Gazzetta n. 68 del 23 marzo 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI |
DECRETO 8 marzo 2005 |
Certificati di abilitazione all'uso degli apparati radio a bordo delle imbarcazioni adibite alla pesca costiera, locale e ravvicinata. |
|
|
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317; Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 2004; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004 recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»; Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante «Codice delle comunicazioni elettroniche»; Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; Visto il Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera, approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali 5 agosto 2002, n. 218; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali ed il Ministro delle comunicazioni 26 luglio 2004 n. 231, ed in particolare l'art. 5 che modifica l'art. 28 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2002, n. 218; Considerato che occorre dettare una disciplina che fissi i requisiti e le modalita' per il conseguimento dell'abilitazione all'uso degli apparati VHF-RTF/DSC; MF-RTF/DSC, classe E e EPIRB, installati a bordo di imbarcazioni adibite alla pesca costiera, locale e ravvicinata, che effettuano la navigazione entro quaranta miglia dalla costa nazionale e al mare Adriatico, previsti dall'art. 28 del citato decreto n. 218/2002 come modificato; Visto il parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti espresso con nota prot. n. 86/1859/Uff. II-Sez. I. in data 11 febbraio 2005; Visto il parere del Ministero delle politiche agricole e forestali espresso con nota del 18 febbraio 2005 prot. n. 200505350. Decreta: Art. 1. 1. Ai sensi dell'art. 341, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, sono istituiti i sottoindicati titoli di abilitazione all'esercizio di stazioni di nave per l'espletamento del servizio di radiocomunicazione a bordo di navi adibite alla pesca costiera, locale e ravvicinata, dotate di apparati VHF-RTF/DSC, EPIRB e MF-RTF/DSC, di classe E; EPIRB operanti entro le 40 miglia dalla costa nazionale e il mare Adriatico: a) certificato limitato di operatore VHF-RTF/DSC; EPIRB; b) certificato limitato di operatore MF-RTF/DSC, di classe E;EPIRB. 2. Il certificato limitato di operatore VHF-RTF/DSC; EPIRB e' conforme al modello allegato 1 al presente decreto. 3. Il certificato limitato di operatore MF-RTF/DSC, di classe E;EPIRB e' conforme al modello allegato 2 al presente decreto. |
| Art. 2. 1. I certificati di cui all'art. 1, vengono conseguiti previo accertamento della idoneita' a svolgere il servizio di radiocomunicazioni di bordo con gli apparati di cui al medesimo art. 1, secondo il programma contenuto nell'allegato 3 al presente decreto, del quale costituisce parte integrante. 2. L'organizzazione delle prove di accertamento della idoneita' di cui al comma 1 e' affidata agli uffici periferici del Ministero delle comunicazioni. 3. Ferma restando la disposizione di cui al comma 2, l'accertamento dell'idoneita' a svolgere il servizio di radiocomunicazioni di bordo con gli apparati di cui all'art. 1 puo' essere effettuato dai funzionari del Ministero delle comunicazioni incaricati di eseguire le visite ispettive, relative ai collaudi ed alle ispezioni previsti dagli articoli 175 e 176 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, anche a bordo delle navi da pesca dotate degli apparati radioelettrici di cui al menzionato art. 1. |
| Art. 3. 1. La domanda di ammissione all'accertamento dell'idoneita' per il conseguimento dei certificati di cui all'art. 1, contenente le generalita' del richiedente, deve essere fatta pervenire al competente ispettorato territoriale, accompagnata dai seguenti documenti: a) fotocopia avanti retro del documento di identita' in corso di validita'; b) attestazione del versamento prescritto per tassa esami; c) una marca da bollo del valore corrente; d) due fotografie formato tessera, una delle quali autenticata. 2. I possessori dei certificati indicati nel successivo art. 4 sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere a) e c). 3. Gli ispettorati territoriali comunicano agli interessati la data e la sede degli esami. |
| Art. 4. I possessori del certificato limitato di radiotelefonista valido per navi di stazza lorda fino alle 1600 tonnellate, del certificato limitato di radiotelefonista valido per navi di stazza lorda fino alle 150 tonnellate, previsti dal decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per la marina mercantile e il Ministro per il tesoro 21 novembre 1956, come modificato dal decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per la marina mercantile 10 agosto 1965, nonche' del certificato generale di radiotelefonista per navi mercantili e per navi mercantili e aeromobili civili, di cui all'art. 341 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 possono chiedere di essere sottoposti all'accertamento della idoneita', di cui al comma 1 dell'art. 2, e di avere annotato nei medesimi certificati o in separato documento l'acquisita idoneita' ad utilizzare gli apparati radioelettrici di cui all'art. 1.
Roma, 8 marzo 2005
Il Ministro: Gasparri |
| Allegato 1
----> Vedere Allegato da pag. 32 a pag. 33 della G.U. <---- |
| Allegato 2
----> Vedere Allegato da pag. 34 a pag. 35 della G.U. <---- |
| Allegato 3
----> Vedere Allegato a pag. 36 della G.U. <---- |
|
|
|