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| Gazzetta n. 72 del 29 marzo 2005 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |  | DELIBERAZIONE 8 marzo 2005 |  | Modifiche  al regolamento in materia di pubblicita' radiotelevisiva e televendite,  di  cui alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001. (Deliberazione n. 34/05/CSP). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE TELECOMUNICAZIONI 
 Nella  riunione  della  Commissione  per  i  servizi  e  i prodotti dell'8 marzo 2005;
 Vista  la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante «Istituzione dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui sistemi  delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», e in particolare l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 5;
 Vista  la  legge  14 novembre  1995,  n. 481, recante «Norme per la concorrenza  e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica utilita'. Istituzione  delle  Autorita'  di regolazione dei servizi di pubblica utilita»;
 Vista  la  direttiva  del  Consiglio 89/552/CEE del 3 ottobre 1989, relativa  al  coordinamento  di determinate disposizioni legislative, regolamentari   e   amministrative  degli  Stati  membri  concernenti l'esercizio   delle   attivita'  televisive,  come  modificata  dalla direttiva  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  97/36/CE  del 30 giugno 1997;
 Vista  la  legge  6 agosto  1990,  n.  223, recante «Disciplina del sistema   radiotelevisivo   pubblico   e   privato»,   e   successive modificazioni;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, recante «Regolamento di attuazione della legge 6 agosto 1990, n. 223,   sulla   disciplina  del  sistema  radiotelevisivo  pubblico  e privato»;
 Vista  la  legge  5 ottobre 1991, n. 327, di ratifica ed esecuzione della  Convenzione  europea  sulla  televisione transfrontaliera, con annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989;
 Visto   il   decreto-legge   19 ottobre   1992,   n.  408,  recante «Disposizioni  urgenti  in  materia  di pubblicita' radio-televisiva» convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483;
 Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 9 dicembre   1993,   n.  581,  recante  «Regolamento  in  materia  di sponsorizzazione di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico»;
 Visto   il   decreto-legge   27 agosto   1993,   n.   323,  recante «Provvedimenti  urgenti  in materia radiotelevisiva», convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;
 Visto  il  decreto-legge  29 marzo  1995,  n. 97, recante «Riordino delle   funzioni   in   materia  di  turismo,  spettacolo  e  sport», convertito, con modificazioni dalla legge 30 marzo 1995, n. 203;
 Visto   il   decreto-legge   23 ottobre   1996,   n.  545,  recante «Disposizioni   urgenti   in   materia  di  esercizio  dell'attivita' radiotelevisiva»,   convertito,   con   modificazioni,   dalla  legge 23 dicembre 1996, n. 650;
 Visto  il  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  114,  recante «Riforma  della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
 Vista  la  legge  30 aprile  1998, n. 122, recante «Differimento di termini  previsti  dalla  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  relativi all'Autorita'  per  le garanzie nelle comunicazioni, nonche' norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive» e successive modificazioni;
 Visto  il  decreto-legge  30 gennaio  1999,  n. 15, convertito, con modificazioni,   dalla   legge   29 marzo   1999,   n.   78,  recante «Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo  equilibrato dell'emittenza televisiva  e  per  evitare  la  costituzione  o  il  mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo»;
 Visto  il  decreto-legge  18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni,   dalla   legge   14 gennaio   2000,   n.  5,  recante «Disposizioni   urgenti   in   materia  di  esercizio  dell'attivita' radiotelevisiva  locale  e  di  termini  relativi  al  rilascio delle concessioni  per  la  radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale»;
 Vista  la  legge  7 giugno  2000, n. 150, recante «Disciplina delle attivita'   di   informazione  e  di  comunicazione  delle  pubbliche amministrazioni»;
 Vista  la legge 29 dicembre 2000, n. 422, recante «Disposizioni per l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2000»;
 Vista la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, con la quale e' stato   adottato   il   regolamento   in   materia   di   pubblicita' radiotelevisiva e televendite e successive modificazioni;
 Vista  la  delibera  n.  78/02/CONS del 13 marzo 2002, con la quale sono  state  adottate le norme di attuazione dell'art. 28 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  11 gennaio  2001,  n.  77,  sulla fatturazione dettagliata del blocco selettivo di chiamata;
 Visto  il codice di autoregolamentazione in materia di televendite, spot  di  televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed  assimilabili,  di  servizi  relativi ai pronostici concernenti il gioco  del lotto, enalotto, supernalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari in vigore dal 4 giugno del 2002;
 Vista  la  Comunicazione  interpretativa  della Commissione europea (2004/C102/02)  del  28 aprile  2004, relativa a taluni aspetti delle disposizioni della direttiva «Televisione senza frontiere riguardanti la pubblicita' televisiva»;
 Ritenuto  necessario  apportare  alcune modifiche al Regolamento in materia  di  pubblicita'  radiotelevisiva  e televendite, di cui alla delibera  n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, in particolare per quanto concerne  alcuni aspetti della disciplina giuridica delle televendite e  le trasmissioni di televendita, le telepromozioni e la pubblicita' televisiva relativa a beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili,  ai servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del  lotto,  enalotto,  superenalotto,  totocalcio,  totogol, totip e lotterie  e  altri  giochi  similari,  al  fine  di garantire un piu' elevato  livello  di  tutela  del  consumatore-utente, ivi compresi i minori;
 Ritenuto  necessario adottare specifiche misure per le trasmissioni di  propaganda  relative  a  servizi  di  cartomanzia,  astrologia  e pronostici  -  rispetto  alle quali si registra, peraltro, un diffuso allarme   sociale   -   finalizzate   a  contrastare  ogni  forma  di sfruttamento  della superstizione e della credulita' dei cittadini, a tutela,    in    particolare,    delle   persone   piu'   vulnerabili psicologicamente;
 Udita   la  relazione  del  commissario  relatore,  dott.  Giuseppe Sangiorgi,   ai   sensi  dell'art.  32  del  regolamento  concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
 Delibera:
 
 Art. 1.
 1.  L'Autorita'  adotta, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b), n. 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le modifiche al regolamento concernente   la   pubblicita'   radiotelevisiva  e  le  televendite, riportate  nell'allegato A alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante ed essenziale.
 2.  Le  modifiche  introdotte  con  la presente delibera entrano in vigore il sessantesimo giorno dalla pubblicazione.
 La  presente  delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 8 marzo 2005
 Il presidente: Cheli
 |  |  |  | Allegato A MODIFICHE  AL REGOLAMENTO IN MATERIA DI PUBBLICITA' RADIOTELEVISIVA E TELEVENDITE, DI CUI ALLA DELIBERA n. 538/01/CSP DEL 26 LUGLIO 2001
 
 Art. 1.
 
 Dopo l'art. 5 sono inseriti:
 «Art.  5-bis  (Trasmissioni di televendita). - 1. Le trasmissioni di  televendita  possono  essere interrotte da messaggi pubblicitari, purche' questi siano nettamente distinti dalla trasmissione con mezzi ottici o acustici di evidente percezione.
 2.  Gli  oggetti,  i  prodotti  o i servizi cui si riferiscono le offerte  al  pubblico  devono  essere  descritti  in maniera chiara e precisa  nei  loro  elementi quantitativi e qualitativi e le immagini televisive  ad  essi  relative  devono  rappresentare  fedelmente  ed integralmente  gli  oggetti,  i  prodotti  o  servizi  offerti, senza determinare ambiguita' con riguardo alle loro caratteristiche.
 3.  L'offerta  deve  essere chiara, accurata e completa quanto ai suoi  principali  elementi  quali  il  prezzo, le garanzie, i servizi post-vendita  e  le  modalita'  della  fornitura o della prestazione. L'offerta  deve  altresi'  rispettare  gli  obblighi  informativi  in materia   di  diritto  di  recesso  di  cui  al  decreto  legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, e successive modifiche.
 4.  L'emittente  deve  accertare, prima dalla messa in onda della televendita,  che  il  titolare  dell'attivita'  di  vendita  sia  in possesso  dei  requisiti  prescritti dal decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  114 per l'esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione  debbono  essere indicati il nome, la denominazione o la ragione  sociale  e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA.
 Art.  5-ter (Televendite, pubblicita' e telepromozioni di servizi di  astrologia,  cartomanzia ed assimilabili e di servizi relativi ai pronostici  concernenti  il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio,  totogol,  totip, lotterie e altri giochi similari). - 1. Fermo  restando  quanto  previsto  all'art. 5-bis, comma 1, nel corso delle  trasmissioni  di  televendita  relative  a  beni  e servizi di astrologia,  di  cartomanzia  ed assimilabili e di servizi relativi a pronostici  concernenti  il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio,  totogol,  totip,  lotterie  e  altri  giochi similari e' vietato  mostrare in sovrimpressione o comunque indurre ad utilizzare numerazioni  telefoniche  per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, anche a tariffazione specifica, o numerazioni telefoniche che, a loro volta,  inducano  all'utilizzazione  di  numerazioni  per  servizi  a sovrapprezzo, anche a tariffazione specifica.
 2. Le trasmissioni di cui al comma 1 non devono:
 a) trarre in inganno il pubblico, anche per mezzo di omissioni, ambiguita'  o  esagerazioni,  sul  contenuto e gli effetti dei beni o servizi offerti;
 b) evitare  ogni  forma  di  sfruttamento  della superstizione, della  credulita'  o  della  paura, in particolare delle categorie di utenti psicologicamente piu' vulnerabili.
 3. Le trasmissioni di cui al comma 1 non possono essere trasmesse nelle fasce orarie tra le ore 7 e le ore 23.
 4.  La  pubblicita' e le telepromozioni relative a beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili e di servizi relativi a pronostici  concernenti  il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio,  totogol,  totip,  lotterie  e altri giochi similari sono soggette ai divieti di cui al comma 2.
 5. Nella pubblicita' e nelle telepromozioni di cui al comma 4, in cui  si  faccia  uso  di  numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi  a sovrapprezzo, deve essere inserita l'informativa, mediante scritte  in  sovrimpressione  chiaramente percepibili ovvero mediante avviso  verbale,  della  facolta', per l'utente, di attuare il blocco selettivo  delle  chiamate  verso  le  stesse  numerazioni, facendone richiesta al proprio operatore telefonico.
 6.  La  propaganda  di  servizi  di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili  e di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del  lotto,  enalotto,  superenalotto,  totocalcio,  totogol,  totip, lotterie  e  altri  giochi  similari  di  tipo interattivo audiotex e videotex  quali  «linea diretta» conversazione, «messaggerie vocali», «chat  line»,  «one  to  one»  e «hot line» non puo' essere trasmesse nella fascia oraria tra le ore 7 e le ore 24.»
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