| IL COMITATO CENTRALE per   l'Albo   nazionale  delle  persone  fisiche  e  giuridiche  che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi 
 Riunitosi nella seduta del 3 marzo 2005;
 Vista  la delibera n. 5 del 3 marzo 2005 del Comitato centrale, con la  quale  si e' provveduto a determinare le percentuali di riduzione compensata dei pedaggi autostradali pagati nell'anno 2004;
 Vista  la delibera n. 6 del 3 marzo 2005 del Comitato centrale, con la  quale  sono  stati  stabiliti modalita', criteri e termini per la presentazione  delle  domande  da  parte  dei  soggetti  che svolgono attivita'  di autotrasporto di cose per conto di terzi aventi diritto alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali per l'anno 2004;
 Delibera:
 1. I pedaggi autostradali per i veicoli appartenenti alle classi B, 3,  4  e  5,  adibiti  a svolgere servizi di autotrasporto di cose in disponibilita'  delle  imprese  di  cui  al  successivo punto 3, sono soggetti  ad  una riduzione compensata, a partire dal 1° gennaio 2004 fino al 31 dicembre 2004, commisurata al volume del fatturato annuale in  pedaggi  ed  ad  un'ulteriore riduzione commisurata al volume del fatturato  annuale  in  pedaggi  effettuati  nelle  ore notturne, con ingresso in autostrada dopo le ore 22,00 ed entro le ore 02,00 ovvero con  uscita  dopo  le  ore  02,00 e prima delle ore 06,00, secondo le modalita'  contenute  nella  delibera 5 del 3 marzo 2005 del Comitato centrale;
 2.  Le  predette riduzioni compensate sono apportate esclusivamente per  i  pedaggi  a riscossione differita mediante fatturazione e sono applicate direttamente da ciascuna societa' che gestisce i sistemi di pagamento  differito del pedaggio sulle fatture intestate ai soggetti aventi titolo alla riduzione.
 3.  Le  riduzioni  compensate dei pedaggi autostradali si applicano alle  imprese  titolari  di  licenza  in  conto proprio alla data del 31 dicembre  2003.  Le  imprese,  le  cooperative,  i  consorzi  e le societa'   consortili   titolari   di   licenza   per  conto  proprio successivamente  a  tale data, possono richiedere le riduzioni di cui sopra  per  i viaggi effettuati successivamente alla data di rilascio della licenza.
 4.  Le  riduzioni  spettano  altresi'  alle  imprese  che  svolgono attivita'  di  autotrasporto  in conto proprio aventi sede in uno dei Paesi  dell'Unione  europea.  Tali imprese, nel compilare la domanda, dovranno  compilare  il  quadro  G  allegato  alla  domanda  fornendo l'elenco   dei   veicoli   che  hanno  effettuato  percorrenze  sulle autostrade  italiane  nell'anno  2004  e  le fotocopie delle carte di circolazione di tali veicoli.
 5.  I  raggruppamenti  costituiti  esclusivamente  tra  imprese che svolgono   attivita'  di  autotrasporto  in  conto  proprio  dovranno trasmettere  al  Comitato  centrale  domanda  redatta  e sottoscritta utilizzando  il modulo allegato alla presente delibera e nel rispetto dei  successivi  punti  6,  7,  8  e  9,  indicando  il/i codice/i di fatturazione  ovvero  il  codice/i  cliente  rilasciato/i  alla forma associata dalla/e societa' concessionaria/e.
 Nel  caso  in  cui del raggruppamento facciano parte esclusivamente imprese   italiane   titolari   di   licenza  in  conto  proprio,  il raggruppamento  deve  compilare  il  quadro  H allegato alla domanda, fornendo  l'elenco  delle  imprese associate e indicando il fatturato autostradale  realizzato  da  ciascuna  di esse nell'anno 2004, sulla base  del quale sara' riconosciuto l'ammontare del rimborso, per ogni singola impresa.
 Nel  caso  in  cui del raggruppamento facciano parte esclusivamente imprese  comunitarie  che  effettuano  trasporto in conto proprio, il raggruppamento  deve  compilare  il  quadro  I  allegato alla domanda indicando,  oltre al fatturato autostradale realizzato da ciascuna di esse,  anche  l'elenco  dei  veicoli che hanno effettuato percorrenze sulle  autostrade  italiane nell'anno 2004 e le fotocopie delle carte di circolazione di tali veicoli.
 Nel  caso  in  cui  del  raggruppamento  facciano parte sia imprese titolari  di  licenze  in  conto  proprio sia imprese comunitarie che effettuano  trasporti  in  conto  proprio,  dovranno essere compilati entrambi  i  quadri  H  ed  I,  rispettivamente, per le imprese socie italiane e comunitarie.
 Ai  fini  del  calcolo  dell'ulteriore riduzione, spettante ad ogni singola  impresa  che  abbia  realizzato  almeno il 10% del fatturato aziendale  di  pedaggi  nelle  ore notturne, il raggruppamento dovra' altresi'  specificare,  per  ciascuna  impresa  associata titolare di licenza  per  conto  proprio,  i  codici  dei titoli (codice Viacard, codice  Telepass)  ad  essa  attribuiti  dal  raggruppamento  stesso, inviando  su  supporto  magnetico  (floppy  disk  1,5  Mb),  un  file compilato    utilizzando    il   programma   scaricabile   dal   sito www.alboautotrasporto.it,   denominato   «transiti   notturni   conto proprio».
 6. Ciascun soggetto, pena l'esclusione dal diritto, trasmette entro il  termine ultimo del 31 maggio 2005 a mezzo raccomandata con avviso di  ricevimento, esclusivamente al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, in Roma, via G. Caraci, 36  -  c.a.p.  00157,  una  domanda  in  bollo, utilizzando un modulo conforme  all'allegato  alla  presente  delibera,  di cui forma parte integrante.  La domanda e gli eventuali quadri allegati devono essere compilati a macchina oppure in carattere stampatello.
 7.  La domanda deve contenere a pena di inammissibilita' i seguenti elementi:
 a) denominazione  e  sede  del soggetto giuridico che richiede il beneficio;
 b) generalita'  del  titolare,  del  rappresentante  legale o del procuratore che sottoscrive la domanda di richiesta del beneficio;
 c) firma  autenticata  di  colui  che  sottoscrive la domanda; in alternativa  all'autenticazione  della  firma  deve  essere  allegata fotocopia  leggibile  di  un documento di riconoscimento di colui che sottoscrive la domanda;
 d) le  imprese  aventi  sede  in altro Paese della Unione europea devono allegare l'elenco dei veicoli che hanno effettuato percorrenze sulle  autostrade  italiane nell'anno 2004 e le fotocopie delle carte di circolazione di tali veicoli.
 8.  Nella  domanda  e  nei relativi quadri allegati devono altresi' essere   riportati,  per  ciascuna  fattispecie  che  interessa,  gli ulteriori  elementi  indicati  nel  successivo punto 9 della presente delibera.  La  mancanza  dei  dati  richiesti  ovvero  la loro errata indicazione,  qualora  cio'  non  consenta  al  Comitato  centrale di procedere  alla  definizione della istruttoria della domanda, ai fini della  liquidazione  dei  benefici richiesti, comporta, a seconda del caso  che  ricorra,  l'esclusione  parziale  o  totale  dai  suddetti benefici.
 9. Elementi che tutti i richiedenti debbono indicare nella domanda:
 a) numero  e  data  di rilascio della licenza in conto proprio di cui  e'  titolare il soggetto che richiede il beneficio, salvo quanto previsto  al  punto  4  per  le imprese aventi sede in un altro Paese dell'Unione europea;
 b) societa'  autostradale/i  concessionaria/e che gestisce/ono il sistema  automatizzato  di  pagamento  a  riscossione differita ed il relativo/i  codice/i  di  fatturazione  ovvero  il/i codice/i cliente intestato/i  al  soggetto  che  richiede il beneficio. Il codice/i di fatturazione ovvero il/i codice/i cliente deve/devono essere indicati nella loro interezza, che per la Societa' Autostrade e' costituita da nove cifre.
 10. La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 3 marzo 2005
 Il presidente: De Lipsis
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