Gazzetta n. 70 del 25 marzo 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 7 marzo 2005
Rinnovo dell'iscrizione, cancellazione e proroga della commercializzazione di varieta' di specie agrarie iscritte al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n 44 del 17 febbraio 1973 con il quale sono stati istituiti i registri di varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
Visti i registri predetti, nei quali sono stati iscritte, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971 le varieta' di specie agrarie, le cui denominazioni e decreti di iscrizione sono indicate nel dispositivo;
Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il regolamento d'esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, in particolare l'art. 17, comma 10, che stabilisce in dieci anni il periodo di durata dell'iscrizione delle varieta' nei registri nazionali e prevede, altresi', la possibilita' di rinnovare l'iscrizione medesima per periodi determinati;
Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, in particolare l'art. 17-bis, commi 4 e 5 che prevedono rispettivamente la cancellazione di una varieta' la cui validita' sia giunta a scadenza e la possibilita' di stabilire un periodo transitorio per la certificazione, il controllo e la commercializzazione delle relative sementi o tuberi seme di patate che si protragga al massimo fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'iscrizione;
Considerato che per le varieta' indicate negli articoli 2 e 3 del dispositivo non sono state presentate le domande di rinnovo dell'iscrizione ai relativi registri nazionali secondo quanto stabilito dall'art. 17, ultimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, e che le varieta' stesse non rivestono particolare interesse in ordine generale;
Considerato che per le varieta' indicate nell'art. 3 del dispositivo e' stata richiesta, dagli interessati, la concessione del periodo transitorio di commercializzazione previsto dal citato articolo 17-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973;
Atteso che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 22 febbraio 2005 ha riconosciuto nelle varieta' indicate nell'art. 1 del dispositivo l'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 17, decimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, ed ha inoltre espresso parere favorevole alla cancellazione delle varieta' indicate negli articoli 2 e 3 del dispositivo ed alla concessione, per le varieta' indicate nell'art. 3, di un periodo transitorio per la certificazione, il controllo e la commercializzazione delle relative sementi;
Ritenuto di dover procedere in conformita':
Decreta:
Art. 1.
A norma dell'art. 17, decimo comma del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, l'iscrizione ai registri nazionali di varieta' di specie agrarie, delle sotto elencate varieta' iscritte ai predetti registri con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, e' rinnovata fino al 31 dicembre 2012:

----> vedere da pag. 29 a pag. 31 della G.U. <----
 
Art. 2.
A norma dell'art. 17-bis, quarto comma, lettera e), del regolamento di esecuzione della legge 25 novmebre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, le sotto elencate varieta', iscritte ai registri delle varieta' di specie agrarie con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, sono cancellati dai registri medesimi per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione:

----> vedere da pag. 31 a pag. 35 della G.U. <----
 
Art. 3.
Ai sensi dell'art. 17-bis, quarto comma, lettera e), del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, le sotto elencate varieta', iscritte ai registri delle varieta' di specie agrarie con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione e le relative sementi, a norma del sopra citato art. 17/bis, quinto comma, potranno essere certificate e commercializzate fino al 30 giugno dell'anno 2007.

----> vedere a pag. 35 della G.U. <----

Il presente decreto sara' inviato all'organo di controllo ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 marzo 2005
Il direttore generale: Abate

Avvertenza:
Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.
 
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