Gazzetta n. 68 del 23 marzo 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |
DECRETO 4 marzo 2005 |
Proroga del termine di presentazione, da parte delle banche concessionarie, degli accertamenti istruttori, relativi alle domande dei bandi della legge 19 dicembre 1992, n. 488, per i settori turismo e commercio dell'anno 2003. |
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IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488 in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno; Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attivita' produttive; Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000 e successive modifiche e integrazioni, concernente il testo unico delle direttive per la concessione ed erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive, tra le quali quelle del «settore commercio e del «settore turismo»; Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527 e successive modifiche e integrazioni, concernente le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata legge n. 488/1992; Viste le proprie circolari esplicative n. 900516 del 13 dicembre 2000, relativa al «settore turismo», e n. 900047 del 25 gennaio 2001, relativa al «settore commercio» e le successive modifiche ed integrazioni, con le quali sono state fornite le necessarie indicazioni per l'accesso alle agevolazioni; Visto in particolare l'art. 6-bis del citato decreto n. 527/1995 che prevede la proposta, da parte delle singole regioni, di specifiche priorita' regionali per la formazione delle graduatorie, priorita' che il Ministero delle attivita' produttive approva dopo avere valutato la loro compatibilita' con lo sviluppo complessivo di tutte le altre aree interessate oltre che con le disposizioni del medesimo decreto; Visti i decreti ministeriali del 25 giugno 2004 e dell'11 novembre 2004, con i quali sono stati fissati e successivamente prorogati i termini per la presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992, per i bandi del 2003 dei settori «turismo» e «commercio»; Visto l'art. 6, comma 3-bis del citato decreto n. 527/1995, ai sensi del quale il Ministro delle attivita' produttive, tenuto conto del numero delle domande e al fine di garantire la migliore funzionalita' degli interventi agevolativi, puo' modificare i termini prescritti dal comma 2 dello stesso articolo per l'invio da parte delle banche concessionarie delle risultanze delle attivita' istruttorie svolte sulle domande di agevolazione presentate; Considerato il rilevante numero di domande presentate a valere sui bandi sopra citati, che comporta la necessita' di usufruire di un lasso di tempo ragionevole per il corretto espletamento dell'attivita' istruttoria, anche in relazione alle difficolta' di tipo tecnico-operativo dovute all'adeguamento da parte delle banche alle nuove prescrizioni in materia di accesso ai dati catastali e ipotecari tenuti dall'Agenzia del territorio, dettate dai commi 367 e ss. della legge 30 dicembre 2004, n. 311; Ravvisata pertanto l'opportunita' di consentire una proroga del termine di invio delle risultanze istruttorie fissato dall'art. 6, comma 2 del citato decreto n. 527/1995; Decreta: I termini di cui all'art. 6, comma 2 del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527 per l'invio al Ministero delle risultanze degli accertamenti istruttori svolti dalle banche concessionarie in relazione alle domande di agevolazione presentate per i bandi 2003 della legge n. 488/1992, relativi ai settori «turismo» e «commercio», sono prorogati di trenta giorni. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 marzo 2005
p. Il Ministro: Galati |
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