IL COMITATO CENTRALE per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi
Riunitosi nella seduta del 3 marzo 2005; Visto il decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, nella legge 26 febbraio 1999, n. 40, recante «Disposizioni urgenti» per gli addetti ai settori del trasporto pubblico e dell'autotrasporto; Visto l'art. 45, comma 1, lettera c) della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che destina la somma di euro 46.481.121,00, per interventi in materia di autotrasporto; Visto l'art. 2, comma 2 del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, convertito, con modifiche, nella legge 10 agosto 2000, n. 229, che ha modificato l'art. 45, comma 1, lettera c) della legge 23 dicembre 1999, n. 488, elevando la predetta somma di euro 46.481.121,00, a euro 67.139.397,00; Visto l'art. 16 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che autorizza a decorrere dall'anno 2003 un'ulteriore spesa di 10.329.138 euro; Vista la direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 1898 del 29 ottobre 2004, relativa all'utilizzo delle risorse assegnate al Comitato centrale; Vista la delibera n. 4/05, con la quale il Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori ha disposto di utilizzare, per realizzare interventi finalizzati al miglioramento della protezione ambientale e della sicurezza della circolazione, il 10% dell'importo di euro 77.468.535,00 pari a euro 7.746.853,50; Considerato che con la stessa delibera n. 4/05 e' stato deciso di utilizzare parte di detto importo per interventi tendenzialmente volti ad incentivare lo spostamento del traffico pesante dalle strade ordinarie e dai centri abitati sulle infrastrutture autostradali; Visti gli accordi di programma sottoscritti in data 15 aprile 2003 dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con gli enti interessati per il dirottamento, nell'anno 2004, del traffico dalla SS16 alla A14 e della SS33 alla A26 e le conseguenti ordinanze prefettizie che prevedono il dirottamento obbligatorio, nel periodo compreso tra il 15 giugno 2004 ed il 12 settembre 2004, dalle ore 19,00 alle ore 05,00, del transito dei veicoli a quattro o piu' assi, dalla SS16 alla A14, nel tratto compreso tra le stazioni di Fano e Termoli, e nel predetto periodo, per l'intero arco giornaliero del transito dei veicoli a tre o piu' assi dalla SS33 alla A26 nel tratto compreso tra le stazioni di Gavellona Toce Castelletto Ticino e Gavellona Toce - Borgomanero nel doppio senso di marcia; Considerato che in virtu' di tale accordo e' posta a carico delle imprese di autotrasporto una quota del pedaggio dovuto per i transiti dirottati su dette tratte autostradali; Considerato che sulla base delle precedenti analoghe rilevazioni effettuate negli anni precedenti e' stato appurato che il volume di fatturato complessivo, per il transito dirottato, e' di circa 700.000,00 euro di cui una parte e' posta a carico delle imprese di autotrasporto; Ritenuto che detta quota di pedaggio, per un presumibile importo complessivo di circa euro 350.000,00 vada rimborsata alle imprese di autotrasporto, utilizzando parte dei fondi euro 7.746.853,50, resi disponibili per le finalita' indicate nella delibera n. 4/05; Ritenuto comunque di dover ristorare completamente la quota di pedaggio posta a carico delle imprese di autotrasporto, provvedendo all'eventuale integrazione dell'importo ritenuto presuntivamente necessario di euro 350.000,00, laddove cio' si rendesse necessario a seguito di una maggiore complessiva richiesta di rimborso derivante dalla valutazione delle domande presentate, utilizzando parte dei sopraindicati fondi resi disponibili dalla delibera n. 4/05; Delibera: 1. La quota posta a carico delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi ed in conto proprio per i pedaggi autostradali relativi ai transiti deviati obbligatoriamente sulle tratte autostradali della A14 e della A26, ai sensi degli accordi di programma stipulati in data 1° giugno 2004 e di cui al successivo punto 2, e' soggetta a rimborso a favore delle stesse imprese di autotrasporto. 2. I rimborsi sono dovuti per i soli transiti effettuati nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 12 settembre 2004, dalle ore 19,00 alle ore 05,00, dai veicoli delle classi 4 e 5 sulla tratta della A14 compresa tra le stazioni di Fano e Termoli, e per l'intero arco giornaliero dai veicoli delle classi 3, 4 e 5, sulla tratta della A26 compresa tra le stazioni di Gavellona Toce-Castelletto Ticino e Gavellona Toce-Borgomanero nel doppio senso di marcia in disponibilita' delle imprese di cui ai successivi punti 4 e 5. 3. I predetti rimborsi sono dovuti esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e sono effettuati direttamente dalla Societa' che gestisce tale sistema di pagamento differito del pedaggio sulle fatture intestate ai soggetti aventi titolo al rimborso. 4. I rimborsi dei pedaggi autostradali si effettuano a favore delle imprese iscritte all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, nonche' a favore delle cooperative aventi i requisiti mutualistici di cui all'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, dei consorzi e delle societa' consortili costituiti a norma del libro V, titolo X, capo II, Sez. II e II-bis del codice civile, aventi nell'oggetto l'attivita' di autotrasporto, che risultino iscritti al predetto albo nazionale nel periodo in cui hanno effettuato i transiti per i quali viene richiesto il rimborso della quota di pedaggio. I rimborsi sono, altresi', effettuati a favore di imprese o raggruppamenti di imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea titolari di licenza comunitaria rilasciata ai sensi del regolamento CE 881/92 del 26 marzo 1992. 5. I predetti rimborsi si effettuano a favore delle imprese e dei raggruppamenti che esercitano l'attivita' di trasporto in conto proprio che, nel periodo in cui hanno effettuato transiti per i quali viene richiesto il rimborso della quota di pedaggio, risultino titolari di licenza in conto proprio, nonche' in favore delle imprese e dei raggruppamenti che esercitano l'attivita' di trasporto in conto proprio aventi sede in uno degli altri Paesi dell'Unione europea. 6. Ai fini del rimborso ciascuna impresa, cooperativa, consorzio e societa' consortile, entro il termine ultimo del 31 maggio 2005, pena l'esclusione dal diritto, trasmette a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, con sede in via Giuseppe Caraci, 36 - 00157 Roma, una domanda in bollo, utilizzando, in relazione all'attivita' esercitata, un modello conforme ad uno degli allegati alla presente delibera, di cui formano parte integrante. 7. Le imprese che hanno aderito o cessato di aderire a forme associate nel corso dei periodi di riferimento di cui al precedente punto 2, debbono presentare una distinta domanda a loro nome per i transiti effettuati nei periodi rispettivamente, antecedenti alla data di adesione alla cooperativa, al consorzio ed alla societa' consortile, ovvero successivi alla cessazione del rapporto associativo. 8. I raggruppamenti che hanno tra i propri soci imprese italiane e/o comunitarie che esercitano l'attivita' di autotrasporto di cose per conto di terzi, debbono compilare il quadro 1/A. 9. Qualora di un raggruppamento facciano parte anche imprese italiane titolari di licenza in conto proprio, il raggruppamento stesso dovra' altresi' compilare il quadro 1/B. 10. Nel caso in cui del raggruppamento facciano parte anche imprese comunitarie che effettuano trasporto in conto proprio, lo stesso raggruppamento dovra', inoltre, compilare il quadro 1/C. 11. Qualora del raggruppamento facciano parte soggetti che non esercitano attivita' di autotrasporto di cose, ne' per conto di terzi, ne' in conto proprio, deve essere compilato, a pena di esclusione del diritto, il quadro 1/D, indicando nell'apposito spazio la parte del fatturato autostradale per deviazioni del raggruppamento relativo ai viaggi effettuati da veicoli appartenenti a tali soggetti, affinche' detto fatturato possa essere scorporato in sede di quantificazione del beneficio richiesto. 12. Per le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi aventi sede in altro Paese dell'Unione europea, l'esercizio dell'attivita' deve risultare dalla copia della licenza comunitaria di cui al regolamento CEE n. 881/92 del 26 marzo 1992, da allegare alla domanda, fermi restando gli altri requisiti, condizioni e termini richiesti per le imprese italiane. Qualora tale documentazione sia stata allegata alla domanda di riduzione dei pedaggi per l'anno 2004, sara' sufficiente indicare tale circostanza attraverso una dichiarazione resa nel corpo della domanda, nella quale deve essere altresi' dichiarato di essere tuttora titolare di tale licenza. 13. Le imprese che svolgono attivita' di autotrasporto in conto proprio, aventi sede in altro Paese dell'Unione europea, debbono compilare il quadro 2/A, in cui viene indicato l'elenco dei veicoli che hanno effettuato i transiti per i quali viene richiesto il rimborso della quota di pedaggio e debbono altresi', fornire le fotocopie delle carte di circolazione di tali veicoli. 14. I raggruppamenti costituiti esclusivamente tra imprese che esercitano l'attivita' in conto proprio, debbono compilare il quadro 2/B per fornire i dati relativi ai soggetti italiani e/o il quadro 2/C per i soggetti aventi sede in altro Paese dell'Unione europea, allegando, in questo ultimo caso, fotocopia delle carte di circolazione dei veicoli indicati nel suddetto quadro 2/C. 15. La societa' da' seguito ai rimborsi ai soggetti aventi titolo, secondo le modalita' previste dalla convenzione stipulata tra la stessa societa' ed il Comitato centrale. 16. La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dalla Repubblica italiana. Roma, 3 marzo 2005 Il presidente: De Lipsis |