Gazzetta n. 69 del 24 marzo 2005 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 2005 |
Ulteriori interventi di protezione civile diretti a fronteggiare i fenomeni di dissesto, che hanno interessato la localita' di Marinasco - Stra', nel comune di La Spezia. (Ordinanza n. 3412). |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3223 del 25 giugno 2002, recante: «Disposizioni urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza relativa ai fenomeni di dissesto che hanno interessato la localita' di Marinasco - Stra', nel comune di La Spezia»; Visto l'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3328 del 27 novembre 2003, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile»; Visto l'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3379 del 5 novembre 2004 e l'art. 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3382 del 18 novembre 2004, emanate per fronteggiare la situazione di emergenza relativa ai fenomeni di dissesto che hanno interessato la localita' di Marinasco - Stra', nel comune di La Spezia; Ravvisata l'esigenza di disciplinare le ulteriori fasi realizzative delle opere e degli interventi finalizzati a dare continuita' alle azioni intraprese in regime straordinario, nonche' conseguire il definitivo superamento del contesto critico relativo al dissesto che ha interessato la localita' di Marinasco; Considerato quindi che occorre intervenire urgentemente, utilizzando le procedure acceleratorie previste dal vigente ordinamento giuridico, al fine di scongiurare il verificarsi di ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose; Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ex art. 5, comma 3, della legge n. 225 del 1992, con cui consentire al Commissario delegato di procedere al definitivo completamento degli interventi finalizzati al superamento del predetto contesto di criticita' relativo ai fenomeni di dissesto che hanno interessato la localita' di Marinasco - Stra', nel comune di La Spezia; Acquisita l'intesa della regione Liguria con nota del 24 febbraio 2005; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. Il dott. Luigi Piscopo, gia' Prefetto di La Spezia, ed il direttore dei servizi integrati infrastrutture e trasporti Lombardia-Liguria sono confermati, fino al 31 dicembre 2005, rispettivamente, nell'incarico di commissario delegato e di soggetto attuatore, per provvedere, in regime ordinario, all'attuazione ed al completamento di tutte le iniziative gia' previste per il superamento dell'emergenza, secondo le previsioni di cui alla presente ordinanza. |
| Art. 2. 1. La regione Liguria e le amministrazioni provinciale e comunale, al fine di accelerare le attivita' di cui all'art. 1, forniscono ogni utile supporto al commissario delegato, anche assicurando il necessario sostegno finanziario e l'indispensabile collaborazione amministrativa. 2. Il commissario delegato e' autorizzato ad utilizzare la contabilita' speciale aperta ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza di protezione civile n. 3223 del 2002, continuando in regime ordinario, ad avvalersi, se necessario, del personale della struttura commissariale. |
| Art. 3. 1. Per l'attuazione del programma delle opere e degli interventi finalizzati a fronteggiare i fenomeni di dissesto che hanno interessato la localita' di Marinasco - Stra', nel comune di La Spezia, e per le conseguenti iniziative contrattuali inerenti ai necessari affidamenti, il commissario delegato si avvale delle procedure d'urgenza specificatamente previste dalla vigente normativa. |
| Art. 4. 1. Il commissario delegato e' autorizzato, altresi', ad avvalersi delle risorse comunitarie, nazionali, regionali e locali comunque assegnate o destinate alla realizzazione degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticita' relativa ai fenomeni di dissesto che hanno interessato la localita' di Marinasco nonche' delle ulteriori ed eventuali risorse finanziarie che si dovessero rendere disponibili a seguito dei procedimenti in atto a carico dell'ANAS e delle ditte esecutrici dei lavori di costruzione della galleria di Marinasco. |
| Art. 5. 1. Il commissario delegato ed il soggetto attuatore trasmettono trimestralmente al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sullo stato di attuazione degli interventi nonche', al termine degli stessi, una relazione conclusiva corredata della rendicontazione delle spese sostenute. |
| Art. 6. 1. Il Dipartimento della protezione civile e' estraneo ad ogni altro rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 marzo 2005 Il Presidente: Berlusconi |
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