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| Gazzetta n. 68 del 23 marzo 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  | DECRETO 4 marzo 2005 |  | Proroga   del   termine  di  presentazione,  da  parte  delle  banche concessionarie,  degli accertamenti istruttori, relativi alle domande dei bandi della legge 19 dicembre 1992, n. 488, per i settori turismo e commercio dell'anno 2003. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 
 Visto  il  decreto-legge  22 ottobre  1992, n. 415, convertito, con modificazioni,  nella  legge  19 dicembre  1992, n. 488 in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
 Visto  l'art.  5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96,  che  attribuisce  al  Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato  la  competenza  in  materia di adempimenti tecnici, amministrativi  e  di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attivita' produttive;
 Visto  il decreto ministeriale 3 luglio 2000 e successive modifiche e  integrazioni,  concernente  il  testo unico delle direttive per la concessione   ed   erogazione   delle   agevolazioni  alle  attivita' produttive, tra le quali quelle del «settore commercio e del «settore turismo»;
 Visto  il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527 e successive modifiche e integrazioni, concernente le modalita' e le procedure per la  concessione  ed  erogazione  delle  agevolazioni  in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata legge n. 488/1992;
 Viste  le  proprie  circolari esplicative n. 900516 del 13 dicembre 2000, relativa al «settore turismo», e n. 900047 del 25 gennaio 2001, relativa   al  «settore  commercio»  e  le  successive  modifiche  ed integrazioni,   con   le  quali  sono  state  fornite  le  necessarie indicazioni per l'accesso alle agevolazioni;
 Visto  in  particolare  l'art. 6-bis del citato decreto n. 527/1995 che   prevede  la  proposta,  da  parte  delle  singole  regioni,  di specifiche  priorita'  regionali per la formazione delle graduatorie, priorita'  che  il  Ministero delle attivita' produttive approva dopo avere  valutato la loro compatibilita' con lo sviluppo complessivo di tutte  le  altre  aree  interessate oltre che con le disposizioni del medesimo decreto;
 Visti  i decreti ministeriali del 25 giugno 2004 e dell'11 novembre 2004,  con  i  quali sono stati fissati e successivamente prorogati i termini  per  la  presentazione  delle  domande  per  l'accesso  alle agevolazioni  di cui alla legge n. 488/1992, per i bandi del 2003 dei settori «turismo» e «commercio»;
 Visto  l'art.  6,  comma  3-bis  del citato decreto n. 527/1995, ai sensi  del quale il Ministro delle attivita' produttive, tenuto conto del  numero  delle  domande  e  al  fine  di  garantire  la  migliore funzionalita' degli interventi agevolativi, puo' modificare i termini prescritti  dal  comma  2  dello stesso articolo per l'invio da parte delle   banche   concessionarie   delle  risultanze  delle  attivita' istruttorie svolte sulle domande di agevolazione presentate;
 Considerato  il rilevante numero di domande presentate a valere sui bandi  sopra  citati,  che  comporta la necessita' di usufruire di un lasso   di   tempo   ragionevole   per   il   corretto   espletamento dell'attivita'  istruttoria,  anche  in relazione alle difficolta' di tipo  tecnico-operativo  dovute all'adeguamento da parte delle banche alle  nuove  prescrizioni  in  materia di accesso ai dati catastali e ipotecari tenuti dall'Agenzia del territorio, dettate dai commi 367 e ss. della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
 Ravvisata  pertanto  l'opportunita'  di  consentire una proroga del termine  di  invio  delle risultanze istruttorie fissato dall'art. 6, comma 2 del citato decreto n. 527/1995;
 Decreta:
 I  termini  di  cui  all'art.  6,  comma 2 del decreto ministeriale 20 ottobre  1995,  n.  527  per l'invio al Ministero delle risultanze degli  accertamenti  istruttori svolti dalle banche concessionarie in relazione  alle  domande  di agevolazione presentate per i bandi 2003 della legge n. 488/1992, relativi ai settori «turismo» e «commercio», sono prorogati di trenta giorni.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 4 marzo 2005
 
 p. Il Ministro: Galati
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