Gazzetta n. 70 del 25 marzo 2005 (vai al sommario) |
AGENZIA DEL DEMANIO |
DECRETO 4 marzo 2005 |
Individuazione di beni immobili di proprieta' dell'Istituto nazionale di previdenza sociale, predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 2001, n. 410. |
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IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410; Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali; Vista la nota n. 0000900 del 3 febbraio 2005 dell'Istituto Nazionale Presidenza Sociale in cui sono individuate ulteriori unita' immobiliari di proprieta' dello stesso; Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarita' dei beni stessi; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173; Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001; Decreta: Art. 1. Sono di proprieta' dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale le seguenti unita' immobiliari: Roma - Piazza Adriana 5 - partita 62385 - foglio 406 - particella 148 - subalterno 44; Roma - Piazza Adriana 5 - partita 62385 - foglio 406 - particella 148 - subalterno 533. |
| Art. 2. Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprieta' degli immobili in capo all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonche' effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto. |
| Art. 3. Contro l'iscrizione dei beni di cui all'art. 1 e' ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge. |
| Art. 4. Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e voltura. |
| Art. 5. Il presente decreto potra' essere modificato a seguito degli accertamenti che l'Agenzia del demanio si riserva di effettuare sulla documentazione trasmessa. |
| Art. 6. Eventuali accertate difformita' relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarita' del diritto sugli immobili. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 marzo 2005 Il direttore: Spitz |
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