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| Gazzetta n. 71 del 26 marzo 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO |  | DECRETO 8 febbraio 2005 |  | Autorizzazione  all'organismo di classifica ABS per la certificazione in materia di prevenzione dell'inquinamento da liquami, in attuazione dell'Annesso  IV  della  Convenzione  MARPOL 73/78 e relativo accordo sulle modalita' di espletamento delle attivita' di certificazione. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della   direzione  per  la  protezione  della  natura  del  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
 di concerto con
 IL DIRETTORE GENERALE per  la  navigazione e il trasporto marittimo e interno del Ministero
 delle infrastrutture e dei trasporti
 Visto  l'Annesso  IV  della Convenzione MARPOL 73/78 concernente le norme   relative   alla   prevenzione  dell'inquinamento  da  liquami scaricati dalle navi, in vigore dal 27 settembre 2003;
 Vista  l'obbligatorieta'  del  rilascio  della  certificazione ISPP conformemente alla regola 4 del predetto Annesso;
 Vista   la  circolare  MEPC/Circ.408  relativa  all'implementazione dell'Annesso IV nel testo emendato;
 Considerato  che  l'ABS  (American Bureau of Shipping) e' organismo riconosciuto  ai  sensi  della  Direttiva  Comunitaria  94/57/CE  del Consiglio  del  22 novembre  1994  relativa  alle disposizioni e alle norme  comuni  per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di  controllo delle navi e pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime,  modificata  da ultimo dalla Direttiva 2001/105/CE e dalla Direttiva 2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
 Considerato  l'esito  favorevole  della  valutazione  dei requisiti tecnico-professionali  e  organizzativi posseduti dall'ABS effettuata dall'Amministrazione  ai  fini  del  rilascio,  dell'autorizzazione e dell'affidamento  per l'espletamento dei compiti di cui agli allegati al decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314;
 Vista  l'istanza  in  data  25 maggio  2004  con  la quale l'ABS ha chiesto  l'autorizzazione  ad  espletare  i  compiti  di  ispezione e controllo  propedeutici  al  rilascio  della  certificazione  ISPP in conformita'  all'Annesso  IV  della Convenzione Internazionale MARPOL 73/78;
 Decreta:
 Art. 1.
 L'ABS  e'  autorizzato  ad  espletare  i  compiti  di  ispezione  e controllo  propedeutici  al rilascio, nonche' il rilascio stesso, per conto   dell'Amministrazione,  della  certificazione  in  materia  di prevenzione  dell'inquinamento  da  liquami  scaricati  dalle navi in conformita'  all'Annesso  IV  della Convenzione Internazionale MARPOL 73/78.
 |  |  |  | Art. 2. Le   attivita'   di  cui  all'art.  1  e  relative  modalita'  sono specificate  nell'accordo  sottoscritto tra Ministero dell'ambiente e della  tutela del territorio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  e  l'ABS,  accordo  che  costituisce  parte integrante del presente decreto.
 Roma, 8 febbraio 2005
 
 p. Il direttore generale
 per la protezione della natura
 del Ministero dell'ambiente
 e della tutela del territorio
 Cosentino
 
 p. Il direttore generale per la navigazione e il trasporto marittimo e interno
 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
 Caliendo
 |  |  |  | ACCORDO TRA IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO, IL  MINISTERO  DELLE  INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED ABS (AMERICAN BUREAU OF SHIPPING)
 Il   presente   Accordo   viene   stipulato   tra   il  Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio ed il Ministero delle infrastrutture  e dei trasporti della Repubblica italiana (di seguito indicati per brevita' «Amministrazione») e l'ABS ( American Bureau of Shipping).
 Premesso che:
 a) l'ABS   e'   organismo   riconosciuto   conformemente   alle disposizioni  della  Direttiva 94/57/CE del Consiglio del 22 novembre 1994,  relativa  alle disposizioni e alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime;
 b) l'ABS  e'  stato autorizzato all'espletamento dei compiti di ispezione  e  controllo propedeutici al rilascio nonche' al rilascio, per conto dell'Amministrazione, dei certificati di cui all'allegato 1 al  decreto  legislativo  3 agosto 1998, n. 314, come specificato nel relativo decreto dirigenziale datato 7 agosto 2001;
 c) all'ABS  sono  stati  affidati  i  compiti  di  ispezione  e controllo  ai  fini  del rilascio, da parte dell'Amministrazione, dei certificati  di  legge di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 3 agosto   1998,   n.   314,  come  specificato  nel  relativo  decreto dirigenziale datato 7 agosto 2001;
 d) il 27 settembre 2003 e' entrato in vigore l'Annesso IV della Convenzione   MARPOL   73/78   concernente  le  norme  relative  alla prevenzione dell'inquinamento da liquami scaricati dalle navi;
 e) l'Annesso  IV  della  Convenzione  MARPOL  73/78  prevede il rilascio   del   Certificato   internazionale   per   la  prevenzione dell'inquinamento da liquami (Certificato ISPP);
 f) la    circolare    MEPC/Circ.408    prevede   l'applicazione dell'Annesso IV nel testo emendato ancorche' non entrato in vigore.
 Si conviene e stipula quanto segue.
 Art. 1.
 Soggetti
 Sono  parti del presente accordo il Ministero dell'ambiente e del territorio,  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti e l'ABS.
 Art. 2.
 Oggetto
 1.  Costituiscono  oggetto  del presente Accordo l'autorizzazione all'espletamento dei compiti di ispezione e controllo propedeutici al rilascio  nonche'  al  rilascio  del  certificato ISPP previsto dalla Regola 4 dell'Annesso IV della Convenzione MARPOL 73/78.
 2.  L'ABS  puo'  rilasciare il certificato di cui al comma 1 solo per  le  navi  in  classe  e per le quali ha rilasciato i certificati oggetto  di  autorizzazione  ed  ha  svolto  i compiti di ispezione e controllo   ai   fini   del   rilascio  dei  certificati  oggetto  di affidamento,  di  cui  rispettivamente agli allegati 1 e 2 al decreto legislativo  3 agosto  1998,  n.  314, e come specificato nei decreti dirigenziali datati 7 agosto 2001.
 Art. 3.
 Compensi per il rilascio dei certificati
 L'Amministrazione  resta estranea ai rapporti economici tra l'ABS e  i  soggetti  che  richiedono  le  attivita'  oggetto  del presente Accordo.
 Art. 4. Obblighi  dell'ABS  nell'espletamento  delle attivita' di ispezione e
 controllo ai fini del rilascio del certificato di cui all'art. 2
 1.  Ai  fini  dello  svolgimento dell'attivita' di cui all'art. 2 l'ABS si impegna a far svolgere il servizio:
 a)  ad  ispettori che prestino la loro attivita' alle esclusive dipendenze  dell'ABS  mediante un rapporto contrattuale di lavoratore dipendente  che  escluda  la possibilita' di svolgere altre attivita' che configurino un conflitto di interessi; oppure
 b) alle dipendenze di altri organismi di classificazione con il quale l'ABS abbia un accordo, a condizione che detti ultimi organismi siano stati riconosciuti.
 2.  In ogni caso le prestazioni degli ispettori di cui all'art.4, comma 1, lettera b) del presente Accordo sono vincolate al sistema di qualita' dell'ABS.
 3.  L'ABS  nell'espletamento dell'attivita' di cui all'art. 2 del presente  Accordo,  si impegna a cooperare per agevolare la rettifica delle  deficienze  rilevate  nell'ambito dell'attivita' di Port State Control, laddove richiesto, ed a riferire all'Amministrazione.
 Art. 5.
 Obblighi di informazione
 1.  L'ABS fornira' all'Amministrazione, con frequenza semestrale, l'elenco  dei  Certificati  ISPP  rilasciati ai sensi dell'art. 2 del presente  Accordo  ed  eventuali  ulteriori  informazioni, ove in tal senso  concordato tra l'Amministrazione e l'ABS, con semplice scambio di corrispondenza.
 2.  L'ABS  accetta  di  sottoporre  all'Amministrazione  tutte le norme,  istruzioni,  moduli  e  rapporti  richiesti  per l'esecuzione dell'attivita' oggetto del presente Accordo.
 3.  Le  norme,  istruzioni,  moduli e rapporti saranno redatti in lingua italiana e inglese.
 4.  L'ABS  si  impegna  ad  istituire  un collegamento telematico attivo  24  ore su 24 con l'Amministrazione, per garantire l'afflusso dei dati relativi all'attivita' oggetto del presente accordo.
 5.  L'ABS  accetta  di  comunicare all'Amministrazione le tariffe praticate  per l'esercizio dell'attivita' di certificazione di cui al presente Accordo, nonche' le eventuali variazioni ed aggiornamenti.
 Art. 6.
 Interpretazioni ed equivalenze
 L'ABS    riconosce    che   l'interpretazione   degli   strumenti applicabili,  la determinazione delle equivalenze o l'accettazione di sostituzioni   di requisiti   richiesti   per  lo  svolgimento  delle attivita'    oggetto    del   presente   Accordo   sono   prerogativa dell'Amministrazione   e  collabora  con  propri  esperti  alla  loro definizione, quando richiesto dall'Amministrazione.
 Art. 7.
 Controlli
 1.  Lo  svolgimento  da  parte  dell'ABS dell'attivita' di cui al presente       Accordo      viene      verificata      periodicamente dall'Amministrazione,  anche disponendo ispezioni particolareggiate a campione delle navi certificate ai sensi del presente Accordo.
 2.   Le   spese   relative   a  tali  verifiche  sono  rimborsate all'Amministrazione dall'ABS sulla base dei costi effettivi sostenuti per l'effettuazione dei controlli stessi.
 Art. 8.
 Durata
 1.  Fatta  salva  la  facolta' dell'Amministrazione di sospendere l'autorizzazione  quando  ritenga che i compiti di cui all'art. 2 non vengano  svolti  dall'ABS  con efficacia ed in modo soddisfacente, il presente   Accordo   ha   durata  di  anni  tre,  rinnovabili,  prova comunicazione scritta dell'Amministrazione e accettazione dell'Ente.
 2.  Ciascuna delle parti puo' recedere dal presente accordo dando un preavviso scritto di dodici mesi all'altra parte.
 3.  Entro  lo  stesso  termine  di cui al comma 2, ciascuna delle parti   puo'   comunicare  per  iscritto  la  propria  intenzione  di modificare in tutto o in parte o integrare i contenuti dell'Accordo.
 Art. 9.
 Responsabilita'
 L'ABS  e'  direttamente responsabile delle certificazioni emesse, oggetto  del  presente  accordo,  secondo  le  norme dell'ordinamento giuridico italiano.
 Art. 10.
 Interpretazione dell'accordo
 Il  presente accordo viene interpretato e regolato in conformita' alla normativa vigente nello Stato italiano.
 Art. 11.
 Foro competente
 1. Qualsiasi controversia sorta in relazione all'applicazione del presenta  Accordo  ove  non  possa  essere  risolta  mediante accordo bonario delle parti, sara' decisa dal Foro di Roma.
 2.   A   tal   fine  le  parti  eleggono  domicilio  come  segue: l'Amministrazione presso la sede del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  viale  dell'Arte, 16 - 00144 Roma ed l'ABS presso la propria  sede  presso  l'Edificio  Millo, via Al Porto Antico - 16128 Genova.
 Roma, 8 febbraio 2005
 p. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
 Firmato
 p. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
 Firmato
 p. l'ABS
 Firmato
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