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| Gazzetta n. 69 del 24 marzo 2005 (vai al sommario) |  | BANCA D'ITALIA |  | PROVVEDIMENTO 16 marzo 2005 |  | Disciplina della Centrale d'Allarme Interbancaria. |  | 
 |  |  |  | IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA 
 Visto l'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, che prevede l'emanazione di un regolamento del Ministro della giustizia   per   la  disciplina  delle  modalita'  di  trasmissione, rettifica   ed  aggiornamento  dei  dati  da  inserire  nell'archivio previsto  dal comma 1 del medesimo articolo e delle modalita' con cui la  Banca  d'Italia,  attenendosi ai dati trasmessi, provvede al loro trattamento e ne consente la consultazione;
 Visto  il  decreto del Ministro della giustizia 7 novembre 2001, n. 458, adottato ai sensi dell'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre  1999,  n.  507, recante il regolamento sul funzionamento dell'archivio  informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento;
 Visto,  in  particolare,  l'art.  3  del  Ministro  della giustizia 7 novembre  2001,  n.  458,  ai sensi del quale le banche, gli uffici postali,  gli  intermediari  finanziari  vigilati  emittenti carte di pagamento,   i   prefetti   e   l'autorita'   giudiziaria  assicurano l'esattezza  e  la  completezza  dei  dati  trasmessi  all'archivio e provvedono  tempestivamente  alle cancellazioni e alle rettifiche dei dati errati;
 Visto l'art. 36, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n.  507, che prevede che, con distinto regolamento, la Banca d'Italia disciplina  le  modalita'  e  le  procedure  relative  alle attivita' previste dal regolamento ministeriale di cui al comma 2;
 Visto  il  regolamento  adottato dalla Banca d'Italia il 29 gennaio 2002;
 Visto   il   protocollo  d'intesa  tra  Banca  d'Italia,  Ministero dell'Interno e Ministero della Giustizia del 10 marzo 2005;
 Visto  l'art. 146 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);
 
 Emana
 il seguente regolamento:
 
 Art. 1.
 Il  quarto  comma  dell'art. 5 del regolamento della Banca d'Italia del 29 gennaio 2002 e' sostituito dal seguente:
 «La  cancellazione  e  la  rettifica  dei  dati  dell'archivio sono effettuate dall'ente che ha originato la relativa segnalazione, anche su  ordine dell'autorita' giudiziaria o del garante per la protezione dei  dati personali. I provvedimenti dell'autorita' giudiziaria o del garante   che  dispongono  la  sospensione  ovvero  la  cancellazione temporanea  dell'iscrizione, sono eseguiti dall'ente che ha originato la  segnalazione;  in  tal caso, traccia della segnalazione, non piu' consultabile  e  protetta  in  conformita'  ai  vigenti  requisiti di sicurezza,  viene  conservata  al solo fine di consentire l'eventuale riattivazione dell'iscrizione.».
 |  |  |  | Art. 2. L'art.  13  del  regolamento  di  cui  all'art. 1 e' sostituito dal seguente:
 «Art.  13  (Accesso dell'interessato). - Il soggetto interessato, o la  persona  da esso delegata, accede ai dati contenuti nell'archivio che  lo  riguardano  tramite gli enti segnalanti privati o tramite le Filiali della Banca d'Italia.».
 |  |  |  | Art. 3. L'art.  6 dell'allegato «Tempi di funzionamento» del regolamento di cui all'articolo 1 e' sostituito dai seguenti articoli:
 «Art.  6  (Segmento  ASA). - La trasmissione dei dati dai Prefetti, per  il  tramite  del  Ministero  dell'Interno, alla sezione centrale dell'archivio  ha  luogo tra le ore 08:30 e le ore 12:30 del giorno T (5).
 La   divulgazione  dalla  sezione  centrale  agli  enti  segnalanti legittimati alla consultazione ha luogo tra le ore 12:30 del giorno T e le ore 15:00 del giorno T+1.
 L'iscrizione si determina alle ore 00:00 del giorno T+2.
 Il segmento e' operativo nei giorni lavorativi bancari.»
 «Art. 7 (Segmento ASP). - La trasmissione dei dati dal Casellario Giudiziale  Centrale alla sezione centrale dell'archivio ha luogo tra le ore 08:30 e le ore 12:30 del giorno T (6).
 (5)  Per  il  giorno T si intende la data nella quale il Ministro dell'Interno    invia   i   provvedimenti   alla   sezione   centrale dell'archivio.
 (6)  Per  giorno  T  si  intende la data nella quale il Ministero della  Giustizia  -  Casellario  centrale  invia i provvedimenti alla sezione centrale dell'archivio.
 La   divulgazione  dalla  sezione  centrale  agli  enti  segnalanti legittimati alla consultazione ha luogo tra le ore 12:30 del giorno T e le ore 15:00 del giorno T+1.
 L'iscrizione si determina alle ore 00:00 del giorno T+2.
 Il segmento e' operativo nei giorni lavorativi bancari.».
 |  |  |  | Art. 4. Entrata in vigore
 Le  disposizioni  del  presente  regolamento  entrano  in vigore il giorno  successivo  alla  sua  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
 Roma, 16 marzo 2005
 Il Governatore: Fazio
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