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| Gazzetta n. 68 del 23 marzo 2005 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |  | DELIBERAZIONE 9 marzo 2005 |  | Rinnovazione   del  procedimento  relativo  alla  applicabilita'  del meccanismo  di  ripartizione  del costo netto del servizio universale per l'anno 1999. (Deliberazione n. 2/05/CIR). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 
 Nella  seduta della commissione per le infrastrutture e le reti del 9 marzo 2005;
 Vista  la  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n.  318,  recante «Regolamento di attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni» e, in particolare, l'art. 3;
 Visto  il  decreto  del Ministro delle comunicazioni 10 marzo 1998, recante  «Finanziamento  del  servizio  universale  nel settore delle telecomunicazioni»;
 Vista   la   delibera   n.  8/00/CIR  recante  «Applicabilita'  del meccanismo  di  ripartizione  del costo netto del servizio universale per  l'anno  1999»,  nonche'  tutti  gli  atti  istruttori sottesi al provvedimento;
 Viste  le sentenze n. 249/2002 e 250/2002, depositate dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio il 14 gennaio 2002;
 Vista la delibera n. 5/03/CIR recante «Esiti della rinnovazione del procedimento   relativo   alla   applicabilita'   del  meccanismo  di ripartizione  del  costo  netto  del  servizio  universale per l'anno 1999»;
 Vista la sentenza n. 7257/2003 del Consiglio di Stato dell'8 luglio 2003;
 Considerato quanto segue:
 1. La delibera n. 8/00/CIR.
 L'Autorita'  ha  svolto,  nel corso dell'anno 2000, un procedimento istruttorio  finalizzato  a  valutare l'esistenza dei presupposti per l'applicabilita'  di  un  meccanismo  di  ripartizione  dei  costi di fornitura  del  servizio  universale  in  relazione all'anno 1999, ai sensi  dell'art.  3,  comma  6,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica  n.  318/1997,  nonche'  a  determinare  le  modalita'  di contribuzione   all'eventuale   fondo.   L'attivita'  istruttoria  ha condotto  ad  accertare  la  sussistenza di un onere iniquo associato alla  fornitura  del servizio universale, ai sensi dell'art. 3, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e dell'art. 5, comma  2,  lettera a) del decreto ministeriale 10 marzo 1998, nonche' alla  valutazione delle modalita' di determinazione e di ripartizione del  relativo costo ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera a), n. 11, della  legge  n.  249/1997,  dell'art.  3,  comma  6, del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  318/1997  e  dell'art. 5, comma 2, lettera b), del decreto ministeriale 10 marzo 1998.
 Relativamente all'oggetto del presente procedimento, l'Autorita', a seguito della dichiarazione dell'esistenza di un costo netto positivo per il 1999 da parte della societa' Telecom Italia, ha avviato -- tra le  altre  attivita' previste dal procedimento - l'analisi necessaria alla   verifica   dell'effettiva  sussistenza  delle  condizioni  per l'applicabilita' del meccanismo di ripartizione ai sensi dell'art. 3, comma  6,  del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 ed ha  avviato  un'analisi  delle  condizioni  di  concorrenzialita' del mercato  delle  telecomunicazioni  con  riferimento all'anno 1999, al fine  di  verificare  uno  dei presupposti per l'ammissibilita' di un meccanismo di ripartizione, ovvero l'iniquita' dell'onere.
 All'esito    delle   proprie   attivita'   istruttorie,   pertanto, l'Autorita' e' pervenuta alle determinazioni contenute nella delibera n.   8/00/CR,  relative,  tra  l'altro,  all'iniquita'  dell'onere  e all'ammissibilita' di un fondo per la ripartizione di un costo netto, alla  determinazione  delle  quote di esenzione, alla valutazione del costo  netto, sulla base della relazione finale redatta dal Consorzio ERCS-NERA-WIK (incaricato di svolgere la verifica del costo netto del servizio  universale,  di  seguito  Consorzio) e alla valutazione dei benefici indiretti.
 In  particolare,  l'Autorita'  ha  ritenuto  che,  alla  luce delle condizioni  concorrenziali  e  di mercato nel settore della telefonia riscontrate  in  relazione all'anno 1999, sussistessero i presupposti per  l'applicabilita'  del meccanismo di ripartizione del costo netto del  servizio  universale, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto ministeriale 10 marzo 1998 ed ha individuato i soggetti debitori e le relative  quote  di contribuzione al fondo per il servizio universale per l'anno 1999 (articoli 1 e 4 della delibera n. 8/00/CR).
 2. La delibera n. 5/03/CIR.
 In  data 2 aprile 2003, l'Autorita' ha ottemperato alle sentenze n. 249/2002 e n. 250/2002 del Tribunale Amministrativo del Lazio, con le quali  venivano  parzialmente  accolti  i ricorsi riuniti promossi da parte  di  alcuni  operatori  avverso la delibera n. 8/00/CIR e nelle quali  veniva  ordinato  all'Autorita' di procedere alla rinnovazione del  procedimento  istruttorio  relativo  alla  valutazione in merito all'applicabilita'  del  meccanismo  di  ripartizione  del  costo del servizio  universale  per  l'anno  1999,  a partire dal momento della consegna   della  relazione  finale  da  parte  del  Consorzio,  onde consentire  ai  soggetti  interessati  di  controdedurre  rispetto ai contenuti  della  relazione  stessa ed assicurare il pieno e completo rispetto del principio del contraddittorio. 3. Il  ricorso  in  appello della societa' Omnitel Pronto Italia e la
 sentenza n. 7257/2003 del Consiglio di Stato dell'8 luglio 2003.
 In  data  9 maggio  2003,  la societa' Omnitel Pronto Italia (oggi, Vodafone-Omnitel),  ha  proposto  ricorso  in appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR Lazio n. 250/02.
 In  particolare,  la  ricorrente  ha  richiesto  la  riforma  della sentenza  della  parte in cui ha ritenuto infondati i motivi relativi all'inesistenza  di  un  ambito di concorrenzialita' tra operatori di telefonia  fissa  e  di  telefonia  mobile,  ed  alla  necessita'  di acquisire da parte dell'Autorita' il preventivo parere dell'Autorita' garante  della  concorrenza  e  del mercato. Infine, la ricorrente ha riproposto  i  motivi  di  ricorso  che  la  sentenza appellata aveva ritenuto assorbiti.
 Relativamente  al  predetto  ricorso,  il  Consiglio  di Stato, con sentenza  n.  7257/2003  dell'8 luglio  2003, ha ritenuto viziata per difetto   di  istruttoria  l'impugnata  delibera  n.  8/00/CIR.  Piu' precisamente,   il  Consiglio  di  Stato  ha  ritenuto  non  adeguata l'indagine   effettuata  dall'Autorita'  relativamente  al  grado  di concorrenzialita'  del  mercato  laddove  volendo  «  riscontrare  le condizioni  di  concorrenzialita'  del mercato delle comunicazioni al fine  di  verificare  uno  dei  presupposti  per  l'operativita'  del meccanismo  di  ripartizione  degli  oneri  del  servizio universale, [l'Autorita]  si e' limitata ad evidenziare l'erosione delle quote di mercato della Telecom Italia da parte dei concorrenti della telefonia fissa  senza  affrontare  il  tema  del  mercato  rilevante  e  della sostituibilita'  dei servizi di telefonia fissa e telefonia mobile"». Inoltre,  si  dichiara  che «il difetto di istruttoria sull'effettiva concorrenzialita'  del  mercato  rilevante  e' avvalorato anche dalla mancata   acquisizione   del   parere  dell'Autorita'  garante  della concorrenza e del mercato"».
 Ritenuto  necessario,  sulla base di quanto indicato, di avviare il provvedimento   di   rinnovazione  della  delibera  n.  8/00/CIR,  in ottemperanza  alla  sentenza  n.  7257/2003  del  Consiglio  di Stato dell'8 luglio   2003,   relativamente   ai   profili  di  difetto  di istruttoria sopra richiamati;
 Udita  la  relazione del Commissario ing. Vincenzo Monaci, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
 Delibera:
 Art. 1.
 Rinnovazione del procedimento di cui alla delibera n. 8/00/CIR
 1.  E'  avviato  il  procedimento di rinnovazione della delibera n. 8/00/CIR, in ottemperanza alla sentenza n. 7257/2003 del Consiglio di Stato dell'8 luglio 2003.
 2.  L'oggetto del presente procedimento e' la valutazione del grado di  sostituibilita'  tra  servizi  di  telefonia  fissa  e servizi di telefonia mobile, al fine di misurare il livello di concorrenzialita' del  mercato  delle  telecomunicazioni italiane in termini di mercato rilevante,  nell'ambito  della  verifica  circa  l'applicabilita' del meccanismo  di  ripartizione  del costo netto del servizio universale per l'anno 1999, secondo quanto indicato nella delibera n. 8/00/CIR.
 3. Il termine di conclusione del procedimento e' fissato in novanta giorni  dalla  data  di  pubblicazione  della presente delibera nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana di cui al successivo art. 3, comma 2.
 4. La decorrenza dei termini di cui al comma precedente e' sospesa:
 a)  per  le  richieste  di informazioni e documenti, calcolate in base alla data risultante dal protocollo dell'Autorita' in partenza e in arrivo;
 b)  per il tempo necessario ad acquisire il parere dell'Autorita' garante  della concorrenza e del mercato, calcolato in base alla data risultante dal protocollo dell'Autorita' in partenza e in arrivo.
 5.   Il  Responsabile  del  procedimento  e'  la  dott.ssa  Camilla Sebastiani del Servizio analisi di mercato e concorrenza.
 |  |  |  | Art. 2. Partecipazione al procedimento
 1.  Le  societa'  notificate di cui all'art. 3, comma 1, e tutte le parti   interessate   sono   invitate  a  far  pervenire  le  proprie osservazioni  in merito all'oggetto del presente provvedimento, cosi' come indicato al precedente art. 1, comma 2, entro e non oltre trenta giorni  dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale   della   Repubblica  italiana,  tramite  raccomandata  con ricevuta  di  ritorno,  corriere  o  raccomandata a mano, al seguente indirizzo:
 Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni - c.a. Responsabile del  procedimento  dott.ssa  Camilla Sebastiani - Servizio analisi di mercato e concorrenza - Via delle Muratte, 25 - 00187 Roma.
 2.  Le  comunicazioni dovranno recare la dicitura «Rinnovazione del procedimento   relativo   alla   applicabilita'   del  meccanismo  di ripartizione  del costo netto del servizio universale per l'anno 1999 di   cui   alla   sentenza   n.  7257/2003  del  Consiglio  di  Stato dell'8 luglio  2003"»,  nonche' l'indicazione della denominazione del soggetto  rispondente.  E'  possibile,  inoltre,  inviare  le proprie osservazioni  via  fax,  al  seguente  numero  081-7507623, ovvero in formato     elettronico,     al     seguente     indirizzo    e-mail: c.sebastiani@agcom.it,  riportando  in  oggetto  la denominazione del soggetto  rispondente  seguita  dalla  dicitura  sopra  riportata. Si precisa  che  la trasmissione via fax o in formato elettronico non e' sostitutiva   dell'invio   formale  del  documento  cartaceo  con  le modalita' esposte in precedenza.
 3.  I  soggetti  rispondenti  dovranno allegare alla documentazione fornita la dichiarazione di cui all'art. 3 del Regolamento in materia di  accesso  agli  atti,  approvato con delibera n. 217/01/CONS, come modificata  dalla  delibera  n. 335/03/CONS, contenente l'indicazione dei  documenti o le parti di documento da sottrarre all'accesso e gli specifici  motivi di riservatezza o di segretezza che giustificano la richiesta stessa. In considerazione dell'opportunita' di pubblicare i documenti  forniti, i soggetti rispondenti dovranno altresi' allegare alla   documentazione   inviata   uno   specifico  «nulla  osta  alla pubblicazione»", per le parti non sottratte all'accesso.
 4.  Le  comunicazioni pervenute potranno essere pubblicate, tenendo conto   del   grado   di   accessibilita'   indicato,  sul  sito  web dell'Autorita', all'indirizzo www.agcom.it
 5.  I  soggetti interessati possono chiedere, con apposita istanza, di  illustrare  nel  corso  di  un'audizione le proprie osservazioni, sulla  base  del documento scritto inviato in precedenza o consegnato prima  dell'inizio  dell'audizione stessa. L'istanza, che puo' essere anticipata  via  fax, deve pervenire al responsabile del procedimento tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, corriere o raccomandata a  mano,  almeno  dieci  giorni  prima della scadenza del termine per l'invio formale del documento cartaceo. Nella medesima istanza dovra' essere  indicato  un  referente  ed  un contatto fax per l'inoltro di eventuali successive comunicazioni.
 6.  Le  comunicazioni  fornite  dai  soggetti  che  aderiscono alla consultazione non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto alle decisioni dell'Autorita'.
 |  |  |  | Art. 3. Regime di pubblicita'
 1.  Il  presente  provvedimento e' notificato alle societa' Telecom Italia  S.p.a., Telecom Italia Mobile S.p.a., Vodafone-Omnitel N.V. e WIND Telecomunicazioni S.p.a.
 2. Il presente provvedimento e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale dell'Autorita' e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Napoli, 9 marzo 2005
 Il Presidente: Cheli
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