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| Gazzetta n. 71 del 26 marzo 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 21 marzo 2005 |  | Emissione  dei  certificati  di  credito  del  Tesoro  «zero  coupon» (CTZ-24),  con  decorrenza  31  marzo 2005 e scadenza 30 aprile 2007, prima e seconda tranche. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Visto  il  decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, recante il testo  unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia   e   delle   finanze  e'  autorizzato,  in  ogni  anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro,  di  effettuare  operazioni  di  indebitamento  sul  mercato interno  od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e  lungo  termine,  indicandone  l'ammontare  nominale,  il  tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo  sottoscrivibile,  il  sistema  di  collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita';
 Visto  il  decreto  ministeriale  n.  19969  del 7 aprile 2004 come modificato  dal  decreto  n.  94296  del  26 ottobre 2004, emanati in attuazione  dell'art.  3  del  citato  decreto legislativo n. 396 del 2003,  con  il  quale  sono  stabiliti  gli  obiettivi, i limiti e le modalita'   cui   il   dipartimento   del   Tesoro   deve   attenersi nell'effettuare   le   operazioni  finanziarie  di  cui  al  medesimo articolo,  e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro, o, per sua delega, dal direttore della direzione del dipartimento del Tesoro competente in materia di debito pubblico;
 Vista  la  determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale il  direttore  generale  del  Tesoro  ha  delegato il direttore della Direzione  seconda  del dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;
 Visti,   altresi',   gli  articoli 4  e  11  del  ripetuto  decreto legislativo  n.  396 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;
 Visto  il  decreto  ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;
 Visto   il   decreto  23 agosto  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  n.  204  del  1° settembre 2000, con cui e' stato affidato alla  Monte  Titoli  S.p.A.  il  servizio  di gestione accentrata dei titoli di Stato;
 Visto   il   decreto  ministeriale  n.  43044  del  5 maggio  2004, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del  13 maggio  2004,  recante  disposizioni  in  caso di ritardo nel regolamento  delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;
 Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in particolare  il  terzo  comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
 Considerato  che  l'importo  dell'emissione  disposte  a  tutto  il 21 marzo  2005  ammonta,  al netto dei rimborsi dei prestiti pubblici gia'  effettuati,  ad euro 55.657 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;
 Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato, disporre  una  emissione  di  certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi «CTZ-24»;
 Visto  il  decreto  legislativo  21 novembre  1997, n. 461, recante riordino  della  disciplina  dei  redditi  di  capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;
 Decreta:
 Art. 1.
 Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 3 del legislativo 30 dicembre 2003,  n.  396,  nonche'  del decreto ministeriale del 7 aprile 2004, come   modificato  dal  decreto  ministeriale  del  26 ottobre  2004, entrambi  citati nelle premesse, e' disposta l'emissione di una prima tranche  di  «CTZ  -  24»,  con  decorrenza  31 marzo 2005 e scadenza 30 aprile 2007, fino all'importo massimo di 3.000 milioni di euro, da destinarsi  a  sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei certificati stessi.
 I  certificati  sono  emessi  senza  indicazione  di prezzo base di collocamento  e  vengono assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita  al  prezzo;  il  prezzo  di aggiudicazione risultera' dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.
 Al  termine  della  procedura  di  assegnazione  di cui ai predetti articoli e'   prevista   automaticamente  l'emissione  della  seconda tranche  dei  certificati,  per  un  importo massimo del 25 per cento dell'ammontare  nominale  indicato  al primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalita' di cui ai successivi articoli 12 e 13;
 Le  richieste  risultate  accolte  sono vincolanti e irrevocabili e danno    conseguentemente   luogo   all'esecuzione   delle   relative operazioni.
 |  |  |  | Art. 2. L'importo  minimo sottoscrivibile dei certificati di credito di cui al  presente  decreto  e'  di  mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno  quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato  nelle premesse, gli importi dei certificati sottoscritti sono rappresentati  da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali   iscrizioni   contabili   continuano   a  godere  dello  stesso trattamento  fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.
 La  Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite da  regolare  dei  certificati  sottoscritti in asta, nel servizio di compensazione  e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari, con  valuta  pari  a  quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i certificati assegnati, puo' avvalersi di  un altro intermediario il cui nominativo dovra' essere comunicato alla   Banca  d'Italia,  secondo  la  normativa  e  attenendosi  alle modalita' dalla stessa stabilite.
 A   fronte   delle  assegnazioni,  gli  intermediari  aggiudicatari accreditano   i   relativi  importi  sui  conti  intrattenuti  con  i sottoscrittori.
 |  |  |  | Art. 3. Ferme  restando  le  disposizioni  vigenti  relative alle esenzioni fiscali  in  materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente  decreto  si  applicano  le  disposizioni  di cui al decreto legislativo   1° aprile  1996,  n.  239,  e  al  decreto  legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
 I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attivita' ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea.
 |  |  |  | Art. 4. Il  rimborso  dei certificati di credito verra' effettuato in unica soluzione  il 30 aprile 2007, tenendo conto delle disposizioni di cui ai citati decreti legislativi n. 239 del 1996 e n. 461 del 1997 e del decreto  ministeriale  n. 473448 del 27 novembre 1998 di cui all'art. 16 del presente decreto.
 La  determinazione  della  quota  dello  scarto  di emissione sara' effettuata  in  conformita'  a  quanto  disposto  dall'art. 13, primo comma,  del  decreto  legislativo 21 novembre 1997, n. 461, citato in premessa.
 Ai  sensi  dell'art.  11,  secondo  comma,  del  richiamato decreto legislativo   n.   239   del  1996,  nel  caso  di  riapertura  delle sottoscrizioni  dell'emissione  di  cui  al  presente decreto, a fini dell'applicazione  dell'imposta  sostitutiva  di  cui  all'art. 2 del medesimo  provvedimento  legislativo  alla differenza tra il capitale nominale  dei  titoli da rimborsare ed il prezzo d aggiudicazione, il prezzo  di  riferimento  rimane  quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito.
 |  |  |  | Art. 5. Possono  partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti,  purche'  abilitati  allo  svolgimento  di  almeno  uno dei servizi  di  investimento  di  cui  all'art.  1,  comma 5 del decreto legislativo  24 febbraio  1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):
 a) le  banche  italiane,  comunitarie  ed  extracomumtarie di cui all'art.  1,  comma  2,  lettere  a), b) e c) del decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385  (testo  unico  delle  leggi  in materia bancaria  e creditizia), iscritte nell'Albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 1, comma 1 del medesimo decreto legislativo;
 le  banche  comunitarie  possono  partecipare  all'asta  anche in quanto  esercitino le attivita' di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo  n.  385  del  1993  senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purche' risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;
 le  banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto  esercitino  le  attivita'  di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata  d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;
 b) le  societa'  di  intermediazione  mobiliare  e  le imprese di investimento  extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere e) e  g)  del  citato  decreto  legislativo  n.  58  del  1998, iscritte nell'Albo  istituito  presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1 del  medesimo  decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie  di  cui  alla  lettera  f)  del  citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto Albo.
 Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.
 La  Banca  d'Italia e' autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.
 |  |  |  | Art. 6. L'esecuzione   delle   operazioni   relative  al  collocamento  dei certificati  di  cui  al  presente  decreto  e'  affidata  alla Banca d'Italia.
 I  rapporti  tra  il  Ministero  dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle  norme  contenute  nell'apposita  convenzione stipulata in data 10 marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004.
 I  rapporti  fra  il  Ministero  dell'economia e delle finanze e la Banca  d'Italia,  correlati  all'effettuazione  delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria, sono disciplinati da specifici accordi.
 A  rimborso  delle  spese  sostenute e a compenso del servizio reso sara'  riconosciuta  agli  operatori  una provvigione di collocamento dello 0,20 per cento, calcolata sull'ammontare nominale sottoscritto, in   relazione   all'impegno   di   non   applicare  alcun  onere  di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.
 Detta  provvigione  verra'  corrisposta, per il tramite della Banca d'Italia,  all'atto  del  versamento  presso la Sezione di Roma della Tesoreria   provinciale  dello  Stato  del  controvalore  dei  titoli sottoscritti.
 L'ammontare  della  provvigione  sara' scritturato dalle sezioni di Tesoreria  fra  i  «pagamenti da regolare» e fara' carico al capitolo 2247  (unita' previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della  spesa  del  Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005.
 |  |  |  | Art. 7. Le  offerte  degli  operatori,  fino  ad  un massimo di tre, devono contenere   l'indicazione   dell'importo  dei  certificati  che  essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.
 I  prezzi  indicati  dagli  operatori  devono  variare dell'importo minimo  di  un  centesimo  di  euro;  eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.
 Ciascuna  offerta  non  deve  essere  inferiore  a  500.000 euro di capitale   nominale;  eventuali  offerte  di  importo  inferiore  non verranno prese in considerazione.
 Ciascun  offerta  non  deve  essere  superiore all'importo indicato nell'art.  1;  eventuali  offerte  di  ammontare  superiore  verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.
 Eventuali  offerte  di  ammontare  non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.
 |  |  |  | Art. 8. Le  offerte  di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al  primo  comma  dell'art.  1  del presente decreto devono pervenire entro  le  ore  11  del giorno 24 marzo 2005, esclusivamente mediante trasmissione  di  richiesta  telematica  da  indirizzare  alla  Banca d'Italia  tramite  Rete  nazionale  interbancaria,  con  le modalita' tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.
 Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.
 In  caso  di  interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete»  troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste  nella  Convenzione  tra  la  Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui all'art. 5 del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 9. Successivamente  alla  scadenza  del termine di presentazione delle offerte,  di  cui  al  precedente art. 8, sono eseguite le operazioni d'asta   nei   locali   della   Banca  d'Italia  in  presenza  di  un rappresentante    della   Banca   medesima,   il   quale,   ai   fini dell'aggiudicazione,   provvede   all'elencazione   delle   richieste pervenute,   con   l'indicazione   dei  relativi  importi  in  ordine decrescente di prezzo offerto.
 Le  operazioni  di  cui  al  comma  precedente  sono effettuate con l'intervento di un rappresentante dei Ministero dell'economia e delle finanze, a cio' delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige  apposito  verbale  da  cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione.  Tale  prezzo  sara'  reso  noto  mediante comunicato stampa  nel  quale  verra' altresi' data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».
 |  |  |  | Art. 10. In  relazione al disposto dell'art. 1 del presente decreto, secondo cui  i  certificati  sono  emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento,  non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».
 Il  «prezzo  di  esclusione»  viene  determinato  con  le  seguenti modalita':
 a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo  piu'  elevato,  costituiscono  la  prima  meta'  dell'importo nominale   in   emissione;  nel  caso  di  domanda  totale  inferiore all'offerta,  si  determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo piu' elevato, costituiscono la prima meta' dell'importo domandato;
 b) si  individua  il  «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto a).
 Ai  fini  della determinazione del suddetto «prezzo di esclusione», non  vengono  prese  in considerazione le offerte presentate a prezzi superiori   al  «prezzo  massimo  accoglibile»,  determinato  con  le seguenti modalita':
 a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il  prezzo  medio  ponderato delle, richieste che, ordinate a partire dal  prezzo piu' elevato, costituiscono la seconda meta' dell'importo nominale   in   emissione;  nel  caso  di  domanda  totale  inferiore all'offerta  si  determina  il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo piu' elevato, costituiscono la seconda meta' dell'importo domandato;
 b) si  individua  il «prezzo massimo accoglibile» aggiungendo due punti percentuali al prezzo medio ponderato di cui al punto a).
 Il  prezzo  di  esclusione  sara' reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.
 |  |  |  | Art. 11. L'assegnazione  dei  certificati  verra'  effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.
 Nel  caso  di  offerte  al  prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.
 |  |  |  | Art. 12. Non  appena  ultimate le operazioni di assegnazione dei certificati di  cui  al  precedente  art.  11, avra' inizio il collocamento della seconda  tranche  dei  certificati  per un importo massimo del 25 per cento  dell'ammontare  nominale  indicato  all'art.  1  del  presente decreto;  tale  tranche  supplementare sara' riservata agli operatori «specialisti  in  titoli  di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del  regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159  del  9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche  con  almeno  una  richiesta  effettuata  ad  un  prezzo  non inferiore  al  «prezzo  di  esclusione».  Gli  «specialisti» potranno partecipare  al  collocamento  supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 29 marzo 2005.
 Le  offerte  non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.
 Il   collocamento   supplementare   avra'   luogo   al   prezzo  di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.
 Ai  fini  dell'assegnazione  valgono,  in  quanto  applicabili,  le disposizioni  di  cui  agli  articoli 6  e 9 del presente decreto. La richiesta  di  ciascuno «specialista» dovra' essere presentata con le modalita'  di  cui all'art. 8 del presente decreto e dovra' contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.
 Ciascuna  richiesta  non  potra'  essere  inferiore a 500.000 euro; eventuali  richieste  di  importo  inferiore  non  verranno  prese in considerazione.
 Ciascuna  richiesta  non dovra' essere superiore all'intero importo del  collocamento  supplementare;  eventuali  richieste  di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.
 Eventuali  richieste  di  importo  non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile   del  prestito  verranno  arrotondate  per  difetto; qualora   vengano   avanzate   piu'   richieste,   verra   presa   in considerazione la prima di esse; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.
 |  |  |  | Art. 13. L'importo   spettante  di  diritto  a  ciascuno  «specialista»  nel collocamento  supplementare  e'  pari  al  rapporto fra il valore dei certificati  di  cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime  tre aste «ordinarie» dei «CTZ-24» (ivi compresa quella di cui all'art.  1  del  presente  decreto)  ed  il  totale complessivamente assegnato,  nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al  collocamento  supplementare.  Le  richieste  saranno  soddisfatte assegnando  prioritariamente  a  ciascuno «specialista» il minore fra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.
 Qualora  uno  o piu' «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle  loro  spettanti  di  diritto,  ovvero  non  effettuino alcuna richiesta,   la   differenza   sara'  assegnata  agli  operatori  che presentino richieste superiori a quelle spettanti di diritto.
 Delle  operazioni  relative  al  collocamento  supplementare verra' redatto apposito verbale.
 |  |  |  | Art. 14. Il   regolamento   dei  certificati  sottoscritti  in  asta  e  nel collocamento   supplementare   sara'   effettuato   dagli   operatori assegnatari  il  31 marzo  2005,  al  prezzo di aggiudicazione. A tal fine,  la  Banca d'Italia provvedera' ad inserire le relative partite nel  servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.
 In  caso  di  ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto,   troveranno   applicazione   le  disposizioni  del  decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.
 |  |  |  | Art. 15. Il  31 marzo  2005  la  Banca  d'Italia  provvedera' a versare, con valuta  stesso  giorno,  presso  la  Sezione  di Roma della Tesoreria provinciale  dello  Stato  il  controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta.
 La  predetta Sezione di tesoreria rilascera', per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unita' previsionale di base 6.4.1) art. 8.
 |  |  |  | Art. 16. I pagamenti sui certificati di credito di cui al presente decreto e le   relative   rendicontazioni   sono  regolati  dalle  disposizioni contenute  nel  decreto  ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 1998.
 Tutti gli atti ed i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui  al  presente  decreto, nonche' i conti e la corrispondenza della Banca  d'Italia  e  dei  suoi  incaricati,  sono esenti da imposte di registro e di bollo, e da tasse sulle concessioni governative.
 Ogni forma di pubblicita' per l'emissione dei certificati e' esente da  imposta  di  bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicita' e da diritti spettanti agli enti locali.
 |  |  |  | Art. 17. L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2007, fara' carico ad appositi capitoli dello  stato  di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle  finanze  per  l'anno  stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unita'  previsionale  di  base  3.3.9.1) per l'importo pari al netto ricavo   delle   singole   tranches   ed  al  capitolo  2216  (unita' previsionale  di base 3.1.7.3) per l'importo pari alla differenza fra il  netto  ricavo  e  il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 21 marzo 2005
 p. Il direttore generale: Cannata
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