| IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 e la tutela del consumatore
 
 Vista   la   legge   25 novembre  1971,  n.  1096,  che  disciplina l'attivita'  sementiera  ed  in  particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei   registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di  permettere l'identificazione delle varieta' stesse;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
 Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della  Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993,   inerenti  la  razionalizzazione  dell'organizzazione  delle amministrazioni  pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
 Visto  il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni  in  materia  di  organizzazione e di rapporti di lavoro nelle  amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di  lavoro  e  di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione  di  governo  a  norma  dell'art.  11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
 Vista  la  richiesta  di  riesame  presentata  dall'azienda  per la produzione  seme  di  tabacco  «L'Agricola  S.r.l.» in relazione alle varieta' denominate C104 e F3119 per le quali la Commissione sementi, nella  riunione del 30 settembre 2003, ha espresso parere sfavorevole all'iscrizione nel relativo registro volontario;
 Considerato  che  la  Commissione  sementi di cui all'art. 19 della citata  legge  n.  1096/1971  nella riunione del 22 febbraio 2005, in seguito  all'esame  della  detta  richiesta  di  riesame, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varieta' indicate nel dispositivo;
 Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;
 Decreta:
 Art. 1.
 Ai  sensi  dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre  1973,  n.  1065, sono iscritte nei registri delle varieta' dei  prodotti  sementieri,  fino  alla  fine  del  decimo anno civile successivo  a  quello  della  iscrizione  medesima, le sotto elencate varieta',  le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:
 
 TABACCO
 
 Codice  |Denominazione  |Responsabile della conservazione in purezza 007852  |C104           |L'Agricola S.r.l. - Bastia Umbra (Perugia) 007857  |F3119          |L'Agricola S.r.l. - Bastia Umbra (Perugia)
 
 Il  presente  decreto  entrera'  in  vigore  il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana.
 
 Roma, 7 marzo 2005
 
 Il direttore generale: Abate
 
 Avvertenza:
 Il  presente atto non e' soggetto al visto di controllo
 preventivo  di legittimita' da parte della Corte dei conti,
 art.   3,   legge   14 gennaio   1994,   n.  20,  ne'  alla
 registrazione  da  parte dell'Ufficio centrale del bilancio
 del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze, art. 9 del
 decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.
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