Gazzetta n. 70 del 25 marzo 2005 (vai al sommario) |
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LEGGE 24 marzo 2005, n. 40 |
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° febbraio 2005, n. 8, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2005. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1. 1. Il decreto-legge 1° febbraio 2005, n. 8, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2005, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 marzo 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Pisanu, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 5577): Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro dell'interno (Pisanu) il 2 febbraio 2005. Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 2 febbraio 2005, con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni V e parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla I commissione l'8, 9, 10, 15, 16 e 17 febbraio 2005. Esaminato in aula il 21 febbraio 2005 e approvato il 22 febbraio 2005. Senato della Repubblica (atto n. 3314): Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 23 febbraio 2005, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e parlamentare) per le questioni regionali. Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 24 febbraio 2005 e 1° marzo 2005. Esaminato dalla 1ª commissione il 24 febbraio 2005; 1° e 2 marzo 2005. Esaminato in aula il 3, 8, 21 e 22 marzo 2005 e approvato il 23 marzo 2005.
Avvertenza: Il decreto-legge 1° febbraio 2005, n. 8, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 26 del 2 febbraio 2005. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 54. |
| Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 1° FEBBRAIO 2005, N. 8
All'articolo 1: al comma 2, dopo le parole: «articolo 53, comma 3, del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al»; al comma 3, dopo le parole: «articolo 143 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al». All'articolo 2: al comma 4, dopo le parole: «e' costituita» sono inserite le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,»; al comma 6, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, lettera a), del presente articolo e' autorizzata la spesa di Euro 10.000.000 per l'anno 2005». |
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