Gazzetta n. 70 del 25 marzo 2005 (vai al sommario)
AGENZIA DEL TERRITORIO
PROVVEDIMENTO 22 marzo 2005
Termini, condizioni e modalita' relative alla presentazione del modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali - articolo 1, comma 374, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005).

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive integrazioni e modificazioni e, in particolare, 1'art. 64 riguardante l'Agenzia del territorio;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, n. 1390, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo n. 300/1999;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, concernente il «Regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari» e, in particolare, l'art. 3, in cui si prevede che gli atti di aggiornamento del catasto possono essere trasmessi per via telematica all'ufficio competente, mediante l'utilizzo del programma di ausilio distribuito dall'amministrazione finanziaria, e con le modalita' e le procedure dalla stessa definite;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, riguardante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto direttoriale 7 novembre 2001, concemente la «Presentazione delle planimetrie degli immobili urbani e degli elaborati grafici, nonche' dei relativi dati metrici, su supporto informatico unitamente alle dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione di unita' immobiliari da presentare agli uffici dell'Agenzia del territorio»;
Visto il provvedimento direttoriale 3 dicembre 2003, concemente l'adozione della «Procedura Pregeo 8 per la presentazione degli atti di aggiornamento catastali, l'aggiornamento automatico della cartografia catastale ed il trattamento dei dati altimetrici e GPS»;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, sulle «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569, in materia di catasto terreni e urbano»;
Visto l'art. 1, comma 374, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Dispone:

Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:
a) AGENZIA: l'Agenzia del territorio;
b) UFFICIO: l'ufficio provinciale dell'Agenzia;
c) MODELLO UNICO INFORMATICO CA-TASTALE: il modello unico informatico per la presentazione, con procedure telematiche, degli atti finalizzati all'aggiornamento del catasto;
d) SERVIZIO TELEMATICO: il sistema informatico che consente all'Agenzia la ricezione dei modelli unici informatici catastali, la consegna delle ricevute digitali che attestano l'avvenuta trasmissione degli stessi e il pagamento dei tributi dovuti;
e) PROFESSIONISTI: gli iscritti agli Ordini e Collegi professionali abilitati alla predisposizione e alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale;
f) SOGGETTI OBBLIGATI: i soggetti obbligati alla presentazione di atti di aggiornamento catastale;
g) UTENTI: i professionisti, ovvero i soggetti obbligati, che utilizzano le procedure telematiche di trasmissione;
h) FIRMA ELETTRONICA AVANZATA: la firma elettronica, rilasciata dall'Agenzia, ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca identificazione, creata con mezzi sui quali il firmatario puo' conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati;
i) CODICE DI AUTENTICAZIONE: il prodotto delle procedure informatiche basate su un sistema di chiavi asimmetriche, di cui una privata, nota soltanto all'Agenzia, ed una pubblica, nota anche all'utente, che consente di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrita' delle ricevute restituite all'utente;
j) CONTROLLI AUTOMATICI: i controlli effettuati dalle procedure del servizio telematico, al momento della ricezione del modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali, funzionali alla verifica della provenienza del documento, della sua integrita', completezza e coerenza.
 
Art. 2.
Modello unico informatico catastale
e modalita' di trasmissione
1. Con specifici provvedimenti del direttore dell'Agenzia sono approvate le specifiche tecniche del modello unico informatico relativamente alle seguenti tipologie di atti di aggiornamento catastale:
dichiarazioni per l'accertamento delle unita' immobiliari urbane di nuova costruzione;
dichiarazioni di variazione dello stato dei beni;
atti di aggiornamento geometrico;
denunce di variazione di coltura delle particelle del catasto terreni;
domande di voltura catastale;
eventuali altri atti presentati ai fini dell'aggiornamento del catasto.
2. Sono approvate le modalita' tecniche per la trasmissione del modello unico informatico catastale, riportate in allegato 1.
 
Art. 3.
Richiesta di abilitazione all'utilizzo
del servizio telematico
1. Per l'utilizzo del servizio telematico, l'utente deve essere preventivamente abilitato dall'Agenzia secondo le modalita' di cui ai commi successivi.
2. L'Agenzia abilita l'utente, previa presentazione di apposita domanda all'ufficio provinciale della medesima Agenzia.
3. La domanda di cui al comma 2, da compilare su appositi moduli predisposti dall'Agenzia, deve contenere l'indicazione dei seguenti dati:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) codice fiscale;
d) domicilio, indirizzo di posta elettronica e recapito telefonico;
e) ordine o collegio professionale di appartenenza e relativo numero di iscrizione, qualora si tratti di professionista;
f) autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
La domanda deve inoltre contenere un'apposita dichiarazione, specificatamente sottoscritta, in cui l'utente si impegna a mantenere riservate le parole chiave rilasciate ai sensi del successivo art. 4, comma 3, e ad accettare le condizioni di funzionamento del servizio.
Alla stessa domanda, qualora non sottoscritta all'atto della presentazione in ufficio, il richiedente allega la fotocopia di un documento di identita' in corso di validita'.
4. Il rilascio della firma elettronica avanzata e' richiesto contestualmente alla presentazione della domanda di abilitazione al servizio telematico.
5. Le istanze di rinuncia al servizio devono essere inoltrate all'ufficio al quale e' stata presentata la domanda di abilitazione.
 
Art. 4.
Abilitazione all'utilizzo del servizio telematico
1. L'Ufficio, verificata l'identita' e la qualifica del richiedente, nonche' la regolarita' della domanda e della eventuale documentazione allegata, rilascia l'attestazione di abilitazione al servizio telematico.
2. L'abilitazione al servizio telematico ha effetto a partire dal giorno lavorativo successivo al rilascio dell'attestazione da parte dell'ufficio.
3. Contestualmente al rilascio dell'attestazione di cui al comma 1, l'ufficio fornisce all'utente le istruzioni, le parole chiave e gli altri strumenti idonei al corretto utilizzo del servizio telematico.
4. Qualora l'utente abilitato non possa utilizzare le parole chiave di accesso al servizio telematico che gli sono state fornite, deve darne comunicazione all'Agenzia, secondo le modalita' previste nelle istruzioni di cui al comma 3.
5. L'abilitazione al servizio telematico rilasciata dall'ufficio e' valida per la presentazione dei modelli unici informatici catastali a tutti gli uffici provinciali dell'Agenzia.
 
Art. 5.
Revoca e sospensione dell'abilitazione
all'utilizzo del servizio telematico
1. L'abilitazione al servizio telematico puo' essere revocata o sospesa dall'Agenzia in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi connessi all'applicazione del presente provvedimento, ovvero nell'ipotesi in cui l'utente abilitato non abbia utilizzato il servizio di trasmissione telematica per un periodo superiore a dodici mesi.
2. L'abilitazione al professionista e', altresi', revocata o sospesa al verificarsi delle seguenti circostanze:
a) cessazione dell'attivita';
b) provvedimenti di sospensione dall'esercizio della professione o di cancellazione dall'albo professionale.
3. Il provvedimento con il quale l'Agenzia procede alla revoca o alla sospensione del servizio e' notificato all'utente nelle ipotesi di cui al comma 1 mentre, nelle ipotesi di cui al comma 2, e' comunicato allo stesso con modalita' telematiche.
 
Art. 6.
Condizioni e modalita' di presentazione
1. L'utente sottoscrive il modello unico informatico catastale mediante l'apposizione della firma elettronica avanzata.
2. L'utente attesta nel modello unico informatico catastale, mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' di cui agli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che il modello unico informatico catastale, inoltrato per via telematica, e' la rappresentazione informatica dei documenti cartacei originali sottoscritti.
3. Il professionista attesta nel modello unico informatico catastale, mediante dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 38, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la qualifica professionale, il numero di iscrizione all'albo e il collegio o l'ordine di appartenenza e di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione dall'esercizio della professione o di cancellazione dall'albo professionale.
4. Il professionista attesta nel modello unico informatico catastale, mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' di cui agli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, che la presentazione dei documenti e' effettuata su incarico dei soggetti obbligati.
5. L'Agenzia effettua idonei controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni sostitutive di cui ai commi 2, 3 e 4, al sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
 
Art. 7.
Conservazione dei documenti originali cartacei
1. I documenti originali cartacei, comprensivi degli allegati, debitamente sottoscritti, sono conservati per un periodo di cinque anni, con le modalita' previste dai provvedimenti di cui all'art. 2, comma 1.
 
Art. 8.
Ricevute e comunicazioni
1. I modelli unici informatici catastali si considerano presentati al momento in cui ne e' completata la ricezione da parte dell'Agenzia e rilasciata la ricevuta di cui al successivo comma 2.
2. In caso di esito positivo dei controlli automatici effettuati sul modello unico informatico catastale pervenuto, l'Agenzia rende disponibile all'utente, in via telematica, apposita ricevuta nella quale sono indicati:
a) la data e l'ora di ricezione;
b) l'identificativo attribuito dall'utente all'atto di aggiornamento;
c) la data ed il protocollo di presentazione attribuito dall'Agenzia;
d) la tipologia di atto di aggiornamento presentato.
3. In caso di esito negativo dei controlli automatici, l'Agenzia rende disponibile all'utente, in via telematica, apposita comunicazione nella quale sono indicati:
a) la data e l'ora di ricezione;
b) i motivi che non consentono la presentazione.
4. I modelli unici informatici catastali presentati sono registrati in atti dagli uffici, in conformita' alla normativa vigente e alle procedure in uso.
5. Ad avvenuta registrazione in atti del modello, l'Agenzia restituisce in via telematica all'utente apposita ricevuta nella quale sono indicati:
a) la data ed il protocollo di presentazione;
b) la data ed il protocollo di registrazione;
c) la tipologia di atto di aggiornamento presentato;
d) i dati censuari delle unita' immobiliari urbane o delle particelle oggetto della registrazione;
e) i tributi dovuti, le sanzioni ed i relativi interessi.
6. L'utente annota sul documento originale cartaceo, da lui conservato, la data e il numero del protocollo di registrazione del modello unico informatico catastale.
7. In caso di mancata registrazione del modello unico informatico catastale, l'Agenzia rende disponibile all'utente, in via telematica, apposita comunicazione nella quale sono indicati:
a) la data di effettuazione dei controlli;
b) i motivi della sospensione o della mancata registrazione.
8. Sulle ricevute di cui ai commi 2, 5 e sulla comunicazione di cui al comma 7, l'Agenzia appone il codice di autenticazione. Eventuali ulteriori comunicazioni inerenti il modello presentato sono inoltrate per via telematica.
 
Art. 9.
Modalita' di pagamento
1. Le modalita' di pagamento dei tributi, delle sanzioni e dei relativi interessi, dovuti per gli atti di aggiornamento presentati con il modello unico informatico catastale, sono regolate con provvedimento del 21 marzo 2005 del direttore dell'Agenzia del territorio, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 10.
Funzionamento del servizio telematico
1. Salvo cause di forza maggiore, l'utilizzo del servizio telematico e' assicurato dalle ore 9 alle ore 18, dal lunedi' al venerdi', esclusi i giorni festivi.
2. L'Agenzia puo' in ogni caso sospendere il servizio telematico in relazione ad esigenze connesse all'efficienza e alla sicurezza del servizio stesso.
3. In caso di sospensione prolungata, l'Agenzia provvede a darne comunicazione con qualunque mezzo idoneo.
4. In caso di irregolare funzionamento del collegamento telematico, l'atto di aggiornamento, predisposto secondo le modalita' ordinarie, e' presentato presso lo sportello dell'Ufficio territorialmente competente.
 
Art. 11.
Attivazione del servizio
1. Con i provvedimenti di cui all'art. 2, comma 1 e' fissata la progressiva attivazione del servizio per particolari tipologie di atti di aggiornamento catastale e per specifiche aree geografiche, anche limitatamente a determinati soggetti.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 marzo 2005
Il direttore dell'Agenzia: Picardi
 
Allegato 1
MODALITA' TECNICHE PER LA TRASMISSIONE
DEL MODELLO UNICO INFORMATICO CATASTALE

1. Caratteristiche generali.
Gli utenti di cui all'art. 1 inviano il file che contiene un modello unico informatico catastale utilizzando il servizio telematico predisposto dall'Amministrazione finanziaria.
L'Ufficio del territorio, all'atto dell'abilitazione di cui all'art. 6, fornira' agli utenti la documentazione e quanto necessario per garantire l'accesso e l'utilizzo del servizio telematico. Ogni variazione significativa alle caratteristiche tecniche descritte nel presente allegato e, in generale, le novita' piu' rilevanti per gli utenti, vengono rese pubbliche dall'Amministrazione finanziaria mediante un servizio di informativa agli utenti, disponibile all'interno del servizio telematico.
2. Modalita' di accesso.
L'accesso al servizio telematico avviene secondo una delle seguenti modalita':
a) Rete IP privata: L'accesso avviene in tal caso tramite connessione con linee telefoniche commutate ordinarie o ISDN, raggiungibili, da tutto il territorio nazionale, mediante un numero telefonico, che verra' comunicato dagli uffici finanziari unitamente alle istruzioni;
b) Rete Internet.
La trasmissione prevista al punto b) avviene con protocollo di sicurezza crittografato.
3. Requisiti tecnici per l'utilizzo del servizio.
Per la fruizione dei servizi telematici di presentazione del modello unico informatico catastale e' sufficiente disporre di personal computer dotati di un Browser (Netscape Communicator o Microsoft Internet Explorer, versione 4.X o superiori, o browser equivalenti), Adobe Acrobat Reader (versione 4.X o superiore) ed operanti in Ambiente WIN o MAC/OS.
4. Trasmissione dei file e delle ricevute.
4.1. Costituzione e invio del file da trasmettere.
Prima di procedere alla trasmissione l'utente e' tenuto a costituire il modello unico informatico catastale secondo le modalita' al momento vigenti e apporre la firma elettronica avanzata. Predisposto il file costituito dal modello unico informatico catastale e dalla firma elettronica avanzata, l'utente si connette al servizio e lo invia.
4.2. Ricezione del modello unico informatico catastale.
L'Amministrazione finanziaria, quando riceve il file, attraverso un sistema di validazione, effettua due distinte operazioni che consistono in:
a) decifratura della firma elettronica, mediante la chiave pubblica dell'utente; se l'operazione va a buon fine, e' certo che l'origine del file sia proprio quella dichiarata al momento della trasmissione (autenticazione del mittente);
b) ricalcolo dell'impronta del modello; se l'impronta coincide con quello ottenuto effettuando l'operazione descritta al punto precedente, il file non e' stato alterato successivamente all'apposizione, da parte dell'utente, della firma elettronica (integrita' del dato).
4.3. Predisposizione e restituzione delle ricevute all'utente.
Completato il controllo della firma elettronica, il sistema di validazione dell'Amministrazione finanziaria provvede a:
a) controllare che il file inviato sia un modello unico informatico catastale;
b) controllare che la somma versata dall'utente secondo le modalita' di cui all'art. 11 sia sufficiente al pagamento di tributi dovuti;
c) sottoporre il file che contiene i dati della ricevuta ad una funzione che calcola l'impronta del file stesso;
d) cifrare l'impronta del file con la chiave privata di firma dell'Amministrazione finanziaria;
e) predisporre la ricevuta che contiene le informazioni di cui all'art. 9 comma 2 del decreto.
Il file contenente le ricevute, predisposto con le modalita' descritte, e' a disposizione dell'utente che, connettendosi al servizio, provvede a scaricarlo sul proprio personal computer. 5. Chiavi per la generazione del codice di autenticazione dei file
(firma elettronica avanzata).
Completate le procedure di cui all'art. 7 l'utente, utilizzando le istruzioni ricevute dall'Ufficio del territorio, installa il software che utilizzera' per la generazione dell'ambiente di sicurezza.
Tale software permette di:
creare un canale di comunicazione sicuro con il sistema di certificazione;
generare la coppia di chiavi (una pubblica e una privata), depositandola sul dispositivo di firma che sara' utilizzato per il calcolo dei codici di autenticazione;
inviare la richiesta di iscrizione della chiave pubblica nell'apposito registro che le contiene, gestito dall'Amministrazione finanziaria.
Il sistema di certificazione, ricevuta la richiesta, esegue le seguenti operazioni:
verifica la richiesta di certificazione, controllando la rispondenza dei dati in essa contenuti con le informazioni trasmesse dall'ufficio finanziario al momento dell'abilitazione di cui all'art. 7, nonche' l'univocita' della chiave pubblica;
genera il certificato, utilizzando la chiave privata di certificazione dell'Amministrazione finanziaria;
pubblica il certificato nell'apposito registro;
restituisce all'utente il certificato e le chiavi pubbliche dell'Amministrazione, che saranno utilizzate per verificare i codici di autenticazione presenti sulle ricevute di cui all'art. 9.
Il certificato che contiene la chiave pubblica dell'utente ha validita' di due anni a partire dalla data della sua pubblicazione; alla scadenza l'utente puo' rinnovare il certificato con le stesse modalita' con le quali e' stato generato la prima volta.
Le fasi sopra descritte sono eventi registrati in un giornale di controllo.
E' a carico dell'utente la custodia del dispositivo di firma che contiene, tra l'altro, la chiave privata dell'utente.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone