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| Gazzetta n. 69 del 24 marzo 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  | DECRETO 10 marzo 2005 |  | Determinazione  dei costi di generazione non recuperabili del settore dell'energia elettrica. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE di concerto con
 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 
 Visti gli articoli 87 e 88 del Trattato sull'Unione europea;
 Vista  la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del  19 dicembre 1996 concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia  elettrica  (di  seguito:  la  direttiva  96/92/CE), ora sostituita  dalla  direttiva  54/03/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio  del  26 giugno  2003,  ed  in  particolare  l'art. 24, che prevede  la  possibilita' di impegni o garanzie di gestione, definiti dalle  imprese  del settore dell'energia elettrica prima dell'entrata in  vigore  della  direttiva,  che possono non essere onorati a causa delle disposizioni della direttiva medesima;
 Vista  la comunicazione della Commissione europea, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale della Comunita' europea L 27 del 30 gennaio 1997, recante  metodo  per l'analisi degli aiuti di Stato connessi a taluni costi non recuperabili;
 Visto  il  regolamento  CE  n.  659/1999  del Consiglio dell'Unione europea;
 Vista  la  legge  14 novembre  1995,  n.  481, recante norme per la concorrenza  e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica utilita'. Istituzione  delle  autorita'  di regolazione dei servizi di pubblica utilita';
 Visto  il  decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: il decreto  legislativo  n. 79/99), di attuazione della citata direttiva n.  96/92/CE,  ed  in particolare l'art. 3, comma 11, concernente gli oneri generali afferenti al sistema elettrico;
 Visto  il  decreto 26 gennaio 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 27 del 3 febbraio 2000 (di seguito:  il  decreto ministeriale 26 gennaio 2000), recante norme in materia  di  individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico;
 Visto  il  decreto  17 aprile 2001 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 97 del 27 aprile 2001 (di seguito:  il  decreto ministeriale 27 aprile 2001), recante modifiche al citato decreto 26 gennaio 2000;
 Visto  il  decreto-legge  18 febbraio  2003,  n. 25 (di seguito: il decreto-legge  n. 25/03), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 41 del 19 febbraio 2003, convertito, con modificazioni, con  legge  17 aprile  2003,  n.  83 (di seguito: la legge n. 83/03), pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 92 del 19 aprile  2003,  recante  disposizioni  urgenti  in  materia  di  oneri generali  del  sistema  elettrico  e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici;
 Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 25/03, coordinato con la   legge   n.  83/03,  secondo  cui  il  Ministro  delle  attivita' produttive,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze,  sentita  l'Autorita'  per  l'energia elettrica e il gas (di seguito:  l'Autorita)  con  uno  o piu' decreti, determina le partite economiche relative agli oneri di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del   citato  decreto  ministeriale  26 gennaio  2000,  e  successive modificazioni,  maturati  fino  al 31 dicembre 2003, ed impartisce le disposizioni   necessarie  ai  fini  del  rimborso  di  tali  partite economiche  e della copertura del relativo fabbisogno, ferme restando le modalita' di calcolo vigenti non incompatibili con le disposizioni della stessa legge n. 83/03;
 Visto  il  decreto  10 settembre  2003 del Ministro delle attivita' produttive,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 222  del  24 settembre  2003,  concernente  il rimborso degli importi relativi  alla  compensazione  di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del  decreto 26 gennaio 2000, per il periodo successivo al 1° gennaio 2002;
 Visto  il  decreto  6 agosto  2004  del  Ministro  delle  attivita' produttive,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 189 del  13 agosto  2004,  concernente  la  determinazione  dei costi non recuperabili del settore dell'energia elettrica, con riferimento alle imprese  titolari  di  impianti  che, alla data del 19 febbraio 1997, erano  di  proprieta'  dell'Enel  S.p.A.,  in cui, in particolare, si prevede l'adozione di un successivo provvedimento ministeriale per la determinazione  dei  costi  di  generazione  non  recuperabili per le imprese  diverse  da  quelle sopra indicate, per le quali risultavano ancora in corso le analisi tecniche;
 Viste  le proposte avanzate dagli uffici dell'Autorita' con lettera del  15 ottobre  2004  e  le  indicazioni fornite dal Ministero delle attivita' produttive con nota del 19 ottobre 2004, relativamente alle modalita'  di  ripartizione  per  fasce  dell'energia  prodotta dalle imprese  produttrici-distributrici,  laddove non dotate di misuratori idonei alla rilevazione oraria;
 Vista  l'analisi trasmessa dagli uffici dell'Autorita', con lettera del 24 novembre 2004, relativamente alla quantificazione dei costi di generazione   non   recuperabili   a  seguito  dell'attuazione  della direttiva    96/92/CE,    con    riferimento   ad   alcune   societa' produttrici-distributrici proprietarie di impianti che, alla data del 19 febbraio 1997, non erano di proprieta' dell'Enel S.p.A.;
 Visti  gli  aggiornamenti  alla citata nota del 24 novembre 2004 di cui  alla  nota ministeriale del 6 dicembre 2004 e alle lettere degli uffici dell'Autorita' del 7 dicembre e del 17 dicembre 2004;
 Vista  la  decisione  della Commissione europea C(2004) 4333fin del 1° dicembre  2004, concernente la dichiarazione di compatibilita' con il  Trattato  dell'aiuto di Stato oggetto della notifica n. 490/2000, relativo  ai  costi  non  recuperabili  del  mercato elettrico, ed in particolare i punti 3.7 e 3.8;
 Considerato che, che per la determinazione delle partite economiche relative  all'art.  2, comma 2, della legge n. 83/03, si applicano le modalita'  di calcolo di cui all'art. 5 del decreto 26 gennaio 2000 e all'art.  3 del decreto 17 aprile 2001 non incompatibili con la legge n. 83/03;
 Considerato  che, per la determinazione delle partite economiche in parola,  si  e'  ritenuto  opportuno  avvalersi  della collaborazione dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas,  esprimendo al riguardo, con nota del 21 febbraio 2003, alcune indicazioni in merito alla  procedura  di  determinazione  e  di  calcolo,  successivamente confermate  con  note  del  29 maggio 2003, 9 luglio 2003 e 28 aprile 2004;
 Considerato    che   alcune   delle   imprese   interessate   dalla quantificazione  dei  costi  di  generazione non recuperabili oggetto dell'analisi  degli  uffici dell'Autorita' del 24 novembre 2004 hanno avanzato  richiesta di approfondimenti ed hanno esercitato il diritto di accesso agli atti utilizzati per la quantificazione in parola;
 Considerato,  inoltre,  che  non  risultano  ancora  completate  le analisi   e   le   quantificazioni   dei  costi  di  generazione  non recuperabili per alcune delle imprese produttrici-distributrici i cui impianti,  che  alla  data  del  19 febbraio  1997  non appartenevano all'Enel  S.p.A.,  a  causa del ritardo nell'invio delle informazioni utili ai fini delle quantificazioni di cui sopra;
 Ritenuto opportuno, anche per rispettare gli impegni assunti presso la  Commissione  europea, procedere alla determinazione dei costi non recuperabili  degli  impianti di produzione per Aem Torino S.p.A., in quanto   impresa   produttrice-distributrice  per  la  quale  risulta attualmente  completata  con esito positivo l'analisi, ferma restando la  possibilita'  di adottare un successivo provvedimento per analoga determinazione  a  favore  di altre imprese produttrici-distributrici per  le  quali,  alla  fine  delle  verifiche  in corso, si dovessero riconoscere costi non recuperati positivi;
 Considerato  che le disposizioni relative alla determinazione degli oneri  non  recuperabili hanno definitiva efficacia solo in seguito a positiva  analisi  di conformita' da parte della Commissione europea, nell'ambito   della  procedura  da  attuare  a  norma  dell'art.  88, paragrafo 3, del trattato CE;
 Decreta:
 Art. 1.
 Ambito di applicazione
 1. Il presente decreto determina, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge  n.  25/03  coordinato con la legge n. 83/03, gli oneri generali  del  sistema  elettrico  di  cui  all'art. 3, comma 11, del decreto  legislativo  16 marzo  1999,  n. 79, risultanti dai costi di generazione  elettrica  non  recuperabili  in seguito dell'attuazione della direttiva europea 96/92/CE per la societa' Aem Torino S.p.A.
 |  |  |  | Art. 2. Costi di generazione elettrica non recuperabili
 1.  L'ammontare delle partite economiche relative agli oneri di cui all'art.   3,   comma   1,   lettera  a),  del  decreto  ministeriale ministeriale  26 gennaio 2000 e successive modificazioni, relativi ai costi  di  generazione  non  recuperabili, riferito alla societa' Aem Torino  S.p.A.  e'  pari  a euro 16.338.000, suddiviso negli anni dal 2000 al 2003 come riportato in tabella.
 
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 Oneri relativi ai costi di generazione non recuperabili ---------------------------------------------------------------------
 2000     2001     2002     2003     Totale periodo ---------------------------------------------------------------------
 Milioni di euro --------------------------------------------------------------------- Aem Torino Spa    1,675    4,829    5,273    4,560        16,338
 |  |  |  | Art. 3. Disposizioni finali
 1.  Il Ministro delle attivita' produttive provvede a comunicare il presente  decreto  alla  Commissione  europea,  in modo conforme alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato.
 2.  Le  disposizioni del presente decreto acquistano efficacia alla data   della  decisione  della  Commissione  europea,  relativa  alla procedura di cui al comma 1, e in coerenza con la stessa.
 3.  Il  presente decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entra in vigore dalla data di pubblicazione.
 Roma, 10 marzo 2005
 
 Il Ministro
 delle attività produttive
 Marzano Il Ministro dell'economia
 e delle finanze
 Siniscalco
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