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| Gazzetta n. 70 del 25 marzo 2005 (vai al sommario) |  | AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  | DETERMINAZIONE 9 marzo 2005 |  | Riclassificazione del medicinale «Urbason», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE 
 Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
 Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30 settembre  2003,  n. 269, convertito  nella  legge  24 novembre  2003,  n.  326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  di concerto con i Ministri  della  funzione  pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre  2004,  n.  245  recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del farmaco, a norma del comma 13, dell'art. 48 sopra citato;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
 Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del   dott.   Nello   Martini   in  qualita'  di  Direttore  generale dell'Agenzia  italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al  n.  1154  del  Registro  visti  semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;
 Visto il decreto legislativo n. 178/1991;
 Vista  la  legge  24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi  di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;
 Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
 Visto  l'art.  7,  comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,  convertito,  con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  l'art.  48,  comma  33,  legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone  la  negoziazione  del  prezzo  per i prodotti rimborsati dal Servizio    sanitario   nazionale   tra   agenzia   e   titolari   di autorizzazioni;
 Visto  il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della  direttiva  CEE n. 92/26 riguardante la classificazione ai fini della   fornitura   dei   medicinali  per  uso  umano»  e  successive modificazioni e integrazioni;
 Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;
 Vista  la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle  note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
 Visto  il decreto con il quale la societa' Aventis Pharma S.p.a. e' stata  autorizzata  all'immissione  in  commercio  della  specialita' medicinale  Urbason  nella  confezione: 4 mg compresse 10 compresse - A.I.C. n. 024001012/N (in base 10);
 Vista   la   domanda   con   la   quale  la  ditta  ha  chiesto  la riclassificazione del medicinale;
 Visto  il  parere  della Commissione consultiva tecnico-scientifica del 15 settembre 2004;
 Vista  la  deliberazione n. 1 in data 13 ottobre 2004 del Consiglio di  amministrazione  dell'AIFA  adottata  su  proposta  del Direttore generale;
 Determina:
 Art. 1.
 Classificazione ai fini della rimborsabilita'
 La confezione 4 mg compresse a rilascio prolungato 10 compresse AIC n.     (024001051/N)    della    specialita'    medicinale    Urbason (metilprednisolone)  e' sostituita dalla confezione 4 mg compresse 10 compresse classificata come segue:
 confezione:  4  mg compresse 10 compresse - A.I.C. n. 024001012/N (in base 10) 0QWGHN (in base 32).
 Classe di rimborsabilita': «A».
 Prezzo al pubblico (IVA inclusa): Euro 1,91.
 |  |  |  | Art. 2. Classificazione ai fini della fornitura
 RR da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.
 |  |  |  | Art. 3. Disposizioni finali
 La  presente  determinazione  ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e   sara'   notificata  alla  societa'  titolare  dell'autorizzazione all'immissione in commercio.
 Roma, 9 marzo 2005
 Il direttore generale: Martini
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