Gazzetta n. 67 del 22 marzo 2005 (vai al sommario) |
UNIVERSITA' DI NAPOLI FEDERICO II |
DECRETO RETTORALE 24 febbraio 2005 |
Modificazioni allo statuto. |
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IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16; Visto il decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004; Visto lo statuto vigente dell'Universita' degli Studi di Napoli Federico II ed in particolare l'art. 71; Visto il decreto rettorale n. 43 del 10 gennaio 2005 con il quale sono stati integrati, per effetto del comma 3 del citato art. 71, gli allegati A e C allo statuto che elencano, rispettivamente, le strutture per la ricerca e quelle per la didattica esistenti presso l'Ateneo; Viste le deliberazioni del Consiglio degli studenti di Ateneo n. 03 del 19 luglio 2004, del Consiglio di amministrazione n. 02 del 30 luglio 2004 e del Senato accademico n. 01 del 16 settembre 2004 con le quali sono state approvate modifiche e/o integrazioni allo statuto di Ateneo; Vista la nota prot. n. 2784 del 2 novembre 2004 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in merito alle modifiche dello statuto proposte dall'Ateneo; Viste le successive deliberazioni del Senato accademico n. 01 del 7 dicembre 2004 e del Consiglio di amministrazione n. 04 del 14 dicembre 2004 con le quali sono state approvate ulteriori modifiche e/o integrazioni allo statuto di Ateneo; Considerato che la citata delibera del Senato accademico n. 01 del 7 dicembre 2004 autorizza, altresi', l'amministrazione ad apportare allo statuto le modifiche formali che risultino conseguenza diretta ed immediata delle modifiche di cui alla delibera del Senato accademico n. 01 del 16 settembre 2004, ovvero di modifiche legislative; Visto il decreto direttoriale del M.I.U.R. del 17 febbraio 2005, inviato con nota prot. n. 109 del 18 febbraio 2005, con cui il Ministero, in riscontro alla proposta dell'Ateneo, formula unicamente i seguenti rilievi: «Art. 36, comma 1, lettera b: - Sostituire "laurea specialistica" con laurea magistrale ai sensi del decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004; Art. 36, comma 1, lettera c: - togliere "diploma di" master.......»; Ritenuto di recepire detti rilievi ministeriali e di conformarsi agli stessi; Visto che le modifiche e/o integrazioni apportate allo Statuto comportano l'abrogazione e/o l'inserimento di nuovi articoli e/o commi; Ritenuto pertanto necessario procedere alla riarticolazione dello statuto con lo scorrimento e le conseguenti nuove numerazioni e rubricazioni degli articoli; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli Studi di Napoli Federico II e' modificato come segue: - sono modificati e/o integrati gli articoli 1, 2, 10, 23, 34, 35, 36, 37, 47, 49, 50, 51, 60, 62, 63 e 70; - sono abrogati il comma 7 dell'art. 21 ed il comma 3 dell'art. 38; - sono abrogati gli articoli 39, 40, 52 e 64; - dopo gli articoli 5, 45, 63 e 77 sono inseriti, rispettivamente, gli articoli 5-bis, 45-bis, 63-bis, 63-ter e 77-bis; - dopo l'art. 78 si aggiungono gli articoli 79, 80, 81, 82 e 83. Le suddette modifiche e/o integrazioni allo statuto dell'Universita' degli Studi di Napoli Federico II sono riportate nell'allegato 1. Il testo emendato e riarticolato dello statuto dell'Universita' degli Studi di Napoli Federico II, nonche' degli allegati A e C, sono riportati nell'allegato 2. Gli allegati 1 e 2 sono parte integrante del presente decreto. Napoli, 24 febbraio 2005 Il rettore: Trombetti |
| ALLEGATO 1 TITOLO I - PRINCIPI
Articolo 1 - Personalita' giuridica
Dopo il comma 2 dell'articolo 1 sono inseriti i seguenti nuovi commi 2-bis e 2-ter:
"2-bis. L'Universita' e' organizzata secondo i principi di efficienza, efficacia dell'azione amministrativa, decentramento, differenziazione." "2-ter. La disciplina normativa spettante all'Universita' si uniforma al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi di governo dell'Universita' e la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica spetta ai dirigenti, mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione del personale non docente."
Articolo 2 - Finalita' istituzionali
I commi 3 e 5 dell'articolo 2 sono cosi' sostituiti: "3. Fini primari dell'Universita' sono l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze e la promozione della qualita' dei processi formativi e della ricerca. Essi vengono perseguiti promuovendo ed organizzando la ricerca e curando, con azioni coordinate, la formazione culturale e professionale, nonche' la crescita civile degli studenti." "5. L'Universita', soggetto autonomo e unitario, riconosce la pluralita' delle culture che concorrono a costituire la sua identita' e si configura come sistema articolato in Poli, in conformita' al principio del decentramento delle funzioni." .sp02; Articolo 5 - Altre attivita'
Dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente nuovo articolo 5-bis: "art. 5-bis - Difensore Civico di Ateneo 1. Il diritto allo studio, i diritti di partecipazione previsti dall'ordinamento universitario, l'imparzialita' e il buon andamento delle attivita' didattiche e formative e delle attivita' connesse alla valutazione del rendimento degli studenti sono garantiti anche dal Difensore Civico di Ateneo. 2. Il Difensore Civico, nominato dal Rettore secondo criteri di competenza giuridica e di imparzialita' tra persone esterne all'Ateneo, segnala agli organi di governo dell'Ateneo disfunzioni, irregolarita', ritardi, carenze o abusi che coinvolgano i diritti degli studenti. 3. Gli Uffici dell'Ateneo forniscono al Difensore Civico le informazioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni. 4. Il Difensore Civico e' tenuto al segreto di ufficio e alla riservatezza quanto alle informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni."
TITOLO II - ORGANI
Articolo 10 - Rettore
Il comma 2 dell'art. 10 e' cosi' modificato: "2. Il Rettore dura in carica quattro anni accademici ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta." Articolo 21 - Nucleo di valutazione di Ateneo E' abrogato il comma 7 dell'articolo 21.
TITOLO III - RICERCA
Articolo 23 - Dipartimenti
Il comma 4 dell'articolo 23 e' cosi' modificato: "4. Il numero minimo di professori e ricercatori per la costituzione di un Dipartimento e' di trenta unita', di cui almeno dieci professori di ruolo. I Dipartimenti sono disattivati qualora, per tre anni accademici consecutivi, il numero di afferenti sia inferiore a quello prescritto. L'Ateneo incentiva la fusione dei Dipartimenti."
Articolo 34 - Sistema bibliotecario
Il comma 6 dell'articolo 34 e' cosi' modificato: "6. I Consigli di Polo definiscono i criteri della politica degli acquisti delle Biblioteche di Polo e ne verificano l'attuazione."
Articolo 35 - Sistema museale
Il comma 2 dell'articolo 35 e' cosi' modificato: "2. I Centri museali hanno autonomia gestionale, organizzativa e di spesa. Ad essi si applicano, in quanto compatibili, le norme relative ai Centri di servizio."
TITOLO IV - DIDATTICA
Articolo 36 - Titoli universitari
L'articolo 36 e' cosi' modificato: "art. 36 L'Universita' rilascia i seguenti titoli: a) laurea; b) laurea magistrale; c) master universitario di I e di II livello; d) diploma di specializzazione; e) dottorato di ricerca."
Articolo 37 - Strutture per la didattica
I commi 1, 4 e 5 dell'articolo 37 sono cosi' modificati: "1. Sono strutture per la didattica: a) le Facolta', eventualmente articolate in Corsi di Studio; b) le Scuole di specializzazione; c) i Corsi di Master universitario di I e II livello; d) i Corsi di Dottorato di ricerca." "4. Le Facolta', i Corsi di Studio, i Corsi di Master universitario di I e II livello e i Corsi delle Scuole di specializzazione sono elencati nell'allegato C." "5. Le modifiche del presente Statuto concernenti i Corsi di Studio, i Corsi di Master universitario di I e II livello e i Corsi delle Scuole di specializzazione sono adottate su proposta delle Facolta' interessate."
Articolo 38 - Regolamenti didattici
E' abrogato il comma 3 dell'articolo 38.
Articolo 39 - Regolamento degli studenti
E' abrogato l'articolo 39.
Articolo 40 - Attivita' di orientamento e corsi di formazione
E' abrogato l'articolo 40.
Articolo 45 - Organi della Facolta'
Dopo l'articolo 45 e' introdotto il seguente nuovo articolo 45-bis: "art. 45-bis - Autonomie delle Facolta' Le Facolta' hanno autonomia nell'organizzazione della didattica e dei servizi connessi, nel quadro del regolamento di Ateneo, e sono dotate di autonomia di spesa per la gestione dei fondi di funzionamento, che esercitano attraverso un Ufficio di Presidenza in esse istituito."
Articolo 47 - Consiglio di Facolta'
Le lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 47 sono cosi' modificate: "a) definisce l'ordinamento degli studi della Facolta', sentiti, per quanto di loro competenza, i Consigli dei Corsi di laurea e di laurea magistrale;" "c) programma ed organizza l'attivita' didattica della Facolta', coordinando le attivita' dei Corsi di laurea e di laurea magistrale;"
Articolo 49 - Organi dei Corsi di laurea e di indirizzo L'articolo 49 e la relativa rubricazione sono cosi' modificati:
"Articolo 49 - Organi dei Corsi di laurea e di laurea magistrale Sono organi dei Corsi di laurea e di laurea magistrale: a) il Presidente; b) il Consiglio."
Articolo 50 - Presidente del Corso di laurea o di indirizzo La rubricazione dell'articolo 50 muta in:
"Articolo 50 - Presidente del Corso di laurea o di laurea magistrale" Il comma 1 dell'articolo 50 e' cosi' modificato: "1. Il Presidente del Corso di laurea o di laurea magistrale promuove e coordina l'attivita' dello stesso. Convoca e presiede il Consiglio e cura l'esecuzione delle sue delibere. Ha la responsabilita' amministrativa e contabile dei beni e dei fondi di cui dispone per il funzionamento del Corso."
Articolo 51 - Consiglio del Corso di laurea o di indirizzo La rubricazione dell'articolo 51 muta in:
"Articolo 51 - Consiglio del Corso di laurea o di laurea magistrale" Il comma 1 dell'articolo 51 e' cosi' modificato: "1. II Consiglio del Corso di laurea o di laurea magistrale, per quanto di sua competenza: a) coordina l'attivita' didattica; b) esamina ed approva i piani di studio presentati dagli studenti; c) sperimenta nuove modalita' didattiche; d) formula proposte e pareri al Consiglio di Facolta'; e) svolge tutte le altre funzioni ad esso delegate dal Consiglio di Facolta';"
Articolo 52 - Organi del Corso di diploma E' abrogato l'articolo 52.
TITOLO V - ARTICOLAZIONE IN POLI
Articolo 60 - Competenze
L'articolo 60 e' sostituito come segue: "art. 60 1. Sono funzioni dei Poli: a) il coordinamento delle attivita' di ricerca spettanti alle strutture afferenti ai singoli Poli e la promozione di progetti di ricerca, anche attraverso la costituzione di consorzi secondo modalita' definite con regolamento; b) il coordinamento del personale tecnico, amministrativo e ausiliario delle strutture aggregate, compresa la mobilita'; c) l'organizzazione di servizi comuni a supporto delle attivita' di ricerca dei Dipartimenti, d'intesa con essi; d) la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'organizzazione del patrimonio edilizio; e) la stipula dei contratti intesi all'acquisizione di attrezzature e di servizi; f) la stipula di convenzioni con soggetti pubblici e privati, quando esse implichino esigenze di coordinamento di piu' strutture senza coinvolgere complessivamente l'Ateneo; g) l'iniziativa, al pari degli altri organi a cio' abilitati dallo Statuto, per l'istituzione di master e dottorati a carattere interdisciplinare che eccedano il campo di interesse delle singole Facolta' e dei singoli Dipartimenti, salve in ogni caso le competenze deliberative a queste strutture attribuite. 2. Altre funzioni possono essere delegate ai singoli Poli, con decreto del Rettore, previa deliberazione del Senato Accademico, anche su proposta di ciascun Consiglio di Polo. 3. Per l'esercizio delle funzioni, i Poli sono dotati di personale e di risorse finanziarie assegnati dai competenti organi di governo dell'Ateneo. 4. Il decreto che delega funzioni ad un Polo assegna il personale, le strutture, le risorse finanziarie e patrimoniali necessarie ad esercitarle. 5. Il Polo provvede al riparto tra le strutture afferenti delle risorse finanziarie assegnate dall'Ateneo al Polo medesimo e delle altre risorse comunque acquisite."
Articolo 62 - Presidente del Polo
I commi 1 e 2 dell'articolo 62 sono cosi' modificati: "1. Il Presidente rappresenta il Polo, convoca e presiede il Consiglio, esercita funzioni di iniziativa, esercita nei confronti degli uffici le funzioni di indirizzo ai sensi del precedente art. 1, comma 2-ter." "2. In casi straordinari di necessita' e di urgenza, che non consentano la tempestiva convocazione del Consiglio, il Presidente puo' adottare gli atti di competenza di quest'organo. Gli atti di urgenza sono sottoposti alla ratifica del Consiglio nella prima adunanza successiva e perdono efficacia sin dall'inizio in caso di mancata ratifica nel-termine di quarantacinque giorni."
Articolo 63 - Consiglio di Polo
L'articolo 63 e' sostituito come segue: "art. 63 1. Il Consiglio e' organo di indirizzo e di programmazione del Polo. In particolare, esso e' competente per i seguenti atti: a) programma di attivita' e di sviluppo; b) bilancio preventivo e sue variazioni, conto consuntivo; c) piano di riparto delle risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 60, comma 5 dello Statuto, sulla base delle esigenze rappresentate dalle strutture afferenti al Polo; d) contratti e convenzioni; e) regolamenti del Polo; f) piano di utilizzazione degli spazi destinati alle strutture afferenti al Polo, nell'osservanza degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo; g) pareri e proposte ad altre strutture dell'Ateneo; h) accettazione di contributi, donazioni e lasciti destinati al Polo. 2. Il Consiglio e' composto da: a) il Presidente; b) il Vicepresidente; c) il Direttore, che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante; d) quattro Direttori di Dipartimento; e) quattro professori di ruolo; f) tre ricercatori; g) due rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario; h) un rappresentante degli studenti eletto nel proprio seno dal Consiglio degli studenti di Facolta' afferenti al Polo. 3. I membri del Consiglio durano in carica tre anni accademici e sono rieleggibili immediatamente una sola volta. Le modalita' di elezione, stabilite con regolamento, si conformano al principio del voto limitato e al principio dell'equilibrata rappresentanza dei Dipartimenti, secondo l'articolazione di questi nelle aree scientifico-disciplinari. Sono eleggibili, nelle categorie di cui alle lettere d), e), f), coloro che abbiano optato per il regime del tempo pieno." Dopo l'articolo 63 sono introdotti i seguenti artt. 63-bis e 63-ter: "art. 63-bis - Commissioni di Polo 1. Il Consiglio puo' procedere alla costituzione di commissioni, secondo le norme del proprio regolamento, per lo svolgimento di compiti istruttori o per esprimere pareri. 2. Per iniziativa del Presidente del Polo o su richiesta di un-terzo della commissione puo' essere disposta l'audizione di esperti esterni al Consiglio." "art. 63-ter - Consulta di Polo 1. In ciascun Polo e' istituita una Consulta, composta dal Presidente del Polo, che la convoca e ne presiede i lavori, dal Vice-Presidente del Polo, dai Presidi delle Facolta' e dai Direttori dei Dipartimenti e dei Centri interdipartimentali afferenti al Polo. 2. La Consulta di Polo e' sede di confronto su problemi di interesse comune alle strutture afferenti al Polo e puo' proporre al Presidente e al Consiglio iniziative e provvedimenti. 3. La Consulta e' convocata almeno quattro volte all'anno e comunque in vista dell'approvazione del bilancio del Polo."
Articolo 64 - Commissioni scientifiche e didattiche
E' abrogato l'articolo 64.
TITOLO VI - AMMINISTRAZIONE
Articolo 70 - Collegio dei revisori dei conti
L'articolo 70 e' cosi' modificato: "art. 70 1. Il Collegio dei revisori dei conti e' composto da cinque membri effettivi e due supplenti ed e' nominato con decreto del Rettore. 2. Tre revisori effettivi sono designati dal Senato Accademico: a) uno tra i magistrati amministrativi o contabili di grado non inferiore a Consigliere, il quale assume le funzioni di presidente; b) uno tra gli iscritti nell'albo dei revisori ufficiali dei conti o altro ruolo equivalente sostitutivo; c) uno tra esperti di comprovata qualificazione in materia amministrativa e contabile che non abbiano rapporti di lavoro subordinato o autonomo con l'Universita'. Il Senato Accademico designa anche uno dei revisori supplenti, nell'ambito delle categorie di cui sopra. Il Senato designa i componenti di propria competenza nella prima seduta presieduta dal Rettore neo-eletto. 3. Due revisori effettivi sono scelti dal Rettore: a) uno fra i dirigenti della Ragioneria generale dello Stato, ovvero esperti di comprovata qualificazione in materia amministrativa e contabile che non abbiano rapporti di lavoro autonomo o subordinato con l'Universita'; b) uno fra i dirigenti del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca. Il Rettore sceglie anche uno dei revisori supplenti, nell'ambito delle categorie di cui sopra. 4. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere confermati. In caso di cessazione anticipata dalla carica per qualsiasi causa, si provvede alla sostituzione in via immediata e comunque entro sessanta giorni. La durata in carica del nuovo revisore e' limitata al tempo residuo sino alla scadenza del quadriennio, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. 5. Ai membri effettivi e supplenti del Collegio dei revisori e' corrisposta una indennita' di' carica annuale nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione e non modificabile per l'intero periodo di durata del loro ufficio. 6. Compiti e modalita' di funzionamento del Collegio dei revisori sono stabiliti dal regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'."
TITOLO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Articolo 77 - Durata mandati elettivi
Dopo l'articolo 77 e' introdotto il seguente art. 77-bis "art. 77-bis - Norma transitoria sui revisori in carica Il Collegio dei revisori in carica al momento dell'entrata in vigore della modifica dello Statuto di cui alla delibera del Senato Accademico del 16 settembre 2004 e' prorogato fino alla scadenza del mandato dell'attuale Rettore."
Articolo 78 - Approvazione dei Regolamenti per le elezioni degli organi di Polo
Dopo l'articolo 78 sono introdotti i seguenti nuovi articoli 79. 80, 81, 82 e 83: "art. 79 - Adeguamento di regolamenti di Ateneo Entro un anno dall'entrata in vigore delle modifiche al presente Statuto, i regolamenti dell'Ateneo sono adeguati alle previsioni concernenti i Poli e ai principi stabiliti dal precedente art. 1, commi 2-bis e 2-ter." "art. 80 - Attribuzione degli spazi ai Poli Entro sei mesi dall'entrata in vigore delle modifiche al presente Statuto, il Direttore Amministrativo assicura la ricognizione degli spazi gia' attribuiti ai Poli negli edifici dell'Ateneo. Entro i successivi sei mesi, ove necessario in ragione delle funzioni e del personale attribuito ai Poli, con decreto del Rettore, sentito il Consiglio di Amministrazione, si provvede ad attribuire agli stessi nuovi spazi o alla nuova distribuzione degli spazi attribuiti." "art. 81 - Attribuzione del personale ai Poli Entro sei mesi dall'entrata in vigore delle modifiche al presente Statuto, il Direttore Amministrativo assicura la ricognizione del personale gia' attribuito ai Poli. Entro i successivi sei mesi, con decreto del Rettore, su proposta del Direttore Amministrativo, si provvede ad una nuova attribuzione di personale." "art. 82 - Disattivazione di Dipartimenti L'art. 23, comma 4 si applica ai Dipartimenti di nuova istituzione. I Dipartimenti gia' costituiti alla data di entrata in vigore delle modifiche dello Statuto sono disattivati se, per tre anni accademici consecutivi, il numero di afferenti sia inferiore a sedici unita', e comunque quando il numero dei professori di ruolo sia inferiore a sei." "art. 83 - Norma di attuazione dell'art. 10, comma 2 Il precedente art. 10, comma 2 si applica immediatamente alla prima elezione del Rettore successiva all'entrata in vigore delle modifiche dello Statuto ai sensi dell'art. 71, comma 2. E' comunque stabilita in quattro anni la durata dell'eventuale secondo, non rinnovabile, mandato."
Napoli, 24 febbraio 2005 IL RETTORE Guido Trombetti |
| ALLEGATO 2 STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II TITOLO I PRINCIPI Articolo 1 Personalita' giuridica
1. In armonia con i principi costituzionali ed in attuazione della legislazione vigente, il presente Statuto stabilisce l'ordinamento dell'Universita' degli studi di Napoli Federico Il, nel seguito denominata "Universita'". 2. L'Universita' ha personalita' giuridica di diritto pubblico, che esplica nel rispetto dei propri fini istituzionali. 3. L'Universita' e' organizzata secondo i principi di efficienza, efficacia dell'azione amministrativa, decentramento, differenziazione. 4. La disciplina normativa spettante all'Universita' si uniforma al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi di governo dell'Universita' e la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica spetta ai dirigenti, mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione del personale non docente. 5. Il funzionamento dell'Universita' e' disciplinato, oltre che dalle norme in materia di ordinamento universitario, diritto allo studio, stato giuridico e trattamento economico del personale, dal presente Statuto e dai regolamenti in esso previsti. Sono altresi' applicabili le norme legislative concernenti l'universita', vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto, che non siano incompatibili con lo stesso. 6. Il sigillo ufficiale, raffigurante l'imperatore Federico Il assiso sul trono, e' custodito dal Rettore. 7. Simboli dell'Universita' sono la raffigurazione dell'imperatore Federico II assiso sul trono e l'aquila sveva di Sicilia che compare sul gonfalone. 8. I privilegi, gli onori e i distintivi spettanti all'Universita' di Napoli e ai membri del Corpo accademico, secondo le antiche leggi e consuetudini, sono mantenuti. Articolo 2 Finalita' istituzionali
1. L'Universita' afferma la propria funzione pubblica, il proprio carattere laico, pluralistico ed indipendente da ogni orientamento ideologico, politico ed economico. 2. L'Universita' garantisce la liberta' di manifestazione del pensiero, di associazione e di riunione, allo scopo di realizzare il pieno concorso di tutte le sue componenti alla vita democratica dell'Ateneo. 3. Fini primari dell'Universita' sono l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze e la promozione della qualita' dei processi formativi e della ricerca. Essi vengono perseguiti promuovendo ed organizzando la ricerca e curando, con azioni coordinate, la formazione culturale e professionale, nonche' la crescita civile degli studenti. 4. L'Universita' garantisce ai singoli professori e ricercatori, nel rispetto dei loro stati giuridici, la liberta' e l'autonomia della ricerca e la liberta' e l'autonomia dell'insegnamento nel rispetto delle esigenze di coordinamento e degli obiettivi formativi dei curricula didattici previsti dalle strutture di appartenenza. 5. L'Universita', soggetto autonomo e unitario, riconosce la pluralita' delle culture che concorrono a costituire la sua identita' e si configura come sistema articolato in Poli, in conformita' al principio del decentramento delle funzioni. 6. L'Universita' avversa l'utilizzazione dei risultati delle proprie attivita' per applicazioni che perseguano scopi contrari ai principi della dignita' e liberta' dell'uomo e della convivenza fra i popoli. 7. L'Universita' concorre allo sviluppo culturale, sociale, economico e produttivo del Paese, anche attivando forme di collaborazione con soggetti nazionali, stranieri ed internazionali, pubblici e privati, che promuovono attivita' culturali e di ricerca, in particolare sostenendo programmi europei di cooperazione interuniversitaria. Essa favorisce la piu' ampia fruizione delle proprie strutture. 8. L'Universita' puo' partecipare per una migliore realizzazione delle proprie finalita' istituzionali e nei limiti delle stesse a consorzi e ad altre forme associative di diritto privato, ivi comprese le societa' di capitali, anche mediante partecipazione finanziaria secondo la disciplina dettata da apposito regolamento. Articolo 3 Ricerca e didattica
1. L'Universita', riaffermata la pari rilevanza del sapere umanistico, scientifico e tecnico, programma, mediante piani di sviluppo, le attivita' di ricerca e di insegnamento e ne valuta i risultati mediante apposito Nucleo di valutazione di Ateneo previsto dal presente Statuto all'articolo 22. 2. L'Universita' definisce con regolamento le modalita' che consentono una equilibrata distribuzione delle risorse finanziarie destinate alla ricerca, tenuto conto di tutte le fonti di finanziamento, delle obiettive articolazioni dei settori di ricerca e delle loro effettive esigenze, nonche' della qualita' e della produttivita' delle ricerche, valutate secondo specifici criteri ed indicatori disancorati da logiche esclusivamente economiche. L'Universita' incoraggia e favorisce, comunque, la ricerca di base in ogni disciplina. 3. L'Universita', utilizzando le risorse finanziarie, le strutture ed il personale che lo Stato le garantisce nell'ambito della programmazione universitaria nazionale, realizza le condizioni per consentire lo svolgimento delle attivita' istituzionali a professori, ricercatori, strutture ed a quanti altri vi operano. 4. L'Universita' puo' beneficiare di contributi, lasciti e donazioni. 5. L'Universita', purche' non vi osti lo svolgimento delle funzioni di ricerca e di insegnamento e nei limiti e con le modalita' fissate da regolamento, puo' svolgere attivita' di ricerca, di consulenza e di servizio a favore di soggetti pubblici e privati, anche dotandosi di apposite risorse, strutture e personale. 6. L'Universita' puo' commettere a proprie strutture lo svolgimento di attivita' di ricerca, di consulenza e di servizio. 7. Nessuno, senza il proprio consenso, puo' essere tenuto a svolgere ricerca e consulenza per conto-terzi, nell'ambito di contratti e convenzioni stipulati nell'interesse prevalente del committente. 8. I proventi derivanti da contratti e convenzioni per conto-terzi sono ripartiti secondo regolamento, che dovra' riservarne una quota a copertura delle spese di carattere generale delle strutture interessate ed una quota al finanziamento della ricerca scientifica in attuazione del secondo comma del presente articolo. Articolo 4 Diritto allo studio
1. L'Universita' rende effettivo il diritto allo studio anche predisponendo spazi ed attrezzature adeguati e ricorrendo, se del caso, a strutture decentrate. Favorisce la partecipazione attiva degli studenti alla vita universitaria, impegnandosi a rimuovere condizioni di disparita' e disagio, in particolare per studenti lavoratori, fuori sede, stranieri, disabili. Attua le iniziative necessarie ad assicurare agli studenti una preparazione culturale e scientifica idonea a soddisfare le domande di formazione, anche in relazione alle diverse esigenze della societa'. 2. L'Universita' collabora con Stato, Regioni, altri enti ed istituzioni al fine di stimolare la crescita culturale degli studenti e l'offerta didattica, di assistenza, di orientamento e di inserimento nel mondo del lavoro. Articolo 5 Altre attivita'
L'Universita' favorisce le attivita' sociali, culturali, ricreative e sportive, pur se autogestite, attraverso la predisposizione, nei limiti consentiti dalle disposizioni di legge vigenti in materia, di strutture e servizi necessari al loro svolgimento. Collabora altresi' con gli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti. Articolo 6 Difensore Civico di Ateneo
1. Il diritto allo studio, i diritti di partecipazione previsti dall'ordinamento universitario, l'imparzialita' e il buon andamento delle attivita' didattiche e formative e delle attivita' connesse alla valutazione del rendimento degli studenti sono garantiti anche dal Difensore Civico di Ateneo. 2. Il Difensore Civico, nominato dal Rettore secondo criteri di competenza giuridica e di imparzialita' tra persone esterne all'Ateneo, segnala agli organi di governo dell'Ateneo disfunzioni, irregolarita', ritardi, carenze o abusi che coinvolgano i diritti degli studenti. 3. Gli Uffici dell'Ateneo forniscono al Difensore Civico le informazioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni. 4. Il Difensore Civico e' tenuto al segreto di ufficio e alla riservatezza quanto alle informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni. Articolo 7 Amministrazione
1. L'Universita' adotta nell'attivita' amministrativa il metodo della programmazione, della trasparenza e del controllo, che si fonda sulla verifica dell'efficacia e della economicita' della attivita' svolta, avvalendosi anche dell'apposito Nucleo di valutazione di Ateneo, cosi' come previsto nel presente Statuto all'articolo 22. 2. L'attivita' amministrativa e' informata ai principi della responsabilita' individuale nell'attuazione delle decisioni. 3. Fatte salve le competenze degli organi di governo, i compiti di attuazione e gestione, ivi compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Universita' verso l'esterno, sono riservati ai dirigenti e, nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto, ai responsabili di strutture. 4. In attuazione dei principi dell'autonomia e del decentramento, l'Universita' si articola in Poli. Articolo 8 Informazione
1. L'Universita' riconosce nella corretta e tempestiva informazione una delle condizioni essenziali per garantire la trasparenza. 2. E' istituito il "Bollettino ufficiale dell'Universita' degli studi di Napoli Federico II", nel quale saranno pubblicati, secondo le modalita' stabilite da regolamento, gli atti a rilevanza esterna, in particolare in materia di finanziamenti. 3. L'accesso ai documenti amministrativi e' effettuato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo modalita' stabilite da regolamento. 4. Chiunque appartenga all'Universita' puo' consultare, fatte salve le riserve di legge, i verbali delle adunanze degli organi dell'Universita' negli uffici presso i quali sono custoditi. Articolo 9 Commissione etica di Ateneo
1. A garanzia della correttezza e dell'imparzialita' dell'attivita' dell'Universita' in tutte le sue manifestazioni, e' istituita, quale alta autorita' morale cui chiunque puo' rivolgersi, la Commissione etica di Ateneo. Essa e' composta da tre personalita' eminenti nel campo sociale, culturale e professionale, tra le quali almeno un professore emerito anche di altra universita'. 2. Il Rettore nomina i tre componenti di cui uno su indicazione del Senato Accademico ed uno su indicazione del Consiglio degli studenti. Essi durano in carica quattro anni e non possono essere confermati. Tutti gli uffici e gli organi dell'Universita' sono tenuti a fornire informazioni ed a collaborare con la Commissione, che suggerisce al Rettore gli opportuni provvedimenti. 3. I componenti della Commissione adempiono il loro ufficio a titolo onorario.
TITOLO II ORGANI Articolo 10 Organi dell'Universita'
Sono organi dell'Universita': a) il Rettore; b) il Senato Accademico; c) il Consiglio di Amministrazione; d) il Consiglio degli studenti di Ateneo. Articolo 11 Rettore
1. Il Rettore rappresenta l'Universita' ed esercita funzioni di iniziativa, di coordinamento, di attuazione e di vigilanza. Convoca e presiede il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione. Esercita tutte le altre attribuzioni, comprese quelle disciplinari, che gli sono demandate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. In caso di necessita' e di urgenza adotta i provvedimenti opportuni e li sottopone per la ratifica al Senato Accademico o al Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza successiva. 2. Il Rettore dura in carica quattro anni accademici ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta. 3. Al Rettore e' corrisposta un'indennita' di carica nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione. 4. L'ufficio di Rettore e' incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva dell'Universita'. 5. Il Rettore, su sua richiesta, ha diritto ad una limitazione dell'attivita' didattica. Articolo 12 Elezione del Rettore
1. Il Rettore e' eletto, su candidatura espressa sulla base di un programma, tra i professori ordinari di ruolo e fuori ruolo a tempo pieno. 2. L'elettorato attivo spetta: a) ai professori di ruolo e fuori ruolo; b) ai rappresentanti dei ricercatori nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nei Consigli di Facolta' e nei Consigli di Polo; c) ai membri del Consiglio degli studenti di Ateneo; d) ai rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nei Consigli di Facolta' e nei Consigli di Polo. 3. Il corpo elettorale e' convocato dal Decano dei professori ordinari. Decano dei professori ordinari e' il professore piu' anziano in ruolo. L'anzianita' e' determinata dalla data di assegnazione al ruolo dei professori ordinari; a parita' di anzianita' in ruolo, prevale l'eta'. 4. Il Decano provvede alla convocazione non prima di centottanta giorni dalla scadenza del mandato del Rettore. L'avviso di convocazione, con la specificazione del calendario di quattro votazioni, deve essere inviato almeno trenta giorni prima della data fissata per le elezioni che, di norma, devono concludersi entro la fine del mese di settembre. 5. In caso di anticipata cessazione, le funzioni del Rettore sono assunte dal Decano dei professori ordinari, che provvede a convocare il corpo elettorale fra il trentesimo ed il sessantesimo giorno successivo alla data di cessazione; l'avviso di convocazione e' inviato almeno venti giorni prima della data fissata per le elezioni. 6. Ciascuna votazione e' valida se vi prende parte almeno la meta' piu' uno degli aventi diritto. 7. Nelle prime tre votazioni l'elezione avviene a maggioranza assoluta dei votanti. Nell'eventuale quarta votazione valida si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella-terza votazione hanno conseguito il maggior numero di voti. In caso di parita' risulta eletto il piu' anziano di ruolo e, in caso di ulteriore parita', il piu' anziano di eta'. 8. Il candidato che ha ottenuto la prescritta maggioranza e' proclamato eletto dal Decano ed e' nominato dal Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica. Entra in carica all'inizio dell'anno accademico. 9. In caso di elezione per anticipata cessazione, la carica e' assunta all'atto della nomina ed il Rettore resta in carica per l'anno in corso e per i quattro anni accademici successivi. Articolo 13 Prorettore e delegati del Rettore
1. Il Rettore nomina il Prorettore tra i professori straordinari o ordinari di ruolo o fuori molo. 2. In caso di impedimento o di assenza del Rettore, il Prorettore lo supplisce in tutte le sue funzioni. 3. Al Prorettore e' corrisposta un'indennita' di carica nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione. 4. Il Prorettore, su sua richiesta, ha diritto ad una limitazione dell'attivita' didattica. 5. Il Rettore puo' delegare proprie funzioni a professori di ruolo dell'Universita'. Articolo 14 Senato Accademico
1. Il Senato Accademico e' l'organo di indirizzo, programmazione e sviluppo dell'Universita', sulle cui attivita' esercita funzioni di alta vigilanza. 2. In particolare il Senato Accademico: a) elabora il programma di attivita' e di sviluppo dell'Universita' sulla base delle proposte delle strutture per la ricerca e per la didattica tenendo conto altresi' delle relazioni del Nucleo di valutazione di Ateneo; lo approva previo parere, per quanto di competenza, del Consiglio di Amministrazione, dei Consigli di Polo e del Consiglio degli studenti di Ateneo; b) promuove e coordina le attivita' di ricerca dell'Universita' anche alla luce dei programmi definiti dai Poli; c) determina la ripartizione tra i Poli dei fondi in bilancio destinati alla ricerca; d) stabilisce il calendario accademico; sovrintende alle attivita' ed ai servizi didattici disciplinandone la gestione da parte delle competenti strutture sia interne che esterne all'Universita'; e) sentite le Facolta' interessate, programma gli accessi ai corsi di studio; f) determina, anche su proposta dei Consigli di Polo, i criteri generali per la promozione e l'attuazione dei programmi nazionali ed internazionali di cooperazione in campo scientifico e didattico; g) delibera in merito all'attivazione dei Poli, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, nonche', su parere favorevole dei Consigli di Polo interessati, in ordine a modifiche di afferenza da parte delle strutture interessate; h) delibera, anche su proposta dei Consigli di Polo, in merito alla istituzione, attivazione, modifica e disattivazione delle strutture per la didattica nonche' dei corsi di studio su proposta delle strutture didattiche competenti; i) delibera, anche su proposta dei Consigli di Polo, in merito alla costituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Dipartimenti e delle altre strutture per la ricerca, nonche', sentito il Dipartimento da ciascuno prescelto, in ordine alle afferenze; l) delibera il regolamento didattico di Ateneo secondo le norme di legge vigenti; approva il regolamento degli studenti di Ateneo, sentiti il Consiglio degli studenti di Ateneo e il Consiglio di Amministrazione; m) approva altresi', sentito il Consiglio di Amministrazione, i regolamenti quadro delle strutture per la ricerca, per la didattica e di servizio; n) approva ogni altro regolamento previsto dal presente Statuto o ritenuto necessario, che non rientri nell'autonomia delle singole strutture; o) definisce gli indirizzi per la stipula di contratti e convenzioni inerenti l'attivita' didattica e di ricerca e per lo svolgimento delle attivita' per conto-terzi; p) indica al Consiglio di Amministrazione i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie tra i Poli e tra le strutture non afferenti ai Poli sulla base delle richieste avanzate; q) ripartisce tra i Poli, sulla base delle richieste delle Facolta', le risorse finanziarie destinate ai posti di professore e di ricercatore in coerenza con il programma di attivita' e di sviluppo dell'Universita'; r) determina i criteri di funzionalita' complessiva e i parametri per la definizione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario; s) formula il piano di attribuzione delle risorse per le attivita' culturali dell'Universita', per i professori a contratto, per l'attivazione di altre forme di supporto alla didattica, per i Dottorati di ricerca, per le Scuole di specializzazione e per l'istituzione di borse di studio e di addestramento; t) esprime parere sul bilancio di previsione predisposto dal Consiglio di Amministrazione e sulle sue variazioni; u) esprime parere sul regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; v) esprime parere in merito all'ammontare delle tasse e dei contributi degli studenti, sentito il Consiglio degli studenti di Ateneo. z) esprime pareri al Rettore sugli argomenti che questi ritenga di sottoporgli; aa) nel rispetto dell'autonomia del Nucleo di valutazione di Ateneo, sovraintende ai meccanismi di valutazione delle attivita' didattiche e scientifiche; bb) definisce e attua, con il contributo dei Poli, la politica dell'Ateneo per il diritto allo studio; cc) promuove corsi di studio trasversali a piu' Poli e sovraintende alle corrispondenti attivita'; dd) promuove progetti di ricerca interdisciplinari che coinvolgano piu' Poli; ee) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. 3. In mancanza di pareri e proposte previsti nel presente articolo da parte di strutture collegiali, il Senato Accademico procede di propria iniziativa. Articolo 15 Composizione del Senato Accademico
1. Il Senato Accademico e' composto da: a) il Rettore; b) il Prorettore; c) i Presidenti dei Poli; d) i Presidi delle Facolta'; e) tre Direttori di Dipartimento, afferenti a Poli diversi; f) sette professori ordinari; g) sette professori associati; h) sette ricercatori; i) un rappresentante del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario; 1) il Presidente del Consiglio degli studenti di Ateneo e sette studenti eletti dal Consiglio stesso nel suo seno. Alle adunanze del Senato Accademico partecipa, con voto consultivo, il Direttore Amministrativo che svolge le funzioni di segretario verbalizzante. 2. Le rappresentanze di cui alle lettere f), g) e h) devono garantire complessivamente l'equilibrio tra le diverse aree scientifico-disciplinari. 3. I componenti elettivi del Senato Accademico durano in carica tre anni accademici e sono rieleggibili immediatamente una sola volta. 4. Le elezioni del Senato Accademico sono disciplinate da regolamento. 5. Il Senato Accademico disciplina il proprio funzionamento con regolamento apposito. Articolo 16 Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione e' l'organo di indirizzo e di governo dell'Universita' in materia amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale. 2. In particolare il Consiglio di Amministrazione: a) sentito il Senato Accademico e in coerenza con i criteri fissati dal programma di attivita' e di sviluppo dell'Universita', approva il bilancio di previsione, le sue variazioni ed il conto consuntivo; b) sentito il Senato Accademico e sulla base delle indicazioni contenute nel programma di attivita' e di sviluppo dell'Universita', approva il piano edilizio definendo le risorse per i relativi interventi attuativi e provvedendo alla loro destinazione ai Poli e alle strutture non afferenti ai Poli; c) sentito il Senato Accademico, provvede alla destinazione delle risorse finanziarie ai Poli e alle strutture non afferenti ai Poli; d) in coerenza con i criteri fissati dal Senato Accademico, delibera la pianta organica del personale e definisce i contingenti di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario da destinare ai Poli, alle strutture non afferenti ai Poli e alla amministrazione centrale; e) in coerenza con i criteri fissati dal Senato Accademico, definisce le risorse finanziarie necessarie alla copertura dei posti dei professori di ruolo e dei ricercatori afferenti alle strutture aggregate nei Poli; f) sentito il Senato Accademico, approva il regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; g) elabora le direttive per la conservazione e l'adeguamento del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Universita' e, fatte salve le competenze demandate ad altre strutture, adotta i relativi provvedimenti; h) approva contratti e convenzioni, quando non di competenza del Direttore Amministrativo e degli organi delle strutture con autonomia di gestione; delibera sull'accettazione di contributi, lasciti e donazioni; i) delibera in ordine alle liti, salva la competenza del Direttore Amministrativo; nomina per le stesse procuratori e difensori; delibera eventuali transazioni; l) sentiti il Senato Accademico e il Consiglio degli studenti di Ateneo, determina l'ammontare delle tasse e dei contributi degli studenti; m) adotta le misure opportune per l'attuazione dei principi di cui agli articoli 4 e 5 del presente Statuto in tema di diritto allo studio e di attivita' sociali, culturali, ricreative e sportive; n) attua il piano di attribuzione delle risorse di cui alla lettera p) del secondo comma dell'articolo 14 del presente Statuto; o) esprime pareri al Rettore sugli argomenti che questi ritenga di sottoporgli; p) adotta provvedimenti in ordine alle determinazioni conseguenti alle osservazioni e ai rilievi del Nucleo di valutazione di ateneo; q) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. Articolo 17 Composizione del Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione e' composto da: a) il Rettore; b) il Prorettore; c) il Direttore Amministrativo che svolge altresi' le funzioni di segretario verbalizzante; d) tre Direttori di Dipartimento afferenti a Poli diversi; e) quattro professori ordinari; f) quattro professori associati; g) quattro ricercatori; h) quattro rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario che siano in servizio effettivo presso l'Universita' individuati in modo che ciascun Polo e l'amministrazione centrale abbiano un rappresentante; i) sei studenti eletti dal Consiglio degli studenti di Ateneo nel suo seno; l) un membro designato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca; m) un rappresentante di ciascun ente pubblico o privato che, per la durata in carica del Consiglio, concorra alle spese di funzionamento dell'Universita' in misura annuale fissata dallo stesso Consiglio di Amministrazione, con fondi non finalizzati allo svolgimento di specifiche attivita'. 2. Qualora i membri di cui alla lettera m) siano superiori a tre, le rappresentanze dei professori di ruolo e dei ricercatori saranno aumentate secondo modalita' stabilite con deliberazioni conformi del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. 3. I membri di cui alle lettere d), e), f), g), h) sono eletti dalle rispettive categorie. Sono eleggibili i professori ed i ricercatori a tempo pieno. 4. Le elezioni del Consiglio di Amministrazione sono disciplinate da regolamento. 5. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni accademici. I rappresentanti degli studenti cessano con il decadere della loro appartenenza al Consiglio degli studenti di Ateneo. 6. I membri elettivi del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili immediatamente una sola volta. Articolo 18 Commissione per il diritto allo studio, la promozione di attivita' culturali degli studenti e l'orientamento professionale dei laureati
1. Al fine di garantire quanto previsto al punto m) dell'articolo 16, il Consiglio di Amministrazione istituisce al suo interno la "Commissione per il diritto allo studio, la promozione di attivita' culturali degli studenti e l'orientamento professionale dei laureati". Al-termine di ogni anno accademico, la Commissione riferisce al Consiglio di Amministrazione sulle attivita' svolte. Articolo 19 Consiglio degli studenti di Ateneo
1. Il Consiglio degli studenti di Ateneo e' organo consultivo del Rettore, del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. In particolare deve essere sentito sui seguenti argomenti: a) regolamento didattico di Ateneo e regolamento degli studenti; b) indirizzi concernenti la disciplina delle attivita' e dei servizi didattici; c) tasse e contributi degli studenti; d) utilizzazione delle risorse per il funzionamento degli organismi studenteschi; e) criteri di attuazione del diritto allo studio, anche in relazione alla formazione e alle prospettive professionali; f) criteri di organizzazione delle attivita' sociali, culturali, ricreative e sportive degli studenti. 2. Il Consiglio e' tenuto a pronunciarsi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di parere. Trascorso tale-termine le deliberazioni possono essere comunque assunte. 3. Il Consiglio stabilisce i criteri generali per lo svolgimento di attivita' autogestite dagli studenti nei settori della cultura, dello sport e del tempo libero, da sottoporre all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. 4. Formula proposte a tutti gli organi e strutture dell'Universita' sulle materie di sua competenza e per tutto quanto attiene alle liberta', alla formazione culturale e professionale ed allo sviluppo della coscienza civile degli studenti. Articolo 20 Composizione del Consiglio degli studenti di Ateneo
1. Il Consiglio degli studenti di Ateneo e' composto da due a quattro membri per ciascuna Facolta', eletti, in rapporto al numero degli iscritti, secondo quanto previsto da regolamento. Essi durano in carica due anni accademici e sono rieleggibili una sola volta. 2. La prima adunanza del Consiglio e' convocata dal Rettore. 3. Il Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente, che lo convoca e ne esegue le deliberazioni. Il Presidente e' membro del Senato Accademico. 4. Il Consiglio elegge tra i propri membri gli studenti che fanno parte del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico. Articolo 21 Commissioni e Centri di Ateneo
1. Per la programmazione e l'organizzazione di particolari servizi di attivita' di interesse generale dell'Ateneo, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, possono provvedere alla costituzione e attivazione di Commissioni e Centri di Ateneo di tipologia diversa da quella di cui all'articolo 31, disciplinati da propri regolamenti. Tali Commissioni e Centri possono essere costituiti anche per esigenze specifiche dei Poli. 2. Le proposte delle Commissioni sono trasmesse agli organi di governo. 3. Le Commissioni sono sciolte una volta realizzate le finalita' che ne hanno richiesto la costituzione. 4. Ai Centri previsti dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 31. Articolo 22 Nucleo di valutazione di Ateneo
1. Per conseguire il costante miglioramento del livello di qualita', efficienza ed efficacia delle attivita' formative e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio e della gestione tecnico-amministrativa e' istituito il Nucleo di valutazione di Ateneo. Il Nucleo esprime la sua valutazione circa l'attuazione dei principi di cui agli articoli 3, 7 (comma 1) e 8 (comma 1) del presente Statuto. 2. Il Nucleo e' autonomo e l'Ateneo ne assicura la piena operativita', il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie, nonche' la pubblicita' e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. 3. Tutti gli uffici e gli organi dell'Universita' sono tenuti a fornire informazioni e a collaborare con il Nucleo di valutazione di Ateneo, che redige apposita relazione annuale. 4. Il Nucleo e' composto da sette membri di cui almeno quattro esterni all'Ateneo e fra questi non meno di due esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico. 5. Nomina e modalita' di funzionamento sono stabilite con decreto rettorale su proposta del Senato Accademico d'intesa con il Consiglio di Amministrazione. 6. Ai componenti del Nucleo e' corrisposta un'indennita' nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione. TITOLO III RICERCA Articolo 23 Strutture per la ricerca
1. Sono strutture per la ricerca: a) i Dipartimenti; b) i Centri di ricerca. 2. Cooperano all'attivita' di ricerca l'Orto Botanico, l'Azienda Agraria e l'Azienda ospedaliero-universitaria. 3. Contribuiscono all'attivita' di ricerca le Biblioteche, i Musei, i Centri e le altre strutture di servizio. 4. Le strutture per la ricerca sono elencate in allegato al presente Statuto (Allegato A). Articolo 24 Dipartimenti
1. L'Universita' si articola in Dipartimenti. Ogni professore e ricercatore deve afferire ad un Dipartimento. 2. I Dipartimenti possono articolarsi in sezioni. 3. I Dipartimenti sono costituiti, modificati e disattivati con decreto del Rettore, previa delibera del Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione e i Consigli di Polo interessati. Modalita' di costituzione, di modificazione e di disattivazione sono definite da regolamento, che deve prevedere per le modifiche il parere obbligatorio del Dipartimento o dei Dipartimenti interessati. 4. Il numero minimo di professori e ricercatori per la costituzione di un Dipartimento e' di trenta unita', di cui almeno dieci professori di ruolo. I Dipartimenti sono disattivati qualora, per tre anni accademici consecutivi, il numero di afferenti sia inferiore a quello prescritto. L'Ateneo incentiva la fusione dei Dipartimenti. 5. Per particolari esigenze di carattere scientifico e' possibile istituire Dipartimenti interuniversitari con altri Atenei della Campania. Articolo 25 Funzioni dei Dipartimenti
1. Ferma restando la liberta' di ricerca di ogni professore e ricercatore con il connesso diritto di accedere direttamente ai relativi finanziamenti, i Dipartimenti promuovono e coordinano le attivita' di ricerca di uno o piu' settori scientifico-disciplinari. 2. I Dipartimenti hanno autonomia gestionale, organizzativa e di spesa. Dispongono di spazi, strutture e personale amministrativo, bibliotecario, tecnico ed ausiliario occorrenti al proprio funzionamento, nonche' di una dotazione ordinaria assegnata dal Consiglio di Polo, utilizzando le risorse assegnate a ciascun Polo dal Consiglio di Amministrazione. 3. I Dipartimenti: a) promuovono l'attivazione dei corsi di Dottorato di ricerca e concorrono ad organizzarne l'attivita'; b) cooperano alle attivita' didattiche relative agli insegnamenti dei settori scientifico-disciplinari di propria competenza, mettendo a disposizione, se necessario, spazi, attrezzature e personale propri; c) nei settori scientifico-disciplinari di propria competenza, esprimono pareri e formulano proposte sulla destinazione dei posti di professori di ruolo e di ricercatori e sull'attivazione o disattivazione degli insegnamenti; concorrono inoltre, con relazioni sulle competenze scientifiche, alle procedure di chiamata dei professori e dei ricercatori ed esprimono pareri sul conferimento di incarichi di insegnamento, affidamenti e supplenze da parte delle Facolta'; d) richiedono strutture, personale tecnico, amministrativo e ausiliario e risorse finanziarie al Consiglio di Polo cui afferiscono, sulla base dell'attivita' di ricerca svolta o programmata e dei servizi di supporto alla didattica prestati; e) concorrono con altri Dipartimenti alla costituzione ed al funzionamento di Centri di ricerca interdipartimentali ed interuniversitari; f) esercitano tutte le altre attribuzioni che sono loro demandate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. 4. Nei settori di competenza e nei limiti fissati dal regolamento di cui all'articolo 3, commi 5 e 7 del presente Statuto, i Dipartimenti possono stipulare contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati per attivita' di ricerca, di consulenza e di servizio. 5. Modalita' di funzionamento e di esercizio delle predette attivita' sono definite da ciascun Dipartimento con proprio regolamento, che puo' prevedere anche l'accesso e l'uso delle strutture dipartimentali da parte di non appartenenti all'Universita'. 6. Per le attivita' di cui al comma 4 del presente articolo, il Rettore adotta un regolamento quadro deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico. 7. Il Consiglio di Amministrazione puo' prevedere un'indennita' per i Direttori dei Dipartimenti a carico dei bilanci dei Dipartimenti stessi e determinarne la misura in ragione delle dimensioni e delle specificita' funzionali e gestionali dei Dipartimenti. Articolo 26 Organi del Dipartimento
Sono organi del Dipartimento: a) il Direttore; b) il Consiglio; c) la Giunta. Articolo 27 Direttore del Dipartimento
1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento e ne promuove e coordina le attivita'. Convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, curando l'esecuzione delle loro delibere. In caso di necessita' e di urgenza adotta i provvedimenti opportuni e li sottopone per la ratifica al Consiglio nella prima adunanza successiva. Esercita le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. E' responsabile con il Segretario amministrativo della gestione amministrativa e contabile del Dipartimento. Ha la responsabilita' dei beni e dei fondi di cui dispone per il funzionamento del Dipartimento. 2. Il Direttore e' eletto dal Consiglio di Dipartimento tra i professori di ruolo e fuori ruolo a tempo pieno afferenti al Dipartimento. Nella prima votazione l'elezione avviene a maggioranza assoluta dei votanti; nelle successive a maggioranza relativa. Le procedure per l'elezione sono stabilite dal regolamento del Dipartimento. 3. In caso di indisponibilita' di professori a tempo pieno il Direttore puo' essere eletto eccezionalmente per la durata di un anno tra i professori a tempo definito. 4. Il Direttore e' nominato con decreto del Rettore e dura in carica tre anni accademici. E' rieleggibile immediatamente una sola volta. 5. Il Direttore puo' chiedere una limitazione dell'attivita' didattica secondo le norme vigenti. 6. Il Direttore nomina fra i professori membri della Giunta un sostituto, che ne esercita le funzioni in caso di impedimento o di assenza. Il sostituto cessa dall'ufficio insieme con il Direttore. 7. In caso di anticipata cessazione, le funzioni di Direttore sono assunte dal Decano dei professori ordinari o, in mancanza, dal Decano dei professori di ruolo, che provvede a convocare il Consiglio nei-termini all'uopo previsti dal regolamento del Dipartimento. Articolo 28 Consiglio del Dipartimento
1. Il Consiglio e' l'organo di indirizzo, di programmazione e di gestione dell'attivita' del Dipartimento. 2. In particolare, il Consiglio: a) approva, entro tre mesi dalla costituzione del Dipartimento, il regolamento a maggioranza assoluta dei presenti; b) promuove le attivita' del Dipartimento; c) delibera, anche su proposta dei Consigli di Polo interessati, l'attivazione dei corsi di Dottorato di ricerca nel rispetto della normativa vigente e provvede a quanto necessario per l'organizzazione ed il funzionamento degli stessi; d) approva il bilancio preventivo, le sue variazioni ed il bilancio consuntivo; e) fissa i criteri generali per l'uso dei fondi disponibili, per l'utilizzazione delle attrezzature e per la gestione del personale; f) approva annualmente il piano delle ricerche, le richieste di finanziamento e la relazione sui risultati dell'attivita' di ricerca; g) approva convenzioni e contratti verificandone possibilita' di attuazione e congruenza con le finalita' istituzionali del Dipartimento; h) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. 3. Il Consiglio e' composto dai professori e dai ricercatori afferenti al Dipartimento, nonche' da rappresentanti del personale tecnico, amministrativo ed ausiliario e degli iscritti ai dottorati di ricerca. Ne fa parte il Segretario amministrativo con voto consultivo e con funzioni di segretario verbalizzante. 4. Il regolamento del Dipartimento fissa il numero e le modalita' di designazione dei rappresentanti nel Consiglio, garantendo un'equilibrata rappresentanza delle componenti. 5. La partecipazione delle componenti alle adunanze ed alle deliberazioni del Consiglio e' regolata dalla legge. Articolo 29 Giunta del Dipartimento
1. La Giunta coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni ed ha compiti istruttori e propositivi nei confronti del Consiglio. In caso di necessita' e di urgenza puo' adottare delibere di competenza del Consiglio, da sottoporre a ratifica dello stesso nella prima adunanza successiva. 2. Il regolamento del Dipartimento determina composizione, modalita' di elezione, competenze e regole di funzionamento della Giunta. 3. I membri della Giunta restano in carica tre anni accademici e sono rieleggibili immediatamente una sola volta. Della Giunta fa parte, con voto consultivo, il Segretario amministrativo che svolge altresi' la funzione di segretario verbalizzante. Articolo 30 Centri di ricerca
1. Possono essere istituiti Centri di ricerca interdipartimentali e Centri di ricerca interuniversitari per la promozione e la realizzazione di ricerche interdisciplinari di rilevante interesse scientifico che coinvolgano, anche per l'impegno finanziario, piu' Dipartimenti anche di diversi Atenei. 2. L'istituzione dei Centri di ricerca interdipartimentali e' deliberata dal Senato Accademico, su proposta di almeno due Dipartimenti e sentiti i Consigli di Polo cui afferiscono i Dipartimenti proponenti. 3. I Dipartimenti interessati debbono garantire le risorse minime, anche di spazi, per il funzionamento dei Centri. Il Consiglio di Amministrazione e i Consigli di Polo interessati possono deliberare interventi di sostegno. 4. I Centri hanno autonomia gestionale, organizzativa e di spesa. Possono stipulare contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati per attivita' di ricerca, di consulenza e di servizio. 5. L'attivita' dei singoli Centri e' sottoposta a verifica periodica, da parte del Senato Accademico, che si avvale del Nucleo di valutazione di Ateneo. Se la verifica ha esito negativo, il Centro e' disattivato con decreto del Rettore. 6. Organi e funzionamento dei Centri sono stabiliti, sul modello normativo dei Dipartimenti, da regolamento, che puo' prevedere anche l'adesione a pieno titolo di singoli professori e ricercatori afferenti ad altre strutture di ricerca universitarie. 7. L'istituzione ed il funzionamento dei Centri di ricerca interuniversitari sono regolati da convenzioni. Articolo 31 Centri di servizio
1. Al fine di favorire la migliore utilizzazione di risorse e competenze, possono essere istituiti Centri di servizio interdipartimentali, interfacolta' e interuniversitari, per la gestione e l'utilizzazione di servizi ed apparecchiature complesse di uso comune a piu' strutture per la ricerca o per la didattica. 2. L'istituzione dei Centri di servizio interdipartimentali ed interfacolta' e' deliberata dal Consiglio di Amministrazione su proposta delle strutture interessate, sentito il Senato Accademico e i Consigli di Polo interessati. 3. L'Universita' garantisce il personale ed eventualmente gli spazi necessari per il funzionamento dei Centri. Concorre con le strutture interessate alle spese di funzionamento. 4. I Centri hanno autonomia gestionale, organizzativa e di spesa. Possono stipulare contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati per svolgere attivita' per conto-terzi, in conformita' al regolamento di cui al comma quinto dell'articolo 25. 5. L'attivita' dei singoli Centri e' sottoposta a verifica periodica da parte del Consiglio di Amministrazione, che si avvale del Nucleo di valutazione di Ateneo. Se la verifica ha esito negativo il Centro e' disattivato con decreto del Rettore. 6. Sono organi del Centro: a) il Direttore, scelto dal Consiglio di Amministrazione, di norma tra il personale tecnico che abbia competenza specifica adeguata; b) il Comitato scientifico, composto da rappresentanti delle strutture per la ricerca e per la didattica aderenti al Centro, nonche', se prevista dal regolamento, da una rappresentanza degli studenti. Il Comitato puo' eleggere un Direttore scientifico del Centro tra i professori di ruolo che ne fanno parte. 7. Modalita' di istituzione e di funzionamento dei Centri di servizio interdipartimentali ed interfacolta', nonche' composizione e modalita' di elezione del Comitato scientifico sono stabilite da regolamento. 8. L'istituzione e il funzionamento dei Centri di servizio interuniversitari sono regolati da convenzioni. Articolo 32 Orto Botanico
1. L'Orto Botanico dell'Universita' ha lo scopo di introdurre, curare e conservare specie vegetali da diffondere, proteggere e far oggetto di ricerca. Analoga funzione e' riconosciuta all'Orto Botanico esistente presso la Facolta' di Agraria. 2. L'Orto Botanico dell'Universita' ha autonomia gestionale, organizzativa e di spesa. Ad esso si applicano, in quanto compatibili, le norme relative ai Centri di ricerca interdipartimentali. 3. Le modalita' di funzionamento dell'Orto Botanico sono stabilite da regolamento. Articolo 33 Azienda Agraria
1. L'Azienda Agraria dell'Universita' e' struttura per la sperimentazione agraria in connessione con le attivita' istituzionali didattiche e di ricerca della Facolta' di Agraria. 2. E' disciplinata dalla legge e da regolamento interno adottato nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 18 della legge 9 dicembre 1985 n. 705 e sue successive modificazioni ed integrazioni. Articolo 34 Azienda ospedaliero-universitaria
1. L'Azienda ospedaliero-universitaria e' costituita, in via sperimentale fino allo scadere del-termine previsto dall'art. 2 del D.L.vo 21.12.99 n. 517 con autonoma personalita' giuridica, dall'Universita' d'intesa con la Regione, con le modalita' e secondo le disposizioni che disciplinano i rapporti tra Servizio Sanitario Nazionale e Universita'. 2. L'Universita' concorre alle attivita' dell'Azienda con l'apporto di risorse finanziarie, di beni mobili e immobili, di personale docente e ricercatore e di personale tecnico ed amministrativo. 3. L'utilizzazione di tali risorse e' disciplinata da appositi accordi tra il Rettore e il Direttore Generale dell'Azienda. 4. Il patrimonio immobiliare e mobiliare concesso in uso all'Azienda resta di proprieta' dell'Ateneo e non puo' essere modificato nella propria consistenza e configurazione in mancanza di apposita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione dell'Universita'. 5. All'atto della costituzione dell'Azienda di cui al comma 1, cessano di avere effetto le disposizioni organizzative e gestionali dell'Azienda Universitaria Policlinico previste dal Decreto rettorale n. 10847 del 18.10.1994 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 31.10.94 n. 255 (Allegato B). Articolo 35 Sistema bibliotecario
1. Le Biblioteche di Polo, le Biblioteche centrali di Facolta' o interfacolta' e le Biblioteche di Dipartimento o interdipartimentali costituiscono il sistema bibliotecario dell'Universita', volto ad organizzare, anche mediante tecnologie innovative e in forme coordinate, la raccolta, la conservazione, l'arricchimento, la classificazione e la fruizione del patrimonio bibliotecario e documentale dell'Universita'. 2. Le Biblioteche di Polo e le Biblioteche centrali di Facolta' o interfacolta' hanno autonomia gestionale, organizzativa e di spesa. Ad esse si applicano, in quanto compatibili, le norme relative ai Centri di servizio. 3. I principi di funzionamento del sistema bibliotecario sono stabiliti da regolamento. 4. Possono essere istituite, con convenzioni, biblioteche interuniversitarie o comuni con altri soggetti pubblici o privati. 5. I Consigli di Facolta', mediante apposita commissione, definiscono i criteri scientifici della politica degli acquisti da parte delle Biblioteche centrali di Facolta' o interfacolta'. La commissione esercita altresi' funzioni di vigilanza sull'attuazione dei criteri scientifici fissati. 6. I Consigli di Polo definiscono i criteri della politica degli acquisti delle Biblioteche di Polo e ne verificano l'attuazione. 7. Le Biblioteche di Polo, quando costituite, riassorbono le Biblioteche di Facolta' o interfacolta'. Articolo 36 Sistema museale
1. I Musei ed i Centri museali costituiscono il sistema museale dell'Universita', volto ad organizzare, anche mediante tecnologie innovative e in forme coordinate, la raccolta, la conservazione, l'arricchimento, la classificazione e la fruizione dei beni di interesse storico, artistico e naturalistico dell'Universita'. 2. I Centri museali hanno autonomia gestionale, organizzativa e di spesa. Ad essi si applicano, in quanto compatibili, le norme relative ai Centri di servizio. 3. I principi di funzionamento del sistema museale sono stabiliti da regolamento. 4. Possono essere istituiti, con convenzioni, Musei e Centri museali interuniversitari o comuni con altri soggetti pubblici e privati.
TITOLO IV
DIDATTICA Articolo 37 Titoli universitari
L'Universita' rilascia i seguenti titoli: a) laurea; b) laurea magistrale; c) master universitario di I e di II livello; d) diploma di specializzazione; e) dottorato di ricerca. Articolo 38 Strutture per la didattica
1. Sono strutture per la didattica: a) le Facolta', eventualmente articolate in Corsi di Studio; b) le Scuole di specializzazione; c) i Corsi di Master universitario di I e II livello; d) i Corsi di Dottorato di ricerca. 2. Cooperano alle attivita' didattiche i Dipartimenti ed i Centri di ricerca che mettono a disposizione, se necessario, anche spazi, attrezzature e personale propri. Cooperano altresi' l'Orto Botanico, l'Azienda Agraria, l'Azienda ospedaliero-universitaria. 3. Contribuiscono all'attivita' didattica le Biblioteche, i Musei, i Centri e le altre strutture di servizio. 4. Le Facolta', i Corsi di Studio, i Corsi di Master universitario di I e II livello e i Corsi delle Scuole di specializzazione sono elencati nell'allegato C. 5. Le modifiche del presente Statuto concernenti i Corsi di Studio, i Corsi di Master universitario di I e II livello e i Corsi delle Scuole di specializzazione sono adottate su proposta delle Facolta' interessate. Articolo 39 Regolamenti didattici
1. L'attivita' didattica e' disciplinata, nel rispetto della liberta' di insegnamento, dal Regolamento didattico di Ateneo e dai regolamenti delle singole strutture. I regolamenti garantiscono l'adozione di curricula coerenti ed adeguati al valore legale dei titoli di studio rilasciati ed alla loro valenza nell'ambito dell'Unione europea. 2. Il Regolamento didattico di Ateneo disciplina l'ordinamento generale degli studi, dei corsi e delle attivita' formative. Ad esso si conformano, nel rispetto delle loro autonomie, i regolamenti delle singole strutture didattiche. Articolo 40 Tutorato
L'Universita' organizza e disciplina, con regolamento, il servizio di tutorato finalizzato a rimuovere, per tutto il corso degli studi, ostacoli alla proficua frequenza ed a rendere gli studenti attivamente partecipi del processo formativo secondo le esigenze e le attitudini dei singoli. Articolo 41 Osservatorio sulle carriere e sugli sbocchi professionali
1. L'Universita' organizza, anche in collaborazione e con il sostegno finanziario di altri enti, un Osservatorio sulle carriere degli studenti e sugli sbocchi professionali dei laureati e dei diplomati. 2. L'Osservatorio: a) opera analisi delle tendenze delle iscrizioni a Facolta' e Corsi; b) fornisce alle strutture per la didattica ed al servizio di tutorato dati ed analisi su ritardi e tendenziali abbandoni affinche' se ne rimuovano le cause; c) coopera con l'ente per il diritto allo studio universitario anche al fine di promuovere iniziative per il superamento di difficolta' personali, economiche, sociali ed ambientali; d) valuta, anche attraverso l'analisi dei tempi e dei modi dell'inserimento dei laureati, le prospettive del mercato del lavoro, segnalando all'ufficio di cui all'articolo seguente le opportunita' esistenti nei diversi settori; e) provvede, su segnalazione di relatori e commissioni, alla raccolta sistematica di titoli ed estratti di tesi di laurea e di dottorato, mettendoli a disposizione di enti ed imprese interessati. Articolo 42 Altri servizi per gli studenti
1. L'Universita', anche in collaborazione con ordini professionali, enti ed istituzioni pubbliche e private, organizza servizi volti a garantire a studenti e laureati informazioni sulle borse di studio, sugli scambi culturali e sulle opportunita' di lavoro in Italia e all'estero. I servizi sono gestiti da apposito ufficio con la collaborazione degli studenti. 2. L'Universita' istituisce per laureati e dottori di ricerca borse di studio anche per l'estero, e puo' fornire sussidi per tirocini pratici presso strutture anche non universitarie italiane e straniere, collaborando a curare i relativi adempimenti burocratici. 3. L'Universita' promuove convenzioni per attivita' sostitutive del servizio militare nell'ambito dei servizi da essa offerti agli studenti ed all'interno delle proprie strutture. 4. Nei limiti consentiti dalla legge, l'Universita' puo' stipulare convenzioni con i propri studenti per commettere loro specifiche attivita' a tempo parziale da svolgere senza vincolo di subordinazione. Articolo 43 Adeguamento alle norme comunitarie
Le modificazioni alle materie di cui al presente titolo prescritte da norme del diritto comunitario europeo o da accordi con Stati membri dell'Unione europea sono recepite di diritto dal presente Statuto e dai regolamenti. E' fatta salva la possibilita' di adottare norme transitorie e di salvaguardia. Articolo 44 Organi della Facolta'
Sono organi della Facolta': a) il Preside; b) il Consiglio; c) la Giunta, ove prevista dal regolamento di Facolta'. Articolo 45 Autonomie delle Facolta'
Le Facolta' hanno autonomia nell'organizzazione della didattica e dei servizi connessi, nel quadro del regolamento di Ateneo, e sono dotate di autonomia di spesa per la gestione dei fondi di funzionamento, che esercitano attraverso un Ufficio di Presidenza in esse istituito. Articolo 46 Preside
1. Il Preside rappresenta la Facolta' e ne promuove e coordina le attivita'. Convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione delle loro delibere. Esercita le altre attribuzioni, comprese quelle disciplinari, che gli sono demandate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. Ha la responsabilita' amministrativa e contabile dei beni e dei fondi di cui dispone per il funzionamento della Facolta'. 2. Il Preside dura in carica tre anni accademici ed e' rieleggibile immediatamente una sola volta. In caso di impedimento o di assenza, ne assume le funzioni il Decano dei professori ordinari della Facolta'. 3. L'ufficio di Preside e' incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva dell'Universita'. 4. Il Preside e' eletto dal Consiglio di Facolta' tra i professori ordinari di ruolo e fuori ruolo a tempo pieno. Per la validita' della seduta e' necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio. L'elezione avviene nella prima votazione a maggioranza degli aventi diritto al voto; nelle successive a maggioranza dei votanti. Il Preside e' nominato con decreto del Rettore. 5. Il Preside, su sua richiesta, ha diritto ad una limitazione dell'attivita' didattica. 6. Al Preside e' corrisposta un'indennita' di carica nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione. Articolo 47 Consiglio di Facolta'
1. Il Consiglio di Facolta': a) definisce l'ordinamento degli studi della Facolta', sentiti, per quanto di loro competenza, i Consigli dei Corsi di laurea e di laurea magistrale; b) pianifica lo sviluppo della Facolta'; c) programma ed organizza l'attivita' didattica della Facolta', coordinando le attivita' dei Corsi di laurea e di laurea magistrale; d) delibera sull'attivazione dei corsi, sulla copertura degli insegnamenti vacanti, sulla designazione dei professori a contratto; e) delibera sulla destinazione dei posti di ruolo, sulle richieste di nuovi posti e sulle chiamate dei professori di ruolo e dei ricercatori; f) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. 2. Il regolamento di Facolta' e' approvato a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. In relazione al primo comma del presente articolo, prevede le modalita' di acquisizione degli atti di cui agli articoli 25, comma-terzo, lettera c) e 51, comma primo, lettera d) del presente Statuto. Puo', altresi', prevedere la possibilita' di delega di competenze; l'articolazione dei Consigli in commissioni; la istituzione di Giunte; la pubblicita' di sedute. Articolo 48 Composizione del Consiglio di Facolta'
1. Fanno parte del Consiglio di Facolta': a) i professori straordinari e ordinari di ruolo e fuori ruolo afferenti alla Facolta'; b) i professori associati afferenti alla Facolta'; c) ricercatori in numero pari al quindici per cento dei professori di ruolo e comunque in numero non superiore al venticinque per cento dei ricercatori inquadrati presso la Facolta'; d) studenti iscritti alla Facolta' in numero di cinque sino a duemila iscritti, in numero di sette sino a cinquemila e in numero di nove oltre cinquemila; e) da due a quattro rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario afferente alla Facolta' in relazione al numero dei professori di ruolo. 2. Le modalita' di elezione dei rappresentanti, l'elettorato attivo e passivo e il numero dei rappresentanti di cui alla lettera e) del comma precedente sono stabiliti da regolamento. 3. Al Consiglio partecipano altresi', con voto consultivo, i professori ufficiali che non facciano gia' parte di altro Consiglio e, in base ai criteri previsti da apposito regolamento, i professori a contratto. 4. La partecipazione delle componenti alle adunanze e alle deliberazioni e' regolata dalla legge. Articolo 49 Organi dei Corsi di laurea e di laurea magistrale
Sono organi dei Corsi di laurea e di laurea magistrale: a) il Presidente; b) il Consiglio. Articolo 50 Presidente del Corso di laurea o di laurea magistrale
1. Il Presidente del Corso di laurea o di laurea magistrale promuove e coordina l'attivita' dello stesso. Convoca e presiede il Consiglio e cura l'esecuzione delle sue delibere. Ha la responsabilita' amministrativa e contabile dei beni e dei fondi di cui dispone per il funzionamento del Corso. 2. Il Presidente dura in carica tre anni accademici ed e' rieleggibile immediatamente una sola volta. In caso di impedimento o di assenza, ne assume le funzioni il Decano dei professori ordinari o, in mancanza, il Decano dei professori di ruolo. 3. Il Presidente e' eletto dal Consiglio tra i professori di ruolo a tempo pieno. Per la validita' della seduta e' necessaria la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto. L'elezione avviene, nella prima votazione, a maggioranza degli aventi diritto al voto; nelle successive a maggioranza dei votanti. Il Presidente e' nominato con decreto del Rettore. Articolo 51 Consiglio del Corso di laurea o di laurea magistrale
1. Il Consiglio del Corso di laurea o di laurea magistrale, per quanto di sua competenza: a) coordina l'attivita' didattica; b) esamina ed approva i piani di studio presentati dagli studenti; c) sperimenta nuove modalita' didattiche; d) formula proposte e pareri al Consiglio di Facolta'; e) svolge tutte le altre funzioni ad esso delegate dal Consiglio di Facolta'; 2. Fanno parte del Consiglio: a) i professori, ivi compresi quelli a contratto, delle discipline impartite nell'ambito del Corso; b) ricercatori in numero non superiore al venti per cento dei professori di ruolo del Corso; c) studenti in numero massimo di tre sino a duemila iscritti al Corso, di cinque sino a cinquemila e di sette oltre cinquemila. 3. Le modalita' di elezione delle rappresentanze ed il numero dei rappresentanti di cui alle lettere b) e c) del comma precedente sono stabiliti da regolamento. 4. La partecipazione delle componenti alle adunanze ed alle deliberazioni e' regolata dai principi stabiliti dalla legge per la partecipazione alle adunanze ed alle deliberazioni del Consiglio di Facolta'. Articolo 52 Organi delle Scuole di specializzazione
Sono organi delle Scuole di specializzazione: a) il Direttore; b) il Consiglio. Articolo 53 Direttore della Scuola di specializzazione
1. Il Direttore rappresenta la Scuola e ne promuove e coordina le attivita'. Convoca e presiede il Consiglio e cura l'esecuzione delle sue delibere. Ha la responsabilita' amministrativa e contabile dei beni e dei fondi di cui dispone per il funzionamento della Scuola. 2. Il Direttore dura in carica tre anni accademici ed e' rieleggibile immediatamente una sola volta. In caso di impedimento o di assenza, ne assume le funzioni il Decano dei professori ordinari della Scuola o, in mancanza, il Decano dei professori di ruolo. 3. Il Direttore e' eletto tra i professori di ruolo che fanno parte della Scuola. Per la validita' della seduta e' necessaria la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto. L'elezione avviene nella prima votazione a maggioranza degli aventi diritto al voto; nelle successive a maggioranza dei votanti. Il Direttore e' nominato con decreto del Rettore. Articolo 54 Consiglio della Scuola di specializzazione
1. Il Consiglio della Scuola esercita, per quanto di sua competenza, le funzioni di cui alle norme legislative e regolamentari vigenti. 2. Fanno parte del Consiglio: a) i professori, ivi compresi quelli a contratto, ai quali sono affidate attivita' didattiche nella Scuola; b) tre rappresentanti degli specializzandi secondo modalita' stabilite da regolamento. 3. La partecipazione delle componenti alle adunanze ed alle deliberazioni e' regolata dai principi stabiliti dalla legge per la partecipazione alle adunanze ed alle deliberazioni del Consiglio di Corso di laurea. Articolo 55 Dottorato di ricerca
1. Il Dottorato di ricerca, ordinato all'approfondimento delle metodologie di uno o piu' settori disciplinari ed alla produzione di dissertazioni che apportino contributi originali alle conoscenze del settore, costituisce elemento primario della formazione scientifica successiva alla laurea. 2. L'istituzione dei Dottorati di ricerca e' deliberata ai sensi dell'articolo 28, secondo comma, lettera c) e dell'articolo 14, secondo comma, lettera h) del presente Statuto. La proposta di attivazione deve prevedere la sede amministrativa ed indicare il Dipartimento che provvede alle attivita' gestionali, organizzative e di spesa. 3. L'organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati dalla legge e da eventuali convenzioni, anche di tipo consortile, con altri Atenei italiani e stranieri. Articolo 56 Consiglio degli studenti di Facolta'
1. Il Consiglio degli studenti di Facolta' e' organo consultivo del Preside, del Consiglio di Facolta' e degli altri Consigli delle strutture didattiche. In particolare esprime pareri sulle materie disciplinate dal regolamento didattico di Ateneo. 2. Il Consiglio degli studenti e' tenuto a pronunciarsi entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta di parere. Trascorso tale-termine le deliberazioni possono essere comunque assunte. 3. Il Consiglio degli studenti formula proposte a tutti gli organi della Facolta' nelle materie di sua competenza ed in particolare per quanto attiene alle liberta', alla formazione culturale e professionale ed allo sviluppo della coscienza civile degli studenti. 4. Gestisce gli spazi e le attrezzature necessarie per il proprio funzionamento che la Facolta' gli assicura nei limiti delle proprie disponibilita'. Articolo 57 Composizione del Consiglio degli studenti di Facolta'
1. Il Consiglio e' composto dai rappresentanti degli studenti nelle singole strutture per la didattica della Facolta'. Qualora il numero di tali rappresentanti sia inferiore a dieci, il Consiglio viene integrato fino a tale numero con gli studenti non eletti, ove esistano, che abbiano riportato il maggior numero di voti per la rappresentanza nei Consigli di Facolta'. 2. La prima adunanza del Consiglio e' convocata dal Preside. 3. Il Consiglio degli studenti elegge nel proprio seno il Presidente, che lo convoca e ne esegue le deliberazioni.
TITOLO V
ARTICOLAZIONE IN POLI Articolo 58 Costituzione e finalita'
1. I Poli sono aggregazioni di strutture per la didattica, per la ricerca e di servizio volti a conseguire, anche attraverso la riarticolazione-territoriale, il decentramento strutturale, funzionale e amministrativo dell'Universita' e a favorire una maggiore flessibilita' nello svolgimento delle attivita' didattiche, di ricerca e di servizio. I Poli promuovono e coordinano, fornendo anche le risorse necessarie, le attivita' delle strutture aggregate al fine di valorizzare le specificita' culturali e un piu' alto livello di integrazione delle risorse, nonche' di potenziare le capacita' di interazione con il tessuto sociale e produttivo. 2. I Poli, in numero non superiore a quattro, sono dotati di autonomia gestionale, organizzativa e di spesa. Possono proporre agli organi di governo dell'Ateneo iniziative per la realizzazione dell'autonomia didattica e dell'organizzazione della ricerca da parte delle strutture di propria afferenza. 3. I Poli sono: a) il Polo delle Scienze Umane e Sociali; b) il Polo delle Scienze e delle Tecnologie per la Vita; c) il Polo delle Scienze e delle Tecnologie. I Poli sono costituiti e attivati con decreto del Rettore in conformita' con le disposizioni di cui ai seguenti commi quarto e quinto. 4. Tutte le strutture per la didattica, per la ricerca e di servizio devono afferire a uno dei Poli previsti nel presente articolo. 5. Le modifiche di afferenza sono deliberate dal Senato Accademico su richiesta delle strutture aggregate, sentiti i Consigli di Polo interessati. 6. L'attivazione di ciascun Polo e' deliberata dal Senato Accademico, su richiesta delle strutture interessate, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione che delibera altresi' in ordine alle dotazioni patrimoniali di avvio delle attivita' istituzionali assegnate al Polo. 7. In sede di attivazione, il Polo viene dotato di uffici decentrati, nonche' di un direttore con poteri analoghi a quelli del Direttore Amministrativo, limitatamente alla gestione del Polo. Il Direttore del Polo e' uno dei dirigenti dell'Ateneo o, in caso di obiettiva indisponibilita', un titolare di funzioni equiparate. Articolo 59 Competenze
1. Sono funzioni dei Poli: a) il coordinamento delle attivita' di ricerca spettanti alle strutture afferenti ai singoli Poli e la promozione di progetti di ricerca, anche attraverso la costituzione di consorzi secondo modalita' definite con regolamento; b) il coordinamento del personale tecnico, amministrativo e ausiliario delle strutture aggregate, compresa la mobilita'; c) l'organizzazione di servizi comuni a supporto delle attivita' di ricerca dei Dipartimenti, d'intesa con essi; d) la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'organizzazione del patrimonio edilizio; e) la stipula dei contratti intesi all'acquisizione di attrezzature e di servizi; f) la stipula di convenzioni con soggetti pubblici e privati, quando esse implichino esigenze di coordinamento di piu' strutture senza coinvolgere complessivamente l'Ateneo; g) l'iniziativa, al pari degli altri organi a cio' abilitati dallo Statuto, per l'istituzione di master e dottorati a carattere interdisciplinare che eccedano il campo di interesse delle singole Facolta' e dei singoli Dipartimenti, salve in ogni caso le competenze deliberative a queste strutture attribuite. 2. Altre funzioni possono essere delegate ai singoli Poli, con decreto del Rettore, previa deliberazione del Senato Accademico, anche su proposta di ciascun Consiglio di Polo. 3. Per l'esercizio delle funzioni, i Poli sono dotati di personale e di risorse finanziarie assegnati dai competenti organi di governo dell'Ateneo. 4. Il decreto che delega funzioni ad un Polo assegna il personale, le strutture, le risorse finanziarie e patrimoniali necessarie ad esercitarle. 5. Il Polo provvede al riparto tra le strutture afferenti delle risorse finanziarie assegnate dall'Ateneo al Polo medesimo e delle altre risorse comunque acquisite. Articolo 60 Organi del Polo
Sono organi del Polo: a) il Presidente; b) il Consiglio. Articolo 61 Presidente del Polo
1. Il Presidente rappresenta il Polo, convoca e presiede il Consiglio, esercita funzioni di iniziativa, esercita nei confronti degli uffici le funzioni di indirizzo ai sensi del precedente art. 1, comma 4. 2. In casi straordinari di necessita' e di urgenza, che non consentano la tempestiva convocazione del Consiglio, il Presidente puo' adottare gli atti di competenza di quest'organo. Gli atti di urgenza sono sottoposti alla ratifica del Consiglio nella prima adunanza successiva e perdono efficacia sin dall'inizio in caso di mancata ratifica nel-termine di quarantacinque giorni. 3. Il Presidente dura in carica tre anni accademici ed e' rieleggibile immediatamente una sola volta. L'ufficio e' incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva dell'Universita'. 4. Il Presidente e' eletto tra i professori di ruolo a tempo pieno ed e' nominato con decreto del Rettore. Il corpo elettorale e' costituito dai componenti dei Consigli di Dipartimento afferenti al Polo. Il regolamento stabilisce le modalita' elettorali. 5. Al Presidente e' corrisposta un'indennita' di carica nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione. 6. Il Presidente, su sua richiesta, ha diritto ad una limitazione dell'attivita' didattica. 7. Il Presidente nomina tra i professori di ruolo un vice presidente che, in caso d'impedimento o di assenza, lo supplisce in tutte le sue funzioni. 8. In caso di anticipata cessazione del Presidente, il Rettore provvede a convocare il corpo elettorale tra il 30° e il 60° giorno successivo alla data di cessazione. Articolo 62 Consiglio di Polo
1. Il Consiglio e' organo di indirizzo e di programmazione del Polo. In particolare, esso e' competente per i seguenti atti: a) programma di attivita' e di sviluppo; b) bilancio preventivo e sue variazioni, conto consuntivo; c) piano di riparto delle risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 59, comma 5 dello Statuto, sulla base delle esigenze rappresentate dalle strutture afferenti al Polo; d) contratti e convenzioni; e) regolamenti del Polo; f) piano di utilizzazione degli spazi destinati alle strutture afferenti al Polo, nell'osservanza degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo; g) pareri e proposte ad altre strutture dell'Ateneo; h) accettazione di contributi, donazioni e lasciti destinati al Polo. 2. Il Consiglio e' composto da: a) il Presidente; b) il Vicepresidente; c) il Direttore, che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante; d) quattro Direttori di Dipartimento; e) quattro professori di ruolo; f) tre ricercatori; g) due rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario; h) un rappresentante degli studenti eletto nel proprio seno dal Consiglio degli studenti di Facolta' afferenti al Polo. 3. I membri del Consiglio durano in carica tre anni accademici e sono rieleggibili immediatamente una sola volta. Le modalita' di elezione, stabilite con regolamento, si conformano al principio del voto limitato e al principio dell'equilibrata rappresentanza dei Dipartimenti, secondo l'articolazione di questi nelle aree scientifico-disciplinari. Sono eleggibili, nelle categorie di cui alle lettere d), e), f), coloro che abbiano optato per il regime del tempo pieno. Articolo 63 Commissioni di Polo
I. Il Consiglio puo' procedere alla costituzione di commissioni, secondo le norme del proprio regolamento, per lo svolgimento di compiti istruttori o per esprimere pareri. 2. Per iniziativa del Presidente del Polo o su richiesta di un-terzo della commissione puo' essere disposta l'audizione di esperti esterni al Consiglio. Articolo 64 Consulta di Polo
1. In ciascun Polo e' istituita una Consulta, composta dal Presidente del Polo, che la convoca e ne presiede i lavori, dal Vice-Presidente del Polo, dai Presidi delle Facolta' e dai Direttori dei Dipartimenti e dei Centri interdipartimentali afferenti al Polo. 2. La Consulta di Polo e' sede di confronto su problemi di interesse comune alle strutture afferenti al Polo e puo' proporre al Presidente e al Consiglio iniziative e provvedimenti. 3. La Consulta e' convocata almeno quattro volte all'anno e comunque in vista dell'approvazione del bilancio del Polo.
TITOLO VI
AMMINISTRAZIONE Articolo 65 Fonti regolamentari
La gestione amministrativa, finanziaria e contabile dell'Universita' e' disciplinata dalla legge e da apposito regolamento e si conforma ai principi di cui agli articoli 7 e 8 del presente Statuto. Articolo 66 Direttore Amministrativo
1. Su proposta del Rettore, sentito il Senato Accademico, l'incarico di Direttore Amministrativo dell'Universita' e' conferito, mediante contratto di lavoro di tipo subordinato, dal Consiglio di Amministrazione a un dirigente della stessa Universita' o, con motivata deliberazione, a un dirigente di altra amministrazione pubblica. Il contratto dura cinque anni e puo' essere rinnovato. 2. I1 Direttore Amministrativo esercita tutte le funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti. In particolare: a) cura l'attuazione dei programmi e delle direttive degli organi di governo dell'Universita', secondo le specifiche linee indicate dagli stessi, individuando, se del caso, attivita' ed interventi da affidare ai dirigenti con le relative risorse e le opportune indicazioni; b) cura l'acquisizione delle entrate di bilancio; c) esercita, secondo le specifiche linee indicate dagli organi di governo dell'Universita', i poteri di spesa di sua competenza, adottando le procedure ed i provvedimenti relativi alle fasi di spesa, nel rispetto delle norme amministrativo-contabili previste dal regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; d) definisce i limiti del potere di spesa dei dirigenti, dettando direttive sulle procedure ed i provvedimenti; e) provvede, secondo le indicazioni degli organi di governo dell'Universita', all'istituzione ed all'organizzazione degli uffici e dei servizi centrali amministrativi e tecnici, definendone tra l'altro gli orari di servizio e di apertura al pubblico; f) procede, in base ai contingenti definiti dagli organi di governo dell'Universita', all'assegnazione, anche mediante mobilita', del personale agli uffici centrali e ai Poli, nonche' alle strutture non afferenti ai Poli; g) nomina i responsabili degli uffici e dei procedimenti; h) indirizza, verifica e controlla l'attivita' degli altri dirigenti; ha poteri sostitutivi nei confronti degli stessi in caso di inerzia o ritardo ed e' responsabile della loro attivita'; i) nell'ambito della programmazione generale e nel rispetto delle indicazioni date dagli organi di governo dell'Universita', procede al reclutamento del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario e adotta tutti gli atti di gestione dello stesso che non siano di competenza delle strutture dotate di autonomia amministrativa e contabile, compresi quelli attinenti all'attribuzione dei trattamenti economici, anche accessori; l) esercita l'azione disciplinare nei confronti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dell'Universita'; m) aggiudica gli appalti per forniture di beni, servizi e lavori, ad esclusione di quelli di competenza dei Poli e delle strutture per la ricerca e per la didattica, o per i quali sia prevista una scelta discrezionale d'ordine tecnico o economico riservata agli organi di governo dell'Universita'; stipula i relativi contratti e ne cura l'esecuzione; n) provvede in ordine alle liti correlate con gli atti di gestione, anche del personale, posti in essere da lui stesso e dagli altri dirigenti; nomina procuratori e difensori secondo le indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione; propone eventuali transazioni delle liti; o) chiede pareri agli organi di altre amministrazioni anche internazionali; p) fornisce chiarimenti agli organi di controllo sugli atti di sua competenza; q) fornisce pareri e consulenze agli organi di governo dell'Universita' ed agli organi delle strutture per la ricerca e per la didattica; r) e' responsabile della realizzazione di programmi, attivita', interventi e progetti in relazione agli obiettivi di rendimento della gestione amministrativa e finanziaria dell'Universita'. Articolo 67 Dirigenti
1. Ai Poli e ai singoli settori dell'amministrazione individuati dal Direttore Amministrativo, sentito il Consiglio di Amministrazione, e' preposto, con posizione di vertice, un dirigente o un titolare di funzioni equiparate. Le nomine sono disposte dal Direttore Amministrativo. 2. L'accesso alle qualifiche dirigenziali avviene per concorso per esami indetto dall'Universita'. I requisiti di ammissione e i criteri di svolgimento degli esami sono fissati con il bando di concorso. 3. I dirigenti hanno la responsabilita' della gestione del settore e del risultato delle attivita' degli uffici cui sono preposti. In particolare: a) organizzano, d'intesa con il Direttore Amministrativo, le risorse a loro disposizione; b) verificano i carichi di lavoro e la produttivita' degli uffici; c) esercitano autonomi poteri di spesa nei limiti fissati dal Direttore amministrativo; d) adottano gli atti costituenti manifestazione di conoscenza o di giudizio, quali attestazioni, certificazioni, relazioni; e) adottano gli atti, anche provvedimentali, esecutivi di deliberazioni e provvedimenti; f) emanano i provvedimenti amministrativi di autorizzazione, concessione ed analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni da eseguire secondo criteri predeterminati dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti o da deliberazioni degli organi dell'Universita'. Articolo 68 Trattamento economico del Direttore Amministrativo e retribuzione di posizione dei dirigenti
1. Il trattamento economico del Direttore Amministrativo e' determinato dal Consiglio di Amministrazione, in conformita' a criteri e parametri individuati per legge. 2. Il Consiglio di Amministrazione determina annualmente il trattamento accessorio dei dirigenti, nel rispetto di quanto stabilito dalle leggi e dai contratti collettivi di comparto. Articolo 69 Aggiornamento e perfezionamento del personale
L'Universita' organizza corsi di aggiornamento professionale, di perfezionamento e di riqualificazione per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario. Articolo 70 Collegio dei revisori dei conti
1. Il Collegio dei revisori dei conti e' composto da cinque membri effettivi e due supplenti ed e' nominato con decreto del Rettore. 2. Tre revisori effettivi sono designati dal Senato Accademico: a) uno tra i magistrati amministrativi o contabili di grado non inferiore a Consigliere, il quale assume le funzioni di presidente; b) uno tra gli iscritti nell'albo dei revisori ufficiali dei conti o altro ruolo equivalente sostitutivo; c) uno tra esperti di comprovata qualificazione in materia amministrativa e contabile che non abbiano rapporti di lavoro subordinato o autonomo con l'Universita'. Il Senato Accademico designa anche uno dei revisori supplenti, nell'ambito delle categorie di cui sopra. Il Senato designa i componenti di propria competenza nella prima seduta presieduta dal Rettore neo-eletto. 3. Due revisori effettivi sono scelti dal Rettore: a) uno fra i' dirigenti della Ragioneria generale dello Stato, ovvero esperti di comprovata qualificazione in materia amministrativa e contabile che non abbiano rapporti di lavoro autonomo o subordinato con l'Universita'; b) uno fra i dirigenti del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca. Il Rettore sceglie anche uno dei revisori supplenti, nell'ambito delle categorie di cui sopra. 4. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere confermati. In caso di cessazione anticipata dalla carica per qualsiasi causa, si provvede alla sostituzione in via immediata e comunque entro sessanta giorni. La durata in carica del nuovo revisore e' limitata al tempo residuo sino alla scadenza del quadriennio, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. 5. Ai membri effettivi e supplenti del Collegio dei revisori e' corrisposta una indennita' di carica annuale nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione e non modificabile per l'intero periodo di durata del loro ufficio. 6. Compiti e modalita' di funzionamento del Collegio dei revisori sono stabiliti dal regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI Articolo 71 Modifiche dello Statuto
1. Le modifiche del presente Statuto sono adottate con deliberazioni del Senato Accademico assunte a maggioranza assoluta dei componenti, sentiti il Consiglio di Amministrazione e, se di competenza, il Consiglio degli studenti di Ateneo. Esse sono trasmesse al Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca per un parere da esprimersi entro il-termine di sessanta giorni, trascorso inutilmente il quale vengono emanate con decreto del Rettore da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale. In caso di osservazioni o di parere negativo del Ministro, le modifiche sono sottoposte a nuova deliberazione del Senato Accademico adottata con le medesime maggioranze e procedure di cui innanzi e quindi emanate con decreto del Rettore da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale. 2. Le modifiche dello Statuto entrano in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 3. Non costituiscono modifiche dello Statuto le variazioni degli allegati A e C conseguenti all'espletamento delle procedure di cui agli articoli precedenti. Esse sono disposte, entro sessanta giorni dal provvedimento finale, con decreto del Rettore. 4. Con l'entrata in vigore di modifiche dello Statuto, si intendono automaticamente abrogate le normative regolamentari nonche' ogni altra disposizione in contrasto con le norme innovate. Articolo 72 Equiparazioni
1. Ai fini delle cariche elettive previste dal presente Statuto, i professori straordinari sono equiparati ai professori ordinari. 2. Possono concorrere alle cariche elettive per le quali e' previsto il tempo pieno anche i professori ed i ricercatori che, anteriormente alla data della prima votazione, abbiano presentato dichiarazione di opzione per il tempo pieno da far valere in caso di elezione. Articolo 73 Durata delle cariche elettive
1. Se non diversamente previsto dal presente Statuto, i rappresentanti negli organi collegiali durano in carica tre anni accademici. Sono immediatamente rieleggibili una sola volta. 2. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni accademici. Sono immediatamente rieleggibili una sola volta e decadono, in ogni caso, con la perdita della qualita' di studente dell'Universita'. Articolo 74 Arrotondamenti numerici
Ai fini dell'applicazione del presente Statuto eventuali arrotondamenti numerici sono effettuati per eccesso. Articolo 75 Regolamenti di Ateneo
Tutti i Regolamenti previsti dal presente Statuto, o comunque adottati, sono emanati con decreto del Rettore.
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE Articolo 76 Assistenti ordinari
Per quanto non diversamente previsto dalla legge o dal presente Statuto, gli assistenti del molo ad esaurimento sono equiparati ai ricercatori confermati. Articolo 77 Durata mandati elettivi
1. I mandati elettivi in organi che modificano la propria composizione cessano alla scadenza naturale. 2. In sede di prima applicazione i suddetti mandati scadono con il rinnovo dell'organo collegiale da effettuarsi entro 3 mesi dal-termine di cui al comma 1. Articolo 78 Norma transitoria sui revisori in carica
Il Collegio dei revisori in carica al momento dell'entrata in vigore della modifica dello Statuto di cui alla delibera del Senato Accademico del 16 settembre 2004 e' prorogato fino alla scadenza del mandato dell'attuale Rettore. Articolo 79 Approvazione dei Regolamenti per le elezioni degli organi di Polo
1. Ciascun Polo determina, con autonomo provvedimento, modalita' e tempi di espletamento delle elezioni dei propri organi. 2. Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma precedente, provvede il Rettore con proprio decreto. Articolo 80 Adeguamento di regolamenti di Ateneo
Entro un anno dall'entrata in vigore delle modifiche al presente Statuto, i regolamenti dell'Ateneo sono adeguati alle previsioni concernenti i Poli e ai principi stabiliti dal precedente art. 1, commi 3 e 4. Articolo 81 Attribuzione degli spazi ai Poli
Entro sei mesi dall'entrata in vigore delle modifiche al presente Statuto, il Direttore Amministrativo assicura la ricognizione degli spazi gia' attribuiti ai Poli negli edifici dell'Ateneo. Entro i successivi sei mesi, ove necessario in ragione delle funzioni e del personale attribuito ai Poli, con decreto del Rettore, sentito il Consiglio di Amministrazione, si provvede ad attribuire agli stessi nuovi spazi o alla nuova distribuzione degli spazi attribuiti. Articolo 82 Attribuzione del personale ai Poli
Entro sei mesi dall'entrata in vigore delle modifiche al presente Statuto, il Direttore Amministrativo assicura la ricognizione del personale gia' attribuito ai Poli. Entro i successivi sei mesi, con decreto del Rettore, su proposta del Direttore Amministrativo, si provvede ad una nuova attribuzione di personale. Articolo 83 Disattivazione di Dipartimenti
L'art. 24, comma 4 si applica ai Dipartimenti di nuova istituzione. I Dipartimenti gia' costituiti alla data di entrata in vigore delle modifiche dello Statuto sono disattivati se, per tre anni accademici consecutivi, il numero di afferenti sia inferiore a sedici unita', e comunque quando il numero dei professori di ruolo sia inferiore a sei. Articolo 84 Norma di attuazione dell'art. 11, comma 2
Il precedente art. 11, e. 2 si applica immediatamente alla prima elezione del Rettore successiva all'entrata in vigore delle modifiche dello Statuto ai sensi dell'art. 71, comma 2. E' comunque stabilita in quattro anni la durata dell'eventuale secondo, non rinnovabile, mandato.
Napoli, 24 febbraio 2005 IL RETTORE Guido Trombetti |
| ALLEGATO A STRUTTURE PER LA RICERCA
DIPARTIMENTI
1. ANALISI DEI PROCESSI ECONOMICO-SOCIALI, LINGUISTICI, PRODUTTIVI E-terRITORIALI 2. ANALISI DELLE DINAMICHE-terRITORIALI E AMBIENTALI 3. ANALISI E PROGETTAZIONE STRUTTURALE 4. ARBORICOLTURA, BOTANICA E PATOLOGIA VEGETALE 5. BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE MEDICHE 6. BIOLOGIA E PATOLOGIA CELLULLARE E MOLECOLARE "L.CALIFANO" 7. BIOLOGIA STRUTTURALE E FUNZIONALE 8. CHIMICA 9. CHIMICA FARMACEUTICA E TOSSICOLOGICA 10. CHIMICA DELLE SOSTANZE NATURALI 11. CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 12. CHIRURGIA GENERALE, GERIATRICA, ONCOLOGICA E TECNOLOGIE AVANZATE 13. CONFIGURAZIONE ED ATTUAZIONE DELL'ARCHITETTURA 14. CONSERVAZIONE DEI BENI ARCHITETTONICI ED AMBIENTALI 15. COSTRUZIONI E METODI MATEMATICI IN ARCHITETTURA 16. DIRITTO AMMINISTRATIVO E SCIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE 17. DIRITTO COMUNE PATRIMONIALE 18. DIRITTO COSTITUZIONALE ITALIANO E COMPARATO 19. DIRITTO DEI RAPPORTI CIVILI ED ECONOMICO SOCIALI 20. DIRITTO DELL'ECONOMIA 21. DIRITTO ROMANO E STORIA DELLA SCIENZA ROMANISTICA "FRANCESCO DE MARTINO" 22. DISCIPLINE STORICHE 23. ECONOMIA AZIENDALE 24. ECONOMIA E POLITICA AGRARIA 25. ENDOCRINOLOGIA ED ONCOLOGIA MOLECOLARE E CLINICA 26. ENERGETICA,-terMOFLUIDODINAMICA APPLICATA E CONDIZIONAMENTI AMBIENTALI 27. ENTOMOLOGIA E ZOOLOGIA AGRARIA "FILIPPO SILVESTRI" 28. FARMACOLOGIA SPERIMENTALE 29. FILOLOGIA CLASSICA "FRANCESCO ARNALDI" 30. FILOLOGIA MODERNA "SALVATORE BATTAGLIA" 31. FILOSOFIA "A. ALIOTTA" 32. FILOSOFIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLA LIBERTA' DI RELIGIONE 33. GEOFISICA E VULCANOLOGIA 34. INFORMATICA E SISTEMISTICA 35. INGEGNERIA AGRARIA E AGRONOMIA DEL-terRITORIO 36. INGEGNERIA CHIMICA 37. INGEGNERIA DEI MATERIALI E DELLA PRODUZIONE 38. INGEGNERIA DEI TRASPORTI "LUIGI TOCCHETTI" 39. INGEGNERIA ECONOMICO- GESTIONALE 40. INGEGNERIA EDILE 41. INGEGNERIA ELETTRICA 42. INGEGNERIA ELETTRONICA E DELLE TELECOMUNICAZIONI 43. INGEGNERIA GEOTECNICA 44. INGEGNERIA IDRAULICA ED AMBIENTALE "GIROLAMO IPPOLITO" 45. INGEGNERIA MECCANICA PER L'ENERGETICA 46. INGEGNERIA NAVALE 47. MATEMATICA E APPLICAZIONI "R.CACCIOPPOLI" 48. MATEMATICO STATISTICO 49. MEDICINA CLINICA E SPERIMENTALE 50. MEDICINA CLINICA, SCIENZE CARDIOVASCOLARI ED IMMUNOLOGICHE 51. MEDICINA PUBBLICA E DELLA SICUREZZA SOCIALE 52. NEUROSCIENZE 53. PATOLOGIA E SANITA' ANIMALE 54. PATOLOGIA SISTEMATICA 55. PEDIATRIA 56. PIANIFICAZIONE E SCIENZA DEL-terRITORIO 57. PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E AMBIENTALE: TEORIE E METODOLOGIE OPERATIVE 58. PROGETTAZIONE AERONAUTICA 59. PROGETTAZIONE E GESTIONE INDUSTRIALE 60. PROGETTAZIONE URBANA 61. SCIENZA DEGLI ALIMENTI 62. SCIENZA DELLE COSTRUZIONI "VINCENZO FRANCIOSI" 63. SCIENZA E INGEGNERIA DELLO SPAZIO "LUIGI G. NAPOLITANO" 64. SCIENZE BIOLOGICHE 65. SCIENZE BIOMORFOLOGICHE E FUNZIONALI 66. SCIENZE CHIRURGICHE, ANESTESIOLOGICHE-RIANIMATORIE E DELL'EMERGENZA 67. SCIENZE CHIRURGICHE, ORTOPEDICHE, TRAUMATOLOGICHE ED EMERGENZE 68. SCIENZE CLINICHE VETERINARIE 69. SCIENZE DEL SUOLO, DELLA PIANTA E DELL'AMBIENTE 70. SCIENZE DELLA-terRA 71. SCIENZE DELLO STATO 72. SCIENZE ECONOMICHE E SOCIALI 73. SCIENZE FISICHE 74. SCIENZE INTERNAZIONALISTICHE E DI STUDI SUL SISTEMA POLITICO ED ISTITUZIONALE EUROPEO 75. SCIENZE MEDICHE PREVENTIVE 76. SCIENZE NEUROLOGICHE 77. SCIENZE ODONTOSTOMATOLOGICHE E MAXILLO-FACCIALI 78. SCIENZE OFTALMOLOGICHE 79. SCIENZE OSTETRICO-GINECOLOGICHE UROLOGICHE E MEDICINA DELLA RIPRODUZIONE 80. SCIENZE PENALISTICHE, CRIMINOLOGICHE E PENITENZIARIE 81. SCIENZE RELAZIONALI "GUSTAVO IACONO" 82. SCIENZE STATISTICHE 83. SCIENZE ZOOTECNICHE E ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI 84. SOCIOLOGIA 85. STORIA DELL'ARCHITETTURA E RESTAURO 86. STRUTTURE, FUNZIONI E TECNOLOGIE BIOLOGICHE 87. TEORIA E STORIA DELL'ECONOMIA PUBBLICA 88. TEORIA ECONOMICA E APPLICAZIONI 89. URBANISTICA. CENTRI INTERDIPARTIMENTALI DI RICERCA
1. CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA AUDIOVISUALE PER LO STUDIO DELLA CULTURA POPOLARE 2. CENTRO INTERDIPARTIMENTALE "VINCENZO ARANGIO-RUIZ" DI STUDI STORICI E GIURIDICI SUL MONDO ANTICO 3. CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA DI INGEGNERIA PER I BENI CULTURALI (CIBEC) 4. CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA PER L'ANALISI E LA SINTESI DEI SEGNALI 5. CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA "AMBIENTE" (CIRAM) 6. CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA PER LO STUDIO DELLE TECNICHE TRADIZIONALI DELL'AREA MEDITERRANEA 7. CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA SUI BIOMATERIALI (CRIB) 8. CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI STUDI PER LA MAGNA GRECIA 9. CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA PER LA STORIA COMPARATA DELLE SOCIETA' RURALI IN ETA' MODERNA E CONTEMPORANEA 10. CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA LABORATORIO DI URBANISTICA E PIANIFICAZIONE-terRITORIALE (L.U.P.T.) 11. CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA URBAN/ECO 12. CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA IN URBANISTICA "ALBERTO CALZA BINI" 13. CENTRO DI RICERCHE INTERDIPARTIMENTALE PER L'ACQUACOLTURA - CRIacq 14. CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA "ICONOGRAFIA DELLA CITTA' EUROPEA" 15. CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA SUL TURISMO 16. CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA PER L'ANALISI E LA PROGETTAZIONE URBANA "LUIGI PISCIOTTI" 17. CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA PRECLINICA E CLINICA DI MEDICINA SESSUALE (C.I.R.M.S.) 18. CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA IN FARMACOECONOMIA E FARMACO-UTILIZZAZIONE. ALLEGATO B DECRETO RETTORALE 18 ottobre 1994 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1994)
(Omissis). ALLEGATO C STRUTTURE PER LA DIDATTICA FACOLTA', CORSI DI LAUREA, CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA, CORSI DI MASTER UNIVERSITARIO DI I e DI II LIVELLO E SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
FACOLTA' DI AGRARIA
Corsi di Laurea | CLASSI --------------------------------------------------------------------- Produzioni vegetali | 20 --------------------------------------------------------------------- Scienze e tecnologie agrarie | 20 --------------------------------------------------------------------- Scienze forestali ed ambientali | 20 --------------------------------------------------------------------- Tecnologie alimentari | 20 --------------------------------------------------------------------- Corsi di Laurea Specialistica | CLASSI --------------------------------------------------------------------- Scienze agrarie | 77/S --------------------------------------------------------------------- Scienze della produzione vegetale e difesa | 77/S --------------------------------------------------------------------- Scienze e tecnologie alimentari | 78/S --------------------------------------------------------------------- FACOLTA' DI ARCHITETTURA | --------------------------------------------------------------------- Corsi di Laurea | CLASSI --------------------------------------------------------------------- Arredamento, interno architettonico e design | 4 --------------------------------------------------------------------- Edilizia | 4 --------------------------------------------------------------------- Scienze dell'architettura | 4 --------------------------------------------------------------------- Urbanistica e scienze della pianificazione | 7 --------------------------------------------------------------------- territoriale ed ambientale | --------------------------------------------------------------------- Corsi di Laurea Specialistica | CLASSI --------------------------------------------------------------------- Architettura quinquennale | 4/S --------------------------------------------------------------------- Manutenzione e gestione edilizia e urbana | 4/S --------------------------------------------------------------------- Scienze dell'architettura | 4/S --------------------------------------------------------------------- FACOLTA' DI ECONOMIA | --------------------------------------------------------------------- Corsi di Laurea | CLASSI --------------------------------------------------------------------- Economia aziendale | 17 --------------------------------------------------------------------- Economia delle imprese e dei mercati | 28 --------------------------------------------------------------------- Economia delle istituzioni, delle amministrazioni | pubbliche e delle organizzazioni non profit | 28 --------------------------------------------------------------------- Economia e amministrazione delle imprese Finanziarie | 17 --------------------------------------------------------------------- Economia e diritto dell'imprese e delle amministrazioni| 28 --------------------------------------------------------------------- Scienze del turismo ad indirizzo manageriale (in | concorso con la Facolta' di Lettere e Filosofia) | 39 --------------------------------------------------------------------- Statistica e informatica per l'economia e le imprese | 37 --------------------------------------------------------------------- FACOLTA' DI ECONOMIA | --------------------------------------------------------------------- Corsi di Laurea Specialistica | CLASSI --------------------------------------------------------------------- Economia | 641S --------------------------------------------------------------------- Economia aziendale | 84/S --------------------------------------------------------------------- Economia e diritto delle imprese e delle | amministrazioni | 64/S --------------------------------------------------------------------- Economia e storia delle istituzioni | 64/S --------------------------------------------------------------------- Finanza | 191S --------------------------------------------------------------------- Statistica per le decisioni e l'analisi dei sistemi | complessi | 911S --------------------------------------------------------------------- FACOLTA' DI FARMACIA | --------------------------------------------------------------------- Corsi di Laurea | CLASSI --------------------------------------------------------------------- Controllo di qualita' | 24 --------------------------------------------------------------------- Erboristeria (in concorso con la Facolta' di Agraria) | 24 --------------------------------------------------------------------- Informazione scientifica sul farmaco e sui prodotti | diagnostici | 24 --------------------------------------------------------------------- Corsi di Laurea Specialistica | CLASSI --------------------------------------------------------------------- Chimica e tecnologia farmaceutiche | 14/S --------------------------------------------------------------------- Farmacia | 14/S --------------------------------------------------------------------- FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA | --------------------------------------------------------------------- Corsi di Laurea | CLASSI --------------------------------------------------------------------- I Corso in Scienze giuridiche | 31 --------------------------------------------------------------------- Il Corso in Scienze giuridiche | 31 --------------------------------------------------------------------- Corsi di Laurea Specialistica | CLASSI --------------------------------------------------------------------- Primo Corso di Laurea Specialistica in Giurisprudenza | 22/S --------------------------------------------------------------------- Secondo Corso di Laurea Specialistica in Giurisprudenza| 22/S --------------------------------------------------------------------- FACOLTA' DI INGEGNERIA | --------------------------------------------------------------------- Corsi di Laurea | CLASSI --------------------------------------------------------------------- Ingegneria aerospaziale | 10 --------------------------------------------------------------------- Ingegneria biomedica | 9 --------------------------------------------------------------------- Ingegneria chimica | 10 --------------------------------------------------------------------- Ingegneria civile | 8 --------------------------------------------------------------------- Ingegneria civile per lo sviluppo sostenibile | 8 --------------------------------------------------------------------- Ingegneria dell'automazione | 9 --------------------------------------------------------------------- Ingegneria delle telecomunicazioni | 9 --------------------------------------------------------------------- Ingegneria dell'informazione e della comunicazione | 9 --------------------------------------------------------------------- Ingegneria edile | 4 --------------------------------------------------------------------- Ingegneria elettrica | 10 --------------------------------------------------------------------- Ingegneria elettronica | 9 --------------------------------------------------------------------- FACOLTA' DI INGEGNERIA | --------------------------------------------------------------------- Corsi di Laurea | CLASSI --------------------------------------------------------------------- Ingegneria gestionale dei progetti e delle | infrastrutture | 8 --------------------------------------------------------------------- Ingegneria gestionale della logistica e produzione | 10 --------------------------------------------------------------------- Ingegneria informatica | 9 --------------------------------------------------------------------- Ingegneria meccanica | 10 --------------------------------------------------------------------- Ingegneria navale | 10 --------------------------------------------------------------------- Ingegneria per l'ambiente e il-territorio | 8 --------------------------------------------------------------------- Scienza ed ingegneria dei materiali (in concorso con la| Facolta' di Scienze MM. FF. NN.) | 10 --------------------------------------------------------------------- Corsi di Laurea Specialistica | CLASSI --------------------------------------------------------------------- Ingegneria aerospaziale e astronautica | 25/S --------------------------------------------------------------------- Ingegneria chimica | 27/S --------------------------------------------------------------------- Ingegneria dei materiali | 61/S --------------------------------------------------------------------- Ingegneria dei sistemi idraulici e di trasporto ISIT | 28/S --------------------------------------------------------------------- Ingegneria dell'automazione | 29/S --------------------------------------------------------------------- Ingegneria delle telecomunicazioni | 30/S --------------------------------------------------------------------- Ingegneria edile | 4/S --------------------------------------------------------------------- Ingegneria edile-architettura | 4/S --------------------------------------------------------------------- Ingegneria elettrica | 31/S --------------------------------------------------------------------- Ingegneria elettronica | 32/S --------------------------------------------------------------------- Ingegneria gestionale | 34/S --------------------------------------------------------------------- Ingegneria informatica | 35/S --------------------------------------------------------------------- Ingegneria meccanica per l'energia e l'ambiente | 36/S --------------------------------------------------------------------- Ingegneria meccanica per la progettazione e la | produzione | 36/S --------------------------------------------------------------------- Ingegneria navale | 37/S --------------------------------------------------------------------- Ingegneria per l'ambiente e il-territorio | 38/S --------------------------------------------------------------------- Ingegneria strutturale e geotecnica | 28/S --------------------------------------------------------------------- FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA | --------------------------------------------------------------------- Corsi di Laurea | CLASSI --------------------------------------------------------------------- Archeologia e storia delle arti | 13 --------------------------------------------------------------------- Cultura e amministrazione dei beni culturali | 13 --------------------------------------------------------------------- Filosofia | 29 --------------------------------------------------------------------- Lettere classiche | 5 --------------------------------------------------------------------- Lettere moderne | 5 --------------------------------------------------------------------- Lingue, culture e letterature moderne europee | 11 --------------------------------------------------------------------- Psicologia dei processi relazionali e di sviluppo | 34 --------------------------------------------------------------------- Scienze del servizio sociale (in concorso con la | Facolta' di Giurisprudenza) | 6 --------------------------------------------------------------------- Storia | 38 --------------------------------------------------------------------- FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA | --------------------------------------------------------------------- Corsi di Laurea Specialistica | CLASSI --------------------------------------------------------------------- Filologia, letterature e civilta' del mondo antico | 15/S --------------------------------------------------------------------- Filologia moderna | 16/S --------------------------------------------------------------------- Filosofia | 18/S --------------------------------------------------------------------- Lingue e letterature moderne europee | 42/S --------------------------------------------------------------------- Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi| sociali | 57/S --------------------------------------------------------------------- Storia | 97/S --------------------------------------------------------------------- FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA | --------------------------------------------------------------------- Corsi di Laurea | CLASSI --------------------------------------------------------------------- Dietistica | SNT/3 --------------------------------------------------------------------- Fisioterapia | SNT/2 --------------------------------------------------------------------- Igiene dentale | SNT/3 --------------------------------------------------------------------- Infermieristica | SNT/1 --------------------------------------------------------------------- Infermieristica pediatrica | SNT/1 --------------------------------------------------------------------- Logopedia | SNT/2 --------------------------------------------------------------------- Ortottica ed assistenza oftalmologica | SNT/2 --------------------------------------------------------------------- Ostetricia | SNT/1 --------------------------------------------------------------------- Tecniche audiometriche | SNT/3 --------------------------------------------------------------------- Tecniche audioprotesiche | SNT/3 --------------------------------------------------------------------- Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi | di lavoro | SNT/4 --------------------------------------------------------------------- Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e | perfusione cardiovascolare | SNT/3 --------------------------------------------------------------------- Tecniche di laboratorio biomedico | SNT/3 --------------------------------------------------------------------- Tecniche di neurofisiopatologia | SNT/3 --------------------------------------------------------------------- Tecniche di radiologia medica, per immagini e | radioterapia | SNT/3 --------------------------------------------------------------------- Tecniche ortopediche | SNT/3 --------------------------------------------------------------------- Corsi di Laurea Specialistica | CLASSI --------------------------------------------------------------------- Medicina e chirurgia | 46/S --------------------------------------------------------------------- Odontoiatria e protesi dentaria | 52/S --------------------------------------------------------------------- Scienze delle professioni sanitarie della | riabilitazione |SNT SPEC/2 --------------------------------------------------------------------- Scienze delle professioni sanitarie tecniche (Area | tecnico-assistenziale) |SNT SPEC/3 --------------------------------------------------------------------- Scienze delle professioni sanitarie tecniche (Area | tecnico-diagnostica) |SNT SPEC/3 --------------------------------------------------------------------- Scienze infermieristiche e ostetriche |SNT SPEC/1 --------------------------------------------------------------------- FACOLTA' DI MEDICINA VETERINARIA | --------------------------------------------------------------------- Corsi di Laurea | CLASSI --------------------------------------------------------------------- Tecnologie delle produzioni animali,(in concorso con la| Facolta' di Agraria) | 40 --------------------------------------------------------------------- FACOLTA' DI MEDICINA VETERINARIA | --------------------------------------------------------------------- Corsi di Laurea Specialistica | CLASSI --------------------------------------------------------------------- Medicina veterinaria | 47/S --------------------------------------------------------------------- Scienze e Tecnologie delle produzioni animali | 79/S --------------------------------------------------------------------- FACOLTA' DI SCIENZE BIOTECNOLOGICHE | --------------------------------------------------------------------- Corsi di Laurea | CLASSI --------------------------------------------------------------------- Biotecnologie agro-alimentari | 1 --------------------------------------------------------------------- Biotecnologie biomolecolari e industriali | 1 --------------------------------------------------------------------- Biotecnologie per la salute | 1 --------------------------------------------------------------------- Corsi di Laurea Specialistica | CLASSI --------------------------------------------------------------------- Biotecnologie del farmaco | 9/S --------------------------------------------------------------------- Biotecnologie mediche | 9/S --------------------------------------------------------------------- Biotecnologie molecolari e industriali | 8/S --------------------------------------------------------------------- Biotecnologie per Iagroindustria | 7/S --------------------------------------------------------------------- Biotecnologie per le attivita' veterinarie | 9/S --------------------------------------------------------------------- FACOLTA' DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI | --------------------------------------------------------------------- Corsi di Laurea | CLASSI --------------------------------------------------------------------- Biologia delle produzioni marine | 12 --------------------------------------------------------------------- Biologia generale e applicata | 12 --------------------------------------------------------------------- Chimica | 21 --------------------------------------------------------------------- Chimica industriale | 21 --------------------------------------------------------------------- Fisica | 25 --------------------------------------------------------------------- Informatica | 26 --------------------------------------------------------------------- Matematica | 32 --------------------------------------------------------------------- Scienze ambientali | 27 --------------------------------------------------------------------- Scienze biologiche | 12 --------------------------------------------------------------------- Scienze della natura | 27 --------------------------------------------------------------------- Scienze geologiche | 16 --------------------------------------------------------------------- Corsi di Laurea Specialistica | CLASSI --------------------------------------------------------------------- Biologia | 6/S --------------------------------------------------------------------- Biologia dei sistemi acquatici | 6/S --------------------------------------------------------------------- Fisica | 20/S --------------------------------------------------------------------- Geologia e geologia applicata | 86/S --------------------------------------------------------------------- Informatica | 23/S --------------------------------------------------------------------- Matematica | 45/S --------------------------------------------------------------------- Scienze biologiche | 6/S --------------------------------------------------------------------- Scienze chimiche | 62/S --------------------------------------------------------------------- Scienze della natura | 68/S --------------------------------------------------------------------- Scienze e tecnologie della chimica industriale | 81/S --------------------------------------------------------------------- FACOLTA' DI SCIENZE POLITICHE | --------------------------------------------------------------------- Corsi di Laurea | CLASSI --------------------------------------------------------------------- Scienze aeronautiche (in convenzione con l'Accademia | Aeronautica di Pozzuoli) | DS/1 --------------------------------------------------------------------- Scienze politiche | 15 --------------------------------------------------------------------- Scienze politiche dell'amministrazione | 19 --------------------------------------------------------------------- Statistica | 37 --------------------------------------------------------------------- Corsi di Laurea Specialistica | CLASSI --------------------------------------------------------------------- Scienze aeronautiche (in convenzione con l'Accademia | Aeronautica di Pozzuoli) | DS/S --------------------------------------------------------------------- Scienze della pubblica amministrazione | 71/S --------------------------------------------------------------------- Scienze statistiche | 91/S --------------------------------------------------------------------- Studi europei | 99/S --------------------------------------------------------------------- FACOLTA' DI SOCIOLOGIA | --------------------------------------------------------------------- Corsi di Laurea | CLASSI --------------------------------------------------------------------- Culture digitali e della comunicazione | 36 --------------------------------------------------------------------- Sociologia | 36 --------------------------------------------------------------------- Corsi di Laurea Specialistica | CLASSI --------------------------------------------------------------------- Comunicazione pubblica, sociale e politica | 89/S
CORSI DI MASTER UNIVERSITARIO DI PRIMO E DI SECONDO LIVELLO ISTITUITI NELL'ANNO ACCADEMICO 2002-2003
Facolta' |Denominazione Corso Master |Livello --------------------------------------------------------------------- ARCHITETTURA |Architettura del paesaggio | II --------------------------------------------------------------------- |Pianificazione e progettazione | |urbanistica nel governo | ARCHITETTURA |del-territorio | II --------------------------------------------------------------------- |Progettazione e recupero | |architettonico, urbano ed ambientale | |con l'utilizzo di tecnologie | ARCHITETTURA |innovative | II --------------------------------------------------------------------- ECONOMIA |Service management | II --------------------------------------------------------------------- |Operatori giuridici in materia | GIURISPRUDENZA |canonica ed ecclesiastica | II --------------------------------------------------------------------- INGEGNERIA |Infrastrutture Aeronautiche | II --------------------------------------------------------------------- MEDICINA E CHIRURGIA |Bioetica clinica e deontologia | II --------------------------------------------------------------------- |Data - e project - management nelle | MEDICINA E CHIRURGIA |sperimentazioni cliniche in oncologia| II --------------------------------------------------------------------- MEDICINA E CHIRURGIA |Endoscopia digestiva diagnostica | II --------------------------------------------------------------------- MEDICINA E CHIRURGIA |Informazione in oncologia | II --------------------------------------------------------------------- MEDICINA E CHIRURGIA |Ipertensione arteriosa | II --------------------------------------------------------------------- MEDICINA E CHIRURGIA |Management sanitario | II --------------------------------------------------------------------- |Nutrizione artificiale in nutrizione | MEDICINA E CHIRURGIA |clinica | II --------------------------------------------------------------------- MEDICINA E CHIRURGIA |Odontoiatria restaurativa | II --------------------------------------------------------------------- MEDICINA E CHIRURGIA |Patologie craniomandibolari | II --------------------------------------------------------------------- |Sistemi innovativi per la | |conservazione della fauna | MEDICINA VETERINARIA |Euromediterranea | II --------------------------------------------------------------------- |Tecnologie innovative nella filiera | MEDICINA VETERINARIA |bufalina | II --------------------------------------------------------------------- SCIENZE BIOTECNOLOGICHE|Genomica e proteomica | II
CORSI DI MASTER UNIVERSITARIO DI PRIMO E DI SECONDO LIVELLO ISTITUITI NELL'ANNO ACCADEMICO 2003-2004
Facolta' |Denominazione Corso Master |Livello --------------------------------------------------------------------- ARCHITETTURA |Architettura del paesaggio | I --------------------------------------------------------------------- ARCHITETTURA |Ergonomia | I --------------------------------------------------------------------- MEDICINA E CHIRURGIA |Osteopatia | I --------------------------------------------------------------------- |Tecniche citopatologiche e | MEDICINA E CHIRURGIA |diagnostica cervico-vaginale | I --------------------------------------------------------------------- |Comunicazione e divulgazione | SOCIOLOGIA E SCIENZE MM.FF.NN.|scientifica | I --------------------------------------------------------------------- |Riqualificazione e | |manutenzione edilizia ed | ARCHITETTURA |urbana | II --------------------------------------------------------------------- ECONOMIA |Economia e finanza | II --------------------------------------------------------------------- |Tutela della concorrenza e | |economia della | ECONOMIA |regolamentazione | II --------------------------------------------------------------------- |Biblioteconomia, archivistica | LETTERE E FILOSOFIA |e metodologia della ricerca | II --------------------------------------------------------------------- |Chirurgia endoscopica e | MEDICINA E CHIRURGIA |laparoscopica | II --------------------------------------------------------------------- MEDICINA E CHIRURGIA |Chirurgia oftalmoplastica | II --------------------------------------------------------------------- |Gastroenteroepatologia e | MEDICINA E CHIRURGIA |nutrizione pediatrica | II --------------------------------------------------------------------- MEDICINA E CHIRURGIA |Parodontologia | II --------------------------------------------------------------------- |Patologia corneo-congiuntivale| MEDICINA E CHIRURGIA |e laser ad eccimeri | II --------------------------------------------------------------------- MEDICINA E CHIRURGIA |Riabilitazione cardiologica | II CORSI DI MASTER UNIVERSITARIO DI PRIMO E DI SECONDO LIVELLO ISTITUITI NELL'ANNO ACCADEMICO 2004-2005
Facolta' |Denominazione Corso Master |Livello --------------------------------------------------------------------- AGRARIA |Economia e politica agraria | II --------------------------------------------------------------------- |Pianificazione e progettazione | |urbanistica nel governo delle | ARCHITETTURA |trasformazioni del-territorio | II --------------------------------------------------------------------- INGEGNERIA |Ingegneria dell'autoveicolo | II --------------------------------------------------------------------- INGEGNERIA |Ingegneria sanitaria ed ambientale | II --------------------------------------------------------------------- MEDICINA E CHIRURGIA|Assistenza geriatrica | II --------------------------------------------------------------------- MEDICINA E CHIRURGIA|Chirurgia artroscopica | II --------------------------------------------------------------------- |Diagnostica per immagini integrata in | MEDICINA E CHIRURGIA|oncologia | II --------------------------------------------------------------------- |Metodologie di ricerca per la qualita' | MEDICINA E CHIRURGIA|delle decisioni cliniche | II --------------------------------------------------------------------- MEDICINA E CHIRURGIA|Neonatologia | II
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
FACOLTA' DI ARCHITETTURA 1. Restauro dei monumenti
FACOLTA' DI FARMACIA 1. Farmacologia 2. Farmacia ospedaliera 3. Scienza e tecnica delle piante officinali
FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA 1. Professioni legali
FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA 1. Archeologia 2. Psicologia clinica 3. Psicologia del ciclo di vita 4. Psicologia sociale applicata 5. Storia dell'arte
FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA 1. Allergologia e immunologia clinica 2. Anatomia patologica 3. Anestesia e rianimazione 4. Audiologia e foniatria 5. Biochimica clinica 6. Cardiochirurgia 7. Cardiologia 8. Chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica 9. Chirurgia generale ad indirizzo chirurgia d'urgenza 10. Chirurgia generale I - indirizzo chirurgia generale 11. Chirurgia generale Il - indirizzo chirurgia generale 12. Chirurgia maxillo-facciale 13. Chirurgia odontostomatologica 14. Chirurgia pediatrica 15. Chirurgia plastica e ricostruttiva 16. Chirurgia toracica 17. Chirurgia vascolare 18. Dermatologia e venereologia 19. Ematologia 20. Endocrinologia e malattie del ricambio 21. Farmacologia 22. Gastroenterologia 23. Geriatria 24. Ginecologia ed ostetricia 25. Igiene e medicina preventiva 26. Malattie dell'apparato respiratorio 27. Malattie infettive 28. Medicina del lavoro 29. Medicina dello sport 30. Medicina fisica e riabilitazione 31. Medicina interna 32. Medicina legale 33. Medicina nucleare 34. Microbiologia e virologia 35. Nefrologia 36. Neurochirurgia 37. Neurologia 38. Oftalmologia 39. Oncologia 40. Ortognatodonzia 41. Ortopedia e traumatologia 42. Otorinolaringoiatria 43. Patologia clinica 44. Pediatria 45. Psichiatria 46. Psicologia clinica 47. Radiodiagnostica 48. Radioterapia 49. Reumatologia 50. Scienza dell'alimentazione 51. Urologia
FACOLTA' DI MEDICINA VETERINARIA 1. Alimentazione animale 2. Fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici 3. Ispezione degli alimenti di origine animale 4. Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria 5. Tecnologia e patologia delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina
FACOLTA' DI SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI 1. Applicazioni biotecnologiche
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE INTERFACOLTA' 1. Fisica sanitaria (in collaborazione tra la Facolta' di Medicina e Chirurgia e quella di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali)
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE INTERUNIVERSITARIA 1. Scuola Interuniversitaria Campana di Specializzazione all'Insegnamento. |
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