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| Gazzetta n. 72 del 29 marzo 2005 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |  | DELIBERAZIONE 9 marzo 2005 |  | Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia S.p.A. per l'anno 2005. (Deliberazione n. 1/05/CIR). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE TELECOMUNICAZIONI 
 Nella  riunione  della  Commissione per le infrastrutture e le reti del 9 marzo 2005;
 Vista  la  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
 Visto  il  decreto  legislativo  1° agosto  2003,  n.  259, recante «Codice  delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003 ed, in particolare, gli articoli 19 e 44;
 Vista  la  delibera  n.  160/03/CONS  recante  «Identificazione  di organismi  di  telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per l'anno 2001»;
 Vista   la   delibera   n.   3/03/CIR,   recante  «Criteri  per  la predisposizione    dell'offerta    di   riferimento   2003   mediante l'introduzione di un sistema programmato di adeguamento delle tariffe massime  applicabili»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 68 del 22 marzo 2003;
 Vista  la  delibera n. 3/04/CIR, recante «Approvazione dell'offerta di  riferimento  di Telecom Italia S.p.A. per l'anno 2004» pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  124  del 28 maggio 2004;
 Considerato  che  Telecom Italia S.p.A. ha reso pubblica la propria Offerta di riferimento per l'anno 2005 in data 29 ottobre 2004;
 Vista  la  lettera di Telecom Italia S.p.A. del 7 ottobre 2004, con cui  la  suddetta  societa'  ha  comunicato all'Autorita' gli impegni assunti  nei  confronti  degli operatori nell'ambito del procedimento A351 dell'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato:
 Viste  le  lettere  di  Telecom Italia S.p.A. del 29 ottobre 2004 e dell'11 febbraio   2005,   con  le  quali  la  suddetta  societa'  ha comunicato all'Autorita' la messa in atto di promozioni sulle proprie offerte wholesale;
 Considerato  che  Telecom  Italia  risulta  notificata  nel mercato nazionale   dell'interconnessione  su  rete  fissa,  ai  sensi  della delibera n. 160/03/CONS, e che il Codice delle comunicazioni (decreto legislativo  n.  259/2003)  prevede  che  (art.  19,  comma  9)  «Gli operatori   di  reti  telefoniche  pubbliche  fisse,  designati  come operatori   che   detengano   una   quota  di  mercato  significativa nell'ambito  della fornitura di reti telefoniche pubbliche fisse e di servizi  ai sensi dell'allegato n. 1 parte I della direttiva 97/33/CE o della direttiva 98/10/CE continuano ad essere considerati operatori notificati  ai  fini del regolamento (CE) n. 2887/2000 fino a che non sia  stata  espletata la procedura relativa all'analisi di mercato di cui   al   presente   articolo.  Successivamente  cessano  di  essere considerati operatori notificati aifini del suddetto regolamento»;
 Considerato  che  nel  Codice  delle  comunicazioni viene, inoltre, previsto,  all'art.  44, comma 1, che «Gli obblighi vigenti alla data di  entrata  in  vigore  del  Codice  in  materia  di  accesso  e  di interconnessione,  imposti  agli  operatori  che  forniscono  reti  o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, restano in  vigore  fintantoche'  tali obblighi non siano stati riesaminati e non  sia  stata  adottata  una decisione ai sensi del comma 2. Fino a tale    data   conservano   efficacia   le   deliberazioni   adottate dall'Autorita',  relativamente ai suddetti obblighi, sulla base della normativa previgente»;
 Ritenuto  alla  luce  delle disposizioni normative sopra richiamate che   la   valutazione   con   eventuali  modifiche  dell'Offerta  di riferimento  2005  debba  essere  svolta  sulla  base  degli obblighi regolamentari  previgenti  alla  data di entrata in vigore del Codice delle comunicazioni;
 Ritenuto  necessario  procedere  alla  valutazione delle condizioni economiche  dell'Offerta  di  riferimento  2005, il cui esame risulta semplificato alla luce dell'introduzione del sistema di network cap e dei  dati  di  costo  a  disposizione  dell'Autorita',  rimandando  a specifici  procedimenti la valutazione delle condizioni tecniche e di fornitura di alcuni dei servizi inclusi nell'Offerta medesima, tenuto anche  conto dei procedimenti in corso di svolgimento e relativi alle analisi dei mercati relativi ai contenuti dell'Offerta di riferimento di Telecom Italia;
 Considerato quanto segue:
 1.  Le condizioni economiche dei servizi presenti nell'Offerta di riferimento  soggetti  al  meccanismo  di  controllo  del network cap devono  rispettare  i  vincoli  di  cui  all'art. 5 della delibera n. 3/03/CIR:
 A) servizi di interconnessione a livello SGU: IPC -8%;
 B) servizi di interconnessione a livello SGD e SGT: IPC -6%;
 C)  servizi  di  interconnessione  a  livello  doppio  SGT: IPC -3,75%;
 D) servizi accessori: IPC-IPC.
 2.  La  variazione  percentuale  annua  dell'Indice  dei  prezzi al consumo  (IPC)  indicata  dall'ISTAT  relativa al mese di giugno 2004 (calcolata  a  partire  da giugno  2003) ed utilizzata dall'Autorita' nella definizione del valore netto del vincolo di variazione panieri, e'  pari  al 2,20%. Tale indice, in coerenza con quanto gia' adottato nel corso delle verifiche per le Offerte di riferimento relative agli anni  2003  e  2004,  e'  stato calcolato come variazione percentuale della  media  su dodici mesi dell'indice dei prezzi al consumo (senza tabacchi) per famiglie di operai ed impiegati.
 3.  Nel  corso  del  procedimento  di  approvazione dell'Offerta di riferimento 2004 l'Autorita' aveva rilevato una variazione del valore del paniere D del -0,03% in luogo della riduzione obiettivo dello 0%. Ai  sensi  dell'art.  1,  comma 1, della delibera n. 3/04/CIR Telecom Italia  ha  modificato  i  prezzi  del  paniere  dei servizi D per il secondo  semestre 2004 intervenendo sui contributi di attivazione CPS ed  ULL  e di qualificazione xDSL. Telecom Italia ha anche provveduto ad  allineare  ai  valori  del  2003  i prezzi dei seguenti servizi a valore nullo:
 contributi  di attivazione dei circuiti parziali per le velocita' 256  Kbit/s,  384  Kbit/s,  512  Kbit/s,  768 Kbit/s, 34 Mbit/s e 155 Mbit/s;
 contributi   di   attivazione  per  l'accesso  disaggregato  alla sottorete locale per coppie attive e non attive per ogni tipologia di servizio (POTS, ISDN BRA, ADSL, SDSL, VDSL, HDSL, ISDN PRA);
 contributi   di   qualificazione   della   linea   per  l'accesso disaggregato alla sottorete locale per coppie attive e non attive per ogni tipologia di servizio xDSL;
 contributo  di  attivazione  per l'accesso condiviso alla rete di distribuzione (shared access):
 contributo  di  qualificazione  della  linea  ADSL  per l'accesso condiviso alla rete di distribuzione (shared access).
 L'effetto  di  tali  variazioni  e'  una  riduzione complessiva del valore  del  paniere  rispetto  ai  prezzi 2003 dello -0,06% in luogo della  variazione  obiettivo dello 0%. Ai sensi dell'art. 6, comma 6, della  delibera  n.  3/03/CIR,  eventuali  riduzioni  dei  valori dei panieri  superiori  a  quelle  imposte  sono  computabili ai fini del rispetto del vincolo dell'anno successivo.
 4.  Tanto  premesso, i vincoli di cap previsti dai commi 1, 2, 3, 4 dell'art. 5 della delibera n. 3/03/CIR risultano:
 A) servizi di interconnessione a livello SGU: -5,80%;
 B) servizi di interconnessione a livello SGD e SGT: -3,80%;
 C) servizi di interconnessione a livello doppio SGT: -1,55%;
 D) servizi accessori: 0,06%.
 5.  Relativamente  ai  panieri  C e D, l'Autorita' valuta opportuno utilizzare,  ai  fini della verifica dei vincoli di cap per l'Offerta di  riferimento  2005,  i  prezzi vigenti nella seconda meta' di tale anno. A tale riguardo, oltre alle modifiche dei prezzi dei servizi di attivazione,  richiamate  al  precedente  punto 3, si fa presente che Telecom  Italia  ha  comunicato all'Autorita', con nota del 29 luglio 2004,  la  modifica  dei  prezzi  di  terminazione  per le direttrici internazionali  Ascension,  Repubblica  Centroafricana,  Cina,  Cook, Malta, Sant'Elena, Tokelau e Vanutau.
 6.  Dall'analisi  delle  condizioni economiche e delle quantita' di riferimento,  l'Autorita',  come meglio dettagliato in allegato A, ha riscontrato le seguenti variazioni nei valori dei panieri:
 A) servizi di interconnessione a livello SGU: -10,88%;
 B) servizi di interconnessione a livello SGD e SGT: -7,09%;
 C) servizi di interconnessione a livello doppio SGT: -2,63%;
 D) servizi accessori: -7,25%.
 7.  L'Autorita'  rileva  che  le  condizioni  economiche  di alcuni servizi  risultati  a  volume nullo nel periodo di riferimento luglio 2003 - giugno 2004 hanno subito variazioni diverse da quelle previste dall'art. 2, comma 3, della delibera n. 11/03/CIR. L'Autorita', fatta salva  l'attivazione  di  eventuali  procedimenti sanzionatori per la mancata  ottemperanza  al  disposto della summenzionata delibera, nel confermare  che  ai  servizi  a volume nullo deve essere applicata la variazione   percentuale   di  prezzo  prevista  per  il  paniere  di appartenenza,  ritiene  necessario  che  Telecom  Italia  riformuli i prezzi  dei  contributi  di  qualificazione della linea per l'accesso disaggregato  alla  sottorete  locale per coppie attive e non attive, per ogni tipologia di servizio xDSL.
 8.   Relativamente  al  servizio  di  flussi  di  interconnessione, l'Autorita',  con  l'art.  2,  comma  6, lettera A, della delibera n. 3/04/CIR,  ha previsto in capo a Telecom Italia lobbligo di prevedere nell'Offerta  di  riferimento  modalita'  attraverso  le  quali possa essere  realizzato l'uso condiviso dei flussi di interconnessione per tipologie  di  traffico  differenti dal traffico commutato, mentre la delibera n. 2/03/CIR, all'art. 1, comma 1, lettera a), punto 7, aveva previsto  che  la  migrazione  dei  circuiti preesistenti a flussi di interconnessione   dovesse   avvenire   senza  oneri  aggiuntivi  per l'operatore richiedente. L'Autorita', alla luce di tali disposizioni, con  riferimento  ai  contributi di ampliamento ed alle condizioni di cessazione,   ritiene   opportuno  richiedere  a  Telecom  Italia  la riformulazione  dell'Offerta  al fine di consentire che la migrazione da  circuiti  preesistenti  a flussi di interconnessione impiegati in modalita'  condivisa  avvenga  senza oneri aggiuntivi per l'operatore richiedente.
 9.   In   merito   alla   fornitura  del  servizio  dei  flussi  di interconnessione  e  con riferimento ai disallineamenti temporali tra la  messa  a  disposizione dei circuiti e l'effettiva attivazione dei servizi   a  traffico  sui  medesimi  circuiti,  l'Autorita'  ritiene opportuno  richiedere  a  Telecom  Italia di prevedere che il calcolo delle  condizioni  economiche dei flussi decorra a partire dalla data di  inizio  effettivo  dell'utilizzo  del circuito, indipendentemente dalla consegna dello stesso. L'Autorita' rileva, inoltre, che gli SLA di assurance per i circuiti a 2Mbps garantiscono il ripristino in 4,5 ore nel 100% dei casi solo se la comunicazione del guasto avviene tra le  8:00  e  le 16:00 dal lunedi' al venerdi'. Guasti segnalati al di fuori  di  tale  intervallo, sono gestiti con disservizi fino a 8 ore per  il  90%  dei casi. Poiche' l'eventuale disservizio sui flussi si riflette  sui  servizi  offerti  a  tutti  gli  utenti dell'operatore raccolti  al  nodo di interconnessione, l'Autorita' ritiene opportuno che  venga previsto un SLA maggiormente adeguato alle finalita' d'uso del  servizio  in  oggetto, tenuto conto della rilevanza del servizio nei  confronti di una molteplicita' di clienti. Pertanto l'Autorita', anche  in  considerazione  del  livello di assurance garantito per le capacita'  superiori  a  2Mbps,  ritiene  che  Telecom  Italia  debba riformulare gli SLA di assurance prevedendo tempi certi di ripristino inferiori alle 8 ore anche per i guasti segnalati dopo le 16:00 o nei restanti giorni della settimana.
 10.  In  relazione  alla  finalita'  d'uso  dei raccordi interni di centrale,  in linea con quanto indicato al punto 76 della delibera n. 3/04/CIR,  l'Autorita' ritiene che tali servizi siano utilizzabili in tutti  i  casi in cui almeno uno dei due punti rilegati appartiene ad un  operatore  (Telecom  Italia inclusa) co-locato presso la centrale Telecom,  indipendentemente  dalla tipologia di co-locazione scelta e dall'utilizzo  del raccordo stesso, e che gli stessi raccordi debbano essere garantiti da un livello di SLA analogo a quello previsto per i flussi di interconnessione.
 11.  Con riferimento ai servizi avanzati offerti all'interfaccia di interconnessione,  l'Autorita'  ribadisce  quanto  al capo I, art. 2, lettera  h)  della  delibera  n.  1/CIR/98, con specifico riferimento all'obbligo  di  fornitura dei servizi avviso di chiamata, richiamata su   occupato,   conversazione  a  tre  e  conversazione  intermedia. L'Autorita'  sottolinea  che  tali prestazioni, peraltro gia' incluse nell'Offerta di riferimento, devono essere fornite sia agli operatori direttamente  interconnessi  sia agli operatori interconnessi tramite transito  sulla  rete  di un operatore terzo al fine di permettere la completa  interoperabilita'  dei servizi supplementari tra le reti di Telecom  Italia  e  degli  altri  operatori  a  beneficio  di tutti i clienti.
 12.  In merito alle condizioni di offerta dei circuiti parziali, la delibera n. 3/04/CIR all'art. 2, comma 8, lettera b) dispone che, per il  parametro  di  disponibilita' dei circuiti parziali devono essere fornite  condizioni migliorative tali da permettere la replicabilita' di una linea affittata retail che includa due circuiti parziali. Tale condizione non appare verificata per i circuiti parziali di capacita' pari  e  superiore  a  2Mbps. Telecom Italia ha infatti previsto che, solo nel caso in cui l'operatore acquisti congiuntamente due circuiti parziali  da  Telecom  Italia  con lo scopo di realizzare un circuito end-to-end,  sara'  garantita  sulla  coppia  di circuiti parziali la stessa  disponibilita' offerta per le linee retail. La delibera prima citata,  invece,  prevede condizioni di disponibilita' per il singolo circuito  parziale,  indipendentemente  dal  fatto  che  sia  venduto individualmente  o  in  coppia.  L'Autorita',  fatto salvo l'esito di eventuali  provvedimenti  sanzionatori,  ritiene  che  Telecom Italia debba  riformulare  lo SLA sulla disponibilita' dei circuiti parziali nel  rispetto della delibera n. 3/04/CIR all'art. 2, comma 8, lettera b),  allineando  il caso in cui i circuiti sono venduti singolarmente da quello in cui sono venduti a coppie.
 13. L'Autorita', con l'art. 2, comma 2, della delibera n. 3/04/CIR, ha  fissato il valore della quota supplementare per la raccolta delle chiamate  in  Carrier  Preselection per l'Offerta di riferimento 2004 riservandosi  di  rivedere  il  periodo  di  applicazione della quota supplementare   alla   luce  dell'effettivo  recupero  dei  costi  di adeguamento  da  parte  di  Telecom  Italia.  Dall'analisi  dei  dati contabili  degli  esercizi 1999-2003, e tenuto conto dell'esito della verifica  della contabilita' regolatoria di Telecom Italia per l'anno 2001,  l'Autorita' ritiene che i ricavi complessivi contabilizzati in tali   anni   abbiano  consentito  a  Telecom  Italia  di  recuperare interamente le spese di set-up del sistema sostenute nel 1999, per la cui copertura era stata introdotta la quota supplementare di raccolta per  le  chiamate  in  CPS.  Infatti,  da un lato si e' registrato un volume  di  traffico,  nel  periodo  2000-2003  e  in via prospettica nell'anno  2004,  complessivamente  minore di quello ipotizzato nella delibera  n. 10/00/CIR, dall'altro il conto economico del servizio di attivazione della CPS ha evidenziato margini sufficienti, sull'intero periodo,  al  completo ristoro, con l'anno 2004, dei costi di set-up. Alla   luce   di   tali   considerazioni,   l'Autorita'  ritiene  che l'applicazione  della  quota  minutaria supplementare per la raccolta del  traffico in Carrier Preselection non risulti piu' giustificata a partire dall'Offerta di riferimento 2005.
 14.  Relativamente  al  servizio  di  fatturazione per l'accesso di abbonati  Telecom  Italia a servizi su numerazioni non geografiche di altro operatore, l'Autorita' rileva che Telecom Italia ha proposto un valore  del  10,3%  per  la  prestazione in esame, relativo alla sola fatturazione,  che  rappresenta  un  notevole  incremento rispetto al valore  di  2,9%  approvato  per  l'Offerta di riferimento 2004. Tale incremento  di  prezzo  appare  solo  parzialmente giustificato dalle evidenze  contabili  relative  agli  esercizi 2002 e 2003 prodotte da Telecom  Italia,  tenuto anche conto che i metodi di attribuzione dei costi  prospettati  da Telecom Italia non appaiono, in prima istanza, completamente  in  linea  con  quanto  previsto  dalla delibera. Cio' premesso  l'Autorita'  ritiene  necessario  avviare  una  istruttoria specifica  volta  ad accertare pertinenza e modalita' di attribuzione dei  costi  relativi al servizio in oggetto allo scopo di definire le condizioni  economiche  del servizio. Nelle more della conclusione di tale procedimento, l'Autorita', anche al fine di evitare incertezze a carico  degli  operatori  interconnessi  nel  mercato di riferimento, ritiene  opportuno  confermare  per  il  servizio  di fatturazione il valore  approvato  per  il  2004  sulla  base  dei dati verificati di contabilita' regolatoria dell'anno 2001 e pari al 2,9% del fatturato, rimandando  pertanto eventuali variazioni agli esiti del procedimento medesimo.
 15.  Con  riferimento  al  punto  40  della  delibera  n. 3/04/CIR, l'Autorita'   ha  ritenuto  che  tutti  i  livelli  di  prezzo  «gia' configurati»   per   una   data  numerazione  dovessero  essere  resi disponibili  anche  per  tutte  le  altre  numerazioni e che pertanto Telecom Italia avrebbe dovuto aggiornare e pubblicare tempestivamente l'elenco di tutti i prezzi disponibili. Telecom Italia ha recepito la disposizione  della delibera n. 3/04/CIR prevedendo l'aggiornamento e la  ripubblicazione delle griglie di prezzi con cadenza semestrale. A tal  riguardo,  l'Autorita'  ritiene  che  la  tempistica proposta da Telecom  Italia  non  sia  in  linea  con  la  ratio  della  predetta disposizione,   in   quanto,   nei   sei   mesi  tra  due  successive pubblicazioni  delle  griglie,  gli  operatori alternativi potrebbero richiedere   e   pagare  erroneamente  contributi  di  configurazione relativi   a   prezzi   gia'   disponibili.   L'Autorita',  anche  in considerazione delle dinamiche del mercato dei servizi su numerazioni non geografiche, ritiene che una cadenza mensile per la pubblicazione delle   griglie   di   prezzo   sia  piu'  adeguata  a  garantire  la «tempestivita» di cui alla delibera n. 3/04/CIR.
 16.   Per  quanto  riguarda  l'accesso  da  parte  degli  operatori alternativi  a  numerazioni  non  geografiche  di Telecom Italia, con l'art.  2,  comma  13,  della  delibera  n.  3/04/CIR, l'Autorita' ha disposto   che   questa  comunichi  con  preavviso  di  dieci  giorni l'apertura  di  nuove  numerazione  non  geografiche  agli  operatori alternativi,  affinche'  questi ultimi possano configurare i corretti instradamenti  e livelli di prezzo sulla propria rete. Secondo alcune segnalazioni  pervenute  all'Autorita', Telecom Italia, tuttavia, non ha  reso  disponibili  le informazioni relative alle numerazioni gia' aperte.    Tali    informazioni    sono    comunque    indispensabili all'interoperabilita'  tra  le  reti e la loro mancata conmunicazione compromette   l'efficacia   della   disposizione  della  delibera  n. 3/04/CIR.  Tanto  premesso,  l'Autorita'  ritiene  che Telecom Italia debba  indicare,  nell'Offerta  di riferimento, anche le modalita' di comunicazione  relative  alle  informazioni  sulle  numerazioni  gia' aperte.
 17.  Telecom  Italia  ha apportato alcune modifiche alle condizioni economiche  del servizio di Circuito Virtuale Permanente. L'Autorita' tuttavia  rileva che Telecom Italia non ha comunicato le informazioni richieste  dalla delibera n. 3/04/CIR relativamente ai propri servizi finali. L'offerta CVP non risulta pertanto formulata in conformita' a quanto  previsto  dalla  suddetta delibera e non consente la verifica del  livello  di minus applicato rispetto alle corrispondenti offerte retail.  Pertanto  l'Autorita',  fatto  salvo  l'esito  dei  relativi procedimenti  sanzionatori,  ritiene  opportuno  richiedere a Telecom Italia  la  riformulazione  delle  condizioni  tecniche ed economiche dell'offerta  del  servizio  CVP in linea con le vigenti disposizioni regolamentari  tra  cui  in particolare le delibere numeri 6/03/CIR e 3/04/CIR.
 18.  La  delibera  n. 3/04/CIR, all'art. 2, comma 14, lettera d) ed e),  ribadisce  e  meglio  declina  l'obbligo  per  Telecom Italia di pubblicare  con  cadenza  almeno bimestrale un database delle risorse della  rete  di  accesso,  secondo  quanto gia' inizialmente previsto dalla  delibera  n.  11/03/CIR all'art. 3, comma 4, lettera d). Anche alla  luce  di quanto previsto dalla delibera n. 2/00/CIR all'art. 6, comma 9 e dalla delibera n. 11/03/CIR all'art. 3, comma 4, lettera d) ed in considerazione della rilevanza delle informazioni richieste per la   pianificazione  delle  attivita'  di  sviluppo  dei  servizi  di unbundling  da parte degli operatori concorrenti, l'Autorita' ritiene che  Telecom  Italia  debba  integrare  detto  database includendo il dettaglio   di   tutte   le  informazioni  richieste  dalle  delibere numeri 3/04/CIR  e  2/00/CIR  e  rendere tale database accessibile in tempo  reale,  attraverso  gli  strumenti  informatici  di  fornitura dell'unbundling e dello shared access.
 19.  In  merito  alla  fornitura  ed  alla gestione del servizio di shared  access, l'Autorita', ribadendo la necessita' di promozione di una concorrenza basata sulle infrastrutture, ritiene che le modalita' di  gestione  attualmente  vigenti per il servizio di full unbundling debbano  essere  estese a tutti i servizi di accesso disaggregato ed, in  particolare,  al  servizio  di  shared access. In particolare, la richiesta di attivazione del servizio di shared access da' luogo alla cessazione  dei  servizi  ADSL  wholesale  eventualmente  gia' attivi mentre  viene  rigettata  nel  caso  sia presente il servizio di full unbundling.  In  ogni  caso,  il  principale  obiettivo  di  tutte le procedure  di  passaggio  da  un'offerta all'ingrosso all'altra resta l'applicazione  del principio di tutela del consumatore. In tal senso devono  essere  minimizzati  i disservizi tecnici qualora l'operatore decida  di  cambiare  offerta (per esempio da ADSL wholesale a shared access)  e  nel  caso in cui il cliente decida di cambiare operatore. L'Autorita'   ritiene  infine  che  la  gestione  dell'assurance  del servizio  di  shared  access  debba  essere  integrata nei meccanismi informatizzati   di   gestione  previsti  per  il  servizio  di  full unbundling.
 20.  Dall'analisi  delle  risultanze  del  tavolo tecnico avente ad oggetto  lo  spectrum  management  della  rete  di accesso di Telecom Italia,  l'Autorita'  rileva  che  l'attivita' di qualificazione xDSL della  coppia  si  articola  di  due  fasi  distinte, la verifica del rispetto  del  numero massimo di coppie previste per il dato servizio dal mix di riferimento (tale attivita' richiede solo la conoscenza di quale   tecnologia   si   vuole  attivare  e  del  grado  attuale  di riem-pimento   del  cavo)  ed  il  calcolo  della  massima  velocita' impiegabile  per  la  data  tecnologia  (tale  attivita'  richiede la conoscenza  delle caratteristiche del cavo e della linea in ULL/SA ed e'  la  piu' onerosa poiche' puo' richiedere la consultazione manuale delle  carte della rete di accesso). A tal proposito, l'Autorita', in linea  con  quanto  disposto  dalla delibera n. 11/03/CIR all'art. 3, comma 2, lettera f), ritiene che, nel caso in cui non siano richieste garanzie sulla velocita' massima supportata dalla coppia, l'operatore non  debba  ripagare tale prestazione. L'Autorita' ritiene dunque che Telecom  Italia  debba  riformulare  il  contributo di qualificazione dividendolo  in  due  quote  distinte,  relative rispettivamente alla attivita'  di  verifica  del  mix  di riferimento ed al calcolo della massima  velocita' sopportata dalla coppia. Tale seconda attivita' e' facoltativa  e  dovra'  essere  remunerata solo nel caso in cui siano richieste garanzie sulla effettiva velocita' massima sopportata dalla coppia.  A tale riguardo si precisa che le informazioni relative alla rete  di accesso contenute nel database di cui al precedente punto 18 devono  in ogni caso consentire all'operatore di effettuare una stima della massima velocita' ottenibile.
 Udita  la  relazione del Commissario ing. Vincenzo Monaci, relatore ai sensi dell'art. 32 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
 Delibera:
 
 Art. 1. Approvazione  dell'Offerta di riferimento 2005 di Telecom Italia   1. Sono  approvate  le condizioni economiche dell'Offerta di riferimento presentata  in  data  29 ottobre  2004  da  Telecom Italia S.p.A. per l'anno  2005, relativamente ai servizi inclusi nei panieri di network cap, fatto salvo quanto previsto nell'art. 2.
 2. Fatto salvo quanto previsto all'art. 2, le condizioni economiche dei  servizi  non  inclusi  nei panieri di network cap sono approvate sino alla verifica dei costi sottostanti tali condizioni economiche.
 |  |  |  | Art. 2. Adeguamento  dell'Offerta  di  riferimento  di  Telecom  Italia    1. Telecom  Italia S.p.A. riformula le condizioni economiche dei servizi a  volume  nullo in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2, comma 3, della delibera n. 11/03/CIR. 2.  Telecom  Italia S.p.A. riformula le condizioni di fornitura dei servizi di flussi di interconnessione prevedendo:
 a)  che  le  migrazioni  da  circuiti  preesistenti  a  flussi di interconnessione  utilizzati  in  modalita' condivisa avvengano senza oneri aggiuntivi per l'operatore richiedente;
 b)   la   data   di   fatturazione   iniziale   dei  circuiti  di interconnessione  sia  quella  relativa  all'effettivo  utilizzo  dei circuiti per i servizi a traffico;
 c)  prevedendo  tempi  certi  di  ripristino inferiori alle 8 ore anche per i guasti segnalati dopo le 16:00 o di sabato e domenica per gli SLA di assurance dei circuiti a 2Mbps.
 3.  Telecom  Italia  S.p.A.  riformula le condizioni di offerta dei servizi  di  raccordo  interno di centrale, garantendone la fornitura agli  operatori in co-locazione in tutti i casi in cui almeno uno dei due   punti   rilegati   appartiene   ad   un   operatore  co-locato, indipendentemente  dalla  tipologia  di  co-locazione  e dall'uso del raccordo  ed  assicurando un livello di SLA analogo a quello previsto per i flussi di interconnessione.
 4.  Telecom  Italia  S.p.A.  adegua  le condizioni di fornitura dei servizi  supplementari  offerti  all'interfaccia  di interconnessione garantendo  l'interoperabilita'  dei  servizi  di avviso di chiamata, richiamata   su   occupato,   conversazione  a  tre  e  conversazione intermedia  anche agli operatori interconnessi tramite transito sulla rete di un operatore terzo.
 5.  Telecom  Italia  S.p.A.  riformula  i livelli di disponibilita' garantita per i circuiti parziali in linea con quanto in premessa non prevedendo   condizioni   peggiorative   per   i   circuiti   venduti singolarmente.
 6.  Telecom  Italia  S.p.A.  riformula le condizioni economiche dei servizi  di  raccolta  in Carrier-Preselection eliminando, a far data dal l° gennaio 2005, la quota minutaria supplementare per la raccolta del traffico in CPS.
 7.  Telecom  Italia  S.p.A.  riformula le condizioni economiche del servizio  di  fatturazione per l'accesso di abbonati Telecom Italia a servizi  su  numerazioni  non  geografiche di altro operatore secondo quanto  indicato  in  premessa, sulla base della metodologia disposta con  la  delibera  n.  2/03/CIR  con  un valore massimo pari a quello approvato  con  la  delibera  n.  3/04/CIR. L'Autorita' si riserva di rivedere  tali condizioni economiche, a far data dal completamento di uno     specifico     approfondimento     istruttorio     finalizzato all'accertamento  della  pertinenza  e  modalita' di attribuzione dei costi relativi al servizio medesimo.
 8. Telecom Italia S.p.A. aggiorna e pubblica con cadenza mensile le griglie  dei  prezzi relativi alla fatturazione delle numerazione non geografiche  degli  operatori interconnessi. I livelli di prezzo gia' configurati  per una data numerazione sono resi disponibili anche per le rimanenti numerazioni.
 9. Telecom Italia S.p.A. adegua l'Offerta di riferimento prevedendo le  modalita'  di  comunicazione  agli  operatori interconnessi delle proprie  numerazioni  non  geografiche  gia'  aperte  e  dei relativi livelli di prezzo.
 10.   Fatta   salva   l'attivazione   di   eventuali   procedimenti sanzionatori  per  la  mancata  ottemperanza,  Telecom  Italia S.p.A. riformula,   entro   trenta   giorni   dalla  notifica  del  presente provvedimento,  le  condizioni economiche e di fornitura del servizio di  Circuito  Virtuale  Permanente in conformita' con quanto previsto dalla delibera n. 3/04/CIR.
 11.  Telecom  Italia  S.p.A.  riformula  le condizioni di offerta e fornitura  dei servizi di accesso disaggregato di unbundling e shared access prevedendo:
 a)  l'accesso, in tempo reale alle informazioni aggiornate di cui al  punto  132  della  delibera  n. 3/04/CIR attraverso gli strumenti informatici di fornitura dei servizi di unbundling e shared access;
 b) che l'attivazione del servizio di shared access dia luogo alla cessazione  automatica  di  eventuali servizi in ADSL wholesale e sia rigettata  in  presenza  di  servizi  di  full  unbundling  di  altro operatore;
 c)  l'inclusione  della  gestione  dell'assurance del servizio di shared   access  nei  meccanismi  informatizzati  gia'  previsti  per l'unbundling;
 d) la corresponsione del contributo di qualificazione xDSL in due quote  distinte,  la  prima  relativa alle attivita' di conteggio del grado  di  riempimento del cavo, la seconda relativa al calcolo della massima  velocita'  supportata.  Nel  caso  in  cui  l'operatore  non richieda garanzie sulla velocita', la seconda quota non e' dovuta.
 |  |  |  | Art. 3. Disposizioni   finali     1.   Telecom  Italia  S.p.A.  recepisce  le disposizioni  di  cui  al precedente art. 2 entro trenta giorni dalla data   di  notifica  del  presente  provvedimento,  fatto  salvo  ove diversamente specificato. 2.  Il  mancato  rispetto  da  parte di Telecom Italia S.p.A. delle disposizioni    contenute    nella    presente    delibera   comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
 Il   presente   provvedimento   comprensivo   dell'allegato A),  e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana, nel bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorita'.
 Napoli, 9 marzo 2005
 Il presidente: Cheli
 |  |  |  | ---->   Vedere Allegato alle pag. 53 - 54 della G.U.  <---- |  |  |  |  |