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| Gazzetta n. 69 del 24 marzo 2005 (vai al sommario) |  | SACE S.P.A. - SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMMERCIO ESTERO |  | PROVVEDIMENTO 11 marzo 2005 |  | Regolamento  recante  norme  per  l'individuazione  di  documenti  di competenza  di  SACE  sottratti  al  diritto  di  accesso,  ai  sensi dell'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE 
 Visto l'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352;
 si adotta il seguente regolamento: 1. Ambito di applicazione.
 1.  Il presente regolamento individua, in conformita' con l'art. 24 della  legge  7 agosto 1990, n. 241 le categorie di documenti formati da   SACE,  o  comunque  utilizzati  ai  fitti  della  sua  attivita' amministrativa,   sottratti  all'accesso  in  relazione  ai  casi  di esclusione  del  diritto  di accesso contemplati dall'art. 24/2 della stessa legge.
 2.  Sono  inoltre esclusi dal diritto di accesso le altre categorie di  documenti  non  comprese  in questo regolamento la cui conoscenza possa  essere  di  pregiudizio  ad  altri  interessi  tutelati  dalla normativa vigente, nonche' i documenti dichiarati segreti o riservati dalla legge. 2.  Categorie  di  documenti  inaccessibili per la salvaguardia della sicurezza, difesa nazionale e relazioni internazionali.
 1.  Ai  sensi  dell'art.  24,  comma  2,  lettera  a) della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 8/5, lettera a) del del decreto del Presidente  della  Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza  di  salvaguardare la sicurezza nazionale e le relazioni internazionali, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:
 a) documenti    attinenti    la    redazione    di   Accordi   di Ristrutturazione del debito pubblico di Stati esteri;
 b) documenti   attinenti  la  formazione  di  Accordi  ed  intese internazionali   di   carattere  generale  in  campo  assicurativo  e riassicurativo;
 c) la  documentazione  relativa  alla preparazione delle riunioni del C.I.P.E.;
 d) verbali  della  conferenza  di  servizi  indetta,  a carattere permanente,   dal   Ministero   delle  attivita'  produttive  per  il coordinamento  della  posizione italiana inmateria di orientamenti da adottare  nel  quadro delle intese raggiunte fra i Paesi OCSE ai fini del   sostegno  pubblico  per  i  crediti  all'esportazione  (Accordo «Consensus»);
 e) documenti  attinenti la gestione della politica internazionale in  materia  di  assicurazione  e finanziamento agevolato dei crediti all'esportazione;
 f)  documenti  che,  ancorche'  utilizzati  da  SACE, ricadono in categorie dichiarate inaccessibili da parte di altre amministrazioni; in   tali  casi  SACE  trasmettera'  la  domanda  all'amministrazione interessata. 3.  Categorie  di  documenti  inaccessibili per la salvaguardia della politica monetaria e valutaria.
 1.  Ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera b) della legge 7 agosto 1990,  n.  241 e dell'art. 8/5, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di  salvaguardare  la  politica monetaria e valutaria, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:
 a)  documenti  relativi  ad  operazioni  di  cartolarizzazione di crediti Sace;
 b) documenti  che,  ancorche'  utilizzati  da  SACE,  ricadono in categorie dichiarate inaccessibili da parte di altre amministrazioni; in   tali  casi  SACE  trasmettera'  la  domanda  all'amministrazione interessata. 4.   Categorie   di   documenti  inaccessibili  per  la  salvaguardia dell'ordine  pubblico  e  per  la  prevenzione  e  repressione  della criminalita'.
 1.  Ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera c) della legge 7 agosto 1990,  n.  241 e dell'art. 8/5, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare l'ordine pubblico e per la prevenzione e repressione della criminalita', sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:
 a) qualsiasi   documento  diretto  o  proveniente  dall'autorita' giudiziaria  relativo  ad  esigenze  di  tutela  penale  o inerente a procedimenti  penali in corso, il cui libero accesso possa costituire violazione del segreto istruttorio;
 b) documenti  che,  ancorche'  utilizzati  da  SACE,  ricadono in categorie dichiarate inaccessibili da parte di altre amministrazioni; in   tali  casi  SACE  trasmettera'  la  domanda  all'amministrazione interessata. 5.  Categorie  di  documenti  inaccessibili per la salvaguardia della riservatezza di terzi, persone, gruppi, imprese.
 1.  Ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera d) della legge 7 agosto 1990,  n.  241 e dell'art. 8/5, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di  salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi, imprese, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:
 a) documenti valutativi del personale dipendente;
 b) documenti attinenti alle selezioni psico-attitudinali;
 c) accertamenti  medico-legali,  dichiarazioni  di  idoneita'  al servizio e relativa documentazione e documenti comunque relativi alla salute della persona;
 d) rapporti  e  documenti  trasmessi alla Procura Generale o alle Procure Regionali presso la Corte dei conti;
 e) documentazione relativa alla situazione economica, finanziaria e  patrimoniale  di  persone,  gruppi,  ed  imprese, e corrispondenza epistolare con gli stessi intervenuta;
 f) documenti  attinenti  alla  formazione  di  Accordi  e  intese nazionali  e  internazionali  particolari  in  campo  assicurativo  e riassicurativi;
 g) documenti   inerenti   alle  promesse  di  garanzia,  garanzie assicurative, atti contabili ad esclusione del Bilancio;
 h) documenti  che,  ancorche'  utilizzati  da  SACE,  ricadono in categorie dichiarate inaccessibili da parte di altre amministrazioni; in   tali  casi  SACE  trasmettera'  la  domanda  all'amministrazione Interessata.
 i) gli atti preparatori al Bilancio; 6. Differimento.
 1.  Ai  sensi  dell'art.  24/6  della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art.  8/2  e  8/3  del  decreto  del Presidente della Repubblica 27 giugno  1992,  n.  352,  l'accesso  ai seguenti documenti, qualora l'accesso  agli  stessi  non  risulti espressamente escluso, e' cosi' differito:
 a)  per  gli atti preparatori alle delibere degli organi di SACE, considerati accessibili ai sensi degli articoli precedenti, fino alla delibera  stessa o fino alla eventuale approvazione della delibera da parte del Ministero vigilante;
 b) documentazione   attinente   a  procedimenti  disciplinari,  o concernente rimedi previsti dal C.C.N.L. fino alla loro conclusione;
 c) per   i   documenti  attinenti  ai  lavori  delle  commissioni giudicatrici   di   concorso  o  di  procedimenti  di  selezione  del personale,   nonche'  per  i  documenti  comunque  oggetto  di  dette procedure  ed  in  particolare  per gli elaborati dei candidati, fino all'esaurimento delle operazioni concorsuali;
 d) per  i  documenti  attinenti  a  procedure  concorsuali  o  ad evidenza pubblica fino alla conclusione della procedura stessa;
 e) per  tutti i documenti, da ritenere accessibili ai sensi degli articoli precedenti, relativi a procedure in corso, la cui conoscenza possa  impedire  o  gravemente  ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa, fino alla conclusione delle stesse. 7. Modifiche del presente regolamento.
 1. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento e successivamente  almeno  ogni  tre  anni  SACE verifica la congruita' delle  categorie di documenti sottratti all'accesso individuate dagli articoli precedenti, ai fini di eventuali modifiche ed integrazioni.
 Roma, 11 marzo 2005
 Il direttore generale: Castellano
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