| 
| Gazzetta n. 68 del 23 marzo 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |  | DECRETO 7 marzo 2005 |  | Limitazioni  all'afflusso  e alla circolazione dei veicoli sull'isola di Capri. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato   con  decreto  legislativo  10 settembre  1993,  n.  360, concernente  limitazioni  all'afflusso  ed alla circolazione stradale nelle  piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;
 Vista  la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono state   dettate   le   istruzioni   relative   all'applicazione   del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
 Considerato  che  ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro delle  infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni ed i comuni interessati,  la  facoltu'  di  vietare  nei  mesi  di  piu', intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;
 Vista  la  delibera  della  Giunta  del  comune  di  Capri  in data 15 novembre  2004,  n.  363,  concernente il divieto di afflusso e di circolazione  sull'isola  di  Capri, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori,   appartenenti   a   persone  non  facenti  parte  della popolazione  stabilmente residente nei comuni di Capri e di Anacapri, compresi i veicoli appartenenti a proprietari di seconda casa;
 Vista  la  delibera  della  Giunta  comunale  di  Anacapri  in data 15 nocembre  2004,  n.  244,  concernente il divieto di afflusso e di circolazione  sull'isola  di  Capri, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori,   appartenenti   a   persone  non  facenti  parte  della popolazione stabile residente nei comuni di Capri e Anacapri;
 Vista la deliberazione dell'amministratore dell'Azienda autonoma di cura,  soggiorno  e  turismo di Capri in data 22 ottobre 2004, n. 55, concernente  il  divieto  di afflusso e di circolazione sull'isola di Capri,  degli  autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei comuni  di  Capri  e  Anacapri,  esclusi  i  veicoli  appartenenti ai proprietari di seconda casa limitatamente al comune di Anacapri;
 Vista  la  nota  della  prefettura di Napoli prot. 26.2 Gab.Urp del 17 febbraio   2005   con   la  quale  si  esprime  parere  favorevole all'emissione del decreto;
 Vista la nota n. 3469 del 15 ottobre 2004 e la nota di sollecito n. 133  del  17 gennaio  2005  con  le  quali  si  chiedeva alla regione Campania l'emissione del parere di competenza;
 Considerato  che il Tribunale amministrativo della regione Campania -  con  ordinanza  -  Registro  generale  n.  3795/99  e  37967/99  - accoglieva  il ricorso del comune di Anacapri, riconoscendo valide le motivazioni per la deroga al divieto «in riferimento ai soggetti che, sebbene   non   residenti,  sono  proprietari  di  seconde  case  nel territorio   comunale  in  quanto  facenti  parte  della  popolazione stabile»;
 Ritenuto  opportuno  adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della  circolazione  stradale  per  le ragioni espresse nei succitati atti;
 Decreta:
 Art. 1.
 Divieto
 Dal  20 marzo  2005  al  30 ottobre  2005 e dal 20 dicembre 2005 al 7 gennaio  2006, sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'isola di Capri degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei comuni di Capri e Anacapri.
 |  |  |  | Art. 2. Deroghe
 Nel  periodo di cui all'art. 1 sono concesse deroghe al divieto per i seguenti veicoli:
 a) autoveicoli,  motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile, proprietari o che abbiano in godimento  abitazioni ubicate nei comuni dell'isola, ma non residenti purche'  iscritti  nei  ruoli comunali della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Tale deroga e' limitata ad un solo veicolo per  nucleo  familiare  e  i comuni dell'isola dovranno rilasciare un apposito contrassegno per il loro flusso;
 b) autoambulanze  per  servizio  con  foglio  di accompagnamento, servizi  di  polizia,  carri  funebri  e  veicoli trasporto merci, di qualsiasi  provenienza sempre che non in contrasto con le limitazioni alla  circolazione  vigenti  sulle  strade  dell'isola  e veicoli che trasportano  merci  ed attrezzature destinate ad ospedali, sulla base di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria;
 c) autoveicoli   che   trasportano   invalidi,   purche'   muniti dell'apposito  contrassegno  previsto  dall'art.  381 del decreto del Presidente  della  Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorita' italiana o estera;
 d) autoveicoli  con  targa  estera, sempre che siano condotti dal proprietario  o  da  un  componente  della  famiglia del proprietario stesso,   purche'  residenti  all'estero,  e  autoveicoli  con  targa italiana   noleggiati   presso  gli  aeroporti  condotti  da  turisti stranieri;
 e) autoveicoli   che   trasportano   materiale   occorrente   per manifestazioni    turistiche,    culturali    e    sportive,   previa autorizzazione rilasciata dal comune di Capri o Anacapri;
 f) autoveicoli  di proprieta' dell'amministrazione provinciale di Napoli condotti dagli agenti di vigilanza venatoria.
 |  |  |  | Art. 3. Sanzioni
 Chiunque  viola  i divieti di cui al presente decreto e' punito con la  sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro  1.433  cosi'  come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo  30 aprile  1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto  del  Ministro della giustizia in data 22 dicembre 2004, come arrotondati  ai sensi dell'art. 195, comma 3-bis del sopra richiamato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
 |  |  |  | Art. 4. Autorizzazioni in deroga
 Al  prefetto di Napoli e' concessa la facolta', in caso di appurata e  reale necessita' ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in  deroga al divieto di sbarco sull'isola di Capri e di circolazione nei comuni di Capri e Anacapri.
 |  |  |  | Art. 5. Vigilanza
 Il  prefetto  di  Napoli  e'  incaricato  della  esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.
 
 Roma, 7 marzo 2005
 
 Il Ministro: Lunardi
 
 Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2005 Ufficio  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 3, foglio n. 167
 |  |  |  |  |