| IL DIRETTORE DELL'AGENZIA 
 In  base  alle  attribuzioni  conferitegli  dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone: 1.  Trasmissione  telematica dei dati relativi ai modelli 730/2005 da parte dei CAF-dipendenti. 1.1.  I  CAF-dipendenti  devono  trasmettere in via telematica i dati contenuti  nei  modelli  di  dichiarazione  730/2005  e  nelle schede relative  alla  scelta  dell'otto  per  mille  dell'IRPEF, secondo le specifiche tecniche di cui all'Allegato A del presente provvedimento. 1.2.  I  CAF-dipendenti  che comunicano ai sostituti d'imposta i dati contenuti  nei modelli 730-4 e 730-4 integrativo, relativi ai redditi 2004,  mediante  supporti informatici, devono osservare le specifiche tecniche di cui all'Allegato B del presente provvedimento. 1.3. I CAF-dipendenti che ricevono, quali intermediari, dai sostituti d'imposta  le  buste contenenti le schede per la scelta dell'otto per mille  dell'IRPEF,  devono  trasmettere  in via telematica i relativi dati  secondo  le  specifiche  tecniche  di  cui  all'Allegato  C del presente provvedimento. 2.  Trasmissione  telematica dei dati relativi ai modelli 730/2005 da parte dei sostituti d'imposta. 2.1.  I sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale nell'anno 2004  devono trasmettere in via telematica, direttamente o tramite un intermediario   abilitato,   i   dati   contenuti   nei   modelli  di dichiarazione  730/2005,  osservando  le  specifiche  tecniche di cui all'Allegato A del presente provvedimento. 3.  Trasmissione  telematica dei dati relativi ai modelli 730/2005 da parte degli intermediari abilitati. 3.1.  Gli intermediari abilitati devono trasmettere in via telematica i dati contenuti nei modelli di dichiarazione 730/2005 e nelle schede relative   alla   scelta   dell'otto  per  mille  dell'IRPEF,  730-1, consegnati  dai  sostituti  d'imposta  che  hanno prestato assistenza fiscale,  secondo  le specifiche tecniche contenute, rispettivamente, nell'Allegato A e nell'Allegato C al presente provvedimento. 4.  Istruzioni  per  lo  svolgimento  degli  adempimenti previsti per l'assistenza   fiscale   da  parte  dei  sostituti  d'imposta  e  dei CAF-dipendenti. 4.1.  Per  lo svolgimento degli adempimenti previsti per l'assistenza fiscale  da parte dei sostituti d'imposta e dei CAF-dipendenti devono essere  seguite  le  istruzioni contenute nell'Allegato D al presente provvedimento. Motivazioni. Con  il  provvedimento  13  gennaio  2005, pubblicato nel supplemento ordinario  n.  12  alla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2005, sono  stati  approvati  i  modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d'imposta,  730-2 per il C.A.F., 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le  relative istruzioni, nonche¤ la bolla per la consegna del modello 730-1,   concernenti   la  dichiarazione  semplificata  agli  effetti dell'imposta   sul  reddito  delle  persone  fisiche,  da  presentare nell'anno 2005 da parte dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale. Tale  provvedimento  prevede,  tra  l'altro, che i CAF-dipendenti e i sostituti  d'imposta  che  prestano assistenza fiscale nell'anno 2005 devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati contenuti  nelle  dichiarazioni  modello  730/2005 da loro elaborati, osservando   le   specifiche   tecniche   approvate   con  successivo provvedimento. Per cio' che concerne la trasmissione dei dati contenuti nelle schede relative alla scelta dell'otto per mille dell'IRPEF, i CAF-dipendenti devono   trasmetterli   direttamente  in  via  telematica,  mentre  i sostituti  d'imposta  devono  consegnare  le  buste che contengono le predette  schede ad una banca convenzionata o ad un ufficio postale o ad un intermediario abilitato, per le cui modalita' di consegna si fa rinvio  a  quanto  disposto  dal citato provvedi-mento del 13 gennaio 2005, di approvazione del modello 730/2005. Detto  provvedimento  stabilisce, inoltre, che nel caso in cui i dati contenuti  nei  modelli 730-4 e 730-4 integrativo siano comunicati ai sostituti  d'imposta mediante supporti informatici (terzo periodo del punto  1.2), devono essere osservate le specifiche tecniche stabilite con successivo provvedimento. Pertanto,  al fine di dare attuazione alle predette disposizioni, con il presente provvedimento sono definiti:
 nell'Allegato  A,  il  contenuto  e  le  specifiche  tecniche  da adottare  per  la  trasmissione  in via telematica all'A-genzia delle entrate  dei dati contenuti nei modelli di dichiarazione 730/2005, da parte   dei   sostituti   d'imposta,   dei   CAF-dipendenti  e  degli intermediari abilitati che hanno assunto tale incarico;
 nell'Allegato  B,  le  specifiche  tecniche  per  la trasmissione telematica  dei  modelli  730-4/2005  e  730-4/2005  integrativo,  da osservare  da  parte  dei  CAF-dipendenti che comunicano ai sostituti d'imposta   i  dati  contenuti  in  tali  modelli  mediante  supporti informatici;
 nell'Allegato  C,  le  specifiche  tecniche  per l'invio dei dati riguardanti  la  scelta  per  la  destinazione  dell'otto  per  mille dell'IRPEF da parte dei CAF-dipendenti e degli intermediari abilitati che hanno assunto tale incarico;
 nell'Allegato  D,  le  istruzioni per lo svolgimento da parte dei sostituti  d'imposta  e dei CAF-dipendenti degli adempimenti previsti per l'assistenza fiscale prestata. Si  riportano  i  riferimenti  normativi  del presente provvedimento. Riferimenti normativi. Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Decreto  legislativo  30  luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4); Statuto   dell'Agenzia   delle  Entrate,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1); Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1); Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001. Disciplina normativa di riferimento. Decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive  modificazioni:  disposizioni  in  materia di accertamento delle imposte sui redditi; Decreto   legislativo   9   luglio   1997,   n.   241,  e  successive modificazioni:   norme  di  semplificazione  degli  adempi-menti  dei contribuenti  in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore  aggiunto,  nonche¤ di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni; Decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive   modificazioni:  regolamento  recante  modalita'  per  la presentazione  delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta  regionale  sulle  attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto; Decreto  del Ministero delle Finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  187  del  12  agosto:  modalita' tecniche di trasmissione  telematica  delle  dichiarazioni  e  dei  contratti  di locazione  e  di  affitto  da sotto-porre a registrazione, nonche¤ di esecuzione  telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero  delle  Finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  306  del  31  dicembre  1999,  nonche¤ dal decreto del Ministero  delle  Finanze  29  marzo  2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000; Decreto  del  Ministro  delle  Finanze  31  maggio  1999,  n.  164, e successive  modificazioni: regolamento recante norme per l'assistenza fiscale  resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti di imposta e dai professionisti; Provvedimento  13  gennaio 2005, pubblicato nel supplemento ordinario n. 12 alla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2005: approvazione dei  modelli  730, 730-1, 730-2 per il sostituto d'imposta, 730-2 per il   C.A.F.,   730-3,  730-4,  730-4  integrativo,  con  le  relative istruzioni,  nonche¤  della  bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti  la  dichiarazione semplificata agli effetti dell'imposta sul  reddito  delle  persone fisiche, da presentare nell'anno 2005 da parte dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale. Il  presente  provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 14 marzo 2005
 Il direttore: Ferrara
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