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| Gazzetta n. 68 del 23 marzo 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 18 marzo 2005 |  | Individuazione degli enti beneficiari dei contributi statali recati per gli anni 2005, 2006 e 2007 dall'articolo 1, commi  28 e 29, della legge  30  dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e delle relative modalita' di erogazione. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 Vista   la   legge   30 dicembre   2004,   n.   311,  concernente «Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)»;
 Visti  in  particolare i commi 28 e 29 dell'art. 1 della predetta legge  finanziaria  con i quali e' stata autorizzata la spesa di euro 201.500.000 per l'anno 2005, di euro 176.500.000 per l'anno 2006 e di euro  170.500.000  per  l'anno  2007 per la concessione di contributi statali  al finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e  i  beni culturali, e comunque a promuovere lo sviluppo economico e sociale  del  territorio,  da  destinare  agli  enti  individuati con decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze sulla base dei progetti preliminari da presentare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, in coerenza con apposito atto di  indirizzo  parlamentare, provvedendo il Ministero dell'economia e delle  finanze  alla  successiva  erogazione  in  favore  degli  enti destinatari;
 Visto  l'art.  1-ter  del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito  con  modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, con il quale sono state apportate modificazioni ai sopra richiamati commi 28  e  29 dell'art. 1 della legge finanziaria 2005, per effetto delle quali  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, con decreto da emanare  entro  novanta  giorni  dalla  entrata in vigore della legge finanziaria  2005,  individua,  in  coerenza  con  apposito  atto  di indirizzo  parlamentare,  gli  interventi  e gli enti destinatari dei contributi  di  cui  al  comma  28,  stabilendo altresi' lo schema di attestazione   che   questi   ultimi  devono  inviare  ogni  anno  al Dipartimento   della   Ragioneria   generale   dello  Stato  ai  fini dell'erogazione del finanziamento, pena la revoca dello stesso;
 Visto  l'atto  di  indirizzo, attuativo del citato comma 29, come concordato dalle commissioni bilancio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
 Ritenuto   necessario  provvedere  alla  emanazione  del  decreto ministeriale   previsto   dal   richiamato   comma 29,   al  fine  di individuare,  sulla  base delle priorita' individuate dal Parlamento, gli  interventi  e gli enti destinatari del contributo statale recato dal  precedente  comma 28,  alla  cui attribuzione deve provvedere il Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  nonche'  le caratteristiche  delle  attestazioni  che gli enti beneficiari devono trasmettere  allo  stesso  Dipartimento, entro i termini indicati dal medesimo  comma 29 con riferimento alla natura giuridica dei soggetti individuati   (pubblici   e   non),  ai  fini  della  erogazione  del contributo,  altrimenti  da  revocare  e  riassegnare con le medesime modalita';
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  Il  contributo  statale  di cui al comma 28 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, cosi' come modificato dall'art. 1-ter del   decreto-legge   30 dicembre   2004,  n.  314,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  1° marzo  2005,  n.  26,  pari  a  euro 201.500.000 per l'anno 2005, euro 176.500.000 per l'anno 2006 ed euro 170.500.000  per  l'anno 2007, viene destinato al finanziamento degli interventi  ed  in favore degli enti individuati nell'allegato elenco A),  che  forma  parte  integrante  del  presente decreto, al fine di tutelare  l'ambiente e i beni culturali, e comunque per promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Le quote di finanziamento individuate per gli anni 2005, 2006 e  2007  nell'allegato  elenco  A) e riferite a soggetti pubblici, ad eccezione  delle  amministrazioni centrali dello Stato, e ad enti non di   diritto   pubblico,   sono  attribuite  dal  Dipartimento  della Ragioneria generale dello Stato, anche in deroga alle disposizioni di cui  all'art.  3, comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 8 agosto 1996, n. 425, mediante  corrispondenti  erogazioni  a valere sull'autorizzazione di spesa  iscritta  per  i  medesimi  anni sul capitolo 7536 dell'u.p.b. 4.2.3.17  dello  stato  di  previsione  del Ministero dell'economia e delle  finanze,  previo  inoltro da parte dei medesimi soggetti delle attestazioni  previste dal comma 29 dell'art. 1 della stessa legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni, secondo lo schema di cui ai successivi articoli 3 e 4.
 2.  Le  quote  del  finanziamento  destinate alle amministrazioni centrali dello Stato, cosi' come individuate nell'allegato elenco A), sono  loro  attribuite  mediante  l'adozione  di apposito decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  con  il quale le quote di finanziamento  medesime  saranno  iscritte  sui  pertinenti capitoli, anche  di  nuova  istituzione,  dei  relativi  stati  di  previsione, mediante  corrispondente  riduzione  degli  stanziamenti  di bilancio annualmente iscritti sul capitolo richiamato al comma 1.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  Ai  sensi  e  per  gli  effetti di quanto disposto al comma 1 dell'art.  2,  i  soggetti  di diritto pubblico rientranti tra quelli indicati nell'allegato elenco A) sono tenuti a compilare, per ciascun anno  interessato, una attestazione conforme all'allegato modello B), che fa parte integrante del presente decreto.
 2.   L'attestazione,   sottoscritta   dal  legale  rappresentante dell'ente, deve contenere la dichiarazione che la quota di contributo annuale   individuata  nell'allegato  elenco  A),  distintamente  per progetti  finanziati,  ha formato oggetto di impegno formale entro la data  del  31 agosto  dell'anno  di  riferimento  e  deve,  altresi', indicare le modalita' di accredito del contributo.
 |  |  |  | Art. 4. 1.  Ai  sensi  e  per  gli  effetti di quanto disposto al comma 1 dell'art. 2, i soggetti non di diritto pubblico rientranti tra quelli elencati  nell'allegato  A) sono tenuti a compilare, per ciascun anno interessato  al finanziamento, una attestazione conforme all'allegato modello C), che fa parte integrante del presente decreto.
 2.  L'attestazione,  con  riferimento  alla  quota  di contributo annuale individuata nell'allegato elenco A), deve essere sottoscritta dal  legale  rappresentante  dell'ente e contenere, distintamente per ciascun  progetto  finanziato,  una  dichiarazione  di  assunzione di responsabilita' in ordine al rispetto del vincolo di destinazione del finanziamento  statale;  deve,  altresi',  indicare  le  modalita' di accredito del contributo.
 |  |  |  | Art. 5. 1.  Le  attestazioni  previste dagli articoli 3 e 4 devono essere trasmesse,  entro  il  termine perentorio del 30 settembre di ciascun anno  di  riferimento,  a pena di revoca del contributo, al Ministero dell'economia   e  delle  finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria generale  dello  Stato  -  Ispettorato  Generale per la finanza delle pubbliche  amministrazioni  (I.Ge.P.A)  - Ufficio X, con raccomandata a.r.
 2.  Ai  fini  della verifica del rispetto del termine indicato al comma  1  fa  fede  la  data del timbro postale di accettazione della raccomandata  a.r.,  il  cui contenuto puo' essere anticipato tramite fax  (al  numero  06-47614438)  ovvero  con  e-mail (all'indirizzo di posta:   concetta.dilascio@tesoro.it)   per   evitare  che  eventuali disguidi  postali  possano  concretizzare  l'ipotesi  di  revoca  del finanziamento  prevista  dal  comma 29 dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni.
 |  |  |  | Art. 6. 1. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede all'erogazione  in  favore  degli enti pubblici e dei soggetti non di diritto pubblico delle quote annuali di finanziamento individuate per ciascun  soggetto  nell'allegato  elenco  A)  entro  la fine del mese successivo  a  quello  in cui sono pervenute le attestazioni previste dagli  articoli 3  e  4  e  comunque non oltre il termine individuato dallo  stesso  Dipartimento nella circolare che, in ciascun esercizio finanziario, disciplina la chiusura delle contabilita' dello Stato.
 2.  Al  fine  di  fornire  agli  enti  beneficiari del contributo statale di cui al comma 1 utili indicazioni in merito alle erogazioni effettuate in loro favore i relativi provvedimenti autorizzativi sono pubblicati  sul  sito  web del Dipartimento della Ragioneria generale dello   Stato   (www.rgs.mef.gov.it)   nella  sezione  «Finanza  Enti Decentrati».
 |  |  |  | Art. 7. 1.  Le  quote  del  contributo  statale individuate nell'allegato elenco  A)  con  riferimento  agli  enti beneficiari e ai progetti da realizzare  devono  intendersi  revocate  qualora gli stessi enti non provvedano   agli   adempimenti  posti  a  loro  carico,  cosi'  come individuati  agli  articoli 3, 4 e 5, per essere riassegnate ai sensi del  comma  29  dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni.
 2.  A  tal fine, entro il mese di novembre di ciascuno degli anni 2005,  2006  e  2007,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze trasmette  alle  competenti  commissioni  parlamentari l'elenco degli enti  inadempienti  e  il  riepilogo  dei  contributi revocati. Entro sessanta  giorni  dal ricevimento dell'atto di indirizzo parlamentare il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze individua, con proprio decreto,  gli  interventi e gli enti destinatari dei contributi, alla cui  erogazione  si  provvede con le modalita' stabilite dal presente decreto.
 3.  Le quote di finanziamento revocate possono essere riassegnate anche  in termini di residui nel rispetto comunque delle disposizioni di  cui  al  secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.
 Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 18 marzo 2005
 
 Il Ministro: Siniscalco
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