| IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 e la tutela del consumatore
 
 Vista   la   legge   25 novembre  1971,  n.  1096,  che  disciplina l'attivita'  sementiera  ed  in  particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei   registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di  permettere l'identificazione delle varieta' stesse;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
 Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della  Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993,   inerenti  la  razionalizzazione  dell'organizzazione  delle amministrazioni  pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
 Visto  il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni  in  materia  di  organizzazione e di rapporti di lavoro nelle  amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di  lavoro  e  di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione  di  Governo  a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
 Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi registri,  ai  sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/71, le varieta' di  specie  agricole  indicate nel dispositivo, per le quali e' stato indicato  il  nominativo  del  responsabile  della  conservazione  in purezza;
 Viste   le   richieste  degli  interessati  volte  ad  ottenere  le variazioni di dette responsabilita';
 Considerato  i  motivi che hanno determinato la necessita' di dette variazioni;
 Considerato  che  la  Commissione  sementi di cui all'art. 19 della legge  n. 1096/1971, nella riunione del 22 febbraio 2005, ha espresso parere   favorevole   alla   variazione   di   responsabilita'  della conservazione  in  purezza  di  dette varieta' nei relativi registri, come risulta dal verbale della riunione;
 Attesa la necessita' di modificare i citati decreti;
 Decreta:
 Art. 1.
 La  responsabilita'  della  conservazione  in purezza delle sotto elencate  varieta',  gia'  assegnata  ad  altra  ditta con precedente decreto,  e'  attribuita  al  conservatore  in  purezza  a  fianco di ciascuna indicata:
 
 ----> vedere Tabella a pag. 17 della G.U. <----
 
 Il  presente  decreto  entrera'  in vigore il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana.
 Roma, 7 marzo 2005
 Il direttore generale: Abate
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