Gazzetta n. 69 del 24 marzo 2005 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA
PROVVEDIMENTO 16 marzo 2005
Disciplina della Centrale d'Allarme Interbancaria.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, che prevede l'emanazione di un regolamento del Ministro della giustizia per la disciplina delle modalita' di trasmissione, rettifica ed aggiornamento dei dati da inserire nell'archivio previsto dal comma 1 del medesimo articolo e delle modalita' con cui la Banca d'Italia, attenendosi ai dati trasmessi, provvede al loro trattamento e ne consente la consultazione;
Visto il decreto del Ministro della giustizia 7 novembre 2001, n. 458, adottato ai sensi dell'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante il regolamento sul funzionamento dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento;
Visto, in particolare, l'art. 3 del Ministro della giustizia 7 novembre 2001, n. 458, ai sensi del quale le banche, gli uffici postali, gli intermediari finanziari vigilati emittenti carte di pagamento, i prefetti e l'autorita' giudiziaria assicurano l'esattezza e la completezza dei dati trasmessi all'archivio e provvedono tempestivamente alle cancellazioni e alle rettifiche dei dati errati;
Visto l'art. 36, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, che prevede che, con distinto regolamento, la Banca d'Italia disciplina le modalita' e le procedure relative alle attivita' previste dal regolamento ministeriale di cui al comma 2;
Visto il regolamento adottato dalla Banca d'Italia il 29 gennaio 2002;
Visto il protocollo d'intesa tra Banca d'Italia, Ministero dell'Interno e Ministero della Giustizia del 10 marzo 2005;
Visto l'art. 146 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1.
Il quarto comma dell'art. 5 del regolamento della Banca d'Italia del 29 gennaio 2002 e' sostituito dal seguente:
«La cancellazione e la rettifica dei dati dell'archivio sono effettuate dall'ente che ha originato la relativa segnalazione, anche su ordine dell'autorita' giudiziaria o del garante per la protezione dei dati personali. I provvedimenti dell'autorita' giudiziaria o del garante che dispongono la sospensione ovvero la cancellazione temporanea dell'iscrizione, sono eseguiti dall'ente che ha originato la segnalazione; in tal caso, traccia della segnalazione, non piu' consultabile e protetta in conformita' ai vigenti requisiti di sicurezza, viene conservata al solo fine di consentire l'eventuale riattivazione dell'iscrizione.».
 
Art. 2.
L'art. 13 del regolamento di cui all'art. 1 e' sostituito dal seguente:
«Art. 13 (Accesso dell'interessato). - Il soggetto interessato, o la persona da esso delegata, accede ai dati contenuti nell'archivio che lo riguardano tramite gli enti segnalanti privati o tramite le Filiali della Banca d'Italia.».
 
Art. 3.
L'art. 6 dell'allegato «Tempi di funzionamento» del regolamento di cui all'articolo 1 e' sostituito dai seguenti articoli:
«Art. 6 (Segmento ASA). - La trasmissione dei dati dai Prefetti, per il tramite del Ministero dell'Interno, alla sezione centrale dell'archivio ha luogo tra le ore 08:30 e le ore 12:30 del giorno T (5).
La divulgazione dalla sezione centrale agli enti segnalanti legittimati alla consultazione ha luogo tra le ore 12:30 del giorno T e le ore 15:00 del giorno T+1.
L'iscrizione si determina alle ore 00:00 del giorno T+2.
Il segmento e' operativo nei giorni lavorativi bancari.»
«Art. 7 (Segmento ASP). - La trasmissione dei dati dal Casellario Giudiziale Centrale alla sezione centrale dell'archivio ha luogo tra le ore 08:30 e le ore 12:30 del giorno T (6).
(5) Per il giorno T si intende la data nella quale il Ministro dell'Interno invia i provvedimenti alla sezione centrale dell'archivio.
(6) Per giorno T si intende la data nella quale il Ministero della Giustizia - Casellario centrale invia i provvedimenti alla sezione centrale dell'archivio.
La divulgazione dalla sezione centrale agli enti segnalanti legittimati alla consultazione ha luogo tra le ore 12:30 del giorno T e le ore 15:00 del giorno T+1.
L'iscrizione si determina alle ore 00:00 del giorno T+2.
Il segmento e' operativo nei giorni lavorativi bancari.».
 
Art. 4.
Entrata in vigore
Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Roma, 16 marzo 2005
Il Governatore: Fazio
 
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