Gazzetta n. 69 del 24 marzo 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 25 febbraio 2005 |
Proroga dei termini di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 febbraio 2004, recante modalita' di attuazione del regime di aiuti per la riconversione delle aziende zootecniche da latte, e dei termini di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 26 febbraio 2004, recante modalita' di attuazione del programma di abbandono totale della produzione lattiera. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sostituito dal regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; Visto il regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001, recante modalita' d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sostituito dal regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione del 30 marzo 2004, recante modalita' d'applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; Visto il decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente «riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari"»; Visto, in particolare, l'art. 10, commi 20 e 21, della legge 30 maggio 2003, n. 119, in base ai quali, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 49/2003, con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, sono definite le modalita' di attuazione del programma di abbandono totale ai sensi dell'art. 8, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3950/92 e del regime di aiuti per la riconversione delle aziende zootecniche da latte che hanno aderito al programma di abbandono; Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 2004, recante « Modalita' di attuazione del regime di aiuti per la riconversione delle aziende zootecniche da latte in aziende estensive ad indirizzo carne o ad indirizzo latte non bovino di cui all'art. 10, comma 21, della legge 30 maggio 2003, n. 119"»; Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 2004, recante «Modalita' di attuazione del programma di abbandono totale della produzione lattiera ai sensi dell'art. 10, comma 20, della legge 30 maggio 2003, n. 119"»; Visto il decreto ministeriale 23 giugno 2004, recante «Proroga dei termini di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 febbraio 2004, recante modalita' di attuazione del regime di aiuti per la riconversione delle aziende zootecniche da latte e dei termini di cui all'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 26 febbraio 2004, recante modalita' di attuazione del programma di abbandono totale della produzione lattiera"»; Vista la procedura n. NN 41/04 aperta dalla Commissione dell'Unione europea, nei confronti dell'Italia, con nota AGR 16737 del 28 giugno 2004 nonche' le ulteriori osservazioni di cui alla nota AGR32647 del 22 dicembre 2004; Considerata la necessita' di porre in essere le misure idonee ad evitare la conclusione negativa della procedura NN 41/04 e, pertanto, di integrare le disposizioni di cui al decreto ministeriale 26 febbraio 2004, recante «Modalita' di attuazione del regime di aiuti per la riconversione delle aziende zootecniche da latte in aziende estensive ad indirizzo carne o ad indirizzo latte non bovino di cui all'art. 10, comma 21, della legge 30 maggio 2003, n. 119"»; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che si e' espressa nelle sedute del 25 novembre 2004 e 3 febbraio 2005;
A d o t t a il seguente decreto: Articolo unico 1. Il termine entro cui le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano devono determinare le proprie linee di indirizzo per la formulazione della graduatoria regionale dei produttori che intendono procedere alla riconversione dell'azienda di cui sono titolari in aziende estensive ad indirizzo carne o ad indirizzo latte non bovino, previsto all'art. 2, comma 1 del decreto ministeriale 26 febbraio 2004, recante «Modalita' di attuazione del regime di aiuti per la riconversione delle aziende zootecniche da latte in aziende estensive ad indirizzo carne o ad indirizzo latte non bovino di cui all'art. 10, comma 21, della legge 30 maggio 2003, n. 119», e' prorogato al 31 marzo 2005. 2. Il termine entro cui i produttori possono presentare la richiesta di adesione al programma di abbandono totale della produzione lattiera, previsto all'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 26 febbraio 2004, recante « Modalita' di attuazione del programma di abbandono totale della produzione lattiera ai sensi dell'art. 10, comma 20 della legge 30 maggio 2003, n. 119», e' prorogato al 1° giugno 2005. 3. Le linee di indirizzo che le regioni devono emanare ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 febbraio 2004, recante «Modalita' di attuazione del regime di aiuti per la riconversione delle aziende zootecniche da latte in aziende estensive ad indirizzo carne o ad indirizzo latte non bovino di cui all'art. 10, comma 21, della legge 30 maggio 2003, n. 119», devono essere conformi all'allegato al presente decreto. 4. Le linee di indirizzo redatte dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, devono prevedere la clausola sospensiva, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato che istituisce la Comunita' Europea, secondo la quale l'attuazione di quanto previsto dal presente decreto e' subordinata all'approvazione dello stesso da parte dell'Unione europea. 5. Le linee di indirizzo gia' approvate dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano, dovranno essere sospese e modificate al fine di renderle compatibili in base alla vigente normativa comunitaria pertanto la presentazione delle domande di adesione al Piano di riconversione di cui al decreto ministeriale del 26 febbraio 2004 recante «Modalita' di attuazione del regime di aiuti per la riconversione delle aziende zootecniche da latte in aziende estensive ad indirizzo carne o ad indirizzo latte non bovino di cui all'art. 10, comma 21, della legge 30 maggio 2003, n. 119», e' sospesa in attesa dell'esito della procedura NN 41/04. 6. I termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo possono, ove la procedura per l'acquisizione del pronunciamento della Commissione dell'Unione europea lo rendesse necessario, essere modificati con provvedimento a firma del Ministro delle politiche agricole e forestali. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 febbraio 2005 Il Ministro: Alemanno
Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2005 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 233 |
| Allegato 1 CRITERI PER L'EMANAZIONE DELLE LINEE DI INDIRIZZO RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE DEI PIANI DI RICONVERSIONE DELLE AZIENDE ZOOTECNICHE DA LATTE DI CUI ALL'ART. 10, COMMI 20 E 21 DELLA LEGGE N. 119/2003
Le linee di indirizzo che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano devono emanare in base a quanto previsto dal decreto ministeriale 26 febbraio 2004 «Modalita' di attuazione del regime di aiuti per la riconversione delle aziende zootecniche da latte in aziende estensive ad indirizzo carne o ad indirizzo latte non bovino di cui all'art. 10, comma 21, della legge 30 maggio 2003, n. 119», devono contenere i seguenti elementi: 1. Aderenza agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. C 28/2 del 1° febbraio 2000; 2. Aderenza ai piani di sviluppo rurale 2000-2006 ed ai Piani operativi regionali 2000-2006; 3. Clausola sospensiva ai sensi degli articolo 87 e 88 del Trattato che istituisce la Comunita' europea. Inoltre esse devono contenere le seguenti informazioni: Scopo e finalita': Il regime di aiuti previsto per la riconversione aziendale, intende favorire la prosecuzione dell'attivita' agricola e zootecnica delle aziende che hanno aderito al piano di abbandono totale e definitivo della produzione di latte bovino. Beneficiari: Le imprese zootecniche da latte che abbiano aderito al programma di abbandono ai sensi del decreto ministeriale del 26 febbraio 2004 « Modalita' di attuazione del programma di abbandono totale della produzione lattiera ai sensi dell'art. 10, comma 20, della legge 30 maggio 2003, n. 119». Condizioni di ammissibilita': in base a quanto previsto da ogni regione o provincia autonoma di Trento e Bolzano nel rispetto di quanto previsto dal proprio PSR o POR in merito ai criteri di redditivita' aziendale ed al rispetto dei requisiti comunitari minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali ed alle previsioni relative agli sbocchi di mercato. Tipologie di intervento: in base a quanto previsto da ogni regione o provincia autonoma di Trento e Bolzano nel rispetto del proprio PSR o POR. Entita' dell'aiuto: La regione o provincia autonoma di Trento e Bolzano, per ciascun piano presentato, valuta l'aderenza alle proprie linee di indirizzo e al proprio Piano di sviluppo rurale o al Piano operativo regionale e determina l'importo erogabile che non puo' essere superiore a quanto previsto negli Orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, di seguito riportati: Zone non svantaggiate -- 40%; Zone svantaggiate - 50%; Investimenti da parte di giovani agricoltori, entro i cinque anni dall'insediamento, in zone non svantaggiate - 45%; Investimenti da parte di giovani agricoltori, entro i cinque anni dall'insediamento, in zone svantaggiate -- 55%. Il contributo massimo non potra' in ogni caso superare l'importo erogato con il programma di abbandono di cui all'art. 10, comma 20, della legge n. 119/2003. Durata prevista dell'aiuto: Il programma di abbandono viene riattivato, con le disponibilita' finanziarie provenienti dalle riassegnazioni delle quote di cui al programma di abbandono attuato in applicazione dell'art. 10, comma 20, della legge n. 119/2003 o da eventuali rifinanziamenti del programma, sulla base della graduatoria nazionale che resta aperta fino al completo soddisfacimento delle richieste. Istruttoria delle domande: In base a quanto stabilito nelle linee di indirizzo delle regioni o delle province autonome di Trento e Bolzano Valutazione dei Piani aziendali: Nella valutazione dei Piani aziendali presentati vengono presi in considerazione almeno i seguenti fattori: a) sviluppo delle razze autoctone; b) marchi di qualita'; c) sistemi di tracciabilita'. Controlli: Sono effettuati dalle regioni o province autonome di Trento e Bolzano per la verifica della realizzazione dei Piani di riconversione finanziati e dall'AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) per cio' che concerne i pagamenti. I suddetti soggetti provvederanno anche al controllo del rispetto dei massimali di aiuto ammissibili con particolare riferimento al cumulo degli aiuti che non sara' superiore alla percentuale massima di aiuto ammissibile sopraindicata. Il rispetto delle percentuali di aiuto sara' verificato mediante l'utilizzo delle banche dati regionali. Spese ammissibili: Le spese ammissibili sono quelle previste dalle regioni o province di Trento e Bolzano nel rispetto del proprio PSR o POR purche' compatibili con quanto specificato dagli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, in particolare: La costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di beni immobili; Le nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici; Le spese generali, come onorari di architetti, ingegneri, studi di fattibilita', acquisizione di brevetti e licenze, fino ad un massimo del 12% delle spese sopraindicate; Acquisto di terreni, comprese spese legali, tasse e costi di registrazione. L'acquisto di animali: in tal caso possono beneficiare degli aiuti soltanto il primo acquisto di bestiame e gli investimenti finalizzati al miglioramento genetico del patrimonio zootecnico mediante l'acquisto di riproduttori di qualita' pregiata (maschi e femmine), registrati nei libri genealogici o equivalenti. |
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