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| Gazzetta n. 69 del 24 marzo 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO |  | DECRETO 16 marzo 2005 |  | Rideterminazione  del sovrapprezzo unitario di vendita delle batterie al piombo. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO di concerto con
 IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
 
 Vista  la legge 8 luglio 1986, n. 349, di istituzione del Ministero dell'ambiente e successive modifiche ed integrazioni;
 Vista   la   legge   3 marzo  1987,  n.  59,  recante  disposizioni transitorie   ed   urgenti   per   il   funzionamento  del  Ministero dell'ambiente;
 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo;
 Visto  l'art.  9-quinquies  del  decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397,  convertito  in  legge  9  novembre  1988,  n.  475,  cosi' come modificato  dall'art.  15  della  legge  1° marzo  2002 n. 39, che ha istituito  il Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi (Cobat);
 Considerato che il comma 8, del citato art. 9-quinquies, stabilisce che  con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  di  concerto  con il Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  sono determinati  il  sovrapprezzo  e la percentuale dei costi da coprirsi con l'applicazione del sovrapprezzo;
 Visto  lo  statuto  del  Consorzio  obbligatorio  delle batterie al piombo  esauste e dei rifiuti piombosi (Cobat), approvato con decreto 2 febbraio  2004  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio  di  concerto  con il Ministro delle attivita' produttive, pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 35 del 12 febbraio 2004;
 Visto  il  proprio  decreto del 30 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 19 del 24 gennaio 1997,  relativo alla «Determinazione del sovrapprezzo unitario per le batterie al piombo»;
 Visto  il  proprio  decreto  del  16 giugno  1999, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 157 del 7 luglio 1999,  relativo  alla  «Variazione  del  sovrapprezzo  unitario delle batterie al piombo»;
 Visto  che  l'assemblea  dei  soci del Consorzio obbligatorio delle batterie  esauste  e dei rifiuti piombosi - COBAT in data 29 novembre 2004   ha   deliberato  una  modifica  del  sovrapprezzo  attualmente applicato, in ragione di un riscontrato aumento della capacita' delle batterie utilizzate nelle autovetture;
 Vista la relazione tecnica fornita dal Consorzio obbligatorio delle batterie  esausta e dei rifiuti piombosi - COBAT allegata al presente decreto sub-b);
 Considerata la necessita' di provvedere ad una nuova determinazione del sovrapprezzo unitario per batterie al piombo;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  Il  sovrapprezzo  unitario  di vendita delle batterie al piombo previsto dall'art. 9-quinquies, comma 8, della legge 9 novembre 1988, n.  475,  e'  determinato, a decorrere dal 1° luglio 2005, secondo lo schema  allegato sub a) che costituisce parte integrante del presente decreto.
 2.  Il  sovrapprezzo  di  cui al comma 1 e' applicato alle seguenti tipologie di batterie al piombo:
 a) batterie  d'avviamento  e monoblocchi industriali di capacita' minore o uguale a 20 Ah;
 b) batterie  d'avviamento  e monoblocchi industriali di capacita' maggiore di 20 Ah e minore o uguale a 95 Ah;
 c) batterie  d'avviamento  e monoblocchi industriali di capacita' maggiore di 95 Ah;
 d) elementi   sciolti   di   batterie  industriali  di  qualsiasi capacita'.
 |  |  |  | Art. 2. 1. Il sovrapprezzo sara' anticipato al COBAT dai produttori e dagli importatori  di batterie al piombo, nonche' dagli importatori di beni contenenti batterie al piombo, con cadenza trimestrale.
 2.  I  costi  di  riscossione  del sovrapprezzo sono determinati in ragione  del  10,26%  dell'entita' globale del sovrapprezzo prima del trasferimento al COBAT.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  La  congruita'  del  sovrapprezzo  sara' verificata con cadenza annuale dai Ministeri concertanti sulla base di una relazione fornita dal consiglio di amministrazione del COBAT.
 |  |  |  | Art. 4. 1.  Tutti  i  produttori  e  gli importatori di batterie al piombo, nonche'  gli  importatori di beni contenenti batterie al piombo, sono obbligati  a  versare  il  sovrapprezzo,  nei  tempi  e  nella misura stabiliti  dal  presente  decreto,  al  Consorzio  obbligatorio delle batterie  al piombo esauste e dei rifiuti piombosi COBAT ed a fornire le informazioni da questo richieste.
 2.  Chiunque,  a  seguito  di  un  controllo  effettuato dal COBAT, risulti inadempiente alla dichiarazione trimestrale, sara' perseguito a termine di legge.
 3.  Chiunque,  pur  avendo  denunciato  al  COBAT  l'immissione  in commercio  in  Italia  di  batterie  al  piombo, ritardi od ometta il relativo  pagamento  del  sovrapprezzo, sara' perseguito a termine di legge.
 |  |  |  | Art. 5. 1.  La  percentuale  dei costi per lo svolgimento dei compiti del COBAT  cosi'  come  indicato  nella  premessa,  da  coprirsi  con  il sovrapprezzo  previsto  dall'art.  9-quinquies,  comma 8, della legge 9 novembre  1988,  n.  475, e' determinata, a decorrere dal 1° luglio 2005, nella misura del 43% dei costi annui prevedibili, pari a 13.679 migliaia di euro, al netto dei costi di riscossione.
 |  |  |  | Art. 6. 1.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e  la  sua  efficacia decorre dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
 Roma, 16 marzo 2005
 
 Il Ministro dell'ambiente
 e della tutela del territorio
 Matteoli
 Il Ministro delle attività produttive
 Marzano
 |  |  |  | Allegato A 
 ----> vedere allegato a pag. 19 della G.U. <----
 |  |  |  | Allegato B 
 ----> vedere allegato a pag. 20 della G.U. <----
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