IL DIRETTORE GENERALE della sanita' veterinaria e degli alimenti
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti; Vista la circolare del Ministero della sanita' 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»; Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CEE, relativo alla immissione in commercio di prodotti fitosanitari; Vista la circolare del Ministero della sanita' 10 giugno 1995, n. 17, concernente gli aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Vista la direttiva 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, in particolare l'art. 8, paragrafo 2; Visti il regolamento 2076/2002/CE e la decisione 2003/565/CE del 25 luglio 2003, che definiscono le norme transitorie in materia di registrazione di prodotti fitosanitari sulla base della normativa nazionale e modificano i tempi per la conclusione della revisione comunitaria delle sostanze attive di cui al citato art. 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE; Considerato che, sulla base delle norme sopra citate, l'applicazione della normativa nazionale e' consentita solo per i prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive presenti sul mercato comunitario alla data del 26 luglio 1993 e che non hanno ancora concluso l'iter di revisione comunitaria con l'entrata in vigore della direttiva d'iscrizione della sostanza attiva in allegato I della direttiva 91/414/CEE; Considerato che nel rapporto della Commissione al Parlamento europeo ed al Consiglio del 12 luglio 2001 la Commissione europea ha fissato al 31 dicembre 2008 l'ultima delle date per la conclusione della revisione comunitaria delle sostanze di cui al comma precedente; Visti i decreti con i quali alcuni prodotti fitosanitari sono stati autorizzati ad essere immessi in commercio per un numero limitato di anni, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, art. 5, come modificato dal citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; Visti in particolare i decreti che fissano la scadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego di alcuni prodotti fitosanitari nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2008; Considerato che i prodotti fitosanitari di cui al comma precedente saranno comunque sottoposti alle procedure di adeguamento a seguito dell'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE delle singole sostanze attive; Ritenuto di prorogare al 31 dicembre 2008 le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive che non hanno ancora concluso la revisione comunitaria o per le quali comunque, alla data di pubblicazione del presente decreto, le direttive di iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE non sono ancora entrate in vigore; Ritenuto di applicare per ciascun prodotto fitosanitario la tariffa di 258,23 euro, prevista nel decreto ministeriale dell'8 luglio 1999, da versare sul conto corrente postale n. 52744570, intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo; Decreta: 1. In attesa della conclusione della revisione comunitaria delle sostanze attive prevista entro il 31 dicembre 2008, sono prorogate fino al 31 dicembre 2008 le autorizzazioni all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari gia' autorizzati alla data del 31 dicembre 2004 aventi scadenza compresa tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2008 e contenenti sostanze attive presenti sul mercato comunitario alla data del 26 luglio 1993 che non hanno ancora concluso l'iter di revisione comunitaria o la cui iscrizione in allegato I della direttiva 91/414/CEE non e' ancora entrata in vigore. 2. Le tariffe dovute dalle aziende titolari delle autorizzazioni che vengono prorogate al 31 dicembre 2008 saranno versate dalle aziende stesse entro il 31 marzo dell'anno solare della scadenza a suo tempo attribuita a ciascuna autorizzazione. 3. Restano invariate le condizioni d'impiego dei prodotti fitosanitari di cui trattasi, fatto comunque salvo l'adeguamento di tali prodotti alle conclusioni della revisione comunitaria delle sostanze attive in essi contenute ed alla loro riclassificazione in attuazione del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, citato in premessa. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed avra' valore di notifica alle imprese interessate. Roma, 14 marzo 2005 Il direttore generale: Marabelli |