Gazzetta n. 72 del 29 marzo 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 4 febbraio 2005 |
Istituzione del Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale. |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 1, comma 23, della legge 23 agosto 2004, n. 243, che prevede l'istituzione del Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive; Visto l'art. 1, comma 24, della predetta legge n. 243 del 2004, che prevede la definizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, delle informazioni da trasmettere al Casellario e delle modalita', della periodicita' e dei protocolli di trasferimento delle stesse; Visto l'art. 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, che prevede l'invio agli assicurati di un estratto conto contributivo; Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, concernente la trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza; Visto il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, concernente la tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attivita' autonoma di libera professione; Visto l'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, concernente l'obbligo di comunicazione all'INAIL del codice fiscale del lavoratore assunto o cessato dal servizio; Visto l'art. 15 del decreto legislativo 10 febbraio 2003, n. 276, che ha costituito la Borsa continua nazionale del lavoro; Sentiti gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza; Decreta: Art. 1. Funzioni del Casellario degli attivi 1. Il Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive, di seguito definito «Casellario», istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (lNPS), cura la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati e delle altre informazioni relative alle posizioni assicurative dei soggetti iscritti alle gestioni di cui all'art. 1, comma 23, lettere da a) ad e), e svolge altresi' le funzioni attribuite dai commi 26, 27 e 28, della legge 23 agosto 2004, n. 243, avvalendosi delle strutture logistiche, dei beni strumentali e delle risorse professionali messe a disposizione dall'lNPS. 2. Il Casellario amministra l'Anagrafe generale delle posizioni assicurative attive, alla cui alimentazione provvedono gli enti gestori dei regimi previdenziali di cui all'art. 1, comma 23, lettere da a) ad e), della citata legge n. 243 del 2004. 3. L'unita' di rilevazione dell'Anagrafe e' costituita dal soggetto, identificato dal proprio codice fiscale, che risulta iscritto in almeno uno degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. Per iscritto si intende ogni soggetto che ha trascorso un periodo assicurativo di qualsiasi durata presso un Ente e risulta, quindi, titolare di una posizione assicurativa aperta a suo nome. |
| Art. 2. Informazioni da trasmettere al Casellario centrale degli attivi 1. Al fine di consentire la realizzazione dell'Anagrafe generale delle posizioni assicurative condivisa tra tutte le amministrazioni pubbliche, le predette amministrazioni e gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie trasmettono al Casellario, entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, i dati anagrafici relativi alle posizioni correnti. Entro la stessa data il Casellario provvede a raccogliere e organizzare in appositi archivi i dati e le informazioni di cui all'art. 1, comma 27, lettere a), b), e c), della citata legge n. 243 del 2004. 2. Entro nove mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto gli Enti di cui al comma 1 trasmettono al Casellario i dati anagrafici ed i periodi di iscrizione e contribuzione, con evidenziazione delle date di inizio e fine, riferiti a tutte le posizioni assicurative aperte risultanti nei propri archivi e, ove disponibili, anche i dati relativi alle retribuzioni e ai redditi nonche' a tutte le contribuzioni, ivi comprese quelle figurative. 3. Entro dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto il Casellario provvede ad incrociare per codice fiscale le informazioni trasferite dagli Enti. L'Anagrafe generale evidenzia cosi' per ciascun attivo la sequenza temporale delle posizioni assicurative che lo riguardano, consentendo di allestire quadri informativi relativi ai contribuenti, alle posizioni silenti e ad altre informazioni utili per l'attivita' di analisi e previsione. 4. Entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, e successivamente con cadenza annuale, il Casellario presenta alla Commissione di cui all'art. 5, un rapporto sullo stato di attuazione di quanto disposto dal presente decreto. Alla scadenza della Commissione il rapporto e' presentato direttamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il rapporto contiene, altresi', un'analisi della situazione del mercato del lavoro riguardante i livelli di occupazione, il numero delle posizioni degli attivi, dei silenti, degli inoccupati, della mobilita' intersettoriale nonche' dei movimenti tra entrate ed uscite dal mercato del lavoro relative a tutte le tipologie di lavoratori e ai diversi settori di attivita'. Nel rapporto sono identificate, inoltre, le posizioni contributive e le altre informazioni utili per il monitoraggio sia del mercato del lavoro che del sistema previdenziale ed assistenziale, anche su base regionale. 5. Entro ventiquattro mesi dalla pubblicazione del presente decreto gli Enti previdenziali inviano ai propri iscritti l'estratto conto dal quale risultano, secondo le informazioni contenute negli archivi, i periodi assicurativi maturati presso le gestioni da essi amministrate. Sulla base delle segnalazioni ricevute dagli iscritti gli Enti provvedono, entro i dodici mesi successivi, a variare, qualora necessario, le posizioni degli assicurati nei propri archivi e a comunicarle al Casellario secondo le modalita' previste dall'art. 3. Gli Enti sono responsabili della correttezza e della manutenzione dei dati trasmessi al Casellario. 6. Completata l'Anagrafe generale, l'Ente cui da ultimo risulta iscritto l'assicurato, sulla base dei dati contenuti nel Casellario, direttamente o per il tramite del Casellario stesso, provvede, entro quarantotto mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, ad inviare agli assicurati l'estratto conto integrato, contenente tutti i periodi assicurativi. Successivamente, il predetto estratto conto e' inviato con la periodicita' prevista dall'art. 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 7. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, gli Enti previdenziali presentano alla Commissione di cui all'art. 5 un programma per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti. Successivamente i medesimi Enti sono tenuti a presentare, con cadenza bimestrale, un rapporto sullo stato di realizzazione del predetto programma, con la proposta di eventuali variazioni da apportare allo stesso in relazione all'effettivo conseguimento degli obiettivi prefissati. 8. Gli Enti per i quali, dall'esame dei rapporti di cui al comma 7, risulti il mancato rispetto delle scadenze previste nella trasmissione dei dati e delle informazioni di cui ai commi da 1 a 6, debbono motivare l'inadempienza e sottoporre alla Commissione di cui all'art. 5 un piano di adeguamento che espliciti i nuovi impegni e che individui gli eventuali strumenti da fornire ai medesimi Enti per consentire la realizzazione degli obiettivi prefissati. |
| Art. 3. Modalita' di trasmissione dei flussi informativi per il Casellario 1. La modalita' standard di trasmissione dei dati al Casellario, a cura degli Enti e sotto la propria responsabilita', e' per via telematica in tempo reale, mediante adozione di procedure batch giornaliere, secondo il formato ed il protocollo di trasmissione di cui all'allegato 1 del presente decreto, previa verifica da parte degli Enti della correttezza dei dati conferiti. 2. Al fine di aggiornare tempestivamente le posizioni del Casellario sulla base delle variazioni intervenute nel corso dell'anno (cessazione o sospensione di versamenti, nuovi contribuenti, modifiche dell'anagrafica ed altre informazioni rilevanti) gli Enti alimentano i flussi informativi secondo le procedure di cui al comma 1. I dati verificati vanno comunque trasferiti al Casellario entro e non oltre tre mesi dalla data in cui sono pervenuti agli Enti. |
| Art. 4. Utenti del Casellario 1. Possono accedere al Casellario: a) gli Enti previdenziali, per il conferimento iniziale dei dati e del loro aggiornamento e, per la consultazione delle informazioni sui propri assicurati, al fine di costruire, l'estratto conto cumulativo e reperire gli elementi informativi utili per il calcolo della pensione; b) gli iscritti che vogliano conoscere, previa procedura identificativa, la rappresentazione della propria storia contributiva risultante nel Casellario. 2. Il Casellario fornisce dati in forma aggregata agli enti conferenti ed agli organismi pubblici di cui al comma 28 dell'art. 1 della legge n. 243 del 2004. |
| Art. 5. Commissione di verifica e monitoraggio per il Casellario 1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituita una Commissione incaricata di seguire la realizzazione del Casellario degli attivi composta dal presidente e da sette esperti nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Tra gli esperti, quattro sono designati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di cui uno con funzioni di vicario del presidente e coordinatore, due sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno e' designato dall'ISTAT. Partecipa alle riunioni della Commissione il dirigente dell'lNPS responsabile del Casellario degli attivi. La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente e comunque con cadenza almeno bimestrale. 2. La Commissione: a) vigila sull'attuazione delle disposizioni legislative concernenti il Casellario degli attivi e sul rispetto degli obiettivi e dei tempi previsti all'art. 2 del presente decreto, sollecitando, se necessario, gli Enti conferenti ad adottare le misure, anche tecniche, necessarie per il rispetto degli impegni presi; b) propone al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la concessione di eventuali deroghe dei tempi per la trasmissione dei dati in caso di motivati ritardi; c) vigila sugli aspetti tecnici del Casellario, convocandone i responsabili e prevedendo altresi' periodiche consultazioni con i responsabili degli Enti previdenziali che conferiscono i dati al Casellario; d) definisce le modalita' di raccordo tra il Casellario degli attivi e quello dei pensionati, previa consultazione con gli enti di cui all'art. 1, comma 23, della legge n. 243 del 2004, anche proponendo innovazioni gestionali relative a quest'ultimo, al fine di completarne la funzionalita' cosi' come previsto dall'art. 73 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dall'art. 31, comma 19, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dall'art. 46 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326; e) definisce le modalita' di raccordo tra il Casellario degli attivi e la Borsa continua del lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; f) cura l'armonizzazione e l'utilizzabilita' ai fini statistici ufficiali dei dati contenuti nel Casellario, in sintonia con gli standard vigenti a livello nazionale e comunitario; g) elabora, sentita l'Unione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, una proposta concernente l'individuazione del settore economico di appartenenza delle aziende, dei lavoratori autonomi e parasubordinati, nonche' i tempi e le modalita' di trasmissione dei dati di inizio e fine attivita', da inviare agli Enti previdenziali e quindi al Casellario, ai fini della predisposizione del decreto di cui al comma 30, art. 1 della legge n. 243 del 2004; h) definisce le modalita' di raccordo con le anagrafi comunali al fine di consentire il tempestivo e contestuale aggiornamento delle informazioni contenute negli archivi degli enti previdenziali e quindi del Casellario; i) relaziona periodicamente il Ministro del lavoro e delle politiche sociali suil'attuazione del Casellario e adotta, trasmettendolo al Ministro stesso, il rapporto annuale predisposto dal Casellario. Nel predetto rapporto vengono altresi' evidenziati i risparmi per gli Enti e per il sistema nel suo complesso derivanti da un piu' efficace sistema di vigilanza, di lotta al sommerso e di economie di scala realizzate dal Casellario. 3. In considerazione del ruolo di coordinamento delle fasi di avvio del Casellario e di implementazione del rapporto, la Commissione ha una durata di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. |
| Art. 6. Monitoraggio dell'occupazione e altre informazioni per il Casellario 1. Al fine di attuare il monitoraggio continuo dell'occupazione, di verificare l'andamento delle retribuzioni di fatto e di valutare gli effetti delle politiche del lavoro, le informazioni contenute nelle dichiarazioni mensili dei sostituti d'imposta sono trasmesse al Casellario secondo le modalita' di cui all'art. 3. Con la medesima finalita' e' prevista l'acquisizione, da parte del Casellario, con cadenze da concordare con gli enti ed organismi preposti, delle informazioni relative alle denunce nominative che pervengono all'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, ed ai permessi di soggiorno degli extracomunitari risultanti negli archivi del Ministero degli interni. Il Casellario acquisisce altresi' le informazioni riguardanti le minorazioni e le malattie invalidanti, in possesso delle istituzioni pubbliche o private, cosi' come previsto dall'art. 1, comma 27, lettera c), della citata legge n. 243 del 2004. |
| Art. 7. Altre disposizioni 1. Presso tutte le amministrazioni pubbliche e' individuata la figura del referente unico per la trasmissione all'INPDAP dei dati giuridici ed economici relativi al personale. Le amministrazioni hanno sessanta giorni di tempo dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale per comunicare il nominativo all'INPDAP, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e finanze. 2. Al fine di velocizzare le operazioni propedeutiche alla realizzazione del Casellario, l'INPDAP puo' stipulare apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche. 3. Le Poste Italiane S.p.a., le Societa' collegate ed altri soggetti tenuti a versare la contribuzione all'Istituto Postelegrafonici individueranno la figura del referente unico per la trasmissione telematica al suddetto ente previdenziale dei dati giuridici ed economici relativi al personale iscritto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 febbraio 2005
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni Il Ministro dell'economia e delle finanze Siniscalco
Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2005 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 206 |
| Allegato 1 A) Flusso informativo standard (set minimale di informazioni da trasferire al Casellario) Struttura Sezione Intestazione Flusso: dati identificativi dell'Ente mittente. Sezione Identificazione Struttura: Dati identificativi della struttura di riferimento. Sezione Posizione Contributiva: i) dati identificativi del lavoratore; ii) dati identificativi della contribuzione. Contenuto Identificazione flusso - Protocollo mittente Sezione identificazione Ente - Ente contribuzione - Codice entita' che versa la contribuzione - Denominazione entita' che versa la contribuzione - Codice Attivita* Sezione identificativa del lavoratore - Codice fiscale lavoratore - Cognome lavoratore - Nome lavoratore - Data di nascita lavoratore - Sesso - Comune di nascita - Matricola lavoratore* - Codice Comune di lavoro* - Provincia di lavoro* Sezione identificativa della contribuzione - Qualifica del lavoratore* - Flag rettifica contribuzione - Tipo della contribuzione - Fondo di contribuzione - Inizio periodo contributivo - Fine periodo contributivo - Retribuzione in euro - Quota invalidita', vecchiaia, sopravvivenza - Unita' di misura della contribuzione \circ \ A=anno/i \circ \ M = mese/i \circ \ S= settimana/e \circ \ G=giorno/i - Numero Contributi - Numero Contributi utili al fine dell'anzianita' - Numero Contributi utili per la misura della pensione B) Regole tecniche e protocolli di trasmissione dei flussi informativi. 1. Trasmissione dei dati: in modalita' telematica in formato ASCII. 2. Canale trasmissivo: RUPA (Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione), per gli Enti e Amministrazioni gia' attestati o in via di attestazione sulla rete oppure via Internet con l'utilizzo di protocolli di trasporto protett (https, ftps). 3. Credenziali di autenticazione e accesso al sistema di trasmissione dei flussi agli Enti e Amministrazioni, fornitura da parte dell'INPS. 4. Dimensionamento del flusso: a) dimensione massima della singola «unita' di trasmissione» (file o messaggio); b) periodicita' dell'invio di una «unita' di trasmissione». 5. ldentificazione dell'«unita' di trasmissione»: ogni unita' di trasmissione deve essere identificata univocamente nell'ambito dell'Ente o Amministrazione che effettua la trasmissione. Il sistema informativo del Casellario provvedera', al momento della ricezione, a protocollare, mediante protocollo informatico, ogni singola «unita' di trasmissione». 6. Formato di rappresentazione dei dati: al fine di facilitare la fruibilita' del contenuto informativo dei flussi da parte di sistemi tecnologicamente diversi si utilizza il formato di rappresentazione dei dati basato sul linguaggio XML e le specifiche di descrizione dei dati sono fornite mediante schemi XML. ---- *Da valorizzarsi a seconda delle peculiarita' dell'Ente o Amministrazione mittente. |
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