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| Gazzetta n. 69 del 24 marzo 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |  | DECRETO 19 novembre 2004 |  | Recepimento  della  direttiva 2003/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  del  10  novembre 2003 concernente il ravvicinamento delle legislazioni   degli   Stati  membri  relative  all'omologazione  dei dispositivi  per  la  visione  indiretta e dei veicoli muniti di tali dispositivi,  che  modifica  la  direttiva  70/156/CEE  ed  abroga la direttiva 71/127/CEE. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 Visto  l'art.  229  del  nuovo  codice della strada approvato con decreto   legislativo   30 aprile   1992,   n.  285,  pubblicato  nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992  che  delega  i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze  loro  attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;
 Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4  stabilisce  la  competenza  del  Ministro  dei  trasporti, ora del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare in materia di  norme  costruttive  e  funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  per  i trasporti e l'aviazione civile  29 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 23 aprile  1974, recante prescrizioni generali per l'omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonche' dei loro dispositivi di equipaggiamento, in attuazione della direttiva 70/156/CEE;
 Visto  il  decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio  1995,  di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE che  modificano la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle  legislazioni  degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli  a  motore  e  dei  loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995;
 Visto   il  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti  20 giugno 2002, di recepimento della direttiva 2001/116/CE che,  da  ultimo, adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE concernente  il  ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative  all'omologazione  dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24 luglio 2002;
 Visto   il  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti  20 giugno  2003, di recepimento della direttiva 2001/85/CE relativa  alle  disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al  trasporto  passeggeri aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e recante modifica delle direttive 70/156/CEE e 97/27/CE,   pubblicato   nel   supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2003;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  per  i trasporti e l'aviazione civile  21 maggio  1974, recante norme relative all'omologazione CEE, dei  retrovisori  per i veicoli a motore ed all'omologazione parziale CEE,  dei  tipi  di veicolo a motore per quanto riguarda il montaggio dei  retrovisori in attuazione della direttiva 71/127/CEE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 27 giugno 1974;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  dei trasporti 4 novembre 1988, recante  norme  relative  all'omologazione  CEE dei retrovisori per i veicoli a motore ed all'omologazione parziale CEE dei tipi di veicolo a  motore  per  quanto  riguarda  il  montaggio  dei  retrovisori  in attuazione  della  direttiva  88/321/CEE  che  da  ultimo  adegua  al progresso tecnico la direttiva 71/127/CEE, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 1989;
 Vista  la  direttiva  2003/97/CE  del  Parlamento  europeo  e del Consiglio  del  10 novembre  2003 concernente il ravvicinamento delle legislazioni   degli   Stati  membri  relative  all'omologazione  dei dispositivi  per  la  visione  indiretta e dei veicoli muniti di tali dispositivi,  che  modifica  la  direttiva  70/156/CEE  e  abroga  la direttiva 74/127/CEE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 25 del 29 gennaio 2004:
 
 A d o t t a
 
 il seguente decreto:
 (Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo)
 
 Art. 1.
 1.  Lo scopo del presente decreto e' l'armonizzazione delle norme relative  all'omologazione dei dispositivi per la visione indiretta e dei veicoli muniti di tali dispositivi.
 2.  Le  norme di cui al comma 1, sono contenute negli allegati I, II,  III  e  IV  al presente decreto che, unitamente all'elenco degli allegati medesimi, ne costituiscono parte integrante.
 3.  Ai  fini  del  presente decreto, per «veicolo» s'intende ogni veicolo a motore come definito nell'allegato II, parte A, del decreto del  Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione  8 maggio 1995 e successive modificazioni.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  A decorrere dal 26 gennaio 2005 non e' consentito, per motivi che riguardano i dispositivi per la visione indiretta:
 a) rifiutare per un veicolo o per un dispositivo per la visione indiretta  l'omologazione  CE  o l'omologazione di portata nazionale, ne'
 b) vietare   la  vendita,  l'immatricolazione  o  la  messa  in circolazione di veicoli o di dispositivi per la visione indiretta, se detti veicoli o dispositivi per la visione indiretta sono conformi alle prescrizioni del presente decreto.
 2.  A decorrere dal 26 gennaio 2006 non e' consentito il rilascio dell'omologazione  CE  di  qualsiasi nuovo tipo di veicolo per motivi che riguardano il dispositivo per la visione indiretta o di qualsiasi nuovo  tipo  di  dispositivo  per  la  visione  indiretta se non sono rispettate   le  prescrizioni  del  presente  decreto;  la  data  del 26 gennaio  2006  e'  posticipata  di dodici mesi per le prescrizioni relative   agli  specchi  anteriori  della  categoria  VI  in  quanto componenti ed alla loro installazione sui veicoli.
 3.  A decorrere dal 26 gennaio 2006 non e' consentito il rilascio dell'omologazione  di  portata  nazionale  di qualsiasi nuovo tipo di veicolo  per  motivi  che  riguardano  i  dispositivi  per la visione indiretta  se  non  sono  rispettate  le  prescrizioni  del  presente decreto;  la  data  del 26 gennaio 2006 e' posticipata di dodici mesi per  le  prescrizioni relative agli specchi anteriori della categoria VI in quanto componenti ed alla loro installazione sui veicoli.
 4.  A decorrere dal 26 gennaio 2010 per i veicoli delle categorie M1  ed  N1,  ed  a  decorrere dal 26 gennaio 2007 per i veicoli delle altre categorie:
 a) i  certificati  di  conformita'  che  accompagnano i veicoli nuovi  a  norma  del  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e della navigazione  8 maggio  1995  e successive modificazioni non sono piu' considerati  validi  ai  fini  dell'articolo  7, comma 1, del decreto medesimo, ed
 b) e'  vietata  la  vendita,  l'immatricolazione  o la messa in circolazione dei veicoli, per  motivi che riguardano il dispositivo per la visione indiretta se i veicoli non sono conformi alle prescrizioni del presente decreto.
 5.  A decorrere dal 26 gennaio 2010 per i veicoli delle categorie M1 ed N1 ed a decorrere dal 26 gennaio 2007 per tutti i veicoli delle altre  categorie,  le  prescrizioni  del presente decreto relative al dispositivo   per  la  visione  indiretta  in  quanto  componente  si applicano  ai  fini dell'articolo 7, comma 2 del decreto del Ministro dei   trasporti  e  della  navigazione  8 maggio  1995  e  successive modificazioni.
 6.  In  deroga ai commi 2. e 5., per i ricambi continua ad essere consentito  il  rilascio  dell'omologazione  CE  e continua ad essere consentita  la  vendita e la messa in circolazione di componenti o di entita'  tecniche  separate  destinate  a  tipi  di veicoli omologati anteriormente  al  26 gennaio  2007 ai sensi del decreto del Ministro per  i  trasporti  e l'aviazione civile 21 maggio 1974, di attuazione della  direttiva 71/127/CE, e successive modificazioni, ed ai tipi di veicoli per i quali sono state rilasciate successive estensioni delle predette omologazioni.
 7.  In  deroga  al  comma  2.,  continua  ad essere consentito il rilascio  dell'omologazione di portata nazionale di qualsiasi tipo di veicolo  snodato  delle  categorie M2 ed M3, classe I, quali definite nell'allegato  I,  punto  2.1.1.1  del  decreto  del  Ministro  delle infrastrutture  e  dei trasporti 20 giugno 2003, di recepimento della direttiva  2001/85/CE, costituiti da almeno tre parti rigide snodate, che non sono conformi alle disposizioni del presente decreto, purche' siano rispettate le prescrizioni relative al campo di visibilita' del conducente di cui all'allegato III, punto 5, del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  Il  decreto  del  Ministro  dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni e' modificato come segue:
 a) nell'allegato I, il punto 9.9. e' sostituito dal seguente:
 «9.9. Dispositivi per la visione indiretta
 9.9.1. Specchi (dichiarare per ogni singolo specchio)
 9.9.1.1. Marca ....
 9.9.1.2. Marchio di omologazione CE ....
 9.9.1.3. Variante ....
 9.9.1.4.  Disegno/i  che  consenta/no l'identificazione dello specchio  e  ne  indichi/no  la posizione rispetto alla struttura del veicolo ....
 9.9.1.5.  Dettagli del sistema di fissaggio compresa la parte della struttura del veicolo cui e' fissato ....
 9.9.1.6. Dispositivi opzionali che possono influire sul campo di visibilita' posteriore ....
 9.9.1.7.  Breve  descrizione  dei  componenti elettronici (se esistono) del sistema di regolazione ....
 9.9.2.  Dispositivi  per  la  visione indiretta diversi dagli specchi ....
 9.9.2.1.  Tipo  e caratteristiche (quali descrizione completa del dispositivo) ....
 9.9.2.1.1. Per i dispositivi a telecamera e monitor: distanza di  rilevamento  (mm),  contrasto,  campo  di  luminanza,  correzione dell'abbagliamento,  tipo  di  visualizzatore (bianco e nero/colori), frequenza  di  ripetizione  dell'immagine,  campo  di  luminanza  del monitor....
 9.9.2.1.2.  Disegni  sufficientemente  particolareggiati  che permettono  di  identificare  il  dispositivo  completo,  comprese le istruzioni   di  montaggio;  sui  disegni  deve  essere  indicata  la posizione del marchio di omologazione CE ....»;
 b) nell'allegato III, il punto 9.9. e' sostituito dal seguente:
 «9.9. Dispositivi per la visione indiretta
 9.9.1. Specchi (dichiarare per ogni singolo specchio)
 9.9.1.1. Marca....
 9.9.1.2. Marchio di omologazione CE....
 9.9.1.3. Variante....
 9.9.1.4.  Disegno/i  che  consenta/no l'identificazione dello specchio  e  ne  indichi/no  la posizione rispetto alla struttura del veicolo....
 9.9.1.5.  Dettagli del sistema di fissaggio compresa la parte della struttura del veicolo cui e' fissato....
 9.9.1.6. Dispositivi opzionali che possono influire sul campo di visibilita' posteriore....
 9.9.1.7.  Breve  descrizione  dei  componenti elettronici (se esistono) del sistema di regolazione....
 9.9.2.  Dispositivi  per  la  visione indiretta diversi dagli specchi....
 9.9.2.1.  Tipo  e caratteristiche (quali descrizione completa del dispositivo)....
 9.9.2.1.1. Per i dispositivi a telecamera e monitor: distanza di  rilevamento  (mm),  contrasto,  campo  di  luminanza,  correzione dell'abbagliamento,  tipo  di  visualizzatore (bianco e nero/colori), frequenza  di  ripetizione  dell'immagine,  campo  di  luminanza  del monitor....
 9.9.2.1.2.  Disegni  sufficientemente  particolareggiati  che permettono  di  identificare  il  dispositivo  completo,  comprese le istruzioni   di  montaggio;  sui  disegni  deve  essere  indicata  la posizione del marchio di omologazione CE....»;
 c) l'allegato IV e' modificato come segue:
 1)  nella parte I, il punto 8 della tabella e' sostituito dal seguente:
 
 {Oggetto    Numero    Pubblicazione
 della        nella
 direttiva    Gazzetta               Applicazione
 Ufficiale      M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 .......... 8. Dispositivi 2003/97/CE  L 25 del
 visione                29.1.2004  X  X  X  X  X  X}
 indiretta
 
 2)  nella  parte  I,  al punto 8, il termine «retrovisore» e' sostituito da «dispositivi per la visione indiretta»;
 3)  nella  parte  II, al punto 8, il termine «retrovisori» e' sostituito da «dispositivi per la visione indiretta»;
 d) nell'allegato  XI,  appendici  1  e  2,  punto  8,  il termine «retrovisori»   e'   sostituito   da   «dispositivi  per  la  visione indiretta».
 |  |  |  | Art. 4. 1.  Il  decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 21 maggio  1974,  e successive modificazioni, e' abrogato a decorrere dal 26 gennaio 2010.
 2.   I   riferimenti   alla  direttiva  71/127/CEE  e  successive modificazioni  si  intendono fatti alla direttiva 2003/97/CE, secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV al presente decreto.
 Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 19 novembre 2004
 Il Ministro: Lunardi
 
 Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 2005 Ufficio  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 7
 |  |  |  | Allegati 
 ----> vedere allegati da pag. 8 a pag. 48 del S.O. <----
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