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| Gazzetta n. 68 del 23 marzo 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 8 marzo 2005 |  | Riconoscimento,  alla  sig.ra  Franco  Rodriguez Susana Elizabeth, di titolo  di  studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile 
 Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
 norme sulla condizione dello straniero;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6;
 Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione   della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988, relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di durata minima di tre anni;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per  l'esercizio  di talune professioni della disciplina dei relativi ordinamenti»;
 Vista l'istanza della sig.ra Franco Rodriguez Susana Elizabeth nata a  Guayaquil  (Ecuador)  il  18  agosto  1970, cittadina ecuadoregna, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della  Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto   legislativo  n.  115/1992,  il  riconoscimento  del  titolo professionale   ecuadoriano   di   «Psicologa   clinica»   rilasciato dall'«Universidad  Catolica»  di  Santiago  de Guayaquil nel febbraio 1998  ai  fini  dell'accesso  all'albo  e l'esercizio in Italia della professione di psicologo;
 Considerato  inoltre  che  risulta  essere  iscritta al «Colegio de Psicologos clinicos» di Guayas da novembre 2003;
 Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta del 14 dicembre 2004;
 Sentito  il  parere  del  rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
 Ritenuto     che    la    richiedente    abbia    una    formazione accademico-professionale  completa  ai  fini dell'esercizio in Italia della  professione  di  psicologo  - Sezione A dell'albo, per cui non appare necessario applicare misure compensative;
 Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma  7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui  la  verifica  del  rispetto  delle  quote  relative ai flussi di ingresso  nel  territorio  dello  Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo  n.  286/1998  non e' richiesta per i cittadini stranieri gia'  in  possesso  di  permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
 Considerato  che  la  richiedente possiede un permesso di soggiorno per  lavoro subordinato, rinnovato dalla Questura di Milano in data 9 settembre 2004 valido fino al 23 settembre 2006;
 Decreta:
 Alla  sig.ra  Franco  Rodriguez  Susana Elizabeth, nata a Guayaquil (Ecuador)  il  18 agosto 1970, cittadina ecuadoregna, e' riconosciuto il  titolo  professionale  di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - Sezione A e l'esercizio della professione  in  Italia,  fatta  salva  la  perdurante  validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
 
 Roma, 8 marzo 2005
 
 Il direttore generale: Mele
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