versa la contribuzione
 - Codice Attivita*
 Sezione identificativa del lavoratore
 - Codice fiscale lavoratore
 - Cognome lavoratore
 - Nome lavoratore
 - Data di nascita lavoratore
 - Sesso
 - Comune di nascita
 - Matricola lavoratore*
 - Codice Comune di lavoro*
 - Provincia di lavoro*
 Sezione identificativa della contribuzione
 - Qualifica del lavoratore*
 - Flag rettifica contribuzione
 - Tipo della contribuzione
 - Fondo di contribuzione
 - Inizio periodo contributivo
 - Fine periodo contributivo
 - Retribuzione in euro
 - Quota invalidita', vecchiaia, sopravvivenza
 - Unita' di misura della contribuzione
 \circ \ A=anno/i
 \circ \ M = mese/i
 \circ \ S= settimana/e
 \circ \ G=giorno/i
 - Numero Contributi
 - Numero Contributi utili al fine dell'anzianita'
 - Numero Contributi utili per la misura della pensione B)   Regole   tecniche   e  protocolli  di  trasmissione  dei  flussi informativi.
 1.  Trasmissione  dei  dati:  in  modalita' telematica in formato ASCII.
 2.   Canale  trasmissivo:  RUPA  (Rete  Unitaria  della  Pubblica Amministrazione),  per gli Enti e Amministrazioni gia' attestati o in via  di attestazione sulla rete oppure via Internet con l'utilizzo di protocolli di trasporto protett (https, ftps).
 3.   Credenziali  di  autenticazione  e  accesso  al  sistema  di trasmissione  dei  flussi  agli  Enti e Amministrazioni, fornitura da parte dell'INPS.
 4.  Dimensionamento  del  flusso:  a)  dimensione  massima  della singola  «unita' di trasmissione» (file o messaggio); b) periodicita' dell'invio di una «unita' di trasmissione».
 5.  ldentificazione dell'«unita' di trasmissione»: ogni unita' di trasmissione   deve   essere  identificata  univocamente  nell'ambito dell'Ente  o Amministrazione che effettua la trasmissione. Il sistema informativo del Casellario provvedera', al momento della ricezione, a protocollare,  mediante  protocollo informatico, ogni singola «unita' di trasmissione».
 6. Formato di rappresentazione dei dati: al fine di facilitare la fruibilita'  del contenuto informativo dei flussi da parte di sistemi tecnologicamente  diversi  si utilizza il formato di rappresentazione dei dati basato sul linguaggio XML e le specifiche di descrizione dei dati sono fornite mediante schemi XML. ----
 *Da   valorizzarsi  a  seconda  delle  peculiarita'  dell'Ente  o Amministrazione mittente.
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