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| Gazzetta n. 68 del 23 marzo 2005 (vai al sommario) |  | AGENZIA DELLE ENTRATE |  | PROVVEDIMENTO 16 marzo 2005 |  | Comunicazione    all'anagrafe    tributaria    dei   dati   catastali identificativi  degli  immobili  presso  cui  sono attivate utenze di energia elettrica, di servizi idrici e del gas. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE dell'Agenzia delle entrate
 e
 IL DIRETTORE
 dell'Agenzia del territorio
 
 In  base alle attribuzioni loro conferite dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;
 Dispongono:
 Art. 1. Definizione  dei  dati  analitici  degli  immobili  presso  cui  sono
 attivate utenze di energia elettrica, di servizio idrico o del gas.
 1.  Ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 7,  quinto  comma,  ultimo  periodo, del decreto del Presidente della Repubblica  29 settembre  1973,  n. 605, come modificato dall'art. 1, comma  332,  let-tera b), numero 2), della legge 30 dicembre 2004, n. 311,   i   dati   d'identificazione   dell'immobile,   da  comunicare all'anagrafe tributaria, sono:
 a) per  gli  immobili  urbani  di  cui all'art. 3 del decreto del Ministro   delle  finanze  del  2 gennaio  1998,  n.  28:  il  comune amministrativo  e l'indirizzo, il comune catastale se non coincidente con   quello   amministrativo,  la  sezione  urbana,  il  foglio,  la particella e il subalterno;
 b)  per  i  terreni  agricoli ed i fabbricati rurali: il comune amministrativo,  il  comune  catastale  se non coincidente con quello amministrativo, il foglio, la particella e il subalterno.
 2. I dati catastali identificativi dell'immobile di cui al comma 1, sono  dichiarati  dagli  utenti  ed  acquisiti dagli istituti, enti e societa'  che stipulano i relativi contratti di utenza all'atto della sottoscrizione;  per  i  contratti in essere le medesime informazioni sono  dichiarate, ai predetti soggetti, solo in occasione del rinnovo ovvero della modificazione del contratto stesso.
 3. I dati catastali identificativi dell'immobile di cui al comma 1, sono  riferiti a quanto rappresentato negli atti del catasto edilizio urbano  o  del catasto terreni e rilevabili dalla consultazione degli atti medesimi.
 |  |  |  | Art. 2. Definizione  dei  campi  costituenti  i dati catastali per il catasto edilizio urbano e per il catasto terreni
 1.  Al fine dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, gli  identificativi  degli immobili urbani di cui al comma 1, lettera a), sono cosi' rappresentati:
 a) comune amministrativo - dizione in chiaro;
 b) comune  catastale  - dizione in chiaro - se diverso dal comune amministrativo;
 c) codice comune catastale - 5 caratteri alfanumerici;
 d) sezione urbana, se presente - 3 caratteri alfanumerici;
 e) foglio - 4 caratteri alfanumerici;
 f) particella - 5 caratteri alfanumerici;
 g) subalterno, se presente - 4 caratteri alfanumerici.
 2.  Al fine dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, gli  identificativi  dei  terreni agricoli e dei fabbricati rurali di cui al comma 1, lettera b), sono cosi' rappresentati:
 a) comune amministrativo - dizione in chiaro;
 b) comune  catastale  -  dizione  in chiaro se diverso dal comune amministrativo;
 c) codice comune catastale - 5 caratteri alfanumerici;
 d) foglio - 4 caratteri alfanumerici;
 e) particella - 5 caratteri alfanumerici;
 f) subalterno, se presente - 4 caratteri alfanumerici.
 3.  Al fine dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, nei  comuni in cui vige il sistema tavolare, gli identificativi degli immobili   urbani   di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  sono  cosi' rappresentati:
 a) comune amministrativo - dizione in chiaro;
 b) comune  catastale  - dizione in chiaro - se diverso dal comune amministrativo;
 c) codice comune catastale - 5 caratteri alfanumerici;
 d) sezione urbana, se presente - 3 caratteri alfanumerici;
 e) foglio, se presente - 4 caratteri alfanumerici;
 f) particella  - 10 caratteri alfanumerici, compreso il carattere «.»  (5  caratteri  per  il  numeratore,  carattere  / separatore e 4 caratteri per il denominatore);
 g) subalterno, se presente - 4 caratteri numerici.
 4.  Al fine dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, nei  comuni  in  cui vige il sistema tavolare, gli identificativi dei terreni  agricoli  e dei fabbricati rurali di cui al comma 1, lettera b), sono cosi' rappresentati:
 a) comune amministrativo - dizione in chiaro;
 b) comune  catastale  -  dizione  in chiaro se diverso dal comune amministrativo;
 c) codice comune catastale - 5 caratteri alfanumerici;
 d) foglio, se presente - 4 caratteri alfanumerici;
 e) particella  - 10 caratteri alfanumerici, compreso il carattere «.»  (5  caratteri  per  il  numeratore,  carattere  / separatore e 4 caratteri per il denominatore);
 f) tipo particella (sono ammessi i seguenti valori: F = fondiaria E = edificiale solo per le province di Trento e Bolzano);
 g) subalterno - 4 caratteri numerici, se presente.
 5.  Al fine dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, l'indirizzo  degli  immobili urbani di cui al comma 1, lettera a), e' rappresentato  da:  toponimo,  numero civico, edificio, scala, piano, interno. Motivazioni.
 La previsione dell'obbligo di comunicare all'anagrafe tributaria, a decorrere  dal  1° aprile  2005,  i dati catastali che individuano in maniera  univoca  gli  immobili  presso i quali sono erogati pubblici servizi,  si  inserisce  nel  contesto  delle disposizioni introdotte dalla  legge  finanziaria  per il 2005, nell'ottica del potenziamento del patrimonio informativo a disposizione degli organismi preposti ai controlli  fiscali,  finalizzato  ad  una  maggiore proficuita' delle azioni di prevenzione e contrasto all'evasione. Riferimenti normativi.
 a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:
 decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 8; art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 73, comma 4);
 statuto  dell'Agenzia  delle  entrate,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
 regolamento   di   amministrazione  dell'Agenzia  delle  entrate, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).
 b) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia del territorio:
 decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 8; art. 57; art. 64; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68 comma 1; art. 73, comma 4),
 statuto  dell'Agenzia  del territorio, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 193 del 21 agosto 2001;
 regolamento   di  amministrazione  dell'Agenzia  del  territorio, pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2004.
 c) Disciplina normativa di riferimento:
 decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,  e successive modificazioni concernente le disposizioni relative all'anagrafe tributaria ed al codice fiscale dei contribuenti;
 legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, commi 332, 333 e 334.
 
 Roma, 16 marzo 2005
 Il direttore
 dell'Agenzia delle entrate
 Ferrara
 
 Il direttore dell'Agenzia del territorio
 Picardi
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