Gazzetta n. 71 del 26 marzo 2005 (vai al sommario)
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
DECRETO 7 marzo 2005
Oggetto e limiti di importo delle singole voci di spesa per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori da parte dell'Avvocatura dello Stato.

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO
Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 333;
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384;
Considerata la necessita' di individuare con provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, i beni e i servizi con relativi limiti di importo delle singole voci di spesa da eseguirsi in economia da parte degli uffici dell'Avvocatura generale e delle avvocature distrettuali;
Ritenuta l'opportunita' di disciplinare con il medesimo provvedimento i lavori da eseguirsi in economia, secondo le disposizioni dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni;
Vista la proposta del segretario generale;
Decreta:
Art. 1.
Il presente provvedimento disciplina le modalita', i limiti e le procedure da seguire per l'esecuzione in economia di lavori, beni e servizi.
 
Art. 2.
Le modalita' di esecuzione e le procedure di effettuazione delle spese in economia per l'acquisizione di beni e servizi elencati al successivo art. 3 sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 384/2001, con i seguenti limiti di valore, esclusa l'I.V.A.:
Euro 130.000, per le spese dell'Avvocatura generale dello Stato;
Euro 80.000, per le spese delle avvocature distrettuali dello Stato.
 
Art. 3.
Il ricorso alle procedure di spesa in economia e' ammesso per i seguenti beni e servizi:
a) organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse dell'Avvocatura dello Stato, ivi comprese le spese necessarie per ospitare i relatori e le delegazioni partecipanti, nonche' per la locazione a breve termine dei locali necessari e per i relativi impianti;
b) partecipazione di avvocati e procuratori e impiegati dell'Avvocatura dello Stato a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche su temi di interesse per l'Avvocatura dello Stato;
c) spese per l'attuazione di corsi di formazione e perfezionamento del personale, nonche' la partecipazione del personale a corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie;
d) spese di rappresentanza dell'Avvocato generale dello Stato;
e) spese per studi, indagini e ricerche, consulenza e assistenza informatiche, connesse all'attivita' istituzionale e al funzionamento dell'Avvocatura;
f) affitto di locali ed arredi a breve termine con attrezzature di funzionamento per l'espletamento di concorsi ed esami quando non sia possibile disporre di idonei locali demaniali;
g) divulgazione di bandi di gara o avvisi a mezzo stampa o altri mezzi di informazione che devono essere resi pubblici per legge o regolamento;
h) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione;
i) servizi di riproduzione, stampa tipografica o litografica, memorizzazione, realizzati anche a mezzo di tecnologia audiovisiva e informatica, degli atti di servizio qualora ragioni di urgenza lo richiedano e sia impossibile provvedere direttamente; rilegatura di libri e pubblicazioni;
j) servizi di traduzione e di interpretariato, da liquidarsi a presentazione di fatture o parcelle da parte di traduttori ed interpreti estranei all'Amministrazione e di fattura da parte di ditte e societa' commerciali qualora l'Avvocatura dello Stato non possa provvedervi con proprio personale;
k) spese postali, telegrafiche e telematiche ed altre inerenti al servizio di comunicazione;
l) spese per trasporti, per spedizioni e noli, per imballaggio e facchinaggio;
m) acquisto manutenzione e riparazione di mobili, arredi, utensili; acquisto, noleggio, installazione, manutenzione e riparazione di macchine e attrezzature (ad esempio climatizzatori) impianti ed apparecchiature telefoniche d'ufficio, di apparecchiature informatiche e relativo software di base e applicativo, nonche' di accessori e parti di ricambio; acquisizione di servizi in ambito informatico, organizzativo e formativo;
n) riparazione, manutenzione, noleggio e leasing di autoveicoli e di altri mezzi di trasporto; acquisto di carburante, lubrificanti e di altro materiale di consumo;
o) acquisto, manutenzione e riparazione di apparecchi di registrazione e di riproduzione amplificata del suono e dei relativi apparati; acquisto, manutenzione e riparazione di mezzi di trasmissione di informazioni, dati e documenti;
p) acquisto di generi di cartoleria, cancelleria, litografia e fotografia; acquisto stampati speciali, acquisto delle toghe d'avvocato e dei relativi accessori;
q) spese di pulizia, derattizzazione, disinfestazione, illuminazione, riscaldamento e refrigerazione di locali; spese per forniture di acqua e gas; smaltimento rifiuti speciali e servizi analoghi; servizi di giardinaggio;
r) acquisto di materiali ed oggetti necessari per l'esecuzione di lavori e servizi in amministrazione diretta;
s) spese per il conferimento dell'incarico di «medico competente» ai sensi del decreto legislativo n. 626/1994; spese per accertamenti sanitari effettuati nei confronti del personale in servizio presso l'Avvocatura dello Stato;
t) servizi di conservazione archivistica, anche mediante l'uso di strumenti informatici e di archiviazione ottica sostitutiva;
u) polizze di assicurazione;
v) acquisto e revisione di apparecchi e strumenti antincendio e antifurto; provviste di dispositivi per la protezione e la sicurezza sul lavoro.
 
Art. 4.
Sono eseguiti in economia, secondo la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, i seguenti lavori con i limiti di valore, esclusa l'I.V.A., rispettivamente di Euro 200.000, per i lavori dell'Avvocatura generale dello Stato e di Euro 150.000 per quelli delle avvocature distrettuali dello Stato:
a) lavori di manutenzione, riparazione ed adattamento locali demaniali e dei relativi impianti; infissi e manufatti adibiti ad uso degli uffici dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature distrettuali, fatta salva la competenza degli uffici del Genio civile per i lavori di straordinaria manutenzione;
b) lavori di ordinaria manutenzione, adattamento e riparazione di locali con i relativi impianti, infissi e manufatti, presi in locazione ad uso delle avvocature distrettuali, nei casi in cui per legge o per contratto le spese siano a carico del locatario.
 
Art. 5.
Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni vigenti in materia.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 marzo 2005

L'avvocato generale dello Stato
Mazzella
 
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