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| Gazzetta n. 70 del 25 marzo 2005 (vai al sommario) |  | AGENZIA DEL TERRITORIO |  | PROVVEDIMENTO 22 marzo 2005 |  | Termini,  condizioni  e  modalita'  relative  alla  presentazione del modello  unico  informatico  di  aggiornamento degli atti catastali - articolo 1,  comma  374,  della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005). |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE DELL'AGENZIA 
 Visto  il  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive integrazioni e modificazioni e, in particolare, 1'art. 64 riguardante l'Agenzia del territorio;
 Visto  il  decreto  del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, n. 1390,  come  modificato  dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001,  n.  139,  con  cui  sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo n. 300/1999;
 Visto il decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, concernente  il  «Regolamento  recante  norme per l'automazione delle procedure   di   aggiornamento   degli   archivi  catastali  e  delle conservatorie  dei registri immobiliari» e, in particolare, l'art. 3, in  cui  si prevede che gli atti di aggiornamento del catasto possono essere  trasmessi per via telematica all'ufficio competente, mediante l'utilizzo  del programma di ausilio distribuito dall'amministrazione finanziaria, e con le modalita' e le procedure dalla stessa definite;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445, riguardante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
 Visto  il  decreto  direttoriale  7 novembre  2001,  concemente  la «Presentazione  delle  planimetrie  degli  immobili  urbani  e  degli elaborati  grafici,  nonche'  dei  relativi dati metrici, su supporto informatico  unitamente  alle dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione   di   unita'   immobiliari   da  presentare  agli  uffici dell'Agenzia del territorio»;
 Visto  il  provvedimento  direttoriale  3 dicembre 2003, concemente l'adozione  della «Procedura Pregeo 8 per la presentazione degli atti di   aggiornamento   catastali,   l'aggiornamento   automatico  della cartografia catastale ed il trattamento dei dati altimetrici e GPS»;
 Visto  il  decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, sulle «Norme di  attuazione  dello  statuto  speciale  della regione Trentino-Alto Adige  recante  modifiche  e  integrazioni  al decreto del Presidente della  Repubblica  31 luglio  1978,  n.  569,  in  materia di catasto terreni e urbano»;
 Visto l'art. 1, comma 374, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
 
 Dispone:
 
 Art. 1.
 Definizioni
 1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:
 a) AGENZIA: l'Agenzia del territorio;
 b) UFFICIO: l'ufficio provinciale dell'Agenzia;
 c) MODELLO   UNICO   INFORMATICO  CA-TASTALE:  il  modello  unico informatico  per  la  presentazione, con procedure telematiche, degli atti finalizzati all'aggiornamento del catasto;
 d) SERVIZIO  TELEMATICO:  il  sistema  informatico  che  consente all'Agenzia  la ricezione dei modelli unici informatici catastali, la consegna   delle   ricevute   digitali   che   attestano   l'avvenuta trasmissione degli stessi e il pagamento dei tributi dovuti;
 e) PROFESSIONISTI:   gli   iscritti   agli   Ordini   e   Collegi professionali  abilitati  alla  predisposizione  e alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale;
 f) SOGGETTI OBBLIGATI: i soggetti obbligati alla presentazione di atti di aggiornamento catastale;
 g) UTENTI:  i  professionisti,  ovvero  i soggetti obbligati, che utilizzano le procedure telematiche di trasmissione;
 h) FIRMA  ELETTRONICA  AVANZATA: la firma elettronica, rilasciata dall'Agenzia,  ottenuta  attraverso  una  procedura  informatica  che garantisce  la  connessione  univoca  al  firmatario e la sua univoca identificazione,  creata  con  mezzi  sui  quali  il  firmatario puo' conservare  un  controllo  esclusivo  e collegata ai dati ai quali si riferisce  in  modo  da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati;
 i) CODICE   DI   AUTENTICAZIONE:   il  prodotto  delle  procedure informatiche  basate su un sistema di chiavi asimmetriche, di cui una privata,  nota  soltanto  all'Agenzia,  ed  una  pubblica, nota anche all'utente,  che  consente  di  rendere  manifesta e di verificare la provenienza e l'integrita' delle ricevute restituite all'utente;
 j) CONTROLLI  AUTOMATICI:  i controlli effettuati dalle procedure del servizio telematico, al momento della ricezione del modello unico informatico  di  aggiornamento  degli atti catastali, funzionali alla verifica  della  provenienza  del  documento,  della  sua integrita', completezza e coerenza.
 |  |  |  | Art. 2. Modello unico informatico catastale
 e modalita' di trasmissione
 1.  Con  specifici  provvedimenti  del  direttore dell'Agenzia sono approvate  le  specifiche  tecniche  del  modello  unico  informatico relativamente  alle  seguenti  tipologie  di  atti  di  aggiornamento catastale:
 dichiarazioni  per l'accertamento delle unita' immobiliari urbane di nuova costruzione;
 dichiarazioni di variazione dello stato dei beni;
 atti di aggiornamento geometrico;
 denunce  di  variazione  di  coltura delle particelle del catasto terreni;
 domande di voltura catastale;
 eventuali  altri  atti  presentati ai fini dell'aggiornamento del catasto.
 2.  Sono  approvate  le  modalita' tecniche per la trasmissione del modello unico informatico catastale, riportate in allegato 1.
 |  |  |  | Art. 3. Richiesta di abilitazione all'utilizzo
 del servizio telematico
 1.  Per  l'utilizzo  del  servizio telematico, l'utente deve essere preventivamente abilitato dall'Agenzia secondo le modalita' di cui ai commi successivi.
 2.  L'Agenzia  abilita  l'utente,  previa presentazione di apposita domanda all'ufficio provinciale della medesima Agenzia.
 3.  La  domanda  di cui al comma 2, da compilare su appositi moduli predisposti  dall'Agenzia,  deve contenere l'indicazione dei seguenti dati:
 a) cognome e nome;
 b) luogo e data di nascita;
 c) codice fiscale;
 d) domicilio,   indirizzo   di   posta   elettronica  e  recapito telefonico;
 e) ordine  o  collegio  professionale  di appartenenza e relativo numero di iscrizione, qualora si tratti di professionista;
 f) autorizzazione  al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
 La   domanda  deve  inoltre  contenere  un'apposita  dichiarazione, specificatamente sottoscritta, in cui l'utente si impegna a mantenere riservate le parole chiave rilasciate ai sensi del successivo art. 4, comma 3, e ad accettare le condizioni di funzionamento del servizio.
 Alla  stessa  domanda,  qualora  non  sottoscritta  all'atto  della presentazione  in  ufficio,  il richiedente allega la fotocopia di un documento di identita' in corso di validita'.
 4.  Il  rilascio  della  firma  elettronica  avanzata  e' richiesto contestualmente  alla  presentazione della domanda di abilitazione al servizio telematico.
 5.  Le  istanze  di  rinuncia  al  servizio devono essere inoltrate all'ufficio al quale e' stata presentata la domanda di abilitazione.
 |  |  |  | Art. 4. Abilitazione all'utilizzo del servizio telematico
 1.   L'Ufficio,   verificata   l'identita'   e   la  qualifica  del richiedente,  nonche'  la regolarita' della domanda e della eventuale documentazione  allegata,  rilascia l'attestazione di abilitazione al servizio telematico.
 2.  L'abilitazione  al servizio telematico ha effetto a partire dal giorno  lavorativo  successivo al rilascio dell'attestazione da parte dell'ufficio.
 3. Contestualmente al rilascio dell'attestazione di cui al comma 1, l'ufficio  fornisce  all'utente le istruzioni, le parole chiave e gli altri strumenti idonei al corretto utilizzo del servizio telematico.
 4. Qualora l'utente abilitato non possa utilizzare le parole chiave di  accesso  al  servizio telematico che gli sono state fornite, deve darne  comunicazione all'Agenzia, secondo le modalita' previste nelle istruzioni di cui al comma 3.
 5. L'abilitazione al servizio telematico rilasciata dall'ufficio e' valida per la presentazione dei modelli unici informatici catastali a tutti gli uffici provinciali dell'Agenzia.
 |  |  |  | Art. 5. Revoca e sospensione dell'abilitazione
 all'utilizzo del servizio telematico
 1.  L'abilitazione  al  servizio  telematico puo' essere revocata o sospesa  dall'Agenzia  in  caso  di gravi e ripetute violazioni degli obblighi connessi all'applicazione del presente provvedimento, ovvero nell'ipotesi  in  cui  l'utente  abilitato  non  abbia  utilizzato il servizio di trasmissione telematica per un periodo superiore a dodici mesi.
 2.  L'abilitazione  al  professionista  e',  altresi',  revocata  o sospesa al verificarsi delle seguenti circostanze:
 a) cessazione dell'attivita';
 b)  provvedimenti di sospensione dall'esercizio della professione o di cancellazione dall'albo professionale.
 3.  Il  provvedimento  con il quale l'Agenzia procede alla revoca o alla  sospensione del servizio e' notificato all'utente nelle ipotesi di  cui  al  comma  1  mentre,  nelle  ipotesi  di cui al comma 2, e' comunicato allo stesso con modalita' telematiche.
 |  |  |  | Art. 6. Condizioni e modalita' di presentazione
 1.  L'utente  sottoscrive  il  modello  unico informatico catastale mediante l'apposizione della firma elettronica avanzata.
 2.  L'utente  attesta  nel  modello  unico  informatico  catastale, mediante  la  dichiarazione  sostitutiva di atto di notorieta' di cui agli  articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445, che il modello unico informatico catastale, inoltrato  per via telematica, e' la rappresentazione informatica dei documenti cartacei originali sottoscritti.
 3.   Il   professionista  attesta  nel  modello  unico  informatico catastale,   mediante   dichiarazioni   sostitutive   di   cui   agli articoli 38,  46  e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  la  qualifica  professionale, il numero di iscrizione all'albo e il collegio o l'ordine di appartenenza e di non essere  destinatario  di  provvedimenti di sospensione dall'esercizio della professione o di cancellazione dall'albo professionale.
 4.   Il   professionista  attesta  nel  modello  unico  informatico catastale,   mediante   la   dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di notorieta'  di  cui  agli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della  Repubblica  del 28 dicembre 2000, n. 445, che la presentazione dei documenti e' effettuata su incarico dei soggetti obbligati.
 5.  L'Agenzia  effettua  idonei  controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni  sostitutive  di  cui  ai  commi  2,  3  e  4, al sensi dell'art.  71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
 |  |  |  | Art. 7. Conservazione dei documenti originali cartacei
 1.  I  documenti  originali  cartacei,  comprensivi degli allegati, debitamente  sottoscritti,  sono  conservati per un periodo di cinque anni,  con le modalita' previste dai provvedimenti di cui all'art. 2, comma 1.
 |  |  |  | Art. 8. Ricevute e comunicazioni
 1.  I modelli unici informatici catastali si considerano presentati al momento in cui ne e' completata la ricezione da parte dell'Agenzia e rilasciata la ricevuta di cui al successivo comma 2.
 2.  In  caso  di esito positivo dei controlli automatici effettuati sul  modello  unico  informatico catastale pervenuto, l'Agenzia rende disponibile  all'utente,  in  via telematica, apposita ricevuta nella quale sono indicati:
 a) la data e l'ora di ricezione;
 b) l'identificativo    attribuito    dall'utente    all'atto   di aggiornamento;
 c) la   data   ed   il  protocollo  di  presentazione  attribuito dall'Agenzia;
 d) la tipologia di atto di aggiornamento presentato.
 3.  In  caso  di esito negativo dei controlli automatici, l'Agenzia rende   disponibile   all'utente,   in   via   telematica,   apposita comunicazione nella quale sono indicati:
 a) la data e l'ora di ricezione;
 b) i motivi che non consentono la presentazione.
 4. I modelli unici informatici catastali presentati sono registrati in  atti  dagli  uffici, in conformita' alla normativa vigente e alle procedure in uso.
 5.  Ad  avvenuta  registrazione  in  atti  del  modello,  l'Agenzia restituisce  in  via  telematica  all'utente  apposita ricevuta nella quale sono indicati:
 a) la data ed il protocollo di presentazione;
 b) la data ed il protocollo di registrazione;
 c) la tipologia di atto di aggiornamento presentato;
 d) i  dati  censuari  delle  unita'  immobiliari  urbane  o delle particelle oggetto della registrazione;
 e) i tributi dovuti, le sanzioni ed i relativi interessi.
 6.  L'utente  annota  sul  documento  originale  cartaceo,  da  lui conservato,  la  data e il numero del protocollo di registrazione del modello unico informatico catastale.
 7.  In  caso di mancata registrazione del modello unico informatico catastale, l'Agenzia rende disponibile all'utente, in via telematica, apposita comunicazione nella quale sono indicati:
 a) la data di effettuazione dei controlli;
 b) i motivi della sospensione o della mancata registrazione.
 8. Sulle ricevute di cui ai commi 2, 5 e sulla comunicazione di cui al  comma  7, l'Agenzia appone il codice di autenticazione. Eventuali ulteriori comunicazioni inerenti il modello presentato sono inoltrate per via telematica.
 |  |  |  | Art. 9. Modalita' di pagamento
 1.  Le  modalita'  di  pagamento  dei tributi, delle sanzioni e dei relativi  interessi,  dovuti per gli atti di aggiornamento presentati con  il  modello  unico  informatico  catastale,  sono  regolate  con provvedimento  del  21 marzo  2005  del  direttore  dell'Agenzia  del territorio,  in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 |  |  |  | Art. 10. Funzionamento del servizio telematico
 1.   Salvo   cause  di  forza  maggiore,  l'utilizzo  del  servizio telematico  e'  assicurato  dalle  ore  9 alle ore 18, dal lunedi' al venerdi', esclusi i giorni festivi.
 2. L'Agenzia puo' in ogni caso sospendere il servizio telematico in relazione  ad  esigenze  connesse all'efficienza e alla sicurezza del servizio stesso.
 3.  In  caso  di sospensione prolungata, l'Agenzia provvede a darne comunicazione con qualunque mezzo idoneo.
 4. In caso di irregolare funzionamento del collegamento telematico, l'atto  di aggiornamento, predisposto secondo le modalita' ordinarie, e'  presentato  presso  lo  sportello  dell'Ufficio  territorialmente competente.
 |  |  |  | Art. 11. Attivazione del servizio
 1.  Con  i  provvedimenti  di cui all'art. 2, comma 1 e' fissata la progressiva  attivazione  del  servizio  per particolari tipologie di atti  di  aggiornamento  catastale e per specifiche aree geografiche, anche limitatamente a determinati soggetti.
 Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 22 marzo 2005
 Il direttore dell'Agenzia: Picardi
 |  |  |  | Allegato 1 MODALITA' TECNICHE PER LA TRASMISSIONE
 DEL MODELLO UNICO INFORMATICO CATASTALE
 
 1. Caratteristiche generali.
 Gli  utenti  di  cui  all'art.  1 inviano il file che contiene un modello   unico   informatico   catastale   utilizzando  il  servizio telematico predisposto dall'Amministrazione finanziaria.
 L'Ufficio  del  territorio,  all'atto  dell'abilitazione  di  cui all'art.   6,   fornira'  agli  utenti  la  documentazione  e  quanto necessario   per   garantire  l'accesso  e  l'utilizzo  del  servizio telematico.   Ogni   variazione  significativa  alle  caratteristiche tecniche  descritte  nel presente allegato e, in generale, le novita' piu'    rilevanti    per   gli   utenti,   vengono   rese   pubbliche dall'Amministrazione  finanziaria mediante un servizio di informativa agli utenti, disponibile all'interno del servizio telematico.
 2. Modalita' di accesso.
 L'accesso  al  servizio  telematico  avviene  secondo  una  delle seguenti modalita':
 a) Rete  IP  privata:  L'accesso  avviene  in  tal caso tramite connessione   con  linee  telefoniche  commutate  ordinarie  o  ISDN, raggiungibili,  da  tutto il territorio nazionale, mediante un numero telefonico,  che verra' comunicato dagli uffici finanziari unitamente alle istruzioni;
 b) Rete Internet.
 La  trasmissione  prevista  al punto b) avviene con protocollo di sicurezza crittografato.
 3. Requisiti tecnici per l'utilizzo del servizio.
 Per  la  fruizione  dei  servizi  telematici di presentazione del modello  unico  informatico  catastale  e'  sufficiente  disporre  di personal  computer  dotati  di  un  Browser  (Netscape Communicator o Microsoft  Internet  Explorer,  versione  4.X  o superiori, o browser equivalenti),  Adobe  Acrobat  Reader  (versione  4.X o superiore) ed operanti in Ambiente WIN o MAC/OS.
 4. Trasmissione dei file e delle ricevute.
 4.1. Costituzione e invio del file da trasmettere.
 Prima  di  procedere  alla  trasmissione  l'utente  e'  tenuto  a costituire   il   modello  unico  informatico  catastale  secondo  le modalita' al momento vigenti e apporre la firma elettronica avanzata. Predisposto   il   file  costituito  dal  modello  unico  informatico catastale e dalla firma elettronica avanzata, l'utente si connette al servizio e lo invia.
 4.2. Ricezione del modello unico informatico catastale.
 L'Amministrazione  finanziaria, quando riceve il file, attraverso un  sistema  di  validazione,  effettua  due  distinte operazioni che consistono in:
 a) decifratura  della  firma  elettronica,  mediante  la chiave pubblica  dell'utente;  se  l'operazione va a buon fine, e' certo che l'origine  del  file  sia  proprio quella dichiarata al momento della trasmissione (autenticazione del mittente);
 b) ricalcolo  dell'impronta del modello; se l'impronta coincide con  quello  ottenuto  effettuando  l'operazione  descritta  al punto precedente,   il   file   non   e'   stato  alterato  successivamente all'apposizione,   da  parte  dell'utente,  della  firma  elettronica (integrita' del dato).
 4.3. Predisposizione e restituzione delle ricevute all'utente.
 Completato  il  controllo  della firma elettronica, il sistema di validazione dell'Amministrazione finanziaria provvede a:
 a) controllare  che  il  file  inviato  sia  un  modello  unico informatico catastale;
 b) controllare  che  la  somma  versata  dall'utente secondo le modalita'  di cui all'art. 11 sia sufficiente al pagamento di tributi dovuti;
 c) sottoporre il file che contiene i dati della ricevuta ad una funzione che calcola l'impronta del file stesso;
 d) cifrare  l'impronta  del file con la chiave privata di firma dell'Amministrazione finanziaria;
 e) predisporre  la ricevuta che contiene le informazioni di cui all'art. 9 comma 2 del decreto.
 Il  file  contenente  le  ricevute,  predisposto con le modalita' descritte,  e'  a  disposizione  dell'utente  che,  connettendosi  al servizio, provvede a scaricarlo sul proprio personal computer. 5.  Chiavi  per  la generazione del codice di autenticazione dei file
 (firma elettronica avanzata).
 Completate  le  procedure di cui all'art. 7 l'utente, utilizzando le  istruzioni  ricevute  dall'Ufficio  del  territorio,  installa il software   che   utilizzera'  per  la  generazione  dell'ambiente  di sicurezza.
 Tale software permette di:
 creare  un  canale  di  comunicazione  sicuro con il sistema di certificazione;
 generare  la  coppia  di  chiavi  (una pubblica e una privata), depositandola  sul  dispositivo  di firma che sara' utilizzato per il calcolo dei codici di autenticazione;
 inviare  la  richiesta  di  iscrizione  della  chiave  pubblica nell'apposito  registro che le contiene, gestito dall'Amministrazione finanziaria.
 Il  sistema  di  certificazione, ricevuta la richiesta, esegue le seguenti operazioni:
 verifica   la  richiesta  di  certificazione,  controllando  la rispondenza  dei dati in essa contenuti con le informazioni trasmesse dall'ufficio finanziario al momento dell'abilitazione di cui all'art. 7, nonche' l'univocita' della chiave pubblica;
 genera   il  certificato,  utilizzando  la  chiave  privata  di certificazione dell'Amministrazione finanziaria;
 pubblica il certificato nell'apposito registro;
 restituisce  all'utente  il  certificato  e le chiavi pubbliche dell'Amministrazione,  che saranno utilizzate per verificare i codici di autenticazione presenti sulle ricevute di cui all'art. 9.
 Il  certificato  che  contiene  la chiave pubblica dell'utente ha validita'  di  due anni a partire dalla data della sua pubblicazione; alla  scadenza  l'utente  puo' rinnovare il certificato con le stesse modalita' con le quali e' stato generato la prima volta.
 Le  fasi sopra descritte sono eventi registrati in un giornale di controllo.
 E'  a carico dell'utente la custodia del dispositivo di firma che contiene, tra l'altro, la chiave privata dell'utente.
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