Gazzetta n. 67 del 22 marzo 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 8 marzo 2005 |
Riconoscimento, al sig. Duarte Goncalves Ferreira Francisco Florido, del titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscirnento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti; Vista l'istanza del sig. Duarte Goncalves Ferreira Francisco Florido, nato a Lisbona il 2 novembre 1978, cittadino portoghese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento dei titoli professionali di cui e' in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di psicologo; Preso atto che e' in possesso del titolo accademico «Lcenciatura em Psicologia clinica» conseguito presso lo «Instituto Superior de Psicologia Aplicada» nel novembre 2002; Considerato inoltre che ha ottenuto la carta professionale dal «Ministerio do trabalho e da Solidariedade» nel settembre 2003; Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 27 aprile 2004 e del 22 febbraio 2005: Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Ritenuto comunque, che la richiedente non abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo - sezione A dell'albo, e pertanto debba essere applicata una misura compensativa consistente in una prova attitudinale orale oppure in un tirocinio; Visto l'art. 6 comma 1 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003; Decreta: Art. 1. Al sig. Duarte Goncalves Ferreira Francisco Florido, nato a Lisbona il 2 novembre 1978, cittadino portoghese, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - Sezione A e l'esercizio della professione in Italia. |
| Art. 2. Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di sei mesi. Le modalita' di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. |
| Art. 3. La prova, ove oggetto di scelta del richiedente, verte sulla seguente materia: 1) psicologia clinica. Roma, 8 marzo 2005 Il direttore generale: Mele |
| Allegato A a) Prova attitudinale: il candidato dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova e' volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonche' la dichiarazione di disponibilita' dello psicologo tutor. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento dello stesso, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale. |
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