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| Gazzetta n. 69 del 24 marzo 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 25 febbraio 2005 |  | Proroga  dei  termini  di  cui  all'articolo  2, comma 1, del decreto ministeriale  26  febbraio  2004, recante modalita' di attuazione del regime  di  aiuti  per  la riconversione delle aziende zootecniche da latte,  e  dei  termini  di  cui all'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale  26  febbraio  2004, recante modalita' di attuazione del programma di abbandono totale della produzione lattiera. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI 
 Visto il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992,  che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e  dei  prodotti  lattiero-caseari sostituito dal regolamento (CE) n. 1788/2003  del  Consiglio  del  29 settembre  2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
 Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1392/2001  della  Commissione del 9 luglio 2001, recante modalita' d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore  del  latte  e  dei  prodotti lattiero-caseari sostituito dal regolamento  (CE)  n.  595/2004  della Commissione del 30 marzo 2004, recante  modalita'  d'applicazione  del regolamento (CE) n. 1788/2003 del  Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
 Visto  il  decreto-legge  28 marzo  2003,  n.  49,  convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30 maggio  2003,  n.  119,  concernente «riforma  della  normativa  in  tema  di  applicazione  del  prelievo supplementare    nel    settore    del    latte    e   dei   prodotti lattiero-caseari"»;
 Visto,  in  particolare,  l'art.  10,  commi  20  e 21, della legge 30 maggio 2003, n. 119, in base ai quali, entro quarantacinque giorni dall'entrata  in  vigore della legge di conversione del decreto-legge n.  49/2003,  con  decreti  del  Ministro  delle politiche agricole e forestali,  sono definite le modalita' di attuazione del programma di abbandono  totale  ai  sensi dell'art. 8, lettera a), del regolamento (CEE)  n.  3950/92  e  del regime di aiuti per la riconversione delle aziende  zootecniche  da  latte  che  hanno  aderito  al programma di abbandono;
 Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 2004, recante « Modalita' di  attuazione del regime di aiuti per la riconversione delle aziende zootecniche  da  latte  in  aziende estensive ad indirizzo carne o ad indirizzo  latte non bovino di cui all'art. 10, comma 21, della legge 30 maggio 2003, n. 119"»;
 Visto  il decreto ministeriale 26 febbraio 2004, recante «Modalita' di  attuazione  del  programma  di  abbandono totale della produzione lattiera ai sensi dell'art. 10, comma 20, della legge 30 maggio 2003, n. 119"»;
 Visto  il decreto ministeriale 23 giugno 2004, recante «Proroga dei termini  di  cui  all'art.  2,  comma  1,  del  decreto  ministeriale 26 febbraio 2004, recante modalita' di attuazione del regime di aiuti per la riconversione delle aziende zootecniche da latte e dei termini di  cui  all'art.  1,  comma  2, del decreto ministeriale 26 febbraio 2004,  recante  modalita'  di  attuazione  del programma di abbandono totale della produzione lattiera"»;
 Vista la procedura n. NN 41/04 aperta dalla Commissione dell'Unione europea,  nei confronti dell'Italia, con nota AGR 16737 del 28 giugno 2004  nonche' le ulteriori osservazioni di cui alla nota AGR32647 del 22 dicembre 2004;
 Considerata  la  necessita'  di porre in essere le misure idonee ad evitare la conclusione negativa della procedura NN 41/04 e, pertanto, di   integrare   le  disposizioni  di  cui  al  decreto  ministeriale 26 febbraio  2004,  recante  «Modalita'  di  attuazione del regime di aiuti  per  la  riconversione  delle  aziende zootecniche da latte in aziende  estensive ad indirizzo carne o ad indirizzo latte non bovino di cui all'art. 10, comma 21, della legge 30 maggio 2003, n. 119"»;
 Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che si e' espressa nelle sedute del 25 novembre 2004 e 3 febbraio 2005;
 
 A d o t t a
 il seguente decreto:
 Articolo unico
 1. Il termine entro cui le regioni e le province autonome di Trento e  Bolzano  devono  determinare  le proprie linee di indirizzo per la formulazione della graduatoria regionale dei produttori che intendono procedere  alla  riconversione  dell'azienda  di cui sono titolari in aziende estensive ad indirizzo carne o ad indirizzo latte non bovino, previsto  all'art.  2,  comma  1 del decreto ministeriale 26 febbraio 2004,  recante  «Modalita'  di  attuazione del regime di aiuti per la riconversione delle aziende zootecniche da latte in aziende estensive ad  indirizzo  carne  o ad indirizzo latte non bovino di cui all'art. 10,  comma  21,  della legge 30 maggio 2003, n. 119», e' prorogato al 31 marzo 2005.
 2.  Il  termine  entro  cui  i  produttori  possono  presentare  la richiesta   di  adesione  al  programma  di  abbandono  totale  della produzione  lattiera,  previsto  all'art.  1,  comma  2,  del decreto ministeriale  26 febbraio 2004, recante « Modalita' di attuazione del programma  di  abbandono  totale  della  produzione lattiera ai sensi dell'art.  10,  comma  20  della  legge  30 maggio  2003, n. 119», e' prorogato al 1° giugno 2005.
 3.  Le  linee  di  indirizzo che le regioni devono emanare ai sensi dell'art.  2,  comma  1,  del  decreto ministeriale 26 febbraio 2004, recante   «Modalita'  di  attuazione  del  regime  di  aiuti  per  la riconversione delle aziende zootecniche da latte in aziende estensive ad  indirizzo  carne  o ad indirizzo latte non bovino di cui all'art. 10,  comma 21,  della  legge  30 maggio  2003, n. 119», devono essere conformi all'allegato al presente decreto.
 4.  Le  linee  di  indirizzo redatte dalle regioni e dalle province autonome   di   Trento   e  Bolzano,  devono  prevedere  la  clausola sospensiva,  ai  sensi  degli  articoli 87  e  88  del  Trattato  che istituisce  la  Comunita'  Europea,  secondo la quale l'attuazione di quanto  previsto dal presente decreto e' subordinata all'approvazione dello stesso da parte dell'Unione europea.
 5.  Le  linee  di  indirizzo  gia'  approvate dalle regioni o dalle province  autonome  di  Trento  e  Bolzano, dovranno essere sospese e modificate  al  fine  di  renderle  compatibili  in base alla vigente normativa  comunitaria  pertanto  la  presentazione  delle domande di adesione al Piano di riconversione di cui al decreto ministeriale del 26 febbraio 2004 recante «Modalita' di attuazione del regime di aiuti per  la  riconversione  delle aziende zootecniche da latte in aziende estensive  ad  indirizzo carne o ad indirizzo latte non bovino di cui all'art.  10,  comma  21,  della  legge  30 maggio  2003, n. 119», e' sospesa in attesa dell'esito della procedura NN 41/04.
 6.  I  termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo possono, ove   la   procedura  per  l'acquisizione  del  pronunciamento  della Commissione   dell'Unione  europea  lo  rendesse  necessario,  essere modificati  con  provvedimento  a  firma del Ministro delle politiche agricole e forestali.
 Il  presente  decreto  e'  trasmesso  alla  Corte  dei conti per la registrazione  ed  entra  in  vigore  il  giorno  successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 25 febbraio 2005
 Il Ministro: Alemanno
 
 Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2005 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
 registro n. 1, foglio n. 233
 |  |  |  | Allegato 1 CRITERI  PER  L'EMANAZIONE  DELLE  LINEE  DI  INDIRIZZO RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE DEI PIANI DI RICONVERSIONE DELLE AZIENDE ZOOTECNICHE DA LATTE DI CUI ALL'ART. 10, COMMI 20 E 21 DELLA LEGGE N. 119/2003
 
 Le  linee  di  indirizzo che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano devono emanare in base a quanto previsto dal decreto ministeriale  26 febbraio 2004 «Modalita' di attuazione del regime di aiuti  per  la  riconversione  delle  aziende zootecniche da latte in aziende  estensive ad indirizzo carne o ad indirizzo latte non bovino di  cui  all'art.  10, comma 21, della legge 30 maggio 2003, n. 119», devono contenere i seguenti elementi:
 1. Aderenza agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. C 28/2 del 1° febbraio 2000;
 2.  Aderenza  ai piani di sviluppo rurale 2000-2006 ed ai Piani operativi regionali 2000-2006;
 3.  Clausola  sospensiva  ai  sensi  degli articolo 87 e 88 del Trattato che istituisce la Comunita' europea.
 Inoltre esse devono contenere le seguenti informazioni:
 Scopo   e  finalita':  Il  regime  di  aiuti  previsto  per  la riconversione    aziendale,    intende   favorire   la   prosecuzione dell'attivita'  agricola e zootecnica delle aziende che hanno aderito al  piano  di abbandono totale e definitivo della produzione di latte bovino.
 Beneficiari:  Le  imprese  zootecniche  da  latte  che  abbiano aderito  al  programma di abbandono ai sensi del decreto ministeriale del  26 febbraio  2004  «  Modalita'  di  attuazione del programma di abbandono  totale  della  produzione  lattiera ai sensi dell'art. 10, comma 20, della legge 30 maggio 2003, n. 119».
 Condizioni di ammissibilita': in base a quanto previsto da ogni regione  o  provincia  autonoma  di  Trento e Bolzano nel rispetto di quanto  previsto  dal  proprio  PSR  o  POR  in  merito ai criteri di redditivita' aziendale ed al rispetto dei requisiti comunitari minimi in  materia  di  ambiente,  igiene  e benessere degli animali ed alle previsioni relative agli sbocchi di mercato.
 Tipologie  di  intervento:  in  base  a quanto previsto da ogni regione  o  provincia  autonoma  di Trento e Bolzano nel rispetto del proprio PSR o POR.
 Entita' dell'aiuto: La regione o provincia autonoma di Trento e Bolzano, per ciascun piano presentato, valuta l'aderenza alle proprie linee  di  indirizzo e al proprio Piano di sviluppo rurale o al Piano operativo  regionale  e  determina  l'importo  erogabile che non puo' essere  superiore  a quanto previsto negli Orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, di seguito riportati:
 Zone non svantaggiate -- 40%;
 Zone svantaggiate - 50%;
 Investimenti  da  parte  di giovani agricoltori, entro i cinque anni dall'insediamento, in zone non svantaggiate - 45%;
 Investimenti  da  parte  di giovani agricoltori, entro i cinque anni dall'insediamento, in zone svantaggiate -- 55%.
 Il  contributo massimo non potra' in ogni caso superare l'importo erogato  con  il programma di abbandono di cui all'art. 10, comma 20, della legge n. 119/2003.
 Durata  prevista  dell'aiuto:  Il  programma  di  abbandono viene riattivato,  con  le  disponibilita'  finanziarie  provenienti  dalle riassegnazioni  delle  quote di cui al programma di abbandono attuato in  applicazione dell'art. 10, comma 20, della legge n. 119/2003 o da eventuali rifinanziamenti del programma, sulla base della graduatoria nazionale  che  resta  aperta  fino al completo soddisfacimento delle richieste.
 Istruttoria delle domande: In base a quanto stabilito nelle linee di  indirizzo  delle  regioni  o  delle province autonome di Trento e Bolzano
 Valutazione  dei  Piani  aziendali:  Nella  valutazione dei Piani aziendali   presentati  vengono  presi  in  considerazione  almeno  i seguenti fattori:
 a) sviluppo delle razze autoctone;
 b) marchi di qualita';
 c) sistemi di tracciabilita'.
 Controlli:  Sono  effettuati dalle regioni o province autonome di Trento  e  Bolzano  per  la verifica della realizzazione dei Piani di riconversione  finanziati  e  dall'AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura)  per  cio' che concerne i pagamenti. I suddetti soggetti provvederanno  anche al controllo del rispetto dei massimali di aiuto ammissibili con particolare riferimento al cumulo degli aiuti che non sara'   superiore  alla  percentuale  massima  di  aiuto  ammissibile sopraindicata.   Il   rispetto   delle  percentuali  di  aiuto  sara' verificato mediante l'utilizzo delle banche dati regionali.
 Spese  ammissibili:  Le  spese  ammissibili  sono quelle previste dalle regioni o province di Trento e Bolzano nel rispetto del proprio PSR   o   POR   purche'  compatibili  con  quanto  specificato  dagli Orientamenti  comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, in particolare:
 La  costruzione,  l'acquisizione  o  il  miglioramento  di beni immobili;
 Le   nuove   macchine  e  attrezzature,  compresi  i  programmi informatici;
 Le spese generali, come onorari di architetti, ingegneri, studi di  fattibilita',  acquisizione  di  brevetti  e  licenze, fino ad un massimo del 12% delle spese sopraindicate;
 Acquisto  di  terreni,  comprese spese legali, tasse e costi di registrazione.
 L'acquisto  di  animali:  in tal caso possono beneficiare degli aiuti  soltanto  il  primo  acquisto  di  bestiame e gli investimenti finalizzati  al  miglioramento  genetico  del  patrimonio  zootecnico mediante  l'acquisto  di  riproduttori di qualita' pregiata (maschi e femmine), registrati nei libri genealogici o equivalenti.
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