Gazzetta n. 71 del 26 marzo 2005 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 marzo 2005 |
Interventi urgenti di protezione civile, relativi all'attraversamento della citta' di Villa San Giovanni da parte dei mezzi pesanti. (Ordinanza n. 3416). |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'articolo 5, commi 3 e 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Vista l'ordinanza di protezione civile 19 giugno 2003, n. 3296, recante «Interventi per fronteggiare la situazione d'emergenza causata dall'attraversamento della citta' di Villa San Giovanni da parte dei mezzi pesanti»; Vista la nota in data 30 novembre 2004, con la quale il Prefetto di Reggio Calabria - Commissario delegato ha rappresentato l'esigenza di un'ulteriore proroga dello stato di emergenza, con riferimento alla necessita' di procedere al completamento degli interventi ed alle relative operazioni di collaudo; Visti gli esiti della riunione in data 10 dicembre 2004 presso il Dipartimento della protezione civile ove il Prefetto di Reggio Calabria - Commissario delegato, nel prendere atto della mancanza dei presupposti per procedere alla proroga dello stato d'emergenza ha, peraltro, rappresentato l'esigenza che siano disciplinate le ulteriori fasi realizzative delle opere e degli interventi finalizzati al superamento del contesto emergenziale; Considerato che permane una diffusa situazione di criticita', sicche' occorre adottare ogni iniziativa utile di completamento degli interventi in atto, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo; Ravvisata la necessita' di assicurare continuita' alle attivita' poste in essere in regime straordinario dal Commissario delegato - Prefetto di Reggio Calabria finalizzate ad un rientro nell'ordinarieta'; Ritenuto, quindi, necessario adottare un'ordinanza di protezione civile ex articolo 5, comma 3, della legge n. 225 del 1992, con cui consentire al Commissario delegato di procedere al definitivo completamento degli interventi finalizzati al superamento della crisi ambientale in atto nella citta' di Villa San Giovanni; Acquisita l'intesa della Regione Calabria; Su proposta del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. Il Prefetto di Reggio Calabria e' confermato nell'incarico di Commissario delegato ed assicura continuita' alle attivita' precedentemente avviate in regime straordinario. In particolare, il Commissario delegato provvede, in regime ordinario, all'attuazione ed al completamento degli interventi e delle opere le cui procedure sono in corso. |
| Art. 2. 1. Per il completamento urgente delle opere e degli interventi finalizzati a fronteggiare la situazione di criticita' ancora in atto nella citta' di Villa San Giovanni e per le conseguenti iniziative contrattuali, il Commissario delegato si avvale delle procedure d'urgenza specificatamente previste dalla vigente normativa. |
| Art. 3. 1. Il Prefetto di Reggio Calabria - Commissario delegato e' autorizzato ad utilizzare ulteriormente la contabilita' speciale aperta ai sensi dell'articolo 5, dell'ordinanza di protezione civile n. 3296/2003, continuando, se necessario, ad avvalersi del personale della struttura commissariale, nonche' del Comitato Tecnico-Amministrativo. |
| Art. 4. 1. Il Dipartimento della protezione civile, e' estraneo ad ogni altro rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 marzo 2005 Il Presidente: Berlusconi |
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