Gazzetta n. 68 del 23 marzo 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
CIRCOLARE 21 marzo 2005, n. 11 |
Disposizioni di indirizzo per l'applicazione dell'articolo 1, commi 12, 13 e 14, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) - Riduzione spese per autovetture. |
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Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alle Amministrazioni centrali dello Stato Agli Uffici centrali del bilancio presso le Amministrazioni centrali dello Stato All'Ufficio Centrale di Ragioneria presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, per conoscenza: Al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale Alla Conferenza dei presidenti di regione e di provincia autonoma - presso CINSEDO All'Unione delle province d'Italia All'Associazione nazionale dei comuni italiani All'Unione nazionale comuni, comunita', enti montani
Ai revisori dei conti nominati in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze nei collegi dei revisori dei conti o sindacali degli enti ed organismi pubblici non territoriali La legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), all'art. 1, comma 12, dispone che le pubbliche Amministrazioni individuate dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (1), non possono sostenere, nel triennio 2005/2007, spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture per un ammontare superiore rispettivamente al 90, 80 e 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2004. Le medesime pubbliche Amministrazioni hanno, altresi', l'obbligo di trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 marzo 2005, una relazione da cui risulti la consistenza e la destinazione dei mezzi di trasporto a disposizione. Per le amministrazioni inadempienti, la legge prevede la limitazione dei pagamenti per l'anno 2005 al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2004. In via preliminare, occorre tener conto che la norma fa ricorso ad una diversa terminologia: autovetture e mezzi di trasporto, con riferimento rispettivamente alla riduzione della spesa ed all'attivita' di monitoraggio. Sul punto, per uniformita' di trattazione, non puo' che considerarsi un solo oggetto di indagine, sia per l'aspetto finanziario sia per l'aspetto ricognitivo e, di conseguenza, e' da intendersi corretto il riferimento, in entrambe le fattispecie, alle autovetture (art. 54, comma 1, lettera A, del codice della strada). Sempre in merito all'ambito di applicazione delle norme richiamate, si ritiene di poter sostenere che le regioni (e le loro aziende), le province, i comuni, le comunita' montane e loro consorzi possano considerarsi esclusi dall'obbligo di rilevazione, in virtu' della sentenza della Corte costituzionale 13 - 17 dicembre 2004, n. 390, la quale sancisce che le disposizioni statali devono limitarsi a fissare principi di coordinamento della finanza pubblica e non possono - in alcun caso - invadere l'area riservata alle autonomie territoriali attraverso precetti di dettaglio specifici e puntuali. Di conseguenza, per i predetti enti territoriali le disposizioni in rassegna costituiscono principi di comportamento coerenti con il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. La norma in rassegna prevede che ciascuna amministrazione predisponga una dettagliata relazione contenente tutti gli elementi relativi alle autovetture a disposizione, tra cui sono da annoverarsi, ad esempio: marca, modello, anno immatricolazione, allestimenti particolari, etc. A questi fini, si ritiene che i dati numerici possano essere proficuamente raccolti per Centro di responsabilita' amministrativa ed aggregati da ogni Amministrazione centrale per il successivo inoltro allo scrivente Ministero per il tramite degli Uffici centrali del bilancio. Allo scopo di agevolare le attivita' di reperimento delle informazioni e rendere omogenea la procedura di valutazione, sono state predisposte le schede allegate. In particolare, la scheda n. 1 rileva la consistenza numerica per tipologia di destinazione delle autovetture utilizzate dalle amministrazioni, con indicazione separata degli uffici centrali e periferici, per ciascun Centro di responsabilita' amministrativa (n. 2 schede per ogni C. di R.). Allo stesso modo gli enti pubblici non territoriali devono trasmettere gli elementi di loro competenza alle rispettive amministrazioni vigilanti, comunicando separatamente i dati relativi alle proprie eventuali sedi periferiche. Le Amministrazioni centrali, sedi di raccolta ed aggregazione delle informazioni, comunicano le notizie acquisite, distinguendo tra uffici centrali, uffici periferici ed enti vigilati. Al punto 3 della scheda n. 1 sono indicate le autovetture «strettamente necessarie all'espletamento delle funzioni primarie delle amministrazioni» (art. 2, comma 123, legge n. 662/1996), per le quali le Amministrazioni interessate procedono alla richiesta dell'applicazione del comma 13 della stessa legge finanziaria 2005, che prevede l'esclusione dalle riduzioni di spesa di cui al comma 12. A tale riguardo si ribadisce che comunque la relazione dovra' comprendere anche le autovetture eventualmente fatte oggetto dei decreti di esclusione dalla disposizione del comma 12. Sotto questo aspetto, occorre tener presente che gli enti pubblici non territoriali possono attivare la procedura di esclusione dalle limitazioni di spesa per il tramite delle Amministrazioni centrali vigilanti. Il comma 14 dell'articolo unico della citata legge n. 311/2004 prescrive che il Ministro dell'economia e delle finanze trasmetta alle Camere, entro il 30 giugno 2005, una relazione concernente lo stato di attuazione degli interventi di cui ai conuni 12 e 13, evidenziando i risultati conseguiti in termini di riduzione della spesa. Considerato, quindi, che la misurazione dei risultati conseguiti in termini di riduzione di spesa sara' concretamente attuabile solamente alla conclusione dell'esercizio di riferimento, ai fini della relazione prevista al 30 giugno 2005, la scheda n. 2 potra' essere compilata solo con riferimento ai dati previsionali 2005 aggiornati, che saranno confrontati con il dato relativo alla medesima spesa impegnata nel 2004. Pertanto, con la scheda n. 2 ogni Amministrazione comunica la spesa sostenuta per gli autoveicoli, distinguendo tra quella impegnata nel 2004, quella prevista nel bilancio di previsione 2005 e quella consentita per effetto dell'applicazione del comma 12. Le Amministrazioni centrali, dopo aver acquisito tutte le informazioni, provvedono a trasmettere al coesistente ufficio centrale del bilancio la relazione dettagliata, nella quale, tra l'altro, devono essere indicati tutti gli altri elementi necessari per la redazione del referto al Parlamento di competenza dello scrivente, unitamente alle schede riepilogative cui sopra si e' fatto cenno. Si confida nel rispetto del termine del 31 marzo 2005, significando che la mancata osservanza costituisce inadempimento sanzionabile al sensi dell'art. 1, comma 12, sopra citato. I revisori dei conti nominati in rappresentanza di questo Ministero nei collegi di revisione o sindacali degli enti pubblici non territoriali sono invitati a vigilare sull'esatta osservanza delle richiamate prescrizioni normative da parte degli enti interessati. Roma, 21 marzo 2005 Il Ministro dell'economia e delle finanze: Siniscalco
----- (1) Art. 1, comma 2, decreto legislativo n. 165: «Per Amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita' montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300». |
| Allegato
----> vedere allegato da pag. 56 a pag. 57 della G.U. <---- |
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