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| Gazzetta n. 67 del 22 marzo 2005 (vai al sommario) |  | AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  | DETERMINAZIONE 9 marzo 2005 |  | Regime  di  rimborsabilita'  e prezzo di vendita delle confezioni del medicinale  «Puregon»  (beta follitropina), autorizzate con procedura centralizzata europea. (Determinazione C n. 25-2005). |  | 
 |  |  |  | Regime  di  rimborsabilita'  e prezzo di vendita delle confezioni del  medicinale  «Puregon»  (beta  follitropina)  -  autorizzate  con procedura   centralizzata   europea  dalla  Commissione  europea  con decisione  del  14 gennaio  2002 ed inserite nel registro comunitario dei medicinali con i numeri: EU/1/96/008/038   300   UI/0,36   ml  soluzione  iniettabile  1 cartuccia uso sottocutaneo;
 EU/96/008/039  600 UI/0,72 ml soluzione iniettabile 1 cartuccia uso sottocutaneo.
 Titolare A.l.C.: N.V.Organon.
 
 IL DIRETTORE GENERALE
 
 Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
 Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30 settembre  2003  n.  269, convertito  nella  legge  24 novembre  2003,  n.  326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  di concerto con i Ministri  della  funzione  pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre  2004,  n.  245  recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145
 Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del   dott.   Nello   Martini   in  qualita'  di  direttore  generale dell'Agenzia  italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al  n.  1154  del  registro  visti  semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;
 Visto il decreto legislativo n. 178/1991;
 Vista  la  legge  24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi  di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;
 Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
 Vista  la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela  sanitaria  delle  attivita'  sportive e della lotta contro il doping»;
 Visto  l'art.  7,  comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,  convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  l'art.  48,  comma  33,  legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone  la  negoziazione  del  prezzo  per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;
 Visto  il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della  direttiva  CEE  92/26  riguardante  la classificazione ai fini della   fornitura   del   medicinali   per  uso  umano  e  successive modificazioni e integrazioni»;
 Visto  il  decreto  legislativo  8 aprile  2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;
 Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;
 Visto il regolamento n. 726/2004/CE;
 Vista  la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle  note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
 Vista   la   domanda   con   la   quale  la  ditta  ha  chiesto  la classificazione, ai fini della rimborsabilita';
 Visto  il  parere  della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 15-16 febbraio 2005;
 Vista  la deliberazione n. 3 in data 24 febbraio 2005 del consiglio di  amministrazione  dell'AIFA  adottata  su  proposta  del direttore generale;
 Considerato  che  per  la  corretta gestione delle varie fasi della distribuzione,  alla  specialita'  medicinale  «Puregon»  debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;
 Determina:
 Art. 1.
 Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.
 Alla   specialita'  medicinale  PUREGON  (beta-follitropina)  nelle confezioni   indicate   vengono   attribuiti  i  seguenti  numeri  di identificazione nazionale:
 confezioni:
 300   UI/0,36   ml   soluzione   iniettabile  1  cartuccia  uso sottocutaneo;
 A.I.C. n. 029520386/E (in base 10) 0W4WJ2 (in base 32);
 600   UI/0,72   ml   soluzione   iniettabile  1  cartuccia  uso sottocutaneo;
 AIC n. 029520398/E (in base 10) 0W4WJG (in base 32).
 |  |  |  | Art. 2. Classificazione ai fini della rimborsabilita'
 La   specialita'   medicinale   «Puregon»   (beta-follitropina)   e classificata come segue:
 Confezione:
 300   IU/0,362   ml   soluzione  iniettabile  1  cartuccia  uso sottocutaneo;
 A.I.C. n. 029520386/E (in base 10) 0W4WJ2 (in base 32);
 Classe di rimborsabilita': A nota 74;
 Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 109,50 euro;
 Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 180,72 euro;
 Confezione:
 600   UI/0,72   ml   soluzione   iniettabile  1  cartuccia  uso sottocutaneo;
 A.I.C. n. 029520398/E (in base 10) 0W4WJ2G (in base 32);
 Classe di rimborsabilita': A nota 74;
 Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) 219,00 euro;
 Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 361,44 euro.
 Rispetto  del  tetto  di  spesa  (convenzionata  +  diretta)  per i prodotti  a  base di FSH da DNA ricombinante per i successivi 24 mesi pari  a un valore media annuo ex factory di 57,58 milioni di euro; in caso  di  sfondamento  si  procedera'  con  un  meccanismo di ripiano automatico  a  recuperare, nell'anno successivo, l'eccedenza di spesa in  proporzione  alle  quote di mercato posseduta da ciascuna azienda titolare di prodotti a base di FSH da DNA Ricombinante.
 Non  si  applicano  le  misure  di ripiano della spesa farmaceutica complessive  per  il  rispetto  del tetto di spesa, art. 48, comma 1, legge  24 novembre  2003  n.  326,  nel  caso  fosse  gia' in atto il meccanismo   di  ripiano  specifico  per  il  superamento  del  tetto negoziato.
 |  |  |  | Art. 3. Classificazione ai fini della fornitura
 RRL:   medicinale   soggetto   a  prescrizione  medica  limitativa, vendibile  al  pubblico  su  prescrizione  di centri ospedalieri a di specialisti.
 |  |  |  | Art. 4. Disposizioni finali
 La  presente  determinazione  ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e   sara'   notificata  alla  societa'  titolare  dell'autorizzazione all'immissione in commercio.
 
 Roma, 9 marzo 2005
 
 Il direttore generale: Martini
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