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| Gazzetta n. 69 del 24 marzo 2005 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |  | DELIBERAZIONE 9 marzo 2005 |  | Approvazione  del  regolamento  recante  la  disciplina della fase di avvio  delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale. (Deliberazione n. 149/05/CONS). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 
 Nella   sua   riunione   del  Consiglio  del  7 marzo  2005  e,  in particolare, nella sua prosecuzione dell'8 e del 9 marzo 2005;
 Vista  la  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
 Vista  la  legge  6 agosto  1990,  n.  223, recante «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato»;
 Vista  la  legge  30 aprile  1998, n. 122, recante «Differimento di termini   previsti  dalla  legge  31 luglio  1997,  n.  249  relativi all'Autorita'  per  le garanzie nelle comunicazioni, nonche' norme in materia   di   programmazione   e   di   interruzioni   pubblicitarie televisive»;
 Visto il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15 recante «Disposizioni urgenti  per  lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare  la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore  radiotelevisivo», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  recante  «testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
 Visto  il decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5 recante «Disposizioni urgenti  per  il  differimento  di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive  analogiche e digitali, nonche' per il risanamento di impianti  radiotelevisivi» convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;
 Vista la propria delibera n. 435/01/CONS, recante «Approvazione del regolamento   relativo  alla  radiodiffusione  terrestre  in  tecnica digitale»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 284 del 6 dicembre 2001;
 Visto  il decreto ministeriale 8 luglio 2002, recante «Approvazione del  Piano  nazionale  di ripartizione delle frequenze», e successive modificazioni;
 Vista  la  propria  delibera  n.  249/02/CONS  del  31 luglio 2002, recante  «Approvazione  del  piano  nazionale  di  assegnazione delle frequenze   per  la  radiodiffusione  sonora  in  tecnica  digitale», pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 187 del 10 agosto 2002;
 Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112 recante «Norme di principio in materia  di  assetto  del  sistema  radiotelevisivo  e  della  RAI  - Radiotelevisione  ialiana  S.p.a.,  nonche'  delega  al  Governo  per l'emanazione   del   testo   unico  della  radiotelevisione»  ed,  in particolare, l'art. 24;
 Sentite  le associazioni maggiormente rappresentative delle imprese radiofoniche;
 Vista   la   nota   del   Ministero   delle   comunicazioni   prot. GM/141414/4686/DL  dell'8 marzo 2005 che comunica l'avviso favorevole sul testo del regolamento;
 Preso    atto    delle   osservazioni   formulate   dalla   RAI   - Radiotelevisione    Italiana   S.p.a.   con   nota   DICOM/RI/0000161 dell'8 marzo 2005;
 Considerata  la  necessita'  di  stabilire  una  disciplina che, in accordo  con i criteri e i principi direttivi contenuti nell'art. 24, comma  1,  della  legge  n.  112/2004,  consenta  lo  sviluppo  della diffusione  radiofonica  in tecnica digitale come naturale evoluzione del  sistema  analogico,  con  la  previsione  di  procedure volte al rilascio  delle  licenze e delle autorizzazioni per l'esercizio della radiodiffusione sonora in tecnica digitale ai soggetti legittimamente operanti  nel  sistema  radiofonico  analogico,  secondo  criteri  di semplificazione;   la  disciplina  per  il  rilascio  di  licenze  ed autorizzazioni  in  conformita'  al  piano  nazionale di assegnazione delle frequenze, per le risorse risultanti in esubero; la definizione di  norme  tecniche  di esercizio finalizzate al corretto e razionale utilizzo  delle risorse radioelettriche; la definizione delle fasi di sviluppo  della  radiofonia  digitale, anche con riferimento al ruolo della  concessionaria  del servizio pubblico radiotelevisivo, nonche' la  disciplina  della  fase  di  avvio  dell'attuazione  del piano di assegnazione  delle  frequenze,  anche  relativamente  al  cumulo dei programmi radiofonici;
 Considerato che l'art. 23, comma 9, della legge n. 112/2004 prevede che  al fine di agevolare la conversione dalla tecnica analogica alla tecnica  digitale la diffusione dei programmi televisivi prosegue con l'esercizio  degli  impianti  legittimamente in funzione alla data di entrata  in  vigore della legge stessa e che, tra detti impianti sono ricompresi anche quelli operanti in banda VHF-III sulle frequenze che il   piano   nazionale   di   assegnazione  delle  frequenze  per  la radiodiffusione  sonora  in  tecnica digitale destina alla radiofonia digitale T-DAB;
 Considerato, pertanto, che non essendo disponibili tutte le risorse frequenziali necessarie per l'attuazione completa del piano nazionale di  assegnazione  delle  frequenze  per  la radiodiffusione sonora in tecnica  digitale,  occorre dare luogo all'assegnazione delle risorse attualmente  disponibili,  prevalentemente  in banda UHF-L, fino alla scadenza  prevista  dalla  legge  per la conversione definitiva delle trasmissioni    televisive    in    tecnica    digitale,   procedendo successivamente   a   tale   data   al  completamento  del  piano  di assegnazione;
 Considerata, in particolare, l'esigenza di adeguare ed integrare il presente  regolamento  in relazione all'andamento della fase di avvio dei  mercati,  al  programma  di attuazione dei piani di assegnazione delle   frequenze   e  all'evoluzione  della  normativa  nazionale  e comunitaria,  anche  relativamente  all'individuazione di criteri che garantiscano, in presenza di risorse insufficienti a soddisfare tutte le  richieste  da  parte  dei  fornitori  di  contenuti, l'accesso ai fornitori  indipendenti  di  contenuti  in  base  alla qualita' della programmazione,  al  pluralismo  informativo, alla natura comunitaria delle trasmissioni e alla tutela delle minoranze linguistiche;
 Ritenuto  di attribuire a soggetti distinti, fornitore di contenuti e  operatore  di  rete, gli obblighi previsti della normativa vigente per gli attuali concessionari, in particolare gli obblighi derivanti:
 a) dalla   fornitura   di   programmi  radiofonici,  ai  soggetti autorizzati a fornire contenuti;
 b) dall'assegnazione     delle     risorse     frequenziali     e dall'installazione  di impianti e infrastrutture ai soggetti titolari di licenza di operatore di rete;
 Ritenuto   altresi'   di   prevedere,   anche   in   coerenza   con l'orientamento   del  nuovo  quadro  regolamentare  comunitario,  una autorizzazione  generale  che abiliti alla fornitura di servizi sulle reti  radiofoniche  terrestri  nell'ottica  di  sviluppare un mercato aperto dei servizi interattivi e ritenuto altresi' di includere nella stessa  categoria  di  servizi  la fornitura di guide elettroniche ai programmi;
 Considerata   l'esigenza   di   rispettare,   nel   nuovo  contesto tecnologico,  il rispetto dei principi posti dalla legge a tutela del pluralismo  dell'informazione, della trasparenza, della concorrenza e della   non   discriminazione,  mediante  l'applicazione  dei  limiti previsti dalla legge n. 112/2004;
 Udita   la  relazione  del  Commissario  avv.  Alessandro  Luciano, relatore   ai   sensi   dell'art.   32  del  regolamento  concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
 Delibera:
 Art. 1.
 1.  L'Autorita' adotta, ai sensi dell'art. 24, comma 1, della legge 3 maggio  2004,  n.  112,  il regolamento recante la disciplina della fase  di  avvio  delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale.
 2.  Il  testo  del  regolamento  di  cui  al  comma  1 e' riportato nell'allegato  A  alla  presente  delibera  che  ne costituisce parte integrante e sostanziale.
 La   presente  delibera  e'  pubblicata  nel  bollettino  ufficiale dell'Autorita'  e  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed   entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a  quello  della  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 Napoli, 9 marzo 2005
 Il presidente: Cheli
 |  |  |  | Allegato A alla delibera n. 149/05/CONS
 
 REGOLAMENTO   RECANTE   LA  DISCIPLINA  DELLA  FASE  DI  AVVIO  DELLE
 TRASMISSIONI RADIOFONICHE TERRESTRI IN TECNICA DIGITALE
 
 Capo I
 Disposizioni generali
 Art. 1.
 Definizioni
 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 a) «programmi  radiofonici numerici o palinsesti» l'insieme dei contenuti  sonori  e dati ad essi associati predisposti dal fornitore di   contenuti,   destinati  alla  fruizione  del  pubblico  mediante diffusione  radiofonica terrestre in tecnica numerica DAB e comunque, secondo  lo  standard  ETS  300  401,  e  caratterizzati  da un unico marchio;
 b) «programmi  dati»:  servizi  di  informazione  costituiti da prodotti  editoriali  multimediali,  anche  elettronici,  diversi  da programmi radiofonici numerici, non prestati su richiesta individuale e  diffusi  su  reti  terrestri  in  tecnica  numerica DAB e comunque secondo lo standard ETS 300 401;
 c) «blocco  di  diffusione»:  l'insieme  dei  programmi  dati e radiofonici  numerici  e  dei  servizi  interattivi  diffusi  su  una frequenza assegnata e comprendenti almeno cinque diversi palinsesti;
 d) «capacita'  trasmissiva»:  numero  dei blocchi di diffusione irradiabili  a  copertura  del  territorio  nazionale sulle frequenze terrestri  attribuite  sulla base del piano nazionale di ripartizione delle   frequenze   e  del  piano  nazionale  di  assegnazione  delle frequenze;
 e) «capacita' trasmissiva del singolo blocco»: il numero totale di bit al secondo suddivisibile tra i vari servizi multimediali;
 f) «operatore  di  rete»:  il  soggetto titolare del diritto di installazione,  esercizio  e  fornitura  di una rete di comunicazioni elettroniche  su  frequenze  terrestri in tecnica digitale T-DAB e di impianti  di messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione terrestre  in  tecnica  numerica  e  delle  risorse  frequenziali che consentono  la  trasmissione  di programmi radiofonici e di programmi dati agli utenti;
 g) «fornitore  di contenuti radiofonici»: il soggetto che ha la responsabilita'   editoriale   nella  predisposizione  dei  programmi radiofonici  e  dei programmi-dati destinati alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale e che e'  legittimato  a  svolgere  le  attivita' commerciali ed editoriali connesse alla diffusione dei suoni e dei relativi dati;
 h) «fornitore di servizi»: il soggetto che fornisce, attraverso l'operatore  di  rete,  servizi  al  pubblico di accesso condizionato mediante   distribuzione   agli   utenti   di  chiavi  numeriche  per l'abilitazione  alla  fruizione  dei programmi, alla fatturazione dei servizi  ed  eventualmente  alla  fornitura  di  apparati, ovvero che fornisce  servizi della societa' dell'informazione ai sensi dell'art.
 1,  numero  2,  della  direttiva  n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva  n.  98/48/CE,  ovvero  fornisce  una  guida elettronica ai programmi;
 i) «ambito     locale»:     l'esercizio    dell'attivita'    di radiodiffusione  sonora  in  tecnica  digitale  con  irradiazione del segnale,  da  parte  di  un  soggetto  direttamente o attraverso piu' soggetti  tra  loro  controllati  o  collegati,  fino a una copertura massima di 15 milioni di abitanti;
 j) «ambito    nazionale»:    l'esercizio    dell'attivita'   di radiodiffusione  sonora  in  tecnica digitale non limitato all'ambito locale;
 k) «fornitore  di contenuti a carattere comunitario»: fornitore di  contenuti  caratterizzato  dall'assenza dello scopo di lucro, che trasmette  programmi  originali autoprodotti che hanno riferimento ad istanze  culturali,  etniche,  politiche e religiose per almeno il 30 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7  e  le  ore  21,  che  puo' avvalersi di sponsorizzazioni e che non trasmette  piu'  del  10  per  cento  di  pubblicita' per ogni ora di diffusione;
 l) «programmi  originali autoprodotti»: programmi realizzati in proprio  dal soggetto fornitore di contenuti o dalla sua controllante o  da sue controllate, ovvero in co-produzione con altro fornitore di contenuti;
 m) «piano  nazionale di ripartizione delle frequenze»: il piano che  disciplina  l'uso  in  tempo di pace delle bande di frequenze in ambito nazionale redatto sulla base dell'art. 5 del regolamento delle radiocomunicazioni       dell'Unione       Internazionale       delle Radiocomunicazioni   (UIT)  ed  approvato  con  decreto  ministeriale 8 luglio  2002,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n. 146 alla Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 169 del 20 luglio 2002, e successive modificazioni e integrazioni;
 n) «piano  nazionale  di  assegnazione  delle  frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale»: il piano di assegnazione delle  frequenze  terrestri  per  l'utilizzo  radiofonico  in tecnica digitale   adottato   con   la  delibera  249/02/CONS,  e  successive modificazioni ed integrazioni;
 o) «Autorita»:  l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni istituita dall'art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
 p) «Ministero»: il Ministero delle comunicazioni;
 q) «Codice»:  il  decreto  legislativo  1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche;
 r) «fase  di  avvio dei mercati»: il periodo che intercorre tra l'entrata  in  vigore del presente regolamento e la data prevista dal decreto-legge  23 gennaio 2001, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla   legge   23 marzo   2001,  n.  66  per  la  conversione  delle trasmissioni televisive su frequenze terrestri in tecnica digitale.
 Art. 2.
 Oggetto e ambito di applicazione
 1.   Il   presente  regolamento  definisce  le  disposizioni  per promuovere  lo  sviluppo  della  diffusione  radiofonica  in  tecnica digitale  in  attuazione  di  quanto  previsto dall'art. 24, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112.
 Capo II
 Autorizzazioni per i fornitori di contenuti radiofonici
 Art. 3.
 Tipologie delle autorizzazioni e modalita' di rilascio
 1.  L'autorizzazione,  in  ambito  nazionale  o  locale,  per  la fornitura  dei  programmi radiofonici e programmi dati destinati alla diffusione  in  tecnica digitale su frequenze terrestri e' rilasciata dal  Ministero  sulla  base  delle  norme  del  presente regolamento. L'autorizzazione  e'  richiesta  per  ciascun  programma  diffuso  in tecnica digitale, ivi inclusi quelli ad accesso condizionato.
 2.   Possono   presentare   domanda   per   il   rilascio   delle autorizzazioni di cui al presente articolo, i soggetti che abbiano la propria  sede  legale  in  Italia  ovvero  in  uno Stato dello Spazio Economico Europeo (SEE). Il rilascio di autorizzazione a soggetti che non  abbiano  la  propria  sede  in Italia, ovvero in uno Stato dello Spazio Economico Europeo, e' consentito a condizione che lo Stato ove il  soggetto  richiedente  ha  la  propria  sede  legale  pratichi un trattamento  di  effettiva  reciprocita'  nei  confronti  di soggetti italiani.  Sono  salve  in  ogni caso le disposizioni contenute negli accordi internazionali.
 3.  L'autorizzazione  per  fornitore  di contenuti radiofonici in ambito  nazionale e' rilasciata esclusivamente a societa' di capitali o  cooperative  che  impieghino  non  meno  di quindici dipendenti in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale.
 4.  L'autorizzazione  per  fornitore  di contenuti radiofonici in ambito locale e' rilasciata esclusivamente a societa' di persone o di capitali  o  a  societa'  cooperative  che impieghino non meno di due dipendenti  in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale.
 5.  L'autorizzazione  per  fornitore  di  contenuti  a  carattere comunitario,   in   ambito   nazionale   o   locale,   e'  rilasciata esclusivamente   a   fondazioni,   associazioni  riconosciute  o  non riconosciute e a societa' cooperative prive di scopo di lucro.
 6.  Le  autorizzazioni  di  cui  al presente articolo non possono essere   rilasciate   ai  soggetti  i  cui  amministratori  e  legali rappresentanti   abbiano   riportato  condanna  irrevocabile  a  pena detentiva  superiore  a  sei mesi per delitto non colposo o che siano sottoposti   alle   misure   di   prevenzione  previste  dalla  legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale.
 7.  Il  palinsesto del fornitore di contenuti, e' identificato da un  unico  marchio  o denominazione e deve rispettare gli obblighi di programmazione  e  diffusione  previsti  dalla  normativa  vigente in materia di radiodiffusione sonora. Il palinsesto giornaliero non puo' essere inferiore a 18 ore.
 8.  La  domanda di autorizzazione per fornitore di contenuti deve contenere  i  dati  relativi  al  soggetto richiedente, l'indicazione relativa  all'ambito  nazionale  o  locale ed i bacini di riferimento nonche'  la  dichiarazione  di espressa accettazione delle condizioni previste  dal  presente regolamento. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 a) dichiarazione    che   gli   amministratori   e   i   legali rappresentanti  non  abbiano  riportato  condanna irrevocabile a pena detentiva  per  delitto  non colposo superiore a sei mesi e non siano sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione;
 b) certificato  del registro delle imprese relativo al soggetto richiedente per le societa' di persone e di capitali o certificazione comprovante   la   costituzione   del   richiedente   in  fondazione, associazione  riconosciuta  o  non  riconosciuta societa' cooperativa priva di scopo di lucro;
 c) estratto  del libro soci del soggetto richiedente, corredato da  dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la  inesistenza  di  patti fiduciari aventi ad oggetto, in tutto o in parte,  il capitale sociale del soggetto richiedente, ovvero, in caso di  esistenza  di  detti patti fiduciari, corredato da dichiarazione, sottoscritta  dal  legale  rappresentante, da cui risulti l'identita' dei beneficiari effettivi dei diritti di socio;
 d) documentazione comprovante il numero di dipendenti impiegati in   regola   con   le  vigenti  disposizioni  di  legge  in  materia previdenziale, ad esclusione delle domande per fornitore di contenuti a carattere comunitario in ambito nazionale o locale;
 e) l'elenco  dei  soci  che,  alla  data di presentazione della domanda,  detengono  una  partecipazione superiore al 2 per cento del capitale  sociale,  con  indicazione  del numero delle azioni o quote possedute  da  ciascun  socio, nonche' delle situazioni di controllo. Qualora  i  soci  che detengono anche indirettamente il controllo del soggetto  richiedente  siano  a  loro  volta  societa',  deve  essere altresi'   allegato  l'elenco  dei  soci  di  queste  ultime  che  ne detengano, anche indirettamente, il controllo;
 f) gli  elementi che documentino il rispetto delle disposizioni sul divieto di posizioni dominanti;
 g) il   marchio  o  la  denominazione  di  identificazione  del programma  o  palinsesto e quello diverso dal precedente di eventuali programmi comuni con altri fornitori di contenuti in ambito locale;
 h) le  ricevute  dei versamenti di cui all'art. 5, comma 1, del presente regolamento, salvo che per i soggetti di cui al comma 12.
 9.  E'  fatto  obbligo  ai soggetti titolari di autorizzazione ai sensi del presente articolo di comunicare al Ministero ogni eventuale cambiamento    delle   informazioni   indicate   nella   domanda   di autorizzazione,  nonche'  nei  documenti  di  cui  al  comma 8. Detta comunicazione  deve  essere  effettuata  entro  sessanta  giorni  dal verificarsi dell'evento che ha dato luogo all'obbligo di informativa.
 10.  Resta  fermo  l'obbligo  di  effettuare  le comunicazioni al Registro   degli   operatori   di   comunicazioni   istituito  presso l'Autorita',  ai  sensi  della  delibera n. 236/01/CONS, e successive modificazioni.
 11.   Il   Ministero   provvede   al   rilascio   o   al  diniego dell'autorizzazione  entro  sessanta  giorni  dalla  ricezione  della domanda.  Il  termine  per  l'adozione  del provvedimento puo' essere prorogato  di  una  sola volta, con provvedimento motivato, fino a un massimo  di  trenta giorni qualora il Ministero, ritenendo necessario un  supplemento  di istruttoria, richieda chiarimenti o integrazioni. La  proroga  e'  comunicata  con  lo  stesso provvedimento con cui il Ministero  delibera  di  procedere  al supplemento di istruttoria. Il procedimento  si  conclude  con  l'archiviazione  in  caso  di ritiro dell'istanza  o di inerzia da parte del richiedente protrattasi oltre i sessanta giorni dall'ultima comunicazione del Ministero.
 12.  I  soggetti  autorizzati  alla  prosecuzione  nell'esercizio dell'attivita'  di  radiodiffusione  sonora  in  tecnica analogica ai sensi  dell'art.   1, comma 2-bis, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n.  5,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, possono richiedere al Ministero l'autorizzazione per la fornitura dei  programmi  radiofonici  numerici  destinati  alla  diffusione in tecnica  digitale  su  frequenze  terrestri,  in  ambito  nazionale o locale, nel rispetto di quanto previsto dai commi 13, 14 e 15.
 13.  L'autorizzazione  di cui al comma 12 consente di trasmettere programmi radiofonici numerici nel bacino di utenza, o parte di esso, oggetto della concessione o dell'autorizzazione in tecnica analogica. La  domanda di autorizzazione, che deve contenere la dichiarazione di espressa   accettazione   delle   condizioni  previste  dal  presente regolamento,  e'  presentata per ciascun programma diffuso in tecnica numerica ed e' condizionata al rispetto delle seguenti condizioni:
 1)  che  permangano  per  tutta la durata dell'autorizzazione i requisiti    previsti   per   la   prosecuzione   dell'attivita'   di radiodiffusione  sonora in tecnica analogica dall'art. 1, commi 2-bis e  2-ter,  del  decreto-legge  23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;
 2)  che venga diffuso in tecnica digitale il medesimo programma radiofonico  diffuso  su  frequenze terrestri in tecnica analogica; a tal  fine  l'emittente  deve dichiarare la denominazione o il marchio identificativo  del  programma  o  palinsesto  e  quello  diverso dal precedente  di  eventuali  programmi  comuni  con  altri fornitori di contenuti in ambito locale;
 3)  che  il  richiedente  sia  in  regola con il versamento dei canoni  dovuti  per  l'esercizio  dell'attivita'  di  radiodiffusione sonora  in  tecnica  analogica e non sia incorso nella sanzione della revoca della concessione o dell'autorizzazione.
 14.  Il Ministero provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 12 entro un mese dalla ricezione della domanda; decorso tale termine  senza  che  il Ministero si sia espresso l'autorizzazione si intende rilasciata.
 15.  I  soggetti  di cui al comma 12, qualora intendano irradiare anche  programmi diversi da quelli gia' diffusi in tecnica analogica, sono  tenuti a richiedere specifica autorizzazione ai sensi del comma 8.
 Art. 4.
 Durata, rinnovo, estinzione, decadenza e revoca dell'autorizzazione
 1.  L'autorizzazione  di  cui  all'art.  3  e' rilasciata per una durata  di  dodici  anni  ed  e' rinnovabile conformemente alle norme vigenti  al  momento  del rinnovo e puo' essere ceduta a terzi previo assenso del Ministero, sentita l'Autorita', salvo quanto previsto dal comma 2.  Ai  fini dell'assenso il Ministero verifica che il soggetto subentrante  sia  in  possesso dei medesimi requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione.
 2.  L'autorizzazione  conseguita  ai sensi dell'art. 3, comma 12, puo'  essere ceduta solo conformemente alle norme che disciplinano la cessione  di  intera  azienda  o  di  ramo di azienda nel campo della radiodiffusione sonora in tecnica analogica.
 3.  L'autorizzazione  di  cui  all'art.  3 si estingue in caso di scadenza  del termine di cui al comma 1 senza che sia stato richiesto il  rinnovo,  nonche'  nei  casi  di  rinuncia  di  dichiarazione  di fallimento o ammissione ad altra procedura concorsuale, salvo il caso di  autorizzazione  in  via  provvisoria all'esercizio dell'attivita' d'impresa.
 4.  La  perdita dei requisiti oggettivi o soggettivi previsti per il  rilascio  della  autorizzazione  di  cui  all'art.  3 comporta la decadenza dalla medesima.
 5.  Il  Ministero  dispone, con provvedimento motivato, la revoca delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 3 in caso di grave o   reiterata  violazione  delle  disposizioni  di  cui  al  presente regolamento  ovvero  nei  casi  previsti dall'art. 16, comma 2, della legge   18 agosto  2000,  n.  248.  Il  termine  per  l'adozione  del provvedimento  di revoca e' di quarantacinque giorni decorrenti dalla data  di  notifica  della comunicazione di avvio del procedimento. Le parti  possono  presentare memorie scritte e documenti entro quindici giorni   dal  ricevimento  della  predetta  comunicazione.  Trascorso inutilmente tale termine, il Ministero procede ai sensi di legge.
 Art. 5.
 Contributi
 1.  Il soggetto richiedente una autorizzazione di cui all'art. 3, per  fornitore di contenuti radiofonici in ambito nazionale e' tenuto al  pagamento  della  somma  di euro 3.000 (tremila euro) a titolo di contributo  per le spese di istruttoria. Il fornitore di contenuti in ambito  locale  e'  tenuto  al  pagamento  della  somma  di  euro 300 (trecento  euro)  per  bacino provinciale: tale contributo e' ridotto del cinquanta per cento per ogni bacino provinciale oltre il primo e, in  ogni  caso,  la  somma  complessiva  da  versare  non puo' essere superiore  a  euro  1.000.  Per  i fornitori di contenuti a carattere comunitario,  rispettivamente in ambito nazionale e in ambito locale, gli  importi  sono ridotti della meta'. Ai fini del presente comma le province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano sono considerate bacino provinciale.   Gli   importi   di   cui   al   presente   comma  sono automaticamente  adeguati per ciascun anno solare successivo a quello di entrata in vigore del presente regolamento in misura pari al tasso programmato  di  inflazione  per il medesimo anno. In caso di mancato pagamento del contributo la domanda e' dichiarata improcedibile.
 2.  Con  successivo provvedimento l'Autorita' determina la misura dei contributi per controlli e verifiche.
 3.  I  soggetti  di  cui all'art. 3, comma 12, non sono tenuti al pagamento dei contributi di cui al presente articolo.
 Art. 6.
 Registro dei programmi e conservazione delle registrazioni
 1.  I  soggetti titolari di un'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art.  3  compilano  mensilmente  il  registro  dei programmi nel formato, anche elettronico, definito dall'Autorita'.
 2.  I  soggetti  di  cui  al comma 1 conservano, d'intesa con gli operatori  di rete attraverso i quali diffondono i propri palinsesti, la  registrazione  integrale  dei programmi radiofonici diffusi per i tre  mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione  di programma, le informazioni relative alla data ed all'ora di diffusione.
 Art. 7.
 Responsabilita' e rettifica
 1.  I  titolari di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 3 sono responsabili della natura e del contenuto dei programmi diffusi, dei  dati  ed  immagini  relative  ai  loro  rispettivi  programmi  e rispondono  dei  danni  cagionati a terzi secondo le norme vigenti. I direttori  dei  radiogiornali sono considerati direttori responsabili ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.
 2.  I  soggetti  titolari  di  autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 3 sono tenuti all'osservanza degli obblighi di cui all'art. 10  della  legge 6 agosto 1990 n, 223, in tema di rettifica, previsti per i soggetti titolari di concessione per la diffusione di programmi radiofonici su frequenze terrestri in tecnica analogica.
 Art. 8.
 Pubblicita', sponsorizzazioni, radiovendite
 1.  I  soggetti  titolari  di autorizzazione, rilasciata ai sensi dell'art.  3,  sono  tenuti al rispetto delle disposizioni vigenti in materia  di pubblicita', sponsorizzazioni e radiovendite, applicabili all'attivita'  di  radiodiffusione radiofonica su frequenze terrestri in  tecnica  analogica, svolta, rispettivamente, dai concessionari in ambito nazionale o locale, a carattere commerciale o comunitario.
 Capo III
 Autorizzazioni per i fornitori di servizi
 Art. 9. Autorizzazione   alla   fornitura  dei  servizi  e  dati  ad  accesso
 condizionato
 1.  La  fornitura  di  servizi e dati ad accesso condizionato, e' soggetta   ad  autorizzazione  generale,  che  si  consegue  mediante presentazione  di  una  dichiarazione  ai  sensi  e  con le modalita' dell'art. 25 del codice.
 2.  Nella dichiarazione di cui al comma 1, i fornitori di servizi di accesso condizionato si obbligano:
 a) ad osservare le condizioni di accesso ai servizi di cui agli articoli 42 e 43 e dell'allegato n. 2, parte I, del codice;
 b) ad osservare la carta dei servizi di cui al comma 3.
 3. I fornitori di servizi di accesso condizionato adottano, sulla base  delle linee guida emanate dall'Autorita', entro sessanta giorni dall'autorizzazione,    una   carta   dei   servizi   da   sottoporre all'approvazione  dell'Autorita'. Il fornitore di servizi e' tenuto a far  sottoscrivere  la  carta  dei  servizi al soggetto controllato o legato  da  accordi  contrattuali che, in tutto o in parte, offre per suo  conto  servizi agli utenti finali. La carta dei servizi adottata per  la  fornitura  dei servizi di accesso condizionato e' vincolante anche  per  il  fornitore di contenuti che fornisce i programmi e per l'operatore di rete che li diffonde.
 Capo IV
 Licenze per gli operatori di rete radiofonici
 Art. 10.
 Tipologie di licenze e obblighi dell'operatore di rete
 1.  La  licenza  di  operatore  di  rete  radiofonico  in tecnica digitale  in  ambito  nazionale  o locale e' rilasciata dal Ministero prioritariamente    ai   soggetti   autorizzati   alla   prosecuzione nell'esercizio  dell'attivita'  di  radiodiffusione sonora in tecnica analogica  ai  sensi  dell'art.  1,  comma 2-bis,  del  decreto-legge 23 gennaio  2001,  n.  5,  convertito,  con modificazioni dalla legge 20 marzo  2001,  n.  66  che ne facciano richiesta in forma singola o mediante consorzi o societa' consortili esclusivamente costituiti dai medesimi.  Tali  consorzi o societa' consortili, ai fini del presente regolamento,  sommano i requisiti di capitale sociale e di esperienza editoriale  di  ciascuno dei componenti. La predetta licenza consente esclusivamente  la  diffusione nel bacino di utenza, o parte di esso, oggetto   della   vigente   concessione   o   autorizzazione  per  la radiodiffusione sonora in tecnica analogica.
 2.  Ai  fini  di  quanto  previsto  dal  comma 1, le associazioni riconosciute   o  non  riconosciute,  le  fondazioni  e  le  societa' cooperative  prive  di scopo di lucro esercenti emittenti a carattere comunitario   possono   costituire  consorzi  o  societa'  consortili interamente partecipate dai predetti soggetti.
 3.  La  licenza  di  operatore  di  rete  radiofonico  in tecnica digitale  in  ambito  nazionale  o  locale,  in  conformita' al piano nazionale  di  assegnazione  delle  frequenze  per la radiodiffusione sonora  in  tecnica digitale, per le risorse risultanti in esubero di cui all'art. 15, e' rilasciata dal Ministero anche a soggetti diversi da  quelli di cui ai comma 1 purche' in possesso dei requisiti di cui ai  commi  3  o 4, rispettivamente per l'ottenimento della licenza in ambito nazionale o locale.
 4.  La  licenza  di  operatore  di  rete  radiofonico  in  ambito nazionale puo' essere richiesta da soggetti costituiti in societa' di capitali,  societa'  cooperative,  societa' consortili o consorzi, di nazionalita'  di  uno  degli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, il cui capitale sociale interamente versato all'atto  di  presentazione della domanda non sia inferiore, al netto delle  perdite risultanti dall'ultimo bilancio di esercizio, al dieci per cento dell'investimento da effettuare.
 5.  La  licenza di operatore di rete radiofonico in ambito locale puo'  essere richiesta da soggetti costituiti in societa' di persone, societa'  di  capitali,  societa'  cooperative  societa' consortili o consorzi,  di  nazionalita'  di  uno  degli  Stati membri dell'Unione europea  o  dello  Spazio  economico europeo, il cui capitale sociale interamente  versato  all'atto di presentazione della domanda non sia inferiore,  al netto delle perdite risultanti dall'ultimo bilancio di esercizio, al cinque per cento dell'investimento da effettuare.
 6.   Il   rilascio  di  licenza  a  societa'  che  non  siano  di nazionalita' italiana ovvero di uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio  economico europeo, e' consentito a condizione che lo Stato di cui  il  soggetto  richiedente  abbia  la  nazionalita'  pratichi  un trattamento  di  effettiva  reciprocita'  nei  confronti  di soggetti italiani,   fatte   salve   le   disposizioni  derivanti  da  accordi internazionali.
 7.  La  diffusione  per mezzo delle radiofrequenze associate alla licenza  e'  consentita esclusivamente dai siti previsti dal piano di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale,  fatto salvo quanto stabilito dal medesimo piano in materia di  equivalenza  dei siti, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 13, comma 2.
 8.  I titolari di licenza di operatore di rete possono provvedere direttamente   alla   installazione   delle  infrastrutture,  nonche' richiedere  al  Ministero l'assegnazione, non a titolo oneroso, delle frequenze disponibili per i collegamenti in ponte radio.
 9.  Ai  titolari di licenza per operatore di rete si applicano le disposizioni  di  cui  all'art.  5,  comma 1, lettera l), della legge 3 maggio 2004, n. 112.
 10.  Il  soggetto  titolare  di  licenza  di  operatore  di  rete radiofonico   nel   fornire   le   risorse   per   il  trasporto,  la formattazione,  la  codifica  e  la multiplazione dei programmi e dei dati:
 a) rispetta  le norme tecniche di emissione, adottando standard trasmissivi compatibili con le norme vigenti;
 b) rispetta  le normative sanitarie, ambientali, urbanistiche e di  assetto  territoriale  per l'installazione delle infrastrutture e delle   apparecchiature,   nonche'   le  disposizioni  relative  alla condivisione o alla messa a disposizione degli impianti e dei siti;
 c) assicura  la  sicurezza  del  funzionamento  della  rete, il mantenimento  della  sua integrita', la messa a punto di procedure di gestione  e  di  controllo  degli  impianti  e delle apparecchiature, nonche'  l'impiego  di personale adeguatamente qualificato al fine di garantire  la  massima  qualita'  delle  prestazioni rese a vantaggio dell'utenza;
 d) garantisce  la qualita' dei segnali irradiati, conformemente alle  prescrizioni tecniche fissate dall'Autorita' e l'uso efficiente delle risorse trasmissive;
 e) rispetta gli obblighi di copertura previsti dall'art. 19.
 11.   L'operatore   di   rete   stabilisce,  nel  rispetto  delle disposizioni  del presente regolamento e della normativa vigente, gli opportuni  accordi tecnici e commerciali con i fornitori di contenuti i  cui  programmi  vengono diffusi attraverso la propria rete e con i fornitori  di servizi forniti attraverso la propria rete. L'operatore di  rete  non  puo'  modificare  o  alterare  i  programmi  sonori, i programmi   dati   e   i   servizi   o  i  programmi  della  societa' dell'informazione  forniti da soggetti terzi ed e' tenuto al rispetto dei limiti di cui all'art. 22.
 12.  L'operatore di rete in ambito nazionale puo' fornire servizi di  trasmissione e diffusione a fornitori di contenuti autorizzati in ambito locale nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 24, comma 4, della legge 3 maggio 2004, n. 112;
 13. L'operatore di rete radiofonico in ambito locale puo' fornire servizi  di  trasmissione  e  diffusione  a fornitori di contenuti in ambito  nazionale, nel rispetto dei limiti previsti per questi ultimi dall'art. 22 del presente regolamento.
 Art. 11. Domanda  per  il  rilascio  della licenza di operatore di rete per la radiodiffusione  sonora  su frequenze terrestri in ambito nazionale o
 locale
 1. La domanda per ottenere la licenza di operatore di rete per la radiodiffusione  sonora su frequenze terrestri, in ambito nazionale o locale, deve essere presentata dal richiedente al Ministero. Ciascuna domanda e' diretta ad ottenere una sola licenza e deve contenere:
 a) i dati relativi al soggetto richiedente;
 b) l'indicazione dell'ambito nazionale o locale;
 c) il bacino di piano richiesto;
 d) l'eventuale uso di sistemi di codifica;
 e) l'impegno  ad  installare  gli  impianti in conformita', per caratteristiche, sistemi e modalita' di funzionamento, alla normativa vigente,  nonche' alle disposizioni in materia antinfortunistica e di tutela ed igiene del lavoro;
 f) il  progetto  di  rete  comprensivo dei dati sulla copertura raggiungibile entro tre anni;
 g) il  piano  di  massima economico-finanziario per i primi tre anni di esercizio dell'attivita';
 h) l'eventuale   richiesta  di  collegamenti  di  comunicazione elettronica;
 i) le   tipologie   di  programmi  e  servizi  che  si  intende distribuire nel blocco di programmi;
 j) la  dichiarazione  di espressa accettazione delle condizioni previste dal presente regolamento.
 2.  Alla  domanda  per  il  rilascio  della  licenza  deve essere allegata la seguente documentazione:
 a) certificazione  rilasciata,  nei  quattro mesi precedenti la presentazione  della  domanda  per  il  rilascio della licenza, dagli organi  competenti riguardante la costituzione del richiedente in una delle forme previste dall'art. 10, commi 3 o 4 rispettivamente per la licenza  in  ambito  nazionale o per la licenza in ambito locale, con capitale  sociale  non  inferiore a quanto previsto dal medesimo art. 10, commi 3 o 4, rispettivamente per la licenza in ambito nazionale o in ambito locale;
 b) certificato  di  nazionalita'  della  societa',  qualora non italiana;
 c) elenco  dei  soci  che,  alla  data  di  presentazione della domanda,  detengono  una  partecipazione superiore al 2 per cento del capitale  sociale,  con  indicazione  del numero delle azioni o quote possedute  da  ciascun  socio, nonche' delle situazioni di controllo. Qualora  i  soci  che detengono anche indirettamente il controllo del soggetto richiedente siano a loro volta societa' deve essere altresi' allegato  l'elenco  dei soci di queste ultime che ne detengano, anche indirettamente, il controllo;
 d) per le societa' consortili e per i consorzi, copia autentica dello  statuto  ed  elenco  dei soci alla data di presentazione della domanda;
 e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' da parte dei soggetti   per  i  quali  deve  essere  acquisita  la  documentazione antimafia  ai  sensi  del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e successive modificazioni;
 f) dichiarazione    che   gli   amministratori   e   i   legali rappresentanti  non  abbiano  riportato  condanna irrevocabile a pena detentiva  per  delitto  non colposo superiore a sei mesi e non siano sottoposti a misure di sicurezza o prevenzione;
 g) per i soggetti di cui all'art. 10, comma 1, attestazione che il  richiedente,  o  ciascuno dei soci del consorzio o della societa' consortile,   sia   in  regola  con  il  versamento  dei  canoni  per l'esercizio  della  radiodiffusione sonora in tecnica analogica e non sia   incorso   nella  sanzione  della  revoca  della  concessione  o dell'autorizzazione e documentazione comprovante il capitale sociale, interamente  versato, al netto delle perdite risultanti dal bilancio, calcolato  sulla media degli ultimi tre esercizi antecedenti a quello di  presentazione della domanda, ottenuto sommando i capitali sociali dei soggetti di cui si compone il consorzio o la societa' consortile.
 3.  A  garanzia  del corretto espletamento degli obblighi assunti con  la  domanda di cui al comma 1, i richiedenti dovranno rilasciare adeguata  fideiussione  bancaria ovvero garanzia nelle forme previste dall'ordinamento  vigente,  secondo  le  modalita'  e gli importi che saranno determinati dal Ministero nel bando di cui all'art. 13, comma 3.
 Art. 12.
 Radiofrequenze utilizzabili
 1.  La trasmissione di programmi per la radiodiffusione sonora in tecnica  digitale su frequenze terrestri T-DAB deve essere effettuata nelle  bande  di  frequenza  previste per detti servizi, nel rispetto degli  accordi  internazionali, della normativa dell'Unione europea e di quella nazionale, nonche' dei piani nazionali di ripartizione e di assegnazione  delle  radiofrequenze  e  delle disposizioni in materia contenute nel presente regolamento.
 2.  Qualora,  pur nel rispetto delle prescrizioni contenute nella licenza  ovvero  nell'atto  di assegnazione delle radiofrequenze, una stazione   di   radiodiffusione   interferisca   con  altre  stazioni radioelettriche  legittimamente operanti, l'Autorita', in conformita' a quanto previsto dall'art. 1, comma 6, lettera a), n. 3, della legge 31 luglio  1997,  n.  249,  promuove  l'intervento  degli  organi del Ministero  al  fine  di  adottare  le misure idonee ad eliminare tali disturbi.
 3.  Il  provvedimento  di  assegnazione  delle  radiofrequenze  a ciascun  operatore  di  rete  e'  distinto  dalla  licenza  ed il suo contenuto  dipende  dalla  effettiva disponibilita' di porzioni dello spettro  elettromagnetico  ed  e'  assoggettato  agli obblighi di cui all'art.  12  della  legge  3 maggio  2004,  n.  112. Le modalita' di assegnazione  delle frequenze effettivamente disponibili alla data di entrata  in  vigore  del presente regolamento nonche' delle frequenze risultanti in esubero sono disciplinate agli articoli 13, 14 e 15.
 Art. 13.
 Assegnazione delle radiofrequenze
 1. Le frequenze sono assegnate per l'irradiazione all'interno dei bacini  previsti  dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze per  la  radiodiffusione  sonora in tecnica digitale per cui e' stata richiesta la licenza di operatore di rete ai sensi dell'art. 11.
 2. Al fine di consentire il completamento della fase di avvio dei mercati,  a  seguito  della  quale  sara' data completa attuazione al piano    nazionale   di   assegnazione   delle   frequenze   per   la radiodiffusione  sonora  in  tecnica digitale, agli operatori di rete titolari delle licenze di cui all'art. 10 sono assegnate le frequenze della  banda UHF-L previste dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze  per  la  radiodiffusione  sonora  in  tecnica digitale. Le frequenze  della  banda  VHF-III,  su base di non interferenza con le utilizzazioni  televisive analogiche legittimamente esercite ai sensi dell'art.  23,  comma  9,  della  legge  3 maggio  2004, n. 112, sono assegnate  a  complemento  ed  integrazione  della copertura in banda UHF-L,   nei   limiti   delle   previsioni  dei  piani  nazionali  di ripartizione  e  di  assegnazione  delle  frequenze  e  degli accordi internazionali.
 3.  Entro  sessanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore del presente   regolamento   il   Ministero,  sentita  l'Autorita'  e  le associazioni  maggiormente rappresentative delle imprese radiofoniche private,  adotta  un  bando  recante  i termini per il rilascio delle licenze di operatore di rete in ambito nazionale e locale ai soggetti di  cui  all'art. 10, comma 1, per l'utilizzazione delle frequenze di cui al comma 2 prevedendo un termine non inferiore a quattro mesi per la presentazione delle domande
 4.  Qualora  le frequenze individuate dal bando di cui al comma 3 risultino  sufficienti  a  soddisfare tutte le richieste pervenute in esito  al  medesimo bando, il Ministero, sentita l'Autorita', entro i successivi  sessanta  giorni  provvede  al  rilascio delle licenze di operatore   di  rete  ed  assegna,  con  separato  provvedimento,  le radiofrequenze  necessarie  al  funzionamento  dell'impianto  o della rete.
 5.  Nel  caso  in cui, per specifici bacini di piano le frequenze risultino  insufficienti a soddisfare tutte le richieste pervenute in esito  al bando di cui al comma 3, il Ministero, sentita l'Autorita', promuove  l'accordo  tra  i  richiedenti  per  la  condivisione delle medesime  risorse  frequenziali,  in  accordo  con  i principi di cui all'art.  18.  Qualora  l'accordo  non  intervenga  entro  il termine specificato  nel  bando  di  cui  al  comma 3,  il Ministero, sentita l'Autorita',   adotta  una  procedura  di  selezione  comparativa  da espletare secondo i criteri stabiliti all'art. 14.
 6.  Nel  caso  in  cui, per specifici bacini di piano, le risorse frequenziali  risultino  in esubero rispetto alle richieste pervenute in esito al bando di cui al comma 3, il Ministero adotta le procedure di cui all'art. 15.
 7.  Successivamente  alla  conclusione  della  fase  di avvio dei mercati le frequenze della banda VHF-III di cui al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  sono prioritariamente assegnate ai soggetti di cui all'art. 10,  comma  1,  per  il  completamento  della  copertura,  secondo le procedure che saranno individuate dall'Autorita' con il provvedimento di cui all'art. 19, comma 3.
 Art. 14.
 Procedura di selezione comparativa
 1.  Il  Ministero notifica a tutti i soggetti di cui all'art. 10, comma  1,  che hanno presentato domanda per il rilascio della licenza di  operatore di rete ai sensi del bando di cui all'art. 13, comma 3, per  i  bacini  di  piano  nei  quali  le  frequenze assegnabili sono risultate  insufficienti e per la cui condivisione non e' intervenuto l'accordo  tra  i richiedenti ai sensi dell'art. 13, comma 5, l'avvio della procedura di selezione comparativa.
 2.  La selezione comparativa di cui al comma 1 avviene sulla base dei seguenti elementi:
 a) qualita'  del  progetto  di  rete  e  del  piano  di massima economico-finanziario;
 b) potenzialita' economica del soggetto richiedente valutata in base al capitale sociale, interamente versato, al netto delle perdite risultanti  dal  bilancio,  calcolato  sulla  media  degli ultimi tre esercizi  antecedenti  a quello di presentazione della domanda. Per i consorzi  o  le  societa' consortili la potenzialita' economica viene valutata  anche  sommando  i  capitali sociali dei soggetti di cui si compone il consorzio o la societa' consortile;
 c) tipologie  di programmi e servizi che si intendono irradiare nel  blocco  di  programmi,  con  particolare  riguardo  a  quelli di informazione e di pubblica utilita';
 d) esperienza  maturata  nel  settore  radiofonico,  anche  con riferimento  ai  singoli  soggetti  partecipanti  al consorzio o alla societa'  consortile,  ivi  comprese le conoscenze e o esperienze nel settore della radiodiffusione sonora terrestre in tecnica digitale.
 3.  Il  valore  da  assegnare a ciascuno degli elementi di cui al comma  2 e' fissato dal Ministero nel bando di cui all'art. 13, comma 3.  Costituisce  titolo preferenziale per l'ottenimento della licenza la costituzione del richiedente in consorzio o societa' consortile.
 4.  Ai  fini  della  selezione comparativa di cui al comma 1, gli elementi  relativi al singolo soggetto di cui si compone il consorzio o   la   societa'   consortile   sono   valutati   una   volta  sola, indipendentemente  dal  numero  di  consorzi o societa' consortili ai quali  il  soggetto  partecipa.  A tal fine i soggetti partecipanti a consorzi  o  a  societa'  consortili devono specificare nella domanda presentata   dal   consorzio   o  dalla  societa'  consortile  se  la partecipazione  avviene  in  uno  solo  di  essi o in piu' consorzi o societa'  consortili  e,  in  tal caso, a favore di quale consorzio o societa' consortile i propri elementi devono essere valutati.
 5.  Ai  fini  del  rispetto  della condizione di cui all'art. 24, comma  1,  lettera  c), ultimo periodo, della legge 3 maggio 2004, n. 112,  gli  elementi  relativi  ai  soggetti partecipanti a consorzi o societa' consortili vengono valutati ove vi sia corrispondenza tra il bacino  di  utenza  oggetto della concessione o autorizzazione per la radiodiffusione  sonora  in  tecnica analogica del singolo soggetto e quello richiesto dal consorzio o dalla societa' consortile in sede di presentazione della domanda.
 6.  Al termine della valutazione comparativa il Ministero compila due  separate  graduatorie  delle domande pervenute, una per l'ambito nazionale  e  una per l'ambito locale, relative ai bacini di piano in cui le frequenze disponibili sono risultate insufficienti e provvede, verificata  la  rispondenza  dei  bacini di utenza richiesti a quelli oggetto   dell'attivita'   di   radiodiffusione   sonora  in  tecnica analogica, al rilascio delle licenze di operatore di rete ai soggetti collocati  in graduatoria, nel rispetto del principio di cui all'art. 24,  comma  1,  lettera  b),  della  legge  3 maggio  2004,  n.  112. L'assegnazione delle frequenze e' disposta con separato provvedimento sessanta giorni dal rilascio della licenza.
 Art. 15.
 Assegnazione delle radiofrequenze in esubero
 1.  Il Ministero, nel caso in cui, per specifici bacini di piano, le  frequenze  siano  risultate  in  esubero  rispetto alle richieste pervenute  in  esito  al  bando di cui all'art. 13, comma 3, pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel proprio sito Internet  un  avviso  relativo  alle frequenze ancora disponibili nei predetti bacini invitando i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art.  10,  nonche'  i  soggetti  di  cui  all'art. 10, comma 1, a presentare domanda per il rilascio delle licenze di operatore di rete nei predetti bacini secondo le modalita' di cui all'art. 11.
 2. Il Ministero, mediante le forme di cui al comma 1, da' notizia della  prima  domanda  pervenuta  e  fissa  il termine di un mese per l'invio  di  ulteriori  domande  per  il  medesimo  bacino di utenza. Decorso  il periodo di un mese dalla pubblicazione dell'avviso, senza che siano pervenute domande di ottenimento della licenza di operatore di  rete  e  di assegnazione delle frequenze in numero superiore alla frequenze  disponibili  nel  predetto bacino, il Ministero procede al rilascio  della  licenza  di operatore di rete e del provvedimento di assegnazione delle frequenze ai soggetti che ne hanno fatto richiesta in possesso dei requisiti previsti dall'art. 10. Qualora nel predetto periodo  di  un  mese pervengano domande che eccedono il numero delle risorse  assegnabili,  il  Ministero,  sentita l'Autorita', procedere alla  valutazione delle medesime secondo la procedura di cui all'art. 14,  dandone  preventiva comunicazione ai richiedenti. Alla procedura di cui al presente comma non si applica quanto previsto dall'art. 14, comma 5.
 3. La procedura di cui ai commi 1 e 2 e' ripetuta almeno ogni due anni per le frequenze non assegnate e per quelle resesi disponibili a seguito di rinunce, revoche o riduzioni di assegnazione.
 Art. 16.
 Progetto dell'impianto o della rete
 1.  Il  progetto  dell'impianto  o  della  rete, da allegare alla domanda   di   cui   all'art.  13,  redatto  in  conformita'  con  le prescrizioni  del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale, puo' comprendere una o piu'  stazioni  di  radiodiffusione.  La costituzione della rete deve risultare  da una descrizione anche grafica, riportata su un supporto informatico  compatibile  con la base di dati che verra' indicata dal Ministero nel bando di cui all'art. 13, comma 3, sentita l'Autorita', nella  quale  sono indicate tutte le stazioni di radiodiffusione e le relative   aree   di  servizio  nonche'  gli  eventuali  impianti  di collegamento,   compresi  quelli  tra  le  sedi  di  produzione  e  i trasmettitori di radiodiffusione.
 2.  Il progetto deve essere redatto nel rispetto dei limiti e dei valori   relativi   alle   emissioni  radioelettriche  fissati  dalla normativa vigente.
 3.  Il Ministero, sentita l'Autorita', puo' disporre modifiche al progetto di rete o a ciascuno dei singoli impianti che la compongono.
 Art. 17.
 Verifiche sugli impianti
 1.  Gli  impianti  oggetto  della  licenza per la radiodiffusione radiofonica  in tecnica digitale su frequenze terrestri devono essere costituiti  esclusivamente da apparecchiature conformi alla normativa vigente.
 2. Il Ministero procede alla verifica degli impianti anche presso le  sedi  del licenziatario, che e' tenuto a consentire, in qualsiasi momento, libero accesso agli incaricati.
 Art. 18.
 Condivisione di infrastrutture e impianti
 1.  I  titolari  di  licenza  di operatore di rete radiofonica in ambito  nazionale  o  locale,  anche congiuntamente tra loro, possono impiegare   anche  le  infrastrutture  fornite  da  terzi  e  possono provvedere    all'uso   in   comune   di   infrastrutture   tecniche, infrastrutture   civili  e  impianti,  limitatamente  alle  attivita' oggetto  della  licenza  e  nel  rispetto  dei  limiti previsti dalle emissioni   elettromagnetiche  e  dai  piani  di  assegnazione  delle frequenze.   Ulteriori   modalita'  di  condivisione  sono  stabilite dall'Autorita'  con il regolamento di cui all'art. 12, comma 7, della legge 3 maggio 2004, n. 112.
 2.  L'ubicazione e l'uso comune delle infrastrutture sono oggetto di  accordi  commerciali  e  tecnici  tra  le parti interessate. Alle eventuali  controversie si applica la disposizione di cui all'art. 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
 Art. 19.
 Obblighi di copertura
 1.  I  titolari  di  licenza  di operatore di rete radiofonica in ambito  nazionale,  nella  fase  di  avvio dei mercati ed avvalendosi delle  frequenze  previste all'art. 13, comma 2, devono realizzare, a decorrere dalla data di assegnazione delle frequenze, la copertura di almeno un terzo dei capoluoghi di regione entro tre anni.
 2.  I  titolari  di  licenza  di operatore di rete radiofonica in ambito  locale,  nella fase di avvio dei mercati ed avvalendosi delle frequenze  previste  all'art.  13,  comma  2,  devono  realizzare,  a decorrere dalla data di assegnazione delle frequenze, la copertura di almeno il 30% della popolazione del bacino locale entro tre anni.
 3.  Ulteriori obblighi di copertura sono stabiliti dall'Autorita' a  seguito  del  completamento della fase di avvio dei mercati, sulla base dell'utilizzo di tutte le frequenze previste dal piano nazionale di  assegnazione  delle  frequenze  per  la radiodiffusione sonora in tecnica digitale.
 Art. 20.
 Durata delle licenze, revoca e contributi
 1.   Le  licenze  hanno  una  validita'  di  venti  anni  e  sono rinnovabili conformemente alle norme vigenti al momento del rinnovo e possono  essere  cedute a terzi soltanto previo assenso del Ministero delle  comunicazioni,  sentita l'Autorita', salvo quanto previsto dal comma  2.  Ai fini dell'assenso il Ministero verifica che il soggetto subentrante  sia  in  possesso dei medesimi requisiti previsti per il rilascio della licenza
 2.  La  licenza conseguita dai soggetti di cui all'art. 10, comma 1,  puo' essere ceduta solo conformemente alle norme che disciplinano la  cessione  di  intera azienda o di ramo di azienda nel campo della radiodiffusione sonora in tecnica analogica.
 3.  La licenza si estingue in caso di scadenza del termine di cui al comma 1 senza che sia stato richiesto il rinnovo, nonche' nei casi di  rinuncia del soggetto autorizzato, di dichiarazione di fallimento ovvero  di  sottoposizione  ad  altra procedura concorsuale, salvo il caso    di    autorizzazione   in   via   provvisoria   all'esercizio dell'attivita' d'impresa.
 4.  La  perdita dei requisiti oggettivi o soggettivi previsti per il rilascio della licenza comporta la decadenza dalla medesima.
 5.  Se  il  titolare  di  una  licenza  non ottempera a una delle condizioni  indicate  nella  licenza  stessa,  il  Ministero, sentita l'Autorita',  puo'  sospendere,  modificare  o  revocare  la  licenza individuale  o imporre in maniera proporzionata misure specifiche per garantire   tale  ottemperanza.  Il  Ministero,  eccetto  i  casi  di violazioni  ripetute da parte della suddetta impresa, puo' richiedere l'adozione  di  misure  adeguate  entro  un  mese a decorrere dal suo intervento.  Se l'impresa ottempera a quanto richiesto dal Ministero, questo,  entro  due  mesi  dal  suo  intervento  iniziale,  adotta le conseguenti  determinazioni.  Se  l'impresa  non  ottempera  a quanto richiesto  dal  Ministero,  questo, entro due mesi dal suo intervento iniziale,   conferma   il   proprio   provvedimento  motivandolo.  Il provvedimento  e'  comunicato  all'impresa  interessata  entro  sette giorni dall'adozione.
 6.  A  titolo  di  contributo  delle spese di istruttoria e per i costi  amministrativi  della  gestione  del titolo amministrativo, il soggetto licenziatario e' tenuto al pagamento:
 a) della  somma  di  euro  6.000 (seimila euro) per una rete in ambito nazionale;
 b) della  somma  di  euro  600  (seicento euro) per una rete in ambito   locale;   tale   contributo  e'  ridotto,  per  ogni  bacino provinciale  oltre il primo, del cinquanta per cento e, in ogni caso, la  somma  complessiva  da  versare  a  titolo di contributo non puo' essere superiore a euro 2.000 (duemila euro).
 7.  Il  contributo  di cui al comma 6 deve essere corrisposto dal licenziatario all'atto di presentazione della domanda.
 8.  I  contributi  per  l'uso  delle risorse scarse sono dovuti a partire  dall'anno  2008  e  verranno  determinati dall'Autorita' con successivo provvedimento.
 Art. 21.
 Fornitura dei servizi interattivi e della guida ai programmi
 1.   Ai   fini   della   fornitura  dei  servizi  della  societa' dell'informazione  e  dei  servizi interattivi, gli operatori di rete nazionali  e locali possono stabilire accordi di interconnessione fra loro  ed  interconnettere le loro reti ad altre reti di comunicazione elettronica,  secondo  la  disciplina  degli  accordi  in  materia di interconnessione  di reti di comunicazione elettronica prevista dalla vigente disciplina.
 2.  Gli  operatori  di  rete  in  ambito  nazionale e locale ed i fornitori di contenuti in ambito nazionale e locale possono stabilire accordi   tecnici  ed  economici  con  i  soggetti  autorizzati  alla fornitura della guida elettronica ai programmi.
 Capo V Norme  a  tutela del pluralismo dell'informazione, della trasparenza,
 della concorrenza e della non discriminazione
 Art. 22.
 Limiti alle autorizzazioni alla fornitura di contenuti
 1.  Fermo  restando  quanto previsto dall'art. 15, comma 1, della legge  3 maggio  2004,  n.  112  per la fase successiva alla completa attuazione   del   piano  di  assegnazione  delle  frequenze  per  la radiodiffusione  sonora  in tecnica digitale, nella fase di avvio dei mercati  i  fornitori  di contenuti autorizzati ai sensi dell'art. 3, comma  12,  del  presente  regolamento hanno accesso prioritario alla capacita'  trasmissiva  dei  blocchi di diffusione degli operatori di rete  di cui all'art. 10, comma 1, limitatamente ad un solo programma per ciascun fornitore di contenuti.
 2.  In  presenza  di  risorse insufficienti a soddisfare tutte le richieste  da  parte  dei  fornitori  di contenuti di cui all'art. 3, comma  12, sono soddisfatte, con carattere di priorita', le richieste dei  fornitori  di  contenuti  che, singolarmente o in consorzio o in societa'  consortile abbiano ottenuto la licenza di operatore di rete ai  sensi  degli  articoli 13,  14  o  15,  nel  bacino oggetto della richiesta  di  autorizzazione, limitatamente ad un solo programma per ciascun fornitore di contenuti.
 3.  Con  successivo provvedimento l'Autorita' determina i criteri che  garantiscano,  in presenza di risorse insufficienti a soddisfare tutte  le  richieste  da  parte  dei  fornitori  di  contenuti di cui all'art.  3,  l'accesso  ai  fornitori di contenuti non riconducibili agli  operatori  di rete, in base alla qualita' della programmazione, al pluralismo informativo a livello locale, alla natura comunitaria e alla tutela delle minoranze linguistiche, in condizioni di parita' di trattamento.  Nel  medesimo  provvedimento  l'Autorita' stabilisce le norme  in  materia  di limiti alla capacita' trasmissiva destinata ai programmi criptati.
 4.  Uno  stesso  soggetto  o  soggetti  tra  loro  in rapporto di controllo  o di collegamento ai sensi dell'art. 2, commi 16, 17 e 18, della   legge   31 luglio   1997,   n.   249,   non   possono  essere contemporaneamente  titolari  di  autorizzazione  per la fornitura di contenuti  in  ambito nazionale e locale. Ai sensi di quanto previsto dall'art.  2,  comma 2-bis, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, i marchi,  le  denominazioni  e  gli  identificativi  utilizzati per la fornitura  di  programmi  in  ambito locale devono essere distinti da quelli  utilizzati per la fornitura di programmi in ambito nazionale. Alle diffusioni interconnesse si applica quanto previsto dall'art. 21 della  legge 6 agosto 1990, n. 223 e dall'art. 8 della legge 3 maggio 2004, n. 112.
 5.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'art. 3, comma 13, uno stesso  fornitore  di  contenuti  in  ambito  locale,  direttamente o attraverso  piu'  soggetti  tra  loro  controllati  o collegati, puo' irradiare il segnale fino a una copertura massima di quindici milioni di abitanti.
 6. I soggetti autorizzati a fornire contenuti in ambito nazionale sono  tenuti  a  diffondere  il  medesimo  programma radiofonico ed i medesimi   programmi   dati,   nonche'  gli  identificativi  ad  essi associati,   su   tutto   il   territorio   nazionale,   fatta  salva l'articolazione  locale  delle  trasmissioni della concessionaria del servizio  pubblico  generale  radiotelevisivo  di  cui alla normativa vigente.
 7.  Il  fornitore  di contenuti in ambito nazionale che sia anche fornitore  di  servizi adotta un sistema di contabilita' separata per ciascuna attivita' oggetto di autorizzazione.
 Art. 23.
 Norme di razionale e corretto esercizio e vincoli di utilizzo delle
 radiofrequenze
 1.  L'operatore di rete puo' utilizzare le frequenze di emissione per la fornitura di tutti i servizi di comunicazione sonora, visiva e multimediale ed e' soggetto al vincolo di:
 a) utilizzare   prevalentemente,  rispetto  a  servizi  dati  e interattivi,  le  radiofrequenze  assegnate  per  la  diffusione  dei programmi radiofonici dei fornitori di contenuti autorizzati;
 b) utilizzare   effettivamente   le   radiofrequenze  assegnate consentendo  di soddisfare le richieste di accesso alla rete da parte dei  fornitori  di  contenuti  autorizzati  e, in via prioritaria, da parte  dei  fornitori  di contenuti autorizzati ai sensi dell'art. 3, comma 12, fatto salvo quanto previsto dall'art. 22, comma 2;
 c) rispettare i criteri di cui all'art. 22 in materia di limiti ai fornitori di contenuti.
 2.  L'operatore  di rete, ai fini del rispetto di quanto previsto al  comma 1, definisce la capacita' trasmissiva del singolo blocco da destinare  alla  diffusione  di  programmi  radiofonici in misura non inferiore  a  cinque  programmi  e  quella  da destinare ai servizi e programmi dati.
 Art. 24.
 Obblighi di trasparenza dell'operatore di rete
 1.  L'operatore  di  rete  che  sia  anche fornitore di contenuti adotta  un  sistema  di  contabilita'  separata,  per  ciascun titolo abilitativo.
 2. L'operatore di rete e' tenuto a:
 a) garantire  parita'  di trattamento ai fornitori di contenuti non  riconducibili  a  societa'  collegate  e  controllate,  rendendo disponibili a questi ultimi, ai fini di stabilire i necessari accordi le stesse informazioni tecniche messe a disposizione dei fornitori di contenuti riconducibili a societa' collegate e controllate;
 b) non   effettuare   discriminazioni,   nello   stabilire  gli opportuni  accordi  tecnici,  in  materia  di  qualita' trasmissiva e condizioni  di  accesso  alla rete fra soggetti autorizzati a fornire contenuti   appartenenti   a  societa'  controllanti,  controllate  o collegate  e  fornitori  indipendenti  di  contenuti e servizi, fermo restando  il  diritto  prioritario  dei  consorziati o dei soci delle societa'  consortili a disporre della capacita' trasmissiva interna a ciascun singolo blocco;
 c) utilizzare,    sotto    la   propria   responsabilita',   le informazioni  ottenute dai fornitori di contenuti non riconducibili a societa'  collegate  e  controllate,  esclusivamente  per  il fine di concludere  accordi  tecnici  e  commerciali di accesso alla rete. Le informazioni  ottenute  non devono essere trasmesse ad altre societa' controllate e collegate, nonche' a terzi.
 Art. 25. Disciplina  degli  accordi  fra  operatori  di  rete  e  fornitori di
 contenuti e di servizi
 1.  La  fornitura di capacita' trasmissiva nonche' degli elementi ad  essa  connessi,  da parte degli operatori di rete ai fornitori di servizi e contenuti che non siano tra loro in rapporto di controllo o di collegamento ai sensi dell'art.  2, commi 16, 17 e 18, della legge 31 luglio  1997, n. 249 e dell'art. 2359, comma 3, del codice civile, avviene  sulla  base  di una negoziazione commerciale nel rispetto di quanto  previsto  nel  presente  regolamento.  Per  la risoluzione di eventuali controversie tra operatori di rete e fornitori di contenuti si  applica  l'art. 1, comma 11, della predetta legge 31 luglio 1997, n. 249.
 2.  Cli  accordi  di cui al precedente comma sono preventivamente comunicati  all'Autorita'  al  fine della verifica del rispetto delle disposizioni  previste  dal  presente  regolamento  e dalla normativa vigente.
 Capo VI Disposizioni  per  la  concessionaria  del servizio pubblico generale
 radiotelevisivo
 Art. 26.
 Abilitazione alle diffusioni radiofoniche in tecnica digitale
 1.  Ferma  restando  la  riserva  di cui all'art. 2-bis, comma 9, della   legge  n.  66/2001,  nella  fase  di  avvio  dei  mercati  la concessionaria  del  servizio  pubblico  generale  radiotelevisivo e' abilitata alla diffusione di trasmissioni radiofoniche terrestri e di servizi   dati  in  tecnica  digitale  su  un  blocco  di  diffusione radiofonico  T-DAB  per  la  effettuazione di diffusioni in chiaro in banda  UHF-L,  che  deve  essere  distinto dagli eventuali blocchi di programmi contenenti programmi di altri operatori radiotelevisivi.
 2. Al fine di accelerare lo sviluppo della radiodiffusione sonora terrestre in tecnica digitale, la concessionaria di cui al comma 1 si impegna  a consentire, a condizioni commerciali, la coubicazione e la condivisione  dei  propri  impianti,  inclusi edifici o tralicci, con altri  operatori  di  rete  per  la radiodiffusione sonora in tecnica digitale.   Ulteriori   modalita'   di  condivisione  sono  stabilite dall'Autorita'  con il regolamento di cui all'art. 12, comma 7, della legge 3 maggio 2004, n. 112.
 Capo VII
 Disposizioni transitorie e finali
 Art. 27.
 Disposizioni transitorie
 1.  Con  l'adozione  del  presente  regolamento  termina  la fase sperimentale per la diffusione radiofonica in tecnica digitale di cui all'art.  2-bis,  comma 3, della legge n. 66/2001 e all'art. 31 della delibera n. 435/01/CONS.
 2.  I  soggetti  in  possesso di abilitazioni conseguite ai sensi dell'art.  31 della delibera n. 435/01/CONS sono tenuti a conformarsi al   presente  regolamento  nel  richiedere  le  autorizzazioni  alla fornitura di programmi e le licenze di operatore di rete.
 Art. 28.
 Disposizioni finali
 1.  Salvo  che  il  fatto costituisca reato e nel caso in cui non risultino   applicabili  le  specifiche  sanzioni  stabilite  per  le violazioni   degli   obblighi  e  dei  divieti  di  cui  al  presente regolamento,   ivi   compresi   quelli  contenuti  nelle  domande  di autorizzazione e licenza, si applicano le sanzioni di cui all'art. 2, comma  20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
 2.  L'Autorita'  si  riserva  di  adeguare  le  disposizioni  del presente provvedimento in relazione all'andamento della fase di avvio dei  mercati,  al  programma  di  attuazione  del  piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  e all'evoluzione della normativa nazionale e comunitaria e, in  ogni caso, entro la scadenza del termine previsto dalla legge per la  conversione definitiva delle trasmissioni televisive su frequenze terrestri dalla tecnica analogica alla tecnica digitale.
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